Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N 741/2023 (riun. n.6296/2024) R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Caporotundo Sergio Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Greco
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Basile Giuseppe e Graziuso Salvatore
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria n
05920221460000273001 in relazione agli avvisi di addebito n
359201700009112679000 e n 35920170000283925000 e a intimazione di pagamento n 05920249005950531000 in relazione agli avvisi di addebito n 35920160000629355000, 359201700009112679000 e n
35920170000283925000
Con ricorso depositato il 19.01.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro proponendo opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
05920221460000273001 in relazione agli avvisi di addebito n 2)
35920170000112679000 e n 3) 35920170000283925000. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuto pagamento della pretesa contributiva in seguito all'accoglimento dell'istanza di rateazione n. 261219 del
12.10.2020 e, comunque, la prescrizione del credito azionato,
l'inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec della cartella di pagamento, la nullità dell'atto per difetto di motivazione, la nullità per violazione dell'art. 42 d.p.r. 600/1973, la nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria e, nel merito, la riduzione dell'ipoteca stante la non debenza delle somme portate dagli avvisi di addebito. Chiedeva altresì dichiararsi la nullità dell'iscrizione ipotecaria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva contestando gli Controparte_3 avversi assunti poiché infondati in fatto ed in diritto. Deduceva di aver revocato due rateazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento e di aver interrotto i termini di prescrizioni mediante la notifica di successivi atti. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Si costituiva che deduceva la regolare notifica degli avvisi CP_2 di addebito e l'infondatezza dell'opposizione. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Con successivo ricorso depositato il 07.08.2023 parte opponente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
05920249005950531000 limitatamente agli avvisi di addebito n. 1)
35920160000629355000; n. 2) 35920170000112679000; 3)
35920170000283925000, eccependo la prescrizione del credito azionato, l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo pec, la nullità della cartella per difetto di motivazione, la nullità della cartella per violazione dell'art. 42
d.p.r. 600/73, la nullità dell'intimazione impugnata per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e di lite.
Si costituiva che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso e deduceva la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti poiché CP_2 infondati in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto del ricorso.
I giudizi riunti venivano rinviati all'udienza del 11.06.2025, sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di intervenuta estinzione del credito giacché il ricorrente non ha fornito idonea prova del versamento di tutte le rate (n. 60 rate mensili) previste dal piano di rateazione n. 261219, piano che, secondo le deduzioni di , sarebbe stato revocato proprio Controparte_3 per il mancato rispetto dei termini di pagamento.
Quanto alla prescrizione, si osserva che la relativa disciplina è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al
17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Orbene, alla luce della documentazione depositata in atti dagli Enti resistenti, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente risulta infondata.
Invero, si rileva la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi sia alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
05920221460000273001 che all'intimazione di pagamento n.
05920249005950531000 ed in particolare:
1) 35920160000629355000 è stato notificato a mezzo racc a.r. in data
11.05.2016;
2) 35920170000112679000 è stato notificato a mezzo racc a.r. in data
28.02.2017;
3) 35920170000283925000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 13.04.2017. Con riferimento ai contributi richiesti con l'avviso di addebito 1)
35920160000629355000 (DM 10 insoluti per il periodo dal 12/2015 al
01/2016) nessuna prescrizione appare maturata giacché detto avviso di addebito è tra gli atti per i quali il ricorrente ha presentato istanza di rateazione in data 12.10.2020 successivamente accolta da con il piano di pagamento in 60 Controparte_4 rate mensili con decorrenza dall'11.01.2021. I termini di prescrizione sono poi stati interrotti con la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 05920221460000273001
(effettuata in data 29.12.2022) e con la notifica dell'intimazione di pagamento 05920249005950531000 (effettuata in data 21.05.2024).
Sul punto, giova ricordare che la Corte di cassazione con una recente ordinanza ha precisato che: “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass., Sez. V, 6 febbraio 2024,
n. 3414).
Con riferimento ai contributi richiesti con gli avvisi n. 2)
35920170000112679000 (DM10 insoluti per il periodo dal 10/2016 al
11/2016) e n. 3) 35920170000283925000 (DM10 insoluti per il periodo dal 12/2016 al 01/2017) il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto in data 16.05.2018 dalla notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 059201890004472244000, in data
10.07.2018 dalla notifica a mezzo pec dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 05984201800003317000 (impugnato dal ricorrente nel giudizio iscritto al R.G. 9438/2018 e definito con sentenza di rigetto n. 2615/2021), in data 29.12.2022 con la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata nel presente giudizio e nuovamente in data 21.05.2024 con la notifica dell'intimazione di pagamento 05920249005950531000.
Appare altresì infondata l' eccezione di nullità degli atti opposti per difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che l' intimazione di pagamento indica chiaramente i motivi della pretesa consentendo al contribuente di svolgere le proprie difese (ed invero vengono precisate le ragioni della richiesta di pagamento consistenti nel mancato pagamento del carico complessivo scaduto
“meglio precisato nel prospetto allegato” contenente un dettagliato elenco degli importi dovuti con la precisazione del numero di cartella e/o avviso di addebito, della data di notifica, dell' ente impositore, del tipo di contributo, dell'importo di ciascun contributo e dell' importo residuo o accessorio) sicchè non sussiste alcun ulteriore onere motivazionale (v Cass 24258/2014);
Deve ritenersi infondata anche l'eccezione relativa alla nullità dei ruoli per difetto di sottoscrizione alla luce dell' orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell' ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità della iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (sic cass 26053/2015,
6199/2015, 6610/2013). Ad ogni modo l' art 12 dpr 602/73 allorchè disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli non prevede alcuna specifica sanzione specifica di nullità in caso di mancata sottoscrizione operando la presunzione di riferibilità dell' atto amministrativo all' organo da cui promana”.
Infine, gli interessi appaiono correttamente calcolati ex art 30 DPR
602/73 tramite meri calcoli matematici e che pertanto risultano legittime le somme richieste a titolo di aggio (Secondo Cassazione civile sez. 03/12/2020, n.27650: “In tema di riscossione, a seguito della sostituzione della concessione esattoriale con l'attribuzione
"ex lege" del servizio di riscossione dei tributi a società a prevalente partecipazione pubblica strumentale all' CP_3
, permane la giustificazione alla imposizione normativa di
[...] un corrispettivo per lo svolgimento dell'attività esattoriale, e la percentuale fissata dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012 non costituisce un limite quantitativo massimo, non avendo l'aggio natura di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore). Per le ragioni che precedono ed assorbita ogni altra eccezione, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 1.000,00 oltre spese CP_2 generali IVA e cpa come per legge;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano Controparte_3 in € 1.000,00, oltre spese generali IVA e cpa come per legge.
Lecce, 11.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa