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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2156/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato De Angelis Orazio (c.f. ), come C.F._2 da procura su foglio separato;
APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato Crocetta Raffaele (C.F. C.F._3
), in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione con C.F._4 appello incidentale;
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 22/01/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Nola, su ricorso di , con decreto n. 575/2015, ingiungeva a Parte_1
il pagamento immediato della somma di € 12.250,00, oltre interessi come da Controparte_1 domanda, nonché spese della procedura. A fondamento del ricorso il deduceva Parte_1
l'omesso pagamento dell'assegno bancario n. 0215401229-04, emesso in Roccarainola il 30/09/2012 e tratto presso la Banca Credem, filiale di Roccarainola a firma del e a lui P_ intestato. Avverso il predetto decreto proponeva opposizione il deducendo quanto segue: P_
− la nullità, illegittimità e inammissibilità del decreto ingiuntivo per inesistenza del titolo di credito e assenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, negando l'esistenza del predetto titolo, affermando di non aver mai rilasciato assegni in favore del ricorrente né di aver avuto con lo stesso alcun rapporto commerciale o obbligatorio idoneo a giustificare la pretesa creditoria.
1 − in via subordinata: l'erroneità del calcolo degli interessi in quanto evidenziava che, nel precetto notificato congiuntamente al decreto ingiuntivo, gli interessi erano stati calcolati a decorrere dalla data di emissione dell'asserito titolo, mentre il decreto ingiuntivo opposto prevedeva il computo degli interessi a partire dalla data della domanda. 1.2. , costituendosi in giudizio, prospettava che, diversamente da quanto Parte_1 affermato dall'opponente, tra le parti era intercorso un rapporto negoziale. In particolare, il convenuto ricostruiva i fatti affermando che:
- con scrittura privata del 22 settembre 2006, egli, nella qualità di procuratore del fratello
, prometteva di vendere un appezzamento di terreno a per l'importo CP_2 Controparte_1 di € 95.000,00;
- il pagamento avveniva in modo parziale e dilazionato nel tempo, per un totale di € 82.750,00, restando a saldo la somma di € 12.250,00, garantita con l'emissione dell'assegno n. 0215401229- 04 della Banca Credem spa, con scadenza al 30 settembre 2012.
- Successivamente, verso la fine di settembre 2012, egli si recava presso il ristorante "Villa Perrotta" restituendo l'assegno originale ma senza ricevere l'importo in contanti, come precedentemente concordato ma, unicamente una copia dell'assegno su cui il aveva P_ scritto di proprio pugno la dicitura "a definizione delle problematiche che dipendono da
[...]
", firmandola nuovamente. Parte_1
In punto di diritto il convenuto riteneva che tale annotazione apposta sulla copia dell'assegno costituisse una ricognizione del debito, confermando l'obbligo di pagamento da parte dell'opponente del debito residuo di € 12.250,00. In conclusione, chiedeva al Tribunale: Parte_1
1. in accoglimento delle eccezioni sub A) e B), accertare l'obbligo di pagare portato dalla copia dell'assegno n. 0215401229-04 della Banca Credem spa e dalla ricognizione del debito in essa contenuto e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 575/15 e la sua provvisoria esecuzione;
2. in accoglimento delle eccezioni sub A), B), rigettare la proposta opposizione e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza delle eccezioni attoree e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. in ogni caso, vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Con l'ordinanza depositata in data 30.06.2015 il Tribunale di Nola, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. disponeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto concedendo alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., per il deposito delle memorie difensive e l'articolazione dei mezzi istruttori. Nella prima memoria difensiva il ribadiva l'inesistenza di rapporti economici idonei a P_ giustificare la pretesa economica posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto tra sé e sottolineando come tutti i rapporti economici fossero intercorsi Parte_1 esclusivamente con , rappresentato dal fratello (odierno appellante) Controparte_3 Pt_1 in qualità di procuratore speciale.
Nella prima memoria istruttoria il precisava che il , in data 10 novembre Parte_1 P_
2010, gli aveva consegnato tre assegni bancari in sede di stipula del contratto definitivo di vendita di un terreno:
− Assegno del Banco di Napoli n. 1014163267-00 di € 20.000, regolarmente incassato;
2 − Assegno di € 12.750,00 scaduto il 30 settembre 2011, successivamente sostituito con pagamento in contanti;
− Assegno di € 12.250,00 scaduto il 30 settembre 2012, che non risultava mai essere stato pagato per una controversia insorta tra le parti.
ribadiva che la scritta apposta sulla copia dell'assegno di € 12.250,00 – "a definizione Parte_1 delle problematiche che dipendono da " – costituiva una ricognizione del Parte_1 debito, subordinandone il pagamento alla risoluzione di altre questioni estranee alla presente causa. Depositate le memorie ex art.183 VI comma c.p.c., veniva ammessa la prova testimoniale e il Tribunale di Nola con sentenza n. 633/2021 pubblicata il 06/04/2021 così decideva:
− accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Controparte_1
Tribunale di Nola al N. 575/2015;
− rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., formulata dall'opponente;
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento monitorio. In sintesi, il Tribunale accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sulla P_ scorta delle seguenti motivazioni:
− in primo luogo, al contrario di quanto sostenuto dall'opposto, rilevava che la copia dell'assegno in base alla quale era stato concesso il decreto ingiuntivo, nonché la dichiarazione in essa contenuta, non poteva assumere la valenza di ricognizione di debito. L'opponente, infatti, aveva tempestivamente disconosciuto il documento, mentre l'opposto non aveva presentato istanza di verificazione.
− i risultati dell'attività istruttoria portavano a confermare la validità della quietanza di saldo contenuta nell'atto pubblico di trasferimento del bene oggetto di causa, da cui emergeva che il pagamento del corrispettivo residuo, previsto nel contratto preliminare del 22 settembre 2006, era stato integralmente eseguito al momento della stipula dell'atto definitivo e non successivamente, contrariamente a quanto affermato dall'opposto. A tal proposito, il Tribunale considerava determinante la testimonianza del teste S_
, tecnico di fiducia di , considerata puntuale ed esente da
[...] Controparte_1 contraddizioni, il quale dichiarava di aver assistito quest'ultimo per tutta la durata della vicenda sino alla stipula dell'atto di compravendita. Il affermava che, con la S_ stipula dell'atto notarile, tutti i rapporti economici tra le parti si erano definitivamente conclusi, smentendo la tesi dell'opposto; inoltre, secondo il primo Giudice, tale testimonianza risultava maggiormente attendibile rispetto a quella resa dalla teste
[...]
, figlia dell'opposto, la cui deposizione appariva contraddittoria. Testimone_2
Tuttavia, il Giudice di primo grado rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente ritenendo insussistenti, nel caso di specie, elementi idonei a dimostrare che nella condotta dell'opposto fosse ravvisabile il dolo o la colpa grave, e compensava tra le parti le spese di lite individuando le eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. nella circostanza che la controversia aveva implicato la risoluzione di questioni di non irrilevante complessità, oggettivamente controverse e dall'esito incerto.
3. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 11/05/2021, tramite pec) ha proposto appello principale . Parte_1
3 3.1. Con il primo motivo l'appellante eccepisce la violazione degli articoli 115 c.p.c. (principio di non contestazione), art. 215 c.p.c. (riconoscimento tacito della scrittura privata), art 214 c.p.c. (disconoscimento della scrittura privata). Ad avviso del , il non avrebbe mai Parte_1 P_ formalmente disconosciuto la dichiarazione presente sulla copia dell'assegno — “a definizione delle problematiche che dipendono da ” — bensì esclusivamente la copia del Parte_1 titolo di credito, stante l'inesistenza dell'originale. Pertanto, non vi era alcuna necessità di proporre istanza di verificazione della scrittura prodotta. L'appellante evidenzia inoltre che, non essendo in possesso dell'originale del titolo di credito, sarebbe stato inutile richiedere una verificazione su una semplice copia, che per sua natura, non avrebbe potuto costituire oggetto di un'indagine grafologica attendibile. Tuttavia, l'appellante aveva comunque richiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica sulla dichiarazione apposta sull'assegno e sulla sottoscrizione prodotta in originale e mai contestata, ma tale richiesta era stata respinta dal Tribunale, motivo per cui nell'atto di appello ne reiterava l'ammissione, indicando come scritture di comparazione le firme apposte sulla procura alle liti e sull'atto pubblico del 10 novembre 2010. 3.2. Con il secondo motivo di appello eccepisce l'errata valutazione delle prove Parte_1 testimoniali. Secondo l'appellante, il Tribunale aveva attribuito valore decisivo alla testimonianza del teste , considerandola puntuale e priva di contraddizioni, Testimone_1 mentre la deposizione del teste era stata erroneamente giudicata Testimone_2 inattendibile a causa di una contraddizione marginale sulla presenza della teste alla stipula dell'atto notarile (che veniva inizialmente asserita per poi essere negata). L'appellante rileva che il teste aveva riferito che “con la stipula dell'atto Testimone_1 tutti i rapporti economici furono chiusi”, dichiarazione che non poteva costituire prova della chiusura del rapporto economico tra le parti, considerato che il pagamento di un debito o l'adempimento di un'obbligazione contrattuale non può essere provato per testimoni, ma solo attraverso documenti quali quietanze, titoli di versamento o altri strumenti di pagamento. L'appellante evidenzia che l'unico elemento certo che emergeva dalle dichiarazioni dei testi era l'avvenuto scambio di assegni tra e il , incluso l'assegno oggetto di causa per Parte_1 P_
l'importo di € 12.250,00. Infatti, i testi e affermavano che Tes_3 Testimone_1 [...]
aveva restituito al due assegni per € 12.250,00 e € 12.750,00. Secondo Pt_1 P_
l'appellante, tale circostanza implicava necessariamente che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo in contanti o con altro mezzo di pagamento, circostanza che non risultava provata in giudizio. Secondo l'appellante, inoltre, la credibilità delle predette dichiarazioni sarebbe minata dalla circostanza che i testimoni non avevano indicato con precisione l'importo pattuito per la vendita del terreno. In particolare, il teste sosteneva che prima della stipula Testimone_1 era stato versato un importo di circa € 60.000,00, dato che non trovava riscontro nei documenti di causa, mentre il teste affermava che il residuo da saldare era di € Testimone_4
15.000/20.000, senza specificare a quale importo complessivo facesse riferimento. L'incrocio tra le due dichiarazioni portava a un totale di € 75.000/80.000, importo diverso da quello risultante dalla scrittura privata, che indicava un prezzo di vendita di € 95.000,00, confermato dalla testimonianza di . Testimone_2
4 Alla luce di tali elementi, l'appellante riteneva le dichiarazioni rese dai testi di controparte inattendibili, contraddittorie e focalizzate su aspetti secondari rispetto all'oggetto della causa, con l'unico scopo di avvalorare la tesi dell'opponente. In conclusione, l'appellante chiedeva alla Corte di Appello di:
“... riformare la sentenza n. 633/21 RG. 2626/15, emessa dal Tribunale di Nola dr. Annunziata Alfonso secondo quanto espresso in precedenza, e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta da e Controparte_1 confermare il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola al N. 575/2015. In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento a favore dell'opposto di € 12.250,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario In via istruttoria si chiede la nomina di una CTU grafologica sulla scritta posta sulla copia dell'assegno “a definizione delle problematiche che dipendono da , con la relativa sottoscrizione del indicando come scrittura Parte_1 Controparte_1 comparative quelle poste a margine delle procure alle liti rilasciate all'Avv. Crocetta e quelle posto sull'atto pubblico del 10/11/2010, ponendo al CTU il seguente quesito: Verifichi il CTU se la scritta sulla copia dell'assegno del tenore “a definizione delle problematiche che dipendono da , e la relativa Parte_1 sottoscrizione del provengono dalla mano di questi.” Controparte_1
2.3. si è costituito in giudizio eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rilevando come l'atto di impugnazione non soddisfacesse i requisiti di specificità richiesti, limitandosi a una generica e parziale riproposizione dei fatti senza contestare in modo puntuale l'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata. Nel merito, l'appellato ribadisce che il disconoscimento aveva investito l'assegno nella sua interezza, sia sotto il profilo cartolare che sotto quello causale, e che l'appellante non aveva proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., con conseguente inefficacia della copia prodotta. Correttamente, quindi, il Tribunale aveva escluso che la dichiarazione riportata sulla copia dell'assegno potesse assumere la valenza di ricognizione del debito. Il , inoltre, difende, la valutazione probatoria operata dal Tribunale, evidenziando come P_ il Primo Giudice avesse correttamente ritenuto maggiormente attendibile la deposizione del teste , il quale aveva riferito circostanze logiche e coerenti, rispetto alla Testimone_1 testimonianza di , caratterizzata da evidenti contraddizioni. Testimone_2
L'appellato sottolinea che il Tribunale aveva basato la propria decisione non solo sulle dichiarazioni testimoniali, ma anche sulla quietanza di saldo contenuta nell'atto pubblico di trasferimento del bene, ritenendo che il pagamento del corrispettivo residuo fosse avvenuto contestualmente alla stipula e non successivamente, considerata l'assenza di ulteriori accordi scritti tra le parti.
2.4 Il oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, propone, poi, appello incidentale P_ condizionato all'eventualità in cui la Corte di Appello dovesse accogliere, in tutto o in parte, le ragioni dell'appellante, nella parte in cui non aveva esaminato le eccezioni sollevate in primo grado. In particolare, censura l'omessa motivazione del Tribunale in merito alla carenza di legittimazione attiva di , nonché l'assenza di qualsiasi rapporto economico tra Parte_1 le parti idoneo a giustificare la pretesa creditoria azionata.
, infatti, aveva agito per ottenere il pagamento di un residuo prezzo di Parte_1 compravendita che, secondo la prospettazione dell'appellato, sarebbe spettato a _3
, effettivo venditore del terreno oggetto di causa. Poiché era
[...] Parte_1
5 intervenuto nell'atto di compravendita esclusivamente quale procuratore del fratello, egli non aveva titolo per avanzare alcuna pretesa economica in proprio. Inoltre, il censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di P_ risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e aveva compensato tra le parti le spese di lite. In particolare, l'appellante incidentale evidenzia che il , benché consapevole della Parte_1 totale inesistenza del titolo in originale e di ogni pretesa creditoria vantata nei propri confronti, aveva proceduto ugualmente a notificare atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi e, dunque, aveva agito in giudizio certamente con dolo o colpa grave. In ogni caso, stante la palese infondatezza della pretesa creditoria, l'appellante incidentale ritiene che ingiustificatamente il Tribunale abbia omesso di condannare il al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio. Sulla base di tali premesse così ha concluso: Controparte_1
In via principale per l'integrale, totale rigetto dell'appello, irrituale, inammissibile, illegittimo, improcedibile, oltreché completamente infondato in fatto e diritto, se non temerario. Confermare in ogni suo punto la sentenza impugnata. Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, secondo i parametri del D.M. del 10/03/2014 n. 55 con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo Solo in linea gradata e nella malaugurata ipotesi che la Corte adita dovesse ritenere fondate in toto e/o in parte le ragioni dell'appellante accogliere i motivi di cui all'appello incidentale innanzi spiegati. Accogliere in ogni caso l'appello incidentale nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese come sopra meglio richiesto ed evidenziato. All'udienza del 22/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello proposto da è infondato e, pertanto, va rigettato. Parte_1
Preliminarmente osserva il Collegio che va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'articolo 342 del Cpc, come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378)
6 Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice a quo. Inoltre, sempre in via preliminare appare necessario evidenziare che sussiste la legittimazione attiva del ad agire in giudizio per il pagamento dell'importo di € 12.250,00 posto che Parte_1
l'odierno appellante, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha prospettato di essere creditore del per effetto di un assegno che sarebbe stato emesso da quest'ultimo in suo favore. P_
Nel merito, tuttavia, l'appello principale è infondato. Nel corso del giudizio di primo grado il , come sopra già indicato, precisava che Parte_1
l'assegno di cui sopra era stato restituito al il quale, tuttavia, avrebbe assunto l'obbligo P_ di pagarne l'equivalente in contanti come sarebbe attestato dalla seguente dichiarazione, resa in calce alla copia del titolo dal , “a definizione delle problematiche che dipendono da P_
”. Parte_1
Secondo quanto previsto dall'art. 1237 c.c. la restituzione volontaria del titolo originario del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione superabile con la prova contraria, di cui deve onerarsi il creditore, che il pagamento non è avvenuto o che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa (cfr. Cassazione civile, sez. II, 09/12/2015, n. 24847). Tuttavia, a prescindere dalla questione se il disconoscimento, da parte del , della propria P_ sottoscrizione presente sulla copia dell'assegno si potesse estendere anche a quella sottostante alla dichiarazione sopra indicata, rileva il Collegio che, in nessun modo l'espressione “a definizione delle problematiche che dipendono da ” può essere qualificata Parte_1 come riconoscimento da parte del di un debito nei confronti dell'odierno appellante. P_
Sotto altro aspetto, anche volendo accedere alla tesi del e, quindi, ipotizzando che Parte_1 con quella dichiarazione il si fosse impegnato a pagare una somma di denaro P_ equivalente a quella indicata sulla copia dell'assegno, l'espressione sopra indicata non potrebbe che intendersi quale condizione sospensiva della predetta obbligazione fino al momento della definizione delle mai specificate problematiche riconducibili allo stesso (il quale nella Parte_1 comparsa di costituzione del giudizio di primo grado espressamente dichiarava di non voler indicare l'oggetto delle questioni in sospeso tra le parti esulando dall'odierno giudizio); consegue a quanto premesso che, non essendo mai stato prospettato l'avveramento della non meglio identificata condizione sospensiva, comunque il credito vantato dall'appellante nei confronti del non potrebbe ritenersi esigibile. P_
Il rigetto dell'appello principale proposto dal esonera questa Corte dalla trattazione Parte_1 dei motivi dell'appello incidentale espressamente condizionati dal all'eventuale P_ accoglimento dell'appello principale. Risultano, invece, fondati gli ulteriori due motivi dell'impugnazione incidentale di cui il P_ ha chiesto, comunque, l'accoglimento. Certamente, atteso il rigetto della domanda proposta dal , non sussisteva nessun Parte_1 motivo per compensare tra le parti le spese di lite atteso che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, le questioni di fatto e di diritto poste a base della presente controversia non risultano nemmeno di particolare complessità.
7 Inoltre, nel caso di specie può ritenersi che il abbia agito in giudizio quanto meno Parte_1 con colpa grave costituita da aver proposto un ricorso per decreto ingiuntivo fondato esclusivamente su di un titolo di credito di cui non aveva più il possesso e, successivamente, di aver posto a fondamento della propria pretesa una scrittura privata, asseritamente sottoscritta dalla controparte, che in nessun modo poteva valere quale riconoscimento del credito azionato in giudizio. Inoltre, appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 1, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), laddove "il secondo presupposto richiede l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an" che del "quantum debeatur", il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) e della L. n. 89 del 2001, (c. d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'"id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cass., Sez. L, Sentenza n. 24645 del 27/11/2007, Rv. 600499-01; Sez. 3, Sentenza n. 10606 del 30/04/2010, Rv. 612639-01; cfr. altresì, con particolare riguardo alla questione dell'allegazione del danno, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17485 del 23/08/2011, Rv. 619077-01, secondo cui "all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza"; (nel medesimo senso: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011, Rv. 619388-01). Consegue a quanto premesso che, ex art. 96 c. 2 c.p.c., deve essere Parte_1 condannato a pagare, in favore di l'ulteriore importo di € 5.000,00. Controparte_1
Inoltre, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come Parte_1 da dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Crocetta, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 e per lo scaglione relativo al valore della controversia (e quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) (e, per il presente grado di giudizio, il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia
8 senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria), rapportata altresì al tenore delle difese svolte. Infine, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello Parte_1 dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 P_
avverso la sentenza 633/2021, pubblicata il 06/04/2021 dal Tribunale di Nola, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in riforma Controparte_1 dell'impugnata sentenza,
3. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 240,00 (duecentoquaranta/00) per spese ed € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per onorari e, per il presente grado di giudizio, in € 355,00 (trecentocinquantacinque/00) per spese ed € 4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Raffaele Crocetta dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.;
4. condanna, ex art. 96 c. 2 c.p.c., al pagamento, in favore di Parte_1 P_
dell'ulteriore importo di € 5.000,00. (cinquemila/00);
[...]
5. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 7.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2156/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato De Angelis Orazio (c.f. ), come C.F._2 da procura su foglio separato;
APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato Crocetta Raffaele (C.F. C.F._3
), in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione con C.F._4 appello incidentale;
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 22/01/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Nola, su ricorso di , con decreto n. 575/2015, ingiungeva a Parte_1
il pagamento immediato della somma di € 12.250,00, oltre interessi come da Controparte_1 domanda, nonché spese della procedura. A fondamento del ricorso il deduceva Parte_1
l'omesso pagamento dell'assegno bancario n. 0215401229-04, emesso in Roccarainola il 30/09/2012 e tratto presso la Banca Credem, filiale di Roccarainola a firma del e a lui P_ intestato. Avverso il predetto decreto proponeva opposizione il deducendo quanto segue: P_
− la nullità, illegittimità e inammissibilità del decreto ingiuntivo per inesistenza del titolo di credito e assenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, negando l'esistenza del predetto titolo, affermando di non aver mai rilasciato assegni in favore del ricorrente né di aver avuto con lo stesso alcun rapporto commerciale o obbligatorio idoneo a giustificare la pretesa creditoria.
1 − in via subordinata: l'erroneità del calcolo degli interessi in quanto evidenziava che, nel precetto notificato congiuntamente al decreto ingiuntivo, gli interessi erano stati calcolati a decorrere dalla data di emissione dell'asserito titolo, mentre il decreto ingiuntivo opposto prevedeva il computo degli interessi a partire dalla data della domanda. 1.2. , costituendosi in giudizio, prospettava che, diversamente da quanto Parte_1 affermato dall'opponente, tra le parti era intercorso un rapporto negoziale. In particolare, il convenuto ricostruiva i fatti affermando che:
- con scrittura privata del 22 settembre 2006, egli, nella qualità di procuratore del fratello
, prometteva di vendere un appezzamento di terreno a per l'importo CP_2 Controparte_1 di € 95.000,00;
- il pagamento avveniva in modo parziale e dilazionato nel tempo, per un totale di € 82.750,00, restando a saldo la somma di € 12.250,00, garantita con l'emissione dell'assegno n. 0215401229- 04 della Banca Credem spa, con scadenza al 30 settembre 2012.
- Successivamente, verso la fine di settembre 2012, egli si recava presso il ristorante "Villa Perrotta" restituendo l'assegno originale ma senza ricevere l'importo in contanti, come precedentemente concordato ma, unicamente una copia dell'assegno su cui il aveva P_ scritto di proprio pugno la dicitura "a definizione delle problematiche che dipendono da
[...]
", firmandola nuovamente. Parte_1
In punto di diritto il convenuto riteneva che tale annotazione apposta sulla copia dell'assegno costituisse una ricognizione del debito, confermando l'obbligo di pagamento da parte dell'opponente del debito residuo di € 12.250,00. In conclusione, chiedeva al Tribunale: Parte_1
1. in accoglimento delle eccezioni sub A) e B), accertare l'obbligo di pagare portato dalla copia dell'assegno n. 0215401229-04 della Banca Credem spa e dalla ricognizione del debito in essa contenuto e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 575/15 e la sua provvisoria esecuzione;
2. in accoglimento delle eccezioni sub A), B), rigettare la proposta opposizione e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza delle eccezioni attoree e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. in ogni caso, vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Con l'ordinanza depositata in data 30.06.2015 il Tribunale di Nola, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. disponeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto concedendo alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., per il deposito delle memorie difensive e l'articolazione dei mezzi istruttori. Nella prima memoria difensiva il ribadiva l'inesistenza di rapporti economici idonei a P_ giustificare la pretesa economica posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto tra sé e sottolineando come tutti i rapporti economici fossero intercorsi Parte_1 esclusivamente con , rappresentato dal fratello (odierno appellante) Controparte_3 Pt_1 in qualità di procuratore speciale.
Nella prima memoria istruttoria il precisava che il , in data 10 novembre Parte_1 P_
2010, gli aveva consegnato tre assegni bancari in sede di stipula del contratto definitivo di vendita di un terreno:
− Assegno del Banco di Napoli n. 1014163267-00 di € 20.000, regolarmente incassato;
2 − Assegno di € 12.750,00 scaduto il 30 settembre 2011, successivamente sostituito con pagamento in contanti;
− Assegno di € 12.250,00 scaduto il 30 settembre 2012, che non risultava mai essere stato pagato per una controversia insorta tra le parti.
ribadiva che la scritta apposta sulla copia dell'assegno di € 12.250,00 – "a definizione Parte_1 delle problematiche che dipendono da " – costituiva una ricognizione del Parte_1 debito, subordinandone il pagamento alla risoluzione di altre questioni estranee alla presente causa. Depositate le memorie ex art.183 VI comma c.p.c., veniva ammessa la prova testimoniale e il Tribunale di Nola con sentenza n. 633/2021 pubblicata il 06/04/2021 così decideva:
− accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Controparte_1
Tribunale di Nola al N. 575/2015;
− rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., formulata dall'opponente;
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento monitorio. In sintesi, il Tribunale accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sulla P_ scorta delle seguenti motivazioni:
− in primo luogo, al contrario di quanto sostenuto dall'opposto, rilevava che la copia dell'assegno in base alla quale era stato concesso il decreto ingiuntivo, nonché la dichiarazione in essa contenuta, non poteva assumere la valenza di ricognizione di debito. L'opponente, infatti, aveva tempestivamente disconosciuto il documento, mentre l'opposto non aveva presentato istanza di verificazione.
− i risultati dell'attività istruttoria portavano a confermare la validità della quietanza di saldo contenuta nell'atto pubblico di trasferimento del bene oggetto di causa, da cui emergeva che il pagamento del corrispettivo residuo, previsto nel contratto preliminare del 22 settembre 2006, era stato integralmente eseguito al momento della stipula dell'atto definitivo e non successivamente, contrariamente a quanto affermato dall'opposto. A tal proposito, il Tribunale considerava determinante la testimonianza del teste S_
, tecnico di fiducia di , considerata puntuale ed esente da
[...] Controparte_1 contraddizioni, il quale dichiarava di aver assistito quest'ultimo per tutta la durata della vicenda sino alla stipula dell'atto di compravendita. Il affermava che, con la S_ stipula dell'atto notarile, tutti i rapporti economici tra le parti si erano definitivamente conclusi, smentendo la tesi dell'opposto; inoltre, secondo il primo Giudice, tale testimonianza risultava maggiormente attendibile rispetto a quella resa dalla teste
[...]
, figlia dell'opposto, la cui deposizione appariva contraddittoria. Testimone_2
Tuttavia, il Giudice di primo grado rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente ritenendo insussistenti, nel caso di specie, elementi idonei a dimostrare che nella condotta dell'opposto fosse ravvisabile il dolo o la colpa grave, e compensava tra le parti le spese di lite individuando le eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. nella circostanza che la controversia aveva implicato la risoluzione di questioni di non irrilevante complessità, oggettivamente controverse e dall'esito incerto.
3. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 11/05/2021, tramite pec) ha proposto appello principale . Parte_1
3 3.1. Con il primo motivo l'appellante eccepisce la violazione degli articoli 115 c.p.c. (principio di non contestazione), art. 215 c.p.c. (riconoscimento tacito della scrittura privata), art 214 c.p.c. (disconoscimento della scrittura privata). Ad avviso del , il non avrebbe mai Parte_1 P_ formalmente disconosciuto la dichiarazione presente sulla copia dell'assegno — “a definizione delle problematiche che dipendono da ” — bensì esclusivamente la copia del Parte_1 titolo di credito, stante l'inesistenza dell'originale. Pertanto, non vi era alcuna necessità di proporre istanza di verificazione della scrittura prodotta. L'appellante evidenzia inoltre che, non essendo in possesso dell'originale del titolo di credito, sarebbe stato inutile richiedere una verificazione su una semplice copia, che per sua natura, non avrebbe potuto costituire oggetto di un'indagine grafologica attendibile. Tuttavia, l'appellante aveva comunque richiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica sulla dichiarazione apposta sull'assegno e sulla sottoscrizione prodotta in originale e mai contestata, ma tale richiesta era stata respinta dal Tribunale, motivo per cui nell'atto di appello ne reiterava l'ammissione, indicando come scritture di comparazione le firme apposte sulla procura alle liti e sull'atto pubblico del 10 novembre 2010. 3.2. Con il secondo motivo di appello eccepisce l'errata valutazione delle prove Parte_1 testimoniali. Secondo l'appellante, il Tribunale aveva attribuito valore decisivo alla testimonianza del teste , considerandola puntuale e priva di contraddizioni, Testimone_1 mentre la deposizione del teste era stata erroneamente giudicata Testimone_2 inattendibile a causa di una contraddizione marginale sulla presenza della teste alla stipula dell'atto notarile (che veniva inizialmente asserita per poi essere negata). L'appellante rileva che il teste aveva riferito che “con la stipula dell'atto Testimone_1 tutti i rapporti economici furono chiusi”, dichiarazione che non poteva costituire prova della chiusura del rapporto economico tra le parti, considerato che il pagamento di un debito o l'adempimento di un'obbligazione contrattuale non può essere provato per testimoni, ma solo attraverso documenti quali quietanze, titoli di versamento o altri strumenti di pagamento. L'appellante evidenzia che l'unico elemento certo che emergeva dalle dichiarazioni dei testi era l'avvenuto scambio di assegni tra e il , incluso l'assegno oggetto di causa per Parte_1 P_
l'importo di € 12.250,00. Infatti, i testi e affermavano che Tes_3 Testimone_1 [...]
aveva restituito al due assegni per € 12.250,00 e € 12.750,00. Secondo Pt_1 P_
l'appellante, tale circostanza implicava necessariamente che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo in contanti o con altro mezzo di pagamento, circostanza che non risultava provata in giudizio. Secondo l'appellante, inoltre, la credibilità delle predette dichiarazioni sarebbe minata dalla circostanza che i testimoni non avevano indicato con precisione l'importo pattuito per la vendita del terreno. In particolare, il teste sosteneva che prima della stipula Testimone_1 era stato versato un importo di circa € 60.000,00, dato che non trovava riscontro nei documenti di causa, mentre il teste affermava che il residuo da saldare era di € Testimone_4
15.000/20.000, senza specificare a quale importo complessivo facesse riferimento. L'incrocio tra le due dichiarazioni portava a un totale di € 75.000/80.000, importo diverso da quello risultante dalla scrittura privata, che indicava un prezzo di vendita di € 95.000,00, confermato dalla testimonianza di . Testimone_2
4 Alla luce di tali elementi, l'appellante riteneva le dichiarazioni rese dai testi di controparte inattendibili, contraddittorie e focalizzate su aspetti secondari rispetto all'oggetto della causa, con l'unico scopo di avvalorare la tesi dell'opponente. In conclusione, l'appellante chiedeva alla Corte di Appello di:
“... riformare la sentenza n. 633/21 RG. 2626/15, emessa dal Tribunale di Nola dr. Annunziata Alfonso secondo quanto espresso in precedenza, e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta da e Controparte_1 confermare il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola al N. 575/2015. In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento a favore dell'opposto di € 12.250,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario In via istruttoria si chiede la nomina di una CTU grafologica sulla scritta posta sulla copia dell'assegno “a definizione delle problematiche che dipendono da , con la relativa sottoscrizione del indicando come scrittura Parte_1 Controparte_1 comparative quelle poste a margine delle procure alle liti rilasciate all'Avv. Crocetta e quelle posto sull'atto pubblico del 10/11/2010, ponendo al CTU il seguente quesito: Verifichi il CTU se la scritta sulla copia dell'assegno del tenore “a definizione delle problematiche che dipendono da , e la relativa Parte_1 sottoscrizione del provengono dalla mano di questi.” Controparte_1
2.3. si è costituito in giudizio eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rilevando come l'atto di impugnazione non soddisfacesse i requisiti di specificità richiesti, limitandosi a una generica e parziale riproposizione dei fatti senza contestare in modo puntuale l'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata. Nel merito, l'appellato ribadisce che il disconoscimento aveva investito l'assegno nella sua interezza, sia sotto il profilo cartolare che sotto quello causale, e che l'appellante non aveva proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., con conseguente inefficacia della copia prodotta. Correttamente, quindi, il Tribunale aveva escluso che la dichiarazione riportata sulla copia dell'assegno potesse assumere la valenza di ricognizione del debito. Il , inoltre, difende, la valutazione probatoria operata dal Tribunale, evidenziando come P_ il Primo Giudice avesse correttamente ritenuto maggiormente attendibile la deposizione del teste , il quale aveva riferito circostanze logiche e coerenti, rispetto alla Testimone_1 testimonianza di , caratterizzata da evidenti contraddizioni. Testimone_2
L'appellato sottolinea che il Tribunale aveva basato la propria decisione non solo sulle dichiarazioni testimoniali, ma anche sulla quietanza di saldo contenuta nell'atto pubblico di trasferimento del bene, ritenendo che il pagamento del corrispettivo residuo fosse avvenuto contestualmente alla stipula e non successivamente, considerata l'assenza di ulteriori accordi scritti tra le parti.
2.4 Il oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, propone, poi, appello incidentale P_ condizionato all'eventualità in cui la Corte di Appello dovesse accogliere, in tutto o in parte, le ragioni dell'appellante, nella parte in cui non aveva esaminato le eccezioni sollevate in primo grado. In particolare, censura l'omessa motivazione del Tribunale in merito alla carenza di legittimazione attiva di , nonché l'assenza di qualsiasi rapporto economico tra Parte_1 le parti idoneo a giustificare la pretesa creditoria azionata.
, infatti, aveva agito per ottenere il pagamento di un residuo prezzo di Parte_1 compravendita che, secondo la prospettazione dell'appellato, sarebbe spettato a _3
, effettivo venditore del terreno oggetto di causa. Poiché era
[...] Parte_1
5 intervenuto nell'atto di compravendita esclusivamente quale procuratore del fratello, egli non aveva titolo per avanzare alcuna pretesa economica in proprio. Inoltre, il censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di P_ risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e aveva compensato tra le parti le spese di lite. In particolare, l'appellante incidentale evidenzia che il , benché consapevole della Parte_1 totale inesistenza del titolo in originale e di ogni pretesa creditoria vantata nei propri confronti, aveva proceduto ugualmente a notificare atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi e, dunque, aveva agito in giudizio certamente con dolo o colpa grave. In ogni caso, stante la palese infondatezza della pretesa creditoria, l'appellante incidentale ritiene che ingiustificatamente il Tribunale abbia omesso di condannare il al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio. Sulla base di tali premesse così ha concluso: Controparte_1
In via principale per l'integrale, totale rigetto dell'appello, irrituale, inammissibile, illegittimo, improcedibile, oltreché completamente infondato in fatto e diritto, se non temerario. Confermare in ogni suo punto la sentenza impugnata. Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, secondo i parametri del D.M. del 10/03/2014 n. 55 con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo Solo in linea gradata e nella malaugurata ipotesi che la Corte adita dovesse ritenere fondate in toto e/o in parte le ragioni dell'appellante accogliere i motivi di cui all'appello incidentale innanzi spiegati. Accogliere in ogni caso l'appello incidentale nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese come sopra meglio richiesto ed evidenziato. All'udienza del 22/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello proposto da è infondato e, pertanto, va rigettato. Parte_1
Preliminarmente osserva il Collegio che va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'articolo 342 del Cpc, come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378)
6 Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice a quo. Inoltre, sempre in via preliminare appare necessario evidenziare che sussiste la legittimazione attiva del ad agire in giudizio per il pagamento dell'importo di € 12.250,00 posto che Parte_1
l'odierno appellante, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha prospettato di essere creditore del per effetto di un assegno che sarebbe stato emesso da quest'ultimo in suo favore. P_
Nel merito, tuttavia, l'appello principale è infondato. Nel corso del giudizio di primo grado il , come sopra già indicato, precisava che Parte_1
l'assegno di cui sopra era stato restituito al il quale, tuttavia, avrebbe assunto l'obbligo P_ di pagarne l'equivalente in contanti come sarebbe attestato dalla seguente dichiarazione, resa in calce alla copia del titolo dal , “a definizione delle problematiche che dipendono da P_
”. Parte_1
Secondo quanto previsto dall'art. 1237 c.c. la restituzione volontaria del titolo originario del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione superabile con la prova contraria, di cui deve onerarsi il creditore, che il pagamento non è avvenuto o che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa (cfr. Cassazione civile, sez. II, 09/12/2015, n. 24847). Tuttavia, a prescindere dalla questione se il disconoscimento, da parte del , della propria P_ sottoscrizione presente sulla copia dell'assegno si potesse estendere anche a quella sottostante alla dichiarazione sopra indicata, rileva il Collegio che, in nessun modo l'espressione “a definizione delle problematiche che dipendono da ” può essere qualificata Parte_1 come riconoscimento da parte del di un debito nei confronti dell'odierno appellante. P_
Sotto altro aspetto, anche volendo accedere alla tesi del e, quindi, ipotizzando che Parte_1 con quella dichiarazione il si fosse impegnato a pagare una somma di denaro P_ equivalente a quella indicata sulla copia dell'assegno, l'espressione sopra indicata non potrebbe che intendersi quale condizione sospensiva della predetta obbligazione fino al momento della definizione delle mai specificate problematiche riconducibili allo stesso (il quale nella Parte_1 comparsa di costituzione del giudizio di primo grado espressamente dichiarava di non voler indicare l'oggetto delle questioni in sospeso tra le parti esulando dall'odierno giudizio); consegue a quanto premesso che, non essendo mai stato prospettato l'avveramento della non meglio identificata condizione sospensiva, comunque il credito vantato dall'appellante nei confronti del non potrebbe ritenersi esigibile. P_
Il rigetto dell'appello principale proposto dal esonera questa Corte dalla trattazione Parte_1 dei motivi dell'appello incidentale espressamente condizionati dal all'eventuale P_ accoglimento dell'appello principale. Risultano, invece, fondati gli ulteriori due motivi dell'impugnazione incidentale di cui il P_ ha chiesto, comunque, l'accoglimento. Certamente, atteso il rigetto della domanda proposta dal , non sussisteva nessun Parte_1 motivo per compensare tra le parti le spese di lite atteso che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, le questioni di fatto e di diritto poste a base della presente controversia non risultano nemmeno di particolare complessità.
7 Inoltre, nel caso di specie può ritenersi che il abbia agito in giudizio quanto meno Parte_1 con colpa grave costituita da aver proposto un ricorso per decreto ingiuntivo fondato esclusivamente su di un titolo di credito di cui non aveva più il possesso e, successivamente, di aver posto a fondamento della propria pretesa una scrittura privata, asseritamente sottoscritta dalla controparte, che in nessun modo poteva valere quale riconoscimento del credito azionato in giudizio. Inoltre, appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 1, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), laddove "il secondo presupposto richiede l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an" che del "quantum debeatur", il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) e della L. n. 89 del 2001, (c. d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'"id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cass., Sez. L, Sentenza n. 24645 del 27/11/2007, Rv. 600499-01; Sez. 3, Sentenza n. 10606 del 30/04/2010, Rv. 612639-01; cfr. altresì, con particolare riguardo alla questione dell'allegazione del danno, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17485 del 23/08/2011, Rv. 619077-01, secondo cui "all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza"; (nel medesimo senso: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011, Rv. 619388-01). Consegue a quanto premesso che, ex art. 96 c. 2 c.p.c., deve essere Parte_1 condannato a pagare, in favore di l'ulteriore importo di € 5.000,00. Controparte_1
Inoltre, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come Parte_1 da dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Crocetta, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 e per lo scaglione relativo al valore della controversia (e quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) (e, per il presente grado di giudizio, il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia
8 senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria), rapportata altresì al tenore delle difese svolte. Infine, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello Parte_1 dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 P_
avverso la sentenza 633/2021, pubblicata il 06/04/2021 dal Tribunale di Nola, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in riforma Controparte_1 dell'impugnata sentenza,
3. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 240,00 (duecentoquaranta/00) per spese ed € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per onorari e, per il presente grado di giudizio, in € 355,00 (trecentocinquantacinque/00) per spese ed € 4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Raffaele Crocetta dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.;
4. condanna, ex art. 96 c. 2 c.p.c., al pagamento, in favore di Parte_1 P_
dell'ulteriore importo di € 5.000,00. (cinquemila/00);
[...]
5. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 7.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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