TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 21166/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21166/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Giovanni TR. ed Elisabetta SP.
attrice contro
Controparte_1
convenuto contumace
premesso
che
- con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 22.11.24 , aggiudicataria dell'immobile sito in Castagnole Piemonte (TO), via Trento 9/A, ne ha chiesto la condanna del Sig. al rilascio e al pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c. CP_1
sino alla riconsegna, oltre alle spese di lite;
pagina 1 di 4 - nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, il Sig.
non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;
CP_1
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa nelle forme dell'art. 281
sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con atto del 31.7.23 l'immobile per cui è causa è stato trasferito dal Controparte_2
ad ;
[...] Pt_1
- ha instaurato il presente giudizio chiedendo la condanna del Sig. al rilascio Pt_1 CP_1
dell'immobile sull'assunto che il contratto di locazione originariamente intercorso tra e il Sig. fosse cessato sin dal 20.9.20; CP_2 CP_1
- la scelta del rito è corretta in relazione alla causa petendi e al petitum dedotti;
- nel merito, si rileva che il contratto è stato stipulato con decorrenza dal 21.9.16 al 20.9.20
e che, in assenza di disdetta, si sarebbe rinnovato ex lege per il successivo quadriennio dal 21.9.20 al 20.9.24 in conformità alla durata legale di anni 4 + 4 prevista dall'art. 2
primo comma prima parte l. 431/98;
- pertanto il contratto sarebbe cessato alla prima scadenza del 20.9.20 soltanto in caso di risoluzione consensuale, di recesso del conduttore con preavviso di almeno sei mesi o di disdetta dell'originaria locatrice qualora vi fossero stati i presupposti di cui CP_2
all'art. 3 l. 431/98;
- la ricorrente non ha né allegato né provato tali evenienze;
Pt_1
- l'unico riscontro documentale fornito da è, infatti, il rigetto della sua richiesta di Pt_1
registrazione del subentro dall'1.8.23 con la dizione "data cessione maggiore della data pagina 2 di 4 fine rapporto" (doc. 7) e il prospetto dell'Agenzia delle Entrate che indica la data di inizio della locazione del 21.9.16 e la data di fine locazione del 20.9.20;
- tali documenti non sono sufficienti a provare l'esistenza di una delle fattispecie di cessazione del contratto alla prima scadenza del 20.9.20 poiché l'assenza di risultanze presso l'Agenzia delle Entrate in ordine alla rinnovazione del contratto dal 21.9.20 al
20.9.24 può essere dipesa, semplicemente e molto più plausibilmente, dal fatto che la proroga automatica alla prima scadenza del 20.9.20 non fosse stata comunicata all'Agenzia delle Entrate né entro 30 giorni mediante l'apposito modello e con pagamento della tassa di registro, né successivamente con pagamento della sanzione amministrativa da ritardo;
- in assenza di prova della fattispecie estintiva, che incombeva sulla ricorrente in quanto elemento costitutivo della domanda svolta, si deve ritenere che il contratto si sia rinnovato per una prima volta sino alla successiva scadenza del 20.9.24;
- ai sensi dell'art. 2 l. 431/98 la parte locatrice avrebbe potuto liberamente impedire la seconda rinnovazione comunicando la disdetta almeno sei mesi prima della seconda scadenza, cioè entro il 20.3.24;
- tale disdetta non è stata prodotta poiché le uniche due missive in atti sono quella del
30.8.23 (doc. 6), con la quale la ricorrente ha intimato il pagamento dei canoni insoluti sull'esplicito presupposto che il contratto fosse in vigore, e quella del 5.9.23 (doc. 9) con la quale la ricorrente ha intimato il rilascio dell'immobile sul postulato che fosse posseduto
sine titulo;
-
per questi motivi
si deve ritenere che il contratto si fosse rinnovato alla scadenza del
20.9.24 per l'ulteriore quadriennio dal 21.9.24 al 20.9.28 e, quindi, che fosse ancora in vigore il 24.3.25 quando il resistente ha spontaneamente rilasciato l'immobile;
pagina 3 di 4 - considerata la causa petendi dedotta, che non si fonda sul rapporto locatizio ma sull'occupazione sine titulo che è stata esclusa, vanno respinte le residue domande attoree fondate sull'erroneo assunto della cessazione del contratto prima della data del rilascio spontaneo;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
respinge le domande formulate da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
Così deciso in Torino il 18 luglio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21166/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Giovanni TR. ed Elisabetta SP.
attrice contro
Controparte_1
convenuto contumace
premesso
che
- con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 22.11.24 , aggiudicataria dell'immobile sito in Castagnole Piemonte (TO), via Trento 9/A, ne ha chiesto la condanna del Sig. al rilascio e al pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c. CP_1
sino alla riconsegna, oltre alle spese di lite;
pagina 1 di 4 - nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, il Sig.
non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;
CP_1
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa nelle forme dell'art. 281
sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con atto del 31.7.23 l'immobile per cui è causa è stato trasferito dal Controparte_2
ad ;
[...] Pt_1
- ha instaurato il presente giudizio chiedendo la condanna del Sig. al rilascio Pt_1 CP_1
dell'immobile sull'assunto che il contratto di locazione originariamente intercorso tra e il Sig. fosse cessato sin dal 20.9.20; CP_2 CP_1
- la scelta del rito è corretta in relazione alla causa petendi e al petitum dedotti;
- nel merito, si rileva che il contratto è stato stipulato con decorrenza dal 21.9.16 al 20.9.20
e che, in assenza di disdetta, si sarebbe rinnovato ex lege per il successivo quadriennio dal 21.9.20 al 20.9.24 in conformità alla durata legale di anni 4 + 4 prevista dall'art. 2
primo comma prima parte l. 431/98;
- pertanto il contratto sarebbe cessato alla prima scadenza del 20.9.20 soltanto in caso di risoluzione consensuale, di recesso del conduttore con preavviso di almeno sei mesi o di disdetta dell'originaria locatrice qualora vi fossero stati i presupposti di cui CP_2
all'art. 3 l. 431/98;
- la ricorrente non ha né allegato né provato tali evenienze;
Pt_1
- l'unico riscontro documentale fornito da è, infatti, il rigetto della sua richiesta di Pt_1
registrazione del subentro dall'1.8.23 con la dizione "data cessione maggiore della data pagina 2 di 4 fine rapporto" (doc. 7) e il prospetto dell'Agenzia delle Entrate che indica la data di inizio della locazione del 21.9.16 e la data di fine locazione del 20.9.20;
- tali documenti non sono sufficienti a provare l'esistenza di una delle fattispecie di cessazione del contratto alla prima scadenza del 20.9.20 poiché l'assenza di risultanze presso l'Agenzia delle Entrate in ordine alla rinnovazione del contratto dal 21.9.20 al
20.9.24 può essere dipesa, semplicemente e molto più plausibilmente, dal fatto che la proroga automatica alla prima scadenza del 20.9.20 non fosse stata comunicata all'Agenzia delle Entrate né entro 30 giorni mediante l'apposito modello e con pagamento della tassa di registro, né successivamente con pagamento della sanzione amministrativa da ritardo;
- in assenza di prova della fattispecie estintiva, che incombeva sulla ricorrente in quanto elemento costitutivo della domanda svolta, si deve ritenere che il contratto si sia rinnovato per una prima volta sino alla successiva scadenza del 20.9.24;
- ai sensi dell'art. 2 l. 431/98 la parte locatrice avrebbe potuto liberamente impedire la seconda rinnovazione comunicando la disdetta almeno sei mesi prima della seconda scadenza, cioè entro il 20.3.24;
- tale disdetta non è stata prodotta poiché le uniche due missive in atti sono quella del
30.8.23 (doc. 6), con la quale la ricorrente ha intimato il pagamento dei canoni insoluti sull'esplicito presupposto che il contratto fosse in vigore, e quella del 5.9.23 (doc. 9) con la quale la ricorrente ha intimato il rilascio dell'immobile sul postulato che fosse posseduto
sine titulo;
-
per questi motivi
si deve ritenere che il contratto si fosse rinnovato alla scadenza del
20.9.24 per l'ulteriore quadriennio dal 21.9.24 al 20.9.28 e, quindi, che fosse ancora in vigore il 24.3.25 quando il resistente ha spontaneamente rilasciato l'immobile;
pagina 3 di 4 - considerata la causa petendi dedotta, che non si fonda sul rapporto locatizio ma sull'occupazione sine titulo che è stata esclusa, vanno respinte le residue domande attoree fondate sull'erroneo assunto della cessazione del contratto prima della data del rilascio spontaneo;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
respinge le domande formulate da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
Così deciso in Torino il 18 luglio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4