Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2021
RE PVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Antonietta Bonanno
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 101\2021 r.g.
TRA
Parte 1 CF: C.F. 1 e CP_1 elettivamente domiciliati in San Filippo del CF: C.F. 2
Mela (ME) Corso Aldo Moro 27 presso lo studio professionale degli avv.ti
Giuseppe Giunta e Francesco Giunta che li rappresentano e difendono per mandato in atti,
Pec Email 1
Pec: Email 2
APPELLANTI
in persona del legale rappresentante Controparte_2
CF: P.IVA 1
APPELLATA-
Contumace
Nonché, nei confronti in persona del legale Controparte_3
P.IVA 2 società beneficiaria della rappresentante pro tempore CF. scissione di MPS cui è stata trasferita il compendio di attività e passività della società scissa, elettivamente domiciliata presso domicilio di posta certificata dell'avv. Maurizio Parisi che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto n. 572\2020 del 07.07.2020
CONCLUSIONI: come da verbale del 04.03.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la domanda degli attori i quali eccependo l'applicazione di interessi usurai nei contratti stipulati con la banca MPS chiedevano la rideterminazione del saldo passivo del conto corrente nonché la restituzione delle somme versate in eccesso per le rate dei due mutui.
Il Tribunale adito, all'esito della relazione del CTU, ha rigettato la domanda degli attori non risultando che la CP 4 avesse superato la soglia legale degli interessi ed ha condannato gli attori alle spese di lite.
Parte 1 e CP_1Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello chiedendo che in riforma della sentenza impugnata, la Corte accogliesse le domande formulate in primo grado e rideterminasse il saldo del conto espungendo le somme frutto di applicazione di clausole nulle, con condanna di controparte alle spese di giudizio. Contr la quale in Si costituiva Controparte_6
CP 3 èconseguenza dell'operazione di scissione della Banca MPS و
divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio
Scisso, ivi incluso il credito già vantato da BMPS nei confronti degli odierni appellanti e resisteva al gravame chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 04.03.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d.
1. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 18.06.2021.
Con il gravame proposto parte appellante lamenta che il primo Giudice ha violato il disposto dell'art 112 cpc per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché sulla nullità della clausola che prevedeva la CMS nel contratto di conto corrente.
Lamenta l'appellante che il primo giudice, dopo avere accertato che la CP_4 nei contratti di conto corrente e in quelli di mutuo non aveva applicato interessi a tasso superiore a quello soglia, ha rigettato “le ulteriori domande" di nullità delle clausole applicate al conto corrente affermando che la statuizione di rigetto era "assordente di ogni altra decisione sulle altre domande formulate dalla parte in quanto ultronee”.
Gli appellanti chiedono quindi che la Corte esamini le domande sia perché esse erano state formulate in primo grado con la prima memoria ex art 183 VI c
Cpc e sia perché comunque trattandosi di clausole nulle, essa nullità può essere eccepita in qualunque grado del giudizio.
Chiedono inoltre che la Corte disponga l'integrazione di CTU al fine di rideterminare il saldo del C\C espungendo le somme addebitate a titolo di CMS nonché di capitalizzazione trimestrale degli interessi. In merito a detta ultima eccezione rilevano gli attori che il contratto stipulato in data 13.10.1999 prevedeva la capitalizzazione trimestrale e che la CP_4 fino al
03.02.2014 data in cui è stato sottoscritta l'apertura di credito non ha adeguato la previsione della capitalizzazione all'art. 7 della delibera 9.2.2000.
In replica parte appellata contesta l'ammissibilità delle domande formulate da parte appellante rilevando che esse costituiscono domande nuove.
Affermano che in primo grado parte appellante aveva censurato i contratti bancari solo ed esclusivamente sotto il profilo della usurarietà degli interessi, mentre nessuna censura era stata formulata in merito alla applicazione della
CMS né dell'anatocismo.
Chiede quindi il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di parte appellata secondo cui gli attori non avevano censurato l'applicazione dell'anatocismo né quella illegittima della CMS.
Risulta che con la prima memoria ex art. 183 VI c Cpc gli attori sulle eccezioni di parte convenuta, integrano la domanda formulata con l'atto di citazione chiedendo l'accertamento della nullità della capitalizzazione e della CMS applicate al contratto di conto corrente.
Con riguardo all'ammissibilità della modifica della domanda la Cassazione ha chiarito che In tema di di modificabilità della domanda, se si resta 66
nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula" (cass. civ. n. 4410\2025)
Nel merito la domanda di parte attrice risulta fondata nei limiti di cui si dirà.
Dall'esame del contratto di conto corrente depositato agli atti risulta che esso all'art.7 contiene la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la previsione della CMS.
A supportare la legittimità della censura sull'anatocismo formulata da parte appellante basterà richiamare l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico in materia e introdotto dalla Suprema Corte con le sentenze del 1999 n. 2374
n. 3096, secondo il quale è illegittima la capitalizzazione anatocistica trimestrale degli interessi e nulle le clausole contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22.04.00 perché in contrasto con il divieto di anatocismo derogabile ai sensi della norma contenuta nell'art. 1283 cc solo da un uso normativo e non da un mero uso negoziale quale era quello in forza del quale le banche hanno preteso interessi anatocistici per statuire la infondatezza del motivo.
Peraltro detto orientamento ormai costante, è stato ribadito dalle sezioni Unite con le sentenza n. 21095\04 n. 24418\10, nelle quali è statuito il principio che "In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n.
342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.
La clausola è pertanto nulla e sul conto non può essere applicata alcuna capitalizzazione.
L'entrata in vigore in data 1.7.00 della delibera CICR 9.2.2000, che consente la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità, non sana la nullità della clausola inserita nel contratto del 13.10.1999 poiché per la valida applicazione di nuove clausole di capitalizzazioni è necessaria la stipula di un nuovo contratto tra le parti.
In tal senso si è espressa la Cassazione affermando che In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del
1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera" (Cass. civ. sez. un.
21095\2004, n. 9140\2020).
Solo in data 03.02.2014 risulta che le parti hanno stipulato nuovo contratto di apertura di credito con nuove pattuizioni sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
A decorrere dal 03.02.2014 la capitalizzazione applicata dalla banca in condizione di reciprocità è quindi legittima. La domanda di nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi è quindi fondata e deve essere accolta .
Anche la censura di parte attrice che lamenta la illegittima applicazione da parte della MPS della Commissione Massimo Scoperto è fondata. La Cassazione con orientamento costante e pacifico riconosce che le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 cod.civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Nel caso in esame la CMS è indicata solo nella percentuale senza alcuna indicazione dei criteri di funzionamento.
Quindi è illegittima la CMS applicata dalla banca nel caso in esame e va dichiarata la nullità della pattuizione contrattuale.
Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali la definizione della causa necessita di ulteriore attività istruttiva cui si provvede con separata ordinanza .
PQM
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, NON definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e CP_1 Parte 1
[...] avverso la sentenza n. 572\2020 del Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto del 07.07.2020 anche nei confronti di Controparte 7 in parziale riforma
[...] e Controparte_8
della sentenza impugnata così decide:
Dichiara la nullità dell'art 7 del contratto di conto corrente n. 9778 del 13.10.1999
contenente la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
Dichiara la nullità della CMS applicata al conto corrente;
- Dispone per il prosieguo con separata ordinanza.
- Spese alla sentenza definitiva
Così deciso nella Camera di Consiglio (da remoto) della prima sezione in data 23.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini