Articolo 6 della Legge 29 febbraio 1980, n. 31
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 marzo 1980
Art. 6.
L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni relative ai servizi postali prevista dall' articolo 10, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, concerne esclusivamente le prestazioni rese dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nello espletamento del servizio postale ovvero da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione limitatamente al corrispettivo che, sotto forma di valore postale, compete alla detta Amministrazione.
I soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato versamenti di imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni di trasporto di effetti postali rese all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni senza avere ottenuto in via di rivalsa il relativo ammontare, possono recuperare il tributo versato mediante l'adozione della procedura prevista dall' articolo 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. Per le prestazioni di cui sopra effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, non si fa luogo alla regolarizzazione delle relative operazioni e alla irrogazione di sanzioni.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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