Versione
1 marzo 1980
1 marzo 1980
Art. 6.
L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni relative ai servizi postali prevista dall' articolo 10, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, concerne esclusivamente le prestazioni rese dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nello espletamento del servizio postale ovvero da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione limitatamente al corrispettivo che, sotto forma di valore postale, compete alla detta Amministrazione.
I soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato versamenti di imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni di trasporto di effetti postali rese all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni senza avere ottenuto in via di rivalsa il relativo ammontare, possono recuperare il tributo versato mediante l'adozione della procedura prevista dall' articolo 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. Per le prestazioni di cui sopra effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, non si fa luogo alla regolarizzazione delle relative operazioni e alla irrogazione di sanzioni.
L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni relative ai servizi postali prevista dall' articolo 10, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, concerne esclusivamente le prestazioni rese dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nello espletamento del servizio postale ovvero da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione limitatamente al corrispettivo che, sotto forma di valore postale, compete alla detta Amministrazione.
I soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato versamenti di imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni di trasporto di effetti postali rese all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni senza avere ottenuto in via di rivalsa il relativo ammontare, possono recuperare il tributo versato mediante l'adozione della procedura prevista dall' articolo 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. Per le prestazioni di cui sopra effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, non si fa luogo alla regolarizzazione delle relative operazioni e alla irrogazione di sanzioni.
Commentari • 6
- 1. Risoluzione del 08/08/1989 n. 551421 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 8 agosto 1989 · 3.649489
[…] postali nel caso in cui il servizio sia espletato da imprese appaltatrici in regime di concessione, l\'esenzione prevista dal citato art. 10, n. 16, spetta, come chiarito dall\'art. 6 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, limitatamente al corrispettivo che, sotto forma di valore postale, compete all\'Amministrazione postale.
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Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2007, n. 8967Provvedimento: […] Secondo il giudice dell'appello, l'art. 6 della legge n. 1980 avrebbe fornito una 31 del interpretazione autentica della norma di esenzione, di 10, n. 16 del d. […] La sfera applicativa dell'esenzione sarebbe stata ridotta, in ordine ai soggetti (Poste e concessionari) e al quantum (corrispettivi che competono alle poste sotto forma di valori bollati), dall'art. 6 della legge n. 31 del 1980, che però non avrebbe inciso sulla totalità dei servizi postali. qualunque diMancherebbe limitazione ordine territoriale, con riferimento alla corrispondenza non epistolare (contrariamente a quanto stabilito per le esclusive proprie della corrispondenza epistolare), […]Leggi di più...
- art. 10 n. 16 del d.p.r. n. 633 del 1972·
- art. 6 della legge n. 31 del 1980·
- ambito applicativo·
- fondamento·
- contrasto con la normativa comunitaria·
- servizi postali·
- estensione al recapito di corrispondenza non epistolare al di fuori del regime di concessione·
- esclusione·
- prestazione di servizi·
- esenzioni·
- oggetto·
- tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)·
- imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)