Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N. 134/2025 V.G. Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Sezione per i Minorenni, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1. Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3. Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere
4. Dott.ssa Lucia Crisci - Consigliere Onorario
5. Dott. Vincenzo Battimiello - Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedimento iscritto al n. 134/2025 V.G. Ruolo Generale, instaurato a seguito di ricorso iscritto a ruolo in data 5/2/2025 nell'interesse di concernente appello avverso la sentenza Parte_1
n. 149/2024, emessa dal Tribunale per i minorenni di Salerno in data 18/11/2024 e pubblicata in data
16/12/2024, nel proc. n. 132/2024 R.G. Min.,
A
[...]
nato ad [...] in data [...], residente in Capaccio – Paestum (SA), Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata in via telematica, dall'avv. Giuseppe Scorza, elettivamente domiciliato con il predetto difensore in Capaccio – Paestum, alla via Carlo Alberto Dalla
Chiesa, n. 17;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] in data [...], residente in Roccadaspide (SA), Controparte_1 in via Maggiore Gorga, n. 18, rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata in via telematica, dall'avv. Marcello Nese, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno alla via Luigi Guercio, n. 145;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
Avv. Rosanna Bello, quale curatore speciale e difensore di , nato a [...] in CP_2 data 9/9/2013, e di nata ad [...] in data [...]; CP_3
APPELLATA
E CON L'INTERVENTO DI
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
la parte appellante ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione; il curatore del minore ha chiesto il rigetto dell'impugnazione; il rappresentante della Procura Generale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di appello iscritto a ruolo in data 5/2/2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 149/2024, emessa dal Tribunale per i minorenni di Salerno in data 18/11/2024
e pubblicata in data 16/12/2024, nel proc. n. 132/2024 R.G. Min.. Con l'atto di impugnazione l'appellante ha, in particolare, chiesto quanto segue: «… disattesa ogni contraria istanza e pretesa Per_ voglia: “autorizzare il Signor a poter vedere e sentire i figli e secondo i tempi e Pt_1 CP_2 le modalità indicate dall'Ecc.ma Corte di Appello;
riformare la Sentenza nr. 149/2024 pubblicata il
16.12.2024 e notificata –tramite il Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum- al Signor il 02.01.2025; e per l'effetto, revocare la decadenza della responsabilità genitoriale Parte_1 dei figli minori , nato BA (SA) il 09.09.2013 e nata ad [...] CP_2 CP_3
(SA) il 30.04.2019.” Con vittoria di spese e competenze legali».
All'udienza del 3/12/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni nei termini specificati nel relativo verbale di udienza;
la parte appellante ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione; la parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello; il curatore del minore ha chiesto il rigetto dell'impugnazione; il rappresentante della Procura Generale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale per i Minorenni di Salerno con la sentenza impugnata ha dichiarato la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli minori , nato a [...] Parte_1 CP_2
(SA) in data 9/9/2013, e , nata ad [...] in data [...]. Il Tribunale per i CP_3
Minorenni ha, in particolare, statuito quanti segue: «Il Tribunale, decidendo sul ricorso de potestate del PMM nei confronti di , con l'intervento necessario di Parte_1 CP_1
e della curatela speciale, in persona dell'avv. Rosanna Bello, così provvede: -
[...] accoglie la domanda del PMM e, per l'effetto, decaduto dalla Controparte_4
E CP_2Persona_2
, nata ad [...] il [...];- - condanna al pagamento CP_3 Parte_1 in favore dell'Erario delle spese di curatela speciale, da liquidarsi con separato decreto, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002; compensate per il resto le spese, - compensate tra le parti per il resto le spese». ha proposto appello avverso la suindicata sentenza. Parte_1
I motivi dell'appello.
I motivi dell'appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati. La sentenza impugnata è interamente ingiusta per il palese malgoverno delle risultanze processuali e istruttorie, pervenendo a conseguenze giuridicamente inaccettabili. Vi è stata omessa valutazione del
Non vi è prova che il D'IN faccia uso di alcol e droghe (il D'IN non è stato Parte_1 sottoposto ad esami tossicologici), né vi è prova del disinteresse verso i figli. le censure afferiscono all'assenza di attività istruttoria da cui desumere la condotta violenta e aggressiva del D'IN, l'uso di droghe e alcol, e il disinteresse verso i minori. La sentenza dipinge il come un padre Pt_1 violento, indifferente ai bisogni dei figli, e che fa uso di alcol e droga. Senza alcun accertamento diagnostico la pronuncia si basa sulle risultanze di un procedimento archiviato e risalente nel tempo e sulle dichiarazioni rese da rese davanti alla P.G. e nel corso del giudizio di primo grado. CP_1
Nel procedimento iscritto al nr. 581/2015 v.g., deciso con decreto pubblicato il 16/11/2015, il
Tribunale per i Minorenni di Salerno archiviava il procedimento in quanto ad avviso del Collegio la conflittualità tra i genitori era rientrata e non emergevano profili di pericolosità del D . Inoltre Pt_1 il Tribunale – a differenza di quanto sostenuto dalla sentenza ora impugnata - non ha accertato che il
D facesse uso di alcol e droghe (infatti non risultano agli atti controlli del SER.T. con valori Pt_1 positivi). Analizzando le dichiarazioni rese dalla ex convivente dell'appellante, emergono gravi incongruenze nelle dichiarazioni rese da davanti all'A.G. e nel giudizio di primo grado CP_1 che mettono in dubbio la sua attendibilità. Non è vero che dal 2019 il Signor è assente dalla Pt_1 vita dei figli. La stessa Signora ritiene il Signor un PÀ non Controparte_1 Pt_1 pericoloso per i suoi figli. Ulteriore motivo di censura è l'assenza di una valutazione sulle capacità genitoriali del Signor Nonostante la prescrizione imposta dall'Ordinanza del 15/4/2024 dal Pt_1
Tribunale per i Minorenni – avente ad oggetto la valutazione e il potenziamento della genitorialità- e nonostante la disponibilità dell'appellante a sottoporsi a qualsivoglia percorso, i servizi sociali non attivavano alcun percorso valutativo. Senza alcuna prova, per il Tribunale il Signor fa uso di Pt_1 alcol e droga, è un pessimo padre. La sentenza di decadenza della responsabilità genitoriale è stata resa in assenza della valutazione della personalità del Signor Al signor è preclusa Pt_1 Pt_1 la possibilità di vedere e sentire i propri figli e quindi, di conseguenza, e non vedono e CP_2 CP_3 sentono il PÀ da tantissimo tempo.
In ordine ai sopraindicati motivi di appello va osservato quanto segue. La sentenza impugnata si fonda, in particolare, sulle motivazioni qui di seguito richiamate.
Il PMM ha agito con ricorso ex art. 330 c.c. nei confronti di all'esito della Parte_1 denuncia di stalking (art. 612 bis c.p.) e violazione di domicilio (art. 614 c.p.) presentata il 7/9/2023 dalla compagna, , corredata dalla certificazione ospedaliera di ricovero al Parte_3
PS del P.O. di Roccadaspide della donna per "escoriazioni al collo, ecchimosi, cervicalgia" per
"riferita aggressione". A carico del è stato aperto procedimento penale per i reati di cui agli Pt_1 artt. 612 bis c.p., 582, 585 c.p., con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e le cautele ex art. 275 bis c.p.p., disposta con ordinanza GIP del 22/1/2024, alla quale è seguita la richiesta di giudizio immediato. Vi è stata revoca della misura per remissione di querela da parte della p.o., la quale ha giustificato la sua condotta con le pressioni dell'avvocato di controparte e con il timore che, in assenza di lavoro, il padre dei bambini non le avrebbe garantito il mantenimento dei figli.
[...]
ha presentato una nuova denuncia ex art. 612 bis c.p. il 14/1/2024 per le molestie, Controparte_1 le minacce e le aggressioni ancor più violente ricevute dal , il quale ha tentato di sminuire la Pt_1 vicenda rimettendo ogni responsabilità alla stessa persona offesa, a suo dire troppo gelosa nei suoi confronti. Il T.M. con ordinanza del 15/4/2024 ha sospeso dalla responsabilità Parte_1 genitoriale dei minori e ha dettato a suo carico le prescrizioni necessarie a valutare possibili recuperi di capacità di accudimento. La madre dei minori, , ha dichiarato che nel Parte_3 periodo della loro breve convivenza il è sempre stato poco presente e non ha mai condiviso Pt_1 coi figli momenti di intimità familiare. Il piccolo (sentito all'udienza del 5/4/2024) ha ricordato CP_2
i frequenti litigi dei genitori e ha ricordato che, in quelle occasioni, gli veniva chiesto di rimanere in camera con la sorellina. Comunque il PÀ era "bravo" con i figli, portava loro dei regali e ha CP_2 continuato a sentirlo con videochiamate, preferibilmente la mattina e la sera;
in queste occasioni il padre non ha mai mancato di chiedergli della madre e dei suoi movimenti. Il bambino ha concluso esprimendo un netto dissenso a che i genitori ritornino a convivere, perché litigavano troppo e perché il piccolo non vorrebbe vedere il PÀ più spesso. Con relazione del 17/8/2024 i S.S. hanno rappresentato l'avvenuto ricovero ospedaliero di a causa di incidente Controparte_1 stradale e della sua sottoposizione a un intervento chirurgico. Durante la degenza ospedaliera della donna i bambini sono stati accolti dalla famiglia del suo nuovo compagno, tale , Persona_3 dove la si è trasferita, una volta dimessa dall'ospedale. Mentre la madre era in ricovero CP_1 ospedaliero, con istanza del 12/6/2024, a firma dell'avv. Giuseppe Scorza, si era rappresentata la disponibilità della zia paterna, , ad ospitare i nipoti. Nelle more dell'acquisizione di Controparte_5 informazioni sulla affidabilità dell'istante, richieste il 22/6/2024, i S.S., con relazione dell'1/8/2024, hanno rappresentato che era rientrata dai bambini, presso la famiglia Controparte_1 del da cui è stata ben accolta coi suoi figli. Si tratta di una famiglia semplice, che non ha Per_3 mai fatto mancare ospitalità e disponibilità alla donna, intanto nuovamente in attesa, e ai suoi figli, che le sono molto legati e che non intendono allontanarsi da lei. Con la stessa relazione i S.S. hanno riportato quanto riferito loro dalla in merito ad una irruzione notturna Controparte_1 di che, urlando sotto casa, pretendeva che le aprissero perché potesse portare con sé Controparte_5
i bambini, che frattanto erano terrorizzati dalla prospettiva di poter essere allontanati dalla propria madre. Le operatrici sociali hanno, pertanto, concluso sulla "improponibilità dell'affido", anche temporaneo, dei bambini alla zia paterna che, per quanto riferito dagli stessi minori, non ha mai rappresentato per loro una figura famigliare significativa e con la quale essi non hanno mai avuto alcun tipo di rapporto. Allo stato è venuta anche meno l'esigenza di provvedere a un diverso affido dei bambini per l'avvenuto rientro della madre, a cui carico non è emersa alcuna criticità genitoriale. Nel merito non possono che assumere significativo rilievo le denunce della parte lesa sulle violente Par condotte persecutorie del vino, reiterate nel tempo e che denotano una pericolosa ossessione dell'uomo nei confronti della donna per evidenti ragioni di gelosia. Se è vero che nelle ipotesi di violenza alla persona le dichiarazioni della persona offesa assumono una valenza probatoria privilegiata, seppure valutabili in maniera rigorosa, nel caso di specie le dichiarazioni della
[...]
sono riscontrate dagli atti di indagine della p.g., anche con l'escussione di Controparte_1 persone terze, quali e e dalle dichiarazioni del piccolo , che ha Controparte_6 CP_7 CP_2 vissuto in prima persona le tensioni familiari. Inoltre, l'esposizione dei minori agli impeti violenti del padre deve dirsi, quanto meno per , datata: il nucleo è già stato attenzionato per le medesime CP_2 ragioni di violenza domestica in precedenza. il T.M. dell'epoca, pur dando atto del rientro di criticità, ha posto in evidenza lo stato di tossicodipendenza del D'IN, per questo inviato al SER.D, e "la condizione di grave disagio" vissuta dal minore. Ne consegue che ha reso Parte_1 problematica la convivenza con la con le sue condotte violente e Controparte_1 aggressive, magari in preda ad alterazione da alcol e droghe, come riferito dalla parte lesa. Il piccolo
, che ha dimostrato piena capacità di discernimento nonostante la sua giovanissima età, ricorda CP_2 bene il vissuto problematico col padre, tanto da auspicarsi di non viverci più insieme, dando per scontata la sua permanenza con la madre. È vero che il minore ha riferito dei regali del padre, ma quest'unico accenno a una certa benevolenza paterna non può intendersi come un reale interessamento paterno, dal momento che anche nel racconto del bambino mancano riferimenti a significativi momenti di condivisione. ha sempre riferito che il padre, da quando, Controparte_1 nell'anno 2019, ha lasciato la casa familiare, non si è più interessato fattivamente dei bambini, della loro crescita e delle loro varie esigenze e che ai minori ha provveduto da sempre e in via esclusiva solo la madre. Va considerato che a norma dell'art. 572, ultimo comma, c.p. ( inserito con l'art. 9 della
L. 19 luglio 2019 n. 69, c.d. "Codice Rosso") "Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa del reato" e che, in punto di diritto, la Direttiva europea 2024/1385 del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica definisce la violenza domestica: "una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione, compresa quella basata sul sesso, e i diritti del minore" ed invita a considerare i minori che assistono a violenza domestica come vittime dirette, e non già solo assistite della violenza stessa: (punto 13) " In ragione della loro vulnerabilità, assistere ad atti di violenza domestica può essere devastante per i minori. I minori che assistono ad atti di violenza domestica commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare subiscono generalmente un danno psicologico ed emotivo diretto, che incide sul loro sviluppo, e sono a maggior rischio di soffrire di malattie fisiche e mentali, sia a breve che a lungo termine. Riconoscere che i minori che hanno subito un danno diretto in quanto testimoni di atti di violenza domestica sono a loro volta vittime costituisce un passo importante per tutelare tali minori che soffrono a causa della violenza domestica". Pur a voler considera i minori spettatori di violenza domestica come "vittime di violenza assistita", è certo che da tale condizione i minori ricevono significativi input negativi e destabilizzanti, dal momento che l'autore delle condotte maltrattanti, solitamente una figura familiare comunque di significativo riferimento, è anche soggetto attivo della violazione del diritto fondamentale e sempre preminente del bambino a vivere in un ambiente sano ed equilibrato. Nella fattispecie non assumono alcun rilievo giuridico né la versione dei fatti resa dal
, né le professioni di interessamento ai figli;
le telefonate quotidiane del padre al figlio, nel Pt_1 contesto della natura effettiva del rapporto del con l'ex compagna, sì prestano ad essere lette, Pt_1 piuttosto, come modalità di mantenimento del controllo sulla donna. Atteso che il T.M., definendo il proc. 581/2015 RVG, aveva affidato il ai S.S. per il suo recupero e aveva onerato gli stessi Pt_1
Servizi di tempestiva segnalazione di nuove criticità, con trasmissione del provvedimento anche al
Sindaco, e che, invece, i minori hanno continuato a rimanere esposti ad atti di violenza domestica protratti nel tempo ed esplosi con gli ultimi accadimenti, va considerato che un nuovo tentativo di recupero, per di una sana e corretta genitorialità, anche considerate le preclusioni Parte_1 dettate dal procedimento penale in corso e alla protezione che andrebbe comunque assicurata alla donna e anche ai figli, già pregiudicati —come detto - dalle indebite iniziative dei famigliari del
, necessiterebbe di tempi tanto lunghi da essere incompatibili col prevalente diritto dei minori Pt_1
a una crescita equilibrata, che si relaziona alla velocità del loro sviluppo, piuttosto che al diritto del genitore di recuperare il rapporto filiale. In questo momento risponde al migliore interesse dei minori l'accoglimento della domanda del PMM, con dichiarazione di decadenza per dalla Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli e La decisione, senza assumere carattere sanzionatorio CP_2 CP_3 per le inadempienze genitoriali dimostrate dal soggetto, ha quale unica finalità quella di garantire il diritto prevalente dei minori a una crescita tranquilla, in un ambiente protetto ed equilibrato, e di essere sottratti a contesti disfunzionali, ovvero alla loro continua esposizione a situazioni per loro altamente negative. La natura contingente della decisione del Tribunale per i Minorenni non toglie che l'interessato può in qualunque momento agire per la reintegra della propria responsabilità genitoriale, qualora sia in grado di dimostrare un suo concreto ed effettivo interesse ai figli e che questi siano in grado di riaccoglierlo nelle loro vite.
La decisione.
Occorre, a questo punto, osservare quanto segue. La sentenza impugnata è senz'altro condivisibile e va confermata. Le determinazioni adottate dal Tribunale per i Minorenni con il provvedimento oggetto di appello risultano corrette e vanno confermate. Il Tribunale per i Minorenni ha espletato una istruttoria approfondita e complessa, durante la quale i soggetti interessati hanno avuto ampia possibilità di esprimere il loro punto di vista e di fornire ogni contributo utile ai fini della adozione di provvedimenti conformi agli interessi dei due figli. La decisione del Tribunale per i Minorenni risulta senz'altro la migliore possibile, allo stato degli atti.
La decisione impugnata si fonda essenzialmente sui seguenti elementi. L'appellante ha tenuto condotta aggressive e violente nei confronti della sua compagna Parte_1 [...]
, anche in presenza dei due figli e;
tali condotte Controparte_1 CP_2 CP_3 sono desumibili dagli atti richiamati nella sentenza impugnata. Il PMM ha, innanzi tutto, agito nei confronti di all'esito della denuncia di stalking (art. 612 bis c.p.) e violazione di Parte_1 domicilio (art. 614 c.p.) presentata per fatti del 7/9/2023 dalla compagna, , Parte_3 corredata dalla certificazione ospedaliera del Pronto Soccorso del P.O. di Roccadaspide dalla quale si evince, per la donna, anamnesi di escoriazioni al collo, ecchimosi, cervicalgia per riferita aggressione e percossa.
Dal verbale di ricezione di querela dei Carabinieri della Stazione di Roccadaspide, in relazione a querela sporta da verbale redatto in data 13/1/2024 Controparte_1
(apparendo frutto di errore materiale l'indicazione 13/1/2023, contenuta nel verbale) emerge, poi, che, secondo quanto dichiarato dalla donna, il era solito ubriacarsi e aggredirla Parte_1 verbalmente;
la donna riferiva che il la aveva anche minacciata con un coltello, che la aveva Pt_1 apostrofata con epiteti e la aveva picchiata con un pugno in faccia, tenendo una serie di comportamenti persecutori. La precisava che aveva ritirato una querela su richiesta Controparte_1 dell'avv. Scorza Giuseppe (avvocato del per quieto vivere. Parte_1
Dal provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Salerno del 22/3/2024 si evince che vi è stata revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari soprattutto per la “sopravvenuta remissione della querela da parte della persona offesa”
Dal verbale di ricezione orale di querela (sporta da dei Controparte_1
Carabinieri della Stazione di Roccadaspide, del 17/4/2024 emerge che la ha CP_1 nuovamente proposto querela contro ella ha precisato di avere rimesso (in data Parte_1
22/2/2024) la querela sporta in data 13/1/2024 per quieto vivere e perché aveva ricevuto garanzie che
(il non le avrebbe più dato fastidio. La querelante precisava quanto segue: «E' accaduto che Pt_1 in data 11.04.2024 verso le ore 22.00 circa nel rincasare con i miei figli minorenni dal Salerno trovavo davanti la porta di casa il quale mi chiedeva di perdonarlo per tornare insieme. Parte_1
Aprivo la porta per far salire i bambini al piano superiore mentre io rimanevo con lui al piano terra.
Gli dicevo di andare via anche perché non volevo far spaventare i bambini spingendolo verso l'uscita. Lui reagiva colpendomi con un pugno all'occhio sinistro. ed i vicini telefonavano ai carabinieri Per_4 che giungevano sul posto. Lui era già andato via. Anche in quell'occasione ho evitato di denunciarlo nonostante ho la fotografia dell'occhio tumefatto. – Alle ore 16.00 circa di ieri 16.04.2024 mentre con mia figlia ero a casa di una signora anziana per assisterla, ricevo la telefonata di mio figlio CP_2 alquanto strana. Mi chiedeva dove fossi. Capivo che non era da solo e gli chiedevo se con lui c'era il padre. Inizialmente mi rispondeva di non ma alle successive domande se il genitore fosse ubriaco mi rispondeva di si. Gli chiedevo se era in pericolo ma mi tranquillizzava che il padre si era allontanato verso il centro storico mentre lui era con la baby sitter al parco giochi. … mi riferiva che il CP_2 padre avevo chiesto di me e che lo aveva insultato chiamandolo bastardo per il fatto che si era fatto scoprire da me sulla presenza del padre. … Preciso che vige il divieto di avvicinamento da parte del a me ed ai suoi figli emesso dal Tribunale dei Minorenni di Salerno». Parte_1 Il minore , sentito dinanzi al Tribunale per i Minorenni in data 5/4/2024, ha, CP_2 in particolare, dichiarato quanto segue: «… Mamma e PÀ litigavano, mamma gli ha fatto le querele e PÀ l''hanno arrestato. … Prima che nascesse mia sorella ricordo che una volta mamma mi ha portato nella mia stanza e li sentivo litigare di là, poi una volta ho portato io mia sorella a giocare in una stanza con la playstation mentre loro litigavano. … una volta eravamo alla festa del paese, … . Io ho visto dare uno schiaffo mamma da parte di PÀ. ,,, A mamma diceva parole brutte» tipo «P….a, mamma gli diceva di finirla. … PA con noi si comporta bene, compra regali. … Prima vivevamo a
Capaccio, poi siamo andati a Roccadaspide e poi abbiamo cambiato casa. … Io PÀ lo videochiamo prima di andare a scuola o a letto, qualche volta lo vedo a Roccadaspide. … Lui mi chiede di mamma, dove sta, con chi sta, sa ha un altro, anche se mia sorella di 4 anni se ha un fidanzato. … Quando mi chiama mi dice se ci vogliamo vedere. Lo vedo quando lui passa e sto nel parco. … Non vorrei vedere di più PÀ. … Mamma non parla mai di PÀ, qualche volta mi dice che lo vede a Roccadaspide.
Mamma in estate fa la cuoca in estate. Lei cucina benissimo. … Preferisco che non stiano insieme perché litigavano troppo. … In questi giorni lo sto chiamando ma lui non ma ha risposto, oggi però sì».
Agli atti è presente anche un verbale di ricezione orale di querela sporta da
[...]
(verbale dei Carabinieri della Stazione di Roccadaspide del 13/1/2024) dal quale si evince CP_6 che la (amica della ha, fra l'altro, esposto quanto segue: CP_6 Controparte_1
«Circa una settimana addietro la mia amica con le sui figli e Controparte_1 CP_2 venne ad aiutarmi nelle faccende domestica, rimanendo poi a cena. Alle ore 20.00 circa CP_3 ex compagno della bussò alla porta. Aprì il mio compagno Parte_1 CP_1 che non conoscendolo gli chiedeva cosa volesse. Il rispondeva che Persona_5 Pt_1 voleva sapere se i suoi figli erano lì dicendolo con tono di voce alterato, al punto tale che il mio compagno lo invitata ad abbassare i toni. Interveniva con i figli che chiedeva al CP_1 Pt_1 cosa volesse. Questi rispondeva che voleva sapere dove stavano i figli. Il motivo era dovuto al fatto che erroneamente aveva creduto che il mio compagno fosse il compagno di e quindi i figli CP_1 minorenni erano stati portati a casa dell'uomo. … Accadeva che nella serata di mercoledì 10.01.2024 e la sera dopo 11.01.2024 il bussava nuovamente alla mia porta. Dallo spioncino lo Pt_1 riconoscevo. Nonostante chiedesse chi fosse questi non rispondeva. A tal punto per farlo allontanare essendo io sola in casa con i bambino avendo timore di aprire dicevo ad alta voce che avrei chiamato i carabinieri udendo rumori fuori la porta. Il a quel punto andava via. Non so indicare il Pt_1 motivo perché era venuto a bussare anche perché non era a casa mia. … Questa sera alle ore CP_1
17.30 circa stavo accompagnando con la mia autovettura e sua figlia sottostante la sua CP_1 abitazione. In quel momento sopraggiungeva che dall'esterno dell'autovettura le chiedeva Pt_1 di dargli i suoi indumenti con tono agitato. scendeva dall'autovettura dicendogli di CP_1 allontanarsi perché stava spaventando sia la figlia di anni quattro che mia figlia di CP_3 Per_6 anni otto. In effetti le bambine spaventate dall'alterco verbale tra i due piangevano disperate.
Intervenivo verso i due dicendo loro che non avesse smesso immediatamente di litigare mi sarei allontanata con le bambine così da evitare di assistere al diverbio. Il D'IN sentendo ciò infastidito della mi intromissione mi diceva di far scendere immediatamente la figlia altrimenti mi avrebbe fatto passare un guaio minacciandomi con testuali parole “ti tolgo la vita”. Spaventata dalla minaccia e non volendo inasprire gli animi facevo scendere la figlia che con i genitori di avviavano verso casa di
. …». CP_1
Va evidenziato che già con provvedimento del 13/11/2015 erano state emesse dal Tribunale per i Minorenni di Salerno delle prescrizioni nei confronti di in relazione a una Parte_1 “forte conflittualità insorta tra i genitori del minore (scil. )” e alla “condizione di grave CP_2 disagio vissuta dallo stesso, in ambito familiare” (anche se in via di superamento).
Il Tribunale per i Minorenni di Salerno con provvedimento datato 13/2/2024, tenuto conto di quanto dedotto dal PMM “sui rapporti aggressivi e violenti che il padre tiene nei confronti della madre e che si riflettono anche sui figli, in violazione di ogni prescrizione imposta anche da questo
Tribunale”, e tenuto conto del fatto che il è stato anche “da ultimo attinto anche in Parte_1 sede penale dalla misura cautelare degli AADD per art. 612 bis c.p. e 582-585 c.p. in danno della madre dei minori – come da ordinanza GIP del Trib. Salerno del 22/01/2024, ha, in particolare, ordinato a di non contattare in alcun modo, telefonico o telematico, i figli, ovvero Parte_1 la sig.ra e di non avvicinarsi alla casa familiare dei figli e dei loro Controparte_1 prossimo congiunti, oltre che ai luoghi da costoro abitualmente frequentati;
il Tribunale per i
Minorenni ha anche mandato i Servizi Sociali territoriali e il Centro antiviolenza per il più adeguato sostegno alla donna e ai minori, anche per il cambio di tutte le utenze telefoniche o di account.
Dalla annotazione di servizio dei Carabinieri della Stazione di Roccadaspide dell'11/4/2024 (circa fatti accaduti il 10/4/2024) emerge, fra l'altro, quanto segue: «Noi sottoscritti App. Sc. Q.S: .. e Car. … ci recavamo nei pressi della abitazione di in Roccadaspide alla via Controparte_1
Maggiore Gorga nr° 18 in quanto tale … aveva chiamato poichè aveva Persona_7 sentito delle urla dalla casa di fronte e poco dopo notava uscire dal balcone la signora la quale CP_1 gridava di chiamare i carabinieri in quanto il suo ex compagno la stava Parte_1
“menando”; …». Il rintracciato e sentito dai Carabinieri riferiva una diversa versione dei Pt_1 fatti.
Dalla annotazione di servizio dei Carabinieri della Stazione di Roccadaspide del 16/4/2024 Part emerge, fra l'altro, quanto segue: «Noi sottoscritti … e … riferiscono che alle precedenti Pt_4 ore 17:30 circa del 16.04.2024, la richiedente contattava il Comandante di Controparte_1
Stazione riferendo che il suo ex compagno si era avvicinato al figlio di Parte_1 CP_2 anno 10 mentre era al parco pubblico, chiedendogli quando la madre fosse rincasata. Ivi giunti notavamo che il era solo all'entrata del centro storico distante dal parco giochi circa 200 Pt_1 metri dove si trovava il figlio. Alla contestazione di no potersi avvicinare ai figli ed alla ex compagna così come da decreto del Tribunale di Salerno …, rispondendo che si era avvicinato a poiché il CP_2 figlio lo aveva telefonato ed invitato a raggiungerlo al parco. Inoltre il dichiarava che da Pt_1 oggi aveva preso in affitto un appartamento nel centro storico di Roccadaspide sito in via Canale nr.
16 … . Nel lasciare il parco della Concordia, notavamo il figlio nel parco giochi. Alla domanda CP_2 se il PÀ lo avesse avvicinato, rispondeva che le pomeriggio aveva ricevuto sul suo telefono due chiamate del padre a cui non dava risposta. Riferiva il fatto alla madre aggiungendo che la stessa aveva chiamato i Carabinieri e poi aveva detto al figlio di telefonare al per farlo venire al parco pubblico, cosa che Dylan aveva fatto. Ci mostrava il telefonino con le telefonate WhatsApp sia quelle del PÀ sia la sua delle 17.20 che lo invitata a raggiungerlo».
Con provvedimento datato 15/4/2024 il Tribunale per i Minorenni ha confermato il divieto disposto con decreto del 13/2/2024, ha mandato i Servizi Sociali competenti per l'avvio di Pt_1 alle prescrizioni indicate nella motivazione del provvedimento stesso, e ha intimato a
[...]
“di non tenere atteggiamenti negativi e oppositivi al sostegno fornito dai SST e alle Parte_1 prescrizioni a lui imposte, anche per il recupero della sua genitorialità, altrimenti passibile di misura più incisivamente ablative”.
Esaminati tutti questi elementi, emerge chiaramente dagli atti che il ha Parte_1 tenuto ripetutamente un comportamento aggressivo e violento nei confronti della ex compagna e che questo comportamento ha coinvolto anche i due minori Controparte_1
(nato il [...]) e (nata il [...]). CP_2 CP_3
Il Tribunale per i Minorenni nel provvedimento appellato ha correttamente osservato che, pur a voler considerare i minori quali spettatori di violenza domestica come "vittime di violenza assistita", è certo che da questa condizione i minori ricevono significativi elementi negativi e destabilizzanti, dal momento che l'autore delle condotte maltrattanti, solitamente una figura familiare
(comunque di significativo riferimento) è anche soggetto attivo della violazione del diritto fondamentale e sempre preminente del bambino a vivere in un ambiente sano ed equilibrato.
Il Tribunale per i Minorenni ha correttamente evidenziato che le professioni di interessamento ai figli fatte dal non assumono rilievo utile per la prospettazione dei fatti da Pt_1 quest'ultimo offerta, atteso che le telefonate del padre al figlio, nel contesto della natura effettiva del rapporto del con la ex compagna, sì prestano, piuttosto, a essere lette come modalità di Pt_1 mantenimento del controllo sulla donna.
Si deve, quindi, evidenziare che la condotta complessiva del risulta di fatto Parte_1 pregiudizievole per i due figli minori, atteso che questi ultimi hanno continuato a rimanere esposti ad atti di violenza domestica protratti nel tempo.
Il Tribunale per i Minorenni ha, peraltro, posto in essere una corretta comparazione fra l'interesse del a recuperare un adeguato rapporto con i figli minori e l'interesse dei Parte_1 figli a una crescita equilibrata. Nell'ambito di questa comparazione risulta, allo stato, sicuramente prevalente l'interesse dei minori a una crescita e a uno sviluppo sereni, che potrebbero essere senz'altro compromessi da condotte non congrue del padre Parte_1
Allo stato degli atti, quindi, il provvedimento di decadenza del dalla Parte_1 responsabilità genitoriale sui due figli minorenni, adottato dal Tribunale per i Minorenni, risulta l'unico utile ad assicurare un percorso sereni di crescita per i due figli minorenni, alla luce di tutto quanto più sopra esposto e di quanto emerge dagli atti. Questo provvedimento, quindi, risulta corretto e va senz'altro confermato.
Il Tribunale per i Minorenni, d'altra parte, ha correttamente precisato che la decisione adottata non assume carattere sanzionatorio per le inadempienze genitoriali dimostrate dal Pt_1
ma ha quale unica finalità quella di garantire il diritto prevalente dei minori a una crescita
[...] tranquilla, in un ambiente protetto ed equilibrato, con sottrazione dei minori da contesti disfunzionali e, quindi, dalla loro continua esposizione a situazioni per loro altamente negative.
Va condiviso anche quanto osservato dal Tribunale per i Minorenni riguardo alla circostanza che la decisione riveste carattere contingente, potendo l'interessato in ogni momento agire per la reintegra della sua responsabilità genitoriale, qualora sia in grado di dimostrare un suo concreto ed effettivo interesse ai figli e qualora questi siano in grado di riaccoglierlo nelle loro vite. L'art. 332 c.c., infatti, dispone che il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. Allo stato, peraltro, tutti gli elementi più sopra evidenziati impongono l'attribuzione di un valore preminente all'interesse dei figli ad avere una crescita serena in questa fase della loro vita, rispetto al diritto del genitore a recuperare il rapporto con la prole. La misura della decadenza, adottata dal Tribunale per i Minorenni, risulta attualmente l'unica idonea a realizzare l'interesse dei minori a una crescita serena. Risulta, poi, del tutto irrilevante, ai fini della tutela dell'interesse dei minori, la circostanza che il sia oppure no attualmente dedito Parte_1 all'uso di alcolici o di sostanza stupefacenti.
Va, ancora, osservato che l'appellante ha chiesto, in sede di appello di “autorizzare il Signor Per_ a poter vedere e sentire i figli e secondo i tempi e le modalità indicate Pt_1 CP_2 dall'Ecc.ma Corte di Appello”. Questa istanza è estranea all'oggetto del presente procedimento di impugnazione, non contenendo la sentenza impugnata alcuna statuizione sul punto. In ogni caso, peraltro, eventuali istanze di questa natura andranno rivolte al Giudice di primo grado competente, anche al fine di poter svolgere eventuali opportuni approfondimenti di carattere istruttorio sul punto.
Va, d'altra parte, evidenziato che dall'ordinanza applicativa di misura cautelare dell'Ufficio G.I.P. del
Tribunale di Salerno del 22/1/2024, riguardante vicende relative ai fatti in ordine ai quali pende il presente procedimento, di evince che al è stata applicata la misura degli arresti Parte_1 domiciliari, “con l'ordine di non allontanarsi senza autorizzazione dell'Autorità che procede con espresso divieto di contatti di qualsivoglia natura, anche telefonici o telematici, con persone diverse da quelle con cui abitualmente convive”. Con il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Salerno del 13/2/2024, inoltre, era stato ordinato a di non contattare in alcun modo, Parte_1 telefonico o telematico, i figli, ovvero la sig.ra e di non avvicinarsi Controparte_1 alla casa familiare dei figli e dei loro prossimi congiunti, oltre che ai luoghi da costoro abitualmente frequentati. Allo stato, in definitiva, comunque non emergono elementi che facciano ritenere opportuno il ripristino di rapporti fra il padre e i figli minorenni e Parte_1 CP_2
. Persona_8
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, trattandosi di procedimento che non risolve un conflitto tra contrapposti interessi, ma che conclude un procedimento volto alla realizzazione della tutela dell'interesse dei minori.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di concernente appello avverso la Parte_1 sentenza n. 149/2024, emessa dal Tribunale per i minorenni di Salerno in data 18/11/2024 e pubblicata in data 16/12/2024, nel proc. n. 132/2024 R.G. Min., disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata;
3. nulla per le spese processuali;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante Pt_1 sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
30/5/2002, se dovuto.
Salerno, camera di consiglio dell'1/4/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci