Art. 726. Mancato superamento del corso di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. (( 1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). )) 2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa. 3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata, nonche' una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa.
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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16 luglio 2016
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