TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
In persona del Giudice dr.ssa Claudia Bonomi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7147 /2024 , promossa da
) con l'avv Claudia Aletti ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Monza, Via Manzoni n. 37;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'Avv. Riccardo Rossini ed elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Via XX Settembre, 5/A – Baranzate (MI);
RESISTENTE
, E;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria, ogni diversa e contraria istanza e/o eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
1) Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte dei signori , Controparte_1 CP_2
e dell'eredità della signora deceduta a
[...] Controparte_3 Controparte_4 Per_1
Vimercate il 26 dicembre 2019, comprendente la proprietà indivisa di due sesti per i signori CP_1
e e di un terzo congiuntamente per i signori e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, dell'immobile sito in Comune di Brugherio (MB), via Oberdan 21, piano 1-S1, censito in CP_4
Catasto Fabbricati al foglio 21, particella 151, sub. 503;
2) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di provvedere, ex art 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da sua responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per il resistente:
All'Ill.mo Signor Giudice adito, di voler così provvedere:
In via preliminare
1)Respingere la domanda perché inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc
Nel merito: in via principale
Nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'istanza ex adverso formulata, porre a carico tutti i costi alla parte ricorrente.
In via istruttoria
Senza accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, tutto incombente su parte ricorrente, si richiede comunque fin d'ora di essere ammessi ad interpello e testi sui fatti esposti in narrativa e sui capitoli che si vorranno ammettere nel proseguo del giudizio nelle memorie istruttorie di cui sin da ora si chiede la relativa concessione, e di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponeva di essere creditore nei confronti di Parte_1 CP_1
della somma di Euro 180.820,16 giusta decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1877/24
[...]
(RG 3361/24), emesso dal Tribunale di Monza in data 10.06.2024, pubblicato il successivo 27.06.2024 e notificato in una all'atto di precetto in data 26.07.2024; di aver sottoposto con atto di pignoramento immobiliare ad esecuzione forzata il diritto di proprietà di spettanza del resistente in ragione di due sesti indivisi, sull'immobile sito in Comune di Brugherio (MB), via Oberdan 21, piano 1 - S1, immobile di categoria A/4, censito in catasto Fabbricati al foglio 21, particella 151, sub. 503, classe 3, proveniente dalla successione della madre nata a [...] il [...] e deceduta a Vimercate il 26 Per_1 dicembre 2019; che dal certificato notarile redatto ex articolo 567 c.p.c. emergeva che non Controparte_1 aveva mai proceduto all'accettazione dell'eredità materna;
che era necessario accertare la qualità di eredi di
, e , comproprietari indivisi dell'immobile pignorato;
che CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_3
i resistenti avevano sottoscritto il contratto di locazione di detto immobile, con il che compiendo un atto rilevante ex articolo 467 c.c.; domandava l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità.
Si costituiva , il quale evidenziava di non aver mai contestato di aver accettato tacitamente Controparte_1
l'eredità materna;
di aver sottoscritto i contratti di locazione e i mandati legali, in qualità di erede;
che il presente giudizio costituiva abuso del diritto, anche in considerazione del fatto che sussistevano altre sette cause intentate dal ricorrente ai danni del resistente;
che il ricorrente aveva anche pignorato i crediti derivanti dal contratto di locazione e dunque non aveva alcun interesse alla presente pronuncia;
domandava il rigetto della domanda e in ogni caso la rifusione delle spese di lite.
Alla udienza del 28.1.2025 veniva dichiarata la contumacia di , e i legali CP_2 CP_3 Controparte_4 delle parti costituite insistevano nelle rispettive conclusioni.
*******
Ritenuto che le domande del ricorrente possano trovare accoglimento, nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.) ed è tacita (o cd. implicita) “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Il Legislatore tipizza, nell'art. 476 c.c., un cd. comportamento concludente in cui coesistono due requisiti imprescindibili: uno oggettivo (l'avere posto in essere un atto riservato all'erede); uno soggettivo, la volontà di accettare.
L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dalla esplicazione di una attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non con la qualità di erede (e dunque ad esempio, non gli atti meramente conservativi che il pagina 3 di 5 chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex articolo 460 c.c.) (cfr. Cass. sent. n. 12753/1999,
Cass. sent. n. 5688/1988, Cass. sent. n. 8123/1987).
Tra questi, la Giurisprudenza ha ritenuto rilevanti quelli volti alla proposizione di azioni giudiziarie, che travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto (Cass. 4414/1999), il conferimento della procura a vendere beni ereditari (Cass. senrt. N. 20699/2017), un pagamento transattivo, (Cass. sent. n.
14666/2012), la concessione di ipoteca (Cass. 5569/2021), l'effettuazione di volture catastali (Cass. sent. n.
5226/2002, Cass. sent. n. 10796/2009), nonché la stipula di un contratto di locazione su un immobile ereditario, in quanto atto dispositivo e non meramente conservativo dello stesso.
Imprescindibile presupposto per l'accoglimento della domanda volta all'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita è la prova (che – in quanto afferente i fatti costitutivi della pretesa - grava sull'istante, secondo i generali principi dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c.) che: a) il bene sul quale sono stati compiuti atti dispositivi ricada nell'asse ereditario b) il soggetto che si pretende aver accettato è effettivamente chiamato all'eredità c) non sussista accettazione espressa.
Con riferimento a , tali elementi possono desumersi dalla mancata contestazione dei fatti Controparte_1 costitutivi della pretesa effettuati dal resistente all'atto della costituzione, rilevanti ex articolo 115 c.p. c. solo con riferimento al resistente costituito.
Con riferimento ai resistenti contumaci deve invece rilevarsi come la mancata produzione in giudizio da parte del ricorrente della dichiarazione di successione e delle visure della conservatoria dei registi immobiliari (ovvero della menzionata certificazione notarile) inibisca di verificare in primo luogo se essi fossero effettivamente chiamati all'eredità materna e dunque se, avendo stipulato contratto di locazione sul bene per cui è causa ed incassato i relativi canoni, possa ritenersi che essi abbiano accettato la stessa.
Con riferimento a si osserva peraltro che - a prescindere dall'avvenuto pignoramento dei Controparte_1 canoni di locazione – sussiste interesse all'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità ai fini della regolarità e continuità delle trascrizioni sul bene, non avendo il resistente effettuato tale accettazione prima della presente pronuncia (cfr. verbale del 28.1.2025).
Poiché tale trascrizione non è intervenuta nemmeno a seguito della proposizione della presente azione, deve ritenersi che l'epigrafo procedimento sia stato necessaria al suo ottenimento e che sia dunque ravvisabile il nesso di causalità tra proposizione dell'azione e conseguimento della pretesa.
Ciò determina la condanna del resistente alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro 26.000 ed alle diverse fasi (di studio ed introduttiva ) in cui si è articolato il giudizio, oltre alle spese documentate.
Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze – anche istruttorie – delle parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso così stabilisce:
- accerta che ha accettato l'eredità relitta da nata a [...] il [...] Controparte_1 Per_1
e deceduta a Vimercate il 26 dicembre 2019;
-rigetta le restanti domande;
-il presente atto è soggetto a trascrizione ex articolo 2648 c. 3 c.c. presso Agenzia delle Entrate - Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2;
-condanna il resistente alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 447 per spese, euro 1.696 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre oneri di legge.
Monza, 24/01/2025
Il Giudice
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
In persona del Giudice dr.ssa Claudia Bonomi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7147 /2024 , promossa da
) con l'avv Claudia Aletti ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Monza, Via Manzoni n. 37;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'Avv. Riccardo Rossini ed elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Via XX Settembre, 5/A – Baranzate (MI);
RESISTENTE
, E;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria, ogni diversa e contraria istanza e/o eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
1) Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte dei signori , Controparte_1 CP_2
e dell'eredità della signora deceduta a
[...] Controparte_3 Controparte_4 Per_1
Vimercate il 26 dicembre 2019, comprendente la proprietà indivisa di due sesti per i signori CP_1
e e di un terzo congiuntamente per i signori e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, dell'immobile sito in Comune di Brugherio (MB), via Oberdan 21, piano 1-S1, censito in CP_4
Catasto Fabbricati al foglio 21, particella 151, sub. 503;
2) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di provvedere, ex art 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da sua responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per il resistente:
All'Ill.mo Signor Giudice adito, di voler così provvedere:
In via preliminare
1)Respingere la domanda perché inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc
Nel merito: in via principale
Nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'istanza ex adverso formulata, porre a carico tutti i costi alla parte ricorrente.
In via istruttoria
Senza accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, tutto incombente su parte ricorrente, si richiede comunque fin d'ora di essere ammessi ad interpello e testi sui fatti esposti in narrativa e sui capitoli che si vorranno ammettere nel proseguo del giudizio nelle memorie istruttorie di cui sin da ora si chiede la relativa concessione, e di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponeva di essere creditore nei confronti di Parte_1 CP_1
della somma di Euro 180.820,16 giusta decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1877/24
[...]
(RG 3361/24), emesso dal Tribunale di Monza in data 10.06.2024, pubblicato il successivo 27.06.2024 e notificato in una all'atto di precetto in data 26.07.2024; di aver sottoposto con atto di pignoramento immobiliare ad esecuzione forzata il diritto di proprietà di spettanza del resistente in ragione di due sesti indivisi, sull'immobile sito in Comune di Brugherio (MB), via Oberdan 21, piano 1 - S1, immobile di categoria A/4, censito in catasto Fabbricati al foglio 21, particella 151, sub. 503, classe 3, proveniente dalla successione della madre nata a [...] il [...] e deceduta a Vimercate il 26 Per_1 dicembre 2019; che dal certificato notarile redatto ex articolo 567 c.p.c. emergeva che non Controparte_1 aveva mai proceduto all'accettazione dell'eredità materna;
che era necessario accertare la qualità di eredi di
, e , comproprietari indivisi dell'immobile pignorato;
che CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_3
i resistenti avevano sottoscritto il contratto di locazione di detto immobile, con il che compiendo un atto rilevante ex articolo 467 c.c.; domandava l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità.
Si costituiva , il quale evidenziava di non aver mai contestato di aver accettato tacitamente Controparte_1
l'eredità materna;
di aver sottoscritto i contratti di locazione e i mandati legali, in qualità di erede;
che il presente giudizio costituiva abuso del diritto, anche in considerazione del fatto che sussistevano altre sette cause intentate dal ricorrente ai danni del resistente;
che il ricorrente aveva anche pignorato i crediti derivanti dal contratto di locazione e dunque non aveva alcun interesse alla presente pronuncia;
domandava il rigetto della domanda e in ogni caso la rifusione delle spese di lite.
Alla udienza del 28.1.2025 veniva dichiarata la contumacia di , e i legali CP_2 CP_3 Controparte_4 delle parti costituite insistevano nelle rispettive conclusioni.
*******
Ritenuto che le domande del ricorrente possano trovare accoglimento, nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.) ed è tacita (o cd. implicita) “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Il Legislatore tipizza, nell'art. 476 c.c., un cd. comportamento concludente in cui coesistono due requisiti imprescindibili: uno oggettivo (l'avere posto in essere un atto riservato all'erede); uno soggettivo, la volontà di accettare.
L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dalla esplicazione di una attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non con la qualità di erede (e dunque ad esempio, non gli atti meramente conservativi che il pagina 3 di 5 chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex articolo 460 c.c.) (cfr. Cass. sent. n. 12753/1999,
Cass. sent. n. 5688/1988, Cass. sent. n. 8123/1987).
Tra questi, la Giurisprudenza ha ritenuto rilevanti quelli volti alla proposizione di azioni giudiziarie, che travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto (Cass. 4414/1999), il conferimento della procura a vendere beni ereditari (Cass. senrt. N. 20699/2017), un pagamento transattivo, (Cass. sent. n.
14666/2012), la concessione di ipoteca (Cass. 5569/2021), l'effettuazione di volture catastali (Cass. sent. n.
5226/2002, Cass. sent. n. 10796/2009), nonché la stipula di un contratto di locazione su un immobile ereditario, in quanto atto dispositivo e non meramente conservativo dello stesso.
Imprescindibile presupposto per l'accoglimento della domanda volta all'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita è la prova (che – in quanto afferente i fatti costitutivi della pretesa - grava sull'istante, secondo i generali principi dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c.) che: a) il bene sul quale sono stati compiuti atti dispositivi ricada nell'asse ereditario b) il soggetto che si pretende aver accettato è effettivamente chiamato all'eredità c) non sussista accettazione espressa.
Con riferimento a , tali elementi possono desumersi dalla mancata contestazione dei fatti Controparte_1 costitutivi della pretesa effettuati dal resistente all'atto della costituzione, rilevanti ex articolo 115 c.p. c. solo con riferimento al resistente costituito.
Con riferimento ai resistenti contumaci deve invece rilevarsi come la mancata produzione in giudizio da parte del ricorrente della dichiarazione di successione e delle visure della conservatoria dei registi immobiliari (ovvero della menzionata certificazione notarile) inibisca di verificare in primo luogo se essi fossero effettivamente chiamati all'eredità materna e dunque se, avendo stipulato contratto di locazione sul bene per cui è causa ed incassato i relativi canoni, possa ritenersi che essi abbiano accettato la stessa.
Con riferimento a si osserva peraltro che - a prescindere dall'avvenuto pignoramento dei Controparte_1 canoni di locazione – sussiste interesse all'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità ai fini della regolarità e continuità delle trascrizioni sul bene, non avendo il resistente effettuato tale accettazione prima della presente pronuncia (cfr. verbale del 28.1.2025).
Poiché tale trascrizione non è intervenuta nemmeno a seguito della proposizione della presente azione, deve ritenersi che l'epigrafo procedimento sia stato necessaria al suo ottenimento e che sia dunque ravvisabile il nesso di causalità tra proposizione dell'azione e conseguimento della pretesa.
Ciò determina la condanna del resistente alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro 26.000 ed alle diverse fasi (di studio ed introduttiva ) in cui si è articolato il giudizio, oltre alle spese documentate.
Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze – anche istruttorie – delle parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso così stabilisce:
- accerta che ha accettato l'eredità relitta da nata a [...] il [...] Controparte_1 Per_1
e deceduta a Vimercate il 26 dicembre 2019;
-rigetta le restanti domande;
-il presente atto è soggetto a trascrizione ex articolo 2648 c. 3 c.c. presso Agenzia delle Entrate - Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2;
-condanna il resistente alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 447 per spese, euro 1.696 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre oneri di legge.
Monza, 24/01/2025
Il Giudice
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5