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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 556/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 1.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 556/2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, viale Piave n. 17, presso lo studio dell'Avv. VILLARI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro Controparte_1
(c.f. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Novara, via A. Costa n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. BATTAGLIESE ROSA, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) Previo occorrendo annullamento con la miglior formula dei provvedimenti INAIL datati 6.4.2022 e 6.7.2022, e in riforma degli stessi, accertare e dichiarare che l'evento occorso al signor sul luogo di lavoro e durante l'espletamento Parte_1 delle mansioni in data 22.3.2022 costituisce infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 del TU 1124/1965.
2) Accertare e dichiarare inoltre che l'inabilità temporanea assoluta al lavoro e l'assenza dal servizio del signor dal 23.3.2022 fino ancora alla data di Parte_1 deposito del presente ricorso è stata interamente determinata da tale infortunio.
1 3) Condannare conseguentemente INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente l'indennità giornaliera per i giorni di inabilità temporanea assoluta fino al giorno della guarigione completa, nonché l'indennizzo per il danno biologico, da quantificarsi nella misura dell'11-12% ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente all'esito di CTU.
4) Con rifusione delle spese e dei compensi professionali del giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
PER IL CONVENUTO INAIL: Voglia il sig. Giudice adìto, cotrariis rejectis, respingere la domanda perché infondata. Spese secondo la Legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.9.2022, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere dipendente dell Controparte_2 con qualifica di ASA e di prestare servizio presso la sede di Milano, via Arsia n. 7, con mansioni consistenti nell'assistenza ai pazienti dell'istituto e in particolare alla pulizia e igiene degli stessi, alimentazione e mobilizzazione. Ciascun paziente veniva mobilizzato secondo le direttive datoriali, contenute in appositi fogli. Il 22.3.2022, il ricorrente si stava occupando, insieme a , di Persona_1 spostare dal letto alla sedia a rotelle. Deduceva di non aver utilizzato Parte_2 il sollevatore meccanico, sul presupposto, riportato nella scheda della paziente, che la stessa fosse in grado, aiutata, di reggersi in piedi. Ciononostante, una volta sollevata, la stessa non era riuscita ad appoggiare il piede per terra, era scivolata, caricando il suo peso sul lavoratore. Deduceva che ciò gli avesse provocato un doloroso trauma alla regione lombare, che lo aveva costretto a interrompere il servizio. Si era quindi recato in Pronto soccorso, ove gli esami avevano evidenziato una patologia della colonna lombosacrale, di possibile natura traumatica.
Descriveva, quindi, le successive cure mediche ricevute, in esito alla diagnosi di
“trauma vertebrale da sforzo”. L'INAIL, nell'ambito della pratica di infortunio avviata, aveva segnalato il caso all' , ritenendo trattarsi di malattia comune (doc. 8 ric.). L'opposizione CP_3 amministrativa era stata respinta. Richiamando il parere del proprio CTP, agiva, in questa sede, per il riconoscimento della natura professionale dell'infortunio e delle conseguenti prestazioni per inabilità temporanea dal 23.2.2022 alla guarigione e permanente, nella misura di cui alle conclusioni.
2 Argomentava circa la sussistenza della causa violenta e delle patologie denunciate.
Si costituiva l'INAIL, con memoria difensiva depositata il 21.3.2023. Riferiva che il ricorrente aveva denunciato un presunto infortunio riportato il 22.3.2022 (trauma distrattivo al rachide lombare), ma il verbale di pronto soccorso riportava prognosi di 7 giorni per distrazione lombare, senza diagnosi di frattura, il referto rx del 23.3.2022 aveva segnalato un importante quadro artrosico. Nella denuncia, il datore di lavoro non aveva confermato l'evento e lo stesso era avvenuto in assenza di testimoni.
Riesaminata la documentazione e la relazione medica prodotta in sede di opposizione, la dirigente medica dell'INAIL di Novara aveva confermato trattarsi di malattia comune.
Sentito un teste all'udienza del 7.11.2023, veniva disposta ed espletata CTU medico legale, affidata alla dott.ssa . All'udienza odierna, udite le Persona_2 conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento della natura professionale dell'infortunio occorsogli il 22.3.2022 e le prestazioni conseguenti. L'INAIL, dal canto suo, da un lato ritiene di non avere elementi sufficienti per confermare la dinamica dell'infortunio come denunciata dal ricorrente e dall'altro, contesta la riconducibilità delle patologie a occasione di lavoro, ritenendole, piuttosto, preesistenze di natura degenerativa.
Va premesso che, secondo la condivisa giurisprudenza della S.C. (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 26.5.2006 n. 12559 e 27.9.2013, n. 22257), in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al d.p.r. n. 1124/1965, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale.
La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici, ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice.
È stato altresì precisato che tale causa violenta, richiesta dal d.p.r. n. 1124/1965, art. 2, per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso,
3 ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (cfr. Cass., sez. lav., 30.12.2010 n. 27831). Nello stesso senso si è, recentemente, pronunciata anche la Corte d'appello di Torino, statuendo che “in caso di malattia professionale non tabellata e ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, indubbiamente gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, e quindi, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, essa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (App. Torino, 13.1.2020, n. 904) 2. In punto di fatto, deve darsi atto che la teste , collega del ricorrente, Testimone_1 sentita nel presente processo, ha confermato la descrizione degli eventi di cui al ricorso, con la seguente dichiarazione: “io ero in servizio il 22.3.2022 insieme al ricorrente e ci dovevamo occupare della mobilizzazione della signora che era a letto Parte_2 spostandola dal letto alla carrozzina, eravamo in due perché il protocollo di mobilizzazione della paziente prevedeva la presenza di due operatori;
l'abbiamo prima fatta sedere sul letto e poi dovevamo spostarla sulla carrozzina ma nel momento in cui l'abbiamo presa per spostarla sulla carrozzina abbiamo sentito un peso morto perché la signora non ha appoggiato il piede a terra e noi l'abbiamo tenuta di peso in due per spostarla sulla carrozzina. A quel punto il ricorrente mi ha detto di essersi fatto male ma anche io ho sentito un dolore al braccio destro;
sul cap. 26 nella cartella della signora era prevista solo la mobilizzazione con due operatori perché lei comunque i piedi li appoggiava a terra. ADR io ho riferito all'infermiera di turno e alla dr.ssa
di quanto accaduto con la signora ovvero che al momento della Per_3 Parte_2 mobilizzazione era un peso morto e che il collega si era fatto male per sorreggerla”.
In assenza di elementi che inducano a mettere in discussione l'attendibilità della teste, appaiono, quindi, superati i (pur legittimi) dubbi dell'INAIL circa le modalità di verificazione dell'evento, ingenerati dalla denuncia datoriale (doc. 2 INAIL), secondo cui il ricorrente non avrebbe avvertito nessuno, né vi sarebbero state dichiarazioni, a conferma della sua versione. 3. Venendo all'accertamento del danno e della sua eziologia, deve, quindi, procedersi all'esame della relazione della CTU, depositata il 15.12.2024, in seguito a varie proroghe del termine, richieste dalla consulente.
In essa si dà, innanzitutto, atto della partecipazione dei consulenti delle parti (dott.
per il ricorrente e dott.ssa ) alle operazioni Persona_4 Controparte_4 peritali, mediante collegamento da remoto durante il colloquio anamnestico e successiva discussione con la CTU. Quest'ultima, all'esito, ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione ad acquisire le immagini degli esami strumentali e ad avvalersi di specialista radiologo per il loro esame. Le immagini sono state, a loro volta, messe a disposizione dei CCTTPP.
All'esito, ha avuto ritualmente luogo lo scambio della bozza di relazione e delle osservazioni.
4 Nella relazione, si dà, innanzitutto, conto dell'accurato esame della documentazione, a partire dalla cartella sanitaria di rischio, dalla quale, in epoca più remota, non risultano patologie al rachide lombare, degli esami clinici, i quali, invece, riportano lombalgia con manifestazioni patologiche degenerative. Vengono, inoltre, segnalate le terapie per l'obesità. La relazione segue con gli esiti delle visite di medicina del lavoro, eseguite a partire dal 2018 e del verbale di Pronto soccorso del 23.3.2022, con diagnosi di lombalgia da sforzo, prognosi di sette giorni e indicazione di approfondimenti clinici, della certificazione di infortunio, dell'esame RMN, RX, della visita neurochirurgica (con esito di prognosi 90 giorni per frattura traumatica L3) e della visita medica disposta per la ripresa del lavoro.
Si dà altresì atto dell'esame della documentazione amministrativa, relativa alla pratica INAIL, compresa la relazione del CTP e quindi, degli esiti del colloquio anamnestico e della visita condotta dalla CTU.
L'ausiliario radiologo, di cui la CTU è stata autorizzata ad avvalersi, ha ritenuto che “In conclusione sono del parere che la documentazione fornita consenta di affermare che la frattura del corpo della terza vertebra lombare così come documentata nella prima indagine RM del 29 marzo 2022 sia correlabile con un evento traumatico recente. L'evoluzione della lesione ha determinato una "deformazione a cuneo" con riduzione dell'altezza valutabile in circa il 50% sul versante anteriore del corpo della terza vertebra lombare. L'esame RM eseguito in data 29 marzo 2022 non documenta significative alterazioni morfologiche e strutturali che possono avere in qualche modo favorito la lesione del corpo della terza vertebra lombare. Sono pertanto del parere che l'evento traumatico sebbene indiretto da sollevamento di un importante peso possa aver determinato la frattura con cedimento del corpo della terza vertebra lombare. Non è peraltro possibile escludere che la frattura sia insorta in un terreno in parte compromesso da pre-esistenti fenomeni osteoporotici che non sono tuttavia valutabili sulla base della documentazione fornita. Infatti i metameri vertebrali lombari ad eccezione di L3 conservano regolare morfologia senza alterazioni che possano indicare cedimenti anche parziali su base osteoporotica”.
La CTU dà altresì atto di aver tentato, senza successo, la conciliazione delle parti. Vengono, quindi, riportate le risposte di cui alla bozza e le osservazioni dei CCTTPP, concorde quello del ricorrente e parzialmente discorde quella dell'INAIL: quest'ultima, in particolare, ha evidenziato le carenze informative di cui alla denuncia datoriale, le preesistenze osteoporotiche e comunque ritenuto che il danno fosse quantificabile in un massimo del 6%.
La CTU ha puntualmente risposto a tutte le osservazioni tecniche dell'INAIL, rilevando, in particolare, che anche a voler ritenere sussistente un'osteoporosi, ciò non sarebbe sufficiente a ritenere l'interruzione del nesso causale, rispetto all'evento violento occorso al ricorrente. A sostegno della quantificazione, vengono fornite convincenti spiegazioni circa la gravità del danno subito dal ricorrente.
In definitiva, la CTU così ha risposto ai quesiti posti dal Tribunale: “1) ACCERTI NATURA ED ENTITÀ DELLE LESIONI RIPORTATE DAL PERIZIANDO A SEGUITO
5 DELL'INFORTUNIO OCCORSO IN DATA 22.3.2022 VERIFICANDO ANCHE L'EVENTUALE INFLUENZA DI STATI PATOLOGICI PREESISTENTI E/O SOPRAVVENUTI SUL LORO DECORSO E SULLA LORO EVOLUZIONE,
PRECISANDO SE LE LESIONI LAMENTATE SIANO COMPATIBILI CON LE MODALITÀ DELL'INFORTUNIO; Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 23/02/2022 il signor afferiva presso il servizio di Pronto Parte_1
Soccorso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara a causa di intensa lombalgia, ivi qualificata come “lombalgia da sforzo”. Emerge altresì che a seguito di visita medica ed esami radiografici della colonna lombosacrale effettuati in tale sede, il sanitario del pronto soccorso (dott.ssa ) riteneva Controparte_5 giustificato redigere una certificazione medica di infortunio lavorativo e prescrivere terapia medica ed ulteriori accertamenti diagnostici strumentali e clinici (esame RMN del rachide lombare, visita neurochirurgica, fisiatrica, terapia del dolore), nonché una rivalutazione clinica a breve termine. Il 29/03/2022 il periziato eseguiva quindi una risonanza magnetica del rachide lombosacrale che - come confermato dalla rilettura delle immagini del suddetto esame strumentale effettuata dall'ausiliario radiologo - evidenziava la presenza di una frattura recente del corpo della terza vertebra lombare, correlabile quindi con un evento traumatico recente. È dato rilevare che alla data dell'accesso in Pronto Soccorso (23/02/2022) il signor aveva 49 anni e Parte_3 presentava anamnesi positiva per ipertensione arteriosa e pregressi interventi di chirurgia bariatrica per obesità. Risulta inoltre che nel 2018, a causa di episodio di lombalgia - a detta sua successivamente risoltosi con terapia medica - aveva già eseguito un esame RM del rachide lombo sacrale che - come evidenziato dalla rilettura delle immagini eseguita dall'ausiliario radiologo -non aveva documentato alterazioni morfologiche e strutturali dei metameri del tratto lombare. Si osserva quindi che anche dalla rilettura delle immagini dell'esame RM del rachide lombare del 29/03/2022 eseguita dall'ausiliario radiologo i metameri vertebrali lombari, ad eccezione di L3, conservano regolare morfologia senza alterazioni che possano indicare cedimenti anche parziali su base osteoporotica. Tra l'altro si segnala che alle visite di sorveglianza sanitaria eseguite dal medico competente in data 16/12/2020 e 11/06/2021 non erano segnalati reperti obiettivi di rilievo clinico a livello del rachide lombare e che, in entrambe le occasioni, il signore era giudicato idoneo alla mansione specifica, comportante rischio di movimentazione manuale dei carichi, senza alcuna limitazione né prescrizione. Le modalità dell'evento scatenante la sintomatologia algica disfunzionale acuta (occorso il 22/02/2023) così come descritte dal periziato risultano idonee a determinare un Improvviso, brusco ed importante carico assiale a livello della colonna lombare (che potrebbe esser stato anche associato a carico torsionale), tale da concretizzare un fattore traumatico dotato di idoneità lesiva di per sé efficiente per causare una frattura somatica da compressione della terza vertebra lombare. È dato quindi ritenere che le lesioni lamentate e strumentalmente accertate già in data 23/02/2022 in sede di Pronto Soccorso siano compatibili con le modalità descritte dell'infortunio.
6 2) ACCERTI LA SUSSISTENZA DI EVENTUALI POSTUMI IN TERMINI DI INVALIDITÀ TEMPORANEA E PERMANENTE E PROCEDA ALLA LORO QUANTIFICAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI;
In considerazione della natura delle lesioni strumentalmente evidenziate in sede di Pronto Soccorso in data 22/02/2023 (cedimento del limitante somatica di L3 di natura compatibile con eziologia traumatica), della successiva evoluzione clinica e strumentale delle stesse, delle risultanze della visita neurochirurgica del 25/05/2022 (con prescrizione di osservare riposo, utilizzare busto e formulazione di prognosi di giorni novanta) della specifica attività lavorativa svolta è ammissibile (salvo caso di documentata ripresa dell'attività lavorativa prima di tale periodo) riconoscere un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico fino a tutto il 25/08/2022. Le risultanze emerse dalla disamina della documentazione prodotta in atti e dall'accertamento peritale svolto giustificano il riconoscimento della sussistenza in capo al periziato di postumi permanenti causalmente riconducibili alle lesioni evidenziate in sede di pronto soccorso in data 22/02/2023, che – con riferimento alle tabelle INAIL di legge di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 approvate con DM 12 luglio 2000 (in particolare cod. 205) – portano a riconoscere un danno biologico permanente complessivamente quantificabile orientativamente quantificabile almeno nella misura del 10% (dieci per cento)”.
Tali conclusioni appaiono argomentate in maniera convincente, senza alcuna aporia logica e con puntuali riferimenti alla documentazione sanitaria esaminata. Esse, inoltre, sono state raggiunte in esito a un procedimento rispettoso del contraddittorio e metodologicamente corretto.
Gli esiti della CTU vanno, pertanto, recepiti e l'INAIL va condannato al riconoscimento delle prestazioni per l'inabilità lavorativa temporanea dal 23.3.2022 (data della visita in pronto soccorso) al 25.8.2022, dedotto quanto già percepito dall' e per il danno biologico permanente, nella misura del 10%. CP_3
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 5.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, secondo il principio della soccombenza, visto l'accoglimento pressoché integrale delle domande, vanno poste a carico dell'INAIL.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
7 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna l'INAIL a erogare a
[...]
, in relazione all'infortunio occorsogli in Milano il 22.3.2022, Parte_1
l'indennità per inabilità temporanea al lavoro dal 23.3.2022 al 25.8.2022, dedotto quanto già percepito dall' a titolo di indennità di malattia, nonché le prestazioni spettanti CP_3 per il danno biologico permanente, nella misura del 10%; 2) condanna l'INAIL alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di
[...]
, liquidate in complessivi euro 5.500, oltre rimborso spese forf. Parte_1
15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Villari;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'INAIL. Così deciso il 1.4.2025. Il giudice
Dott. Gabriele Molinaro
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 1.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 556/2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, viale Piave n. 17, presso lo studio dell'Avv. VILLARI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro Controparte_1
(c.f. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Novara, via A. Costa n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. BATTAGLIESE ROSA, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) Previo occorrendo annullamento con la miglior formula dei provvedimenti INAIL datati 6.4.2022 e 6.7.2022, e in riforma degli stessi, accertare e dichiarare che l'evento occorso al signor sul luogo di lavoro e durante l'espletamento Parte_1 delle mansioni in data 22.3.2022 costituisce infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 del TU 1124/1965.
2) Accertare e dichiarare inoltre che l'inabilità temporanea assoluta al lavoro e l'assenza dal servizio del signor dal 23.3.2022 fino ancora alla data di Parte_1 deposito del presente ricorso è stata interamente determinata da tale infortunio.
1 3) Condannare conseguentemente INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente l'indennità giornaliera per i giorni di inabilità temporanea assoluta fino al giorno della guarigione completa, nonché l'indennizzo per il danno biologico, da quantificarsi nella misura dell'11-12% ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente all'esito di CTU.
4) Con rifusione delle spese e dei compensi professionali del giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
PER IL CONVENUTO INAIL: Voglia il sig. Giudice adìto, cotrariis rejectis, respingere la domanda perché infondata. Spese secondo la Legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.9.2022, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere dipendente dell Controparte_2 con qualifica di ASA e di prestare servizio presso la sede di Milano, via Arsia n. 7, con mansioni consistenti nell'assistenza ai pazienti dell'istituto e in particolare alla pulizia e igiene degli stessi, alimentazione e mobilizzazione. Ciascun paziente veniva mobilizzato secondo le direttive datoriali, contenute in appositi fogli. Il 22.3.2022, il ricorrente si stava occupando, insieme a , di Persona_1 spostare dal letto alla sedia a rotelle. Deduceva di non aver utilizzato Parte_2 il sollevatore meccanico, sul presupposto, riportato nella scheda della paziente, che la stessa fosse in grado, aiutata, di reggersi in piedi. Ciononostante, una volta sollevata, la stessa non era riuscita ad appoggiare il piede per terra, era scivolata, caricando il suo peso sul lavoratore. Deduceva che ciò gli avesse provocato un doloroso trauma alla regione lombare, che lo aveva costretto a interrompere il servizio. Si era quindi recato in Pronto soccorso, ove gli esami avevano evidenziato una patologia della colonna lombosacrale, di possibile natura traumatica.
Descriveva, quindi, le successive cure mediche ricevute, in esito alla diagnosi di
“trauma vertebrale da sforzo”. L'INAIL, nell'ambito della pratica di infortunio avviata, aveva segnalato il caso all' , ritenendo trattarsi di malattia comune (doc. 8 ric.). L'opposizione CP_3 amministrativa era stata respinta. Richiamando il parere del proprio CTP, agiva, in questa sede, per il riconoscimento della natura professionale dell'infortunio e delle conseguenti prestazioni per inabilità temporanea dal 23.2.2022 alla guarigione e permanente, nella misura di cui alle conclusioni.
2 Argomentava circa la sussistenza della causa violenta e delle patologie denunciate.
Si costituiva l'INAIL, con memoria difensiva depositata il 21.3.2023. Riferiva che il ricorrente aveva denunciato un presunto infortunio riportato il 22.3.2022 (trauma distrattivo al rachide lombare), ma il verbale di pronto soccorso riportava prognosi di 7 giorni per distrazione lombare, senza diagnosi di frattura, il referto rx del 23.3.2022 aveva segnalato un importante quadro artrosico. Nella denuncia, il datore di lavoro non aveva confermato l'evento e lo stesso era avvenuto in assenza di testimoni.
Riesaminata la documentazione e la relazione medica prodotta in sede di opposizione, la dirigente medica dell'INAIL di Novara aveva confermato trattarsi di malattia comune.
Sentito un teste all'udienza del 7.11.2023, veniva disposta ed espletata CTU medico legale, affidata alla dott.ssa . All'udienza odierna, udite le Persona_2 conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento della natura professionale dell'infortunio occorsogli il 22.3.2022 e le prestazioni conseguenti. L'INAIL, dal canto suo, da un lato ritiene di non avere elementi sufficienti per confermare la dinamica dell'infortunio come denunciata dal ricorrente e dall'altro, contesta la riconducibilità delle patologie a occasione di lavoro, ritenendole, piuttosto, preesistenze di natura degenerativa.
Va premesso che, secondo la condivisa giurisprudenza della S.C. (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 26.5.2006 n. 12559 e 27.9.2013, n. 22257), in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al d.p.r. n. 1124/1965, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale.
La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici, ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice.
È stato altresì precisato che tale causa violenta, richiesta dal d.p.r. n. 1124/1965, art. 2, per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso,
3 ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (cfr. Cass., sez. lav., 30.12.2010 n. 27831). Nello stesso senso si è, recentemente, pronunciata anche la Corte d'appello di Torino, statuendo che “in caso di malattia professionale non tabellata e ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, indubbiamente gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, e quindi, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, essa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (App. Torino, 13.1.2020, n. 904) 2. In punto di fatto, deve darsi atto che la teste , collega del ricorrente, Testimone_1 sentita nel presente processo, ha confermato la descrizione degli eventi di cui al ricorso, con la seguente dichiarazione: “io ero in servizio il 22.3.2022 insieme al ricorrente e ci dovevamo occupare della mobilizzazione della signora che era a letto Parte_2 spostandola dal letto alla carrozzina, eravamo in due perché il protocollo di mobilizzazione della paziente prevedeva la presenza di due operatori;
l'abbiamo prima fatta sedere sul letto e poi dovevamo spostarla sulla carrozzina ma nel momento in cui l'abbiamo presa per spostarla sulla carrozzina abbiamo sentito un peso morto perché la signora non ha appoggiato il piede a terra e noi l'abbiamo tenuta di peso in due per spostarla sulla carrozzina. A quel punto il ricorrente mi ha detto di essersi fatto male ma anche io ho sentito un dolore al braccio destro;
sul cap. 26 nella cartella della signora era prevista solo la mobilizzazione con due operatori perché lei comunque i piedi li appoggiava a terra. ADR io ho riferito all'infermiera di turno e alla dr.ssa
di quanto accaduto con la signora ovvero che al momento della Per_3 Parte_2 mobilizzazione era un peso morto e che il collega si era fatto male per sorreggerla”.
In assenza di elementi che inducano a mettere in discussione l'attendibilità della teste, appaiono, quindi, superati i (pur legittimi) dubbi dell'INAIL circa le modalità di verificazione dell'evento, ingenerati dalla denuncia datoriale (doc. 2 INAIL), secondo cui il ricorrente non avrebbe avvertito nessuno, né vi sarebbero state dichiarazioni, a conferma della sua versione. 3. Venendo all'accertamento del danno e della sua eziologia, deve, quindi, procedersi all'esame della relazione della CTU, depositata il 15.12.2024, in seguito a varie proroghe del termine, richieste dalla consulente.
In essa si dà, innanzitutto, atto della partecipazione dei consulenti delle parti (dott.
per il ricorrente e dott.ssa ) alle operazioni Persona_4 Controparte_4 peritali, mediante collegamento da remoto durante il colloquio anamnestico e successiva discussione con la CTU. Quest'ultima, all'esito, ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione ad acquisire le immagini degli esami strumentali e ad avvalersi di specialista radiologo per il loro esame. Le immagini sono state, a loro volta, messe a disposizione dei CCTTPP.
All'esito, ha avuto ritualmente luogo lo scambio della bozza di relazione e delle osservazioni.
4 Nella relazione, si dà, innanzitutto, conto dell'accurato esame della documentazione, a partire dalla cartella sanitaria di rischio, dalla quale, in epoca più remota, non risultano patologie al rachide lombare, degli esami clinici, i quali, invece, riportano lombalgia con manifestazioni patologiche degenerative. Vengono, inoltre, segnalate le terapie per l'obesità. La relazione segue con gli esiti delle visite di medicina del lavoro, eseguite a partire dal 2018 e del verbale di Pronto soccorso del 23.3.2022, con diagnosi di lombalgia da sforzo, prognosi di sette giorni e indicazione di approfondimenti clinici, della certificazione di infortunio, dell'esame RMN, RX, della visita neurochirurgica (con esito di prognosi 90 giorni per frattura traumatica L3) e della visita medica disposta per la ripresa del lavoro.
Si dà altresì atto dell'esame della documentazione amministrativa, relativa alla pratica INAIL, compresa la relazione del CTP e quindi, degli esiti del colloquio anamnestico e della visita condotta dalla CTU.
L'ausiliario radiologo, di cui la CTU è stata autorizzata ad avvalersi, ha ritenuto che “In conclusione sono del parere che la documentazione fornita consenta di affermare che la frattura del corpo della terza vertebra lombare così come documentata nella prima indagine RM del 29 marzo 2022 sia correlabile con un evento traumatico recente. L'evoluzione della lesione ha determinato una "deformazione a cuneo" con riduzione dell'altezza valutabile in circa il 50% sul versante anteriore del corpo della terza vertebra lombare. L'esame RM eseguito in data 29 marzo 2022 non documenta significative alterazioni morfologiche e strutturali che possono avere in qualche modo favorito la lesione del corpo della terza vertebra lombare. Sono pertanto del parere che l'evento traumatico sebbene indiretto da sollevamento di un importante peso possa aver determinato la frattura con cedimento del corpo della terza vertebra lombare. Non è peraltro possibile escludere che la frattura sia insorta in un terreno in parte compromesso da pre-esistenti fenomeni osteoporotici che non sono tuttavia valutabili sulla base della documentazione fornita. Infatti i metameri vertebrali lombari ad eccezione di L3 conservano regolare morfologia senza alterazioni che possano indicare cedimenti anche parziali su base osteoporotica”.
La CTU dà altresì atto di aver tentato, senza successo, la conciliazione delle parti. Vengono, quindi, riportate le risposte di cui alla bozza e le osservazioni dei CCTTPP, concorde quello del ricorrente e parzialmente discorde quella dell'INAIL: quest'ultima, in particolare, ha evidenziato le carenze informative di cui alla denuncia datoriale, le preesistenze osteoporotiche e comunque ritenuto che il danno fosse quantificabile in un massimo del 6%.
La CTU ha puntualmente risposto a tutte le osservazioni tecniche dell'INAIL, rilevando, in particolare, che anche a voler ritenere sussistente un'osteoporosi, ciò non sarebbe sufficiente a ritenere l'interruzione del nesso causale, rispetto all'evento violento occorso al ricorrente. A sostegno della quantificazione, vengono fornite convincenti spiegazioni circa la gravità del danno subito dal ricorrente.
In definitiva, la CTU così ha risposto ai quesiti posti dal Tribunale: “1) ACCERTI NATURA ED ENTITÀ DELLE LESIONI RIPORTATE DAL PERIZIANDO A SEGUITO
5 DELL'INFORTUNIO OCCORSO IN DATA 22.3.2022 VERIFICANDO ANCHE L'EVENTUALE INFLUENZA DI STATI PATOLOGICI PREESISTENTI E/O SOPRAVVENUTI SUL LORO DECORSO E SULLA LORO EVOLUZIONE,
PRECISANDO SE LE LESIONI LAMENTATE SIANO COMPATIBILI CON LE MODALITÀ DELL'INFORTUNIO; Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 23/02/2022 il signor afferiva presso il servizio di Pronto Parte_1
Soccorso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara a causa di intensa lombalgia, ivi qualificata come “lombalgia da sforzo”. Emerge altresì che a seguito di visita medica ed esami radiografici della colonna lombosacrale effettuati in tale sede, il sanitario del pronto soccorso (dott.ssa ) riteneva Controparte_5 giustificato redigere una certificazione medica di infortunio lavorativo e prescrivere terapia medica ed ulteriori accertamenti diagnostici strumentali e clinici (esame RMN del rachide lombare, visita neurochirurgica, fisiatrica, terapia del dolore), nonché una rivalutazione clinica a breve termine. Il 29/03/2022 il periziato eseguiva quindi una risonanza magnetica del rachide lombosacrale che - come confermato dalla rilettura delle immagini del suddetto esame strumentale effettuata dall'ausiliario radiologo - evidenziava la presenza di una frattura recente del corpo della terza vertebra lombare, correlabile quindi con un evento traumatico recente. È dato rilevare che alla data dell'accesso in Pronto Soccorso (23/02/2022) il signor aveva 49 anni e Parte_3 presentava anamnesi positiva per ipertensione arteriosa e pregressi interventi di chirurgia bariatrica per obesità. Risulta inoltre che nel 2018, a causa di episodio di lombalgia - a detta sua successivamente risoltosi con terapia medica - aveva già eseguito un esame RM del rachide lombo sacrale che - come evidenziato dalla rilettura delle immagini eseguita dall'ausiliario radiologo -non aveva documentato alterazioni morfologiche e strutturali dei metameri del tratto lombare. Si osserva quindi che anche dalla rilettura delle immagini dell'esame RM del rachide lombare del 29/03/2022 eseguita dall'ausiliario radiologo i metameri vertebrali lombari, ad eccezione di L3, conservano regolare morfologia senza alterazioni che possano indicare cedimenti anche parziali su base osteoporotica. Tra l'altro si segnala che alle visite di sorveglianza sanitaria eseguite dal medico competente in data 16/12/2020 e 11/06/2021 non erano segnalati reperti obiettivi di rilievo clinico a livello del rachide lombare e che, in entrambe le occasioni, il signore era giudicato idoneo alla mansione specifica, comportante rischio di movimentazione manuale dei carichi, senza alcuna limitazione né prescrizione. Le modalità dell'evento scatenante la sintomatologia algica disfunzionale acuta (occorso il 22/02/2023) così come descritte dal periziato risultano idonee a determinare un Improvviso, brusco ed importante carico assiale a livello della colonna lombare (che potrebbe esser stato anche associato a carico torsionale), tale da concretizzare un fattore traumatico dotato di idoneità lesiva di per sé efficiente per causare una frattura somatica da compressione della terza vertebra lombare. È dato quindi ritenere che le lesioni lamentate e strumentalmente accertate già in data 23/02/2022 in sede di Pronto Soccorso siano compatibili con le modalità descritte dell'infortunio.
6 2) ACCERTI LA SUSSISTENZA DI EVENTUALI POSTUMI IN TERMINI DI INVALIDITÀ TEMPORANEA E PERMANENTE E PROCEDA ALLA LORO QUANTIFICAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI;
In considerazione della natura delle lesioni strumentalmente evidenziate in sede di Pronto Soccorso in data 22/02/2023 (cedimento del limitante somatica di L3 di natura compatibile con eziologia traumatica), della successiva evoluzione clinica e strumentale delle stesse, delle risultanze della visita neurochirurgica del 25/05/2022 (con prescrizione di osservare riposo, utilizzare busto e formulazione di prognosi di giorni novanta) della specifica attività lavorativa svolta è ammissibile (salvo caso di documentata ripresa dell'attività lavorativa prima di tale periodo) riconoscere un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico fino a tutto il 25/08/2022. Le risultanze emerse dalla disamina della documentazione prodotta in atti e dall'accertamento peritale svolto giustificano il riconoscimento della sussistenza in capo al periziato di postumi permanenti causalmente riconducibili alle lesioni evidenziate in sede di pronto soccorso in data 22/02/2023, che – con riferimento alle tabelle INAIL di legge di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 approvate con DM 12 luglio 2000 (in particolare cod. 205) – portano a riconoscere un danno biologico permanente complessivamente quantificabile orientativamente quantificabile almeno nella misura del 10% (dieci per cento)”.
Tali conclusioni appaiono argomentate in maniera convincente, senza alcuna aporia logica e con puntuali riferimenti alla documentazione sanitaria esaminata. Esse, inoltre, sono state raggiunte in esito a un procedimento rispettoso del contraddittorio e metodologicamente corretto.
Gli esiti della CTU vanno, pertanto, recepiti e l'INAIL va condannato al riconoscimento delle prestazioni per l'inabilità lavorativa temporanea dal 23.3.2022 (data della visita in pronto soccorso) al 25.8.2022, dedotto quanto già percepito dall' e per il danno biologico permanente, nella misura del 10%. CP_3
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 5.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, secondo il principio della soccombenza, visto l'accoglimento pressoché integrale delle domande, vanno poste a carico dell'INAIL.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
7 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna l'INAIL a erogare a
[...]
, in relazione all'infortunio occorsogli in Milano il 22.3.2022, Parte_1
l'indennità per inabilità temporanea al lavoro dal 23.3.2022 al 25.8.2022, dedotto quanto già percepito dall' a titolo di indennità di malattia, nonché le prestazioni spettanti CP_3 per il danno biologico permanente, nella misura del 10%; 2) condanna l'INAIL alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di
[...]
, liquidate in complessivi euro 5.500, oltre rimborso spese forf. Parte_1
15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Villari;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'INAIL. Così deciso il 1.4.2025. Il giudice
Dott. Gabriele Molinaro
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