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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4934/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Morello Caterina, con cui elettivamente domicilia in Bova Marina, alla via Montesanto n.2, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.10.2024, parte ricorrente in epigrafe adiva l'Intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del diritto agli assegni al nucleo familiare dovuti in ragione della sua condizione di inabilità. Nello specifico esponeva quanto segue:
- di aver presentato domanda amministrativa n. 2140964600050 sulla pensione n. 20072297 cat. SO relativa alla concessione del trattamento di famiglia;
- che, con comunicazione del 28.06.23 l' rigettava la richiesta con la CP_1 seguente motivazione: “non era possibile riconoscere la domanda in oggetto perché non era inabile a proficuo lavoro”;
- di avere diritto alla prestazione in quanto soggetto invalido civile in misura pari e/o superiore all'100%, inabile a proficuo lavoro già dalla data di vedovanza indicata in domanda, ovvero con decorrenza 01.06.2023;
- che, in data 22.11.2023, proponeva ricorso amministrativo al fine di ottenere l'annullamento del suddetto provvedimento di reiezione, rigettato successivamente;
- di essere in possesso di tutti i requisiti per richiedere la prestazione in oggetto. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “Accertare in capo alla CP_1 ricorrente, il diritto ad ottenere la prestazione richiesta con domanda n. 2140964600050 sulla pensione 20072297 cat. So e, precisamente, il Trattamento di famiglia (assegno nucleo familiare), atteso che la predetta è soggetto invalido civile con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda 01.06.2023 o, in via subordinata, dalla data che sarà ritenuta in corso di causa;
Per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, all'erogazione della prestazione in favore del sig. nonché al pagamento dei Pt_1 ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenza al saldo;
” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la richiesta per carenza CP_1 dei presupposti sanitari e chiedeva, dunque, di rigettare la domanda. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente e acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione
******* Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
1. Come anticipato, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del diritto agli assegni al nucleo familiare dovuti in ragione della sua condizione di inabilità. Occorre premettere che l'assegno per il nucleo familiare-ANF, introdotto con il D.L. n. 69/1988 conv. in Legge 153/1988, è una prestazione economica riconosciuta dall' a taluni lavoratori dipendenti, ma anche pensionati e CP_1 altre figure specificatamente individuate dalla normativa. L'importo dell'assegno ANF erogato è strettamente collegato alla conformazione del nucleo familiare e tiene conto del reddito globalmente prodotto. Per determinare il diritto di un lavoratore a percepire l'ANF e per stabilirne l'importo, assumono rilevanza: il tipo di nucleo familiare;
il numero di persone che compongono il nucleo familiare;
il reddito complessivamente prodotto dall'intero nucleo familiare. La composizione del nucleo familiare ai fini ANF è disciplinata dal comma 6 dell'art. 2 D.L. cit. e di rimando, per quanto non espressamente previsto da questi, dal D.P.R. n.797/55. Sulla scorta di detta disciplina emerge che il nucleo familiare dell'avente diritto all'ANF può essere formato: dal lavoratore o pensionato cui l'ANF si riferisce;
dal proprio coniuge o dalla persona con la quale ha contratto l'unione civile;
dai figli o da soggetti c.d. equiparati, la cui età sia inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età solo qualora si trovino in condizioni psico-fisiche che comportino l'assoluta e permanente impossibilità di prestare lavori proficui - purché non siano coniugati o uniti civilmente -; i fratelli, sorelle e nipoti minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione. Ultimo requisito imprescindibile per determinare l'importo dell'ANF è il reddito. Essendo l'ANF una misura previdenziale a sostegno della famiglia, il reddito cui si fa riferimento è quello complessivo dell'intero nucleo familiare, prodotto nell'anno precedente rispetto all'anno di decorrenza della prestazione;
la norma (art. 2 comma 9 D.L. 69/88) stabilisce che concorrono a formare tale reddito: tutti i redditi assoggettabili all'Irpef di chi fa parte del nucleo familiare;
i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a 1.032,91 euro. Ai fini ANF non contribuiscono a comporre il reddito del nucleo familiare, tra le altre: le somme percepite a titolo di TFR;
le somme inerenti ai trattamenti di famiglia, comunque denominati;
le rendite vitalizie erogate dall' ; le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime CP_2 di infortunio;
le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi, ai pensionati di inabilità; le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali. Nel caso di specie, l' in data 28.06.2023 rigettava la domanda CP_1 presentata da parte ricorrente con la seguente motivazione. ““non era possibile riconoscere la domanda in oggetto perché non era inabile a proficuo lavoro”. In ragione delle considerazioni fin qui esposte è stata disposta CTU medico legale al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario (inabilità al proficuo lavoro, così come prima descritta) per l'attribuzione degli ANF. Tanto premesso, la consulenza tecnica medico-legale espletata dal dott.
nel corso del giudizio ha accertato che: “In base all'esame clinico Persona_1 ed una ragionata valutazione dei dati semiologici, attraverso l'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte ricorrente, si può concludere che il signor Parte_2
PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA IN Pt_3
PARI AL 80% (ottanta per cento). Per quanto concerne la decorrenza della suddetta invalidità ritengo che quale data di insorgenza del complesso legale invalidante debba ritenersi il mese di APRILE 2025 (19/04/2025- data di effettuazione della visita peritale), in relazione al quadro clinico da me rilevato che ritengo si sia consolidato e stabilizzato solo nel suddetto periodo. Non si trova, a causa di infermità, o difetto fisico o mentale, nell'assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Tanto è sufficiente a determinare la reiezione del ricorso.
2. Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell e CP_1 vengono liquidate in favore del C.T.U. come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica , CP_1 liquidate come da separato decreto emesso in pari data. Reggio Calabria, 12 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano