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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1006/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 08/04/2025 ad ore 9.15 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. RAIMONDI ENRICO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1006/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) domiciliati in CHIETI, C.F._2 Parte_3 C.F._3
LARGO BARBELLA, rappresentato e difeso dall'avv. RAIMONDI ENRICO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato C/O , V.LE REITER 72 41100 MODENA, CP_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MANZI ORESTE;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/08/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti dell' , adibiti CP_1
agli uffici di Modena, premettendo di aver partecipato al bando nazionale relativo alle procedure di elezione per i passaggi alle posizioni economiche all'interno dell'Area A, dell'Area B e dell'Area C, con decorrenza 1° gennaio 2022, collocandosi in posizione non utile per ottenere la progressione CP_ economica orizzontale richiesta, eccependo che i criteri utilizzati dall' e richiamati nel bando per l'attribuzione delle posizioni economiche orizzontale, contenuti nel cd. “accordo stralcio” sottoscritto il
27 ottobre 2022 nelle more dell'entrata in vigore del contratto integrativo del ccnl funzioni centrali valevole per triennio 19-21, avrebbero determinato una serie di violazioni di legge e di contrattazione collettiva, hanno chiesto di: “dichiarare l'illegittimità della procedura finalizzata alle progressioni CP_ economiche orizzontali osservata dall' e, di conseguenza, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' e, per l'effetto e previa disapplicazione di ogni atto amministrativo presupposto e CP_2
pagina 2 di 10 conseguente, condannare all'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e, quindi, alla ripetizione della procedura di cui è causa”, ovvero, in via subordinata, di “dichiarare l'illegittimità della procedura finalizzata alle progressioni economiche CP_ orizzontali osservata dall' e, di conseguenza, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' CP_2
CP_ e, per l'effetto, condannare l' al risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni e le causali sopra indicate in via generica ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
In particolare, hanno dedotto che:
• con il suddetto accordo e, quindi, con il successivo bando sarebbero stati violati i criteri contenuti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del 2021, così come quelli contenuti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2022;
• l'accordo “stralcio” e il bando, infatti, farebbero riferimento alla disciplina relativa al trattamento economico di professionalità e non a quella relativa alle progressioni economiche orizzontale di cui ai documenti sopra indicati;
• se fossero stati correttamente applicati i criteri desumibili dalla legge e dal sistema di misurazione della performance adottato dal medesimo istituto previdenziale, i ricorrenti avrebbero visto attribuirsi punteggi superiori a quelli a loro effettivamente assegnati, così come si evince dalle valutazioni ricevute nel corso del tempo e dal loro curriculum vitae;
• il ccnl per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, all'art. 18, comma 4, prevederebbe che “ le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”;
• il ccnl per il triennio 2016-2018 non conterrebbe alcuna disciplina sulle progressioni economiche orizzontali;
Dunque, specificamente, ha eccepito:
1) la nullità del contratto collettivo integrativo, in quanto a) avrebbe introdotto una disciplina diversa dal ccnl 19-21 e totalmente autonoma, dal momento che il contratto nazionale 2016-
2018 non prevede alcun criterio generale che deve essere osservato in sede di contrattazione integrativa;
b) la valutazione delle performance assumerebbe un ruolo residuale e non centrale come vorrebbe il legislatore;
2) la violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, in quanto tutti i dipendenti in forze negli ultimi tre pagina 3 di 10 anni che hanno partecipato al bando per la progressione economica riportano in graduatoria un unico identico punteggio per la valutazione della performance individuale;
3) l'illegittimità e la discriminatorietà della valutazione dell'esperienza lavorativa pregressa presso CP_ altra pubblica amministrazione esclusivamente in caso di passaggio in tramite mobilità, in quanto criterio non previsto dalla contrattazione collettiva e determinante irragionevoli disparità di trattamento;
4) l'illegittimità del criterio anagrafico (art. 6 del bando PEO) secondo cui, a parità di complessivo punteggio, viene preferito il lavoratore più giovane d'età;
5) l'illegittimità della “sterilizzazione” del criterio della valutazione dei titoli, giusta l'attribuzione di un solo punto in più in caso di possesso di ulteriori titoli post-laurea (indistintamente sia che si trattasse di un solo titolo post-laurea sia che si trattasse di più titoli post lauream posseduti).
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto alle censure di controparte, ha dedotto:
• la legittimità dell'accordo stralcio e della procedura;
• il criterio in forza del quale l'esperienza lavorativa pregressa presso altra Pubblica CP_ Amministrazione viene riconosciuta esclusivamente in caso di passaggio in tramite mobilità e non anche in quella di assunzione a seguito di superamento di concorso pubblico risulterebbe allineato a quello adoperato dall'Amministrazione nell'ambito delle procedure di ricostruzione giuridica della carriera del personale. In caso di cessazione di precedente rapporto di lavoro per dimissioni e di successiva instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro presso un'altra PA a seguito di concorso pubblico, infatti, l'anzianità giuridica sarebbe riconoscibile solo dalla data di nuova assunzione;
• il criterio della minore età anagrafica sarebbe residuale e si applicherebbe solo laddove le situazioni di ex aequo non siano state risolte con i criteri relativi all'anzianità nella posizione economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre e all'anzianità complessiva di servizio;
• l'Amministrazione avrebbe scelto di adoperare il coefficiente di merito utilizzato ai fini dell'erogazione del Trattamento Economico di professionalità (TEP), poiché il coefficiente di merito individuale rappresenterebbe il criterio già utilizzato nel periodo antecedente l'adozione del SMVP e, in misura prevalente, nel triennio di riferimento considerato utile dal bando PEO
pagina 4 di 10 ai fini delle procedure in esame.
• come previsto dai SMVP 2021 e 2022 adottati dall'Amministrazione ,il Trattamento economico di Professionalità (TEP) è un compenso che tiene conto sia dell'esperienza maturata da ciascun dipendente sia “del merito individuale, valutato attraverso il coefficiente di merito individuale”.
Pertanto, tale criterio non appare in contrasto rispetto alle finalità premiali del merito, sottese alla normativa di riferimento in materia di progressioni economiche.
Istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
1) Sulla nullità del contratto collettivo integrativo
Come sopra evidenziato, le parti ricorrenti hanno eccepito la nullità del contratto integrativo in quanto a) avrebbe introdotto una disciplina diversa dal ccnl 19-21 e totalmente autonoma, dal momento che il contratto nazionale 2016-2018 non prevederebbe alcun criterio generale che debba essere osservato in sede di contrattazione integrativa;
b) la valutazione delle performance assumerebbe un ruolo residuale e non centrale come vorrebbe il legislatore.
Sotto il primo profilo, è pacifico che l'art. 40, comma 3 bis, d.lgs. 165/2001, preveda che “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale
e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ((, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati)) ai sensi dell'articolo 45, comma 3. ((La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.)) ((La contrattazione collettiva integrativa)) si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”.
Non è condivisibile, tuttavia, l'affermazione secondo cui il CCNI avrebbe introdotto una disciplina totalmente autonoma rispetto al CCNL e svincolata da esso.
Non è contestato che il CCNI trovi la propria fonte nell'art. 18, 4° comma, del CCNL Funzioni
pagina 5 di 10 il quale dispone che “Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai Pt_4
contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo
l'Ipotesi di contratto integrativo”.
Il precedente CCNL, all'art. 7, affida alla contrattazione integrativa i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche.
Sicché, è lo stesso contratto nazionale ad attribuire la suddetta delega al contratto integrativo.
Non pare rilevante il fatto che – a detta delle parti ricorrenti – il contratto nazionale non rechi vincoli puntuali atti a orientare la disciplina di attuazione, potendo la contrattazione di secondo livello, in assenza di indicazioni specifiche, operare praeter legem collettiva.
Infatti, in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, “nell'ambito del pubblico impiego, il principio per cui la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali implica che tali limiti abbiano carattere di specificità e siano connessi
a specifiche materie ed ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva nazionale e riservati a quest'ultima, non potendosi, invece, desumere da precetti a contenuto generale”
(Cassazione civile sez. lav., 12/01/2012, n.240).
Sempre la S.C., con riferimento a un diverso contratto collettivo ma di tenore analogo, ha precisato che
“il rinvio alla contrattazione integrativa, previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. comparto enti pubblici non economici dell'1.10.2007, in relazione alla definizione dei criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche, ha portata generale, potendo riguardare non solo i criteri di scelta fra i candidati ammessi, ma la stessa definizione dei criteri di legittimazione per la partecipazione alla selezione” (Cassazione civile sez. lav., 08/01/2018, n.214).
Sotto il secondo profilo, se è vero che sarebbe censurabile, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
150/2009 e dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la selezione dei beneficiari esclusivamente sulla base dell'anzianità (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l'ordinanza 5 luglio
2023 n. 19073; Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, del 12.2.2024, n. 3855; Cass. Civ., sez. LL, del
13/07/2016, n. 14320; Cass. Civ., sez. LL, del 30/08/2010, n. 18860), ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Come riportato dalle stesse parti ricorrenti, dato cento il punteggio complessivo massimo perseguibile,
CP_ l' ha attribuito all'anzianità lavorativa quaranta punti, ai titoli di studio trenta e alla valutazione della performance gli ulteriori trenta. Tale proporzione non determina di per sé l'illegittimità della procedura per il contrasto con le richiamate norme programmatiche. pagina 6 di 10 Tale assunto è corroborato dal fatto che il CCNL 2019-2021, all'art. 14, prevede una specifica ponderazione dei criteri, trattandosi a opinione del Giudicante di previsione innovativa e non interpretativa.
2) Violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001
CP_ Le parti ricorrenti hanno eccepito altresì la violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, poiché l ha ritenuto di valutare, con riferimento al punteggio da attribuire alla performance individuale, la “somma dei coefficienti di merito raggiunti nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando di selezione” .
Questo criterio, a detta delle parti ricorrenti, non sarebbe stato previsto né dall'(illegittimo) accordo stralcio, né dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e, inoltre, avrebbe determinato un effetto contrario alla volontà legislativa, ovvero che tutti i dipendenti in forze negli ultimi tre anni che hanno partecipato al bando per la progressione economica avrebbero conseguito in graduatoria un unico identico punteggio per la valutazione della performance individuale.
Anche questa censura non coglie nel segno.
L'Accordo Stralcio, all'art. 5, lett. C), prevede quali criteri di valutazione:
“c) Valutazione della componente individuale della performance di cui al paragrafo 22.7.2. del vigente
Sistema di Misurazione e valutazione della performance adottato con deliberazione del CdA n. 8 del 16 febbraio 2022. Somma dei coefficienti di merito raggiunti nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando di selezione (max 30 punti): ● se la somma dei coefficienti di merito riportati nell'ultimo triennio precedente la procedura di selezione è pari a 3,6: 30 punti;
● se la somma dei coefficienti di merito riportati nell'ultimo triennio precedente la procedura di selezione è pari a 3,4: 24 punti;
● se la somma dei coefficienti di merito riportati nell'ultimo triennio precedente la procedura di selezione è pari a 3,2: 21 punti;
● se la somma dei coefficienti di merito riportati nell'ultimo triennio precedente la procedura di selezione è pari a 3: 18 punti;
● se la somma dei coefficienti di merito riportati nell'ultimo triennio precedente la procedura di selezione è inferiore a 3: 6 punti.
Il coefficiente di merito superiore a uno eventualmente acquisito nei tre anni precedenti la procedura di selezione, è valutabile solo in presenza di una proposta motivata del dirigente di riferimento comprovante l'apporto altamente innovativo e/o migliorativo nei processi di lavoro rispetto agli obiettivi definiti nel Piano Integrato, validata dal competente Direttore regionale, di Coordinamento
Metropolitano o Centrale che, in merito, devono aver effettuato l'informativa sindacale”.
Tale criterio è stato poi riportato nel bando.
L'attribuzione di eguale punteggio per questo criterio a gran parte dei candidati non scaturisce pagina 7 di 10 dall'illegittimità del parametro bensì, a monte, da una standardizzazione delle valutazioni del personale in seno alla PA ai fini dell'attribuzione del trattamento di professionalità (TEP), criterio di per sé non in contrasto con le finalità premiali del merito sottese alla ratio della materia delle progressioni economiche.
3) Illegittimità e la discriminatorietà della valutazione dell'esperienza lavorativa pregressa presso altra pubblica amministrazione esclusivamente in caso di passaggio in tramite CP_1
mobilità.
Le parti ricorrenti contestano – denunciandone l'illegittimità e la discriminatorietà - la valutazione dell'esperienza lavorativa pregressa presso altra pubblica amministrazione esclusivamente in caso di CP_ passaggio in tramite mobilità, in quanto criterio non previsto dalla contrattazione collettiva e determinante irragionevoli disparità di trattamento. Ciò in quanto escluderebbe l'attribuzione del
CP_ punteggio ai lavoratori assunti alle dipendenze dell' mediante procedura concorsuale differente dalla mobilità e a coloro che sono stati dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero che sono
CP_ stati dipendenti dello stesso e abbiano superato una progressione “verticale”. A detta delle parti ricorrenti, non vi sarebbe “ragione o logica alcuna a che la pregressa esperienza presso altra PA possa valere, ai fini dell'attribuzione di punteggio, esclusivamente in caso di passaggio per mobilità, anche in considerazione del fatto che il personale assunto tramite mobilità non gode di particolari privilegi né di una effettiva parificazione, rispetto al personale già di ruolo presso la nuova amministrazione”.
Anche questa censura è priva di pregio.
E' pacifico che la mobilità volontaria realizzi un'ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e non di cessazione del rapporto di pubblico impiego (Cassazione civile , sez. lav. , 07/09/2023 , n. 26067;
Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22800; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4389, ord.) e che, seppur è vero che tale passaggio non implica la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, il sistema garantisce il mantenimento del trattamento economico e normativo (v. Cass.
3 agosto 2007 n. 17081;Cass. 17 luglio 2014, n. 16422; Cassazione civile sez. lav., 05/06/2019,
n.15281), sicché la posizione del dipendente transitato alle dipendenze dell'amministrazione ad quem da altra amministrazione non è equiparabile a quella del dipendente neo assunto.
Dunque, sotto questo profilo, la normativa concorsuale non è tacciabile di discriminatorietà.
4) Illegittimità del criterio anagrafico (art. 6 del bando PEO)
Le parti ricorrente hanno dedotto l'illegittimità del criterio anagrafico (art. 6 del bando PEO) secondo cui, a parità di complessivo punteggio, viene preferito il lavoratore più giovane d'età.
pagina 8 di 10 Specificamente, il criterio della minore età anagrafica è stato indicato come residuale e applicabile solo laddove le situazioni di ex aequo non fossero risolvibile con i criteri relativi all'anzianità nella posizione economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre e all'anzianità complessiva di servizio.
Non si ravvisano profili di illegittimità, peraltro genericamente dedotti dalle parti ricorrenti.
5) L'illegittimità della “sterilizzazione” del criterio della valutazione dei titoli.
Le parti ricorrenti si dolgono della “sterilizzazione” del criterio della valutazione dei titoli, giusta l'attribuzione di un solo punto in più in caso di possesso di ulteriori titoli post-laurea (indistintamente sia che si trattasse di un solo titolo post-laurea sia che si trattasse di più titoli post lauream posseduti).
Anche in questo caso non si ravvisano profili di illegittimità.
Quanto alle censure sub. 4) e 5), osserva il Giudicante che, come precisato dalla costante giurisprudenza amministrativa con riferimento alla materia delle gare d'appalto ma applicabili in via analogica anche ai concorsi pubblici: “l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella determinazione del contenuto del bando di gara, espressione del potere discrezionale in base al quale può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto;
le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell'azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell'oggetto e all'esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi” (Cons. di Stato, Sentenza n.8359/20).
Più specificamente quanto al pubblico impiego contrattualizzato, chi contesta in sede giudiziaria i criteri unilateralmente scelti dalla P.A. e domanda di individuare comunque, fra i soggetti aventi la stessa posizione in graduatoria, gli aventi diritto alla progressione, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ha l'onere di indicare quale regola, desumibile da fonti legislative o contrattuali o dai principi di correttezza e buona fede, si sarebbe dovuta applicare in luogo di quella adottata e, inoltre, di dedurre che la sua applicazione avrebbe comportato il riconoscimento del beneficio economico preteso (Cassazione civile , sez. lav. , 28/03/2023 , n. 8698), cosa non avvenuta – quanto meno non specificamente – nel caso di specie.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. pagina 9 di 10 Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile – complessità bassa), e si determina in € 7.406,40 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
7.406,40, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 8 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1006/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 08/04/2025 ad ore 9.15 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. RAIMONDI ENRICO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1006/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) domiciliati in CHIETI, C.F._2 Parte_3 C.F._3
LARGO BARBELLA, rappresentato e difeso dall'avv. RAIMONDI ENRICO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato C/O , V.LE REITER 72 41100 MODENA, CP_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MANZI ORESTE;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/08/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti dell' , adibiti CP_1
agli uffici di Modena, premettendo di aver partecipato al bando nazionale relativo alle procedure di elezione per i passaggi alle posizioni economiche all'interno dell'Area A, dell'Area B e dell'Area C, con decorrenza 1° gennaio 2022, collocandosi in posizione non utile per ottenere la progressione CP_ economica orizzontale richiesta, eccependo che i criteri utilizzati dall' e richiamati nel bando per l'attribuzione delle posizioni economiche orizzontale, contenuti nel cd. “accordo stralcio” sottoscritto il
27 ottobre 2022 nelle more dell'entrata in vigore del contratto integrativo del ccnl funzioni centrali valevole per triennio 19-21, avrebbero determinato una serie di violazioni di legge e di contrattazione collettiva, hanno chiesto di: “dichiarare l'illegittimità della procedura finalizzata alle progressioni CP_ economiche orizzontali osservata dall' e, di conseguenza, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' e, per l'effetto e previa disapplicazione di ogni atto amministrativo presupposto e CP_2
pagina 2 di 10 conseguente, condannare all'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e, quindi, alla ripetizione della procedura di cui è causa”, ovvero, in via subordinata, di “dichiarare l'illegittimità della procedura finalizzata alle progressioni economiche CP_ orizzontali osservata dall' e, di conseguenza, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' CP_2
CP_ e, per l'effetto, condannare l' al risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni e le causali sopra indicate in via generica ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
In particolare, hanno dedotto che:
• con il suddetto accordo e, quindi, con il successivo bando sarebbero stati violati i criteri contenuti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del 2021, così come quelli contenuti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2022;
• l'accordo “stralcio” e il bando, infatti, farebbero riferimento alla disciplina relativa al trattamento economico di professionalità e non a quella relativa alle progressioni economiche orizzontale di cui ai documenti sopra indicati;
• se fossero stati correttamente applicati i criteri desumibili dalla legge e dal sistema di misurazione della performance adottato dal medesimo istituto previdenziale, i ricorrenti avrebbero visto attribuirsi punteggi superiori a quelli a loro effettivamente assegnati, così come si evince dalle valutazioni ricevute nel corso del tempo e dal loro curriculum vitae;
• il ccnl per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, all'art. 18, comma 4, prevederebbe che “ le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”;
• il ccnl per il triennio 2016-2018 non conterrebbe alcuna disciplina sulle progressioni economiche orizzontali;
Dunque, specificamente, ha eccepito:
1) la nullità del contratto collettivo integrativo, in quanto a) avrebbe introdotto una disciplina diversa dal ccnl 19-21 e totalmente autonoma, dal momento che il contratto nazionale 2016-
2018 non prevede alcun criterio generale che deve essere osservato in sede di contrattazione integrativa;
b) la valutazione delle performance assumerebbe un ruolo residuale e non centrale come vorrebbe il legislatore;
2) la violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, in quanto tutti i dipendenti in forze negli ultimi tre pagina 3 di 10 anni che hanno partecipato al bando per la progressione economica riportano in graduatoria un unico identico punteggio per la valutazione della performance individuale;
3) l'illegittimità e la discriminatorietà della valutazione dell'esperienza lavorativa pregressa presso CP_ altra pubblica amministrazione esclusivamente in caso di passaggio in tramite mobilità, in quanto criterio non previsto dalla contrattazione collettiva e determinante irragionevoli disparità di trattamento;
4) l'illegittimità del criterio anagrafico (art. 6 del bando PEO) secondo cui, a parità di complessivo punteggio, viene preferito il lavoratore più giovane d'età;
5) l'illegittimità della “sterilizzazione” del criterio della valutazione dei titoli, giusta l'attribuzione di un solo punto in più in caso di possesso di ulteriori titoli post-laurea (indistintamente sia che si trattasse di un solo titolo post-laurea sia che si trattasse di più titoli post lauream posseduti).
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto alle censure di controparte, ha dedotto:
• la legittimità dell'accordo stralcio e della procedura;
• il criterio in forza del quale l'esperienza lavorativa pregressa presso altra Pubblica CP_ Amministrazione viene riconosciuta esclusivamente in caso di passaggio in tramite mobilità e non anche in quella di assunzione a seguito di superamento di concorso pubblico risulterebbe allineato a quello adoperato dall'Amministrazione nell'ambito delle procedure di ricostruzione giuridica della carriera del personale. In caso di cessazione di precedente rapporto di lavoro per dimissioni e di successiva instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro presso un'altra PA a seguito di concorso pubblico, infatti, l'anzianità giuridica sarebbe riconoscibile solo dalla data di nuova assunzione;
• il criterio della minore età anagrafica sarebbe residuale e si applicherebbe solo laddove le situazioni di ex aequo non siano state risolte con i criteri relativi all'anzianità nella posizione economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre e all'anzianità complessiva di servizio;
• l'Amministrazione avrebbe scelto di adoperare il coefficiente di merito utilizzato ai fini dell'erogazione del Trattamento Economico di professionalità (TEP), poiché il coefficiente di merito individuale rappresenterebbe il criterio già utilizzato nel periodo antecedente l'adozione del SMVP e, in misura prevalente, nel triennio di riferimento considerato utile dal bando PEO
pagina 4 di 10 ai fini delle procedure in esame.
• come previsto dai SMVP 2021 e 2022 adottati dall'Amministrazione ,il Trattamento economico di Professionalità (TEP) è un compenso che tiene conto sia dell'esperienza maturata da ciascun dipendente sia “del merito individuale, valutato attraverso il coefficiente di merito individuale”.
Pertanto, tale criterio non appare in contrasto rispetto alle finalità premiali del merito, sottese alla normativa di riferimento in materia di progressioni economiche.
Istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
1) Sulla nullità del contratto collettivo integrativo
Come sopra evidenziato, le parti ricorrenti hanno eccepito la nullità del contratto integrativo in quanto a) avrebbe introdotto una disciplina diversa dal ccnl 19-21 e totalmente autonoma, dal momento che il contratto nazionale 2016-2018 non prevederebbe alcun criterio generale che debba essere osservato in sede di contrattazione integrativa;
b) la valutazione delle performance assumerebbe un ruolo residuale e non centrale come vorrebbe il legislatore.
Sotto il primo profilo, è pacifico che l'art. 40, comma 3 bis, d.lgs. 165/2001, preveda che “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale
e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ((, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati)) ai sensi dell'articolo 45, comma 3. ((La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.)) ((La contrattazione collettiva integrativa)) si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”.
Non è condivisibile, tuttavia, l'affermazione secondo cui il CCNI avrebbe introdotto una disciplina totalmente autonoma rispetto al CCNL e svincolata da esso.
Non è contestato che il CCNI trovi la propria fonte nell'art. 18, 4° comma, del CCNL Funzioni
pagina 5 di 10 il quale dispone che “Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai Pt_4
contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo
l'Ipotesi di contratto integrativo”.
Il precedente CCNL, all'art. 7, affida alla contrattazione integrativa i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche.
Sicché, è lo stesso contratto nazionale ad attribuire la suddetta delega al contratto integrativo.
Non pare rilevante il fatto che – a detta delle parti ricorrenti – il contratto nazionale non rechi vincoli puntuali atti a orientare la disciplina di attuazione, potendo la contrattazione di secondo livello, in assenza di indicazioni specifiche, operare praeter legem collettiva.
Infatti, in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, “nell'ambito del pubblico impiego, il principio per cui la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali implica che tali limiti abbiano carattere di specificità e siano connessi
a specifiche materie ed ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva nazionale e riservati a quest'ultima, non potendosi, invece, desumere da precetti a contenuto generale”
(Cassazione civile sez. lav., 12/01/2012, n.240).
Sempre la S.C., con riferimento a un diverso contratto collettivo ma di tenore analogo, ha precisato che
“il rinvio alla contrattazione integrativa, previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. comparto enti pubblici non economici dell'1.10.2007, in relazione alla definizione dei criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche, ha portata generale, potendo riguardare non solo i criteri di scelta fra i candidati ammessi, ma la stessa definizione dei criteri di legittimazione per la partecipazione alla selezione” (Cassazione civile sez. lav., 08/01/2018, n.214).
Sotto il secondo profilo, se è vero che sarebbe censurabile, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
150/2009 e dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la selezione dei beneficiari esclusivamente sulla base dell'anzianità (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l'ordinanza 5 luglio
2023 n. 19073; Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, del 12.2.2024, n. 3855; Cass. Civ., sez. LL, del
13/07/2016, n. 14320; Cass. Civ., sez. LL, del 30/08/2010, n. 18860), ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Come riportato dalle stesse parti ricorrenti, dato cento il punteggio complessivo massimo perseguibile,
CP_ l' ha attribuito all'anzianità lavorativa quaranta punti, ai titoli di studio trenta e alla valutazione della performance gli ulteriori trenta. Tale proporzione non determina di per sé l'illegittimità della procedura per il contrasto con le richiamate norme programmatiche. pagina 6 di 10 Tale assunto è corroborato dal fatto che il CCNL 2019-2021, all'art. 14, prevede una specifica ponderazione dei criteri, trattandosi a opinione del Giudicante di previsione innovativa e non interpretativa.
2) Violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001
CP_ Le parti ricorrenti hanno eccepito altresì la violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, poiché l ha ritenuto di valutare, con riferimento al punteggio da attribuire alla performance individuale, la “somma dei coefficienti di merito raggiunti nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando di selezione” .
Questo criterio, a detta delle parti ricorrenti, non sarebbe stato previsto né dall'(illegittimo) accordo stralcio, né dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e, inoltre, avrebbe determinato un effetto contrario alla volontà legislativa, ovvero che tutti i dipendenti in forze negli ultimi tre anni che hanno partecipato al bando per la progressione economica avrebbero conseguito in graduatoria un unico identico punteggio per la valutazione della performance individuale.
Anche questa censura non coglie nel segno.
L'Accordo Stralcio, all'art. 5, lett. C), prevede quali criteri di valutazione:
“c) Valutazione della componente individuale della performance di cui al paragrafo 22.7.2. del vigente
Sistema di Misurazione e valutazione della performance adottato con deliberazione del CdA n. 8 del 16 febbraio 2022. Somma dei coefficienti di merito raggiunti nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando di selezione (max 30 punti): ● se la somma dei coefficienti di merito riportati nell'ultimo triennio precedente la procedura di selezione è pari a 3,6: 30 punti;
● se la somma dei coefficienti di merito riportati nell'ultimo triennio precedente la procedura di selezione è pari a 3,4: 24 punti;
● se la somma dei coefficienti di merito riportati nell'ultimo triennio precedente la procedura di selezione è pari a 3,2: 21 punti;
● se la somma dei coefficienti di merito riportati nell'ultimo triennio precedente la procedura di selezione è pari a 3: 18 punti;
● se la somma dei coefficienti di merito riportati nell'ultimo triennio precedente la procedura di selezione è inferiore a 3: 6 punti.
Il coefficiente di merito superiore a uno eventualmente acquisito nei tre anni precedenti la procedura di selezione, è valutabile solo in presenza di una proposta motivata del dirigente di riferimento comprovante l'apporto altamente innovativo e/o migliorativo nei processi di lavoro rispetto agli obiettivi definiti nel Piano Integrato, validata dal competente Direttore regionale, di Coordinamento
Metropolitano o Centrale che, in merito, devono aver effettuato l'informativa sindacale”.
Tale criterio è stato poi riportato nel bando.
L'attribuzione di eguale punteggio per questo criterio a gran parte dei candidati non scaturisce pagina 7 di 10 dall'illegittimità del parametro bensì, a monte, da una standardizzazione delle valutazioni del personale in seno alla PA ai fini dell'attribuzione del trattamento di professionalità (TEP), criterio di per sé non in contrasto con le finalità premiali del merito sottese alla ratio della materia delle progressioni economiche.
3) Illegittimità e la discriminatorietà della valutazione dell'esperienza lavorativa pregressa presso altra pubblica amministrazione esclusivamente in caso di passaggio in tramite CP_1
mobilità.
Le parti ricorrenti contestano – denunciandone l'illegittimità e la discriminatorietà - la valutazione dell'esperienza lavorativa pregressa presso altra pubblica amministrazione esclusivamente in caso di CP_ passaggio in tramite mobilità, in quanto criterio non previsto dalla contrattazione collettiva e determinante irragionevoli disparità di trattamento. Ciò in quanto escluderebbe l'attribuzione del
CP_ punteggio ai lavoratori assunti alle dipendenze dell' mediante procedura concorsuale differente dalla mobilità e a coloro che sono stati dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero che sono
CP_ stati dipendenti dello stesso e abbiano superato una progressione “verticale”. A detta delle parti ricorrenti, non vi sarebbe “ragione o logica alcuna a che la pregressa esperienza presso altra PA possa valere, ai fini dell'attribuzione di punteggio, esclusivamente in caso di passaggio per mobilità, anche in considerazione del fatto che il personale assunto tramite mobilità non gode di particolari privilegi né di una effettiva parificazione, rispetto al personale già di ruolo presso la nuova amministrazione”.
Anche questa censura è priva di pregio.
E' pacifico che la mobilità volontaria realizzi un'ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e non di cessazione del rapporto di pubblico impiego (Cassazione civile , sez. lav. , 07/09/2023 , n. 26067;
Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22800; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4389, ord.) e che, seppur è vero che tale passaggio non implica la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, il sistema garantisce il mantenimento del trattamento economico e normativo (v. Cass.
3 agosto 2007 n. 17081;Cass. 17 luglio 2014, n. 16422; Cassazione civile sez. lav., 05/06/2019,
n.15281), sicché la posizione del dipendente transitato alle dipendenze dell'amministrazione ad quem da altra amministrazione non è equiparabile a quella del dipendente neo assunto.
Dunque, sotto questo profilo, la normativa concorsuale non è tacciabile di discriminatorietà.
4) Illegittimità del criterio anagrafico (art. 6 del bando PEO)
Le parti ricorrente hanno dedotto l'illegittimità del criterio anagrafico (art. 6 del bando PEO) secondo cui, a parità di complessivo punteggio, viene preferito il lavoratore più giovane d'età.
pagina 8 di 10 Specificamente, il criterio della minore età anagrafica è stato indicato come residuale e applicabile solo laddove le situazioni di ex aequo non fossero risolvibile con i criteri relativi all'anzianità nella posizione economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre e all'anzianità complessiva di servizio.
Non si ravvisano profili di illegittimità, peraltro genericamente dedotti dalle parti ricorrenti.
5) L'illegittimità della “sterilizzazione” del criterio della valutazione dei titoli.
Le parti ricorrenti si dolgono della “sterilizzazione” del criterio della valutazione dei titoli, giusta l'attribuzione di un solo punto in più in caso di possesso di ulteriori titoli post-laurea (indistintamente sia che si trattasse di un solo titolo post-laurea sia che si trattasse di più titoli post lauream posseduti).
Anche in questo caso non si ravvisano profili di illegittimità.
Quanto alle censure sub. 4) e 5), osserva il Giudicante che, come precisato dalla costante giurisprudenza amministrativa con riferimento alla materia delle gare d'appalto ma applicabili in via analogica anche ai concorsi pubblici: “l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella determinazione del contenuto del bando di gara, espressione del potere discrezionale in base al quale può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto;
le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell'azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell'oggetto e all'esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi” (Cons. di Stato, Sentenza n.8359/20).
Più specificamente quanto al pubblico impiego contrattualizzato, chi contesta in sede giudiziaria i criteri unilateralmente scelti dalla P.A. e domanda di individuare comunque, fra i soggetti aventi la stessa posizione in graduatoria, gli aventi diritto alla progressione, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ha l'onere di indicare quale regola, desumibile da fonti legislative o contrattuali o dai principi di correttezza e buona fede, si sarebbe dovuta applicare in luogo di quella adottata e, inoltre, di dedurre che la sua applicazione avrebbe comportato il riconoscimento del beneficio economico preteso (Cassazione civile , sez. lav. , 28/03/2023 , n. 8698), cosa non avvenuta – quanto meno non specificamente – nel caso di specie.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. pagina 9 di 10 Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile – complessità bassa), e si determina in € 7.406,40 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
7.406,40, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 8 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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