Sentenza 22 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di stupefacenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva la pena detentiva minima di anni otto di reclusione anziché di sei, il giudice della sentenza pronunciata successivamente a tale declaratoria non è necessariamente tenuto a specificare di avere considerato, quale forbice edittale ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, quella "nuova". (Fattispecie di aumento per la continuazione in ordine al quale si lamentava in ricorso la mancata indicazione da parte della sentenza della forbice edittale presa a riferimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2021, n. 5569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5569 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2021 |
Testo completo
05569-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2395/2021 - Presidente. GRAZIA LAPALORCIA UP 22/12/2021 VITO DI NICOLA R.G.N. 8157/2021 GASTONE ANDREAZZA Relatore Motivazione Semplificata ANDREA GENTILI PAOLO BERNAZZANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL PA NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IE DA PA ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari, emessa in data 11/5/2017, ha rideterminato la pena in anni otto e mesi dieci di reclusione e nella multa di euro 29.660,00 per vari reati in materia di armi di cui agli artt. 110 cod. pen., 1 e 2 l. n. 895 del 1967 (capo 1); 110 cod. pen. e 2 e 7, I. n. 895 del 1967 (capi 2 e 5); 110 cod. pen. e 23, comma 3, I. n. 110 del 1975 (capo 4, in esso assorbito il reato di cui al capo 3), nonché per il reato di cui agli art. 110 e 648 cod. pen. (capo 6), per reato di cui agli art. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, DPR. N. 309/90 (capo 7) e per il reato di cui agli art. 110 e 337 cod. pen. (capo 8).
2. Con il primo motivo il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione (testualmente la "assenza grafica di motivazione"), in relazione agli artt. 27, 111 Cost. e agli artt. 125, comma 3, e 533 cod. proc. pen. per avere la Corte di Appello di Milano omesso di specificare i criteri che hanno orientato la discrezionalità del giudice nella determinazione dell'aumento di pena per i reati per i quali è stata riconosciuta la continuazione. La sentenza sarebbe, quindi, nulla nella parte in cui la Corte non indica i criteri per la determinazione della pena per ciascun reato ex artt. 81, 671 cod. pen. nonché gli effetti sul computo della pena finale. Nel caso di specie, a fronte di un significativo aumento del computo definitivo e della previsione, negli artt. 81 e 671 cod. pen., soltanto di un massimo quantificato nella misura del triplo della pena base, ma non anche di un aumento minimo di pena, l'omissione di una specificazione sui criteri che hanno guidato il giudice nella determinazione dell'aumento di pena avrebbe sottratto all'imputato il controllo sulle modalità con cui il potere discrezionale si è estrinsecato, con conseguente vizio di motivazione.
3. Con il secondo motivo di ricorso lamenta l'inosservanza della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 27, 111 Cost. e 533 cod. proc. pen. per avere la Corte d'Appello di Milano quantificato erroneamente la pena. Si contesta, segnatamente, l'omissione in sentenza e nel dispositivo dell'indicazione del calcolo della pena pecuniaria in relazione agli aumenti di pena per i singoli reati per i quali è stata riconosciuta la continuazione. Tale evidenza avrebbe integrato il vizio di "mancanza" di motivazione, nella forma, in particolare, della "assenza grafica della giustificazione" e avrebbe precluso al ricorrente un controllo preventivo sul criterio legale di 1 determinazione della pena in uso al giudicante e sulla conseguente legittimità delle valutazioni espresse dalla Corte.
4. Con l'ultimo motivo di ricorso deduce l'inosservanza della legge penale e la mancanza della motivazione in relazione agli artt. 27 e 111 Cost. e 533 cod. proc. pen. quanto alla individuazione della pena di anni tre di reclusione a titolo di aumento per il reato satellite sub 7) non essendo dato sapere se tale pena sia stata assunta sulla base della forbice edittale, ricompresa tra otto e venti anni di reclusione, ritenuta illegittima, quanto al minimo, a seguito della sentenza n. 6787 del 2017, della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 di illegittimità del suddetto art. 73 nella parte in cui, appunto, detto minimo non era fissato in anni sei.
5. Il primo motivo è inammissibile. Come evincibile dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale, nell'irrogare le pene a titolo di aumento per i reati satellite, ha valorizzato in particolare la documentazione relativa al proficuo percorso personale e scolastico intrapreso in carcere dall'imputato per contenere gli aumenti per la continuazione, aumenti, tuttavia, che la stessa Corte ha motivatamente ritenuto di non potere calibrare nel minimo a fronte del numero e dell'entità dei reati commessi. Ancor più specificamente i giudici dell'appello hanno evidenziato come, con riferimento ai reati di cui ai capi 1) e 7), si sia tenuto conto della tipologia delle armi detenute denotanti un alto livello di inserimento nell'ambiente criminale, e del quantitativo assolutamente rilevante di stupefacente destinato a un numero elevato di clienti. In tal modo, dunque, contrariamente alle doglianze del ricorrente, la sentenza ha esaustivamente motivato in ordine ai criteri seguiti al fine di individuare le pene in aumento per i reati satelliti, così correttamente applicando i principi da ultimo posti dalla sentenza resa, sul ricorso di PI NE e altri, in data 24/06/2021, dalle Sezioni Unite, la cui notizia di decisione, in attesa della motivazione, non ancora depositata, recita che "il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite". Ciò posto, nessuna censura specifica il ricorso ha, a ben vedere, rivolto a tale percorso argomentativo, essendosi limitato a dedurre un'assiomatica assenza grafica di motivazione, già di per sé chiaramente sconfessata da quanto appena sopra ricordato.
6. Anche il secondo motivo è inammissibile: oltre a doversi constatare, su un piano generale e pregiudiziale, la mancanza di un concreto interesse, quale necessario requisito alla base dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., nel ricorso dell'imputato che invochi, contra se, l'omessa irrogazione, accanto alla pena detentiva, anche di quella 2 г pecuniaria, va aggiunto che tale prospettazione è anche manifestamente infondata quanto al merito;
la sentenza, infatti, nell'operare, per i reati satelliti rispetto al reato principale di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, sanzionato con la sola pena detentiva, l'aumento della sola pena detentiva appunto e non anche di quella pecuniaria, ha correttamente applicato i dettami della sentenza di Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751, che, in parte motiva, ha chiarito che se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave.
7. Il terzo motivo, infine, è anch'esso inammissibile. La doglianza del ricorrente muove dal presupposto che la sentenza impugnata abbia, nel calcolare l'aumento di pena per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 7) dell'imputazione, implicitamente considerato il minimo edittale di anni otto di reclusione e non invece quello di anni sei, imprescindibile a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019; e tuttavia, una tale presunzione deve essere rovesciata nel suo opposto ove si consideri che la sentenza in oggetto, pronunciata in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento ad opera di questa Corte con la sentenza n. 22545 del 2019, è stata emessa in data 10/12/2020, ovvero in data di gran lunga successiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale suddetta;
sicché, inapplicabili le argomentazioni di questa Corte ricordate in ricorso e sempre riferite ad ipotesi nelle quali il calcolo della pena, anche in aumento, era stato effettuato prima della declaratoria di illegittimità, deve ragionevolmente ritenersi, esattamente in senso contrario al postulato difensivo, che la Corte territoriale abbia, evidentemente, tenuto conto del "nuovo" minimo edittale senza essere conseguentemente tenuta a motivare specificamente sul punto. Del resto, è facile comprendere che, a ragionare in senso contrario, ogniqualvolta una norma subisse una modifica per effetto di altra norma o di sentenza di illegittimità costituzionale, si dovrebbe sempre pretendere che il giudice che applichi successivamente la stessa specifichi di avere fatto riferimento al nuovo contenuto della disposizione e non al precedente pena la mancanza di motivazione: anche l'irrazionalità di una,tale conclusione è tale dunque da condurre a far ritenere manifestamente infondata la doglianza difensiva.
8. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, da ciò discendendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente azzaGastoneAndreaz Grazia Lapalorcia Lefelores 17 FEB 2022 ще IL 4