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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2025
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Pietro Enea, letto il ricorso proposto da Parte_1
(P.I/C.F: ), avente sede legale a Parabita (LE), in via Provinciale Matino n. 5, ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Augusto Faraone, rappresentante e difensore;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo, assumendo di creditrice in forza di un contratto di prestito personale con delegazione di pagamento concluso con in data 25.6.2012, producendo a sostegno della propria pretesa copia del Parte_2 contratto sottoscritto da quest'ultimo nonché estratto conto del rapporto certificato ai sensi dell'art. 50 . (Cfr. all. n. 1 e 2 al ricorso); Pt_3
atteso che la ricorrente ha rappresentato che il contratto su cui si fonda la domanda è stato concluso dal debitore per finalità estranee all'esercizio di attività di impresa o professionale, ossia in qualità di “consumatori” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del
Consumo); ritenuta, in primo luogo, sussistente la propria competenza, ai sensi dell'art. 637 c.p.c. e dell'art. 66 bis D.lgs. n. 206/2005, atteso che il debitore in un comune ricompreso nel circondario del presente
Tribunale (Cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso); osservato, nel merito, che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione (Cfr. tra tutte Cassazione Sez. Un. n.
9479 del 6/4/2023) il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine;
considerato che
tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“conclusi tra professionista e consumatore” non è escluso nel procedimento monitorio – ma è anzi doveroso stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore – specie alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e;
Controparte_1 Controparte_2
tenuto conto che, pur risultando sufficienti i documenti indicati nella menzionata disposizione ai fini della prova del quantum del credito, è comunque necessario che il Giudice verifichi a monte che le clausole che fondano la pretesa creditoria (per corrispettivo, per penale o interessi di mora, per oneri accessori, ecc.) non siano abusive poiché, diversamente, il credito non sussisterebbe a monte in punto di an debeatur, atteso che la clausola abusiva è inopponibile al consumatore;
considerato, sul punto, che parte ricorrente ha allegato che il credito fatto valere nel presente giudizio si fonda su un contratto nel contesto del quale non sono state applicate clausole vessatorie, prendendo espressamente posizione sulle clausole che disciplinano le conseguenze del ritardato pagamento di quanto dovuto dal consumatore;
Ritenuto che ad un esame sommario del regolamento contrattuale risulta che la clausola n. 9 introduce un fattore di marcato squilibrio dei reciproci diritti e obblighi negoziali tra le parti nella parte in cui fa discendere dal mancato adempimento anche di una sola rata la conseguenza della decadenza del beneficio del termine, sicché deve presumersi il carattere vessatorio detta clausola, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) e t), cod. cons. – non costituendo, la mera sottoscrizione specifica di detta clausola, elemento di segno contrario sufficiente a superare tale presunzione – sicché la stessa deve essere dichiarata parzialmente nulla, ai sensi dell'art. 36, co. 1 cod. cons., ferme restando le ulteriori previsioni contrattuali (“Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”) nonché la parte della clausola che fa espresso richiamo alle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. poiché riproduttiva di una norma di legge e come tale non abusiva (art. 34, co. 4 cod. cons.);
Ritenuto, nondimeno e con tali precisazioni, che la pretesa appare fondata in quanto la ricorrente avrebbe intimato la decadenza dal beneficio del termine dopo l'inadempimento di diverse rate, applicando un tasso di interesse di mora che non appare vessatorio, ai sensi dell'articolo 33, comma
1, lettera f) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), in quanto, da un lato, le condizioni stabilite per i ritardi di pagamento e l'ammontare degli interessi moratori sono state determinate in termini chiari e comprensibili, ai sensi dell'art. 35 D.lgs 206/2005, e dall'altro esse non appaiono manifestamente eccessive tenuto conto che è stato contrattualmente previsto un tasso di mora pari al tasso di interesse corrispettivo stabilito (TAEG 7,99%) maggiorato del 3 %, ossia in misura senz'altro inferiore al tasso soglia previsto per operazioni analoghe durante nel II trimestre del 2012
– momento in cui è stato concluso – (17,8500% e ciò anche senza considerare la maggiorazione del
2,1% applicabile per gli interessi di mora);
Rilevato, quindi, che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
Considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE AD
(C.F.: ), nato a [...] il [...], di Parte_2 C.F._1
pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 21.443,99;
2. gli interessi nella misura indicata nella domanda (interessi di mora ancorati al tasso legale) dall'emissione del presente decreto e sino al soddisfo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 567,00 per compenso, in € 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
AVVERTE
La parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
AVVISA
La parte ingiunta che se non propone opposizione nel termine di legge decadrà, altresì, dalla facoltà di far valere l'abusività delle clausole poste a fondamento della pretesa creditoria.
Gela, 18 aprile 2025
Il Giudice
Pietro Enea
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Pietro Enea, letto il ricorso proposto da Parte_1
(P.I/C.F: ), avente sede legale a Parabita (LE), in via Provinciale Matino n. 5, ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Augusto Faraone, rappresentante e difensore;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo, assumendo di creditrice in forza di un contratto di prestito personale con delegazione di pagamento concluso con in data 25.6.2012, producendo a sostegno della propria pretesa copia del Parte_2 contratto sottoscritto da quest'ultimo nonché estratto conto del rapporto certificato ai sensi dell'art. 50 . (Cfr. all. n. 1 e 2 al ricorso); Pt_3
atteso che la ricorrente ha rappresentato che il contratto su cui si fonda la domanda è stato concluso dal debitore per finalità estranee all'esercizio di attività di impresa o professionale, ossia in qualità di “consumatori” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del
Consumo); ritenuta, in primo luogo, sussistente la propria competenza, ai sensi dell'art. 637 c.p.c. e dell'art. 66 bis D.lgs. n. 206/2005, atteso che il debitore in un comune ricompreso nel circondario del presente
Tribunale (Cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso); osservato, nel merito, che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione (Cfr. tra tutte Cassazione Sez. Un. n.
9479 del 6/4/2023) il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine;
considerato che
tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“conclusi tra professionista e consumatore” non è escluso nel procedimento monitorio – ma è anzi doveroso stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore – specie alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e;
Controparte_1 Controparte_2
tenuto conto che, pur risultando sufficienti i documenti indicati nella menzionata disposizione ai fini della prova del quantum del credito, è comunque necessario che il Giudice verifichi a monte che le clausole che fondano la pretesa creditoria (per corrispettivo, per penale o interessi di mora, per oneri accessori, ecc.) non siano abusive poiché, diversamente, il credito non sussisterebbe a monte in punto di an debeatur, atteso che la clausola abusiva è inopponibile al consumatore;
considerato, sul punto, che parte ricorrente ha allegato che il credito fatto valere nel presente giudizio si fonda su un contratto nel contesto del quale non sono state applicate clausole vessatorie, prendendo espressamente posizione sulle clausole che disciplinano le conseguenze del ritardato pagamento di quanto dovuto dal consumatore;
Ritenuto che ad un esame sommario del regolamento contrattuale risulta che la clausola n. 9 introduce un fattore di marcato squilibrio dei reciproci diritti e obblighi negoziali tra le parti nella parte in cui fa discendere dal mancato adempimento anche di una sola rata la conseguenza della decadenza del beneficio del termine, sicché deve presumersi il carattere vessatorio detta clausola, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) e t), cod. cons. – non costituendo, la mera sottoscrizione specifica di detta clausola, elemento di segno contrario sufficiente a superare tale presunzione – sicché la stessa deve essere dichiarata parzialmente nulla, ai sensi dell'art. 36, co. 1 cod. cons., ferme restando le ulteriori previsioni contrattuali (“Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”) nonché la parte della clausola che fa espresso richiamo alle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. poiché riproduttiva di una norma di legge e come tale non abusiva (art. 34, co. 4 cod. cons.);
Ritenuto, nondimeno e con tali precisazioni, che la pretesa appare fondata in quanto la ricorrente avrebbe intimato la decadenza dal beneficio del termine dopo l'inadempimento di diverse rate, applicando un tasso di interesse di mora che non appare vessatorio, ai sensi dell'articolo 33, comma
1, lettera f) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), in quanto, da un lato, le condizioni stabilite per i ritardi di pagamento e l'ammontare degli interessi moratori sono state determinate in termini chiari e comprensibili, ai sensi dell'art. 35 D.lgs 206/2005, e dall'altro esse non appaiono manifestamente eccessive tenuto conto che è stato contrattualmente previsto un tasso di mora pari al tasso di interesse corrispettivo stabilito (TAEG 7,99%) maggiorato del 3 %, ossia in misura senz'altro inferiore al tasso soglia previsto per operazioni analoghe durante nel II trimestre del 2012
– momento in cui è stato concluso – (17,8500% e ciò anche senza considerare la maggiorazione del
2,1% applicabile per gli interessi di mora);
Rilevato, quindi, che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
Considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE AD
(C.F.: ), nato a [...] il [...], di Parte_2 C.F._1
pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 21.443,99;
2. gli interessi nella misura indicata nella domanda (interessi di mora ancorati al tasso legale) dall'emissione del presente decreto e sino al soddisfo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 567,00 per compenso, in € 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
AVVERTE
La parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
AVVISA
La parte ingiunta che se non propone opposizione nel termine di legge decadrà, altresì, dalla facoltà di far valere l'abusività delle clausole poste a fondamento della pretesa creditoria.
Gela, 18 aprile 2025
Il Giudice
Pietro Enea