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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/10/2024, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Procedimento RG n. 2176/2022
VERBALE di UDIENZA del giorno 15 ottobre 2024
Alle ore 10.30, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti: per parte attrice l'Avv. Castellano;
per parte convenuta l'Avv. Galli. Controparte_1
L'Avv. Castellano precisa le conclusioni come in atto di citazione, fatta salva la rinuncia alla domanda di risarcimento del danno iure proprio;
l'Avv. Galli precisa le conclusioni come nelle note finali.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.10, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nel procedimento n. 2176/2022 R.G.
promosso da: ed (Avv. Elio Castellano) Parte_1 Parte_2
contro
: (Avv. Federico Galli) Controparte_2 nonché
contro
: (contumace) CP_3 con la chiamata in causa di: ed Controparte_4 CP_5
(contumaci)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 dicembre 2022 ed Parte_1 esponevano che, in data 29 luglio 2019, l'attore , Parte_2 Pt_1 allora minorenne, si trovava trasportato sul sedile posteriore della Fiat Panda di
, condotta dalla stessa ed assicurata con CP_3 [...]
Detto veicolo, che viaggiava a velocità moderata sulla SP 566, Controparte_2 veniva urtato frontalmente dalla vettura di proprietà e condotta da CP
, che proveniva dalla opposta direzione marciando ad alta velocità ed
[...] invadendo la corsia di pertinenza della Panda. Entrambi i veicoli prendevano fuoco e gli occupanti della riportavano gravi lesioni. Pt_3
In particolare, subiva diversi interventi chirurgici, a seguito dei Parte_1 quali residuavano postumi permanenti nella misura del 6-7%, oltre inabilità temporanea ed oltre disturbo post traumatico da stress, causato dalle particolari e cruente modalità dell'incidente stradale, con ulteriore danno biologico di natura psichica del 10%. Venivano inoltre affrontate spese mediche per sedute psicoterapiche, oltre spese legali per la trattativa stragiudiziale. Per il ristoro di tali danni, offriva la sola somma di euro Controparte_1
8.124,62, trattenuta in acconto sul maggior dovuto, ritenendo l'attore di avere subito un danno complessivo quantificabile quantomeno nell'importo di euro 28.000,00. Sussisteva infine un danno subito dal padre per i costi Parte_2 sostenuti per rimanere al capezzale del figlio ricoverato, pari ad euro 734,27 per il soggiorno in albergo, euro 86,70 per pedaggi autostradali ed euro 476,48 per costi di utilizzo della propria auto. Ribadita la responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo antagonista, gli attori concludevano per la condanna di al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nell'importo complessivo di euro 29.297,45, ovvero per la diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria. si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda proposta da in proprio, essendo stato citato in giudizio l'assicuratore del Parte_2
2 vettore ex art. 141 cod. ass., norma di favore applicabile solamente in favore del trasportato e non estendibile ai danni subiti iure proprio dai suoi congiunti. Quanto alla domanda formulata dal trasportato la compagnia Parte_1 contestava le voci di danno richieste in quanto eccessive e pretestuose, ritenendo satisfattiva la somma di euro 8.124,62 già corrisposta stragiudizialmente. In particolare, contestava che il disturbo post traumatico da stress fosse insorto nell'attore a seguito del sinistro, essendosi manifestate problematiche psicologiche già in data antecedente. In ogni caso, dal mese di giugno 2020 vi era stata una remissione completa della patologia, non essendo stato più documentato alcun trattamento terapeutico. Concludeva quindi per la declaratoria di inammissibilità della domanda di
[...] in proprio e per il rigetto della domanda di Parte_2 Parte_1
, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio e veniva CP_3 dichiarata contumace. In sede di prima udienza, l'attore vista l'eccezione Parte_2 formulata dalla compagnia convenuta sulla sua domanda iure proprio, chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile
[...]
, proprietario del veicolo responsabile del sinistro, nonché della Controparte_4 sua compagnia assicuratrice. Integrato il contraddittorio nei confronti del predetto conducente e di CP_5
, l'attore successivamente depositava dichiarazione di rinuncia alla domanda
[...] nei confronti dei predetti, con conseguente estinzione dell'azione in parte qua e declaratoria della cessazione della materia del contendere tra Parte_2
ed . Controparte_4 CP_5
La domanda di risarcimento del maggior danno formulata da è Parte_1 invece fondata e meritevole di accoglimento, pur nei limiti che si vanno ad esporre. È pacifico che il predetto è rimasto coinvolto, quale terzo trasportato, nel sinistro avvenuto in data 29 luglio 2019 tra la vettura condotta da e la CP_3 vettura condotta da . Controparte_4
Parimenti pacifica è la dinamica del sinistro, dalla quale si evince l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, anche se tale accertamento non appare rilevante ai fini della decisione dell'odierna controversia, dal momento che l'art. 141 cod. ass. riconosce il diritto del trasportato ad essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Venendo quindi agli aspetti controversi, ossia alla quantificazione dei danni subiti dal trasportato a causa del sinistro, possono essere acquisite le risultanze della CTU medico legale svolta in corso di causa, le cui conclusioni – congruamente motivate e supportate dal parere di ausiliario specialista – appaiono condivisibili ed esenti da vizi (salvo quanto si dirà in ordine alla quantificazione delle spese mediche risarcibili).
3 Non rilevano in senso contrario le osservazioni critiche svolte dal consulente psichiatra di parte attrice, adeguatamente riscontrate dall'ausiliario del CTU nel contraddittorio peritale, con argomenti in replica che in questa sede si richiamano integralmente (v. CTU, pagg. 12-13), dovendosi solamente soggiungere che anche l'eventuale incertezza circa la sussistenza del nesso di causa tra evento e danno (v. repliche dell'ausiliario: “non vi è certezza di poter correlare l'attuale stato fobico con l'evento traumatico poiché rimane il dubbio che una remissione completa del primo episodio depressivo non si effettivamente avvenuta”) rileverebbe a sfavore dell'attore, sul quale grava il relativo onere probatorio. Il danno non patrimoniale risarcibile viene quindi calcolato facendo applicazione delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni, così come imposto, in caso di lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, dal comma 1 della predetta disposizione. Applicate le richiamate tabelle (attualizzate ad aprile 2024), il danno non patrimoniale è liquidato come segue:
- il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (17 anni) e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (il 5,5%), è quantificato nella somma di euro 8.090,18;
- il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea individuata dal CTU, è quantificato nella somma di euro 2.485,80 [di cui euro 828,60 per invalidità temporanea totale, euro 828,60 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 552,40 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 276,20 per invalidità temporanea parziale al 25%]; e così per complessivi euro 10.575,98. Quanto alla richiesta personalizzazione del danno, si osserva che, mentre nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano il valore del punto è comprensivo sia del cd. danno biologico permanente, sia di un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, l'art. 139 Cod. Ass.ni, al comma 1, prevede la liquidazione tabellare del solo danno biologico, mentre al comma 3 stabilisce che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”. Ciò posto, si ritiene che nella presente fattispecie il numero di interventi chirurgici subiti dall'attore, la dolorosità delle lesioni subite ed il decorso clinico successivo, unitamente alle particolari modalità del sinistro (che ha causato l'incendio del veicolo all'interno del quale si trovava il danneggiato), integrino elementi idonei a fornire la prova presuntiva di una sofferenza soggettiva tale da giustificare la personalizzazione del danno nella misura massima del 20% del danno biologico accertato.
4 Nello stesso senso, anche il CTU ha riconosciuto che, poiché l'evento “ha comportato plausibili livelli di sofferenza e ha inciso almeno temporaneamente sulla vita di relazione, al periziando debbano, equamente, essere comunque riconosciuti valori massimi di personalizzazione del danno”. Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto ad euro 12.691,18 (euro 10.575,98 + euro 2.115,20). Passando all'esame dei danni patrimoniali, vanno anzitutto considerate le spese mediche documentate. A tale proposito, il CTU ha escluso la sussistenza di spese mediche risarcibili, dal momento che gli unici esborsi documentati dall'attore [v. all. 20] attengono ai pagamenti per sedute di psicoterapia, valutate come non pertinenti per non essere il quadro patologico strettamente connesso con l'evento. Ciò posto, ritiene lo scrivente giudice di dissentire dalle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico in parte qua. L'ausiliario specialista ha infatti riconosciuto come “non si possa negare che vi sia stata una patologia post-traumatica da stress”, anche se “sussistono dubbi sulla evoluzione verso la cronicità di detta patologia”. Ebbene, si ritiene che alla mancata cronicizzazione della patologia (con conseguente esclusione di un danno biologico psichico di natura permanente) possano avere contribuito proprio le sedute di psicoterapia effettuate dall'attore, con conseguente risarcibilità dei relativi esborsi (pari a complessivi euro 2.088,60: v. all. 20 cit.), siccome sostenuti in conseguenza del sinistro e per evitare un maggior danno derivante dallo stesso. Non osta a tale conclusione l'eccezione sollevata nelle difese finali dalla compagnia convenuta, per la quale le contestazioni di parte attrice relative al diritto al riconoscimento delle spese di assistenza psichica sarebbero inammissibili, siccome diverse rispetto a quelle contenute nelle osservazioni dei propri CTP, atteso che, secondo la più recente giurisprudenza, “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022). A tali somme vanno aggiunte le spese per la relazione medica di parte del dott. allegata all'atto di citazione, ammontanti ad euro 268,40 [v. fattura in all. Per_1
21 att.], dovendo le spese mediche risarcibili ritenersi comprensive delle spese per accertamenti medico legali (v. Cass. 84/2013 e 4357/2003).
5 Non può invece essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute da parte attrice per la relazione di parte del dott. , non essendo stato accertato un autonomo Per_2 danno permanente di natura psichica, né le spese eventualmente sostenute in corso di causa per il proprio CTP, in assenza di documentazione attestante la sussistenza ed entità delle stesse. Infine, si ritiene possano essere risarcite le spese legali affrontate dall'attore prima dell'introduzione del giudizio. A tale proposito, si è osservato che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (in questi termini Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020). L'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio (v.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37477 del 22/12/2022), senza che la loro risarcibilità possa essere esclusa per il fatto che l'intervento del professionista non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, dovendosi valutare se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del 26/05/2021). Nel caso di specie, la valutazione dell'utilità delle spese stragiudiziali può concludersi in senso sicuramente positivo, avendo la compagnia riconosciuto un indennizzo a seguito delle richieste stragiudiziali del difensore di parte attrice, ancorché ritenuto non integralmente satisfattivo dal danneggiato.
Le spese in esame, quantificate euro 1.141,92 [v. all. 22 att.], risultano congrue ed integralmente risarcibili, in quanto inferiori ai parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le prestazioni di assistenza stragiudiziale in controversia di valore rientrante nello scaglione sino ad euro 26.000,00. Il complessivo danno risarcibile ammonta quindi ad euro 16.190,10, di cui euro 12.691,18 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 3.498,92 a titolo di danno patrimoniale. La compagnia convenuta va pertanto condannata al pagamento della differenza tra la somma capitale come sopra quantificata e la somma già corrisposta in sede stragiudiziale (pari ad euro 8.124,62), trattenuta in acconto da parte attrice.
6 Nell'effettuare detta operazione, dovrà tenersi conto del principio dettato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, per cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”. Le spese di lite seguono la soccombenza della compagnia convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa
(scaglione sino ad euro 26.000), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Nulla sulle spese di , ed CP_3 Controparte_4 CP_5
, non costituitisi in giudizio.
[...]
Infine, le spese della CTU medica, nei rapporti tra le parti, possono essere poste per la metà a carico dell'attore e per metà a carico di Parte_1 [...]
essendo stato accertato un danno biologico leggermente Controparte_2 superiore a quello quantificato dal fiduciario della compagnia, ma senza riconoscimento del danno permanente di natura psichica lamentato dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) accertata la qualità di trasportato di in occasione del sinistro Parte_1 verificatosi in data 29 luglio 2019, liquida il danno complessivo risarcibile patito dall'attore a seguito del predetto sinistro nella somma capitale di euro 16.190,10;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 della differenza tra la somma di cui al precedente punto 1 (da Parte_1 devalutarsi alla data del sinistro) e l'importo già corrisposto dalla compagnia assicuratrice (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento dell'acconto e, poi, sulla differenza residua rivalutata per il periodo dal pagamento e sino alla presente sentenza;
3) dichiara cessata la materia del contendere tra Parte_2 [...]
ed ; CP CP_5
4) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 di parte attrice, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'Avv. Elio Castellano;
7 5) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, per metà a carico di Parte_1
per metà a carico di .
[...] Controparte_1
La Spezia, 15 ottobre 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
8
Procedimento RG n. 2176/2022
VERBALE di UDIENZA del giorno 15 ottobre 2024
Alle ore 10.30, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti: per parte attrice l'Avv. Castellano;
per parte convenuta l'Avv. Galli. Controparte_1
L'Avv. Castellano precisa le conclusioni come in atto di citazione, fatta salva la rinuncia alla domanda di risarcimento del danno iure proprio;
l'Avv. Galli precisa le conclusioni come nelle note finali.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.10, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nel procedimento n. 2176/2022 R.G.
promosso da: ed (Avv. Elio Castellano) Parte_1 Parte_2
contro
: (Avv. Federico Galli) Controparte_2 nonché
contro
: (contumace) CP_3 con la chiamata in causa di: ed Controparte_4 CP_5
(contumaci)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 dicembre 2022 ed Parte_1 esponevano che, in data 29 luglio 2019, l'attore , Parte_2 Pt_1 allora minorenne, si trovava trasportato sul sedile posteriore della Fiat Panda di
, condotta dalla stessa ed assicurata con CP_3 [...]
Detto veicolo, che viaggiava a velocità moderata sulla SP 566, Controparte_2 veniva urtato frontalmente dalla vettura di proprietà e condotta da CP
, che proveniva dalla opposta direzione marciando ad alta velocità ed
[...] invadendo la corsia di pertinenza della Panda. Entrambi i veicoli prendevano fuoco e gli occupanti della riportavano gravi lesioni. Pt_3
In particolare, subiva diversi interventi chirurgici, a seguito dei Parte_1 quali residuavano postumi permanenti nella misura del 6-7%, oltre inabilità temporanea ed oltre disturbo post traumatico da stress, causato dalle particolari e cruente modalità dell'incidente stradale, con ulteriore danno biologico di natura psichica del 10%. Venivano inoltre affrontate spese mediche per sedute psicoterapiche, oltre spese legali per la trattativa stragiudiziale. Per il ristoro di tali danni, offriva la sola somma di euro Controparte_1
8.124,62, trattenuta in acconto sul maggior dovuto, ritenendo l'attore di avere subito un danno complessivo quantificabile quantomeno nell'importo di euro 28.000,00. Sussisteva infine un danno subito dal padre per i costi Parte_2 sostenuti per rimanere al capezzale del figlio ricoverato, pari ad euro 734,27 per il soggiorno in albergo, euro 86,70 per pedaggi autostradali ed euro 476,48 per costi di utilizzo della propria auto. Ribadita la responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo antagonista, gli attori concludevano per la condanna di al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nell'importo complessivo di euro 29.297,45, ovvero per la diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria. si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda proposta da in proprio, essendo stato citato in giudizio l'assicuratore del Parte_2
2 vettore ex art. 141 cod. ass., norma di favore applicabile solamente in favore del trasportato e non estendibile ai danni subiti iure proprio dai suoi congiunti. Quanto alla domanda formulata dal trasportato la compagnia Parte_1 contestava le voci di danno richieste in quanto eccessive e pretestuose, ritenendo satisfattiva la somma di euro 8.124,62 già corrisposta stragiudizialmente. In particolare, contestava che il disturbo post traumatico da stress fosse insorto nell'attore a seguito del sinistro, essendosi manifestate problematiche psicologiche già in data antecedente. In ogni caso, dal mese di giugno 2020 vi era stata una remissione completa della patologia, non essendo stato più documentato alcun trattamento terapeutico. Concludeva quindi per la declaratoria di inammissibilità della domanda di
[...] in proprio e per il rigetto della domanda di Parte_2 Parte_1
, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio e veniva CP_3 dichiarata contumace. In sede di prima udienza, l'attore vista l'eccezione Parte_2 formulata dalla compagnia convenuta sulla sua domanda iure proprio, chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile
[...]
, proprietario del veicolo responsabile del sinistro, nonché della Controparte_4 sua compagnia assicuratrice. Integrato il contraddittorio nei confronti del predetto conducente e di CP_5
, l'attore successivamente depositava dichiarazione di rinuncia alla domanda
[...] nei confronti dei predetti, con conseguente estinzione dell'azione in parte qua e declaratoria della cessazione della materia del contendere tra Parte_2
ed . Controparte_4 CP_5
La domanda di risarcimento del maggior danno formulata da è Parte_1 invece fondata e meritevole di accoglimento, pur nei limiti che si vanno ad esporre. È pacifico che il predetto è rimasto coinvolto, quale terzo trasportato, nel sinistro avvenuto in data 29 luglio 2019 tra la vettura condotta da e la CP_3 vettura condotta da . Controparte_4
Parimenti pacifica è la dinamica del sinistro, dalla quale si evince l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, anche se tale accertamento non appare rilevante ai fini della decisione dell'odierna controversia, dal momento che l'art. 141 cod. ass. riconosce il diritto del trasportato ad essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Venendo quindi agli aspetti controversi, ossia alla quantificazione dei danni subiti dal trasportato a causa del sinistro, possono essere acquisite le risultanze della CTU medico legale svolta in corso di causa, le cui conclusioni – congruamente motivate e supportate dal parere di ausiliario specialista – appaiono condivisibili ed esenti da vizi (salvo quanto si dirà in ordine alla quantificazione delle spese mediche risarcibili).
3 Non rilevano in senso contrario le osservazioni critiche svolte dal consulente psichiatra di parte attrice, adeguatamente riscontrate dall'ausiliario del CTU nel contraddittorio peritale, con argomenti in replica che in questa sede si richiamano integralmente (v. CTU, pagg. 12-13), dovendosi solamente soggiungere che anche l'eventuale incertezza circa la sussistenza del nesso di causa tra evento e danno (v. repliche dell'ausiliario: “non vi è certezza di poter correlare l'attuale stato fobico con l'evento traumatico poiché rimane il dubbio che una remissione completa del primo episodio depressivo non si effettivamente avvenuta”) rileverebbe a sfavore dell'attore, sul quale grava il relativo onere probatorio. Il danno non patrimoniale risarcibile viene quindi calcolato facendo applicazione delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni, così come imposto, in caso di lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, dal comma 1 della predetta disposizione. Applicate le richiamate tabelle (attualizzate ad aprile 2024), il danno non patrimoniale è liquidato come segue:
- il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (17 anni) e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (il 5,5%), è quantificato nella somma di euro 8.090,18;
- il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea individuata dal CTU, è quantificato nella somma di euro 2.485,80 [di cui euro 828,60 per invalidità temporanea totale, euro 828,60 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 552,40 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 276,20 per invalidità temporanea parziale al 25%]; e così per complessivi euro 10.575,98. Quanto alla richiesta personalizzazione del danno, si osserva che, mentre nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano il valore del punto è comprensivo sia del cd. danno biologico permanente, sia di un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, l'art. 139 Cod. Ass.ni, al comma 1, prevede la liquidazione tabellare del solo danno biologico, mentre al comma 3 stabilisce che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”. Ciò posto, si ritiene che nella presente fattispecie il numero di interventi chirurgici subiti dall'attore, la dolorosità delle lesioni subite ed il decorso clinico successivo, unitamente alle particolari modalità del sinistro (che ha causato l'incendio del veicolo all'interno del quale si trovava il danneggiato), integrino elementi idonei a fornire la prova presuntiva di una sofferenza soggettiva tale da giustificare la personalizzazione del danno nella misura massima del 20% del danno biologico accertato.
4 Nello stesso senso, anche il CTU ha riconosciuto che, poiché l'evento “ha comportato plausibili livelli di sofferenza e ha inciso almeno temporaneamente sulla vita di relazione, al periziando debbano, equamente, essere comunque riconosciuti valori massimi di personalizzazione del danno”. Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto ad euro 12.691,18 (euro 10.575,98 + euro 2.115,20). Passando all'esame dei danni patrimoniali, vanno anzitutto considerate le spese mediche documentate. A tale proposito, il CTU ha escluso la sussistenza di spese mediche risarcibili, dal momento che gli unici esborsi documentati dall'attore [v. all. 20] attengono ai pagamenti per sedute di psicoterapia, valutate come non pertinenti per non essere il quadro patologico strettamente connesso con l'evento. Ciò posto, ritiene lo scrivente giudice di dissentire dalle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico in parte qua. L'ausiliario specialista ha infatti riconosciuto come “non si possa negare che vi sia stata una patologia post-traumatica da stress”, anche se “sussistono dubbi sulla evoluzione verso la cronicità di detta patologia”. Ebbene, si ritiene che alla mancata cronicizzazione della patologia (con conseguente esclusione di un danno biologico psichico di natura permanente) possano avere contribuito proprio le sedute di psicoterapia effettuate dall'attore, con conseguente risarcibilità dei relativi esborsi (pari a complessivi euro 2.088,60: v. all. 20 cit.), siccome sostenuti in conseguenza del sinistro e per evitare un maggior danno derivante dallo stesso. Non osta a tale conclusione l'eccezione sollevata nelle difese finali dalla compagnia convenuta, per la quale le contestazioni di parte attrice relative al diritto al riconoscimento delle spese di assistenza psichica sarebbero inammissibili, siccome diverse rispetto a quelle contenute nelle osservazioni dei propri CTP, atteso che, secondo la più recente giurisprudenza, “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022). A tali somme vanno aggiunte le spese per la relazione medica di parte del dott. allegata all'atto di citazione, ammontanti ad euro 268,40 [v. fattura in all. Per_1
21 att.], dovendo le spese mediche risarcibili ritenersi comprensive delle spese per accertamenti medico legali (v. Cass. 84/2013 e 4357/2003).
5 Non può invece essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute da parte attrice per la relazione di parte del dott. , non essendo stato accertato un autonomo Per_2 danno permanente di natura psichica, né le spese eventualmente sostenute in corso di causa per il proprio CTP, in assenza di documentazione attestante la sussistenza ed entità delle stesse. Infine, si ritiene possano essere risarcite le spese legali affrontate dall'attore prima dell'introduzione del giudizio. A tale proposito, si è osservato che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (in questi termini Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020). L'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio (v.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37477 del 22/12/2022), senza che la loro risarcibilità possa essere esclusa per il fatto che l'intervento del professionista non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, dovendosi valutare se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del 26/05/2021). Nel caso di specie, la valutazione dell'utilità delle spese stragiudiziali può concludersi in senso sicuramente positivo, avendo la compagnia riconosciuto un indennizzo a seguito delle richieste stragiudiziali del difensore di parte attrice, ancorché ritenuto non integralmente satisfattivo dal danneggiato.
Le spese in esame, quantificate euro 1.141,92 [v. all. 22 att.], risultano congrue ed integralmente risarcibili, in quanto inferiori ai parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le prestazioni di assistenza stragiudiziale in controversia di valore rientrante nello scaglione sino ad euro 26.000,00. Il complessivo danno risarcibile ammonta quindi ad euro 16.190,10, di cui euro 12.691,18 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 3.498,92 a titolo di danno patrimoniale. La compagnia convenuta va pertanto condannata al pagamento della differenza tra la somma capitale come sopra quantificata e la somma già corrisposta in sede stragiudiziale (pari ad euro 8.124,62), trattenuta in acconto da parte attrice.
6 Nell'effettuare detta operazione, dovrà tenersi conto del principio dettato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, per cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”. Le spese di lite seguono la soccombenza della compagnia convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa
(scaglione sino ad euro 26.000), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Nulla sulle spese di , ed CP_3 Controparte_4 CP_5
, non costituitisi in giudizio.
[...]
Infine, le spese della CTU medica, nei rapporti tra le parti, possono essere poste per la metà a carico dell'attore e per metà a carico di Parte_1 [...]
essendo stato accertato un danno biologico leggermente Controparte_2 superiore a quello quantificato dal fiduciario della compagnia, ma senza riconoscimento del danno permanente di natura psichica lamentato dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) accertata la qualità di trasportato di in occasione del sinistro Parte_1 verificatosi in data 29 luglio 2019, liquida il danno complessivo risarcibile patito dall'attore a seguito del predetto sinistro nella somma capitale di euro 16.190,10;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 della differenza tra la somma di cui al precedente punto 1 (da Parte_1 devalutarsi alla data del sinistro) e l'importo già corrisposto dalla compagnia assicuratrice (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento dell'acconto e, poi, sulla differenza residua rivalutata per il periodo dal pagamento e sino alla presente sentenza;
3) dichiara cessata la materia del contendere tra Parte_2 [...]
ed ; CP CP_5
4) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 di parte attrice, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'Avv. Elio Castellano;
7 5) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, per metà a carico di Parte_1
per metà a carico di .
[...] Controparte_1
La Spezia, 15 ottobre 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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