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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elmelinda Mercurio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3262 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in deliberazione, tramite lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 6 maggio 2025, previo scambio di note scritte contenenti le conclusioni, sostitutive della discussione orale e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Parte_1
D'Andria, giusta procura in atti, nella qualità di creditore procedente nella procedura avente RGE 92 2020;
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Controparte_1
D'Andria, giusta procura in atti nella qualità di creditore intervenuto nella procedura avente RGE 92 2020;
CONVENUTO
E
nella sua qualità di debitore esecutato;
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
e nella qualità di comproprietari non esecutati, CP Controparte_4 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Battista Di Matteo;
CONVENUTI
E
, , , quali eredi di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 CP
nella qualità di comproprietario non esecutato, rappresentati e difesi, giusta
[...] procura in atti, dall'avv. Antonio Santoro;
CONVENUTE
*******
OGGETTO: Divisione dei beni endoesecutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame. Pur tuttavia, appare opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione delle vicende processuali.
2. Con atto di pignoramento immobiliare del 28 febbraio 2020, trascritto in data 25.01.2013 ai nn. 13568/10162 veniva intrapresa esecuzione forzata sulla quota di ½ in proprietà di avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in CP_2 Capodrise identificato nel NCEU di detto Comune al foglio 1, particella 5064 sub
4 di mq. 35, categoria C/6; - fabbricato sito nel Comune di Capodrise, identificato n el NCEU di detto Comune al foglio 1, particella 5064 sub 3 di mq. 490, categoria C/7, esecuzione rubricata al n. 92/2020 del R.G.E. Immobiliari del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Il Giudice dell'esecuzione sospendeva il procedimento avente n. RGE
92/2020, ordinando procedersi alla divisione dell'immobile pignorato per quota, di pertinenza dell'esecutato e del comproprietario non esecutata , CP
coniugato in regime di comunione legale con . Il creditore Controparte_4
procedente introduceva il presente giudizio di divisione endo-esecutivo convenendo la sig. , quale comproprietario esecutato ed il sig. CP_2 CP
quale comproprietario non esecutato, convenendo anche la di lui coniuge
[...]
, stante la condizione di comunione legale della quota non Controparte_4
espropriata ed il creditore intervenuto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il debitore esecutato, , del quale deve essere dichiarata la contumacia, mentre si CP_2
costituivano sia il creditore intervenuto che i comproprietari e CP
. Deceduto il si costituivano i suoi eredi. Controparte_4 CP
Espletata la c.t.u., con ordinanza del 14 febbraio 2023 - accertata la non divisibilità dell'immobile ed in assenza di istanza di assegnazione - veniva disposta la vendita del bene oggetto di divisione con delega delle relative operazioni alla dott. Espletata la vendita e trasferito il bene Persona_1
oggetto di pignoramento, il professionista depositava la bozza del progetto di divisione delle somme ricavate, poi successivamente modificato in data
12.12.2024. All'uopo, il giudice fissava udienza ai sensi dell'art.789 c.p.c. e sul detto progetto erano sollevate contestazioni da parte della comproprietaria non esecutata. Non potendo approvare, dunque, con ordinanza il progetto divisionale, il giudice fissava udienza per delibare le contestazioni con sentenza e provvedere ad emettere tutti i provvedimenti conseguenziali (tra cui scioglimento della comunione e regolamentazione delle spese de giudizio di divisione).
3. Per quanto concerne le contestazioni al progetto di divisione delle somme, si osserva quanto segue.
Le eredi del , comproprietario non esecutata, spiegavano CP
osservazioni al detto progetto, in particolare contestando la regolamentazione delle spese e segnatamente deducendo che << Nello specifico del progetto di distribuzione notificato, le istanti osservano che esso porta in sé un errore in procedendo in quanto appare che le spese di procedura (custode giudiziario, delegato alla vendita, esperto stimatore e Creditore procedente) sono poste a carico della massa e non invece, come ritiene questa difesa a carico del debitore esecutato >>
Ebbene, quanto alla sollevata contestazione, si osserva quanto segue.
Come noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti. Diversi contorni assume, tuttavia, la questione della ripartizione delle spese processuali nel caso in cui il giudizio di divisione sia stato introdotto, ex art. 601 c.p.c., a seguito dell'iniziativa di un creditore, vale a dire nell'ipotesi in cui esso sia stato necessitato dal fatto che in una procedura esecutiva è stata pignorata la quota di un diritto reale su un bene immobile. In tal caso, il creditore procedente che intraprende il giudizio divisorio e che anticipa le spese, non essendo comproprietario, non è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, talché nei suoi confronti non è all'evidenza applicabile il principio di ripartizione
“a carico della massa”. Invero, il creditore-attore ha interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e, per tale ragione, le spese che egli sostiene sono funzionali all'esecuzione e al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente diritto a ottenerne l'integrale rimborso. Fermo dunque detto principio secondo il quale il creditore procedente che abbia dato impulso al giudizio divisorio incidentale non deve essere gravato, neppure in parte, delle relative spese, occorre allora stabilire quale sia il criterio di riparto applicabile dal lato passivo. Secondo la tesi che appare preferibile, nei rapporti tra creditore-attore e debitore esecutato si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest'ultimo (c.d. principio di causalità) e quindi il procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione, con privilegio ex artt. 2755 e
2770 c.c. Questo privilegio prevale sulle ipoteche già iscritte ex art. 2777 c.c. e anche sulle ipoteche iscritte a garanzia di eventuali conguagli dovuti ai condividenti ex art. 2817 co. II c.c. Nei rapporti interni tra comproprietario- debitore e comproprietari terzi dovrebbe comunque trovare applicazione il criterio ordinario del riparto pro-quota, valevole in materia di spese divisionali. Stabilito il criterio di ripartizione delle spese dal lato passivo (soccombenza tra creditore e debitore e pro-quota tra contitolare obbligato e comproprietari terzi), occorre a questo punto stabilire in che modo il creditore possa in concreto recuperare le anticipazioni sostenute. Al riguardo, bisogna necessariamente operare un distinguo tra l'ipotesi in cui il progetto divisionale preveda lo scioglimento della comunione in natura, con attribuzione delle porzioni del bene indiviso a ciascun comproprietario in ragione delle rispettive quote, dall'ipotesi in cui il progetto divisionale venga predisposto all'esito della vendita dell'intero, con attribuzione a ciascun comproprietario di una somma corrispondente al valore della sua quota.
Venendo in rilievo, nel caso che ci occupa, la seconda ipotesi, si osserva che in questo caso nel progetto divisionale predisposto all'esito alla vendita dell'intero, vi sarà del denaro da dividere tra i contitolari terzi e l'esecutato, in misura corrispondente alle rispettive quote. In tal caso il giudice istruttore, al fine di formare il progetto divisionale, dovrà stabilire quale è l'entità delle spese sostenute dall'attore per il giudizio di divisione e quindi provvedere alla relativa liquidazione e procedere con i criteri anzidetti all'imputazione. In questo caso, e precisamente con riguardo alla contestazione sollevata, deve ritenersi che le spese anticipate dal creditore-attore si identificano con quelle che si sono rese necessarie per addivenire allo scioglimento della comunione e dunque: spese di perizia, di custodia giudiziaria, compenso delegato, spese di pubblicità. Dette spese in quanto sostenute per addivenire allo scioglimento della comunione, devano gravare pro-quota su ciascuno dei contitolari. Per completezza si osserva che esistono in principio delle spese che potrebbero non gravare su tutti i comproprietari, quali per esempio, quelle spese per la cancellazione della trascrizione del pignoramento o quelle spese per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria che gravi su una sola quota. Ma non è questo il caso posto in contestazione.
Per quanto fin qui argomentato, dunque, deve ritenersi che la doglianza afferente alle spese di custodia e per l'attività di esperto stimatore siano spese necessarie allo svolgimento del giudizio di divisione e come tali ricadenti sui comproprietari pro quota, così come effettuato nel progetto divisionale.
Deve dunque rigettarsi la contestazione sollevata e procedersi alla approvazione del progetto di divisione somme così come redatto dal professionista delegato, con scioglimento della comunione.
4. Tanto chiarito in ordine ai costi della divisione, ovvero alle spese necessarie all'espletamento del giudizio, deve procedersi anche alla regolamentazione delle spese di lite del corrente giudizio.
Occorre in proposito distinguere - ai fini che ora interessano - la posizione del debitore esecutato e della comproprietaria non esecutata eredi di CP_2
e . CP Controparte_4
Come sopra già sottolineato, - secondo il costante orientamento della
Suprema Corte (Cass. 22.11.1999 n.12949, Cass. 18.6.1986, 4080, Cass.
24.2.1986, 1441, Cass. 14.10.1978, 4621) - le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente (ad esempio sul diritto allo scioglimento della comunione, sull'entità delle quote, sulla comoda divisibilità del bene, sulla formazione delle porzioni etc.) non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti.
“Gravare sulla massa” è un'espressione sintetica la quale, tradotta in termini di dispositivo di sentenza che debba provvedere sul punto, significa che ciascun condividente dovrà rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese (ad eccezione di quelle - di cui si è appena detto - riconosciute superflue o causate da infondate contestazioni) pari alla propria quota nella comunione, analogamente vedendosi rimborsare dagli altri comunisti le proprie spese in proporzione alle rispettive quote.
Questa disciplina trova però una parziale deroga - e quindi un parziale ritorno alla regola generale della soccombenza - quando si tratti di giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dall'essere una procedura esecutiva immobiliare stata promossa non sull'intero, ma sulla sola quota di proprietà dell'esecutato.
E' infatti evidente che il creditore procedente nel giudizio divisorio non deve essere gravato, neppure in parte, delle spese di quest'ultimo, avendo egli non già un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, ma il semplice interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito.
Sembra perciò potersi affermare che, nei rapporti tra il creditore procedente e il condividente esecutato, sia configurabile una vera e propria soccombenza di quest'ultimo, alla stessa stregua della c.d. soccombenza esecutiva (cfr. art.95 c.p.c.), dal che deriva il diritto del procedente a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione. A diversa conclusione deve, invece, giungersi quanto alla posizione del condividente non debitore e va quindi escluso che questi possa essere condannato in via solidale con l'esecutato per l'intero e non limitatamente alla sua quota di comproprietà.
In tal caso e nei suoi confronti non vi è, infatti, differenza tra la divisione promossa da lui o da altro condividente e quella nascente da esecuzione, cosicché non vi è ragione di differenziare nei due casi il regime delle spese deviando dalla regola dell'interesse comune alla divisione, in forza della quale egli è tenuto a rimborsare a chiunque abbia compiuto atti utili alla divisione le relative spese, ma sempre in proporzione alla propria quota e, entro questo limite, solidalmente al condividente debitore.
Nel caso di specie, il creditore procedente, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, avendo instaurato il giudizio solo per realizzare il proprio credito e strumentalmente all'azione esecutiva.
Poiché l'esecuzione era stata promossa nei confronti di , debitore CP_2
esecutato, quest'ultima deve quindi essere condannato a rimborsare all'attore tutte le spese processuali da esso sostenute, liquidate come da dispositivo, in solido con la comproprietaria e , nei limiti Controparte_7 Controparte_4
delle loro rispettive quote (ovvero nel limite di ½ per e 1/2 di p.p. per CP_2
e ), poiché, per le ragioni anzidette, nei confronti della P_ CP_4
comproprietaria, non può ravvisarsi una vera e propria soccombenza, non avendo la stessa dato causa alla divisione.
Nei rapporti tra i comproprietari (debitore esecutato) e e CP_2 P_
(comproprietario non debitrice), riprende infine vigore il principio del CP_4
comune interesse alla divisione, e pertanto deve rifondere alla CP_2
comproprietaria non esecutata la somma corrispondente alla sua quota di spese sostenute (e quindi dovrà corrispondere 1/2 delle spese sostenute dagli eredi e da ). CP CP_4 Per ciò che concerne i tributi della divisione, anche tali spese, in quanto costi fiscalmente necessari della divisione, devono seguire il criterio dell'interesse comune e ripartirsi tra tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote. Ne segue che l'altro condividente deve essere condannato a rifondere all'altro, subordinatamente al relativo sostenimento, il quantum pari alla sua quota di diritto delle spese per: a) registro;
b) bollo;
c) imposta ipotecaria;
d) imposta catastale.
Per ciò che concerne le altre eventuali imposte, non essendovi né deduzioni, né prove del relativo pagamento, nulla può essere disposto in merito.
5. Inoltre, nella particolare fattispecie concreta, appare doveroso liquidare anche le spese dell'ulteriore creditore, rappresentato da che Controparte_1
nella espropriazione rivestiva la qualità di creditore intervenuto, e che nel corrente giudizio contenzioso è stato convenuto.
Sul punto, ancora, giova richiamare la ordinanza testè riportata ed ovvero
Cassazione n. 24550 del 2024, la quale chiarisce << nella divisione c.d. endoesecutiva, tuttavia, la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato;
pertanto - fermo l'illustrato criterio di ripartizione delle spese di lite tra i condividenti - per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n. 2787)>>.
Applicando i menzionati principi alla fattispecie concreta deve, dunque, deve rilevarsi che, quanto alla liquidazione delle spese e competenze di lite del creditore intervenuto , le stesse devono essere sopportate Controparte_1
esclusivamente dal debitore esecutato (non potendosi gravare all'uopo nuovamente il comproprietario), con liquidazione fatta ai minimi, in considerazione dell'attività svolta in un procedimento già avviato dal creditore procedente (fase istruttoria e fase decisionale, avuto riguardo al valore della loro domanda).
6. Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri applicabili attualmente, ratione temporis (D.M. 2014 n. 55) con liquidazione delle fasi introduttiva, istruttoria e decisionale e con riduzione per la decisione resa solo sulle spese.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1) Rigetta le contestazioni al progetto di divisione depositato in data
12.12.2024 e per l'effetto dichiara esecutivo lo stesso;
2) Dispone lo scioglimento della comunione tra e gli eredi CP_2
e avente ad oggetto l'immobile per cui è causa;
CP Controparte_4
3) Liquida le spese di lite in favore del creditore procedente attore
[...]
in € € 8.085,70, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come Parte_1
per legge, e per gli esborsi euro 1.242,18 in difetto di ulteriori voci documentate non riconosciute già nel progetto di distribuzione;
4) Condanna il debitore esecutato a rifondere alla parte attrice CP_2
le spese di lite come sopra liquidate, in solido, per la sola quota di 1/2 con gli eredi e;
CP Controparte_4 5) Condanna gli eredi e alla refusione in favore CP Controparte_4
della parte attrice delle spese di lite come sopra liquidate, in solido, per la sola quota di 1/2, in solido con;
CP_2
6) Liquida le spese di lite in favore in favore del creditore convenuto
, in persona del l.r.p.t., in euro 4.962,00 oltre spese Controparte_1
generali al 15%, CPA e IVA come per legge, e condanna il debitore esecutato a rifondere alle dette parti convenute le spese di lite CP_2
come sopra liquidate
7) Pone i costi della divisione a carico dei comproprietari in solido tra di loro, secondo le loro rispettive quote;
8) Dispone la trasmissione telematica della corrente sentenza nel fascicolo della espropriazione immobiliare avente RGE 92/2020, che il creditore – attore dovrà procedere a riassumere.
Santa Maria Capua Vetere, lì 6 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Elmelinda Mercurio)