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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO MI, TO
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6801/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi, 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente _1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4312/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021NA0190334 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale del Territorio, impugnava la sentenza n. 4312/04/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il
29/03/2023, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Resistente _1
S.p.A. avverso l'avviso di accertamento n. 2021NA0190334, notificato il 21.02.2022, con cui veniva comunicato la variazione della categoria catastale di un immobile, costituito da più corpi di fabbrica ricadenti su particelle diverse, da E/1 a D/8 ed una variazione di rendita catastale da € 86.105 ad € 346.000, all'esito di Docfa n. NA0315873 del 19/12/2019 con il quale, nel corso dell'anno 2019 ed ai sensi e per effetto dei commi 578 e ss della L. n. 205 del 2017, la società aveva proposto il classamento in categoria E/1.
La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso limitatamente ai depositi doganali da accatastare in categoria E/1, rigettando per il resto l'impugnazione, con compensazione delle spese.
In corso di causa le parti depositavano un accordo di conciliazione, sottoscritto in data 31/7/2025, e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n.
546/92, con compensazione delle spese.
Fissata la trattazione della causa, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come documentato dal deposito dell'accordo di conciliazione sottoscritto in data 31/7/2025 le parti hanno definito la lite con la raggiunta conciliazione.
Venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questa Corte che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della sua estinzione per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Cessata la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrebbe fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Non può trovare infatti applicazione al caso di specie il terzo comma dell'art. 46 d.lgs. n. 546 del 92 ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005.
Nella specie rientra nell'accordo conciliativo anche la compensazione delle spese di giudizio.
Per le suesposte considerazioni, va dichiarata cessata la materia del contendere, a cui consegue l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania così provvede:
a) Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
b) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Napoli, 9-9-2025
Il Giudice TO
dott.ssa Milena d'Oriano
Il Presidente
dott. Alfredo Montagna
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO MI, TO
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6801/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi, 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente _1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4312/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021NA0190334 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale del Territorio, impugnava la sentenza n. 4312/04/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il
29/03/2023, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Resistente _1
S.p.A. avverso l'avviso di accertamento n. 2021NA0190334, notificato il 21.02.2022, con cui veniva comunicato la variazione della categoria catastale di un immobile, costituito da più corpi di fabbrica ricadenti su particelle diverse, da E/1 a D/8 ed una variazione di rendita catastale da € 86.105 ad € 346.000, all'esito di Docfa n. NA0315873 del 19/12/2019 con il quale, nel corso dell'anno 2019 ed ai sensi e per effetto dei commi 578 e ss della L. n. 205 del 2017, la società aveva proposto il classamento in categoria E/1.
La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso limitatamente ai depositi doganali da accatastare in categoria E/1, rigettando per il resto l'impugnazione, con compensazione delle spese.
In corso di causa le parti depositavano un accordo di conciliazione, sottoscritto in data 31/7/2025, e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n.
546/92, con compensazione delle spese.
Fissata la trattazione della causa, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come documentato dal deposito dell'accordo di conciliazione sottoscritto in data 31/7/2025 le parti hanno definito la lite con la raggiunta conciliazione.
Venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questa Corte che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della sua estinzione per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Cessata la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrebbe fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Non può trovare infatti applicazione al caso di specie il terzo comma dell'art. 46 d.lgs. n. 546 del 92 ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005.
Nella specie rientra nell'accordo conciliativo anche la compensazione delle spese di giudizio.
Per le suesposte considerazioni, va dichiarata cessata la materia del contendere, a cui consegue l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania così provvede:
a) Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
b) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Napoli, 9-9-2025
Il Giudice TO
dott.ssa Milena d'Oriano
Il Presidente
dott. Alfredo Montagna