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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 30.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5231/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Carmine D'Amico del Foro di Vallo della Lucania, presso il cui studio sito in Laureana Cilento (Sa), alla via Villa Simeoni n. 12, elegge domicilio
Ricorrente
E
in persona del suo Presidente, legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove in forza di procura generale ad lites per notar Per_1 di Fiumicino del 22.3.2024 rep. n. 37875
Resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno sociale
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatti e di diritto
Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 parte attrice esponeva di aver inoltrato, in data 18 aprile 2024, domanda all' per conseguire l'Assegno Sociale;
che l'Istituto rigettava la domanda CP_2 con provvedimento datato 21.5.2024 per ““...Incompleta indicazione situazione reddituale come si evince dall'ultima dichiarazione presentata all'agenzia delle entrate, in particolare per quanto riguarda immobili locati e per i quali non risultano atti di compravendita registrati all'ufficio del registro”; che avverso siffatto provvedimento la ricorrente presentava , in data 14.6.2024, ricorso al
Comitato Provinciale , il quale , tuttavia , con delibera dell' 23.9.2024, lo rigettava, perché a seguito di approfondite valutazioni, emergeva che la ricorrente risultava proprietaria di un bene immobile per il quale aveva beneficiato di un canone di locazione di € 4.200 annui (a tutto Agosto 2023), senza dichiararne la destinazione d'uso; sussistevano pertanto nella sfera di disponibilità della ricorrente, secondo il , beni immobili che non configuravano uno stato di bisogno sotteso alla CP_3 concessione dell'assegno sociale;
peraltro ovvero il coniuge della ricorrente, Persona_2 nell'anno 2021, come si evinceva dagli atti del registro immobiliare, aveva effettuato quattro atti di donazione di immobili (sia relativi a terreni che a fabbricati), atti che configuravano uno stato volontario di impoverimento a favore dell'arricchimento di altri;
la ricorrente ribadiva però di essere proprietaria unicamente dell'immobile destinato ad abitazione coniugale e che le donazioni effettuate dal coniuge non rilevavano ai fini del riconoscimento dello stesso assegno sociale, come da sentenza
1683/24 del Tribunale di Salerno, che riconosceva allo stesso il beneficio dell'assegno Per_2 sociale;
tanto esposto, la ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo a questi di ” a) dichiarare procedibile ed ammissibile la presente domanda in quanto fondata in fatto ed in diritto;
b) per l'effetto voglia annullare il provvedimento di reiezione della domanda di assegno sociale rif. Dom. n.
9167000190797 e la delibera n. 2451507 del 23.09.2024 emessa a conclusione del ricorso amministrativo n. AMM/PEN/2024/47053, per tutte le motivazioni indicate in ricorso e, per l'effetto riconoscere ed assegnare i ratei dell'assegno sociale dal giorno della presentazione della domanda CP_ all (18.04.2024) oltre interessi legali dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo. c) vittoria di spese e competenze di giudizio con diretta attribuzione al sott.tto avvocato antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' evidenziando nel merito che le CP_2 donazioni di divere unità immobiliari effettuate dal coniuge della ricorrente, e il fatto che lei stessa risultasse locataria di un immobile per cui percepiva un reddito, era chiaramente indice di una condizione di autosufficienza economica, incompatibile con il requisito dello stato di bisogno necessario per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta;
chiedeva quindi al giudice adito di rigettare il ricorso poiché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
All'udienza del 30 ottobre 2025, raccolte le informazioni richieste alla Polizia Municipale di
Capaccio per meglio approfondire la situazione immobiliare e residenziale della ricorrente, e valutate le conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti (la ricorrente rendeva noto in particolare che nelle more del giudizio il suo coniuge era deceduto), il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
*****
Il passaggio in giudicato della sentenza n. 1683/2024 è utile e rilevante ai fini della decisione della presente controversia .
Con sentenza del 25 maggio 2001 n.226 , infatti , le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno assimilato la sentenza pronunciata in altro processo , e divenuta definitiva , ad una norma di diritto , traendone la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e della diretta interpretazione nel giudizio di legittimità , con eventuale esame ed interpretazione di altri atti processuali utili a verificarne la portata .
Il giudicato , dunque ,partecipa della natura dei comandi giuridici , la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto , ed il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti , ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem , perciò corrisponde ad un preciso interesse pubblico , sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità delle decisioni . Garanzia di stabilità che , essendo anche collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei giudizi , impedisce di accedere a soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive e, perciò , non trova ostacolo neppure nei divieto di produzione di nuovi documenti
, posto dall'art. 372 c.p.s. , il quale , riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito , non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato ( si veda sez. un. 16 giugno 2006 n.13916, che ha confermato l'orientamento già manifestato da Cass. 11 gennaio 2006 n.360 , superando invece quello precedentemente espresso , tra le altre , da
Cass. 27 gennaio 2006 , n. 1760 , da Cass. 23 luglio 2004 n.13854 , e da Cass. 8 gennaio n. 2003
n.11731). Non vi è dubbio, pertanto, che sia possibile produrre nel corso del giudizio la documentazione destinata a provare la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto.
L'oggetto del presente giudizio , pertanto , pur differendo nel petitum dalla causa decisa dal Tribunale
, nel senso che si riferire ad una diversa persona, si fonda sulla medesima causa petendi , vale a dire la sussistenza dello stato di bisogno nonostante le donazioni effettuate dal richiedente l'assegno sociale .
Il c.d. giudicato esterno presuppone , infatti , che il giudizio definito con sentenza passata in giudicato abbia ad oggetto il medesimo rapporto giuridico del giudizio pendente, sicché l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
Il giudicato di cui alla sentenza n. 1683/2024 , dunque , ha effetto preclusivo alla negazione dello stato di bisogno della ricorrente nonostante si riferisca ad un soggetto diverso .
Dobbiamo tener presente , infatti , che alla IG è stata rigettata la domanda di assegno Pt_1 sociale innanzitutto perché il coniuge della ricorrente avrebbe donato diverse unità immobiliari , circostanza , questa , che sarebbe stata indice di una condizione di autosufficienza economica , incompatibile con il requisito dello stato di bisogno necessario per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta .
Sennonché , lo stesso coniuge della IG aveva chiesto il riconoscimento dell'assegno Pt_1 sociale , prestazione che veniva negata per lo stesso motivo , in quanto l' affermava che l'attore CP_2 non versasse in stato di bisogno economico per aver donato a dicembre 2020, i propri beni immobiliari
– di cui uno in passato oggetto di locazione - rinunciando così volontariamente alla percezione di un possibile reddito. Aggiungeva altresì che il coniuge del aveva stipulato un contratto di Per_2 locazione di immobile ad uso abitativo per l'importo annuale di euro 4.200,00.
Ebbene , con la sentenza N. 1683/2024 , il Tribunale di Salerno affermava :” Risulta incontestato che il ricorrente, percettore di un reddito pari ad euro 27,00 nel 2021 ed euro 7.377,00 nel 2022, sia coniugato con la sign. , titolare di un reddito di euro 123,84 sia nell'anno 2021 Parte_1 che nell'anno 2022 (cfr certificazione Agenzia delle Entrate), e che lo stesso in data 22.12.2020 ha donato ai tre figli il proprio patrimonio immobiliare: ossia un terreno agricolo dal valore di euro Pers 7.500,00 alla figlia un terreno agricolo dal valore di euro 7.750,00 al figlio ed un Pt_2 fabbricato adibito ad abitazione con annesso terreno agricolo – per un valore di euro 25.650,00 – alla figlia . Tale ultimo immobile è stato oggetto di locazione ad uso abitativo dal 16.04.2018 Per_4 al 16.04.2019 con un canone annuo di euro 1.200,00. Risulta altresì che il è comproprietario Per_2 per 1/15 dei seguenti beni: 1) immobile iscritto in NCEU del comune di Capaccio, al fl. 11, p.lla
2448, sub. 2, Cat. A/3, vani 3., rendita totale 154,94; 2) immobile iscritto in NCEU del comune di
Capaccio, al fl. 11, p.lla 2448, sub. 4, Cat. C/2, rendita totale 47,67; 3) Terreno iscritto al catasto fabbricati del comune di Capaccio al fl. 11, p.lla 2421, reddito agrario 4,72. La IG Pt_1
invece risulta proprietaria unicamente dell'immobile destinato ad abitazione principale
[...] del nucleo familiare (in Capaccio Paestum, via Licinella) (il cui reddito non può essere considerato nel limite reddituale rilevante ai fini dell'assegno sociale). E, come rappresentato dal ricorrente, proprio per le condizioni economiche precarie familiari, una parte di tale casa familiare - due dei cinque vani - è stata oggetto di locazione con un canone annuo di euro 4.200,00 (cfr contratto depositato, su richiesta dello scrivente, con le note del 29.05.2024). Ebbene, alla luce del motivo del diniego alla prestazione assistenziale invocata, risulta necessario richiamare l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte cui il giudicante - melius re perpensa. - ritiene di aderire. Ad CP_ avviso della Corte regolatrice, la tesi sostenuta dall' anche nella fattispecie in esame “cozza” con la natura dell'assegno sociale e con il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento della medesima prestazione;
l'assegno sociale, difatti, rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volto ad assicurare i mezzi necessari per vivere, ai sensi dell'art. 38 cost., comma 1, alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. In tali casi, il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista, siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge - raddoppiato in ipotesi di coniugio- ed adeguato nel tempo dal legislatore. Occorre evidenziare come la legge individui precisamente i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale: i redditi personali e quelli coniugali di qualsiasi natura, inclusi gli assegni familiari, escludendo invece il
TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione, le pensioni liquidate secondo il sistema contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale. Una volta individuati i redditi rilevanti è possibile determinare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato, mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione. In base alla stessa legge, conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante, cioè, dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito, escluso ogni reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede la prestazione sociale nel periodo considerato.
E' stato invero precisato che, senza alcuna indicazione da parte della normativa, la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato non rileva, ai fini dell'accesso al diritto né ai fini della misura dell'assegno sociale (cfr Cass. Ord. L. n.14513/2020). La Suprema Corte ha comunque evidenziato la necessità di una disciplina di legge non soltanto per esigenze di certezza e di legalità
-anche per orientare le condotte dell' ma anche perché le situazioni in cui vanno valutati i CP_2 rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ed integrare una molteplicità di vicende concrete soggette a continua evoluzione e non valutabili in sede giudiziale, atteso il rischio di conferire profili di irrazionalità o di trattare in modo uguale situazioni differenti sul piano reddituale, cui la legge sull'assegno sociale attribuisce rilievo predominante ai fini della tutela.
Non vi e', invero, né nella lettera né nella ratio della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività (cfr Cass. L. n. 24954/2021).
Pertanto, il reddito incompatibile in tanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito: una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame esclude infatti che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale (cfr Cassazione civile sez. lav., 15/09/2021 n.24955, Cass.
2754/2023).
E' stata altresì precisata l'assenza di un obbligo gravante sull'assistito di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento, non essendo tale onere in alcun modo previsto dalla legge. Per di più, “essendo l'obbligo a carico del coniuge separato analogicamente estensibile in relazione a tutti quei soggetti che, a norma dell'art. 433 c.c., sono tenuti agli alimenti, ne verrebbe che anche l'omessa dimostrazione della previa e infruttuosa sollecitazione giudiziale di costoro equivarrebbe, ai fini in discorso, ad aver dato causa alla propria situazione di bisogno”. Tale conclusione, precisa la Corte s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedere: basti ricordare che l'art. 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37, delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: “opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla merce' delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati”.
Ne', precisa altresì la Corte regolatrice, “ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina” (cfr
Cass. 23305/2022 che ha cassato la sentenza impugnata di rigetto della domanda di assegno sociale sul rilievo che l'accettazione, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato potesse equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valesse ad escludere la configurabilità del predetto requisito). I richiamati principi sono stati di recente ribaditi anche con riferimento ad un caso analogo a quello di cui si discorre, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto, derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto le donazioni di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito (cfr Cass. 13 marzo 2023 n.
7235 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello che, confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda volta alla corresponsione dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, aveva ritenuto che l'istante, avendo in precedenza donato alla figlia i due immobili di cui era titolare, avesse creato un nesso di causalità diretta e immediata rispetto alla sopravvenuta situazione di bisogno, di talché, oltre a non essere stato provato che la beneficiaria della donazione non fosse in grado di garantirgli alcun sussidio, la condizione di impossidenza doveva considerarsi frutto di una sua scelta volontaria, come tale preclusiva dell'accesso alla provvidenza). Come risulta dalla menzionata disciplina, si ripete, la legge prevede, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese. Risulta, pertanto, erroneo presumere la esistenza di un reddito di cui nella legge non vi è traccia.
CP_ Orbene dall'analisi del caso specifico emerge come l' in assenza di qualsivoglia previsione normativa, abbia ritenuto non dovuta la corresponsione dell'assegno sociale essendo il dichiarato stato di bisogno conseguente alla donazione degli immobili ai figli intervenuta quasi due anni precedenti la domanda di assegno sociale e con la quale – secondo la tesi dell'Ente- il ricorrente avrebbe “volontariamente rinunciato alla percezione di un possibile reddito”, né peraltro eccependo nulla sull'eventuale superamento dei limiti reddituali normativamente previsti per l'erogazione del beneficio o sulla mancanza di altri requisiti (i quali, comunque, risultano documentalmente provati).
Se, ai fini di legge, non è sufficiente la mera titolarità di un reddito se non vi è anche la sua concreta percezione, nulla autorizza ad introdurre nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, ovvero, come nella specie, ai figli donatari dei beni immobili.
Ciò comporterebbe effetti ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di loro inottemperanza, il tutto nonostante l'accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge, ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione, nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale.
Del resto, non solo le relazioni tra coniugi ma anche quelle con i figli non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. In tal modo, infatti, si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno socialeconferisce rilievo predominante ai fini della tutela
(cfr Cass.14513/2020 cit.).
Né, nella fattispecie che ci occupa, l' ha specificamente allegato la natura fraudolenta CP_1 dell'atto donativo.
Solo per completezza motivazionale, osserva il giudicante che non sembrano sussistere elementi tali da poter connotare la condotta attorea di quel carattere fraudolento che solo potrebbe rilevare ai fini della esclusione dell'assegno sociale. Sul punto, rileva evidenziare che la donazione è avvenuta quasi due anni prima della richiesta di assegno sociale;
che prima della donazione, solo per un anno
(molto prima del disposto atto di liberalità) era stato locato il fabbricato ad uso abitativo per un canone annuo di euro 1.200,00 (gli altri beni donati sono solo terreni agricoli); che la donazione è stata fatta in favore dei tre figli, con decisione non certo sindacabile in questa sede, e che affonda in un contesto di solidarietà e affezione familiari, che presenta anche una copertura costituzionale.
Inoltre, proprio per la condizione economica precaria, il coniuge del ricorrente ha anche locato una parte della casa di abitazione (due stanze su cinque).
Alle stregua dei principi sopra espressi, non appare pertanto corretto il criterio virtuale adottato CP_ dall che ha tenuto conto della sola possibilità del ricorrente di percepire un reddito dagli immobili donati: nel caso in esame, infatti, in assenza di indicatori volti ad individuare un tenore di vita incompatibile con lo stato di bisogno, non è stata prospettata in maniera specifica la possibilità per l'istante di conseguire “concretamente” un reddito dagli immobili donati in misura tale da impedire anche l'eventuale corresponsione dell'assegno sociale in forma ridotta;
nè emergono comportamenti da parte del ricorrente di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa”.
E dunque , il tribunale di Salerno ha già valutato, con sentenza passata in cosa giudicata , la non incidenza , ai fini della prova dello stato di bisogno , delle donazioni effettuate dal coniuge della IG , sicché oggi non è possibile effettuare una diversa valutazione di quel medemo atto Pt_1 traslativo della proprietà . A ciò si aggiunga che le indagini esperite nel corso del presente giudizio hanno confermato che l'immobile , in precedenza oggetto di locazione , è utilizzato esclusivamente dalla ricorrente come casa di abitazione .
E' stato inoltre documentato in atti che, nelle more del giudizio, è deceduto il sig. , coniuge Per_2 della ricorrente , e i chiamati all'eredità hanno rinunciato all'eredità per la situazione debitoria esistente in capo allo stesso . Certo , la predetta situazione debitoria di cui si fa menzione nelle note di trattazione scritta , può far presumere che le donazioni effettuate in vita dal avessero lo Per_2 scopo di sottrarre detti beni alla soddisfazione dei creditori , ma tale circostanza non assume alcun rilievo ai fini che ci occupano , non incidendo in alcun modo sul documentato stato di bisogno in cui versa attualmente la ricorrente .
Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa”.
La indubbia controvertibilità delle questioni trattate induce tuttavia a compensare tra le parti le spese del giudizio .
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso e , per l'effetto , dichiara che la ricorrente ha diritto all'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa;
.compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 30 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 30.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5231/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Carmine D'Amico del Foro di Vallo della Lucania, presso il cui studio sito in Laureana Cilento (Sa), alla via Villa Simeoni n. 12, elegge domicilio
Ricorrente
E
in persona del suo Presidente, legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove in forza di procura generale ad lites per notar Per_1 di Fiumicino del 22.3.2024 rep. n. 37875
Resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno sociale
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatti e di diritto
Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 parte attrice esponeva di aver inoltrato, in data 18 aprile 2024, domanda all' per conseguire l'Assegno Sociale;
che l'Istituto rigettava la domanda CP_2 con provvedimento datato 21.5.2024 per ““...Incompleta indicazione situazione reddituale come si evince dall'ultima dichiarazione presentata all'agenzia delle entrate, in particolare per quanto riguarda immobili locati e per i quali non risultano atti di compravendita registrati all'ufficio del registro”; che avverso siffatto provvedimento la ricorrente presentava , in data 14.6.2024, ricorso al
Comitato Provinciale , il quale , tuttavia , con delibera dell' 23.9.2024, lo rigettava, perché a seguito di approfondite valutazioni, emergeva che la ricorrente risultava proprietaria di un bene immobile per il quale aveva beneficiato di un canone di locazione di € 4.200 annui (a tutto Agosto 2023), senza dichiararne la destinazione d'uso; sussistevano pertanto nella sfera di disponibilità della ricorrente, secondo il , beni immobili che non configuravano uno stato di bisogno sotteso alla CP_3 concessione dell'assegno sociale;
peraltro ovvero il coniuge della ricorrente, Persona_2 nell'anno 2021, come si evinceva dagli atti del registro immobiliare, aveva effettuato quattro atti di donazione di immobili (sia relativi a terreni che a fabbricati), atti che configuravano uno stato volontario di impoverimento a favore dell'arricchimento di altri;
la ricorrente ribadiva però di essere proprietaria unicamente dell'immobile destinato ad abitazione coniugale e che le donazioni effettuate dal coniuge non rilevavano ai fini del riconoscimento dello stesso assegno sociale, come da sentenza
1683/24 del Tribunale di Salerno, che riconosceva allo stesso il beneficio dell'assegno Per_2 sociale;
tanto esposto, la ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo a questi di ” a) dichiarare procedibile ed ammissibile la presente domanda in quanto fondata in fatto ed in diritto;
b) per l'effetto voglia annullare il provvedimento di reiezione della domanda di assegno sociale rif. Dom. n.
9167000190797 e la delibera n. 2451507 del 23.09.2024 emessa a conclusione del ricorso amministrativo n. AMM/PEN/2024/47053, per tutte le motivazioni indicate in ricorso e, per l'effetto riconoscere ed assegnare i ratei dell'assegno sociale dal giorno della presentazione della domanda CP_ all (18.04.2024) oltre interessi legali dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo. c) vittoria di spese e competenze di giudizio con diretta attribuzione al sott.tto avvocato antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' evidenziando nel merito che le CP_2 donazioni di divere unità immobiliari effettuate dal coniuge della ricorrente, e il fatto che lei stessa risultasse locataria di un immobile per cui percepiva un reddito, era chiaramente indice di una condizione di autosufficienza economica, incompatibile con il requisito dello stato di bisogno necessario per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta;
chiedeva quindi al giudice adito di rigettare il ricorso poiché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
All'udienza del 30 ottobre 2025, raccolte le informazioni richieste alla Polizia Municipale di
Capaccio per meglio approfondire la situazione immobiliare e residenziale della ricorrente, e valutate le conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti (la ricorrente rendeva noto in particolare che nelle more del giudizio il suo coniuge era deceduto), il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
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Il passaggio in giudicato della sentenza n. 1683/2024 è utile e rilevante ai fini della decisione della presente controversia .
Con sentenza del 25 maggio 2001 n.226 , infatti , le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno assimilato la sentenza pronunciata in altro processo , e divenuta definitiva , ad una norma di diritto , traendone la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e della diretta interpretazione nel giudizio di legittimità , con eventuale esame ed interpretazione di altri atti processuali utili a verificarne la portata .
Il giudicato , dunque ,partecipa della natura dei comandi giuridici , la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto , ed il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti , ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem , perciò corrisponde ad un preciso interesse pubblico , sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità delle decisioni . Garanzia di stabilità che , essendo anche collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei giudizi , impedisce di accedere a soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive e, perciò , non trova ostacolo neppure nei divieto di produzione di nuovi documenti
, posto dall'art. 372 c.p.s. , il quale , riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito , non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato ( si veda sez. un. 16 giugno 2006 n.13916, che ha confermato l'orientamento già manifestato da Cass. 11 gennaio 2006 n.360 , superando invece quello precedentemente espresso , tra le altre , da
Cass. 27 gennaio 2006 , n. 1760 , da Cass. 23 luglio 2004 n.13854 , e da Cass. 8 gennaio n. 2003
n.11731). Non vi è dubbio, pertanto, che sia possibile produrre nel corso del giudizio la documentazione destinata a provare la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto.
L'oggetto del presente giudizio , pertanto , pur differendo nel petitum dalla causa decisa dal Tribunale
, nel senso che si riferire ad una diversa persona, si fonda sulla medesima causa petendi , vale a dire la sussistenza dello stato di bisogno nonostante le donazioni effettuate dal richiedente l'assegno sociale .
Il c.d. giudicato esterno presuppone , infatti , che il giudizio definito con sentenza passata in giudicato abbia ad oggetto il medesimo rapporto giuridico del giudizio pendente, sicché l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
Il giudicato di cui alla sentenza n. 1683/2024 , dunque , ha effetto preclusivo alla negazione dello stato di bisogno della ricorrente nonostante si riferisca ad un soggetto diverso .
Dobbiamo tener presente , infatti , che alla IG è stata rigettata la domanda di assegno Pt_1 sociale innanzitutto perché il coniuge della ricorrente avrebbe donato diverse unità immobiliari , circostanza , questa , che sarebbe stata indice di una condizione di autosufficienza economica , incompatibile con il requisito dello stato di bisogno necessario per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta .
Sennonché , lo stesso coniuge della IG aveva chiesto il riconoscimento dell'assegno Pt_1 sociale , prestazione che veniva negata per lo stesso motivo , in quanto l' affermava che l'attore CP_2 non versasse in stato di bisogno economico per aver donato a dicembre 2020, i propri beni immobiliari
– di cui uno in passato oggetto di locazione - rinunciando così volontariamente alla percezione di un possibile reddito. Aggiungeva altresì che il coniuge del aveva stipulato un contratto di Per_2 locazione di immobile ad uso abitativo per l'importo annuale di euro 4.200,00.
Ebbene , con la sentenza N. 1683/2024 , il Tribunale di Salerno affermava :” Risulta incontestato che il ricorrente, percettore di un reddito pari ad euro 27,00 nel 2021 ed euro 7.377,00 nel 2022, sia coniugato con la sign. , titolare di un reddito di euro 123,84 sia nell'anno 2021 Parte_1 che nell'anno 2022 (cfr certificazione Agenzia delle Entrate), e che lo stesso in data 22.12.2020 ha donato ai tre figli il proprio patrimonio immobiliare: ossia un terreno agricolo dal valore di euro Pers 7.500,00 alla figlia un terreno agricolo dal valore di euro 7.750,00 al figlio ed un Pt_2 fabbricato adibito ad abitazione con annesso terreno agricolo – per un valore di euro 25.650,00 – alla figlia . Tale ultimo immobile è stato oggetto di locazione ad uso abitativo dal 16.04.2018 Per_4 al 16.04.2019 con un canone annuo di euro 1.200,00. Risulta altresì che il è comproprietario Per_2 per 1/15 dei seguenti beni: 1) immobile iscritto in NCEU del comune di Capaccio, al fl. 11, p.lla
2448, sub. 2, Cat. A/3, vani 3., rendita totale 154,94; 2) immobile iscritto in NCEU del comune di
Capaccio, al fl. 11, p.lla 2448, sub. 4, Cat. C/2, rendita totale 47,67; 3) Terreno iscritto al catasto fabbricati del comune di Capaccio al fl. 11, p.lla 2421, reddito agrario 4,72. La IG Pt_1
invece risulta proprietaria unicamente dell'immobile destinato ad abitazione principale
[...] del nucleo familiare (in Capaccio Paestum, via Licinella) (il cui reddito non può essere considerato nel limite reddituale rilevante ai fini dell'assegno sociale). E, come rappresentato dal ricorrente, proprio per le condizioni economiche precarie familiari, una parte di tale casa familiare - due dei cinque vani - è stata oggetto di locazione con un canone annuo di euro 4.200,00 (cfr contratto depositato, su richiesta dello scrivente, con le note del 29.05.2024). Ebbene, alla luce del motivo del diniego alla prestazione assistenziale invocata, risulta necessario richiamare l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte cui il giudicante - melius re perpensa. - ritiene di aderire. Ad CP_ avviso della Corte regolatrice, la tesi sostenuta dall' anche nella fattispecie in esame “cozza” con la natura dell'assegno sociale e con il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento della medesima prestazione;
l'assegno sociale, difatti, rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volto ad assicurare i mezzi necessari per vivere, ai sensi dell'art. 38 cost., comma 1, alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. In tali casi, il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista, siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge - raddoppiato in ipotesi di coniugio- ed adeguato nel tempo dal legislatore. Occorre evidenziare come la legge individui precisamente i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale: i redditi personali e quelli coniugali di qualsiasi natura, inclusi gli assegni familiari, escludendo invece il
TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione, le pensioni liquidate secondo il sistema contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale. Una volta individuati i redditi rilevanti è possibile determinare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato, mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione. In base alla stessa legge, conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante, cioè, dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito, escluso ogni reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede la prestazione sociale nel periodo considerato.
E' stato invero precisato che, senza alcuna indicazione da parte della normativa, la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato non rileva, ai fini dell'accesso al diritto né ai fini della misura dell'assegno sociale (cfr Cass. Ord. L. n.14513/2020). La Suprema Corte ha comunque evidenziato la necessità di una disciplina di legge non soltanto per esigenze di certezza e di legalità
-anche per orientare le condotte dell' ma anche perché le situazioni in cui vanno valutati i CP_2 rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ed integrare una molteplicità di vicende concrete soggette a continua evoluzione e non valutabili in sede giudiziale, atteso il rischio di conferire profili di irrazionalità o di trattare in modo uguale situazioni differenti sul piano reddituale, cui la legge sull'assegno sociale attribuisce rilievo predominante ai fini della tutela.
Non vi e', invero, né nella lettera né nella ratio della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività (cfr Cass. L. n. 24954/2021).
Pertanto, il reddito incompatibile in tanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito: una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame esclude infatti che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale (cfr Cassazione civile sez. lav., 15/09/2021 n.24955, Cass.
2754/2023).
E' stata altresì precisata l'assenza di un obbligo gravante sull'assistito di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento, non essendo tale onere in alcun modo previsto dalla legge. Per di più, “essendo l'obbligo a carico del coniuge separato analogicamente estensibile in relazione a tutti quei soggetti che, a norma dell'art. 433 c.c., sono tenuti agli alimenti, ne verrebbe che anche l'omessa dimostrazione della previa e infruttuosa sollecitazione giudiziale di costoro equivarrebbe, ai fini in discorso, ad aver dato causa alla propria situazione di bisogno”. Tale conclusione, precisa la Corte s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedere: basti ricordare che l'art. 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37, delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: “opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla merce' delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati”.
Ne', precisa altresì la Corte regolatrice, “ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina” (cfr
Cass. 23305/2022 che ha cassato la sentenza impugnata di rigetto della domanda di assegno sociale sul rilievo che l'accettazione, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato potesse equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valesse ad escludere la configurabilità del predetto requisito). I richiamati principi sono stati di recente ribaditi anche con riferimento ad un caso analogo a quello di cui si discorre, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto, derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto le donazioni di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito (cfr Cass. 13 marzo 2023 n.
7235 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello che, confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda volta alla corresponsione dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, aveva ritenuto che l'istante, avendo in precedenza donato alla figlia i due immobili di cui era titolare, avesse creato un nesso di causalità diretta e immediata rispetto alla sopravvenuta situazione di bisogno, di talché, oltre a non essere stato provato che la beneficiaria della donazione non fosse in grado di garantirgli alcun sussidio, la condizione di impossidenza doveva considerarsi frutto di una sua scelta volontaria, come tale preclusiva dell'accesso alla provvidenza). Come risulta dalla menzionata disciplina, si ripete, la legge prevede, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese. Risulta, pertanto, erroneo presumere la esistenza di un reddito di cui nella legge non vi è traccia.
CP_ Orbene dall'analisi del caso specifico emerge come l' in assenza di qualsivoglia previsione normativa, abbia ritenuto non dovuta la corresponsione dell'assegno sociale essendo il dichiarato stato di bisogno conseguente alla donazione degli immobili ai figli intervenuta quasi due anni precedenti la domanda di assegno sociale e con la quale – secondo la tesi dell'Ente- il ricorrente avrebbe “volontariamente rinunciato alla percezione di un possibile reddito”, né peraltro eccependo nulla sull'eventuale superamento dei limiti reddituali normativamente previsti per l'erogazione del beneficio o sulla mancanza di altri requisiti (i quali, comunque, risultano documentalmente provati).
Se, ai fini di legge, non è sufficiente la mera titolarità di un reddito se non vi è anche la sua concreta percezione, nulla autorizza ad introdurre nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, ovvero, come nella specie, ai figli donatari dei beni immobili.
Ciò comporterebbe effetti ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di loro inottemperanza, il tutto nonostante l'accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge, ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione, nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale.
Del resto, non solo le relazioni tra coniugi ma anche quelle con i figli non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. In tal modo, infatti, si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno socialeconferisce rilievo predominante ai fini della tutela
(cfr Cass.14513/2020 cit.).
Né, nella fattispecie che ci occupa, l' ha specificamente allegato la natura fraudolenta CP_1 dell'atto donativo.
Solo per completezza motivazionale, osserva il giudicante che non sembrano sussistere elementi tali da poter connotare la condotta attorea di quel carattere fraudolento che solo potrebbe rilevare ai fini della esclusione dell'assegno sociale. Sul punto, rileva evidenziare che la donazione è avvenuta quasi due anni prima della richiesta di assegno sociale;
che prima della donazione, solo per un anno
(molto prima del disposto atto di liberalità) era stato locato il fabbricato ad uso abitativo per un canone annuo di euro 1.200,00 (gli altri beni donati sono solo terreni agricoli); che la donazione è stata fatta in favore dei tre figli, con decisione non certo sindacabile in questa sede, e che affonda in un contesto di solidarietà e affezione familiari, che presenta anche una copertura costituzionale.
Inoltre, proprio per la condizione economica precaria, il coniuge del ricorrente ha anche locato una parte della casa di abitazione (due stanze su cinque).
Alle stregua dei principi sopra espressi, non appare pertanto corretto il criterio virtuale adottato CP_ dall che ha tenuto conto della sola possibilità del ricorrente di percepire un reddito dagli immobili donati: nel caso in esame, infatti, in assenza di indicatori volti ad individuare un tenore di vita incompatibile con lo stato di bisogno, non è stata prospettata in maniera specifica la possibilità per l'istante di conseguire “concretamente” un reddito dagli immobili donati in misura tale da impedire anche l'eventuale corresponsione dell'assegno sociale in forma ridotta;
nè emergono comportamenti da parte del ricorrente di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa”.
E dunque , il tribunale di Salerno ha già valutato, con sentenza passata in cosa giudicata , la non incidenza , ai fini della prova dello stato di bisogno , delle donazioni effettuate dal coniuge della IG , sicché oggi non è possibile effettuare una diversa valutazione di quel medemo atto Pt_1 traslativo della proprietà . A ciò si aggiunga che le indagini esperite nel corso del presente giudizio hanno confermato che l'immobile , in precedenza oggetto di locazione , è utilizzato esclusivamente dalla ricorrente come casa di abitazione .
E' stato inoltre documentato in atti che, nelle more del giudizio, è deceduto il sig. , coniuge Per_2 della ricorrente , e i chiamati all'eredità hanno rinunciato all'eredità per la situazione debitoria esistente in capo allo stesso . Certo , la predetta situazione debitoria di cui si fa menzione nelle note di trattazione scritta , può far presumere che le donazioni effettuate in vita dal avessero lo Per_2 scopo di sottrarre detti beni alla soddisfazione dei creditori , ma tale circostanza non assume alcun rilievo ai fini che ci occupano , non incidendo in alcun modo sul documentato stato di bisogno in cui versa attualmente la ricorrente .
Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa”.
La indubbia controvertibilità delle questioni trattate induce tuttavia a compensare tra le parti le spese del giudizio .
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso e , per l'effetto , dichiara che la ricorrente ha diritto all'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa;
.compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 30 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio