Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1607/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. in Parte_1 C.F._1 qualità di titolare della impresa individuale , con sede sita Parte_2 in Napoli (NA) alla Via San Biagio dei Librai n. 60, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c., prodotta su documento informatico agli atti di causa, dagli Avv.ti Francesco GENTILE ( e Fabrizio Adinolfi ( ) con studio in C.F._2 C.F._3
Napoli alla Via M. Cervantes n. 55/5 e domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
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i fax 081.18112287
[...]
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._4
), residente in [...] ed elett.te dom.to ivi
[...] alla Piazza Nolana n° 13 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Limatola che lo rapp.ta e difende in forza del mandato in calce al ricorso di primo grado p.e.c.: - FAX: 081 5538815 Email_3
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
INPS-
[...]
Controparte_2
1
[...]
"cuoco" nella trattoria/ ristorante con sede in Napoli alla Via San Parte_2
Biagio de' Librai n° 60, dal 29/3/22 al 22/4/22, data di cessazione del rapporto per licenziamento orale-
allegò:
- di aver lavorato alternando dal martedì al sabato un turno da 6 ore con un doppio turno da 12 ore il giorno successivo, mentre la domenica con turno unico da 6 ore, sempre oltre riassetto, per complessive 54 ore di lavoro settimanale;
-di aver percepito una retribuzione di € 200,00 a settimana, corrisposta in contanti, senza busta paga, alla chiusura della domenica;
- di non aver percepito alcun compenso per le ultime giornate della settimana di lavoro effettuate né le competenze finali ed il TFR maturato. Chiese 1) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e continuativo dal 29/3/22 al 22/4/22; per l'effetto:
2) dichiarare il diritto del ricorrente, in via diretta o parametrale, all'inquadramento, per le mansioni di fatto svolte, ex art. 2103 C.C., nel 4° Livello C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende del settore "Turismo - P.E. Ristorazione" (ovvero quello di diritto ritenuto da questo On.le Giudicante), con ogni conseguenza economica e normativa;
3) Condannare il Resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.181,98 lordi. (già detratti dagli € 3.984,05 gli € 600,00 netti percepiti) per differenze retributive …… oltre interessi legali e rivalutazione monetaria antecedenti e successivi, come per legge, per le causali di cui al ricorso, ovvero a quella somma maggiore o minore che questo Tribunale vorrà riconoscere in relazione al giusto inquadramento;
4) …… al pagamento di € 2,181,98 (lordi) a titolo di indennità di mancato preavviso quantificato nella misura contrattualmente prevista di gg. 20;
5) ….. alla regolarizzazione contributiva e previdenziale del ricorrente nei confronti dell' ; Controparte_3
6) di nullo e, comunque, privo di giusta causa e/o giustificato motivo sia soggettivo che oggettivo;
per l'effetto, ordinare la riassunzione del lavoratore nel posto di lavoro fissando l'eventuale indennità risarcitoria alternativa secondo i parametri di legge, tenuto conto della retribuzione tabellare nel livello 4 pari ad € 1.562,69.”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, il resistente eccepì nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
Con sentenza n. 3288/2024 pubbl. il 08/05/2024 il Giudice adito accolse il ricorso e, per l'effetto, condannò , in qualità di titolare della trattoria Parte_1
“ , al pagamento in favore di della complessiva Parte_2 Controparte_1 somma di Euro 3.384,05 lordi, di cui euro 274,76 a titolo di TFR, oltre interessi
2 legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
spese secondo soccombenza. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12.6.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame lamentandosi, nei motivi, dell'omessa notifica del ricorso all' quale resistente;
della violazione dell'art. 112 Controparte_4
c.p.c. – per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il Tribunale riconosciuto al un importo maggiore di quello Controparte_1 richiesto;
dell'erronea valutazione del materiale istruttorio, inidoneo a sostenere la tesi della natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente. Ha denunciato il mancato assolvimento dell'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto a percepire la maggiorazione per lavoro straordinario, festività e lavoro notturno. Con il quinto motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l'odierno appellante alla rifusione integrale delle spese di lite, laddove invece l'accoglimento parziale del ricorso avrebbe giustificato la compensazione, almeno per la metà, delle spese di lite. Reiterate le richieste istruttorie, ha concluso chiedendo:
- in riforma della impugnata sentenza, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell' e, previa declaratoria CP_3 di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere le parti avanti al Tribunale;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione e, in accoglimento del gravame, rigettare la domanda originariamente proposta da;
Controparte_1
- in via principale e nel merito, riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda originariamente proposta da;
Controparte_1
- condannare parte appellata alla restituzione delle somme eventualmente incamerate in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese legali;
- condannare parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari. Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che, in via preliminare, ha rilevato che nessuna statuizione era stata adottata, dal Tribunale, nei confronti dell' che CP_3 non era da reputarsi litisconsorte necessario. Ha confutato la sussistenza dell'ultrapetizione, rilevando che il credito nei confronti del convenuto, evidenziato analiticamente nei conteggi allegati al ricorso, era pari ad € 3.984,05 e che per tale somma – ovvero per quella somma che dovesse risultare anche all'esito di CTU, previa detrazione di € 600,00 netti che il ricorrente aveva dichiarato di aver percepito a titolo di acconto su retribuzione ordinaria – era stata chiesta la condanna del datore. Nel merito ha resistito, richiamando gli esiti delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale deferito da al ricorrente. Pt_1
Con riguardo alla regolazione delle spese, ha sottolineato anche il contegno di controparte che aveva opposto rifiuto alla proposta transattiva formulata davanti al Tribunale per la somma di euro 2.000,00. Infine ha proposto appello incidentale, denunciando l'omessa pronuncia in ordine all'impugnativa di licenziamento orale ed alle sue conseguenze, proposta al capo 6 delle conclusioni del ricorso di primo grado. Ha concluso chiedendo rigettare l'appello proposto da con Parte_1 vittoria di spese e competenze, con attribuzione;
in accoglimento dell'appello
3 incidentale, dichiarare l'illegittimità del licenziamento orale inflitto al ricorrente in quanto nullo e, comunque, privo di giusta causa e/o giustificato motivo sia soggettivo che oggettivo;
per l'effetto, ordinare la riassunzione del lavoratore nel posto di lavoro fissando l'eventuale indennità risarcitoria alternativa secondo i parametri di legge, tenuto conto della retribuzione tabellare nel livello 4 pari ad € 1.562,69, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio sul capo, con attribuzione al procuratore anticipatario. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
1.Con il primo motivo, l'appellante principale si è lamentato dell'omessa notifica del ricorso all' sebbene evocato in primo grado quale resistente, chiedendo la CP_3 rimessione al primo Giudice in ragione della violazione del litisconsorzio necessario. La controparte ha rimarcato che nessuna statuizione era stata adottata, dal Tribunale, nei confronti dell' . CP_3
Osserva il collegio che nessuna statuizione è stata adotta nei confronti dell' e CP_3 che di tale omissione non si è lamentato né l'appellante principale né quello incidentale, di modo che non ricorrono i presupposti per la rimessione al primo Giudice per il limite del giudicato interno formatosi sul punto.
2. L'appello principale, nel merito, è fondato.
Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante principale formulati con riguardo alla valutazione del materiale istruttorio e al mancato adempimento degli oneri probatori, alla luce del complesso delle emergenze di causa, siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro delle modalità di svolgimento della prestazione con riguardo ad orari e mansioni ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto e del conseguimento delle differenze retributive rivendicate per il periodo di causa. Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto attendibili le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente, idonee a comprovare la natura del rapporto. Ad avviso del collegio, invece, dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità e secondo gli orari descritti in ricorso. Incombe – come detto in premessa – sul ricorrente offrire l'allegazione e la prova degli elementi qualificanti di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nella specie tale adempimento è risultato carente ed insufficiente.
4 Il ricorrente, nell'interrogatorio formale, ha confermato le allegazioni dell'atto introduttivo. E' stata quindi svolta l'istruttoria testimoniale.
è la compagna del ricorrente;
ha confermato le circostanze dedotte Persona_1 in ricorso, con riguardo sia all'assunzione del a fine marzo 2022 presso la CP_1 trattoria “ ” (il cui titolare era ), sia all'attività svolta Parte_2 Parte_1 per un mese in qualità di cuoco. La deposizione deve ritenersi resa essenzialmente de relato, per avere la teste appreso direttamente dal ricorrente i fatti, anche con riguardo al trattamento economico percepito dal ed all'organizzazione dei CP_1 turni;
il contatto più diretto è infatti rappresentato dal fatto che la teste – che ha riferito di passare ogni mattina fuori al locale in questione con la figlia e la nipote
– salutava “da fuori” il ricorrente, atteso che “la cucina era a vista”. La predetta ha riferito in forma incerta (“Se non erro”) che “in cucina aiutavano due aiuti cuoco che si alternavano. Il fine settimana invece, e cioè dal venerdì alla domenica, faceva il doppio turno” e che “sul posto vedevo che era presente e dirigeva Per_ l'attività la sorella del titolare che se non erro si chiamava ”.
Il teste ha dichiarato di aver “visto il lavorare presso la Testimone_1 CP_1 trattoria “ ” sita in zona San Biagio dei Librai centro storico di Napoli”, Parte_2 poiché - lavorando all'epoca in Via Toledo – lungo il tragitto dalla sua abitazione alla sede di lavoro, passava “obbligatoriamente sia la mattina che la sera fuori alla trattoria in questione……..dal lunedì al sabato”. Ha riferito di “averlo visto intento al lavoro in cucina presso i fornelli e che era costante al locale”, pur essendo il teste passato prevalentemente fuori dal locale ed essendo entrato solo qualche volta trattoria e in cucina per salutare il ricorrente, vedendo il titolare. Incerto sulla regolarità del rapporto (“Credo che il ricorrente non avesse alcun contratto”), de relato ha riferito che il non aveva mai ricevuto alcunchè per il lavoro svolto. CP_1
Non si comprende co te, dall'esterno (in quanto mero osservatore esterno, passante lungo il percorso casa-lavoro in orari fissi, alle 9 del mattino o alle 20.00) abbia avuto informazioni così dettagliate con riguardo al nome del titolare ( ) e alla presenza di costui sul luogo di lavoro, ai compiti del ricorrente Pt_1
(cucinare, preparare le pietanze servite al locale), al fatto che questo fosse l' unico cuoco. Di contro, per parte resistente è stato escusso che era stato Persona_3 collega di lavoro del presso la trattoria “ ” sita a San Biagio dei CP_1 Parte_2
Librai ed era poi rimasto alle dipendenze del con mansioni di cuoco. Il Pt_1 teste ha avuto diretta conoscenza dei fatti ed ha ricordato che il aveva CP_1 lavorato per meno di un mese “con i compiti di aiuto in cucina”. “Non sempre veniva tutti i giorni ma mi aiutava in cucina il sabato e domenica dalle 10,00 alle 15,00 e dalle 17,00 alle 23,00”.
dipendente della trattoria presso la quale lavorava in sala Testimone_2 come cameriere con regolare contratto, ha ricordato che il ricorrente aveva lavorato per circa 20 giorni nel periodo di Pasqua 2022 come aiuto chef in cucina. Ha confermato che il cuoco era ed è tuttora e che il ricorrente lo Persona_3 aiutava in cucina ma non era presente tutti i giorni. Rileva il collegio che l'osservanza di un orario di lavoro, fisso, costante per un periodo di tempo significativo, è stata desunta dall'esterno, dalle deposizioni testimoniali di persone legate da rapporti personali con il ricorrente. Le loro dichiarazioni, in quanto provenienti da soggetti estranei all'organizzazione
5 lavorativa, non offrono – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice – prova dell'obbligatorietà degli orari, né della natura delle mansioni svolte. I testi, per la loro posizione, avendo frequentato il luogo di lavoro solo occasionalmente e dall'esterno (o per aver avuto un rapporto di fidanzamento con il ricorrente ovvero per essere passati frequentemente davanti alla trattoria), non sono stati in grado di riferire in merito alle mansioni (interne) di preparazione delle pietanze, ai tratti caratterizzanti della subordinazione, e cioè all'inserimento nell'organizzazione aziendale, all'eterodirezione, all'imposizione di orari, alla necessità di giustificare assenze ovvero alla sottoposizione al potere disciplinare. Nulla di specifico è emerso dalle testimonianze con riguardo alla continuità del rapporto, alla vincolatività dell'orario di lavoro, alla retribuzione ed ai tempi e modi di erogazione della stessa, nonché alle direttive impartite. Le testimonianze risultano generiche, lacunose e parziali, quindi insufficienti a fondare la tesi attorea. L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del datore di lavoro (…) affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993). Invero, “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia
- costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (C. Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009). In virtù degli orientamenti giurisprudenziali evidenziati, questo Collegio ritiene che il Giudice di prime cure abbia erroneamente valutato, in relazione agli elementi connotanti la subordinazione, le risultanze istruttorie, ritenendo provata la tesi del ricorrente.
6 Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione nel rapporto controverso comporta, in accoglimento del gravame principale, la riforma della sentenza ed il rigetto della domanda dell'originario ricorrente, assorbito anche l'appello incidentale. Le spese del grado del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello principale e, per effetto, in riforma della gravata sentenza, assorbito il gravame incidentale, rigetta il ricorso di primo grado di
[...]
; CP_1 condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado che CP_1 liquida per il primo grado in euro 852,00 e per il secondo in euro 965,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari Avv. Francesco Gentile ed Avv. Fabrizio Adinolfi. Così deciso in Napoli, il 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Maristella Agostinacchio
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