Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1197
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Sentenza 25 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia dal Giudice Dott. Alfredo De Leonardis, riguarda una controversia risarcitoria per danni subiti da alcuni proprietari di villette a causa di un evento alluvionale avvenuto il 29 ottobre 2018. Le parti attrici hanno richiesto il risarcimento dei danni, sostenendo che l'ente convenuto avesse omesso di adottare le necessarie misure di prevenzione contro il rischio idrogeologico, nonostante fosse a conoscenza della vulnerabilità dell'area. La parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la questione dovesse essere trattata dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, e ha negato la propria responsabilità, invocando il caso fortuito.

Il Giudice ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la responsabilità dell'ente fosse di natura aquiliana e non legata a scelte amministrative. Ha accertato la responsabilità del convenuto per omissione colposa, evidenziando che l'ente non aveva realizzato le opere necessarie per prevenire l'allagamento, nonostante le segnalazioni e le evidenze di rischio. Il Tribunale ha quindi condannato l'ente al risarcimento dei danni quantificati e all'esecuzione delle opere necessarie per la gestione del rischio idrico, stabilendo che la responsabilità fosse oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. e che non fosse dimostrato il caso fortuito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1197
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 1197
    Data del deposito : 25 marzo 2025

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