TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12706/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12706/2019 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. e P. IVA ), in persona del Parte_5 P.IVA_1 presidente legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_6
) C.F._5
C.F. ) Parte_7 C.F._6
C.F. ) Parte_8 C.F._7
C.F. ) Parte_9 C.F._8
C.F. Parte_10 C.F._9
(C.F. ) Parte_11 C.F._10
(C.F. ) Parte_12 C.F._11
C.F. Parte_13 C.F._12
(C.F. Parte_14 C.F._13 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Bonetti e Gianluca Sorio, entrambi del Foro di
Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA- con la chiamata in causa di
ASSUNTO IL RISCHIO DEL Controparte_2
CERTIFICATO N. F1800004213 (C.F. - P. IVA ), in persona del P.IVA_3 P.IVA_4 procuratore speciale del loro rappresentante generale per l'Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Benedetto, del Foro di Pescara
-TERZA CHIAMATA- con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_3
CON IL CERTIFICATO N. F1800004213 (C.F. ), in persona del procuratore P.IVA_5 speciale del loro rappresentante generale per l'Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
Di Benedetto, del Foro di Pescara
-PARTE INTERVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.9.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, senza inversione dell'onere probatorio, con vittoria delle spese di lite, accertata l'omissione colposa del nella cura e gestione del territorio comprendente le Controparte_1 villette a schiera site in Via dei Colli, tra i numeri civici 17 e 41, frazione Villa, in caso di rischio idrogeologico;
accertato che l'allagamento del 29.10.2018 delle abitazioni attoree è stato causato dalla inazione del
Controparte_1
accertato che i danni ai beni mobili e immobili lamentati dagli Attori sono derivati dall'evento alluvionale del 29.10.2018,
1) condannare il al risarcimento del danno quantificato in: Controparte_1
2 Euro 12.771,22 ad Parte_2
Euro 10.451,60 a Parte_1
Euro 4.183,55 a Parte_4
Euro 11.821,60 alla Parte_5
Euro 27.727,94 a e Parte_9 Parte_10
Euro 17.954,47 a e Parte_11 Parte_12
Euro 14.570,00 a Parte_13
Euro 24.092,28 a e Parte_7 Parte_8
Euro 50.370,00 a Parte_14
Euro 20.253,60 a Parte_3
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.10.2018, o nei diversi importi che saranno determinati in esito alla causa o stabiliti equitativamente;
2) condannare il al ristoro delle spese di consulenza tecnica onorate dagli Attori per Controparte_1
Euro 5.249,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare il a porre in essere le opere descritte nella Relazione idrogeologica del Controparte_1
20.3.2019 (doc. 2), a firma ing. e ing. [vasche interrate d'infiltrazione, tra via dei Persona_1 Per_2
Colli e il Rio AS Nova, al fine di consentire l'accumulo di 2000 mc di acqua, con l'aggiunta di sagomature e depressioni nei terreni prossimi al manufatto e di appropriati manufatti di pretrattamento posti a monte del sistema disperdente, atti a impedire una repentina perdita dell'efficienza del sistema di drenaggio quali pozzetti dissabbiatori], o altra opera che il Giudice riterrà idonea al contenimento o alla gestione del rischio idrico rappresentato in causa, avuto riguardo alla CTU espletata.
In via istruttoria: ove le ragioni degli Attori non risultassero evidenti ex actis, assumersi i mezzi di prova richiesti e non ammessi”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Contrariis reiectis, con vittoria di spese e compensi di causa, voglia l'On.le Tribunale di Brescia adito:
- in via preliminare: dichiarare il difetto di competenza del Giudice ordinario in favore del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Milano;
- in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande formulate nei confronti del CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
[...]
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, anche parzialmente, ridotti, nella misura che verrà effettivamente accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, gli importi richiesti, condannare i che hanno assunto il rischio derivante dal CP_2
3 Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei a manlevare CP_2 il da qualsiasi somma lo stesso dovesse essere tenuto a corrispondere in conseguenza Controparte_1 dei fatti per cui è causa”.
PER PARTE INTERVENUTA:
“- in via principale, accertare e dichiarare l'integrale infondatezza della domanda di garanzia avanzata dal nei confronti di con riferimento al rischio Controparte_1 CP_2 Controparte_3 assunto con il certificato n. F1800004213 - nella qualità di successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dal 1.1.2021, e dei diritti controversi a detto contratto riferibili, di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei per inoperatività della copertura assicurativa, per CP_2
l'effetto rigettarla con vittoria delle spese e competenze del giudizio;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare l'integrale infondatezza della domanda avanzata dagli attori, in quanto infondata in fatto e in diritto, con loro condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- in via subordinata, per l'ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere anche solo parzialmente fondata la domanda degli attori, si chiede che il Giudice voglia, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ritenere la esistenza del concorso di colpa a carico degli attori, idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale che riterrà individuare, la responsabilità del e, per l'effetto, Controparte_1 respingere la domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni, patrimoniali e non, dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del convenuto”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di
4 alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Svolgimento del processo e ricostruzione dei fatti.
Gli attori, proprietari o conduttori di villette a schiera site in via dei Colli, tra i numeri civici 17
e 41 (frazione Villa), hanno convenuto in giudizio il , invocandone la Controparte_1 responsabilità risarcitoria ex artt. 2051 e 2043 c.c., in relazione ai danni da loro subiti a seguito di un evento alluvionale verificatosi in data 29.10.2018. Inoltre, hanno chiesto la condanna dell'ente alla realizzazione delle opere necessarie al fine di scongiurare il ripetersi di eventi simili.
1.1 Nel dettaglio, gli attori hanno allegato che tali villette costituiscono un complesso abitativo edificato tra il 2004 e il 2006, a valle di una delle colline del territorio di , CP_1 strutturalmente posto a chiusura di un piccolo bacino idrografico.
Tale area, secondo la ricostruzione attorea, si caratterizza per la suscettibilità ad allagamenti, testimoniata dal verificarsi nel giro di pochi anni di tre considerevoli eventi alluvionali (in data 3.11.2008, la notte tra il 5 e il 6.9.2011 e quello oggetto del presente giudizio). In tali occasioni, le acque meteoriche di ruscellamento, provenienti da monte, avevano oltrepassato il muro di cinta situato a nord delle villette, inondando i locali interrati delle stesse con livelli che avevano superato anche i 2 m, raggiungendo il soffitto degli scantinati. L'invasione d'acqua era giunta dal terreno confinante, discendendo dalle non regolate acque del fossato
Rio AS UO, che transita su vari terreni coltivati, per infine perdersi in quelli di proprietà del Comune.
Motivo per il quale hanno dedotto che la sussistenza di un significativo rischio idrogeologico dell'area era ben presente al Comune di già prima dell'edificazione di tali villette. CP_1
Tanto è vero che, dopo il verificarsi del primo evento alluvionale, l'ente aveva commissionato uno 'Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT comunale', dal quale era emerso lo stato di criticità dell'area. Proprio alla luce di tale documento, il aveva sopraelevato il muro di cinta, già esistente, situato tra la frazione Villa e il CP_1 terreno confinante, al fine di contenere ulteriori eventi alluvionali. Tale intervento però, a
5 detta degli attori, non era stato sufficiente a fronteggiare il consistente pericolo di inondazione delle abitazioni.
Ciò premesso, gli attori hanno dato conto dell'evento alluvionale verificatosi in data
29.10.2018, oggetto del presente giudizio. In tale occasione, si era verificato l'allagamento di 3 schiere di villette, per un totale di 22 abitazioni, con ingenti danni.
In conclusione, gli attori hanno chiesto, previo accertamento dell'omissione colposa dell'ente nella cura e gestione del territorio: la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti;
la condanna di parte convenuta al ristoro delle spese di consulenza tecnica sostenute;
la condanna di parte convenuta a un facere specifico, vale a dire a porre in essere le opere idonee al contenimento o alla gestione del rischio idrico rappresentato in causa.
1.2 Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree.
In via preliminare, ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione/competenza del giudice ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano.
Nel merito, ha negato qualsivoglia responsabilità per i danni subiti dagli attori in occasione dell'evento alluvionale oggetto del giudizio, anche alla luce della sua eccezionalità, tale da integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. Tanto più che l'opera idraulica in questione era sempre stata oggetto di scrupolosa opera di manutenzione e pulizia.
Parte convenuta ha contestato, inoltre, la negligenza degli attori, sia per non essersi attivati al fine di ottenere gli indennizzi stanziati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, sia in quanto l'evento era, in realtà, da ascrivere alla non corretta progettazione e costruzione delle abitazioni site nella frazione Villa, non essendo state adottate le misure necessarie alla salvaguardia delle stesse, nonostante fosse noto il rischio di allagamenti.
Inoltre, il ha dedotto di aver realizzato, nel corso degli anni, talune delle opere CP_1 necessarie per la messa in sicurezza del territorio, mentre gli attori non avevano mai provveduto a innalzare il muro perimetrale nord, come invece suggerito già nel 2008.
Infine, sono stati oggetto di contestazione anche i danni invocati in citazione.
In ogni caso, parte convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio i CP_2 con i quali era stata stipulata polizza per la responsabilità civile, al fine di essere manlevata in caso di condanna.
1.3 Si è costituita in giudizio anche la compagnia assicuratrice, contestando sia la fondatezza delle domande attoree, sia quella di manleva proposta dal CP_1
Quanto a quest'ultima, ha eccepito l'inoperatività della garanzia e richiamato i suoi limiti.
6 Nel merito, si è associata alle difese ed eccezioni formulate dal convenuto.
1.4 Nel corso del giudizio è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_3 in quanto autorizzata alla gestione degli adempimenti contrattuali derivanti dalla
[...] polizza stipulata con il convenuto, che le è stata trasferita da quegli Controparte_2 che ne avevano assunto il rischio, associandosi alle difese della sua dante causa.
1.5 Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
è stata disposta C.T.U. al fine di valutare l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione/competenza sollevata dal convenuto e dalla terza chiamata.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale è stato affidato al medesimo C.T.U. un ulteriore incarico, questa volta al fine di approfondire il merito della causa, a cui è seguita una richiesta di integrazione.
In data 28.2.2024 il fascicolo è stato assegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, su concorde richiesta delle parti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Le questioni preliminari.
Così ricostruito l'iter processuale, e prima di affrontare il merito del giudizio, occorre vagliare la fondatezza delle eccezioni aventi carattere preliminare sollevate da parte convenuta e/o dalla terza chiamata/intervenuta.
2.1 L'eccezione di difetto di giurisdizione/competenza.
Il e la compagnia assicuratrice hanno, fin dal rispettivo atto di Controparte_1 costituzione in giudizio, eccepito il difetto di giurisdizione/competenza del giudice ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano.
L'eccezione muove dalla ricostruzione dei fatti di causa operata dagli attori, secondo cui i danni da loro patiti sarebbero stati causati delle acque non regolate del fossato Rio AS
UO. La controversia avrebbe a oggetto l'inadeguatezza strutturale di tale canale, facente parte del reticolo idrografico minore.
Pertanto, dovrebbe trovare applicazione l'art. 140 R.D. n. 1775 del 1933, il quale attribuisce alla cognizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche “e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con
l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774”.
7 Tanto più che nel caso in esame parte attrice ha chiesto la condanna della P.A. a un facere specifico.
L'eccezione non è fondata.
Preliminarmente, occorre chiarire che su di essa non si è formato alcun giudicato, come invece ritenuto dagli attori (cfr. pagg. 25, 26 comp. concl.). Infatti, l'ordinanza emessa in data
1°.
3.2022 non è stata preceduta dall'invito alle parti a precisare le conclusioni con successiva rimessione della causa in decisione, né con essa si era inteso in maniera inequivocabile risolvere definitivamente la questione (essendosi limitato il precedente G.I. a disporre un'ulteriore C.T.U. sul presupposto che la causa dovesse proseguire dinanzi a lui) (sul punto in giurisprudenza cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020, Rv.
656642 - 01).
Al fine di verificare la sua fondatezza, risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. disposta nel corso del presente giudizio, da valutare alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. dott. Per_3
(specialista in geologia) nella relazione finale datata 18.1.2022 e le conclusioni a cui è
[...] giunto l'esperto in merito a tale questione sono condivise e fatte proprie dallo scrivente
Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917;
Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ.,
Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
L'esperto ha esposto che “il Rio AS UO […] riceve sia le acque reflue provenienti dalla zona urbanizzata posta immediatamente a NW, sia le acque potenzialmente provenienti dalle aree agricole Cont poste immediatamente ad ] Da informazioni raccolte presso Acque Bresciane S.p.A., società che gestisce la rete fognaria per conto del non risulta che le acque provenienti dalla Controparte_1 condotta fognaria mista siano soggette ad alcun tipo di trattamento prima di essere immesse nel Rio
AS UO” (pagg. 7, 9 relaz. finale 18.1.2022).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: “Le acque nere convogliate nelle fognature urbane non rientrano, pertanto, nel novero delle acque pubbliche elencate nell'art. 1 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, e la rete fognaria nella quale le acque medesime sono convogliate non può considerarsi opera pubblica, ai sensi dell'art. 140 lett. d) T.U. cit., potendo acquisire tale connotazione le acque reflue e meteoriche soltanto a seguito di depurazione e cioè dopo il trattamento che ne elimini le
8 impurità dannose ed inquinanti rendendole riutilizzabili come risorsa destinata all'impiego per usi umani (cfr. già Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1725 del 12/04/1978. Dopo la introduzione della legge n.
36/1994: cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 674 del 26/01/1999; id. Sez. 1, Ordinanza n. 2899 del
14/02/2004; id. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14883 del 05/09/2012; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19575 del
09/11/2012, id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5261 del 01/03/2017)” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
7724 del 2019).
L'eccezione deve dunque essere disattesa, dal momento che le acque che confluiscono nel Rio
AS UO non sono oggetto di alcun trattamento al fine di renderle utilizzabili per usi umani.
È stato ulteriormente chiarito che “secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, le domande di risarcimento danni proposte nei confronti della Pubblica amministrazione in base all'art. 2043 c.c., in materia di acque pubbliche (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1715, art. 140, lett. e)) sono devolute alla competenza dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche solo nel caso in cui vengano coinvolti apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque (Cass. S.U. n.
1066 del 2006; Cass., sez. 1^, n. 3755 del 2006, 8536 del 2005 e 19286 del 2004; Cass., sez. 3^, n. 368 del 2007 e 9026 del 2009). Sono, invece, riservate al giudice ordinario le domande che si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, come le controversie in cui si deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni all'altrui diritto, non richiedono valutazioni ed apprezzamenti tecnici, restando nell'ambito di un'attività doverosa per evitare pericoli a terzi” (Cass. civ., Sez. 3, n.
5952/2011).
Pertanto, l'eccezione non è fondata.
2.2 Il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_1
Parte convenuta, con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo viceversa legittimata in Controparte_5 quanto il convogliamento e la gestione delle acque reflue (e, più in generale, la totalità del servizio idrico integrato) è gestito da tale società.
Anche tale eccezione non è fondata.
Preliminarmente, occorre chiarire che essa non è stata oggetto di rinuncia, stante la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, come invece dedotto dagli attori (cfr. pag. 31 comp. concl. Peraltro, essa è rilevabile anche d'ufficio - cfr. Cass. civ., Sez. 5
- , Sentenza n. 29505 del 24/12/2020, Rv. 660293 - 01). Infatti, affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione
9 in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 31571 del
03/12/2019, Rv. 656277 - 01). Presunzione di abbandono non rinvenibile nel caso in esame, dal momento che la richiesta, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, di “rigettare tutte le domande formulate nei confronti del in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto per i motivi di cui in narrativa” era stata formulata sin dalla memoria ex art. 183, co. 6 n. 1
c.p.c., e il rimando ai “motivi di cui in narrativa” non poteva che ricomprendere anche tale eccezione (cfr. pag. 2).
Ciò premesso, e fermo restando i chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), si osserva che le doglianze attoree non attengono a vizi di manutenzione del sistema fognario o del servizio idrico integrato, in ipotesi addebitali a chi ha in concessione la sua gestione, bensì le condotte omissive del , per non aver realizzato nel corso degli anni le Controparte_1 opere necessarie a governare e contenere le acque meteoriche, al fine di scongiurare il verificarsi di eventi alluvionali.
Pertanto, l'eccezione non è fondata.
*** ** ***
§ 3. Il merito della controversia.
3.1 La verificazione dell'evento e l'accertamento della responsabilità.
Occorre ora passare al merito della controversia.
3.1.1 Innanzitutto, deve ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, come attestato dal verbale e dalla relazione di intervento dei Vigili del Fuoco (cfr. doc. 12 fasc. att.), giunti sul posto immediatamente dopo l'allagamento delle abitazioni, nonché dai video e dalle fotografie presenti in atti (cfr. docc. 5.14, 13 fasc. att.).
Peraltro, la verificazione dell'evento non è stata oggetto di contestazione a opera delle controparti.
Anche in relazione a tali questioni risulta indispensabile dar conto degli esiti dell'ulteriore
C.T.U. disposta nel corso del giudizio, affidata sempre al dott. dando atto che le Per_3 considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. nella relazione finale datata 30.11.2022 e le conclusioni a cui è giunto l'esperto in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie
10 dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917;
Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ.,
Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Dal punto di vista tecnico, la causa dell'allagamento è stata così descritta dal C.T.U.: “in condizioni di precipitazione gravose (come quella perdurante ed intensa verificatasi il 29/10/2018),
l'acqua raggiunge l'altezza del ciglio del muro, superandolo e riversandosi entro il complesso residenziale;
riesce inoltre a trovare una via di deflusso preferenziale infiltrandosi lungo il riempimento
(costituito in genere da elementi prevalentemente a granulometria grossolana, quindi con buona conducibilità idraulica), retrostante il muro di sostegno e sfociando, parte dai giunti fra i pannelli del muro e parte nello strato di sottofondo della pavimentazione del corsello dal quale, in presenza di discontinuità, riesce a venire a giorno. L'acqua, riversatasi ed infiltratasi, allaga quindi corsello ed autorimesse” (pagg. 8, 9 relaz. finale 30.11.2022).
Deve, inoltre, ritenersi acclarata la provenienza delle acque che hanno causato l'allagamento:
“Il complesso residenziale interessato dall'allagamento lamentato dalla parte attrice è situato in lato S dell'appezzamento agricolo sul quale, durante gli eventi meteorici, al termine dell'incisione d'alveo posto circa 175 m a monte, spaglia il Rio AS UO. La superficie dell'appezzamento in corrispondenza della sezione finale del rio è posta a quota 200 m s.l.m. e digrada in direzione SSE raggiungendo quota minima 196,5 m s.l.m. circa in corrispondenza del muro che delimita il lato settentrionale dell'insediamento (inclinazione media circa 1°). In occasione di eventi piovosi intensi e perduranti, la superficie dell'appezzamento (suolo, ovvero lo strato di alterazione il deposito fluvioglaciale, composto di miscela di elementi organici e elementi minerali derivanti dalla degradazione del deposito sottostante), caratterizzata granulometricamente da prevalente frazione fine (limi sabbio- argillo-ghiaiosi) con ridotto grado di permeabilità, assorbe solo parzialmente i volumi di acqua scaricati dall'alveo del rio, i quali si accumulano nella fascia più depressa che è posta a ridosso del muro di delimitazione fra appezzamento e complesso residenziale. […] L'acqua che si accumula nella fascia a ridosso del muro di confine durante questi eventi intensi e perduranti proviene per la massima parte dal
Rio AS UO. Il contributo volumetrico da parte della strada provinciale posta ad Est
(denominata Via Iseo), che attraversa anche bacini limitrofi posti a monte, è ininfluente […]” (pagg. 8,
9 relaz. finale 30.11.2022. In merito alle caratteristiche del Rio AS UO si richiama quanto osservato al § 2.1).
A fronte dell'evento verificatosi in data 29.10.2018, deve ritenersi altrettanto accertata la negligente condotta tenuta dal , che per anni ha omesso di realizzare le Controparte_1
11 opere necessarie a contenere il deflusso delle acque meteoriche che, convogliate nel Rio
AS UO, hanno determinato l'allagamento degli immobili attorei (così come già accaduto in occasione degli eventi occorsi negli anni precedenti).
Infatti, parte convenuta, pur consapevole del pericolo di allagamento della frazione Villa, con conseguente elevata probabilità di pregiudizio per i suoi abitanti, almeno sin dal 1999 (cfr. doc. 28 fasc. att. Cfr. altresì 'Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT comunale', commissionato dall'ente nel 2009 - doc.
5.7 fasc. att.), non ha colpevolmente posto in essere le opere necessarie a contenerlo.
Opere la cui realizzazione era stata più volte sollecitata dagli attori in occasione del verificarsi degli eventi alluvionali precedenti rispetto a quello oggetto del presente giudizio (cfr. docc. 6,
8 e 10 fasc. att.). Inoltre, lo stesso nel PGT di giugno 2017 (Tav. 1.3, PdR, Controparte_1
Azzonamento Frazioni - cfr. doc. 15 fasc. att.) aveva previsto la costruzione Controparte_6 di una vasca di laminazione per mitigare il rischio di allagamento dell'area, in aderenza a quanto era stato richiesto in precedenza dagli attori (cfr. doc. 14 fasc. att.).
La realizzazione di tale opera, a cui si fa riferimento anche nella comparsa di costituzione di parte convenuta (cfr. pag. 2), è stata però deliberatamente trascurata nel corso degli anni.
Infatti, l'attività posta in essere dal per affrontare il rischio alluvionale della zona è CP_1 consistita nella sola autorizzazione all'innalzamento del muro di cinta effettuato nel 2009 (cfr. docc. 7, 32 fasc. att.). Intervento che, come testimonia la circostanza che ben due rilevanti eventi alluvionali si sono verificati anche in seguito alla sua realizzazione, è risultato del tutto insufficiente.
Tali considerazioni risultano avvalorate dalle conclusioni cui è giunto il C.T.U. Quest'ultimo, infatti, da un lato, ha chiarito che gli interventi già realizzati dal sono Controparte_1 inidonei a impedire il ripetersi degli eventi lamentati (cfr. pagg. 14, 15 relaz. finale 30.11.2022),
e dall'altro, ha precisato che, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto (cfr. pag. 3 comp. cost.), “La semplice sopraelevazione del muro di proprietà degli attori non è sufficiente a scongiurare il ripetersi degli eventi lamentati. Infatti le modalità costruttive del muro e della pavimentazione, realizzati senza impermeabilizzazione, determinerebbero comunque l'ingresso dell'acqua che, bloccata dallo sbarramento attuato dal muro rialzato, infiltrandosi lungo l'intercapedine
a monte del muro, fuoriuscirebbe sia dai giunti fra gli elementi prefabbricati sia dalle discontinuità presenti nella pavimentazione del corsello (chiusini e fughe)” (pag. 12 relaz. finale 30.11.2022).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che parte convenuta non si sia diligentemente attivata per la messa in sicurezza della frazione Villa in relazione a eventi potenzialmente
12 lesivi dell'incolumità e del patrimonio delle persone ivi residenti. Omissione alla base del nesso di causalità tra l'evento alluvionale del 29.10.2018 e i danni subiti dagli attori.
Risultano quindi integrati i presupposti applicativi di cui all'art. 2051 c.c.
La validità di tale criterio di imputazione dei danni riposa sulla considerazione che il CP_1
è tenuto alla custodia e alla cura del territorio di sua competenza, con conseguente tutela dei soggetti che ivi si trovano.
Stante la natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024, Rv. 671797 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n.
11152 del 27/04/2023, Rv. 667668 - 02), al danneggiato spetta soltanto l'onere di provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile.
Onere che, come visto, è stato adeguatamente soddisfatto.
Grava, invece, sul convenuto, al fine di andare esente da responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito, inteso come quel fattore, estraneo alla sfera soggettiva del custode, dotato di un autonomo impulso causale, tale da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno che concretamente si è verificato (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 3.04.2023, n. 9172; Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 18528 del
2024). Mentre risulta estraneo il profilo della diligenza, poiché se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 2023).
Il caso fortuito, pertanto, può consistere anche in un fatto naturale, nel fatto del terzo o essere rappresentato dalla condotta dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 20943 del
30/06/2022).
3.1.2 Parte convenuta e la terza chiamata/intervenuta hanno invocato l'applicabilità proprio dell'esimente in parola, stante il carattere asseritamente eccezionale dell'evento meteorologico verificatosi in data 29.10.2018.
L'argomentazione si fonda (anche) sulla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del
Consiglio dei Ministri, in conseguenza degli 'eccezionali eventi metereologici' verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 su alcuni territori, tra cui la Lombardia (cfr. doc. 8 fasc. conv.).
13 Inoltre, il carattere eccezionale troverebbe ulteriore conferma nel fatto che il CP_1
aveva posto in essere una scrupolosa attività di manutenzione e pulizia dell'opera
[...] idraulica de qua, da ultimo con un intervento effettuato nei mesi primaverili - estivi del 2018
(cfr. doc. 6 fasc. conv.).
Quanto a quest'ultimo aspetto, è sufficiente osservare che, come visto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e a essa, così come alla sua prova liberatoria, è estraneo qualsiasi profilo attinente alla diligenza del custode.
Quanto alle caratteristiche dell'evento verificatosi in data 29.10.2018, occorre richiamare gli esiti della C.T.U., da valutare alla luce dei chiarimenti forniti dalla Suprema Corte di
Cassazione.
In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un 'forte temporale', di un 'nubifragio' o di una 'calamità naturale', presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 30521 del
22/11/2019, Rv. 655971 - 03. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 01/02/2018, n. 2482).
Proprio alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il C.T.U. dott. analizzando i dati Per_3 pluviometrici registrati dalla stazione meteorologica ARPA di Chiari, vale a dire quella ufficiale più vicina alla frazione Villa, relativi ai giorni 27-28-29.10.2018, ha chiarito che “il valore orario di piovosità con intensità massima è stato registrato fra le 18 e le 19 del 29/10/2018 con precipitazioni pari a 20 mm” (pagg. 9, 10 relaz. finale 30.11.2022). Valore corrispondente a tempi di ritorno inferiori a 2 anni (cfr. pag. 11 relaz. finale 30.11.2022).
Peraltro, dall'esame di tutti i dati pluviometrici orari rilevati dalla stazione ARPA di Chiari in occasione di precipitazioni atmosferiche registrate tra il 20.6.2003 e il 26.09.2022, si apprende che “per ben 49 volte l'intensità pluviometrica ha superato il valore di 20 mm” (pag. 10 relaz. finale
30.11.2022).
Tenuto conto dei dati pluviometrici complessivamente rilevati nei tre giorni compresi tra il 27
e il 29.10.2018, il C.T.U. ha ritenuto che il tempo di ritorno “è compreso fra 5 e 10 anni, quindi con tempi probabilistici che non giustificano la definizione di “evento meteorico di caratteristiche eccezionali” ” (pag. 11 relaz. finale 30.11.2022).
14 Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che l'evento in questione rientri nella nozione di 'caso fortuito' ex art. 2051 c.c.
Parte convenuta ha contestato tali conclusioni, dal momento che il C.T.U. ha usato i dati della stazione ARPA di un territorio, quello di Chiari, che non sarebbe stato interessato da precipitazioni intense come invece accaduto a . CP_1
L'eccezione non è fondata.
Come chiarito in maniera condivisibile dal C.T.U., “l'utilizzo dei dati provenienti dalla stazione meteorologica ARPA di Chiari è dettato dalla necessità di utilizzare dati che abbiano valenza ufficiale in quanto registrati con precise e certe modalità. I dati riportati dal pluviografo a Provaglio d'Iseo [che il c.t. di parte convenuta aveva allegato alle sue osservazioni;
n.d.r.] (posta a NNE comunque ad una distanza dai luoghi di causa poche centinaia di metri inferiore alla stazione ARPA di Chiari posta invece a SSW) ed indicanti valori di precipitazione più elevati di quelli registrati dalla stazione ARPA di Chiari, sono registrati da una associazione privata;
non essendo dati ufficialmente registrati non ho certezze per poterli utilizzare in questa sede” (pag. 20 relaz. finale 30.11.022).
Neppure dirimente risulta il dato relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza che, secondo parte convenuta, confermerebbe l'inadeguatezza del metodo utilizzato dal C.T.U., in quanto Chiari non era ricompreso tra i Comuni per il quale era stato proclamato.
Infatti, nell'esprimere il concetto di 'dichiarato stato di emergenza', sul quale si basa il tentativo di contestazione, viene presa in considerazione l'entità delle precipitazioni come elemento esclusivo alla determinazione dei fenomeni calamitosi, tralasciando completamente l'ambito geomorfologico, il quale ha importanza altrettanto fondamentale (cfr. pag. 5 supplemento C.T.U. 25.5.2023). Infatti, “[…] oltre al dato pluviometrico, vi è un altro concetto, del quale non è stato fatto cenno, ma è altrettanto fondamentale nella definizione di “evento meteorologico” che, come nella situazione richiamata dal legale di parte convenuta, porti a dichiarare lo “stato di emergenza”: sono le condizioni geomorfologiche del territorio sul quale si è verificato l'evento classificato come “calamitoso” e la gestione di detto territorio” (pag. 3 supplemento C.T.U.
25.5.2023). Pertanto, le contestazioni mosse dal trascurano di considerare che a parità CP_1 di precipitazioni atmosferiche le conseguenze possono essere diverse a seconda delle condizioni geomorfologiche del territorio.
3.1.3 Parte convenuta e la terza chiamata/intervenuta hanno eccepito, altresì, il concorso del fatto colposo degli attori, rilevante ex art. 1227 c.c.
L'estraneità del , secondo i resistenti, sarebbe dimostrata anche dalla Controparte_1 cattiva progettazione ed esecuzione degli immobili di proprietà degli attori, in quanto in tali
15 occasioni non sono state adottate le misure necessarie alla tutela e salvaguardia degli immobili medesimi.
Inoltre, hanno eccepito che i danneggiati non hanno mai realizzato l'innalzamento del muro perimetrale, come invece suggerito dal CP_1
Entrambe le argomentazioni non sono condivisibili.
Quanto alla prima, si osserva che gli attori si sono limitati ad acquistare gli immobili (o a condurli in locazione). Inoltre, è stato il ad aver concesso nel 2004 il permesso di CP_1 costruire (cfr. doc. 1 fasc. att.), pur conoscendo, quantomeno dal 1999, i rischi alluvionali della zona (cfr. doc. 28 fasc. att.) (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/12/2013, n. 28460).
Fermo restando che l'asserita cattiva progettazione ed esecuzione di tali immobili è rimasta allo stadio della mera allegazione, essendo del tutto sfornita di prova.
Quanto alla seconda, gli attori hanno dimostrato di aver provveduto all'innalzamento del muro perimetrale nord seguendo le indicazioni del (cfr. docc. 7 e 32 fasc. att.). CP_1
Intervento, peraltro, rivelatosi inadeguato a fronteggiare il pericolo di alluvioni, come dimostrato dai successivi allagamenti verificatisi nel 2011 e nel 2018.
In ogni caso, come chiarito dal C.T.U., neanche un'ulteriore sopraelevazione del muro sarebbe stata idonea a evitare il ripetersi di eventi analoghi a quello oggetto del presente giudizio (cfr. pag. 12 relaz. finale 30.11.2022: “La semplice sopraelevazione del muro di proprietà degli attori non è sufficiente a scongiurare il ripetersi degli eventi lamentati. Infatti le modalità costruttive del muro e della pavimentazione, realizzati senza impermeabilizzazione, determinerebbero comunque l'ingresso dell'acqua che, bloccata dallo sbarramento attuato dal muro rialzato, infiltrandosi lungo l'intercapedine
a monte del muro, fuoriuscirebbe sia dai giunti fra gli elementi prefabbricati sia dalle discontinuità presenti nella pavimentazione del corsello (chiusini e fughe)”).
In conclusione, entrambe le circostanze valorizzate al fine di escludere e/o ridurre la responsabilità risarcitoria di parte convenuta non sono risultate fondate.
3.2 La liquidazione dei danni.
Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dagli attori.
Questi ultimi hanno chiesto di essere risarciti per il danneggiamento dei propri beni mobili e immobili causato dall'acqua tracimata e infiltratasi dal muro situato al confine tra il complesso abitativo e il terreno agricolo confinante.
16 Inoltre, hanno domandato il ristoro del danno morale, poiché “A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, la situazione creatasi col tempo ha cagionato uno stato d'animo ansioso negli
Attori” (pag. 28 citaz.).
3.2.1 I danni di natura patrimoniale sono stati oggetto di accertamento da parte del C.T.U. (cfr. pagg. 15 e seguenti relaz. 30.11.2022).
Per quanto concerne i beni mobili, il dott. ha chiarito che, stante il lasso di tempo Per_3 trascorso dall'evento alluvionale del 29.10.2018, non è stato possibile procedere a un loro diretto riscontro. Nonostante ciò, l'esperto ha operato una verifica dell'elenco dei beni mobili
(menzionati nella relazione di intervento dei Vigili del Fuoco), nonché della documentazione prodotta dai danneggiati.
A tal riguardo, si osserva che gli attori hanno fornito ampia ed esaustiva documentazione
(consistente in fotografie, preventivi, fatture, scontrini di acquisto, ricevuta di consegna, documentazione amministrativa relativa alle automobili - cfr. doc. 25 fasc. att.) comprovante i danni ai beni mobili verificatisi in occasione dell'evento alluvionale oggetto del presente giudizio.
Considerato, altresì, che sulla base di nozioni di comune esperienza in casi simili, proprio in considerazione della distruttività della forza dell'acqua, la prova del danno risulta assai complessa, e che trattandosi in parte di beni di modico valore difficilmente il danneggiato conserva la prova del relativo acquisto.
Per quanto riguarda i beni immobili, parte attrice ha prodotto una perizia di stima redatta dall'ing. (cfr. doc. 24 fasc. att.), nella quale è stato effettuato un calcolo dei Persona_4 danni subiti dai vari appartamenti e sono stati descritti i lavori necessari per la loro sistemazione.
Sul punto, il C.T.U. ha chiarito che “le operazioni descritte erano finalizzate alla rimozione dell'intonaco imbibitosi durante l'allagamento sia sui muri sia sui soffitti ed al suo rifacimento con idonee caratteristiche, compresi i ponteggi per l'esecuzione dei lavori;
a queste operazioni vanno aggiunti i costi relativi al rifacimento degli impianti danneggiati ed i costi per la sostituzione delle porte” (pag. 16 relaz. finale 30.11.2022. Cfr. anche la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco prodotta sub doc. 12 fasc. att., secondo la quale in occasione dell'evento alluvionale del
29.10.2018 l'acqua aveva raggiunto l'altezza di circa 3 m in corrispondenza dei locali di proprietà di , e e di Parte_1 Parte_3 Parte_11 Parte_8 approssimativamente 2 m in corrispondenza dei locali di proprietà di Parte_13
e . Pt_9 Pt_14 Pt_4
17 Per la quantificazione di tali opere sono stati utilizzati i prezzi riportati nel prezziario delle opere edili della Provincia di Brescia. Il C.T.U. ha, tuttavia, chiarito che la perizia di stima attorea opera “una semplificazione relativamente alle quantità, utilizzando una superficie totale media di intervento di 100 mq di intervento per ogni singola unità. Detta generalizzazione produce un costo non proporzionale all'ampiezza delle superfici effettive da sistemare in ogni singola unità”; motivo per il quale, nell'elaborato peritale “si è proceduto al ricalcolo individuale della superficie di ogni unità alla quale è stato applicato il costo unitario desunto dal prezziario del periodo in questione” (pag. 16 relaz. finale 30.11.2022).
Alla luce di tali considerazioni, il dott. ha elencato in maniera completa ed esaustiva i Per_3 danni patiti dai singoli attori e stimato i relativi importi, suddividendo quelli concernenti i beni mobili e quelli relativi agli immobili (cfr. all. 8 relaz. finale 30.11.2022).
Il prospetto riepilogativo redatto dal C.T.U. è il seguente, rispetto al quale, è bene sottolinearlo, i c.t. di parte convenuta e della terza chiamata/intervenuta, non hanno formulato osservazioni (cfr. pagg. 16, 17 relaz. finale 30.11.2022):
- Parte_1
danni beni immobili € 7.416,22 (riferibili ad Parte_2
danni beni mobili € 11.566,60
Totale € 18.982,82
- : Parte_3
danni beni immobili € 7.895,00 danni beni mobili € 10.308,60
Totale € 18.203,60
- e : Parte_11 Parte_12
danni beni immobili € 7.795,00 danni beni mobili € 6.909,47
Totale € 14.704,47
- e Parte_8 Parte_7
danni beni immobili € 5.745,00 danni beni mobili € 13.247,28
Totale € 18.992,28
- Parte_13
18 danni beni immobili € 9.600,00 danni beni mobili € 4.270,00
Totale € 13.870,00
- e Parte_9 Parte_10
danni beni immobili € 9.600,00 danni beni mobili € 17.377,94
Totale € 26.977,94
- : Parte_14
danni beni immobili € 9.850,00 danni beni mobili € 41.020,00
Totale € 50.870,00
- : Parte_4
danni beni immobili € 8.200,00 (riferibili a Controparte_7
danni beni mobili € 4.135,15
Totale € 12.335,15.
Ciò considerato, ritiene il Tribunale di aderire alle conclusioni cui è giunto il C.T.U., con le seguenti precisazioni.
In relazione all'attrice fermo restando l'ammontare complessivo dei danni Parte_1 calcolato dal dott. (cfr. pag. 2 all. 8 relaz. finale 30.11.2022), si ritiene necessario Per_3 procedere, anche alla luce delle domande contenute in citazione, alla loro suddivisione nei seguenti termini:
- (assegnataria dell'immobile di proprietà di : € 9.411,60 per Parte_1 Parte_2 danni a beni mobili (somma ottenuta dalla quantificazione dei danni relativi ai soli beni mobili, dal momento che quello relativo all'impianto di allarme ed elettrico seminterrato, pari a € 2.115,00, è riferibile al proprietario dell'immobile);
- (proprietario dell'immobile assegnato a : € 9.531,22 per danni Parte_2 Parte_1
a beni immobili (somma ottenuta dalla quantificazione dei danni relativa ai soli beni immobili, aumentata del danno all'impianto di allarme ed elettrico seminterrato).
In relazione all'attore fermo restando anche in questo caso l'ammontare Parte_4 complessivo dei danni calcolato dal dott. (cfr. pag. 9 all. 8 relaz. finale 30.11.2022), si Per_3
19 ritiene necessario procedere, anche alla luce delle domande contenute in citazione, alla loro suddivisione nei seguenti termini:
- (conduttore dell'immobile di proprietà della : € Parte_4 Parte_5
2.850,00 per danni a beni mobili (somma ottenuta dalla quantificazione dei danni relativi ai soli beni mobili, dal momento che quelli relativi a divisione impianto elettrico, pari a € 951,60,
e a rifacimento impianto idraulico lavanderia, pari a € 333,55, sono riferibili al proprietario dell'immobile);
- (proprietaria dell'immobile concesso in locazione a Parte_5 [...]
: € 9.485,15 (somma ottenuta dalla quantificazione dei danni relativa ai soli beni Pt_4 immobili, aumentata dei danni relativi a divisione impianto elettrico e a rifacimento impianto idraulico lavanderia).
Inoltre, deve essere opportunamente rideterminata la ripartizione 'interna' dei danni, tra beni mobili e immobili, subiti da (cfr. pag. 3 all. 8 relaz. finale 30.11.2022): € Parte_3
5.308,60 per danni a beni mobili ed € 12.895,00 per danni a beni immobili (tenuto conto che l'impianto antifurto e l'impianto elettrico vanno conteggiati tra i secondi).
Infine, si osserva che a non può essere liquidato il danno complessivo stimato Parte_14 dal C.T.U., vale a dire € 50.870,00 (cfr. pag. 8 all. 8 relaz. finale 30.11.2022), dal momento che la
(minor) somma da lui richiesta è pari a € 50.370,00 (cfr. pag. 32 citaz.). Infatti, nonostante la domanda iniziale, oltre a indicare una precisa quantificazione del danno, facesse riferimento alle “diverse somme che saranno determinate in corso di causa o stabilite equitativamente” (cfr. ibidem), tale indicazione è stata riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29537 del
15/11/2024, Rv. 672889 - 02).
20 Mentre per ciò che concerne gli altri attori, si ritiene, come detto, di aderire all'analitica quantificazione dei danni effettuata dal C.T.U. (oltre IVA ove dovuta e come per legge).
Parte convenuta e la terza chiamata/intervenuta hanno eccepito che dalle somme dovute a titolo di risarcimento dovrebbero essere dedotti gli importi che gli attori hanno rinunciato a ottenere dalle Autorità statali e regionali a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.
L'eccezione non è fondata.
Infatti, pur volendo prescindere dalla questione relativa alla tardività dell'avviso dato dal ai danneggiati e all'impossibilità da parte di questi ultimi di reperire la CP_1 documentazione necessaria entro i ristretti termini previsti, si osserva che sarebbe stato onere di coloro che hanno formulato l'eccezione allegare e dimostrare il possesso da parte degli attori dei requisiti previsti per l'accesso agli indennizzi e gli importi che sarebbero stati erogati.
Lacune che non consentono di valutare se e in quale modo tali ristori avrebbero eventualmente inciso sui risarcimenti spettanti agli attori.
A ciò si aggiunga che l'effettiva erogazione degli indennizzi si sarebbe comunque collocata a valle di un articolato iter amministrativo, dagli esiti incerti, e sarebbe comunque stata subordinata all'effettiva disponibilità di fondi.
3.2.2 Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno morale, dal momento che la situazione creatasi a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione col tempo ha cagionato loro uno stato d'animo ansioso (cfr. pag. 28 citaz.). Pregiudizio quantificato in € 1.000,00 a persona.
La domanda non può trovare accoglimento,
Da un lato, non è supportata da un'adeguata allegazione, e dall'altro, non sono stati provati i fatti posti a suo fondamento.
Neppure può ritenersi che parte attrice si sia offerta di validamente provare tali circostanze, dal momento che i capitoli di prova orali formulati a tal fine sono stati ritenuti inammissibili, poiché generici o aventi natura valutativa.
Peraltro, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non sono suscettibili di risarcimento i pregiudizi tali da tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28244 del
09/10/2023; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 14886 del 31/05/2019).
3.2.3 Gli attori hanno chiesto il ristoro delle seguenti spese di consulenza ante causam (cfr. pag.
28 citaz.):
21 - € 2.930,76 per la relazione idrogeologica denominata 'Valutazioni preliminari delle cause e interventi di mitigazione del rischio idraulico' (cfr. doc. 26 fasc. att.);
- € 416,00 per la relazione tecnica redatta dall'ing. denominata 'Perizia di Persona_4 stima. Valutazione e stima dei danni presenti nel fabbricato sito in Via dei Colli, Erbusco (BS)'
(cfr. doc. 26 fasc. att.).
La domanda deve essere accolta, dal momento che gli esborsi risultano adeguatamente dimostrati ed eziologicamente riferibili al fatto illecito, tenuto anche conto della consolidata giurisprudenza di legittimità.
Tuttavia, occorre precisare che l'esborso di € 2.930,76 è stato sostenuto da , e Parte_4 pertanto deve essere riconosciuto (solo) a suo favore;
mentre quello di € 416,00 è riferibile a e pertanto deve essere riconosciuto (solo) a suo favore. Parte_1
3.3 Sulle somme riconosciute ai § 3.2.1 e 3.2.3 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulle somme devalutate all'epoca del fatto (29.10.2018) e poi progressivamente rivalutate, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 29.10.2018 fino alla presente sentenza;
sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3.4 La richiesta di condanna a un facere specifico.
Gli attori hanno chiesto di condannare il a porre in essere le opere idonee Controparte_1 al contenimento o alla gestione del rischio idrico rappresentato in causa.
22 All'accoglimento di tale domanda si è opposta parte convenuta (mentre la terza chiamata/intervenuta si è dichiarata estranea a tale tipo di pronuncia, non essendo ricompresa nell'oggetto della garanzia).
3.4.1 Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è costante nell'affermare che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. U - , Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018, Rv. 650270 - 01).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che il thema decidendum della domanda ha ad oggetto l'obbligo del di realizzare le Controparte_1 opere necessarie a evitare ulteriori allagamenti delle abitazioni degli attori. Trattasi, quindi, di controversia in cui non è in gioco una posizione di supremazia della P.A., che si sia manifestata attraverso atti o provvedimenti, essendo piuttosto in discussione l'osservanza da parte dell'ente pubblico del generale principio del neminem laedere.
In altri termini, è la lesione di una posizione di diritto soggettivo a rappresentare il presupposto imprescindibile che legittima la parte a richiedere la condanna a un facere specifico.
La P.A., infatti, è tenuta a osservare le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, a rispettare il principio del neminem laedere, potendo, in caso di sua violazione, essere condannata sia al risarcimento del danno patito dal privato in conseguenza delle omissioni che abbiano comportato la lesione di diritti soggettivi (quali il diritto di proprietà e il diritto alla salute), sia a un facere, al fine di eliminare le cause di tale lesione, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte e atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio del neminem laedere (cfr. Cass. civ., Sez. III,
23.5.2023, n. 14209).
In un caso analogo a quello in esame è stato chiarito che “va affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domanda rivolta dal privato contro un CP_1 per conseguirne la condanna ad un facere specifico, consistente nella realizzazione delle opere necessarie ad adeguare l'impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche al fine di scongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietà privata, e la condanna al risarcimento
23 dei danni prodotti alla proprietà a causa della pregressa cattiva manutenzione o gestione degli impianti comunali, prospettandosi la responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.
2043 c.c.” (Cass. civ., Sez. Un., 13.9.2017, n. 21192. Cfr. altresì la recente Cass. civ., Sez. U,
Ordinanza n. 24096 del 2024).
3.4.2 Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
La domanda attorea si fonda sulla considerazione che l'area ove risiedono è caratterizzata da un rilevante rischio idrogeologico e da un elevato “pericolo di alluvione e allagamento derivanti da fenomeni piovosi ingenti, che portano il Rio AS Nova a tracimare verso la zona di frazione Villa e il sistema fognario a non contenere gli ingenti volumi d'acqua in caso di forti piogge” (pag. 29 citaz.).
A fronte di tale rischio, il non avrebbe predisposto le opportune opere di Controparte_1 salvaguardia del patrimonio e della salute, omettendo colposamente la gestione e la cura del territorio (cfr. pag. 30 citaz.).
Alla luce di tali considerazioni, parte attrice ha chiesto di condannare parte convenuta a “porre in essere le opere descritte nella Relazione idrogeologica del 20.3.2019 (doc. 2), a firma ing. e Persona_1 ing. [vasche interrate d'infiltrazione, tra via dei Colli e il Rio AS Nova, al fine di Per_2 consentire l'accumulo di 2000 mc di acqua, con l'aggiunta di sagomature e depressioni nei terreni prossimi al manufatto e di appropriati manufatti di pretrattamento posti a monte del sistema disperdente, atti a impedire una repentina perdita dell'efficienza del sistema di drenaggio quali pozzetti dissabbiatori], o altra opera che il Giudice riterrà idonea al contenimento o alla gestione del rischio idrico rappresentato in causa, avuto riguardo alla CTU espletata” (foglio di precisazione delle conclusioni, pagg. 2 e 3).
La domanda è fondata, con le precisazioni di cui si dirà.
Tra i vari quesiti formulati al C.T.U. vi era anche quello volto a individuare “quali opere risultano necessarie per evitare i lamentati allagamenti e a questo riguardo precisi se la semplice sopraelevazione del muro perimetrale di proprietà degli attori impedirebbe o meno il ripetersi degli eventi lamentati” (cfr. ord. del 1°.3.2022).
L'esperto, dopo aver premesso che la semplice sopraelevazione del muro di proprietà degli attori non è sufficiente a scongiurare il ripetersi degli eventi lamentati (cfr. pag. 12 relaz. finale
30.11.2022), ha ritenuto necessaria la realizzazione di una struttura superficiale di laminazione dotata di scarico di fondo (bacino ritentivo - infiltrativo), stimando anche i relativi costi (pari indicativamente a € 240.000,00) (cfr. pagg. 12-14 relaz. finale 30.11.2022).
Nel dettaglio, “essa consiste nella realizzazione, in prossimità della sezione finale del Rio AS
UO (angolo Nord-Ovest dell'appezzamento di terreno destinato allo spoglio), di una depressione artificiale appositamente costruita ed inerbita che, sulla base di una verifica indicativa relativa all'entità
24 dei deflussi superficiali generati dall'afflusso meteorico, è stato stimato in circa 6.000 mc sia con la procedura dettagliata come previsto dal R.R. 23/11/2017 – n. 7 modificato dal R.R. 19/04/2019 – n. 8, sia con il metodo delle sole piogge. La struttura da realizzare potrebbe indicativamente avere forma subrettangolare con lato maggiore di circa 65 m e lato minore di circa 45 m;
l'altezza massima della depressione, digradante dolcemente verso il centro, sarà di 1,5 m e, centralmente ad essa, sarà realizzata una trincea d'infiltrazione con lato maggiore di circa 46 m, lato minore di circa 26 m e profondità 3 m riempita di ciottoli di pezzatura omogenea, con funzione sia di accumulo (fra gli interstizi del ciottolame di riempimento), sia di dispersione nel sottosuolo (quest'ultimo caratterizzato da discreto coefficiente di conducibilità idraulica verticale k ipotizzabile nell'ordine di 10 -4 m/sec., comunque da verificare con prove in situ). Considerata l'origine dell'apporto idrico (“acque reflue urbane”), a monte del bacino di laminazione e infiltrazione dovranno essere installati delle opere di pre-trattamento per la rimozione del particolato sottile al fine di evitare l'ostruzione della struttura nel tempo, in quanto le acque provenienti dalla condotta fognaria mista non risultano essere soggette ad alcun tipo di trattamento prima di essere immesse nel Rio AS UO (informazione raccolta presso il gestore della rete fognaria Acque Bresciane S.p.A.)” (pagg. 12, 13 relaz. finale 30.11.2022).
Ritiene il Tribunale che l'opera così descritta sia necessaria al fine di evitare il ripetersi dei fenomeni di allagamento a danno degli attori.
Peraltro, il c.t. di parte convenuta, in sede di osservazioni alla bozza, ha concordato con l'intervento suggerito dal C.T.U., ritenendolo migliorativo di una situazione di rischio già oggetto di precedenti interventi (cfr. pag. 11 all. 11 relaz. finale 30.11.2022).
Inoltre, il ha “provveduto ad analizzare la situazione idrologica del territorio Controparte_1 comunale ed individuato gli interventi da eseguire [mediante incarico a Ecosphera s.r.l. di redigere uno 'Studio comunale di gestione del rischio idraulico'; n.d.r.], ma non risulta, attualmente, che siano in corso d'opera interventi finalizzati ad impedire il ripetersi degli eventi lamentati” (pag. 15 relaz. 30.11.2022).
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata all'esecuzione delle opere indicate dal C.T.U. a pagg. 12, 13 e 14 della relazione finale datata 30.11.2022.
Il ha eccepito la sua non fattibilità, in quanto essa presupporrebbe una serie di CP_1 provvedimenti amministrativi (quali atti di assenso urbanistici, paesaggistici, demaniali, ecc.) che la relegano a mera ipotesi in nessun modo cantierabile e concreta (cfr. pagg. 9, 10 mem. replica).
Tuttavia, tali profili esulano dalla cognizione di questo Tribunale, in quanto l'ente potrà far valere le proprie prerogative di interesse pubblico nell'eventuale giudizio di ottemperanza
(nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Latina, Sez. I, 16/04/2019, n. 971).
25 D'altro canto, la possibilità di condannare un'Amministrazione pubblica a un obbligo di fare
(id est opera pubblica) è ormai pacificamente riconosciuta (cfr. Trib. Cosenza, n. 1627/2023;
Corte d'Appello Reggio Calabria, Sez. I, 23/06/2021, n. 397; Corte d'Appello Lecce, Sez. I, n.
829/2020; Trib. Foggia, Sez. II, n. 802/2019; Trib. Marsala, 29/05/2018, n. 544; Trib. Roma, Sez.
XIII, 30/11/2017, n. 22475; Trib. Pescara, n. 390/2016. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. I, 05/10/2012,
n. 17068: “Per cui ben poteva la Corte di appello, ove avesse accertato che la situazione pregiudizievole
e lesiva per il diritto dominicale del V. era attribuibile ad opere dell'amministrazioni provinciale che
l'avevano determinato modificando il deflusso delle acque pluviali e non realizzando tutti gli accorgimenti necessari ad impedire il loro disordinato deflusso nei terreni del ricorrente, dare tutte le disposizioni necessarie onde rimuovere tale situazione contraria al precetto del neminem laedere (art.
2043 cod. civ.)”).
Diversamente opinando, l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in casi come questo rischierebbe di rimanere priva di utilità pratica laddove non fosse consentito emettere la relativa condanna (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 18/10/2005, n. 20117: “Del resto è risalente e consolidato il principio secondo cui la discrezionalità della pubblica amministrazione circa i criteri e le modalità di esecuzione di un'opera pubblica in relazione all'apprezzamento ad essa demandato degli interessi e delle esigenze della collettività dei cittadini e degli strumenti atti a soddisfarli, non esime
l'amministrazione dall'osservare le specifiche disposizioni di legge e di regolamento e le generali norme di prudenza e diligenza, imposte dal già ricordato precetto del neminem laedere a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, con la conseguenza che se dall'osservanza di tali norme derivi un danno al terzo, deve a questi riconoscersi azione risarcitoria, anche in forma specifica, davanti al giudice ordinario, vertendosi in tema di fatto illecito lesivo di posizioni di diritto soggettivo (cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1988 n. 6635; Cass. 17 novembre 1984 n. 5834; Cass., Sez. Un.,
28 maggio 1975 n. 2156) […] In questi casi il giudice ordinario non può soltanto accertare gli obblighi dell'amministrazione, condannandola al risarcimento del danno, ma può anche pronunciare condanna di essa ad un facere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni giurisdizionali fissato dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E, perché non operando - va ancora una volta ribadito - l'ente pubblico come autorità, detto facere non può considerarsi alla stregua di una attività provvedimentale o comunque riservata all'escluso apprezzamento della competente autorità amministrativa”).
Da ultimo, si sottolinea che non osta a tale pronuncia quanto osservato dal c.t. di parte convenuta, secondo il quale “il avrebbe contribuito a realizzare opere finalizzate ad CP_1 impedire-limitare gli allagamenti oggetto di causa” (pag. 11 all. 11 relaz. finale 30.11.2022).
A tale considerazione ha replicato in maniera condivisibile il C.T.U., il quale ha evidenziato che “gli interventi eseguiti per il bacino del Rio Cà del Bosco posto a monte del bacino Rio AS
26 UO sono di certo ulteriormente migliorativi nel contesto della sistemazione idraulica generale della zona, ma, a mio parere, non determinanti al fine di scongiurare il ripetersi degli allagamenti del complesso residenziale di Via dei Colli” (pag. 20 relaz. finale 30.11.2022).
3.5 Infine, si rileva la superfluità, ai fini della decisione, di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 4. L'operatività della garanzia assicurativa.
Stante la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti del
, occorre vagliare la fondatezza della richiesta di manleva formulata da Controparte_1 quest'ultimo nei confronti degli che hanno assunto il rischio del Controparte_2 certificato n. F1800004213.
Peraltro, occorre dare atto del fatto che in corso di causa è intervenuta ai sensi dell'art 111
c.p.c. in quanto autorizzata alla gestione degli adempimenti Controparte_3 contrattuali derivanti dalla predetta polizza n. F1800004213, che le è stata trasferita da quegli che ne avevano assunto il rischio, richiamando tutte le difese della Controparte_2 dante causa. Sul punto, si osserva che ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire, o essere chiamato in causa, in ogni grado o fase del processo (cfr. Cass civ., Sez. L - , Sentenza n. 17486 del 20/08/2020), atteso che, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, non è terzo rispetto alle altre parti
(cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 21690 del 26/08/2019, Rv. 655035-02).
La terza chiamata, nel costituirsi in giudizio, oltre ad associarsi alle difese del proprio assicurato in ordine all'infondatezza delle domande attoree, ha eccepito l'inoperatività della garanzia.
Ciò premesso, la domanda di manleva formulata dal è fondata. Controparte_1
Come risulta, infatti, dall'art. 1 ('Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)') della Sezione 3 (denominata 'Condizioni generali di Assicurazione'), è ricompreso nell'ambito di operatività della polizza quanto l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti e alle responsabilità che istituzionalmente gli competono (cfr. doc. 7 fasc. conv.).
27 Non osta a tale conclusione il richiamo operato dalla compagnia assicuratrice all'art. 7, par. 21, della Sezione 3, in quanto in tale articolo sono elencati i 'rischi compresi' nella polizza “a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta”. Motivo per il quale la garanzia opera con riferimento a tutti i danni cagionati a terzi, così come previsto dall'art. 1 della Sezione 3, e con le sole esclusioni previste dall'art. 6 della medesima Sezione (nel caso in esame, non sussistenti).
In ogni caso, l'oggetto del presente giudizio non riguarda “spargimenti di acqua e rigurgito di fogna” (cfr. art. 7, par. 21, della Sezione 3), bensì un evento alluvionale verificatosi sul territorio comunale e coinvolgente anche il Rio AS UO, senza alcun interessamento di “tubazioni
e condutture”.
Tuttavia, come indicato nel frontespizio di polizza ed evidenziato da parte chiamata/intervenuta, il diritto di manleva dell'assicurato è soggetto a una franchigia fissa di
€ 1.000,00 per sinistro (cfr. pag. 2 doc. 2 fasc. terza chiamata).
Da ultimo, occorre precisare che la condanna deve essere pronunciata nei confronti degli che hanno assunto il rischio del certificato n. F1800004213, in quanto Controparte_2 contraenti del contratto di assicurazione stipulato con il e parti originarie Controparte_1 del processo (cfr. art. 111, co. 1 c.p.c.), pur esplicando i suoi effetti ex art. 111, co. 4 c.p.c. anche nei confronti di in quanto successore a titolo particolare. In Controparte_3 difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa all'avente causa. La ratio dell'art. 111 c.p.c. consiste, infatti, nella irrilevanza della perdita di legittimazione del dante causa, al fine di evitare che per effetto del trasferimento si determini la necessità di istaurare un nuovo giudizio. Pertanto, “la decisione viene dunque correttamente emanata nei confronti della parte originaria, vero e proprio sostituto processuale, e fa stato anche nei riguardi del successore a titolo particolare” (Cass. civ., Sez. I,
22/10/2009, n. 22424. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 22727 del 03/11/2011, Rv.
620048 - 01: In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
nè peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto).
28 *** ** ***
§ 5. Il regolamento delle spese di lite. I costi delle C.T.U.
Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
5.1 Il principio di soccombenza impone la condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese in favore degli attori.
Esse andrebbero liquidate sulla scorta dei chiarimenti di recente forniti dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024).
Tuttavia, facendo applicazione di tali criteri si giungerebbe a un importo superiore a quello indicato nella nota spese di parte, che, invece, costituisce limite invalicabile e a cui, perciò, occorre fare riferimento.
Gli attori hanno altresì diritto al rimborso dei costi documentati per il c.t.p. nominato in corso di causa, pari a € 3.298,98.
5.2 La terza chiamata e la parte intervenuta Controparte_2 Controparte_3 cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 2014) devono essere condannati, in
[...] solido tra loro, a rimborsare al convenuto le spese di chiamata in causa Controparte_1
(cfr. i chiarimenti forniti da Cass civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024, Rv. 670137 -
01), stante la soccombenza dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del decisum e delle difese svolte in relazione a essa.
5.3 Infine, i costi delle C.T.U., nei rapporti interni alle parti, devono essere posti definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara tenuto e condanna il al pagamento in favore degli attori delle Controparte_1 somme come di seguito specificate: in favore di € 9.827,60 Parte_1
in favore di € 9.531,22 Parte_2
in favore di : € 18.203,60 Parte_3
in favore di e , in via di solidarietà attiva: € Parte_11 Parte_12
14.704,47
29 in favore di e in via di solidarietà attiva: € 18.992,28 Parte_8 Parte_7
in favore di € 13.870,00 Parte_13
in favore di e in via di solidarietà attiva: € 26.977,94 Parte_9 Parte_10
in favore di : € 50.370,00 Parte_14
in favore di : € 5.780,76 Parte_4
in favore di € 9.485,15 Parte_5
oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- pone definitivamente, nei rapporti interni alle parti, i costi delle C.T.U. a carico del
[...]
; CP_1
- dichiara tenuto e condanna il a rimborsare agli attori, in via di Controparte_1 solidarietà attiva, le spese di lite che liquida in complessivi € 33.686,00 per compensi, € 556,53 per esborsi, oltre € 3.298,88 per spese di c.t.p., oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
CPA e IVA come per legge;
- dichiara tenuti e condanna gli che hanno assunto il rischio del Controparte_2 certificato n. F1800004213 a manlevare e tenere indenne il da quanto Controparte_1 quest'ultimo è tenuto a corrispondere agli attori in relazione ai punti che precedono, con la franchigia di € 1.000,00 prevista dalle condizioni di polizza;
- dichiara tenuto e condanna il alla realizzazione delle opere descritte dal Controparte_1
C.T.U. dott. lle pagg. 12, 13 e 14 della relazione finale datata 30.11.2022; Per_3
- dichiara tenuti e condanna gli che hanno assunto il rischio del Controparte_2 certificato n. F1800004213 e con riferimento al rischio Controparte_3 assunto con il Certificato n. F180000421, in solido tra loro, a rimborsare al Controparte_1 le spese di chiamata in causa che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Ludovico Valotti.
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12706/2019 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. e P. IVA ), in persona del Parte_5 P.IVA_1 presidente legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_6
) C.F._5
C.F. ) Parte_7 C.F._6
C.F. ) Parte_8 C.F._7
C.F. ) Parte_9 C.F._8
C.F. Parte_10 C.F._9
(C.F. ) Parte_11 C.F._10
(C.F. ) Parte_12 C.F._11
C.F. Parte_13 C.F._12
(C.F. Parte_14 C.F._13 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Bonetti e Gianluca Sorio, entrambi del Foro di
Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA- con la chiamata in causa di
ASSUNTO IL RISCHIO DEL Controparte_2
CERTIFICATO N. F1800004213 (C.F. - P. IVA ), in persona del P.IVA_3 P.IVA_4 procuratore speciale del loro rappresentante generale per l'Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Benedetto, del Foro di Pescara
-TERZA CHIAMATA- con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_3
CON IL CERTIFICATO N. F1800004213 (C.F. ), in persona del procuratore P.IVA_5 speciale del loro rappresentante generale per l'Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
Di Benedetto, del Foro di Pescara
-PARTE INTERVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.9.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, senza inversione dell'onere probatorio, con vittoria delle spese di lite, accertata l'omissione colposa del nella cura e gestione del territorio comprendente le Controparte_1 villette a schiera site in Via dei Colli, tra i numeri civici 17 e 41, frazione Villa, in caso di rischio idrogeologico;
accertato che l'allagamento del 29.10.2018 delle abitazioni attoree è stato causato dalla inazione del
Controparte_1
accertato che i danni ai beni mobili e immobili lamentati dagli Attori sono derivati dall'evento alluvionale del 29.10.2018,
1) condannare il al risarcimento del danno quantificato in: Controparte_1
2 Euro 12.771,22 ad Parte_2
Euro 10.451,60 a Parte_1
Euro 4.183,55 a Parte_4
Euro 11.821,60 alla Parte_5
Euro 27.727,94 a e Parte_9 Parte_10
Euro 17.954,47 a e Parte_11 Parte_12
Euro 14.570,00 a Parte_13
Euro 24.092,28 a e Parte_7 Parte_8
Euro 50.370,00 a Parte_14
Euro 20.253,60 a Parte_3
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.10.2018, o nei diversi importi che saranno determinati in esito alla causa o stabiliti equitativamente;
2) condannare il al ristoro delle spese di consulenza tecnica onorate dagli Attori per Controparte_1
Euro 5.249,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare il a porre in essere le opere descritte nella Relazione idrogeologica del Controparte_1
20.3.2019 (doc. 2), a firma ing. e ing. [vasche interrate d'infiltrazione, tra via dei Persona_1 Per_2
Colli e il Rio AS Nova, al fine di consentire l'accumulo di 2000 mc di acqua, con l'aggiunta di sagomature e depressioni nei terreni prossimi al manufatto e di appropriati manufatti di pretrattamento posti a monte del sistema disperdente, atti a impedire una repentina perdita dell'efficienza del sistema di drenaggio quali pozzetti dissabbiatori], o altra opera che il Giudice riterrà idonea al contenimento o alla gestione del rischio idrico rappresentato in causa, avuto riguardo alla CTU espletata.
In via istruttoria: ove le ragioni degli Attori non risultassero evidenti ex actis, assumersi i mezzi di prova richiesti e non ammessi”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Contrariis reiectis, con vittoria di spese e compensi di causa, voglia l'On.le Tribunale di Brescia adito:
- in via preliminare: dichiarare il difetto di competenza del Giudice ordinario in favore del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Milano;
- in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande formulate nei confronti del CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
[...]
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, anche parzialmente, ridotti, nella misura che verrà effettivamente accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, gli importi richiesti, condannare i che hanno assunto il rischio derivante dal CP_2
3 Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei a manlevare CP_2 il da qualsiasi somma lo stesso dovesse essere tenuto a corrispondere in conseguenza Controparte_1 dei fatti per cui è causa”.
PER PARTE INTERVENUTA:
“- in via principale, accertare e dichiarare l'integrale infondatezza della domanda di garanzia avanzata dal nei confronti di con riferimento al rischio Controparte_1 CP_2 Controparte_3 assunto con il certificato n. F1800004213 - nella qualità di successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dal 1.1.2021, e dei diritti controversi a detto contratto riferibili, di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei per inoperatività della copertura assicurativa, per CP_2
l'effetto rigettarla con vittoria delle spese e competenze del giudizio;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare l'integrale infondatezza della domanda avanzata dagli attori, in quanto infondata in fatto e in diritto, con loro condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- in via subordinata, per l'ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere anche solo parzialmente fondata la domanda degli attori, si chiede che il Giudice voglia, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ritenere la esistenza del concorso di colpa a carico degli attori, idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale che riterrà individuare, la responsabilità del e, per l'effetto, Controparte_1 respingere la domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni, patrimoniali e non, dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del convenuto”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di
4 alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Svolgimento del processo e ricostruzione dei fatti.
Gli attori, proprietari o conduttori di villette a schiera site in via dei Colli, tra i numeri civici 17
e 41 (frazione Villa), hanno convenuto in giudizio il , invocandone la Controparte_1 responsabilità risarcitoria ex artt. 2051 e 2043 c.c., in relazione ai danni da loro subiti a seguito di un evento alluvionale verificatosi in data 29.10.2018. Inoltre, hanno chiesto la condanna dell'ente alla realizzazione delle opere necessarie al fine di scongiurare il ripetersi di eventi simili.
1.1 Nel dettaglio, gli attori hanno allegato che tali villette costituiscono un complesso abitativo edificato tra il 2004 e il 2006, a valle di una delle colline del territorio di , CP_1 strutturalmente posto a chiusura di un piccolo bacino idrografico.
Tale area, secondo la ricostruzione attorea, si caratterizza per la suscettibilità ad allagamenti, testimoniata dal verificarsi nel giro di pochi anni di tre considerevoli eventi alluvionali (in data 3.11.2008, la notte tra il 5 e il 6.9.2011 e quello oggetto del presente giudizio). In tali occasioni, le acque meteoriche di ruscellamento, provenienti da monte, avevano oltrepassato il muro di cinta situato a nord delle villette, inondando i locali interrati delle stesse con livelli che avevano superato anche i 2 m, raggiungendo il soffitto degli scantinati. L'invasione d'acqua era giunta dal terreno confinante, discendendo dalle non regolate acque del fossato
Rio AS UO, che transita su vari terreni coltivati, per infine perdersi in quelli di proprietà del Comune.
Motivo per il quale hanno dedotto che la sussistenza di un significativo rischio idrogeologico dell'area era ben presente al Comune di già prima dell'edificazione di tali villette. CP_1
Tanto è vero che, dopo il verificarsi del primo evento alluvionale, l'ente aveva commissionato uno 'Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT comunale', dal quale era emerso lo stato di criticità dell'area. Proprio alla luce di tale documento, il aveva sopraelevato il muro di cinta, già esistente, situato tra la frazione Villa e il CP_1 terreno confinante, al fine di contenere ulteriori eventi alluvionali. Tale intervento però, a
5 detta degli attori, non era stato sufficiente a fronteggiare il consistente pericolo di inondazione delle abitazioni.
Ciò premesso, gli attori hanno dato conto dell'evento alluvionale verificatosi in data
29.10.2018, oggetto del presente giudizio. In tale occasione, si era verificato l'allagamento di 3 schiere di villette, per un totale di 22 abitazioni, con ingenti danni.
In conclusione, gli attori hanno chiesto, previo accertamento dell'omissione colposa dell'ente nella cura e gestione del territorio: la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti;
la condanna di parte convenuta al ristoro delle spese di consulenza tecnica sostenute;
la condanna di parte convenuta a un facere specifico, vale a dire a porre in essere le opere idonee al contenimento o alla gestione del rischio idrico rappresentato in causa.
1.2 Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree.
In via preliminare, ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione/competenza del giudice ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano.
Nel merito, ha negato qualsivoglia responsabilità per i danni subiti dagli attori in occasione dell'evento alluvionale oggetto del giudizio, anche alla luce della sua eccezionalità, tale da integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. Tanto più che l'opera idraulica in questione era sempre stata oggetto di scrupolosa opera di manutenzione e pulizia.
Parte convenuta ha contestato, inoltre, la negligenza degli attori, sia per non essersi attivati al fine di ottenere gli indennizzi stanziati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, sia in quanto l'evento era, in realtà, da ascrivere alla non corretta progettazione e costruzione delle abitazioni site nella frazione Villa, non essendo state adottate le misure necessarie alla salvaguardia delle stesse, nonostante fosse noto il rischio di allagamenti.
Inoltre, il ha dedotto di aver realizzato, nel corso degli anni, talune delle opere CP_1 necessarie per la messa in sicurezza del territorio, mentre gli attori non avevano mai provveduto a innalzare il muro perimetrale nord, come invece suggerito già nel 2008.
Infine, sono stati oggetto di contestazione anche i danni invocati in citazione.
In ogni caso, parte convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio i CP_2 con i quali era stata stipulata polizza per la responsabilità civile, al fine di essere manlevata in caso di condanna.
1.3 Si è costituita in giudizio anche la compagnia assicuratrice, contestando sia la fondatezza delle domande attoree, sia quella di manleva proposta dal CP_1
Quanto a quest'ultima, ha eccepito l'inoperatività della garanzia e richiamato i suoi limiti.
6 Nel merito, si è associata alle difese ed eccezioni formulate dal convenuto.
1.4 Nel corso del giudizio è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_3 in quanto autorizzata alla gestione degli adempimenti contrattuali derivanti dalla
[...] polizza stipulata con il convenuto, che le è stata trasferita da quegli Controparte_2 che ne avevano assunto il rischio, associandosi alle difese della sua dante causa.
1.5 Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
è stata disposta C.T.U. al fine di valutare l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione/competenza sollevata dal convenuto e dalla terza chiamata.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale è stato affidato al medesimo C.T.U. un ulteriore incarico, questa volta al fine di approfondire il merito della causa, a cui è seguita una richiesta di integrazione.
In data 28.2.2024 il fascicolo è stato assegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, su concorde richiesta delle parti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Le questioni preliminari.
Così ricostruito l'iter processuale, e prima di affrontare il merito del giudizio, occorre vagliare la fondatezza delle eccezioni aventi carattere preliminare sollevate da parte convenuta e/o dalla terza chiamata/intervenuta.
2.1 L'eccezione di difetto di giurisdizione/competenza.
Il e la compagnia assicuratrice hanno, fin dal rispettivo atto di Controparte_1 costituzione in giudizio, eccepito il difetto di giurisdizione/competenza del giudice ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano.
L'eccezione muove dalla ricostruzione dei fatti di causa operata dagli attori, secondo cui i danni da loro patiti sarebbero stati causati delle acque non regolate del fossato Rio AS
UO. La controversia avrebbe a oggetto l'inadeguatezza strutturale di tale canale, facente parte del reticolo idrografico minore.
Pertanto, dovrebbe trovare applicazione l'art. 140 R.D. n. 1775 del 1933, il quale attribuisce alla cognizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche “e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con
l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774”.
7 Tanto più che nel caso in esame parte attrice ha chiesto la condanna della P.A. a un facere specifico.
L'eccezione non è fondata.
Preliminarmente, occorre chiarire che su di essa non si è formato alcun giudicato, come invece ritenuto dagli attori (cfr. pagg. 25, 26 comp. concl.). Infatti, l'ordinanza emessa in data
1°.
3.2022 non è stata preceduta dall'invito alle parti a precisare le conclusioni con successiva rimessione della causa in decisione, né con essa si era inteso in maniera inequivocabile risolvere definitivamente la questione (essendosi limitato il precedente G.I. a disporre un'ulteriore C.T.U. sul presupposto che la causa dovesse proseguire dinanzi a lui) (sul punto in giurisprudenza cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020, Rv.
656642 - 01).
Al fine di verificare la sua fondatezza, risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. disposta nel corso del presente giudizio, da valutare alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. dott. Per_3
(specialista in geologia) nella relazione finale datata 18.1.2022 e le conclusioni a cui è
[...] giunto l'esperto in merito a tale questione sono condivise e fatte proprie dallo scrivente
Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917;
Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ.,
Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
L'esperto ha esposto che “il Rio AS UO […] riceve sia le acque reflue provenienti dalla zona urbanizzata posta immediatamente a NW, sia le acque potenzialmente provenienti dalle aree agricole Cont poste immediatamente ad ] Da informazioni raccolte presso Acque Bresciane S.p.A., società che gestisce la rete fognaria per conto del non risulta che le acque provenienti dalla Controparte_1 condotta fognaria mista siano soggette ad alcun tipo di trattamento prima di essere immesse nel Rio
AS UO” (pagg. 7, 9 relaz. finale 18.1.2022).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: “Le acque nere convogliate nelle fognature urbane non rientrano, pertanto, nel novero delle acque pubbliche elencate nell'art. 1 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, e la rete fognaria nella quale le acque medesime sono convogliate non può considerarsi opera pubblica, ai sensi dell'art. 140 lett. d) T.U. cit., potendo acquisire tale connotazione le acque reflue e meteoriche soltanto a seguito di depurazione e cioè dopo il trattamento che ne elimini le
8 impurità dannose ed inquinanti rendendole riutilizzabili come risorsa destinata all'impiego per usi umani (cfr. già Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1725 del 12/04/1978. Dopo la introduzione della legge n.
36/1994: cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 674 del 26/01/1999; id. Sez. 1, Ordinanza n. 2899 del
14/02/2004; id. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14883 del 05/09/2012; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19575 del
09/11/2012, id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5261 del 01/03/2017)” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
7724 del 2019).
L'eccezione deve dunque essere disattesa, dal momento che le acque che confluiscono nel Rio
AS UO non sono oggetto di alcun trattamento al fine di renderle utilizzabili per usi umani.
È stato ulteriormente chiarito che “secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, le domande di risarcimento danni proposte nei confronti della Pubblica amministrazione in base all'art. 2043 c.c., in materia di acque pubbliche (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1715, art. 140, lett. e)) sono devolute alla competenza dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche solo nel caso in cui vengano coinvolti apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque (Cass. S.U. n.
1066 del 2006; Cass., sez. 1^, n. 3755 del 2006, 8536 del 2005 e 19286 del 2004; Cass., sez. 3^, n. 368 del 2007 e 9026 del 2009). Sono, invece, riservate al giudice ordinario le domande che si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, come le controversie in cui si deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni all'altrui diritto, non richiedono valutazioni ed apprezzamenti tecnici, restando nell'ambito di un'attività doverosa per evitare pericoli a terzi” (Cass. civ., Sez. 3, n.
5952/2011).
Pertanto, l'eccezione non è fondata.
2.2 Il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_1
Parte convenuta, con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo viceversa legittimata in Controparte_5 quanto il convogliamento e la gestione delle acque reflue (e, più in generale, la totalità del servizio idrico integrato) è gestito da tale società.
Anche tale eccezione non è fondata.
Preliminarmente, occorre chiarire che essa non è stata oggetto di rinuncia, stante la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, come invece dedotto dagli attori (cfr. pag. 31 comp. concl. Peraltro, essa è rilevabile anche d'ufficio - cfr. Cass. civ., Sez. 5
- , Sentenza n. 29505 del 24/12/2020, Rv. 660293 - 01). Infatti, affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione
9 in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 31571 del
03/12/2019, Rv. 656277 - 01). Presunzione di abbandono non rinvenibile nel caso in esame, dal momento che la richiesta, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, di “rigettare tutte le domande formulate nei confronti del in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto per i motivi di cui in narrativa” era stata formulata sin dalla memoria ex art. 183, co. 6 n. 1
c.p.c., e il rimando ai “motivi di cui in narrativa” non poteva che ricomprendere anche tale eccezione (cfr. pag. 2).
Ciò premesso, e fermo restando i chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), si osserva che le doglianze attoree non attengono a vizi di manutenzione del sistema fognario o del servizio idrico integrato, in ipotesi addebitali a chi ha in concessione la sua gestione, bensì le condotte omissive del , per non aver realizzato nel corso degli anni le Controparte_1 opere necessarie a governare e contenere le acque meteoriche, al fine di scongiurare il verificarsi di eventi alluvionali.
Pertanto, l'eccezione non è fondata.
*** ** ***
§ 3. Il merito della controversia.
3.1 La verificazione dell'evento e l'accertamento della responsabilità.
Occorre ora passare al merito della controversia.
3.1.1 Innanzitutto, deve ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, come attestato dal verbale e dalla relazione di intervento dei Vigili del Fuoco (cfr. doc. 12 fasc. att.), giunti sul posto immediatamente dopo l'allagamento delle abitazioni, nonché dai video e dalle fotografie presenti in atti (cfr. docc. 5.14, 13 fasc. att.).
Peraltro, la verificazione dell'evento non è stata oggetto di contestazione a opera delle controparti.
Anche in relazione a tali questioni risulta indispensabile dar conto degli esiti dell'ulteriore
C.T.U. disposta nel corso del giudizio, affidata sempre al dott. dando atto che le Per_3 considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. nella relazione finale datata 30.11.2022 e le conclusioni a cui è giunto l'esperto in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie
10 dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917;
Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ.,
Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Dal punto di vista tecnico, la causa dell'allagamento è stata così descritta dal C.T.U.: “in condizioni di precipitazione gravose (come quella perdurante ed intensa verificatasi il 29/10/2018),
l'acqua raggiunge l'altezza del ciglio del muro, superandolo e riversandosi entro il complesso residenziale;
riesce inoltre a trovare una via di deflusso preferenziale infiltrandosi lungo il riempimento
(costituito in genere da elementi prevalentemente a granulometria grossolana, quindi con buona conducibilità idraulica), retrostante il muro di sostegno e sfociando, parte dai giunti fra i pannelli del muro e parte nello strato di sottofondo della pavimentazione del corsello dal quale, in presenza di discontinuità, riesce a venire a giorno. L'acqua, riversatasi ed infiltratasi, allaga quindi corsello ed autorimesse” (pagg. 8, 9 relaz. finale 30.11.2022).
Deve, inoltre, ritenersi acclarata la provenienza delle acque che hanno causato l'allagamento:
“Il complesso residenziale interessato dall'allagamento lamentato dalla parte attrice è situato in lato S dell'appezzamento agricolo sul quale, durante gli eventi meteorici, al termine dell'incisione d'alveo posto circa 175 m a monte, spaglia il Rio AS UO. La superficie dell'appezzamento in corrispondenza della sezione finale del rio è posta a quota 200 m s.l.m. e digrada in direzione SSE raggiungendo quota minima 196,5 m s.l.m. circa in corrispondenza del muro che delimita il lato settentrionale dell'insediamento (inclinazione media circa 1°). In occasione di eventi piovosi intensi e perduranti, la superficie dell'appezzamento (suolo, ovvero lo strato di alterazione il deposito fluvioglaciale, composto di miscela di elementi organici e elementi minerali derivanti dalla degradazione del deposito sottostante), caratterizzata granulometricamente da prevalente frazione fine (limi sabbio- argillo-ghiaiosi) con ridotto grado di permeabilità, assorbe solo parzialmente i volumi di acqua scaricati dall'alveo del rio, i quali si accumulano nella fascia più depressa che è posta a ridosso del muro di delimitazione fra appezzamento e complesso residenziale. […] L'acqua che si accumula nella fascia a ridosso del muro di confine durante questi eventi intensi e perduranti proviene per la massima parte dal
Rio AS UO. Il contributo volumetrico da parte della strada provinciale posta ad Est
(denominata Via Iseo), che attraversa anche bacini limitrofi posti a monte, è ininfluente […]” (pagg. 8,
9 relaz. finale 30.11.2022. In merito alle caratteristiche del Rio AS UO si richiama quanto osservato al § 2.1).
A fronte dell'evento verificatosi in data 29.10.2018, deve ritenersi altrettanto accertata la negligente condotta tenuta dal , che per anni ha omesso di realizzare le Controparte_1
11 opere necessarie a contenere il deflusso delle acque meteoriche che, convogliate nel Rio
AS UO, hanno determinato l'allagamento degli immobili attorei (così come già accaduto in occasione degli eventi occorsi negli anni precedenti).
Infatti, parte convenuta, pur consapevole del pericolo di allagamento della frazione Villa, con conseguente elevata probabilità di pregiudizio per i suoi abitanti, almeno sin dal 1999 (cfr. doc. 28 fasc. att. Cfr. altresì 'Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT comunale', commissionato dall'ente nel 2009 - doc.
5.7 fasc. att.), non ha colpevolmente posto in essere le opere necessarie a contenerlo.
Opere la cui realizzazione era stata più volte sollecitata dagli attori in occasione del verificarsi degli eventi alluvionali precedenti rispetto a quello oggetto del presente giudizio (cfr. docc. 6,
8 e 10 fasc. att.). Inoltre, lo stesso nel PGT di giugno 2017 (Tav. 1.3, PdR, Controparte_1
Azzonamento Frazioni - cfr. doc. 15 fasc. att.) aveva previsto la costruzione Controparte_6 di una vasca di laminazione per mitigare il rischio di allagamento dell'area, in aderenza a quanto era stato richiesto in precedenza dagli attori (cfr. doc. 14 fasc. att.).
La realizzazione di tale opera, a cui si fa riferimento anche nella comparsa di costituzione di parte convenuta (cfr. pag. 2), è stata però deliberatamente trascurata nel corso degli anni.
Infatti, l'attività posta in essere dal per affrontare il rischio alluvionale della zona è CP_1 consistita nella sola autorizzazione all'innalzamento del muro di cinta effettuato nel 2009 (cfr. docc. 7, 32 fasc. att.). Intervento che, come testimonia la circostanza che ben due rilevanti eventi alluvionali si sono verificati anche in seguito alla sua realizzazione, è risultato del tutto insufficiente.
Tali considerazioni risultano avvalorate dalle conclusioni cui è giunto il C.T.U. Quest'ultimo, infatti, da un lato, ha chiarito che gli interventi già realizzati dal sono Controparte_1 inidonei a impedire il ripetersi degli eventi lamentati (cfr. pagg. 14, 15 relaz. finale 30.11.2022),
e dall'altro, ha precisato che, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto (cfr. pag. 3 comp. cost.), “La semplice sopraelevazione del muro di proprietà degli attori non è sufficiente a scongiurare il ripetersi degli eventi lamentati. Infatti le modalità costruttive del muro e della pavimentazione, realizzati senza impermeabilizzazione, determinerebbero comunque l'ingresso dell'acqua che, bloccata dallo sbarramento attuato dal muro rialzato, infiltrandosi lungo l'intercapedine
a monte del muro, fuoriuscirebbe sia dai giunti fra gli elementi prefabbricati sia dalle discontinuità presenti nella pavimentazione del corsello (chiusini e fughe)” (pag. 12 relaz. finale 30.11.2022).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che parte convenuta non si sia diligentemente attivata per la messa in sicurezza della frazione Villa in relazione a eventi potenzialmente
12 lesivi dell'incolumità e del patrimonio delle persone ivi residenti. Omissione alla base del nesso di causalità tra l'evento alluvionale del 29.10.2018 e i danni subiti dagli attori.
Risultano quindi integrati i presupposti applicativi di cui all'art. 2051 c.c.
La validità di tale criterio di imputazione dei danni riposa sulla considerazione che il CP_1
è tenuto alla custodia e alla cura del territorio di sua competenza, con conseguente tutela dei soggetti che ivi si trovano.
Stante la natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024, Rv. 671797 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n.
11152 del 27/04/2023, Rv. 667668 - 02), al danneggiato spetta soltanto l'onere di provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile.
Onere che, come visto, è stato adeguatamente soddisfatto.
Grava, invece, sul convenuto, al fine di andare esente da responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito, inteso come quel fattore, estraneo alla sfera soggettiva del custode, dotato di un autonomo impulso causale, tale da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno che concretamente si è verificato (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 3.04.2023, n. 9172; Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 18528 del
2024). Mentre risulta estraneo il profilo della diligenza, poiché se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 2023).
Il caso fortuito, pertanto, può consistere anche in un fatto naturale, nel fatto del terzo o essere rappresentato dalla condotta dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 20943 del
30/06/2022).
3.1.2 Parte convenuta e la terza chiamata/intervenuta hanno invocato l'applicabilità proprio dell'esimente in parola, stante il carattere asseritamente eccezionale dell'evento meteorologico verificatosi in data 29.10.2018.
L'argomentazione si fonda (anche) sulla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del
Consiglio dei Ministri, in conseguenza degli 'eccezionali eventi metereologici' verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 su alcuni territori, tra cui la Lombardia (cfr. doc. 8 fasc. conv.).
13 Inoltre, il carattere eccezionale troverebbe ulteriore conferma nel fatto che il CP_1
aveva posto in essere una scrupolosa attività di manutenzione e pulizia dell'opera
[...] idraulica de qua, da ultimo con un intervento effettuato nei mesi primaverili - estivi del 2018
(cfr. doc. 6 fasc. conv.).
Quanto a quest'ultimo aspetto, è sufficiente osservare che, come visto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e a essa, così come alla sua prova liberatoria, è estraneo qualsiasi profilo attinente alla diligenza del custode.
Quanto alle caratteristiche dell'evento verificatosi in data 29.10.2018, occorre richiamare gli esiti della C.T.U., da valutare alla luce dei chiarimenti forniti dalla Suprema Corte di
Cassazione.
In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un 'forte temporale', di un 'nubifragio' o di una 'calamità naturale', presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 30521 del
22/11/2019, Rv. 655971 - 03. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 01/02/2018, n. 2482).
Proprio alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il C.T.U. dott. analizzando i dati Per_3 pluviometrici registrati dalla stazione meteorologica ARPA di Chiari, vale a dire quella ufficiale più vicina alla frazione Villa, relativi ai giorni 27-28-29.10.2018, ha chiarito che “il valore orario di piovosità con intensità massima è stato registrato fra le 18 e le 19 del 29/10/2018 con precipitazioni pari a 20 mm” (pagg. 9, 10 relaz. finale 30.11.2022). Valore corrispondente a tempi di ritorno inferiori a 2 anni (cfr. pag. 11 relaz. finale 30.11.2022).
Peraltro, dall'esame di tutti i dati pluviometrici orari rilevati dalla stazione ARPA di Chiari in occasione di precipitazioni atmosferiche registrate tra il 20.6.2003 e il 26.09.2022, si apprende che “per ben 49 volte l'intensità pluviometrica ha superato il valore di 20 mm” (pag. 10 relaz. finale
30.11.2022).
Tenuto conto dei dati pluviometrici complessivamente rilevati nei tre giorni compresi tra il 27
e il 29.10.2018, il C.T.U. ha ritenuto che il tempo di ritorno “è compreso fra 5 e 10 anni, quindi con tempi probabilistici che non giustificano la definizione di “evento meteorico di caratteristiche eccezionali” ” (pag. 11 relaz. finale 30.11.2022).
14 Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che l'evento in questione rientri nella nozione di 'caso fortuito' ex art. 2051 c.c.
Parte convenuta ha contestato tali conclusioni, dal momento che il C.T.U. ha usato i dati della stazione ARPA di un territorio, quello di Chiari, che non sarebbe stato interessato da precipitazioni intense come invece accaduto a . CP_1
L'eccezione non è fondata.
Come chiarito in maniera condivisibile dal C.T.U., “l'utilizzo dei dati provenienti dalla stazione meteorologica ARPA di Chiari è dettato dalla necessità di utilizzare dati che abbiano valenza ufficiale in quanto registrati con precise e certe modalità. I dati riportati dal pluviografo a Provaglio d'Iseo [che il c.t. di parte convenuta aveva allegato alle sue osservazioni;
n.d.r.] (posta a NNE comunque ad una distanza dai luoghi di causa poche centinaia di metri inferiore alla stazione ARPA di Chiari posta invece a SSW) ed indicanti valori di precipitazione più elevati di quelli registrati dalla stazione ARPA di Chiari, sono registrati da una associazione privata;
non essendo dati ufficialmente registrati non ho certezze per poterli utilizzare in questa sede” (pag. 20 relaz. finale 30.11.022).
Neppure dirimente risulta il dato relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza che, secondo parte convenuta, confermerebbe l'inadeguatezza del metodo utilizzato dal C.T.U., in quanto Chiari non era ricompreso tra i Comuni per il quale era stato proclamato.
Infatti, nell'esprimere il concetto di 'dichiarato stato di emergenza', sul quale si basa il tentativo di contestazione, viene presa in considerazione l'entità delle precipitazioni come elemento esclusivo alla determinazione dei fenomeni calamitosi, tralasciando completamente l'ambito geomorfologico, il quale ha importanza altrettanto fondamentale (cfr. pag. 5 supplemento C.T.U. 25.5.2023). Infatti, “[…] oltre al dato pluviometrico, vi è un altro concetto, del quale non è stato fatto cenno, ma è altrettanto fondamentale nella definizione di “evento meteorologico” che, come nella situazione richiamata dal legale di parte convenuta, porti a dichiarare lo “stato di emergenza”: sono le condizioni geomorfologiche del territorio sul quale si è verificato l'evento classificato come “calamitoso” e la gestione di detto territorio” (pag. 3 supplemento C.T.U.
25.5.2023). Pertanto, le contestazioni mosse dal trascurano di considerare che a parità CP_1 di precipitazioni atmosferiche le conseguenze possono essere diverse a seconda delle condizioni geomorfologiche del territorio.
3.1.3 Parte convenuta e la terza chiamata/intervenuta hanno eccepito, altresì, il concorso del fatto colposo degli attori, rilevante ex art. 1227 c.c.
L'estraneità del , secondo i resistenti, sarebbe dimostrata anche dalla Controparte_1 cattiva progettazione ed esecuzione degli immobili di proprietà degli attori, in quanto in tali
15 occasioni non sono state adottate le misure necessarie alla tutela e salvaguardia degli immobili medesimi.
Inoltre, hanno eccepito che i danneggiati non hanno mai realizzato l'innalzamento del muro perimetrale, come invece suggerito dal CP_1
Entrambe le argomentazioni non sono condivisibili.
Quanto alla prima, si osserva che gli attori si sono limitati ad acquistare gli immobili (o a condurli in locazione). Inoltre, è stato il ad aver concesso nel 2004 il permesso di CP_1 costruire (cfr. doc. 1 fasc. att.), pur conoscendo, quantomeno dal 1999, i rischi alluvionali della zona (cfr. doc. 28 fasc. att.) (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/12/2013, n. 28460).
Fermo restando che l'asserita cattiva progettazione ed esecuzione di tali immobili è rimasta allo stadio della mera allegazione, essendo del tutto sfornita di prova.
Quanto alla seconda, gli attori hanno dimostrato di aver provveduto all'innalzamento del muro perimetrale nord seguendo le indicazioni del (cfr. docc. 7 e 32 fasc. att.). CP_1
Intervento, peraltro, rivelatosi inadeguato a fronteggiare il pericolo di alluvioni, come dimostrato dai successivi allagamenti verificatisi nel 2011 e nel 2018.
In ogni caso, come chiarito dal C.T.U., neanche un'ulteriore sopraelevazione del muro sarebbe stata idonea a evitare il ripetersi di eventi analoghi a quello oggetto del presente giudizio (cfr. pag. 12 relaz. finale 30.11.2022: “La semplice sopraelevazione del muro di proprietà degli attori non è sufficiente a scongiurare il ripetersi degli eventi lamentati. Infatti le modalità costruttive del muro e della pavimentazione, realizzati senza impermeabilizzazione, determinerebbero comunque l'ingresso dell'acqua che, bloccata dallo sbarramento attuato dal muro rialzato, infiltrandosi lungo l'intercapedine
a monte del muro, fuoriuscirebbe sia dai giunti fra gli elementi prefabbricati sia dalle discontinuità presenti nella pavimentazione del corsello (chiusini e fughe)”).
In conclusione, entrambe le circostanze valorizzate al fine di escludere e/o ridurre la responsabilità risarcitoria di parte convenuta non sono risultate fondate.
3.2 La liquidazione dei danni.
Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dagli attori.
Questi ultimi hanno chiesto di essere risarciti per il danneggiamento dei propri beni mobili e immobili causato dall'acqua tracimata e infiltratasi dal muro situato al confine tra il complesso abitativo e il terreno agricolo confinante.
16 Inoltre, hanno domandato il ristoro del danno morale, poiché “A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, la situazione creatasi col tempo ha cagionato uno stato d'animo ansioso negli
Attori” (pag. 28 citaz.).
3.2.1 I danni di natura patrimoniale sono stati oggetto di accertamento da parte del C.T.U. (cfr. pagg. 15 e seguenti relaz. 30.11.2022).
Per quanto concerne i beni mobili, il dott. ha chiarito che, stante il lasso di tempo Per_3 trascorso dall'evento alluvionale del 29.10.2018, non è stato possibile procedere a un loro diretto riscontro. Nonostante ciò, l'esperto ha operato una verifica dell'elenco dei beni mobili
(menzionati nella relazione di intervento dei Vigili del Fuoco), nonché della documentazione prodotta dai danneggiati.
A tal riguardo, si osserva che gli attori hanno fornito ampia ed esaustiva documentazione
(consistente in fotografie, preventivi, fatture, scontrini di acquisto, ricevuta di consegna, documentazione amministrativa relativa alle automobili - cfr. doc. 25 fasc. att.) comprovante i danni ai beni mobili verificatisi in occasione dell'evento alluvionale oggetto del presente giudizio.
Considerato, altresì, che sulla base di nozioni di comune esperienza in casi simili, proprio in considerazione della distruttività della forza dell'acqua, la prova del danno risulta assai complessa, e che trattandosi in parte di beni di modico valore difficilmente il danneggiato conserva la prova del relativo acquisto.
Per quanto riguarda i beni immobili, parte attrice ha prodotto una perizia di stima redatta dall'ing. (cfr. doc. 24 fasc. att.), nella quale è stato effettuato un calcolo dei Persona_4 danni subiti dai vari appartamenti e sono stati descritti i lavori necessari per la loro sistemazione.
Sul punto, il C.T.U. ha chiarito che “le operazioni descritte erano finalizzate alla rimozione dell'intonaco imbibitosi durante l'allagamento sia sui muri sia sui soffitti ed al suo rifacimento con idonee caratteristiche, compresi i ponteggi per l'esecuzione dei lavori;
a queste operazioni vanno aggiunti i costi relativi al rifacimento degli impianti danneggiati ed i costi per la sostituzione delle porte” (pag. 16 relaz. finale 30.11.2022. Cfr. anche la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco prodotta sub doc. 12 fasc. att., secondo la quale in occasione dell'evento alluvionale del
29.10.2018 l'acqua aveva raggiunto l'altezza di circa 3 m in corrispondenza dei locali di proprietà di , e e di Parte_1 Parte_3 Parte_11 Parte_8 approssimativamente 2 m in corrispondenza dei locali di proprietà di Parte_13
e . Pt_9 Pt_14 Pt_4
17 Per la quantificazione di tali opere sono stati utilizzati i prezzi riportati nel prezziario delle opere edili della Provincia di Brescia. Il C.T.U. ha, tuttavia, chiarito che la perizia di stima attorea opera “una semplificazione relativamente alle quantità, utilizzando una superficie totale media di intervento di 100 mq di intervento per ogni singola unità. Detta generalizzazione produce un costo non proporzionale all'ampiezza delle superfici effettive da sistemare in ogni singola unità”; motivo per il quale, nell'elaborato peritale “si è proceduto al ricalcolo individuale della superficie di ogni unità alla quale è stato applicato il costo unitario desunto dal prezziario del periodo in questione” (pag. 16 relaz. finale 30.11.2022).
Alla luce di tali considerazioni, il dott. ha elencato in maniera completa ed esaustiva i Per_3 danni patiti dai singoli attori e stimato i relativi importi, suddividendo quelli concernenti i beni mobili e quelli relativi agli immobili (cfr. all. 8 relaz. finale 30.11.2022).
Il prospetto riepilogativo redatto dal C.T.U. è il seguente, rispetto al quale, è bene sottolinearlo, i c.t. di parte convenuta e della terza chiamata/intervenuta, non hanno formulato osservazioni (cfr. pagg. 16, 17 relaz. finale 30.11.2022):
- Parte_1
danni beni immobili € 7.416,22 (riferibili ad Parte_2
danni beni mobili € 11.566,60
Totale € 18.982,82
- : Parte_3
danni beni immobili € 7.895,00 danni beni mobili € 10.308,60
Totale € 18.203,60
- e : Parte_11 Parte_12
danni beni immobili € 7.795,00 danni beni mobili € 6.909,47
Totale € 14.704,47
- e Parte_8 Parte_7
danni beni immobili € 5.745,00 danni beni mobili € 13.247,28
Totale € 18.992,28
- Parte_13
18 danni beni immobili € 9.600,00 danni beni mobili € 4.270,00
Totale € 13.870,00
- e Parte_9 Parte_10
danni beni immobili € 9.600,00 danni beni mobili € 17.377,94
Totale € 26.977,94
- : Parte_14
danni beni immobili € 9.850,00 danni beni mobili € 41.020,00
Totale € 50.870,00
- : Parte_4
danni beni immobili € 8.200,00 (riferibili a Controparte_7
danni beni mobili € 4.135,15
Totale € 12.335,15.
Ciò considerato, ritiene il Tribunale di aderire alle conclusioni cui è giunto il C.T.U., con le seguenti precisazioni.
In relazione all'attrice fermo restando l'ammontare complessivo dei danni Parte_1 calcolato dal dott. (cfr. pag. 2 all. 8 relaz. finale 30.11.2022), si ritiene necessario Per_3 procedere, anche alla luce delle domande contenute in citazione, alla loro suddivisione nei seguenti termini:
- (assegnataria dell'immobile di proprietà di : € 9.411,60 per Parte_1 Parte_2 danni a beni mobili (somma ottenuta dalla quantificazione dei danni relativi ai soli beni mobili, dal momento che quello relativo all'impianto di allarme ed elettrico seminterrato, pari a € 2.115,00, è riferibile al proprietario dell'immobile);
- (proprietario dell'immobile assegnato a : € 9.531,22 per danni Parte_2 Parte_1
a beni immobili (somma ottenuta dalla quantificazione dei danni relativa ai soli beni immobili, aumentata del danno all'impianto di allarme ed elettrico seminterrato).
In relazione all'attore fermo restando anche in questo caso l'ammontare Parte_4 complessivo dei danni calcolato dal dott. (cfr. pag. 9 all. 8 relaz. finale 30.11.2022), si Per_3
19 ritiene necessario procedere, anche alla luce delle domande contenute in citazione, alla loro suddivisione nei seguenti termini:
- (conduttore dell'immobile di proprietà della : € Parte_4 Parte_5
2.850,00 per danni a beni mobili (somma ottenuta dalla quantificazione dei danni relativi ai soli beni mobili, dal momento che quelli relativi a divisione impianto elettrico, pari a € 951,60,
e a rifacimento impianto idraulico lavanderia, pari a € 333,55, sono riferibili al proprietario dell'immobile);
- (proprietaria dell'immobile concesso in locazione a Parte_5 [...]
: € 9.485,15 (somma ottenuta dalla quantificazione dei danni relativa ai soli beni Pt_4 immobili, aumentata dei danni relativi a divisione impianto elettrico e a rifacimento impianto idraulico lavanderia).
Inoltre, deve essere opportunamente rideterminata la ripartizione 'interna' dei danni, tra beni mobili e immobili, subiti da (cfr. pag. 3 all. 8 relaz. finale 30.11.2022): € Parte_3
5.308,60 per danni a beni mobili ed € 12.895,00 per danni a beni immobili (tenuto conto che l'impianto antifurto e l'impianto elettrico vanno conteggiati tra i secondi).
Infine, si osserva che a non può essere liquidato il danno complessivo stimato Parte_14 dal C.T.U., vale a dire € 50.870,00 (cfr. pag. 8 all. 8 relaz. finale 30.11.2022), dal momento che la
(minor) somma da lui richiesta è pari a € 50.370,00 (cfr. pag. 32 citaz.). Infatti, nonostante la domanda iniziale, oltre a indicare una precisa quantificazione del danno, facesse riferimento alle “diverse somme che saranno determinate in corso di causa o stabilite equitativamente” (cfr. ibidem), tale indicazione è stata riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29537 del
15/11/2024, Rv. 672889 - 02).
20 Mentre per ciò che concerne gli altri attori, si ritiene, come detto, di aderire all'analitica quantificazione dei danni effettuata dal C.T.U. (oltre IVA ove dovuta e come per legge).
Parte convenuta e la terza chiamata/intervenuta hanno eccepito che dalle somme dovute a titolo di risarcimento dovrebbero essere dedotti gli importi che gli attori hanno rinunciato a ottenere dalle Autorità statali e regionali a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.
L'eccezione non è fondata.
Infatti, pur volendo prescindere dalla questione relativa alla tardività dell'avviso dato dal ai danneggiati e all'impossibilità da parte di questi ultimi di reperire la CP_1 documentazione necessaria entro i ristretti termini previsti, si osserva che sarebbe stato onere di coloro che hanno formulato l'eccezione allegare e dimostrare il possesso da parte degli attori dei requisiti previsti per l'accesso agli indennizzi e gli importi che sarebbero stati erogati.
Lacune che non consentono di valutare se e in quale modo tali ristori avrebbero eventualmente inciso sui risarcimenti spettanti agli attori.
A ciò si aggiunga che l'effettiva erogazione degli indennizzi si sarebbe comunque collocata a valle di un articolato iter amministrativo, dagli esiti incerti, e sarebbe comunque stata subordinata all'effettiva disponibilità di fondi.
3.2.2 Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno morale, dal momento che la situazione creatasi a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione col tempo ha cagionato loro uno stato d'animo ansioso (cfr. pag. 28 citaz.). Pregiudizio quantificato in € 1.000,00 a persona.
La domanda non può trovare accoglimento,
Da un lato, non è supportata da un'adeguata allegazione, e dall'altro, non sono stati provati i fatti posti a suo fondamento.
Neppure può ritenersi che parte attrice si sia offerta di validamente provare tali circostanze, dal momento che i capitoli di prova orali formulati a tal fine sono stati ritenuti inammissibili, poiché generici o aventi natura valutativa.
Peraltro, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non sono suscettibili di risarcimento i pregiudizi tali da tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28244 del
09/10/2023; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 14886 del 31/05/2019).
3.2.3 Gli attori hanno chiesto il ristoro delle seguenti spese di consulenza ante causam (cfr. pag.
28 citaz.):
21 - € 2.930,76 per la relazione idrogeologica denominata 'Valutazioni preliminari delle cause e interventi di mitigazione del rischio idraulico' (cfr. doc. 26 fasc. att.);
- € 416,00 per la relazione tecnica redatta dall'ing. denominata 'Perizia di Persona_4 stima. Valutazione e stima dei danni presenti nel fabbricato sito in Via dei Colli, Erbusco (BS)'
(cfr. doc. 26 fasc. att.).
La domanda deve essere accolta, dal momento che gli esborsi risultano adeguatamente dimostrati ed eziologicamente riferibili al fatto illecito, tenuto anche conto della consolidata giurisprudenza di legittimità.
Tuttavia, occorre precisare che l'esborso di € 2.930,76 è stato sostenuto da , e Parte_4 pertanto deve essere riconosciuto (solo) a suo favore;
mentre quello di € 416,00 è riferibile a e pertanto deve essere riconosciuto (solo) a suo favore. Parte_1
3.3 Sulle somme riconosciute ai § 3.2.1 e 3.2.3 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulle somme devalutate all'epoca del fatto (29.10.2018) e poi progressivamente rivalutate, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 29.10.2018 fino alla presente sentenza;
sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3.4 La richiesta di condanna a un facere specifico.
Gli attori hanno chiesto di condannare il a porre in essere le opere idonee Controparte_1 al contenimento o alla gestione del rischio idrico rappresentato in causa.
22 All'accoglimento di tale domanda si è opposta parte convenuta (mentre la terza chiamata/intervenuta si è dichiarata estranea a tale tipo di pronuncia, non essendo ricompresa nell'oggetto della garanzia).
3.4.1 Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è costante nell'affermare che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. U - , Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018, Rv. 650270 - 01).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che il thema decidendum della domanda ha ad oggetto l'obbligo del di realizzare le Controparte_1 opere necessarie a evitare ulteriori allagamenti delle abitazioni degli attori. Trattasi, quindi, di controversia in cui non è in gioco una posizione di supremazia della P.A., che si sia manifestata attraverso atti o provvedimenti, essendo piuttosto in discussione l'osservanza da parte dell'ente pubblico del generale principio del neminem laedere.
In altri termini, è la lesione di una posizione di diritto soggettivo a rappresentare il presupposto imprescindibile che legittima la parte a richiedere la condanna a un facere specifico.
La P.A., infatti, è tenuta a osservare le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, a rispettare il principio del neminem laedere, potendo, in caso di sua violazione, essere condannata sia al risarcimento del danno patito dal privato in conseguenza delle omissioni che abbiano comportato la lesione di diritti soggettivi (quali il diritto di proprietà e il diritto alla salute), sia a un facere, al fine di eliminare le cause di tale lesione, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte e atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio del neminem laedere (cfr. Cass. civ., Sez. III,
23.5.2023, n. 14209).
In un caso analogo a quello in esame è stato chiarito che “va affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domanda rivolta dal privato contro un CP_1 per conseguirne la condanna ad un facere specifico, consistente nella realizzazione delle opere necessarie ad adeguare l'impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche al fine di scongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietà privata, e la condanna al risarcimento
23 dei danni prodotti alla proprietà a causa della pregressa cattiva manutenzione o gestione degli impianti comunali, prospettandosi la responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.
2043 c.c.” (Cass. civ., Sez. Un., 13.9.2017, n. 21192. Cfr. altresì la recente Cass. civ., Sez. U,
Ordinanza n. 24096 del 2024).
3.4.2 Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
La domanda attorea si fonda sulla considerazione che l'area ove risiedono è caratterizzata da un rilevante rischio idrogeologico e da un elevato “pericolo di alluvione e allagamento derivanti da fenomeni piovosi ingenti, che portano il Rio AS Nova a tracimare verso la zona di frazione Villa e il sistema fognario a non contenere gli ingenti volumi d'acqua in caso di forti piogge” (pag. 29 citaz.).
A fronte di tale rischio, il non avrebbe predisposto le opportune opere di Controparte_1 salvaguardia del patrimonio e della salute, omettendo colposamente la gestione e la cura del territorio (cfr. pag. 30 citaz.).
Alla luce di tali considerazioni, parte attrice ha chiesto di condannare parte convenuta a “porre in essere le opere descritte nella Relazione idrogeologica del 20.3.2019 (doc. 2), a firma ing. e Persona_1 ing. [vasche interrate d'infiltrazione, tra via dei Colli e il Rio AS Nova, al fine di Per_2 consentire l'accumulo di 2000 mc di acqua, con l'aggiunta di sagomature e depressioni nei terreni prossimi al manufatto e di appropriati manufatti di pretrattamento posti a monte del sistema disperdente, atti a impedire una repentina perdita dell'efficienza del sistema di drenaggio quali pozzetti dissabbiatori], o altra opera che il Giudice riterrà idonea al contenimento o alla gestione del rischio idrico rappresentato in causa, avuto riguardo alla CTU espletata” (foglio di precisazione delle conclusioni, pagg. 2 e 3).
La domanda è fondata, con le precisazioni di cui si dirà.
Tra i vari quesiti formulati al C.T.U. vi era anche quello volto a individuare “quali opere risultano necessarie per evitare i lamentati allagamenti e a questo riguardo precisi se la semplice sopraelevazione del muro perimetrale di proprietà degli attori impedirebbe o meno il ripetersi degli eventi lamentati” (cfr. ord. del 1°.3.2022).
L'esperto, dopo aver premesso che la semplice sopraelevazione del muro di proprietà degli attori non è sufficiente a scongiurare il ripetersi degli eventi lamentati (cfr. pag. 12 relaz. finale
30.11.2022), ha ritenuto necessaria la realizzazione di una struttura superficiale di laminazione dotata di scarico di fondo (bacino ritentivo - infiltrativo), stimando anche i relativi costi (pari indicativamente a € 240.000,00) (cfr. pagg. 12-14 relaz. finale 30.11.2022).
Nel dettaglio, “essa consiste nella realizzazione, in prossimità della sezione finale del Rio AS
UO (angolo Nord-Ovest dell'appezzamento di terreno destinato allo spoglio), di una depressione artificiale appositamente costruita ed inerbita che, sulla base di una verifica indicativa relativa all'entità
24 dei deflussi superficiali generati dall'afflusso meteorico, è stato stimato in circa 6.000 mc sia con la procedura dettagliata come previsto dal R.R. 23/11/2017 – n. 7 modificato dal R.R. 19/04/2019 – n. 8, sia con il metodo delle sole piogge. La struttura da realizzare potrebbe indicativamente avere forma subrettangolare con lato maggiore di circa 65 m e lato minore di circa 45 m;
l'altezza massima della depressione, digradante dolcemente verso il centro, sarà di 1,5 m e, centralmente ad essa, sarà realizzata una trincea d'infiltrazione con lato maggiore di circa 46 m, lato minore di circa 26 m e profondità 3 m riempita di ciottoli di pezzatura omogenea, con funzione sia di accumulo (fra gli interstizi del ciottolame di riempimento), sia di dispersione nel sottosuolo (quest'ultimo caratterizzato da discreto coefficiente di conducibilità idraulica verticale k ipotizzabile nell'ordine di 10 -4 m/sec., comunque da verificare con prove in situ). Considerata l'origine dell'apporto idrico (“acque reflue urbane”), a monte del bacino di laminazione e infiltrazione dovranno essere installati delle opere di pre-trattamento per la rimozione del particolato sottile al fine di evitare l'ostruzione della struttura nel tempo, in quanto le acque provenienti dalla condotta fognaria mista non risultano essere soggette ad alcun tipo di trattamento prima di essere immesse nel Rio AS UO (informazione raccolta presso il gestore della rete fognaria Acque Bresciane S.p.A.)” (pagg. 12, 13 relaz. finale 30.11.2022).
Ritiene il Tribunale che l'opera così descritta sia necessaria al fine di evitare il ripetersi dei fenomeni di allagamento a danno degli attori.
Peraltro, il c.t. di parte convenuta, in sede di osservazioni alla bozza, ha concordato con l'intervento suggerito dal C.T.U., ritenendolo migliorativo di una situazione di rischio già oggetto di precedenti interventi (cfr. pag. 11 all. 11 relaz. finale 30.11.2022).
Inoltre, il ha “provveduto ad analizzare la situazione idrologica del territorio Controparte_1 comunale ed individuato gli interventi da eseguire [mediante incarico a Ecosphera s.r.l. di redigere uno 'Studio comunale di gestione del rischio idraulico'; n.d.r.], ma non risulta, attualmente, che siano in corso d'opera interventi finalizzati ad impedire il ripetersi degli eventi lamentati” (pag. 15 relaz. 30.11.2022).
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata all'esecuzione delle opere indicate dal C.T.U. a pagg. 12, 13 e 14 della relazione finale datata 30.11.2022.
Il ha eccepito la sua non fattibilità, in quanto essa presupporrebbe una serie di CP_1 provvedimenti amministrativi (quali atti di assenso urbanistici, paesaggistici, demaniali, ecc.) che la relegano a mera ipotesi in nessun modo cantierabile e concreta (cfr. pagg. 9, 10 mem. replica).
Tuttavia, tali profili esulano dalla cognizione di questo Tribunale, in quanto l'ente potrà far valere le proprie prerogative di interesse pubblico nell'eventuale giudizio di ottemperanza
(nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Latina, Sez. I, 16/04/2019, n. 971).
25 D'altro canto, la possibilità di condannare un'Amministrazione pubblica a un obbligo di fare
(id est opera pubblica) è ormai pacificamente riconosciuta (cfr. Trib. Cosenza, n. 1627/2023;
Corte d'Appello Reggio Calabria, Sez. I, 23/06/2021, n. 397; Corte d'Appello Lecce, Sez. I, n.
829/2020; Trib. Foggia, Sez. II, n. 802/2019; Trib. Marsala, 29/05/2018, n. 544; Trib. Roma, Sez.
XIII, 30/11/2017, n. 22475; Trib. Pescara, n. 390/2016. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. I, 05/10/2012,
n. 17068: “Per cui ben poteva la Corte di appello, ove avesse accertato che la situazione pregiudizievole
e lesiva per il diritto dominicale del V. era attribuibile ad opere dell'amministrazioni provinciale che
l'avevano determinato modificando il deflusso delle acque pluviali e non realizzando tutti gli accorgimenti necessari ad impedire il loro disordinato deflusso nei terreni del ricorrente, dare tutte le disposizioni necessarie onde rimuovere tale situazione contraria al precetto del neminem laedere (art.
2043 cod. civ.)”).
Diversamente opinando, l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in casi come questo rischierebbe di rimanere priva di utilità pratica laddove non fosse consentito emettere la relativa condanna (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 18/10/2005, n. 20117: “Del resto è risalente e consolidato il principio secondo cui la discrezionalità della pubblica amministrazione circa i criteri e le modalità di esecuzione di un'opera pubblica in relazione all'apprezzamento ad essa demandato degli interessi e delle esigenze della collettività dei cittadini e degli strumenti atti a soddisfarli, non esime
l'amministrazione dall'osservare le specifiche disposizioni di legge e di regolamento e le generali norme di prudenza e diligenza, imposte dal già ricordato precetto del neminem laedere a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, con la conseguenza che se dall'osservanza di tali norme derivi un danno al terzo, deve a questi riconoscersi azione risarcitoria, anche in forma specifica, davanti al giudice ordinario, vertendosi in tema di fatto illecito lesivo di posizioni di diritto soggettivo (cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1988 n. 6635; Cass. 17 novembre 1984 n. 5834; Cass., Sez. Un.,
28 maggio 1975 n. 2156) […] In questi casi il giudice ordinario non può soltanto accertare gli obblighi dell'amministrazione, condannandola al risarcimento del danno, ma può anche pronunciare condanna di essa ad un facere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni giurisdizionali fissato dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E, perché non operando - va ancora una volta ribadito - l'ente pubblico come autorità, detto facere non può considerarsi alla stregua di una attività provvedimentale o comunque riservata all'escluso apprezzamento della competente autorità amministrativa”).
Da ultimo, si sottolinea che non osta a tale pronuncia quanto osservato dal c.t. di parte convenuta, secondo il quale “il avrebbe contribuito a realizzare opere finalizzate ad CP_1 impedire-limitare gli allagamenti oggetto di causa” (pag. 11 all. 11 relaz. finale 30.11.2022).
A tale considerazione ha replicato in maniera condivisibile il C.T.U., il quale ha evidenziato che “gli interventi eseguiti per il bacino del Rio Cà del Bosco posto a monte del bacino Rio AS
26 UO sono di certo ulteriormente migliorativi nel contesto della sistemazione idraulica generale della zona, ma, a mio parere, non determinanti al fine di scongiurare il ripetersi degli allagamenti del complesso residenziale di Via dei Colli” (pag. 20 relaz. finale 30.11.2022).
3.5 Infine, si rileva la superfluità, ai fini della decisione, di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 4. L'operatività della garanzia assicurativa.
Stante la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti del
, occorre vagliare la fondatezza della richiesta di manleva formulata da Controparte_1 quest'ultimo nei confronti degli che hanno assunto il rischio del Controparte_2 certificato n. F1800004213.
Peraltro, occorre dare atto del fatto che in corso di causa è intervenuta ai sensi dell'art 111
c.p.c. in quanto autorizzata alla gestione degli adempimenti Controparte_3 contrattuali derivanti dalla predetta polizza n. F1800004213, che le è stata trasferita da quegli che ne avevano assunto il rischio, richiamando tutte le difese della Controparte_2 dante causa. Sul punto, si osserva che ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire, o essere chiamato in causa, in ogni grado o fase del processo (cfr. Cass civ., Sez. L - , Sentenza n. 17486 del 20/08/2020), atteso che, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, non è terzo rispetto alle altre parti
(cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 21690 del 26/08/2019, Rv. 655035-02).
La terza chiamata, nel costituirsi in giudizio, oltre ad associarsi alle difese del proprio assicurato in ordine all'infondatezza delle domande attoree, ha eccepito l'inoperatività della garanzia.
Ciò premesso, la domanda di manleva formulata dal è fondata. Controparte_1
Come risulta, infatti, dall'art. 1 ('Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)') della Sezione 3 (denominata 'Condizioni generali di Assicurazione'), è ricompreso nell'ambito di operatività della polizza quanto l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti e alle responsabilità che istituzionalmente gli competono (cfr. doc. 7 fasc. conv.).
27 Non osta a tale conclusione il richiamo operato dalla compagnia assicuratrice all'art. 7, par. 21, della Sezione 3, in quanto in tale articolo sono elencati i 'rischi compresi' nella polizza “a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta”. Motivo per il quale la garanzia opera con riferimento a tutti i danni cagionati a terzi, così come previsto dall'art. 1 della Sezione 3, e con le sole esclusioni previste dall'art. 6 della medesima Sezione (nel caso in esame, non sussistenti).
In ogni caso, l'oggetto del presente giudizio non riguarda “spargimenti di acqua e rigurgito di fogna” (cfr. art. 7, par. 21, della Sezione 3), bensì un evento alluvionale verificatosi sul territorio comunale e coinvolgente anche il Rio AS UO, senza alcun interessamento di “tubazioni
e condutture”.
Tuttavia, come indicato nel frontespizio di polizza ed evidenziato da parte chiamata/intervenuta, il diritto di manleva dell'assicurato è soggetto a una franchigia fissa di
€ 1.000,00 per sinistro (cfr. pag. 2 doc. 2 fasc. terza chiamata).
Da ultimo, occorre precisare che la condanna deve essere pronunciata nei confronti degli che hanno assunto il rischio del certificato n. F1800004213, in quanto Controparte_2 contraenti del contratto di assicurazione stipulato con il e parti originarie Controparte_1 del processo (cfr. art. 111, co. 1 c.p.c.), pur esplicando i suoi effetti ex art. 111, co. 4 c.p.c. anche nei confronti di in quanto successore a titolo particolare. In Controparte_3 difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa all'avente causa. La ratio dell'art. 111 c.p.c. consiste, infatti, nella irrilevanza della perdita di legittimazione del dante causa, al fine di evitare che per effetto del trasferimento si determini la necessità di istaurare un nuovo giudizio. Pertanto, “la decisione viene dunque correttamente emanata nei confronti della parte originaria, vero e proprio sostituto processuale, e fa stato anche nei riguardi del successore a titolo particolare” (Cass. civ., Sez. I,
22/10/2009, n. 22424. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 22727 del 03/11/2011, Rv.
620048 - 01: In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
nè peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto).
28 *** ** ***
§ 5. Il regolamento delle spese di lite. I costi delle C.T.U.
Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
5.1 Il principio di soccombenza impone la condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese in favore degli attori.
Esse andrebbero liquidate sulla scorta dei chiarimenti di recente forniti dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024).
Tuttavia, facendo applicazione di tali criteri si giungerebbe a un importo superiore a quello indicato nella nota spese di parte, che, invece, costituisce limite invalicabile e a cui, perciò, occorre fare riferimento.
Gli attori hanno altresì diritto al rimborso dei costi documentati per il c.t.p. nominato in corso di causa, pari a € 3.298,98.
5.2 La terza chiamata e la parte intervenuta Controparte_2 Controparte_3 cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 2014) devono essere condannati, in
[...] solido tra loro, a rimborsare al convenuto le spese di chiamata in causa Controparte_1
(cfr. i chiarimenti forniti da Cass civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024, Rv. 670137 -
01), stante la soccombenza dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del decisum e delle difese svolte in relazione a essa.
5.3 Infine, i costi delle C.T.U., nei rapporti interni alle parti, devono essere posti definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara tenuto e condanna il al pagamento in favore degli attori delle Controparte_1 somme come di seguito specificate: in favore di € 9.827,60 Parte_1
in favore di € 9.531,22 Parte_2
in favore di : € 18.203,60 Parte_3
in favore di e , in via di solidarietà attiva: € Parte_11 Parte_12
14.704,47
29 in favore di e in via di solidarietà attiva: € 18.992,28 Parte_8 Parte_7
in favore di € 13.870,00 Parte_13
in favore di e in via di solidarietà attiva: € 26.977,94 Parte_9 Parte_10
in favore di : € 50.370,00 Parte_14
in favore di : € 5.780,76 Parte_4
in favore di € 9.485,15 Parte_5
oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- pone definitivamente, nei rapporti interni alle parti, i costi delle C.T.U. a carico del
[...]
; CP_1
- dichiara tenuto e condanna il a rimborsare agli attori, in via di Controparte_1 solidarietà attiva, le spese di lite che liquida in complessivi € 33.686,00 per compensi, € 556,53 per esborsi, oltre € 3.298,88 per spese di c.t.p., oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
CPA e IVA come per legge;
- dichiara tenuti e condanna gli che hanno assunto il rischio del Controparte_2 certificato n. F1800004213 a manlevare e tenere indenne il da quanto Controparte_1 quest'ultimo è tenuto a corrispondere agli attori in relazione ai punti che precedono, con la franchigia di € 1.000,00 prevista dalle condizioni di polizza;
- dichiara tenuto e condanna il alla realizzazione delle opere descritte dal Controparte_1
C.T.U. dott. lle pagg. 12, 13 e 14 della relazione finale datata 30.11.2022; Per_3
- dichiara tenuti e condanna gli che hanno assunto il rischio del Controparte_2 certificato n. F1800004213 e con riferimento al rischio Controparte_3 assunto con il Certificato n. F180000421, in solido tra loro, a rimborsare al Controparte_1 le spese di chiamata in causa che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Ludovico Valotti.
30