Ordinanza cautelare 11 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00875/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3142 del 2025, proposto da
NI SA, S.C.I. Servizi Centro Italia Cabs & Events Soc. Coop., quest’ultima in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Comune di TE, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Jannuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca dell'autorizzazione per il noleggio auto con conducente rilasciata dal Comune di TE n. 41/2018, adottato dall'Unione dei Comuni Valdichiana Senese con prot. n. 18177 del 2.9.2025, nonché degli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e del Comune di TE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. ND CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1) Viene impugnato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione per il noleggio auto con conducente (NCC) rilasciata dal Comune di TE n. 41/2018, adottato dall’Unione dei Comuni Valdichiana Senese con prot. n. 18177 del 2.9.2025, nonché degli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.
2) Ricorrono sia il titolare della predetta autorizzazione NCC che la società cooperativa alla quale egli la conferì (ex art. 7, L. 21/1992) e di cui è socio.
3) Nel provvedimento impugnato si evidenzia che, da accertamenti della Polizia Municipale del Comune di TE (come da verbale dell’attività ispettiva prot. n. 21553 del 16 giugno 2025), non risulta l’operatività all’interno del territorio del Comune di TE né l’utilizzo della rimessa dichiarata in tale Comune (che ha rilasciato l’autorizzazione NCC). Infatti, la revoca è stata adottata per violazione degli artt. 3 e 11, L. 21/1992, nonché del Regolamento comunale NCC, “ in considerazione della natura del servizio locale del NCC da rimessa, che impone che sia preservato il vincolo con la comunità di riferimento, con obbligo di partenza dalla rimessa situata nel Comune di TE, pur essendo consentito non fare rientro in rimessa tra un viaggio e l’altro, in virtù di ragioni di proporzionalità e ragionevolezza ”.
4) Con ordinanza cautelare n. 739 dell’11 dicembre 2025, la domanda cautelare è stata accolta nel solo bilanciamento degli interessi ed è stata fissata, per la trattazione della controversia nel merito, l’udienza pubblica del 22 aprile 2026.
5) All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1) Col primo motivo di ricorso si deduce che il servizio di NCC ha dimensione provinciale e gli attuali ricorrenti svolgono il servizio NCC nella provincia di Siena, utilizzando la seconda rimessa ubicata nella medesima provincia, segnatamente in Colle di Val d’Elsa.
1.1) Il motivo è infondato, perché parte ricorrente riconosce pacificamente di usare solo la rimessa secondaria, che non si trova nel Comune di TE. Pertanto, è conclamata la violazione del vincolo di territorialità col Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Al riguardo, questo T.A.R. ha recentemente evidenziato che “ per giurisprudenza consolidata, vi è una chiara e permanente sussistenza, nell’impianto normativo vigente, del cd. “vincolo di territorialità”, espresso non solo in termini strutturali e organizzativi, a fronte della necessità di una sede operativa e rimessa nel territorio del Comune autorizzante (art. 3, comma 3, e art. 8, comma 3, l. n. 21 del 1992), “… ma anche in termini funzionali, quale cioè necessità che il servizio sia prevalentemente prestato all’interno e a beneficio del territorio comunale di riferimento, e in tal guisa con utilizzo strutturale e organizzato dell’autorimessa in loco (cfr., di recente, anche Cons. Stato, V, 10 marzo 2025, n. 1957, ove si pone in risalto, fra l’altro, come “la verifica del rispetto del vincolo di territorialità non possa prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa, non essendo a tal fine sufficiente la mera disponibilità (per tale, anche potenzialmente fittizia) della stessa, tanto più ove [era emerso] che il servizio di autonoleggio veniva svolto in modo continuativo in tutt’altra parte d’Italia (in particolare, risulta che la società […], nella veste di titolare dell’autorizzazione conferita dal sig. […], si era obbligata a rendere un servizio in Roma tutti i giorni della settimana e per tutto l’arco della giornata)” (C.d.S. n. 6248/2025 cit., § 2.1.2) ” (così T.A.R. Firenze, n. 396 del 23 febbraio 2026, § 1.3).
2) Col secondo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento impugnato sarebbe discriminatorio, essendo fondato su una normativa – cioè la Legge n. 21/1992 – non applicabile ai sensi dell'articolo 53 della Legge n. 234/2012, che prevede che ai cittadini italiani non debbano essere applicate norme o prassi interne che producano “ effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea ”.
2.1) Il motivo è infondato, considerato che la giurisprudenza ha parimenti chiarito che “ Neppure può condividersi l’argomento secondo cui il particolare regime della necessaria territorialità delle licenze NCC violerebbe le regole di diritto eurounitario, segnatamente l’art. 49 Tfue in materia di libertà di stabilimento: ritiene il Collegio, al riguardo, di dover confermare quanto già diffusamente evidenziato nel precedente di Cons. Stato, V, n. 2807 del 2016 cit., per cui “l’art. 49 del TFUE., che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all'altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative censurate, le quali, per quanto qui rileva, si limitano a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22/1/2015 n. 261, in termini anche Corte di Giustizia U.E. 13/2/2014, C-162/12 e C-163/12 e giurisprudenza ivi citata)”. Non si è invero in presenza, nel caso concreto, di un requisito discriminatorio e restrittivo della concorrenza fondato, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza o sull'ubicazione della sede legale, dal momento che chiunque può essere autorizzato a svolgere il servizio di NCC: la necessaria presenza di una autorimessa (effettivamente utilizzata) nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza non attiene del resto ad un requisito soggettivo dell’operatore economico, bensì integra un requisito oggettivo dell’attività da svolgere, giustificato dalle finalità pubblicistiche che l’istituzione del servizio mira a soddisfare” (C.d.S. n. 1957 del 10 marzo 2025).
3) Il ricorso va quindi respinto.
4) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
ND CC, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ND CC | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO