TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 875
TAR
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del vincolo di territorialità

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, confermando la violazione del vincolo di territorialità poiché i ricorrenti riconoscono di utilizzare una rimessa secondaria non situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La giurisprudenza consolidata richiede la sussistenza del vincolo di territorialità sia in termini strutturali (rimessa nel territorio comunale) sia funzionali (servizio prevalentemente prestato nel territorio di riferimento).

  • Rigettato
    Discriminazione normativa

    Il motivo è infondato. La giurisprudenza ha chiarito che il regime di territorialità delle licenze NCC non viola il diritto eurounitario (art. 49 TFUE) in quanto requisito oggettivo dell'attività, giustificato da finalità pubblicistiche, e non un requisito soggettivo discriminatorio basato sulla cittadinanza o sede legale. Chiunque può essere autorizzato, purché rispetti la presenza di un'autorimessa effettivamente utilizzata nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 875
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 875
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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