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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 206/2025 RVG, vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Teresa
Procopio, nel cui studio in Catanzaro hanno eletto domicilio entrambi ricorrenti con la partecipazione del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: “... a) dichiarare l'efficacia civile nella Repubblica Italiana della sentenza definitiva di nullità pronunciata in data 29.09.2023 dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, munita del decreto di esecutività datato
04.12.2024 della Segnatura Apostolica;
b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di NO (CZ) di effettuare l'annotazione e le trascrizioni previste dalla legge nel registro dei matrimoni (Atto N. 4, Parte II, Serie A dell'anno 2004)”.
Per il P.G.: “...parere favorevole”. RILEVATO IN FATTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 13.2.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che, ai sensi della legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, modificativo del
Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio da loro contratto, con rito concordatario, in data 22.08.2004 in NO (CZ), trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune Anno 2004 n. 4, Parte II, Serie A;
A tal fine esponevano:
- che, con sentenza emessa il 29.09.2023, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro ha dichiarato la nullità del vincolo a motivo di “Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore, can. 1095, n. 2 CJC “”;
- che la sentenza era stata munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in data 4.12.2024.;
- che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Producevano la necessaria documentazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 27.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza dell'1.4.2025, depositata il 4.4.2025, veniva trattenuta per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda, giacché: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica (la circostanza, benché non direttamente documentata, si evince dal decreto di esecutività della sentenza e dall'iniziativa congiunta delle parti nel presente giudizio); d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un Giudice italiano passata in giudicato d) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico.
La pronuncia non è contraria all'ordine pubblico italiano. In particolare, va rammentato che “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico”.
(Cass. n. 6611 del 01/04/2015; conf. Cass. n. 8857 del 01/06/2012: “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica, l'accertamento dell'esistenza di una causa di nullità del matrimonio concordatario, consistente nella mancanza di "discrezione di giudizio", cioè della effettiva capacità d'intendere il valore del matrimonio-sacramento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell'altra parte circa l'accertamento del vizio del consenso, non è incompatibile con
l'ordine pubblico interno, non essendovi un principio generale di tutela dell'affidamento, che contempli come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l'altra parte”).
Pertanto, non trova applicazione, in casi come quello di specie, l'orientamento di legittimità formatosi in tema di riserva mentale di uno dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio o di apposizione di condizione pro futuro al vincolo matrimoniale da parte di uno dei nubendi (Cass. ord. n. 18492/2022; Cass. n.
15142/2023), che richiede la conoscenza o conoscibilità del vizio del consenso da parte dell'atro coniuge nella prospettiva della tutela dell'affidamento, quale principio di ordine pubblico.
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di NO (CZ) ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata, con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica
Italiana, a margine degli atti di nascita di nato a [...] il Parte_1
15.08.1980 e nata a NO (CZ) il [...], in [...] Parte_2 all'art. 49, lett. h), del richiamato D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese del giudizio attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, sulle conclusioni delle parti e del P.G., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con l'intervento del P.G., così provvede: Parte_2
- dichiara l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro il 29.9.2023, pubblicata con decreto del
29.12.2023, dichiarata esecutiva con decreto del 4.12.2024, con la quale è stata pronunziata la nullità del matrimonio contratto in NO (CZ), in data 22.8.2004, da nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(CZ) il 22.08.1982, ed ivi trascritto;
- dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati significativi, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'1.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 206/2025 RVG, vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Teresa
Procopio, nel cui studio in Catanzaro hanno eletto domicilio entrambi ricorrenti con la partecipazione del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: “... a) dichiarare l'efficacia civile nella Repubblica Italiana della sentenza definitiva di nullità pronunciata in data 29.09.2023 dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, munita del decreto di esecutività datato
04.12.2024 della Segnatura Apostolica;
b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di NO (CZ) di effettuare l'annotazione e le trascrizioni previste dalla legge nel registro dei matrimoni (Atto N. 4, Parte II, Serie A dell'anno 2004)”.
Per il P.G.: “...parere favorevole”. RILEVATO IN FATTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 13.2.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che, ai sensi della legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, modificativo del
Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio da loro contratto, con rito concordatario, in data 22.08.2004 in NO (CZ), trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune Anno 2004 n. 4, Parte II, Serie A;
A tal fine esponevano:
- che, con sentenza emessa il 29.09.2023, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro ha dichiarato la nullità del vincolo a motivo di “Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore, can. 1095, n. 2 CJC “”;
- che la sentenza era stata munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in data 4.12.2024.;
- che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Producevano la necessaria documentazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 27.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza dell'1.4.2025, depositata il 4.4.2025, veniva trattenuta per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda, giacché: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica (la circostanza, benché non direttamente documentata, si evince dal decreto di esecutività della sentenza e dall'iniziativa congiunta delle parti nel presente giudizio); d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un Giudice italiano passata in giudicato d) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico.
La pronuncia non è contraria all'ordine pubblico italiano. In particolare, va rammentato che “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico”.
(Cass. n. 6611 del 01/04/2015; conf. Cass. n. 8857 del 01/06/2012: “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica, l'accertamento dell'esistenza di una causa di nullità del matrimonio concordatario, consistente nella mancanza di "discrezione di giudizio", cioè della effettiva capacità d'intendere il valore del matrimonio-sacramento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell'altra parte circa l'accertamento del vizio del consenso, non è incompatibile con
l'ordine pubblico interno, non essendovi un principio generale di tutela dell'affidamento, che contempli come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l'altra parte”).
Pertanto, non trova applicazione, in casi come quello di specie, l'orientamento di legittimità formatosi in tema di riserva mentale di uno dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio o di apposizione di condizione pro futuro al vincolo matrimoniale da parte di uno dei nubendi (Cass. ord. n. 18492/2022; Cass. n.
15142/2023), che richiede la conoscenza o conoscibilità del vizio del consenso da parte dell'atro coniuge nella prospettiva della tutela dell'affidamento, quale principio di ordine pubblico.
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di NO (CZ) ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata, con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica
Italiana, a margine degli atti di nascita di nato a [...] il Parte_1
15.08.1980 e nata a NO (CZ) il [...], in [...] Parte_2 all'art. 49, lett. h), del richiamato D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese del giudizio attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, sulle conclusioni delle parti e del P.G., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con l'intervento del P.G., così provvede: Parte_2
- dichiara l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro il 29.9.2023, pubblicata con decreto del
29.12.2023, dichiarata esecutiva con decreto del 4.12.2024, con la quale è stata pronunziata la nullità del matrimonio contratto in NO (CZ), in data 22.8.2004, da nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(CZ) il 22.08.1982, ed ivi trascritto;
- dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati significativi, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'1.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo