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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 260/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, dott. LE De RE, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.6.2025 nel procedimento n. 260/2025 R.G.; letta la richiesta del Questore di Caltanissetta, datata 4 giugno 2025 e depositata il 5 giugno 2025, volta ad ottenere la proroga per giorni 60 giorni del trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Caltanissetta nei confronti di Persona_1 nato in [...] il [...], C.U.I. in atto trattenuto presso il C.P.R. di P.IVA_1
Caltanissetta; sentite le parti all'udienza del 6/6/2025; rilevato che nella sua richiesta di proroga del trattenimento il Questore di Caltanissetta espone:
- che in data 11/04/2025 lo straniero suindicato è stato trattenuto il C.P.R. di Caltanissetta in ossequio al decreto di trattenimento emesso dal Questore di Palermo ex art. 6 comma 2 del D.Lgs. 142/2015, notificato all'interessato in pari data;
- che il decreto di trattenimento è stato convalidato dalla Corte di Appello di Palermo, in composizione monocratica, in data 12/04/2025;
- che cittadino nigeriano, è stato sottoposto a trattenimento nel C.P.R. in Persona_1 quanto ha presentato un'istanza reiterata di protezione internazionale e sono stati ritenuti sussistenti i seguenti presupposti di applicazione del trattenimento: − art. 6 comma 2 lett b), del D.Lgs. 142/2015, poiché lo straniero si trova nelle condizioni di cui all'art 13 c. 2 lett. c del TUI, in quanto, dalla condotta e dal suo tenore di vita, lo stesso rientra in una delle categorie del D.Lgs. 159/2011 di cui all'art 1; − art. 6 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 142/2015, poiché lo straniero è pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, come può evincersi dalla condanna citata nel decreto di trattenimento nonché dai precedenti di polizia risultanti in banca dati SDI, per i reati di cui all'art. 331 e 618 c.p. (interruzione di pubblico servizio e minacce il 20.11.2024), art. 73 comma 1-bis DPR 309/1990 (stupefacenti il 13.06.2021), art. 7 D.L. 4/2019 (illecita percezione del reddito di cittadinanza l'11.10.2021), 582 c.p. (lesioni personali il 7.10.2017); − art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 142/2015, poiché lo straniero: 1. è privo di passaporto;
2. ha in precedenza fornito false generalità;
3. non ha ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso da Questore di Potenza il 17.02.2025, in esecuzione dell'espulsione del Prefetto di Palermo del 20.11.2024.
- che nella seduta del 17/04/2025 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani ha rigettato per inammissibilità la domanda reiterata di protezione internazionale del predetto, con decisione notificata in data 28/04/2025. La decisione della Commissione Territoriale reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13 commi 13 e 14 del T.U.I.. A norma dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 25/2008, detta
1 attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del TUI;
- che entro i termini di legge lo straniero ha inoltrato ricorso giurisdizionale contro la suddetta decisione, con contestuale istanza di sospensione, e il Tribunale di Caltanissetta ha accolto l'istanza sospensiva (rif. R.G. 661/2025-1);
- che la concessione della sospensiva da parte del Tribunale di Caltanissetta non osta alla chiesta proroga del trattenimento, in quanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 142/2015, il richiedente che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione Territoriale, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto;
- che il trattenimento di cui si chiede la proroga è stato adottato e convalidato sulla base di presupposti che si ritiene siano ancora sussistenti, nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale;
- che il Tribunale di Caltanissetta adito ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 ha concesso la sospensiva esclusivamente sulla base di valutazioni prognostiche in ordine alla possibilità che lo straniero intraprenda un percorso di integrazione lavorativo e sociale in Italia, in virtù di una proposta lavorativa che gli sarebbe stata offerta da parte del titolare di una pizzeria con sede a Palermo. Viene, quindi, in evidenza, secondo la Questura di Caltanissetta, una circostanza che è stata valutata in termini sommari nel giudizio cautelare e che necessita di approfondimenti istruttori nel prosieguo del procedimento di merito;
- che la sospensione concessa dal Tribunale di Caltanissetta non ha fatto venir meno i presupposti del trattenimento esplicitati nel decreto di convalida in data 12/04/2025 della Corte di Appello di Palermo, in composizione monocratica, secondo cui “Nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per il trattenimento di cui all'art. 6 comma 2 lett. c) e d)”; − “L'odierno trattenuto, secondo quanto risulta sia dai riscontri AFIS, sia dal Casellario Giudiziale acquisito d'ufficio, è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990 , con sentenza della Corte d'Appello di Roma, divenuta irrevocabile in data 29.02.2024. Tanto rende evidente la sussistenza dei presupposti dell'art. 6 comma 2 lett. c) – il quale prevede che il trattenimento possa essere disposto qualora il richiedente costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e che nella valutazione della pericolosità si possa tener conto di eventuali condanne, con sentenze anche non definitive per i reati di cui all'art. 380 c.p.p.”; “Deve ritenersi sussistente anche il pericolo di fuga di cui all'art. 6 comma 2 lett. d) posto che il richiedente non ha ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Potenza il 17.02.2025 in esecuzione dell'espulsione del Prefetto di Palermo del 20.11.2024”;
- che l'intervenuto decreto cautelare del Tribunale di Caltanissetta non ha fatto venir meno i presupposti di trattenimento appena citati, essendo tuttora sussistenti, secondo la Questura di Caltanissetta, sia la pericolosità sociale che il pericolo di fuga del richiedente, per come già accertati in sede di convalida;
- che permangono i motivi del trattenimento di cui all'art. 6, commi 2 e 7, del D.Lgs.142/2015, e tanto giustifica la richiesta la proroga del trattenimento in questione per ulteriori 60 giorni.
RITENUTO che il difensore dello straniero, avv. Giuseppe Orlando, si è opposto alla richiesta di proroga del trattenimento, in quanto è pendente la domanda di protezione internazionale e il
2 Tribunale di Caltanissetta ha concesso la sospensiva richiesta;
inoltre contesta la sussistenza dei presupposti per la proroga del trattenimento, segnatamente la pericolosità sociale, il pericolo di fuga e ritiene che siano stati determinati gli elementi necessari all'esame della domanda di protezione internazionale;
rappresenta che il processo pendente dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per l'esame della domanda di protezione internazionale ragionevolmente supererà la durata di un anno e quindi lo straniero rischia di rimanere nel C.P.R. per 12 mesi in pendenza di un processo per il riconoscimento della protezione internazionale che non sarà definito alla scadenza del termine massimo di trattenimento nel CPR (12 mesi); rilevato che lo straniero, sentito da questo consigliere con l'assistenza di un interprete di lingua inglese, avendo palesato difficoltà a parlare e comprendere chiaramente la lingua italiana, ha ribadito i suoi timori in caso di rimpatrio;
rilevato che per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale si dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente la protezione internazionale, è competente la Corte di appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida (art.
5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, richiamato dall'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015) coincidente, per la proroga, con il questore del luogo ove il trattenimento è già in corso;
la disposizione attributiva di competenza assegna, dunque, rilievo, ai fini dell'individuazione della Corte di appello, investita della reiudicanda, al criterio della prossimità territoriale tra la sede giudiziaria e il luogo ove la misura amministrativa è in corso, essendo tale criterio rispettato anche nel caso in cui, come nella specie, il questore di tale luogo si sia limitato (con procedura alternativa, facoltizzata dall'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142 del 2015) ad assumere l'iniziativa diretta alla proroga (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 15750 del 22/04/2025); rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che il Tribunale di Caltanissetta, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazioale, competente per l'esame della domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero, con proprio decreto in data 16.5.2025 ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Trapani, impugnato dallo straniero che ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale (vedi decreto allegato n. cronol. 735/2025 del 19/05/2025 nel proc. 661/2025-1 RG); rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142 del 2015, il richiedente trattenuto che abbia presentato ricorso contro la decisione di rigetto della Commissione Territoriale rimane trattenuto fino all'adozione della pronuncia sulla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto. La seconda condizione prescinde dall'adozione della sospensione ed è fondata sulla permanenza dei presupposti per l'originario trattenimento;
rilevato che il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato – come nel caso di specie
– il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge. per il medesimo titolo;
b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo
3 la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali. (Sez. 1 civ., n. 2378 del 24/1/2024, Rv. 669958 - 01); rilevato che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione (Sez. 1 civ., n. 18567 del 12/4/2023, non mass.), la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che non scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all'esito della decisione sul ricorso. Tale effetto non si produce nel caso di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte di soggetti nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento, in base all'art. 35-bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008; peraltro, in forza del comma 4 dello stesso articolo, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può̀ essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni;
rilevato che il trattenimento non dipende dall'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale: l'art. 35-bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 dispone che il trattenimento osta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della nominata Commissione e la decisione assunta dal Tribunale a norma del successivo comma 4 spiega appunto effetto su detta efficacia esecutiva, non sul trattenimento. D'altro canto, a norma dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015, il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo, dello stesso art. 6, il quale presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di cui al comma 4 dell'art. 35-bis, nonché́ per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto;
rilevato che, nel disciplinare il detto trattenimento, l'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142/2015 investe poi il Tribunale della verifica delle «condizioni di cui al comma 7», e cioè̀ del solo accertamento circa la pendenza del procedimento giurisdizionale. In conclusione, la delibazione operata a norma del citato comma 4 dell'art. 35-bis spiega incidenza sul piano dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione, e dunque preclude, semplicemente, che lo straniero sia costretto ad abbandonare l'Italia nella pendenza del giudizio: non implica che il richiedente asilo cessi di essere trattenuto in quel periodo di tempo, visto che l'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce esattamente il contrario;
rilevato che, invero, il trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 è legittimo fino all'adozione del provvedimento sulla sospensiva ex art.35-bis comma 4. Se l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego è accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge (così da ultimo, Cass. Sez. 1 pen., n. 16452 del 30/4/2025, non mass.; Cass. Sez. 1 pen., n. 16443 del 30/4/2025, non mass.; Sez. 1 pen., n. 15765 del 22/4/2025, non mass.); rilevato che lo straniero interessato dal trattenimento rientra nella previsione normativa dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 142 de 2015, secondo cui "il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto";
4 rilevato che, nella specie, lo straniero interessato dal trattenimento rientra in tale previsione normativa, perché, come si evince dal provvedimento di trattenimento attualmente efficace, è un trattenuto ai sensi del comma 2, lettere c) e d) del d.lgs. 142/2015: infatti nel decreto di convalida in data 12/04/2025 della Corte di Appello di Palermo, in composizione monocratica, si legge (vedi pagine 3-4 del decreto della stessa Corte): “…nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per il trattenimento di cui all'art. 6 comma 2 lett. c) e d)”; − “L'odierno trattenuto, secondo quanto risulta sia dai riscontri AFIS, sia dal Casellario Giudiziale acquisito d'ufficio, è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990 , con sentenza della Corte d'Appello di Roma, divenuta irrevocabile in data 29.02.2024. Tanto rende evidente la sussistenza dei presupposti dell'art. 6 comma 2 lett. c) – il quale prevede che il trattenimento possa essere disposto qualora il richiedente costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e che nella valutazione della pericolosità si possa tener conto di eventuali condanne, con sentenze anche non definitive per i reati di cui all'art. 380 c.p.p.”; “Deve ritenersi sussistente anche il pericolo di fuga di cui all'art. 6 comma 2 lett. d) posto che il richiedente non ha ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Potenza il 17.02.2025 in esecuzione dell'espulsione del Prefetto di Palermo del 20.11.2024”; rilevato che non osta alla proroga del trattenimento chiesta dal questore di Caltanissetta la circostanza che l'efficacia del rigetto della domanda di protezione internazionale sia stata sospesa in sede giurisdizionale, perchè, "in caso di ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, relativo al richiedente protezione internazionale trattenuto presso un C.P.R., l'accoglimento dell'istanza di sospensiva del provvedimento di diniego di protezione, adottato dalla Commissione territoriale, comporta che lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza dell'iter giurisdizionale, restando trattenuto ove perdurino le condizioni di legge" (Sez. 1 n. 15749 del 22/04/2025, , n.m.) e nella pronuncia Sez. 1, n. 15854 del 23/04/2025, n.m., è stato Per_2 CP_1 anche aggiunto che le ragioni del trattenimento non si può ritenere "che siano venute meno a seguito del provvedimento di sospensiva del provvedimento di diniego" di protezione internazionale;
rilevato che, infatti, "il provvedimento di sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, D.lgs. 25/2008 "può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo;
b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali" (Sez. 1, n. 15765 del 22/04/2022, ,n.m.); Per_3
rilevato che il titolo di trattenimento di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), del d.lgs. 142/2015, ritenuto sussistente nel decreto di trattenimento emesso dal Questore di Palermo in data 11.4.2025 e convalidato dalla Corte di Appello di Palermo, in composizione monocratica, con decreto in data 12.4.2025 (pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza pubblica) in sé è idoneo a giustificare il trattenimento presso il C.P.R. e non sussistono nuovi elementi, che dovevano emergere nel corso dell'udienza odierna, per poter affermare che tale presupposto del trattenimento (pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza pubblica) sia infondato;
rilevato che, in ragione delle plurime ragioni che fondano l'attuale trattenimento (art. 6, comma 2, lettera c e lettera d del d.lgs. 142/2015), è irrilevante attardarsi ad indagare se permane il presupposto di cui alla sola lettera d) della comma 6 del d.lgs. 142/2015 (pericolo di fuga e necessità che lo straniero rimanga nel CPR per determinare gli elementi su cui si basa la
5 domanda di protezione internazionale), il quanto il trattenimento è fondato anche sul titolo di cui alla indicata lettera c), cioè la pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza pubblica, presupposto che permane alla attualità e che giustifica in sé l'accoglimento della richiesta di proroga del trattenimento a norma dell'art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. 142/2015; rilevato che lo straniero è privo di passaporto e di documenti di identità equipollenti validi per l'espatrio, non ottenibili dalle autorità della Nigeria in pendenza della domanda di protezione internazionale, e dunque non sussistono in astratto i presupposti per applicare misure alternative, in mancanza di passaporto o altro documento equipollente nonché delle altre condizioni previste dalla legge;
rilevato che la permanenza nel C.P.R. non trova ostacoli in ragioni di salute dello straniero, neppure allegate;
ritenuto che
non sono emerse particolari situazioni ostative alla permanenza dello straniero nel C.P.R.;
P.Q.M.
proroga per giorni 60 il trattenimento di nato in [...] il [...], Persona_1
C.U.I. presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Caltanissetta – Pian C.F._1 del Lago.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 6 giugno 2025
Il Consigliere
LE De RE
6
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, dott. LE De RE, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.6.2025 nel procedimento n. 260/2025 R.G.; letta la richiesta del Questore di Caltanissetta, datata 4 giugno 2025 e depositata il 5 giugno 2025, volta ad ottenere la proroga per giorni 60 giorni del trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Caltanissetta nei confronti di Persona_1 nato in [...] il [...], C.U.I. in atto trattenuto presso il C.P.R. di P.IVA_1
Caltanissetta; sentite le parti all'udienza del 6/6/2025; rilevato che nella sua richiesta di proroga del trattenimento il Questore di Caltanissetta espone:
- che in data 11/04/2025 lo straniero suindicato è stato trattenuto il C.P.R. di Caltanissetta in ossequio al decreto di trattenimento emesso dal Questore di Palermo ex art. 6 comma 2 del D.Lgs. 142/2015, notificato all'interessato in pari data;
- che il decreto di trattenimento è stato convalidato dalla Corte di Appello di Palermo, in composizione monocratica, in data 12/04/2025;
- che cittadino nigeriano, è stato sottoposto a trattenimento nel C.P.R. in Persona_1 quanto ha presentato un'istanza reiterata di protezione internazionale e sono stati ritenuti sussistenti i seguenti presupposti di applicazione del trattenimento: − art. 6 comma 2 lett b), del D.Lgs. 142/2015, poiché lo straniero si trova nelle condizioni di cui all'art 13 c. 2 lett. c del TUI, in quanto, dalla condotta e dal suo tenore di vita, lo stesso rientra in una delle categorie del D.Lgs. 159/2011 di cui all'art 1; − art. 6 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 142/2015, poiché lo straniero è pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, come può evincersi dalla condanna citata nel decreto di trattenimento nonché dai precedenti di polizia risultanti in banca dati SDI, per i reati di cui all'art. 331 e 618 c.p. (interruzione di pubblico servizio e minacce il 20.11.2024), art. 73 comma 1-bis DPR 309/1990 (stupefacenti il 13.06.2021), art. 7 D.L. 4/2019 (illecita percezione del reddito di cittadinanza l'11.10.2021), 582 c.p. (lesioni personali il 7.10.2017); − art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 142/2015, poiché lo straniero: 1. è privo di passaporto;
2. ha in precedenza fornito false generalità;
3. non ha ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso da Questore di Potenza il 17.02.2025, in esecuzione dell'espulsione del Prefetto di Palermo del 20.11.2024.
- che nella seduta del 17/04/2025 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani ha rigettato per inammissibilità la domanda reiterata di protezione internazionale del predetto, con decisione notificata in data 28/04/2025. La decisione della Commissione Territoriale reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13 commi 13 e 14 del T.U.I.. A norma dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 25/2008, detta
1 attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del TUI;
- che entro i termini di legge lo straniero ha inoltrato ricorso giurisdizionale contro la suddetta decisione, con contestuale istanza di sospensione, e il Tribunale di Caltanissetta ha accolto l'istanza sospensiva (rif. R.G. 661/2025-1);
- che la concessione della sospensiva da parte del Tribunale di Caltanissetta non osta alla chiesta proroga del trattenimento, in quanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 142/2015, il richiedente che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione Territoriale, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto;
- che il trattenimento di cui si chiede la proroga è stato adottato e convalidato sulla base di presupposti che si ritiene siano ancora sussistenti, nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale;
- che il Tribunale di Caltanissetta adito ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 ha concesso la sospensiva esclusivamente sulla base di valutazioni prognostiche in ordine alla possibilità che lo straniero intraprenda un percorso di integrazione lavorativo e sociale in Italia, in virtù di una proposta lavorativa che gli sarebbe stata offerta da parte del titolare di una pizzeria con sede a Palermo. Viene, quindi, in evidenza, secondo la Questura di Caltanissetta, una circostanza che è stata valutata in termini sommari nel giudizio cautelare e che necessita di approfondimenti istruttori nel prosieguo del procedimento di merito;
- che la sospensione concessa dal Tribunale di Caltanissetta non ha fatto venir meno i presupposti del trattenimento esplicitati nel decreto di convalida in data 12/04/2025 della Corte di Appello di Palermo, in composizione monocratica, secondo cui “Nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per il trattenimento di cui all'art. 6 comma 2 lett. c) e d)”; − “L'odierno trattenuto, secondo quanto risulta sia dai riscontri AFIS, sia dal Casellario Giudiziale acquisito d'ufficio, è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990 , con sentenza della Corte d'Appello di Roma, divenuta irrevocabile in data 29.02.2024. Tanto rende evidente la sussistenza dei presupposti dell'art. 6 comma 2 lett. c) – il quale prevede che il trattenimento possa essere disposto qualora il richiedente costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e che nella valutazione della pericolosità si possa tener conto di eventuali condanne, con sentenze anche non definitive per i reati di cui all'art. 380 c.p.p.”; “Deve ritenersi sussistente anche il pericolo di fuga di cui all'art. 6 comma 2 lett. d) posto che il richiedente non ha ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Potenza il 17.02.2025 in esecuzione dell'espulsione del Prefetto di Palermo del 20.11.2024”;
- che l'intervenuto decreto cautelare del Tribunale di Caltanissetta non ha fatto venir meno i presupposti di trattenimento appena citati, essendo tuttora sussistenti, secondo la Questura di Caltanissetta, sia la pericolosità sociale che il pericolo di fuga del richiedente, per come già accertati in sede di convalida;
- che permangono i motivi del trattenimento di cui all'art. 6, commi 2 e 7, del D.Lgs.142/2015, e tanto giustifica la richiesta la proroga del trattenimento in questione per ulteriori 60 giorni.
RITENUTO che il difensore dello straniero, avv. Giuseppe Orlando, si è opposto alla richiesta di proroga del trattenimento, in quanto è pendente la domanda di protezione internazionale e il
2 Tribunale di Caltanissetta ha concesso la sospensiva richiesta;
inoltre contesta la sussistenza dei presupposti per la proroga del trattenimento, segnatamente la pericolosità sociale, il pericolo di fuga e ritiene che siano stati determinati gli elementi necessari all'esame della domanda di protezione internazionale;
rappresenta che il processo pendente dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per l'esame della domanda di protezione internazionale ragionevolmente supererà la durata di un anno e quindi lo straniero rischia di rimanere nel C.P.R. per 12 mesi in pendenza di un processo per il riconoscimento della protezione internazionale che non sarà definito alla scadenza del termine massimo di trattenimento nel CPR (12 mesi); rilevato che lo straniero, sentito da questo consigliere con l'assistenza di un interprete di lingua inglese, avendo palesato difficoltà a parlare e comprendere chiaramente la lingua italiana, ha ribadito i suoi timori in caso di rimpatrio;
rilevato che per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale si dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente la protezione internazionale, è competente la Corte di appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida (art.
5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, richiamato dall'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015) coincidente, per la proroga, con il questore del luogo ove il trattenimento è già in corso;
la disposizione attributiva di competenza assegna, dunque, rilievo, ai fini dell'individuazione della Corte di appello, investita della reiudicanda, al criterio della prossimità territoriale tra la sede giudiziaria e il luogo ove la misura amministrativa è in corso, essendo tale criterio rispettato anche nel caso in cui, come nella specie, il questore di tale luogo si sia limitato (con procedura alternativa, facoltizzata dall'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142 del 2015) ad assumere l'iniziativa diretta alla proroga (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 15750 del 22/04/2025); rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che il Tribunale di Caltanissetta, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazioale, competente per l'esame della domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero, con proprio decreto in data 16.5.2025 ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Trapani, impugnato dallo straniero che ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale (vedi decreto allegato n. cronol. 735/2025 del 19/05/2025 nel proc. 661/2025-1 RG); rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142 del 2015, il richiedente trattenuto che abbia presentato ricorso contro la decisione di rigetto della Commissione Territoriale rimane trattenuto fino all'adozione della pronuncia sulla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto. La seconda condizione prescinde dall'adozione della sospensione ed è fondata sulla permanenza dei presupposti per l'originario trattenimento;
rilevato che il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato – come nel caso di specie
– il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge. per il medesimo titolo;
b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo
3 la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali. (Sez. 1 civ., n. 2378 del 24/1/2024, Rv. 669958 - 01); rilevato che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione (Sez. 1 civ., n. 18567 del 12/4/2023, non mass.), la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che non scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all'esito della decisione sul ricorso. Tale effetto non si produce nel caso di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte di soggetti nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento, in base all'art. 35-bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008; peraltro, in forza del comma 4 dello stesso articolo, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può̀ essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni;
rilevato che il trattenimento non dipende dall'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale: l'art. 35-bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 dispone che il trattenimento osta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della nominata Commissione e la decisione assunta dal Tribunale a norma del successivo comma 4 spiega appunto effetto su detta efficacia esecutiva, non sul trattenimento. D'altro canto, a norma dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015, il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo, dello stesso art. 6, il quale presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di cui al comma 4 dell'art. 35-bis, nonché́ per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto;
rilevato che, nel disciplinare il detto trattenimento, l'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142/2015 investe poi il Tribunale della verifica delle «condizioni di cui al comma 7», e cioè̀ del solo accertamento circa la pendenza del procedimento giurisdizionale. In conclusione, la delibazione operata a norma del citato comma 4 dell'art. 35-bis spiega incidenza sul piano dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione, e dunque preclude, semplicemente, che lo straniero sia costretto ad abbandonare l'Italia nella pendenza del giudizio: non implica che il richiedente asilo cessi di essere trattenuto in quel periodo di tempo, visto che l'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce esattamente il contrario;
rilevato che, invero, il trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 è legittimo fino all'adozione del provvedimento sulla sospensiva ex art.35-bis comma 4. Se l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego è accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge (così da ultimo, Cass. Sez. 1 pen., n. 16452 del 30/4/2025, non mass.; Cass. Sez. 1 pen., n. 16443 del 30/4/2025, non mass.; Sez. 1 pen., n. 15765 del 22/4/2025, non mass.); rilevato che lo straniero interessato dal trattenimento rientra nella previsione normativa dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 142 de 2015, secondo cui "il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto";
4 rilevato che, nella specie, lo straniero interessato dal trattenimento rientra in tale previsione normativa, perché, come si evince dal provvedimento di trattenimento attualmente efficace, è un trattenuto ai sensi del comma 2, lettere c) e d) del d.lgs. 142/2015: infatti nel decreto di convalida in data 12/04/2025 della Corte di Appello di Palermo, in composizione monocratica, si legge (vedi pagine 3-4 del decreto della stessa Corte): “…nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per il trattenimento di cui all'art. 6 comma 2 lett. c) e d)”; − “L'odierno trattenuto, secondo quanto risulta sia dai riscontri AFIS, sia dal Casellario Giudiziale acquisito d'ufficio, è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990 , con sentenza della Corte d'Appello di Roma, divenuta irrevocabile in data 29.02.2024. Tanto rende evidente la sussistenza dei presupposti dell'art. 6 comma 2 lett. c) – il quale prevede che il trattenimento possa essere disposto qualora il richiedente costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e che nella valutazione della pericolosità si possa tener conto di eventuali condanne, con sentenze anche non definitive per i reati di cui all'art. 380 c.p.p.”; “Deve ritenersi sussistente anche il pericolo di fuga di cui all'art. 6 comma 2 lett. d) posto che il richiedente non ha ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Potenza il 17.02.2025 in esecuzione dell'espulsione del Prefetto di Palermo del 20.11.2024”; rilevato che non osta alla proroga del trattenimento chiesta dal questore di Caltanissetta la circostanza che l'efficacia del rigetto della domanda di protezione internazionale sia stata sospesa in sede giurisdizionale, perchè, "in caso di ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, relativo al richiedente protezione internazionale trattenuto presso un C.P.R., l'accoglimento dell'istanza di sospensiva del provvedimento di diniego di protezione, adottato dalla Commissione territoriale, comporta che lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza dell'iter giurisdizionale, restando trattenuto ove perdurino le condizioni di legge" (Sez. 1 n. 15749 del 22/04/2025, , n.m.) e nella pronuncia Sez. 1, n. 15854 del 23/04/2025, n.m., è stato Per_2 CP_1 anche aggiunto che le ragioni del trattenimento non si può ritenere "che siano venute meno a seguito del provvedimento di sospensiva del provvedimento di diniego" di protezione internazionale;
rilevato che, infatti, "il provvedimento di sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, D.lgs. 25/2008 "può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo;
b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali" (Sez. 1, n. 15765 del 22/04/2022, ,n.m.); Per_3
rilevato che il titolo di trattenimento di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), del d.lgs. 142/2015, ritenuto sussistente nel decreto di trattenimento emesso dal Questore di Palermo in data 11.4.2025 e convalidato dalla Corte di Appello di Palermo, in composizione monocratica, con decreto in data 12.4.2025 (pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza pubblica) in sé è idoneo a giustificare il trattenimento presso il C.P.R. e non sussistono nuovi elementi, che dovevano emergere nel corso dell'udienza odierna, per poter affermare che tale presupposto del trattenimento (pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza pubblica) sia infondato;
rilevato che, in ragione delle plurime ragioni che fondano l'attuale trattenimento (art. 6, comma 2, lettera c e lettera d del d.lgs. 142/2015), è irrilevante attardarsi ad indagare se permane il presupposto di cui alla sola lettera d) della comma 6 del d.lgs. 142/2015 (pericolo di fuga e necessità che lo straniero rimanga nel CPR per determinare gli elementi su cui si basa la
5 domanda di protezione internazionale), il quanto il trattenimento è fondato anche sul titolo di cui alla indicata lettera c), cioè la pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza pubblica, presupposto che permane alla attualità e che giustifica in sé l'accoglimento della richiesta di proroga del trattenimento a norma dell'art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. 142/2015; rilevato che lo straniero è privo di passaporto e di documenti di identità equipollenti validi per l'espatrio, non ottenibili dalle autorità della Nigeria in pendenza della domanda di protezione internazionale, e dunque non sussistono in astratto i presupposti per applicare misure alternative, in mancanza di passaporto o altro documento equipollente nonché delle altre condizioni previste dalla legge;
rilevato che la permanenza nel C.P.R. non trova ostacoli in ragioni di salute dello straniero, neppure allegate;
ritenuto che
non sono emerse particolari situazioni ostative alla permanenza dello straniero nel C.P.R.;
P.Q.M.
proroga per giorni 60 il trattenimento di nato in [...] il [...], Persona_1
C.U.I. presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Caltanissetta – Pian C.F._1 del Lago.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 6 giugno 2025
Il Consigliere
LE De RE
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