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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5068/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Di Mauro Maria Gemma Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Lamberti Zanardi Lodovico Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
All'udienza del 28.2.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, chiedendo la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non Parte_1 autosufficiente , precisando che provvederà in via esclusiva anche al pagamento dell'alloggio a Per_1
Venezia e delle relative utenze;
le altre spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova verranno divise al 50% tra genitori;
2. a titolo di assegno divorzile una tantum, il sig. verserà a favore della sig.ra la somma di Pt_1 CP_1
€ 30.000,00 entro il mese di aprile 2025;
3. le parti sono d'accordo che la signora continuerà ad abitare presso la casa familiare in via U. Della
pagina 1 di 3 Faggiola n. 9 a Padova, fintanto che non verrà stipulato il preliminare per la vendita della casa;
le parti si impegnano a mettere l'immobile in vendita entro il termine di 12 mesi da oggi;
4. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Albignasego (PD) in data 15.5.1999 con , che dalla loro unione sono nate le Controparte_1
figlie maggiorenne ed economicamente autosufficiente e studentessa universitaria e che, con Per_2 Per_1
decreto del 17.3.2022, il Tribunale di Padova aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva , la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio civile e concludeva come da relativa comparsa di costituzione.
All'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti, le quali, dopo ampia discussione, dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e precisavano le conclusioni chiedendo la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate riportate in epigrafe.
La domanda di divorzio va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate tra le parti sono prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi materiali della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, e pertanto va preso Per_1
atto degli stessi, fatta eccezione per la condizione di cui al punto, 3 che, costituendo libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili, non necessita di essere recepita dal
Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Alla luce della durata del matrimonio e dei redditi delle parti, va riconosciuta l'equità della datio una tantum
a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
pagina 2 di 3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
contratto il 15.5.1999 ad Albignasego (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A
[...]
n.13 anno 1999 del Comune di Albignasego (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. dichiara l'equità della datio una tantum pari ad euro 30.000,00 ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L.
898/1970 concordata a favore di;
Controparte_1
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Giudice delegato
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5068/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Di Mauro Maria Gemma Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Lamberti Zanardi Lodovico Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
All'udienza del 28.2.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, chiedendo la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non Parte_1 autosufficiente , precisando che provvederà in via esclusiva anche al pagamento dell'alloggio a Per_1
Venezia e delle relative utenze;
le altre spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova verranno divise al 50% tra genitori;
2. a titolo di assegno divorzile una tantum, il sig. verserà a favore della sig.ra la somma di Pt_1 CP_1
€ 30.000,00 entro il mese di aprile 2025;
3. le parti sono d'accordo che la signora continuerà ad abitare presso la casa familiare in via U. Della
pagina 1 di 3 Faggiola n. 9 a Padova, fintanto che non verrà stipulato il preliminare per la vendita della casa;
le parti si impegnano a mettere l'immobile in vendita entro il termine di 12 mesi da oggi;
4. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Albignasego (PD) in data 15.5.1999 con , che dalla loro unione sono nate le Controparte_1
figlie maggiorenne ed economicamente autosufficiente e studentessa universitaria e che, con Per_2 Per_1
decreto del 17.3.2022, il Tribunale di Padova aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva , la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio civile e concludeva come da relativa comparsa di costituzione.
All'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti, le quali, dopo ampia discussione, dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e precisavano le conclusioni chiedendo la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate riportate in epigrafe.
La domanda di divorzio va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate tra le parti sono prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi materiali della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, e pertanto va preso Per_1
atto degli stessi, fatta eccezione per la condizione di cui al punto, 3 che, costituendo libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili, non necessita di essere recepita dal
Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Alla luce della durata del matrimonio e dei redditi delle parti, va riconosciuta l'equità della datio una tantum
a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
pagina 2 di 3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
contratto il 15.5.1999 ad Albignasego (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A
[...]
n.13 anno 1999 del Comune di Albignasego (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. dichiara l'equità della datio una tantum pari ad euro 30.000,00 ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L.
898/1970 concordata a favore di;
Controparte_1
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Giudice delegato
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 3 di 3