Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3587 / 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dall'avv. BONFATTI Parte_1 C.F._1
SIDO
ATTORE OPPONENTE
e c.f. , difeso dall'avv. GALLONETTO CP_1 C.F._2
IGOR
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1059/2021 (R.G. Parte_1
2749/2021) emesso in data 26 ottobre 2021 notificato il 3.11.2021, con cui veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 30.013,35 oltre accessori in favore di
[...]
a titolo di corrispettivo per l'attività di visurista svolta per conto CP_1 dell'opponente nell'ambito dell'attività OT da questi svolta, nonché per spese anticipate per conto dell'opponente sempre in relazione alla professione.
2. L'opponente contesta la regolarità del decreto ingiuntivo opposto, emesso in favore di e non della ditta individuale dello stesso e in carenza dei presupposti CP_1 di cui agli artt. 633 c.p.c., nonché la genericità delle allegazioni e delle produzioni documentali a sostegno del proprio credito poiché, atteso il rapporto lavorativo che ha legato il notaio ad dalle medesime non è possibile desumere quali Pt_1 CP_1 prestazioni non sarebbero state pagate da parte del notaio, né quali sarebbero le spese anticipate dall'opposto per conto del notaio. Lamenta l'opponente, inoltre, irregolarità nella rendicontazione delle pratiche espletate da parte del visurista e inadempimenti delle medesime.
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4. Concessa la provvisoria esecuzione, la causa è stata istruita per testi (teste Tes_1
la quale, in sintesi, ha confermato che compilava la lettera di incarico
[...] CP_1 per l'espletamento delle visure, allegata ai fascicoli e consegnata allo studio OT
) e tramite una CTU contabile sul seguente quesito “verifichi il CTU se, in base Pt_1 alla documentazione in atti e all'ulteriore documentazione ritenuta necessaria previa autorizzazione del giudice in caso di dissenso delle parti, risulti provato che il convenuto opposto abbia sostenuto le spese di cui alla fattura n. 42/2019 per pratiche eseguite in favore dell'attore opponente”. Al quesito non è stato possibile fornire risposta per via dell'incompletezza della documentazione necessaria a svolgere il lavoro di verifica “volto ad abbinare le spese anticipate dal visurista alle CP_1 pratiche del TA .” (cfr. comunicazione del CTU del 19.10.2024). Pt_1
5. L'opposizione, decisa in base alla ragione più liquida, è fondata e il decreto opposto va revocato per le ragioni di seguito esposte.
6. Va premesso in diritto che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sull'opposto la prova del credito. Con specifico riguardo alla prova del credito per prestazioni professionali, la S.C. afferma che “Nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019 (Rv. 655206 - 01).
7. Ciò posto, reclama il pagamento delle seguenti fatture: n. 42 del CP_1
06.08.2019 dell'importo di Euro 17.224,35; n. 40 del 24.07.2021 dell'importo di Euro 1.322,80; n. 41 del 24.07.2021 dell'importo di Euro 1.177,20; n. 42 del 24.07.2021 dell'importo di Euro 1.083,60; n. 43 del 24.07.2021 dell'importo di Euro 958,80; n. 44 del 24.07.2021 dell'importo di Euro 958,80; n. 45 del 24.07.2021 dell'importo di Euro 1.239,60; n. 46 del 24.07.2021 dell'importo di Euro 1.208,40; n. 47 del 24.07.2021 dell'importo di Euro 1.692,00; n. 48 del 24.07.2021 dell'importo di Euro 168,40; n. 49 del 24.07.2021 dell'importo di Euro 43,60; n. 50 del 24.07.2021 dell'importo di Euro 1.281,20; n. 51 del 24.07.2021 dell'importo di Euro 1.655,60. Tutte queste fatture riguardano compensi per l'attività di visurista (su ciascuna di esse è riportata la dicitura
“competenze per visure”), ad eccezione della n. 42/2021, emessa per “spese anticipate pregresse”.
8. Deve rilevarsi, con riguardo alle fatture non inerenti alle spese anticipate (tutte eccetto la n. 42) che l'opposto non ha allegato con precisione a quale pratica espletata a favore del notaio si riferisse ciascuna fattura. In proposito, non assume Pt_1 rilievo né il pagamento da parte del notaio di altre fatture, posto che è pacifico Pt_1 tra le parti che vi sia stato un rapporto di lunga data in forza del quale il notaio
2 commissionava a gli adempimenti legati alle visure e che il pagamento CP_1 dei compensi legati ad altre prestazioni svolte nell'ambito di tale rapporto non costituisce neppure un indizio dal quale desumere un riconoscimento del debito relativo alle fatture qui azionate. Né costituisce un riconoscimento di debito la corrispondenza risalente all'estate del 2020 prodotta unitamente al ricorso monitorio, dalla quale emerge solamente l'esistenza di una pendenza debitoria generica e non meglio individuata del notaio verso l Per quanto concerne l'indicazione delle CP_1 pratiche per cui l'opposto richiedeva il compenso, a specificazione della generica indicazione contenuta nelle fatture, contenuta nella memoria autorizzata del
14.11.2023, si tratta, come rilevato dalla difesa di parte attrice, di un'allegazione tardiva poiché formulata per la prima volta oltre il termine delle preclusioni assertive.
Infatti, l'allegazione delle pratiche per le quali si chiede il compenso avrebbe dovuto essere fatta al più tardi entro la seconda memoria istruttoria (laddove si ritenesse che si tratti di allegazione di fatti secondari). La domanda avente ad oggetto il pagamento dei compensi non può quindi essere accolta perché carente sotto il profilo allegatorio:
l'attore, in sostanza, omettendo di indicare quali sono le pratiche cui si riferiscono le singole fatture, non ha allegato con sufficiente precisione la prestazione per la quale chiede il compenso. Al riguardo, del resto, non può non osservarsi che l'omessa specificazione della pratica per cui si richiede il compenso comporta un'evidente lesione del diritto di difesa dell'opponente, al quale è precluso formulare eccezioni – allegando un fatto impeditivo, modificativo o esintivo – legate alla singola prestazione svolta dall Va, infine, rilevato che per la genericità dell'allegazione attorea CP_1 non può trovare applicazione l'art. 115 c.p.c.; se, infatti, è vero che l'opponente si è limitato a dedurre l'assenza di prova della pretesa attorea, non equiparabile a una contestazione del fatto storico, è d'altra parte vero che un onere di contestazione sorge solamente a fronte di un'allegazione specifica e, nel caso di specie, detto onere non può dirsi sorto.
9. Analogo discorso vale per la fattura n. 42, che reca la generica indicazione di “spese anticipate pregresse”. In proposito, non è stato allegato in relazione a quale pratica siano state sostenute tali spese, né l'attore ha fornito la prova di averle sostenute;
prova che non è costituita dalla documentazione prodotta unitamente alla comparsa di costituzione, da cui non emerge in alcun modo che le spese siano state sostenute per pratiche svolte in favore del notaio . La ricostruzione dei rapporti di dare/avere, Pt_1 in punto di spese anticipate dall non è stata possibile neppure per mezzo di una CP_1
CTU, la quale non ha potuto acquisire la documentazione necessaria a rispondere al quesito formulato (lettere di incarico a atti di stipula;
fatture emesse dal CP_1 notaio alle parti degli atti rogitati) a causa del rifiuto dell'opponente, il quale ha motivato detto rifiuto affermando di essere andato in pensione nell'agosto 2021 e di non essere quindi più in possesso di detta documentazione. Di ciò l'opposto – onerato della relativa prova in applicazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. – non ha fornito la prova
3 contraria. Peraltro, atteso anche il carattere professionale dell'attività svolta dall titolare di un'impresa individuale, questi ben avrebbe potuto conservare CP_1 la documentazione attestante le spese anticipate in relazione alle pratiche svolte per lo studio . Pt_1
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia e alla prossimità del valore di causa al limite inferiore dello scaglione di valore di riferimento. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente, CP_1 liquidate in € 2.540 oltre c.u., marca, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
c) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte soccombente.
Si comunichi.
26.3.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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