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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 222 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 222 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 10/01/2025 ore 9.39, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza tramite l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Simona Fabbrini;
- per parte convenuta il dott. Sergio Scorza.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a discutere.
L'avv. Fabbrini discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il dott. Scorza si riporta integralmente alla memoria difensiva.
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.47
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 10 gennaio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 222 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Simona Fabbrini, Nicola Zampieri, Giovanni Parte_1
Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci;
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli
2 artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di 500,00, oltre Controparte_2 interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del
[...]
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del Controparte_3
D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19 condannarsi il Controparte_3
al risarcimento dei danni in maniera specifica, mediante assegnazione alla parte ricorrente della “Carta elettronica”
[...]
o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e accredito sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del
15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove, in riassunzione dopo aver adito il Tribunale di Firenze, dichiaratosi incompetente territorialmente, la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per l'anno scolastico 2018/2019 (per €. 500,00). Deduce, richiamando i recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
3 2. Il , si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo la _1 prescrizione del diritto alla corresponsione del bonus. Ha preso, inoltre, posizione in ordine all'intervenuta pronuncia della Cassazione, e chiede, in via subordinata, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. All'esito della discussione orale odierna, si ritiene che la domanda non risulti suscettibile di accoglimento, dal momento che l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal _1
(costituitosi in data 26 novembre 2024) deve essere accolta.
La Corte di cassazione, difatti, sul punto ha rilevato che: L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Parte ricorrente non ha allegato alcuna lettera di diffida stragiudiziale indirizzata al che _1 possa essere legittimamente considerata interruttiva della prescrizione. Il ricorso promosso presso il
Tribunale di Firenze risulta essere iscritto a ruolo il 30.10.2023 e, pertanto, quando il termine di prescrizione - da individuarsi nell'inizio della supplenza (17.9.2018), trattandosi di data successiva alla possibilità di accesso al portale - era oramai spirato.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.
5. Attesa la sussistenza di indirizzi giurisprudenziali di merito (anche successivi alla pronuncia della Cassazione) contrari in punto di decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione del bonus docenti, nonché la qualità delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Prato, il 10 gennaio 2025
4 Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 222 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 10/01/2025 ore 9.39, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza tramite l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Simona Fabbrini;
- per parte convenuta il dott. Sergio Scorza.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a discutere.
L'avv. Fabbrini discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il dott. Scorza si riporta integralmente alla memoria difensiva.
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.47
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 10 gennaio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 222 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Simona Fabbrini, Nicola Zampieri, Giovanni Parte_1
Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci;
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli
2 artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di 500,00, oltre Controparte_2 interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del
[...]
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del Controparte_3
D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19 condannarsi il Controparte_3
al risarcimento dei danni in maniera specifica, mediante assegnazione alla parte ricorrente della “Carta elettronica”
[...]
o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e accredito sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del
15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove, in riassunzione dopo aver adito il Tribunale di Firenze, dichiaratosi incompetente territorialmente, la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per l'anno scolastico 2018/2019 (per €. 500,00). Deduce, richiamando i recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
3 2. Il , si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo la _1 prescrizione del diritto alla corresponsione del bonus. Ha preso, inoltre, posizione in ordine all'intervenuta pronuncia della Cassazione, e chiede, in via subordinata, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. All'esito della discussione orale odierna, si ritiene che la domanda non risulti suscettibile di accoglimento, dal momento che l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal _1
(costituitosi in data 26 novembre 2024) deve essere accolta.
La Corte di cassazione, difatti, sul punto ha rilevato che: L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Parte ricorrente non ha allegato alcuna lettera di diffida stragiudiziale indirizzata al che _1 possa essere legittimamente considerata interruttiva della prescrizione. Il ricorso promosso presso il
Tribunale di Firenze risulta essere iscritto a ruolo il 30.10.2023 e, pertanto, quando il termine di prescrizione - da individuarsi nell'inizio della supplenza (17.9.2018), trattandosi di data successiva alla possibilità di accesso al portale - era oramai spirato.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.
5. Attesa la sussistenza di indirizzi giurisprudenziali di merito (anche successivi alla pronuncia della Cassazione) contrari in punto di decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione del bonus docenti, nonché la qualità delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Prato, il 10 gennaio 2025
4 Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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