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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A anche detta rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Parte_1 Parte_2
Marazza e Domenico De Feo appellante CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e rappresentati e difesi dall'Avv.to Pietro Vizzini CP_5 appellato all'udienza del 29 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.2409/2022 il Tribunale G.L. di Palermo, previa declaratoria di cessata materia del contendere nei confronti di condannava Parte_3 [...] al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e “delle somme rispettivamente loro dovute in
[...] Controparte_4 CP_5 esecuzione della sentenza di condanna generica n.3844/2019 di questo Tribunale …. Quantificate alla data del 31.07.2019 nelle seguenti somme: € 8.166,28; Controparte_1
€ 9.658,57; € 7.151,48; CP_5 Controparte_4 Pt_4
7.780,69; € 6.459,43; tutte comprensive di rivalutazione
[...] Controparte_2 monetaria e interessi legali sino al 31.10.2021, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo”. Dopo aver premesso, che i ricorrenti avevano citato in giudizio
[...]
anche detta , per sentirla condannare al pagamento in proprio Parte_1 Parte_2 favore delle somme loro dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale Sezione Lavoro n. 3844/2019 (con la quale era stata pronunciata condanna generica della convenuta “a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti le differenze retributive commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogru giornata effettivamente lavorata, dalla data di efficacia dell'accordo predetto e sino alla data della presente sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.”, a seguito della declaratoria di “ nullità dell'accordo collettivo aziendale del 27.2.2013 nella parte in cui pone a carico del lavoratore il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al
Pag.1 computo dell'orario di lavoro.”), riteneva infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte datoriale.. Osservava, al riguardo, che “proprio la circostanza che il quantum di cui alla condanna non fosse determinato o determinabile sulla scorta della sentenza n. 3844/2019 di questo Tribunale” rendeva “ammissibile il presente giudizio, volto unicamente alla quantificazione degli importi di cui alla precedente condanna generica”. Che non poteva neanche “procedersi alla sospensione necessaria del giudizio, mancandone i presupposti, che consisterebbero, in tesi di parte convenuta, nella circostanza che sia stato proposto appello avverso quella sentenza”. Evidenziava, inoltre, che la Corte di Cassazione si era già pronunciata “affermando il principio di diritto posto a base della sentenza di cui” era stata “chiesta l'esecuzione, mediante la quantificazione di quanto dovuto”. Nel merito, dava atto delle conclusioni cui era pervenuto il nominato c.t.u. e per l'effetto, disattese le osservazioni sollevata dalla società resistente, emetteva sentenza di condanna al pagamento di quanto dovuto nei termini già sopra esposti. Avverso tale sentenza ha interposto gravame la con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria in data 4.1.2023. Col primo motivo sostiene che la sentenza n. 3844/2019 resa dal Tribunale di Palermo “non poteva essere eseguita dalla in quanto la condanna al pagamento delle Parte_2 differenze dovute” era “del tutto generica, non potendo risultare il relativo credito da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza”; che la “sentenza, dunque, difettava dei dati indispensabili per la determinazione delle differenze retributive che avrebbero dovuto rappresentare la somma oggetto di condanna, quali l'importo della retribuzione percepita e gli specifici elementi della retribuzione contrattuali”; che, in definitiva, il Tribunale non avrebbe dovuto decidere nuovamente su una questione sulla quale si era già espresso, esponendosi alla violazione del principio del cd. “ne bis in idem”. Col secondo motivo censura la sentenza di primo grado per erronea valutazione dei fatti e conseguente erronea quantificazione del tempo di percorrenza. Rileva che “la presunta quantificazione delle differenze retributive avrebbe dovuto tenere necessariamente conto non soltanto dell'effettivo tragitto percorso quotidianamente dal singolo lavoratore, e dei tempi impiegati (con indicazione della relativa misura se inferiore, pari o superiore alla franchigia applicata), ma anche delle giornate lavorate e cioè quelle in cui effettivamente gli appellati non hanno fruito della macchina aziendale di conseguenza escludendo tutti i periodi di assenza dei lavoratori (ferie, malattie, permessi etc.)”. Soggiunge che i lavoratori si erano limitati a produrre un solo cedolino paga per ognuno di essi e i turni di lavoro, ossia l'ordinario orario previsto, senza alcuna prova dei tempi di percorrenza dalla data del 1° luglio 2013 sino alla data di deposito del ricorso. Con specifico riferimento alla relazione peritale versata in atti dal consulente dott.
che assume afflitta dai vizi di calcolo legati all'erroneo presupposto che per Persona_1 ogni giorno di lavoro gli istanti avessero sempre svolto attività lavorativa per l'intero periodo (di 30 e 15 minuti), rileva che, in ogni caso, per le giornate con assenze giornaliere parziali il CTU avrebbe dovuto comunque ridurre il tempo di lavoro straordinario a soli 15 minuti.
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame. CP_5
Pag.2 Acquisita la sentenza di questa Corte n.420/2022 ed espletata c.t.u. contabile, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Deve anzitutto, chiarirsi che con la sentenza n.3844/2019, emessa in data 31.8.2019, il Tribunale G.L. di Palermo ha condannato la “a corrispondere a Parte_1 ciascuno dei ricorrenti le differenze retributive commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogni giornata effettivamente lavorata, dalla data di efficacia dell'accordo predetto e sino alla data della presente sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Siffatta pronuncia, nelle more, è stata parzialmente riformata da questa Corte con sentenza n.420/2022 (cfr. doc. in atti). Con tal ultima sentenza (passata ormai in giudicato tenuto conto del Decreto n.30420/2024 con la quale la Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio incoato da
– cfr. doc. in atti) questa Corte ha ritenuto infondati nel merito tutti i Parte_1 motivi spiegati dalla parte datoriale e, in particolare, ha ritenuto sussistente lo svolgimento quotidiano della prestazione lavorativa durante la c.d. franchigia;
ha solo accolto l'eccezione di prescrizione, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande limitatamente al periodo dall'1.7.2013 al 18.10.2013 confermando, nel resto, la statuizione impugnata.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione. Priva di pregio, anzitutto, deve reputarsi la doglianza che si appunta sulla ritenuta violazione del c.d. ne bis in idem. Per come è evidente, infatti, con la sentenza n.3844/2019 (nella parte in cui è stata confermata in sede di gravame e, ormai, divenuta definitiva) il Tribunale, ha accertato il diritto degli odierni appellati ad ottenere il pagamento delle “differenze retributive commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogni giornata effettivamente lavorata, dalla data di efficacia dell'accordo predetto e sino alla data della presente sentenza”. Ciò ha fatto nelle forme della c.d. condanna generica che, in ragione del mancato adempimento spontaneo della parte datoriale, ha costretto i lavoratori ad incoare un nuovo giudizio finalizzato all'accertamento e alla quantificazione delle differenze retributive maturate e riconosciute. Contrariamente a quanto sostenuto col gravame, il Tribunale, con la sentenza n.3844/2019) non ha emesso sentenza di condanna generica in ragione della mancanza di documentazione idonea e dei conteggi volti a consentire la quantificazione delle differenze retributive. Tanto risulta smentito dal tenore della stessa pronuncia laddove a pag. 16 il Giudice procedente ha affermato: “poiché all'udienza di discussione i ricorrenti hanno chiesto la condanna generica della convenuta, in tali limiti si pronuncia in parte dispositiva”. Né, d'altro canto, risulta che in quel giudizio si fosse opposta Parte_1
a tale richiesta. Conseguentemente, del tutto legittimamente gli odierni appellati hanno intrapreso l'azione giudiziaria volta esclusivamente alla quantificazione del dovuto in forza di quanto statuito con la sentenza n.3844/2019.
Pag.3 Parimenti deve essere disatteso il secondo motivo di gravame, essendo ormai coperto dal giudicato il riconoscimento delle differenze retributive “commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogni giornata effettivamente lavorata”. Tale statuizione, si osserva, è stata pure confermata da questa Corte nella sentenza n.420/2022 nella parte in cui si è affermato: “Priva di pregio è la sesta ragione di gravame avendo i lavoratori, sin dal ricorso di prime cure, dedotto (e adeguatamente provato attraverso la deposizione dei testi e ) di avere quotidianamente reso la prestazione lavorativa Tes_1 Tes_2 durante la c.d. franchigia, di essersi recati in azienda 15 minuti prima dell'inizio del proprio turno e di non essere mai rientrati presso la sede di lavoro prima delle 17:00, di avere sempre ricoverato l'auto a fine turno presso i locali aziendali. A fronte di una tale apparato allegatorio sarebbe stato onere della , evidentemente Pt_1 disatteso, dimostrare, in ragione del c.d. principio di vicinanza della prova (da ultimo Cass. n.8018/2021), che il primo intervento della giornata per ciascun ricorrente avesse avuto effettivo inizio anteriormente al decorso dei 15 minuti di franchigia calcolati dal momento in cui il lavoratore saliva nell'automezzo aziendale e l'ultimo fosse concluso entro l'ultima franchigia di 15 minuti. Onere probatorio evidentemente disatteso risultando la finanche inottemperante Pt_1 all'ordine giudiziale dell'8.5.2019 “di esibire in giudizio la documentazione attestante l'orario di lavoro dei ricorrenti nelle giornate lavorate tra il 1.07.2013 e la data attuale, comprensivo delle franchigie in entrata e in uscita” (cfr. doc. in atti). In questa sede, dunque, non può più essere rimesso in discussione lo svolgimento della prestazione lavorativa degli appellati durante la c.d. franchigia per come accertata e quantificata nella sentenza passata in giudicato. Né sussiste il denunciato errore di calcolo della c.t.u. espletata in primo grado, in quanto, per come emerge dalla piana lettura della relazione depositata l'8.12.2021, il dott. ha preso in considerazione “i prospetti delle turnazioni allegati in atti (cfr. doc. nn. 2 – 7 Per_1 della produzione dei ricorrenti)” ossia “le giornate lavorative svolte da ciascuno dei ricorrenti imputando per ciascuna di esse 30 minuti di attività lavorativa” (cfr. relazione depositata in primo grado). Deve, tuttavia, prendersi atto che con la sentenza n.420/2022, questa Corte, nel dichiarare la prescrizione parziale del credito, ha ridotto l'arco temporale di riferimento posto a base del riconoscimento delle differenze retributive. Ed è giust'appunto sulla base di tali risultanze processuali che in questa sede è stato conferito mandato al nominato C.T.U. (con quesito identico a quello già formulato in prime cure, con la sola esclusione del periodo dall'1.7.2013 al 18.10.2013) di calcolare le differenze retributive dovute fino al 31.7.2019. Il C.T.U., dott. ha eseguito l'incarico ricevuto con relazione Persona_1 depositata in data 14.3.2025 (cfr. doc. in atti) con la quale, applicando i medesimi criteri di calcolo utilizzati nella relazione depositata in primo grado, ha accertato che a
[...]
spetta la somma complessiva di €7.414,56, a spetta la CP_1 CP_5 complessiva somma di €8.926,09, a spetta la complessiva somma Controparte_4 di €6.401,62, a spetta la complessiva somma di €7.057,45 e a CP_3 [...] spetta la complessiva somma di €5.792,70. CP_2
Nell'eseguire tale calcolo il c.t.u. ha pure tenuto conto del fatto che la società appellante ad agosto del 2022 ha liquidato le somme quantificate con la consulenza tecnica d'ufficio di primo grado comprensiva degli accessori di legge. Trattasi di conclusioni (rimaste prive di qualsivoglia contestazione ad opera di entrambe le parti) che devono essere qui condivise e che comportano la parziale riforma Pag.4 della sentenza di primo grado con conseguente rideterminazione e riduzione dell'importo oggetto di statuizione di condanna della anche detta nei Parte_1 Parte_2 termini di cui in parte dispositiva, cui devono aggiungersi, per ciascun importo, gli accessori (rivalutazione monetaria e interessi legali) per come maturati e calcolati nella c.t.u. in atti fino al mese di agosto 2022. Nel resto la sentenza di primo grado va confermata.
3) Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione di 1/3 restando a carico dell'appellante la residua quota che si liquida come da dispositivo in favore degli appellati. Le spese della c.t.u. di questo grado vanno poste in via definitiva a carico di parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.2409/2022, emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 7.7.2022, ridetermina e riduce l'importo oggetto di statuizione di condanna della Parte_1 anche detta in favore di: Parte_2
a complessivi €7.414,56; Controparte_1
a complessivi €8.926,09; CP_5
a complessivi €6.401,62; Controparte_4
a complessivi €7.057,45; CP_3
a complessivi €5.792,70; Controparte_2 cui devono aggiungersi, per ciascun importo, gli accessori (rivalutazione monetaria e interessi legali) per come maturati e calcolati nella c.t.u. in atti fino al mese di agosto 2022. Compensa tra le parti in ragione di 1/3 le spese del presente grado e condanna parte appellante al pagamento della residua quota in favore degli appellati che liquida in complessivi in complessivi €3.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Pone in via definitiva a carico di parte appellante le spese della c.t.u. di questo grado liquidate come da separato decreto. Conferma, nel resto, la sentenza di primo grado. Palermo 29 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente
Cinzia Alcamo
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