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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione terza (centrale) civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente relatore
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 9802 /2023 promossa da
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA GHIZZONI;
Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA Controparte_1 C.F._2
PEZZOTTA; resistente
con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
All'udienza del 18/02/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per il ricorrente:
“In via preliminare: disporsi l'acquisizione di certificazione medica da parte del dott. attestante il Pt_2 proseguimento della terapia e la condizione di attuale astinenza della sig.ra Ordinarsi altresì a controparte CP_1 il deposito della movimentazione bancaria del triennio nonché delle buste paga-cedolini dell'anno fiscale 2024;
Nel merito in via principale:
1. Disporsi la separazione dei sig.ri e Parte_1 Controparte_1
1 2. Disporsi che la casa familiare sita in RE (Bs) Via Chiusure n. 116 di proprietà di terzi, venga assegnata al sig.
n quanto genitore coabitante con i figli (di cui uno minorenne) ancora non economicamente autonomi;
Pt_1
3. Disporsi l'affido condiviso del figlio con collocamento del medesimo presso il padre;
disporsi che la Per_1 madre possa vedere quando lo ritiene, previo avviso al sig. e in accordo con il minore stesso e Per_1 Pt_1 comunque in misura non inferiore ad una visita settimanale;
disporsi in ogni caso il proseguimento dell'incarico al
Servizio Sociale di competenza affinché continui a tenere monitorato il nucleo familiare anche al fine di valutare la definitiva stabilizzazione dei progressi della sig.ra e della positiva ripresa dei contatti madre – figlio;
CP_1
4. Disporsi a carico della madre un contributo mensile al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 in favore di ed € 200,00 in favore di disponendo che tali somme vengano interamente percepite dal sig. Per_1 Per_2
Disporsi altresì la suddivisione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso Pt_1 dinanzi a questo Tribunale;
In via subordinata: Nel denegato caso in cui venga disposto il collocamento di presso la madre e Per_1
l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in RE via Chiusure n. 16 disporsi che: CP_1
1. La sig.ra si faccia carico di ogni onere riferito alla casa ivi compreso il pagamento del canone locativo;
CP_1
2. Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio quando lo desidera, previo accordo con il minore stesso
– in ragione dell'età raggiunta - e previo avviso alla madre e comunque non meno di un pomeriggio a settimana indicativamente dalle 17.00 alle 21.30 e a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera.
Disporsi altresì che il padre possa tenere con sé quindici giorni nelle vacanze estive, otto giorni nelle vacanze Per_1 natalizie, tre giorni nelle vacanze pasquali;
3. In ragione delle condizioni economiche del sig. e in relazione al fatto che egli dovrebbe trovare altra Pt_1 sistemazione abitativa in locazione, considerati i finanziamenti in essere contratti nell'interesse della famiglia, disporsi a carico del medesimo un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 per ed € Per_1
150,00 per oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso dinanzi a questo Tribunale;
Per_2
4. Respingersi ogni richiesta di mantenimento della sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1
Spese di lite interamente rifuse. in via istruttoria [omissis]”.
Per la resistente:
“IN VIA PRINCIPALE.
1) dichiarare la separazione giudiziale della Sig.ra e del Sig. con addebito al Sig. Controparte_1 Parte_1
autorizzando i coniugi a vivere separatamente;
Pt_1
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita a RE in via Chiusure n. 116 unitamente all'arredo alla Sig.ra che la abiterà unitamente ai figli;
Controparte_1
3) disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, con diritto di Persona_3 visita del padre da concordare tra i genitori e in assenza per il tramite dei servizi sociali con proseguimento dell'incarico per monitoraggio ai servizi su entrambi i genitori per la durata di mesi 6;
2 4) disporre a carico del Sig. il pagamento mensile di € 400,00 per e il pagamento mensile di Parte_1 Per_1
€ 250,00 per , non economicamente autosufficiente, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese Per_2 straordinarie come da Protocollo in uso;
IN VIA SUBORDINATA. nel caso in cui non venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale sita a RE in via Chiusure n. 116 alla
Sig.ra ferme le altre conclusioni esposte in via principale relative all'affido condiviso Controparte_1
1) disporre a carico del Sig. il pagamento mensile di € 400,00 a favore della Sig.ra Parte_1 Controparte_1
2) confermare le statuizioni economiche di contributo al mantenimento come da accordo preso nell'ambito del giudizio VG 2473/2023 avanti il Tribunale di RE
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria [omissis]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 10.06.2000 in RE, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (al. 236, Parte II, Serie A); dall'unione nascevano Per_2
(29.07.2001) e (18.02.2009). Per_1
Con ricorso depositato il 27.07.2023 , premesso che con decreti del 15.02.2023 e Parte_1
14.04.2023 nel procedimento per ordine di protezione per abusi familiari dallo stesso introdotto (Vg
2473/2023), era stato ordinato l'allontanamento della moglie dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal marito e dai figli, che inoltre erano stati incaricati i Servizi Sociali per l'attivazione di incontri madre-figlio in modalità protetta e per il monitoraggio del nucleo familiare, chiedeva la separazione dal coniuge con addebito alla moglie, l'affido esclusivo del figlio minorenne
, mantenendo gli incontri con la madre in forma protetta, l'assegnazione della casa coniugale in Per_1
locazione (in cui era rimasto a vivere il marito insieme ad i figli ed all'anziano suocero), un contributo nel mantenimento dei figli a carico della madre di euro 500,00 (250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva aderendo alla domanda di separazione ma con addebito al Controparte_1
marito, e chiedendo, in via principale, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso Per_1
di sé ed assegnazione della casa familiare, nonché un contributo mensile nel mantenimento dei figli a carico del padre di euro 400,00 per ed euro 250,00 per;
in subordine, per l'ipotesi di Per_1 Per_2
collocamento di presso il padre ed assegnazione a questi della casa coniugale, la resistente Per_1
chiedeva un contributo nel proprio mantenimento di euro 400,00 a carico del coniuge, nonché la conferma delle statuizioni economiche sui figli concordate avanti al giudice dell'ordine di protezione che con decreto del 18.11.2023 (Vg 2473/2023), su accordo delle parti, aveva revocato l'ordine di protezione limitatamente alla figlia maggiorenne , con obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento dei figli Per_2
3 nella misura di euro 150,00 ciascuno, con versamento diretto alla figlia per la quota di sua Per_2
competenza.
Con memoria ex art. 473 bis n. 1 c.p.c. il ricorrente chiedeva l'affido condiviso del figlio minore , Per_1 modificando l'originaria domanda di affido esclusivo.
Le parti comparivano personalmente avanti al giudice della separazione all'udienza del 9.01.2024 concordando di mantenere provvisoriamente ferme le statuizioni da ultimo assunte nel procedimento Rg
2473/2023, con prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali.
Con sentenza di solo status n. 133/2024 pubblicata il 15.01.2024 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi rimettendo la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni controverse.
In corso di causa, gli incontri protetti della resistente col figlio erano liberalizzati per i motivi di cui all'ordinanza del 20.07.20241 ed i Servizi Sociali incaricati del monitoraggio depositavano relazioni sociali e psicologiche, con ultimo aggiornamento a febbraio 2025 (depositi del 7.02.2025 – 10.02.2025).
All'udienza del cartolare del 18.02.2025, chiamata per la discussione semplificata ex art. 473 bis.22 ult. co.
c.p.c., senza termini per memorie conclusive, sulle conclusioni precisate dalle parti riportate in epigrafe, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, si prende atto della pronuncia di separazione parziale in dispositivo.
Vanno respinte le reiterate istanze istruttorie per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti e dei documenti versati.
Entrambe le parti hanno chiesto reciprocamente l'addebito della separazione.
Le speculari domande devono essere esaminate alla luce del principio di diritto consolidato in giurisprudenza, secondo cui “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Nel caso in esame, il marito riferisce che la moglie, da tempo, avrebbe cominciato ad abusare di alcol e ad avere agiti violenti e minacciosi nei confronti suoi e dei figli, in stato di alterazione alcolica, al punto da indurlo ad agosto 2022 ad allontanarsi temporaneamente dalla casa familiare;
che avrebbe avuto una
4 relazione extraconiugale risalente al giugno 2022 rilasciando la casa coniugale il 3.02.2023 dopo un alterco con la figlia.
A sua volta, la moglie, colloca i primi segnali della frattura matrimoniale nello stato di crisi personale
(dovuta a questioni lavorative) che avrebbe afflitto il marito nel 2019, lamentando l'infedeltà dello stesso ed il degenerare della situazione con un'aggressione fisica ai suoi danni durante una lite a novembre 2019, seguita dal trasferimento temporaneo del marito presso la caserma in cui prestava servizio;
seguivano tentativi di riavvicinamento, litigi e nuovo abbandono della casa coniugale del marito ad agosto 2022.
Dalle rispettive deduzioni emerge un quadro di crisi coniugale che non appare ascrivibile in modo univoco a condotte, contrarie ai doveri coniugali, di un coniuge o dell'altro.
Invero, lo stress del ricorrente da ansia reattiva legato a preoccupazioni familiari non meglio specificate attraversato nel 2018 e la dipendenza della resistente da alcol trovano conforto probatorio nei documenti prodotti (docc. 18;19;20 del ricorrente;
doc. 7 ricorrente con prescrizione di farmaco contro l'etilismo; doc.
13 della resistente da cui si evince una pregressa dipendenza dall'alcol), tuttavia non v'è prova della loro incidenza causale nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, apparendo piuttosto delle conseguenze al già intervenuto fallimento del rapporto matrimoniale, considerato – a contrariis – che entrambe le parti paiono avere raggiunto una maggiore stabilità una volta terminato il rapporto matrimoniale (il doc. 13 della resistente attesta, alla luce di esami ematochimici eseguiti a novembre 2023,
l'astensione da alcol da molti mesi).
Nel contesto di progressiva disaffezione tra i coniugi possono ragionevolmente essere inserite le riferite relazioni extraconiugali di entrambi (tra l'altro rimaste prive di prova e non oggetto di specifiche istanze istruttorie delle parti); analogamente gli allontanamenti dalla casa familiare posso reputarsi conseguenza di un'intollerabilità della convivenza già da tempo determinatasi e non riconducibile esclusivamente alla condotta dell'uno o dell'altro.
La domanda di addebito di entrambe le parti deve pertanto essere disattesa.
Venendo alle statuizioni sui figli, è bene premettere che , maggiorenne non autosufficiente (in Per_2
assenza di diverse allegazioni delle parti) ed , minorenne, vivono con il padre nella ex casa Per_1
familiare. è interessata solo dalle statuizioni di carattere economico e non anche da quelle circa Per_2
modalità di affido, collocamento e visite con il genitore non collocatario, pertanto, non ha avuto in corso di questo giudizio limitazioni agli incontri con la madre, invece ha potuto frequentare quest'ultima Per_1 in forma protetta presso Spazio Incontro fino alla liberalizzazione delle visite disposta con l'ordinanza del
20.07.2024.
Ciò posto, i Servizi Sociali incaricati del monitoraggio nelle ultime relazioni di aggiornamento depositate
(relazione sociale del 5.02.2025 e psicologica del 10.02.2025) danno conto dell'andamento positivo della
5 relazione tra la madre ed i figli, individuano come un ragazzo serio e maturo, frequentante il Per_1 secondo anno dell'ITIS con buoni risultati, che ha fortificato negli ultimi tempi il rapporto con la madre, percependola più forte e serena;
riferiscono però come nonostante la liberalizzazione degli incontri Per_1
di fatto riesca a vedere poche volte la madre (residente a [...]con un nuovo compagno e con il proprio padre) per rispettivi impegni scolastici e lavorativi e riportano, infatti, il desiderio crescente del minore di trascorrere il tempo insieme alla madre, sebbene lo stesso riferisca di stare bene anche con la sorella ed il padre, ipotizzando un collocamento presso la figura materna qualora questa faccia rientro sul territorio bresciano.
I Servizi Sociali pertanto individuano come soluzione più confacente all'interesse del minore l'affido condiviso con collocamento allo stato presso il padre – rivalutabile in futuro in caso di avvicinamento della madre al luogo di residenza del figlio. In assenza di criticità rispetto all'operato dei Servizi Sociali incaricati, si ritiene di disporre in conformità alle conclusioni cui gli stessi sono pervenuti, notandosi come allo stato la collocazione del minore presso la madre si tradurrebbe in un inopportuno “sradicamento” dello stesso dal centro dei suoi interessi e delle relazioni sociali, potendosi in futuro rivalutare la situazione a fronte di un mutamento dei fatti introducendo un apposito procedimento di modifica dei provvedimenti assunti in questa sede.
Il Tribunale, pertanto, dispone l'affido condiviso del minore ad Entrambi i genitori con Per_1
collocamento presso il padre e visite libere con la madre secondo il calendario concordato tra i genitori e, in mancanza di accordo, tramite i Servizi Sociali, cui viene affidato l'incarico di monitoraggio in via amministrativa come in dispositivo.
La casa coniugale resta assegnata al padre, attesa la convivenza con i figli.
Sulle questioni economiche, il ricorrente risulta impiegato nella Guardia finanza con stipendio netto
(detratte trattenute varie) di circa euro 1.800,00 (documentato da: cedolini ed estratti conti, doc. 27,28 ricorrente;
CU 2024 – attestante reddito lordo da lavoro dipendente nel 2023 di euro 44.311,82, doc. 29) ed
è onerato del canone di locazione della casa familiare per euro 620,00 mensili, di € 300,00 di finanziamento cointestato con la coniuge;
la resistente risulta lavorare presso A&L 27 srl di Bergamo con reddito netto diminuito dal 2022 da € 1.500,00 netti mensili circa (Cu 2023 doc. 15 resistente), al 2023 pari ad euro
11.700,00 pertanto circa € 1.000,00 mensili netti (730/2024, allegati memoria finale), è titolare -al pari del marito- del finanziamento cointestato di € 300,00, di cui deve farsi necessariamente carico essendo venuto meno l'indirizzo di vita matrimoniale, non ha oneri di alloggio essendo ospitata insieme al proprio padre dal nuovo compagno Persona_4
Tanto premesso, vanno confermati i contributi stabiliti nell'ordinanza presidenziale: quanto a , di Per_1
anni sedici, le maggiori esigenze legate alla crescita si reputano compensate dalla deteriore situazione
6 economica della resistente peggiorata tra il 2022 e il 2023; , di anni ventiquattro, avendo terminato Per_2
gli studi senza intraprendere, per quanto noto, un percorso di formazione universitaria, potrebbe fare ingresso stabilmente nel mondo del lavoro integrando il contributo materno con entrate proprie. Resta fermo, quanto a , il pagamento diretto del contributo in suo favore, già concordato tra le parti, Per_2
accordo meritevole di conferma, essendo pacificamente in carico anche alla figlia la cura e gestione della casa familiare, oltre all'accudimento del fratello minore . Per_1
Sono a carico di entrambi i coniugi al 50% le spese straordinarie per i figli, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Infine, alla luce della capacità lavorativa della resistente – comprovata dal fatto che la stessa risulta essere impiegata e comunque per età idonea al lavoro – la domanda di contributo nel proprio mantenimento a carico del coniuge va disattesa.
Sulla scorta della soccombenza reciproca del ricorrente in punto di mantenimento dei figli, della resistente in punto di mantenimento separativo, e di entrambi in punto di addebito, le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva del Tribunale di RE di separazione tra
[...]
e , n. 133/2024 pubblicata il 15.01.2024: CP_1 Parte_1
1. rigetta le rispettive domande delle parti di addebito della separazione al coniuge;
2. affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre cui è Per_1
assegnata la casa coniugale e possibilità di frequentare la madre secondo il calendario concordato tra i genitori, in mancanza tramite il Servizio sociale incaricato;
3. dispone che i Servizi Sociali proseguano il monitoraggio del nucleo familiare in via amministrativa per un periodo di anni uno, con periodica rivalutazione del nucleo familiare;
segnalando al PM presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
4. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, Controparte_1
l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario direttamente la somma di euro
150,00 per , con pagamento diretto a quest'ultima, nonché la somma di euro 150,00 per Per_2 Per_1
con pagamento al padre , somme rivalutabili annualmente in base alla variazione degli Parte_1
indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% delle spese come da protocollo del
Tribunale;
5. rigetta la domanda della resistente di contributo nel proprio mantenimento a carico del coniuge;
6. spese di lite integralmente compensate.
7 Si comunichi anche ai Servizi Sociali di RE (
).
[...]
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente relatore
Michele Posio
Controparte_2
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ritenuto opportuno disporre sin d'ora la liberalizzazione degli incontri in conformità al desiderio più volte Parte_3 chiaramente espresso dal figlio, al documentato stato di astinenza dall'alcol della madre da alcuni mesi (certificazione 7.6.2024 dr. che segue la resistente dal 2022, di cui pertanto non v'è ragionevole motivo di dubitare), tenuto altresì conto del Pt_2 nuovo equilibrio raggiunto dalla madre con la convivenza col nuovo compagno a Bergamo e del rientro ivi del nonno materno, e che la madre già vede l'altra figlia liberamente due volte alla settimana, senza particolari problematiche (cfr. Per_2 relazione 13.6.2024)”;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione terza (centrale) civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente relatore
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 9802 /2023 promossa da
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA GHIZZONI;
Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA Controparte_1 C.F._2
PEZZOTTA; resistente
con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
All'udienza del 18/02/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per il ricorrente:
“In via preliminare: disporsi l'acquisizione di certificazione medica da parte del dott. attestante il Pt_2 proseguimento della terapia e la condizione di attuale astinenza della sig.ra Ordinarsi altresì a controparte CP_1 il deposito della movimentazione bancaria del triennio nonché delle buste paga-cedolini dell'anno fiscale 2024;
Nel merito in via principale:
1. Disporsi la separazione dei sig.ri e Parte_1 Controparte_1
1 2. Disporsi che la casa familiare sita in RE (Bs) Via Chiusure n. 116 di proprietà di terzi, venga assegnata al sig.
n quanto genitore coabitante con i figli (di cui uno minorenne) ancora non economicamente autonomi;
Pt_1
3. Disporsi l'affido condiviso del figlio con collocamento del medesimo presso il padre;
disporsi che la Per_1 madre possa vedere quando lo ritiene, previo avviso al sig. e in accordo con il minore stesso e Per_1 Pt_1 comunque in misura non inferiore ad una visita settimanale;
disporsi in ogni caso il proseguimento dell'incarico al
Servizio Sociale di competenza affinché continui a tenere monitorato il nucleo familiare anche al fine di valutare la definitiva stabilizzazione dei progressi della sig.ra e della positiva ripresa dei contatti madre – figlio;
CP_1
4. Disporsi a carico della madre un contributo mensile al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 in favore di ed € 200,00 in favore di disponendo che tali somme vengano interamente percepite dal sig. Per_1 Per_2
Disporsi altresì la suddivisione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso Pt_1 dinanzi a questo Tribunale;
In via subordinata: Nel denegato caso in cui venga disposto il collocamento di presso la madre e Per_1
l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in RE via Chiusure n. 16 disporsi che: CP_1
1. La sig.ra si faccia carico di ogni onere riferito alla casa ivi compreso il pagamento del canone locativo;
CP_1
2. Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio quando lo desidera, previo accordo con il minore stesso
– in ragione dell'età raggiunta - e previo avviso alla madre e comunque non meno di un pomeriggio a settimana indicativamente dalle 17.00 alle 21.30 e a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera.
Disporsi altresì che il padre possa tenere con sé quindici giorni nelle vacanze estive, otto giorni nelle vacanze Per_1 natalizie, tre giorni nelle vacanze pasquali;
3. In ragione delle condizioni economiche del sig. e in relazione al fatto che egli dovrebbe trovare altra Pt_1 sistemazione abitativa in locazione, considerati i finanziamenti in essere contratti nell'interesse della famiglia, disporsi a carico del medesimo un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 per ed € Per_1
150,00 per oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso dinanzi a questo Tribunale;
Per_2
4. Respingersi ogni richiesta di mantenimento della sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1
Spese di lite interamente rifuse. in via istruttoria [omissis]”.
Per la resistente:
“IN VIA PRINCIPALE.
1) dichiarare la separazione giudiziale della Sig.ra e del Sig. con addebito al Sig. Controparte_1 Parte_1
autorizzando i coniugi a vivere separatamente;
Pt_1
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita a RE in via Chiusure n. 116 unitamente all'arredo alla Sig.ra che la abiterà unitamente ai figli;
Controparte_1
3) disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, con diritto di Persona_3 visita del padre da concordare tra i genitori e in assenza per il tramite dei servizi sociali con proseguimento dell'incarico per monitoraggio ai servizi su entrambi i genitori per la durata di mesi 6;
2 4) disporre a carico del Sig. il pagamento mensile di € 400,00 per e il pagamento mensile di Parte_1 Per_1
€ 250,00 per , non economicamente autosufficiente, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese Per_2 straordinarie come da Protocollo in uso;
IN VIA SUBORDINATA. nel caso in cui non venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale sita a RE in via Chiusure n. 116 alla
Sig.ra ferme le altre conclusioni esposte in via principale relative all'affido condiviso Controparte_1
1) disporre a carico del Sig. il pagamento mensile di € 400,00 a favore della Sig.ra Parte_1 Controparte_1
2) confermare le statuizioni economiche di contributo al mantenimento come da accordo preso nell'ambito del giudizio VG 2473/2023 avanti il Tribunale di RE
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria [omissis]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 10.06.2000 in RE, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (al. 236, Parte II, Serie A); dall'unione nascevano Per_2
(29.07.2001) e (18.02.2009). Per_1
Con ricorso depositato il 27.07.2023 , premesso che con decreti del 15.02.2023 e Parte_1
14.04.2023 nel procedimento per ordine di protezione per abusi familiari dallo stesso introdotto (Vg
2473/2023), era stato ordinato l'allontanamento della moglie dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal marito e dai figli, che inoltre erano stati incaricati i Servizi Sociali per l'attivazione di incontri madre-figlio in modalità protetta e per il monitoraggio del nucleo familiare, chiedeva la separazione dal coniuge con addebito alla moglie, l'affido esclusivo del figlio minorenne
, mantenendo gli incontri con la madre in forma protetta, l'assegnazione della casa coniugale in Per_1
locazione (in cui era rimasto a vivere il marito insieme ad i figli ed all'anziano suocero), un contributo nel mantenimento dei figli a carico della madre di euro 500,00 (250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva aderendo alla domanda di separazione ma con addebito al Controparte_1
marito, e chiedendo, in via principale, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso Per_1
di sé ed assegnazione della casa familiare, nonché un contributo mensile nel mantenimento dei figli a carico del padre di euro 400,00 per ed euro 250,00 per;
in subordine, per l'ipotesi di Per_1 Per_2
collocamento di presso il padre ed assegnazione a questi della casa coniugale, la resistente Per_1
chiedeva un contributo nel proprio mantenimento di euro 400,00 a carico del coniuge, nonché la conferma delle statuizioni economiche sui figli concordate avanti al giudice dell'ordine di protezione che con decreto del 18.11.2023 (Vg 2473/2023), su accordo delle parti, aveva revocato l'ordine di protezione limitatamente alla figlia maggiorenne , con obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento dei figli Per_2
3 nella misura di euro 150,00 ciascuno, con versamento diretto alla figlia per la quota di sua Per_2
competenza.
Con memoria ex art. 473 bis n. 1 c.p.c. il ricorrente chiedeva l'affido condiviso del figlio minore , Per_1 modificando l'originaria domanda di affido esclusivo.
Le parti comparivano personalmente avanti al giudice della separazione all'udienza del 9.01.2024 concordando di mantenere provvisoriamente ferme le statuizioni da ultimo assunte nel procedimento Rg
2473/2023, con prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali.
Con sentenza di solo status n. 133/2024 pubblicata il 15.01.2024 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi rimettendo la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni controverse.
In corso di causa, gli incontri protetti della resistente col figlio erano liberalizzati per i motivi di cui all'ordinanza del 20.07.20241 ed i Servizi Sociali incaricati del monitoraggio depositavano relazioni sociali e psicologiche, con ultimo aggiornamento a febbraio 2025 (depositi del 7.02.2025 – 10.02.2025).
All'udienza del cartolare del 18.02.2025, chiamata per la discussione semplificata ex art. 473 bis.22 ult. co.
c.p.c., senza termini per memorie conclusive, sulle conclusioni precisate dalle parti riportate in epigrafe, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
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Preliminarmente, si prende atto della pronuncia di separazione parziale in dispositivo.
Vanno respinte le reiterate istanze istruttorie per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti e dei documenti versati.
Entrambe le parti hanno chiesto reciprocamente l'addebito della separazione.
Le speculari domande devono essere esaminate alla luce del principio di diritto consolidato in giurisprudenza, secondo cui “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Nel caso in esame, il marito riferisce che la moglie, da tempo, avrebbe cominciato ad abusare di alcol e ad avere agiti violenti e minacciosi nei confronti suoi e dei figli, in stato di alterazione alcolica, al punto da indurlo ad agosto 2022 ad allontanarsi temporaneamente dalla casa familiare;
che avrebbe avuto una
4 relazione extraconiugale risalente al giugno 2022 rilasciando la casa coniugale il 3.02.2023 dopo un alterco con la figlia.
A sua volta, la moglie, colloca i primi segnali della frattura matrimoniale nello stato di crisi personale
(dovuta a questioni lavorative) che avrebbe afflitto il marito nel 2019, lamentando l'infedeltà dello stesso ed il degenerare della situazione con un'aggressione fisica ai suoi danni durante una lite a novembre 2019, seguita dal trasferimento temporaneo del marito presso la caserma in cui prestava servizio;
seguivano tentativi di riavvicinamento, litigi e nuovo abbandono della casa coniugale del marito ad agosto 2022.
Dalle rispettive deduzioni emerge un quadro di crisi coniugale che non appare ascrivibile in modo univoco a condotte, contrarie ai doveri coniugali, di un coniuge o dell'altro.
Invero, lo stress del ricorrente da ansia reattiva legato a preoccupazioni familiari non meglio specificate attraversato nel 2018 e la dipendenza della resistente da alcol trovano conforto probatorio nei documenti prodotti (docc. 18;19;20 del ricorrente;
doc. 7 ricorrente con prescrizione di farmaco contro l'etilismo; doc.
13 della resistente da cui si evince una pregressa dipendenza dall'alcol), tuttavia non v'è prova della loro incidenza causale nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, apparendo piuttosto delle conseguenze al già intervenuto fallimento del rapporto matrimoniale, considerato – a contrariis – che entrambe le parti paiono avere raggiunto una maggiore stabilità una volta terminato il rapporto matrimoniale (il doc. 13 della resistente attesta, alla luce di esami ematochimici eseguiti a novembre 2023,
l'astensione da alcol da molti mesi).
Nel contesto di progressiva disaffezione tra i coniugi possono ragionevolmente essere inserite le riferite relazioni extraconiugali di entrambi (tra l'altro rimaste prive di prova e non oggetto di specifiche istanze istruttorie delle parti); analogamente gli allontanamenti dalla casa familiare posso reputarsi conseguenza di un'intollerabilità della convivenza già da tempo determinatasi e non riconducibile esclusivamente alla condotta dell'uno o dell'altro.
La domanda di addebito di entrambe le parti deve pertanto essere disattesa.
Venendo alle statuizioni sui figli, è bene premettere che , maggiorenne non autosufficiente (in Per_2
assenza di diverse allegazioni delle parti) ed , minorenne, vivono con il padre nella ex casa Per_1
familiare. è interessata solo dalle statuizioni di carattere economico e non anche da quelle circa Per_2
modalità di affido, collocamento e visite con il genitore non collocatario, pertanto, non ha avuto in corso di questo giudizio limitazioni agli incontri con la madre, invece ha potuto frequentare quest'ultima Per_1 in forma protetta presso Spazio Incontro fino alla liberalizzazione delle visite disposta con l'ordinanza del
20.07.2024.
Ciò posto, i Servizi Sociali incaricati del monitoraggio nelle ultime relazioni di aggiornamento depositate
(relazione sociale del 5.02.2025 e psicologica del 10.02.2025) danno conto dell'andamento positivo della
5 relazione tra la madre ed i figli, individuano come un ragazzo serio e maturo, frequentante il Per_1 secondo anno dell'ITIS con buoni risultati, che ha fortificato negli ultimi tempi il rapporto con la madre, percependola più forte e serena;
riferiscono però come nonostante la liberalizzazione degli incontri Per_1
di fatto riesca a vedere poche volte la madre (residente a [...]con un nuovo compagno e con il proprio padre) per rispettivi impegni scolastici e lavorativi e riportano, infatti, il desiderio crescente del minore di trascorrere il tempo insieme alla madre, sebbene lo stesso riferisca di stare bene anche con la sorella ed il padre, ipotizzando un collocamento presso la figura materna qualora questa faccia rientro sul territorio bresciano.
I Servizi Sociali pertanto individuano come soluzione più confacente all'interesse del minore l'affido condiviso con collocamento allo stato presso il padre – rivalutabile in futuro in caso di avvicinamento della madre al luogo di residenza del figlio. In assenza di criticità rispetto all'operato dei Servizi Sociali incaricati, si ritiene di disporre in conformità alle conclusioni cui gli stessi sono pervenuti, notandosi come allo stato la collocazione del minore presso la madre si tradurrebbe in un inopportuno “sradicamento” dello stesso dal centro dei suoi interessi e delle relazioni sociali, potendosi in futuro rivalutare la situazione a fronte di un mutamento dei fatti introducendo un apposito procedimento di modifica dei provvedimenti assunti in questa sede.
Il Tribunale, pertanto, dispone l'affido condiviso del minore ad Entrambi i genitori con Per_1
collocamento presso il padre e visite libere con la madre secondo il calendario concordato tra i genitori e, in mancanza di accordo, tramite i Servizi Sociali, cui viene affidato l'incarico di monitoraggio in via amministrativa come in dispositivo.
La casa coniugale resta assegnata al padre, attesa la convivenza con i figli.
Sulle questioni economiche, il ricorrente risulta impiegato nella Guardia finanza con stipendio netto
(detratte trattenute varie) di circa euro 1.800,00 (documentato da: cedolini ed estratti conti, doc. 27,28 ricorrente;
CU 2024 – attestante reddito lordo da lavoro dipendente nel 2023 di euro 44.311,82, doc. 29) ed
è onerato del canone di locazione della casa familiare per euro 620,00 mensili, di € 300,00 di finanziamento cointestato con la coniuge;
la resistente risulta lavorare presso A&L 27 srl di Bergamo con reddito netto diminuito dal 2022 da € 1.500,00 netti mensili circa (Cu 2023 doc. 15 resistente), al 2023 pari ad euro
11.700,00 pertanto circa € 1.000,00 mensili netti (730/2024, allegati memoria finale), è titolare -al pari del marito- del finanziamento cointestato di € 300,00, di cui deve farsi necessariamente carico essendo venuto meno l'indirizzo di vita matrimoniale, non ha oneri di alloggio essendo ospitata insieme al proprio padre dal nuovo compagno Persona_4
Tanto premesso, vanno confermati i contributi stabiliti nell'ordinanza presidenziale: quanto a , di Per_1
anni sedici, le maggiori esigenze legate alla crescita si reputano compensate dalla deteriore situazione
6 economica della resistente peggiorata tra il 2022 e il 2023; , di anni ventiquattro, avendo terminato Per_2
gli studi senza intraprendere, per quanto noto, un percorso di formazione universitaria, potrebbe fare ingresso stabilmente nel mondo del lavoro integrando il contributo materno con entrate proprie. Resta fermo, quanto a , il pagamento diretto del contributo in suo favore, già concordato tra le parti, Per_2
accordo meritevole di conferma, essendo pacificamente in carico anche alla figlia la cura e gestione della casa familiare, oltre all'accudimento del fratello minore . Per_1
Sono a carico di entrambi i coniugi al 50% le spese straordinarie per i figli, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Infine, alla luce della capacità lavorativa della resistente – comprovata dal fatto che la stessa risulta essere impiegata e comunque per età idonea al lavoro – la domanda di contributo nel proprio mantenimento a carico del coniuge va disattesa.
Sulla scorta della soccombenza reciproca del ricorrente in punto di mantenimento dei figli, della resistente in punto di mantenimento separativo, e di entrambi in punto di addebito, le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva del Tribunale di RE di separazione tra
[...]
e , n. 133/2024 pubblicata il 15.01.2024: CP_1 Parte_1
1. rigetta le rispettive domande delle parti di addebito della separazione al coniuge;
2. affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre cui è Per_1
assegnata la casa coniugale e possibilità di frequentare la madre secondo il calendario concordato tra i genitori, in mancanza tramite il Servizio sociale incaricato;
3. dispone che i Servizi Sociali proseguano il monitoraggio del nucleo familiare in via amministrativa per un periodo di anni uno, con periodica rivalutazione del nucleo familiare;
segnalando al PM presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
4. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, Controparte_1
l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario direttamente la somma di euro
150,00 per , con pagamento diretto a quest'ultima, nonché la somma di euro 150,00 per Per_2 Per_1
con pagamento al padre , somme rivalutabili annualmente in base alla variazione degli Parte_1
indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% delle spese come da protocollo del
Tribunale;
5. rigetta la domanda della resistente di contributo nel proprio mantenimento a carico del coniuge;
6. spese di lite integralmente compensate.
7 Si comunichi anche ai Servizi Sociali di RE (
).
[...]
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente relatore
Michele Posio
Controparte_2
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ritenuto opportuno disporre sin d'ora la liberalizzazione degli incontri in conformità al desiderio più volte Parte_3 chiaramente espresso dal figlio, al documentato stato di astinenza dall'alcol della madre da alcuni mesi (certificazione 7.6.2024 dr. che segue la resistente dal 2022, di cui pertanto non v'è ragionevole motivo di dubitare), tenuto altresì conto del Pt_2 nuovo equilibrio raggiunto dalla madre con la convivenza col nuovo compagno a Bergamo e del rientro ivi del nonno materno, e che la madre già vede l'altra figlia liberamente due volte alla settimana, senza particolari problematiche (cfr. Per_2 relazione 13.6.2024)”;