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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di conSIlio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista conSIliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 28 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura de Parte_1 C.F._1
Donno, presso il cui studio - in Lecce al v.le Leopardi 151 - è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E con socio unico (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa (nuova denominazione assunta CP_2
dal 25/06/2019 dalla “ ” (c.f. , p.iva ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Putignano, presso il cui studio in Bari alla via Camillo Rosalba, 47/Z, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 18.10.2023, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata sentenza del Tribunale di Lecce n. 2040/2021, del 1.07.2021, pubblicata il 06/07/2021:
“Con atto di citazione notificato in data 23.10.2017 il SI. conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione Controparte_1
ex art. 615 cpc al precetto notificatogli con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 131.548,63, in forza di
“contratto di mutuo erogabile in unica soluzione ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D. LG. 01.09.93 n. 385" stipulato in data 12 dicembre 2003 dal notaio dott. Rep. n. 31.969, Racc. 78.052, con cui Persona_1 Controparte_4
aveva erogato in favore del SI. la somma di € 140.000,00.
[...] Parte_1
Allegava che le parti avevano stabilito, tra l'altro, che la parte mutuataria avrebbe rimborsato la somma mutuata entro
180 mesi dal 01.01.2004, mediante rate mensili posticipate.
A garanzia del puntuale rimborso della somma mutuata e dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal suindicato contratto di mutuo e dall'allegato Capitolato delle Condizioni Generali, il SI. aveva Parte_1
concesso in favore della ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Controparte_4
di Lecce in data 16.12.2003, al n. 47329 di Registro Generale, al n. 5395 di Registro Particolare, per la complessiva somma di € 280.000,00 - comprensiva del capitale erogato, pari ad € 140.000,00, degli interessi, anche di mora, e degli ulteriori accessori così come specificati nell'art. 9 del contratto - sulla unità immobiliare, con relative accessioni, miglioramenti e pertinenze, situata nel Comune di Maglie (Le), e precisamente: Appartamento sito in Maglie (Le), alla Via Thaon de
Revel angolo via Adigrat, al piano primo, composto da sette vani ed accessori, per complessivi mq. 253 circa di superficie, con accesso da scala comune coperta. In Catasto Fabbricati di Maglie
(Le) l'immobile, bene intestato, si distingue con il foglio 19, particella 276, sub. 5, via T. de Revel, p. 1, categ. A/3, classe
4^, vani 8,5, RC Euro 570,68; confini con via Adigrat, con via Thaon de Revel, con proprietà al piano Parte_1
sottostante, salvo altri.
Era stata concessa ipoteca anche dal terzo datore, SI.ra su altro immobile di sua proprietà. Controparte_5
Allegando che il SI. si era reso inadempiente al pagamento delle rate scadute, Parte_1 Controparte_1
– cessionaria del credito di e per essa, in qualità di mandataria, - aveva notificato atto
[...] Controparte_4 CP_3
di precetto per il complessivo importo di € 131.548,63, dichiarando il debitore decaduto dal beneficio del termine.
Ciò premesso, l'attore a supporto dell'opposizione eccepiva l'invalidità, sotto differenti profili, del titolo esecutivo, a partire dalla nullità dell'atto di precetto perché notificato al SI. quale titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, benché detta impresa fosse cessata già nel 2005.
2 Eccepiva conseguentemente la prescrizione decennale del mutuo fondiario in quanto la ditta Parte_1
intestataria del mutuo fondario era stata ceduta con atto di cessione di azienda commerciale stipulato con atto pubblico per notar. Positano del 21.11.2005 rep.126366 in favore di e del resto la chiusura del conto di Persona_2
appoggio del mutuo confermava la risoluzione di ogni rapporto tra le parti da più di un decennio. Vieppiù, già con scrittura privata dell'11.05.2005 il aveva ceduto l'attività di “Tabacchi” in favore della , con la conseguenza Parte_1 Per_2
di essersi spogliato di ogni obbligazione relativa al mutuo.
Eccepiva altresì la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica al terzo datore di ipoteca SI.ra , la Controparte_5
nullità del mutuo per illiceità della causa in ragione della destinazione della somma mutuata per estinguere un debito costituito da tassi usurari, nonché da ultimo la nullità della pattuizione degli interessi perché determinati in misura usuraria.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di nullità del mutuo, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio che contestava integralmente l'opposizione in quanto infondata. Controparte_1
Sottolineava anzitutto che “l'impresa individuale non ha soggettività distinta da quella della persona fisica dell'imprenditore, sicché quest'ultimo è legittimato ad agire e resistere in giudizio per conto dell'impresa anche nell'ipotesi in cui non ne specifichi la qualità” (Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2014, n. 19735).
Quanto alla eccepita prescrizione, deduceva che, poiché la prescrizione inizia a decorrere da quando il credito diviene pienamente eSIibile e, quindi, o dalla scadenza ultima del contratto o dalla risoluzione contrattuale, non si era verificata alcuna prescrizione, posto che la risoluzione contrattuale era avvenuta in sede di notificazione dell'atto di precetto.
In ordine alla omessa notifica del precetto e del titolo al terzo datore di ipoteca SI.ra , allegava che nel Controparte_5
titolo esecutivo risultavano costituite due garanzie ipotecarie distinte, di cui una relativa ad immobile della terza datrice SI.ra , ed altra del debitore SI. E poiché la convenuta, successivamente Controparte_5 Parte_1
all'inadempimento, aveva appreso del decesso della SI.ra , decidendo di soprassedere ad ogni azione Controparte_5
nei suoi confronti sino all'accertamento dell'identità dei suoi eredi, aveva notificato atto di precetto solo al SI. Parte_1
precisando espressamente, che avrebbe agito esecutivamente nei confronti soltanto di quest'ultimo, pignorando
[...]
esclusivamente i beni di sua proprietà. Per tale motivo non vi era motivo per notificare alcunchè alla Controparte_5
ai sensi dell'art. 603 c.p.c..
Quanto alla eccepita nullità del mutuo per illiceità della causa in ragione della destinazione della somma mutuata per estinguere un debito costituito da tassi usurari, contestava in toto la presunta usurarietà degli interessi pattuiti, assolutamente non provata. Analogamente era infondato il motivo di opposizione relativo alla eccepita nullità della pattuizione degli interessi perché determinati in misura usuraria.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
L'istanza di sospensione di efficacia del titolo veniva rigettata con provvedimento del 2.02.2018.
3 Nel corso del giudizio veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile a cura del dott. Persona_3
All'esito, il giudice riteneva la causa matura per la decisione.
All'udienza del 18.02.2021, sopraggiunta l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le parti depositavano note di trattazione scritta, in tal modo precisando le conclusioni. Il giudice riservava la causa per la decisione concedendo i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Segnatamente, mentre la convenuta insisteva per il rigetto dell'opposizione, l'attore allegava che con ordinanza del 22.10.2020 nella procedura esecutiva iscritta al n°2/2018 RGE il g.e. aveva dichiarato estinto il processo esecutivo immobiliare conseguente all'atto di precetto opposto autorizzando contestualmente la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita in data 15.03.2018, e chiedeva dunque dichiararsi cessata la materia del contendere.”
Con la suddetta sentenza n° 2040/2021, il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione, motivando che “Appare opportuno precisare al riguardo che dalla documentazione in atti non risulta alcuna estinzione di obbligazione del de Donatis nei confronti della banca mutuante, ed in particolare nessun subentro della cessionaria dell'attività nell'obbligazione restitutoria, tanto meno con il consenso della banca Persona_2
mutuante.
Appare altresì infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. Come noto, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità nel contratto di mutuo il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo
(per tutte, Cass. 30.08.2011 n.17798). E nella specie l'ultima rata scadeva in data 31.12.2018, con la conseguenza che non è maturata alcuna prescrizione.” E ancora “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
In definitiva, l'attore non ha comprovato il proprio assunto in alcun modo, e il c.t.u. ha escluso che al momento della stipula fossero stati concordati interessi moratori usurari.”
Il SI. ha proposto appello avverso la predetta sentenza, cui ha resistito la Parte_1 Controparte_1
[...]
4 Precisate le conclusioni all'udienza del 18.10.2023, con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Implicitamente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va ora esaminato l'appello.
B. I primi due motivi di appello vengono trattati congiuntamente perché strettamente connessi.
Con il primo motivo di appello, l'appellante eccepisce “la nullità della sentenza oggetto di impugnazione dal momento che il Giudicante ha completamente obliterato di decidere su un punto fondamentale e dirimente della controversia, stante la documentata e rilevata inesistenza del titolo esecutivo posto a sostegno del precetto opposto.” Assume che “Per vero, come già esposto in narrativa, all'udienza del 20 febbraio 2020 veniva acquisita con l'accordo delle parti la nota del
6 novembre 2008 con cui la risolveva con effetto immediato il contratto di mutuo ipotecario n.2050646, Controparte_4
avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui al contratto stesso. Di tanto controparte furbescamente tentava di evitare gli effetti inviando diffida ad adempiere notificata alla in data 3 gennaio 2017 con la quale si diffidava Controparte_6
la risoluzione contrattuale in caso di inadempimento;
tanto al fine di mantenere in vita un titolo esecutivo che aveva già
5 cessato di esistere sin dalla data del 6 novembre 2008, data di manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da parte dell'Istituto creditore con conseguente risoluzione immediata del contratto di mutuo”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce che “La sentenza del Tribunale di Lecce va riformata anche relativamente alla errata interpretazione dei fatti, delle circostanze e della documentazione prodotta nel fascicolo di primo grado in ordine alla intervenuta prescrizione ordinaria rilevata dall'appellante eccezione ritenuta Parte_1
erronea”. Precisa che “Per vero il Giudice di prime cure ha omesso di dare la dovuta e necessaria considerazione al contratto redatto per atto pubblico con cui il ha ceduto la sua azienda alla Sig.ra che è Parte_1 Persona_2
subentrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2258 c.c. nelle posizioni attive e passive dell'azienda. La norma civilistica in materia, l'art. 2258 cc, dispone che “ se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
Ebbene, come correttamente evidenziato dal Dott. il mutuo è un contratto di durata;
per tale motivo l'acquirente, Pt_2
avendo acquistato l'azienda dal è subentrata a quest'ultimo nelle posizioni debitorie e creditorie contratte Parte_1
dall'impresa per l'esercizio della sua attività.”
I motivi sono infondati.
La corte concorda con la decisione del primo giudice ampiamente motivata: “Va ribadito in questa sede che
è erroneo il primo motivo di opposizione relativo alla nullità dell'atto di precetto perché notificato al SI. Parte_1
quale titolare dell'omonima impresa individuale, benché detta impresa fosse cessata già nel 2005. Invero “l'impresa individuale non ha soggettività distinta da quella della persona fisica dell'imprenditore, sicché quest'ultimo è legittimato ad agire e resistere in giudizio per conto dell'impresa anche nell'ipotesi in cui non ne specifichi la qualità” (Cass. civ., sez. III,
19 settembre 2014, n. 19735); per lo stesso motivo è infondata anche ogni ipotesi di prescrizione del credito.
Appare opportuno precisare al riguardo che dalla documentazione in atti non risulta alcuna estinzione di obbligazione del de Donatis nei confronti della banca mutuante, ed in particolare nessun subentro della cessionaria dell'attività
[...]
nell'obbligazione restitutoria, tanto meno con il consenso della banca mutuante. Per_2
Appare altresì infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Come noto, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità nel contratto di mutuo il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo (per tutte, Cass. 30.08.2011 n.17798).
E nella specie l'ultima rata scadeva in data 31.12.2018, con la conseguenza che non è maturata alcuna prescrizione”.
Dai documenti agli atti risulta che il mutuo è stato firmato dal SI. “in proprio e nella qualità di Parte_1
unico titolare della omonima ditta individuale”; non risulta, di contro, alcun accollo dello stesso mutuo da parte
6 della SI.ra cessionaria della attività del né tantomeno, risulta la notifica alla banca Per_2 Parte_1
del subentro e l'accettazione di quest'ultima con effetti liberatori nei confronti del debitore originario, SI.
Non è, invero, prevista alcuna cessione automatica dei contratti di mutuo a seguito di Parte_1
cessione di azienda.
Quanto alla sollevata eccezione della estinzione del mutuo, come già correttamente evidenziato, nella presente procedura, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza collegiale del 16.5.23 a seguito di ricorso ex art. 669-terdecies cpc promosso dal “l'esercizio della condizione risolutiva da parte dell'istituto mutuante Parte_1
non comporta l'estinzione del rapporto di mutuo, il quale continua a perdurare fino al momento in cui il mutuatario adempie completamente le proprie obbligazioni” (Cass., n. 14584/2005), obbligazioni, queste, che si sostanziano nel pagamento integrale delle rate già scadute e nella immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta (essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto)”.
Alcuna prescrizione, pertanto, si è verificata nella fattispecie.
C. Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole che “Nulla peraltro ha motivato il giudicante in ordine alle eccezioni formulate dall'appellante in ordine alla circostanza evidenziata nell'atto di opposizione e meglio precisata con le note di cui al primo termine del 183 c.p.c. sesto comma in ordine all'oggetto del mutuo stipulato ai fini del consolidamento della passività, incorrendo così in un ulteriore motivo di nullità della sentenza.”.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza ammette la possibile utilizzazione del credito ipotecario fondiario per ripianare passività pregresse in essere con la stessa banca mutuante (tra le tante cass. n. 28662/2013 e cass. n.
7321/2016.
In particolare, con la recentissima sentenza del 5 marzo 2025 n. 5841, la Cassazione a Sezioni Unite ha, fissato il seguente principio di diritto, ritenendo valido il mutuo solutorio: "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo" (Nel caso concreto esaminato dalla Cassazione, i ricorrenti avevano contestato la validità del mutuo sostenendo che le somme erogate non fossero mai effettivamente “uscite” dalle casse della banca, ma fossero state direttamente utilizzate per estinguere debiti pregressi. Tuttavia, la Corte ha rigettato questa argomentazione,
7 sottolineando che “le somme non erano mai uscite dalle casse dell'asserita mutuante, ma erano state utilizzate per estinguere i mutui e le aperture di credito precedenti”, senza che ciò infici la validità del contratto.)
Un ulteriore aspetto chiarito dalla Cassazione Sezioni Unite 5 marzo 2025 n. 5841 riguarda la possibilità per il mutuo solutorio di costituire titolo esecutivo: in presenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., può legittimamente essere utilizzato come titolo per l'esecuzione forzata.
Quanto alle ulteriori eccezioni di nullità del mutuo per illiceità della causa in ragione della destinazione della somma mutuata per estinguere un debito costituito da tassi usurari e di nullità della pattuizione degli interessi perché determinati in misura usuraria, come correttamente rilevato dal primo giudice, con motivazione che la corte condivide, “è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di appurare l'eventuale pattuizione di interessi usurari. All'esito delle operazioni, il c.t.u. dott. ha concluso affermando che Persona_3
“dai conteggi effettuati è emerso il non superamento delle soglie di usura.” (cfr. pag. 8 relazione peritale).
Le conclusioni del consulente tecnico sono pienamente condivise da questo giudice, in quanto basate su una completa e corretta valutazione della situazione di fatto e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione acquisita e/o prodotta dalle parti, valutata con criteri tecnico– giuridici immuni da errori e vizi logici.”
Inoltre, si ricorda che di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari deve allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimo, sulla base dei decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per i periodi contestati.
Nella fattispecie, alcuna prova in tal senso è stata fornita.
D. Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura l'impugnata sentenza laddove “ha omesso di fare riferimento a quanto rilevato dal CTU circa uno sconfinamento del tasso soglia di usura rilevato nel quarto trimestre del
2003, circostanza questa a cui non è stata data alcuna considerazione ma la cui esistenza fa venir meno il requisito della certezza e liquidità alla somma precettata.”
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha correttamente fatto proprie le conclusioni del CTU, che questa corte condivide ritenendole scevre da vizi logici e giuridici: “ “sulla base di quanto riportato negli estratti scalari, a partire dal
13.12.2003 l'affidamento concesso sul conto in oggetto varia in diminuzione da € 15.494,00 a € 5.000,00. Pertanto, considerato che, avuto riguardo al quarto trimestre del 2003, l'affidamento è stato pari a € 5.000,00 per 79 giorni rispetto ai 92 giorni complessivi di durata del trimestre, si ritiene opportuno utilizzare quale parametro per la determinazione della soglia di usura di riferimento il valore indicato da Banca d'Italia con riferimento alle aperture di credito in conto corrente
8 entro i 5000 euro, pari al 11,90%*1,5=17,85%, e non quello relativo alle aperture di credito oltre i 5000 euro, pari a
9,26*1,5=13,89%. Se, viceversa, si utilizzasse quest'ultimo tasso quale soglia di usura di riferimento, si avrebbe un modesto sforamento della soglia di usura pari a 0,67 punti percentuali. Si precisa, infine, che, ove il quarto trimestre 2003 fosse suddiviso in due parti, mettendo a raffronto i tassi applicati dalla banca nei primi 13 giorni con il tasso soglia per le aperture di credito oltre € 5.000,00 (l'affidamento in quel periodo è di € 15.494,00) e quelli applicati nei giorni successivi con il tasso soglia per le aperture di credito fino a € 5.000, le soglie di usura non sarebbero superate”.
In disparte, che alcuna prova è stata fornita dal in merito alla applicazione di tassi usurari, Parte_1
come già sopra evidenziato.
Si considerano assorbite tutte le ulteriori censure, generiche e non provate.
Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi con la sentenza impugnata n. 2040/2021, del 1.07.2021, pubblicata il
06/07/2021, rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, in favore della appellata – così Controparte_1
come in atti rappresentata - che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 26.6.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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