Articolo 14 della Legge 2 agosto 1975, n. 393
Articolo 13Articolo 15
Versione
7 settembre 1975
Art. 14.
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Le opere occorrenti per la realizzazione delle centrali di produzione di energia elettrica dell'ENEL e le opere accessorie, nelle aree determinate a norma dei commi precedenti, sono considerate di pubblica utilita' nonche' indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.
Dopo che sia stata determinata la localizzazione dell'impianto a norma dei commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce i termini entro i quali debbono essere iniziati le espropriazioni e i lavori".
Entrata in vigore il 7 settembre 1975
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