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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2225/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2225 R.G. dell'anno 2023 tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in calce Parte_1 P.IVA_1
all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Marianna Quaranta
e dall'Avv. Carmine Teodosio, elettivamente domiciliata nel loro studio in Napoli,
Viale Gramsci n. 17/B
OPPONENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 P.IVA_2
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Berardo Rasicci, elettivamente domiciliata nel suo studio in Alba Adriatica (TE), S.S. Adriatica n. 7/c
OPPOSTA avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.2.2025, per l'Avv. Marianna Quaranta e l'Avv. Carmine Teodosio così Parte_1
concludono “Voglia l'On.le Giudicante revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso in favore della in quanto generico, inammissibile, Controparte_1 N. 2225/2023 R.G. 2 / 9
infondato ed erroneo nella pretesa creditoria per tutto quanto esposto in atti;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.”; per l'Avv. Berardo Rasicci così conclude “Piaccia all'On.le Controparte_1
Giudice adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre quanto appresso: - nel merito, rigettare l'opposizione proposta ex adverso, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio;
- in ogni caso, nel merito, condannare la Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
[...]
società in persona del legale rappresentante pro tempore, della Controparte_1
somma portata dal decreto ingiuntivo opposto n. 729/2023 del 19.09.2023, R.G. n.
1893/2023 R.G. oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia per le causali descritte in narrativa;
- condannare parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di
Giustizia” - condannare sempre ed in ogni caso, la controparte al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio da distarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 729/2023 del 19.9.2023, il Tribunale Ordinario di Siena ingiungeva a di pagare a la somma di € 104.044,95, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 19.9.2023, proponeva Parte_1
opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 24.10.2023, iscrivendo la causa a ruolo il 26.10.2023, e conveniva dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Siena; a fondamento dell'opposizione, sollevava preliminarmente eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Nocera inferiore, e, nel merito, contestava la documentazione prodotta, evidenziando l'onere probatorio a carico dell'opposta, ed eccepiva la mancanza di prova dell'adempimento delle prestazioni N. 2225/2023 R.G. 3 / 9
indicate dalla controparte;
concludeva chiedendo, previo rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
L'opposta si costituiva il 22.2.2024, in vista dell'udienza di prima Controparte_1
comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il
3.5.2024 contestando l'opposizione avversaria e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183
c.p.c. differita all'8.5.2024, il Giudice, con ordinanza in pari data, rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5
Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, la causa veniva istruita, solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza del 16.10.2024 rigettava le richieste di prova per interrogatorio formale e di consulenza tecnica d'ufficio avanzate dall'opponente.
Le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica ed il Giudice, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.2.2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposta ha proposto, con l'originario ricorso monitorio, Controparte_1
una domanda di pagamento del corrispettivo derivante da un contratto di somministrazione di energia elettrica.
A fronte di tale domanda, l'opponente ha sollevato preliminarmente Parte_1
eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Nocera inferiore, sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. quale foro del convenuto, in quanto aveva Parte_1
sede in Scafati, sia ai sensi dell'art. 20 quale foro ove l'obbligazione era sorta, in quanto il contratto era stato concluso a Scafati con l'accettazione della proposta da parte della e quale foro ove l'obbligazione di pagamento doveva essere Parte_1 N. 2225/2023 R.G. 4 / 9
eseguita, in quanto l'obbligazione non era liquida e doveva quindi essere adempiuta al domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182 c.c.; in tal senso, l'opponente ha anche eccepito la nullità della clausola 30.2 delle condizioni generali di contratto, che prevedeva quale foro esclusivo il Tribunale di Siena, in quanto le condizioni contrattuali erano prive di accettazione e la clausola in questione era una clausola vessatoria, nulla in quanto non espressamente sottoscritta.
In realtà, come già evidenziato nell'ordinanza dell'8-10.5.2024, nel contratto di somministrazione di energia elettrica del 7.12.2021 (doc. 1 fasc.opposta), regolarmente sottoscritto da vi è un elenco di clausole vessatorie, che Parte_1
risultano espressamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., tra le quali - seppure seminascosta dalla sottoscrizione e dal timbro - è indicata anche la clausola dell'art. 30 - Legge regolatrice e Foro competente.
E ciò risulta sufficiente ai fini della validità della clausola, anche in mancanza dell'integrale trascrizione della clausola medesima;
infatti, come ritenuto in giurisprudenza, la clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente, ed a tale fine
è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 19 maggio 2017, n. 12739).
La clausola dell'art. 30.2 in questione, come accennato, dispone che “per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro del Cliente nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo;
in tutti gli altri casi il Foro competente, in via esclusiva, sarà quello in cui si trova la sede legale del Fornitore”. Nel caso di specie, dunque, nel quale il contraente è una società
e, quindi, pacificamente non è un consumatore, il foro esclusivo è quello di Siena, ove ha la propria sede. Controparte_1 N. 2225/2023 R.G. 5 / 9
Risultano in questo senso superate tutte le deduzioni svolte dall'opponente con riferimento all'individuazione del Tribunale di Nocera Inferiore quale foro previsto dalle regole generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c..
Ciò detto, la domanda proposta dall'opposta risulta procedibile, in quanto, in corso di causa, è stato esperito, anche se con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 per le cause in materia di contratto di somministrazione (doc. 18 fasc.opposta).
Passando quindi al merito della controversia, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
In questa stessa prospettiva, sempre per giurisprudenza consolidata, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 novembre 2003, n.
17371) e quindi il creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo, a fronte N. 2225/2023 R.G. 6 / 9
della contestazione della controparte, deve fornire la prova dell'oggetto del contratto e del corrispettivo per l'attività commissionata. Ed in quest'ottica, la fattura, che è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza 11 marzo 2011, n. 5915;
Cassazione civile, sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071).
Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso sulla base del contratto e delle relative fatture.
Ciò detto, l'opponente, come accennato, ha formulato, per la prima volta con l'opposizione a decreto ingiuntivo, una contestazione della documentazione prodotta in sede monitoria, evidenziando che le fatture erano state prodotte in sede monitoria in formato .pdf e non nell'originale formato .xml e che non vi era prova della regolare tenuta dei libri contabili.
In questa sede, tuttavia, a fronte di tali contestazioni, la società opposta ha prodotto l'estratto autentico dei libri contabili (doc. 9 fasc.opposta) e le fatture, già prodotte in formato .pdf in sede monitoria, in formato .xml (docc. 10-15 fasc.opposta).
Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, le fatture in questione sono ricollegabili ai punti di prelievo (POD) relativi alla stessa opponente, in quanto, da un lato, nell'ambito del contratto, con riferimento ai POD, è riportata la scritta “vedi allegato”, la quale richiama il foglio allegato contenente l'elenco dei punti di prelievo e, dall'altro, all'interno di ciascuna delle fatture sono indicati il punto di prelievo e l'indirizzo nonché i dati relativi al tipo di fornitura di energia elettrica (potenza disponibile, tensione di alimentazione, tipologia di cliente, denominazione del contratto e mercato di riferimento), che corrispondono a quelli dell'elenco allegato al contratto.
Irrilevante è il fatto che l'allegato non sia stato sottoscritto, in quanto è sottoscritta la pagina che lo richiama e ciò induce a ritenere che la sottoscrizione sia riferita all'intero documento, comprensivo dell'allegato; d'altro canto, l'opponente non ha presentato querela di falso al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura N. 2225/2023 R.G. 7 / 9
faccia stato nei suoi confronti (in tal senso, seppure con riferimento ad un contratto in cui era stata firmata solo l'ultima pagina, cfr. Cassazione civile, sez. II, 19 marzo
2019, n. 7681).
Ancora, l'opponente ha contestato la mancanza di prova delle prestazioni indicate dalla Controparte_1
Ora, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione
(cfr. Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, la stipulazione del contratto di somministrazione di energia elettrica è pacifica e, comunque, risulta dalla documentazione prodotta dall'opposta
(docc. 1 e 1/a fasc.opposta).
Del tutto irrilevante è il fatto che le condizioni generali di contratto non siano state sottoscritte, in quanto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”; nel caso di specie, avrebbe Parte_1
dovuto conoscere tali condizioni generali di contratto posto che le stesse sono richiamate nel contratto da essa sottoscritto, nel quale - come già rilevato supra - la medesima ha sottoscritto, per espressa accettazione, le clausole Parte_1 N. 2225/2023 R.G. 8 / 9
vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto.
Quanto alla prova dell'effettuazione della fornitura di energia elettrica, si deve anzitutto rilevare che l'opponente, il quale prima dell'emissione del decreto ingiuntivo non aveva mai contestato né le forniture né le bollette, solo in questa sede ha genericamente contestato l'abnormità dei consumi, senza alcuna specificazione ulteriore e senza addurre alcun elemento a sostegno della propria tesi.
Per tale ragione, come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 16.10.2024, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'opponente risulta inammissibile, in quanto esplorativa. Com'è noto, infatti, per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 febbraio 2011, n. 3130)
In ogni caso, la società opposta, oltre alle fatture ed all'estratto dei libri contabili, ha prodotto in questa sede, la dichiarazione, a firma della E-Distribuzione S.p.A.
(proprietaria della rete) attestante il corretto funzionamento dei contatori, la regolarità delle letture dei flussi di consumo trasmessi al venditore e la Controparte_1
corretta riconducibilità ed individuazione dei singoli POD come da elenco allegato
(docc. 16 e 17 fasc.opposta).
Dunque, tenuto conto di tale documentazione e della solo generica contestazione svolta dall'opponente, deve ritenersi provato l'adempimento della propria prestazione da parte della società opposta.
Viceversa, è pacifico che l'opponente non ha adempiuto Parte_1
all'obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo.
In conclusione, quindi, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata. Il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa ai sensi dell'art. N. 2225/2023 R.G. 9 / 9
648 c.p.c., deve essere integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
L'opponente deve dunque essere condannata a rimborsare a Parte_1 [...]
anche le spese di lite della fase di opposizione, che vengono liquidate CP_1
come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n.
55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo ingiunto di € 104.044,95 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento per le prime due fasi (di studio e introduttiva) ed i parametri minimi per la fase istruttoria, in considerazione della natura documentale della controversia, e per quella decisionale, che è consistita nella mera riproduzione delle difese già svolte -, con distrazione a favore del procuratore dell'opposta Avv. Rasicci, che si è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Contrariamente a quanto richiesto dall'opposta, non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni da Parte_1
responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna a rimborsare a anche le spese di lite della Parte_1 Controparte_1
fase di opposizione, che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Berardo Rasicci.
Siena, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2225 R.G. dell'anno 2023 tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in calce Parte_1 P.IVA_1
all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Marianna Quaranta
e dall'Avv. Carmine Teodosio, elettivamente domiciliata nel loro studio in Napoli,
Viale Gramsci n. 17/B
OPPONENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 P.IVA_2
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Berardo Rasicci, elettivamente domiciliata nel suo studio in Alba Adriatica (TE), S.S. Adriatica n. 7/c
OPPOSTA avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.2.2025, per l'Avv. Marianna Quaranta e l'Avv. Carmine Teodosio così Parte_1
concludono “Voglia l'On.le Giudicante revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso in favore della in quanto generico, inammissibile, Controparte_1 N. 2225/2023 R.G. 2 / 9
infondato ed erroneo nella pretesa creditoria per tutto quanto esposto in atti;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.”; per l'Avv. Berardo Rasicci così conclude “Piaccia all'On.le Controparte_1
Giudice adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre quanto appresso: - nel merito, rigettare l'opposizione proposta ex adverso, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio;
- in ogni caso, nel merito, condannare la Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
[...]
società in persona del legale rappresentante pro tempore, della Controparte_1
somma portata dal decreto ingiuntivo opposto n. 729/2023 del 19.09.2023, R.G. n.
1893/2023 R.G. oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia per le causali descritte in narrativa;
- condannare parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di
Giustizia” - condannare sempre ed in ogni caso, la controparte al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio da distarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 729/2023 del 19.9.2023, il Tribunale Ordinario di Siena ingiungeva a di pagare a la somma di € 104.044,95, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 19.9.2023, proponeva Parte_1
opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 24.10.2023, iscrivendo la causa a ruolo il 26.10.2023, e conveniva dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Siena; a fondamento dell'opposizione, sollevava preliminarmente eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Nocera inferiore, e, nel merito, contestava la documentazione prodotta, evidenziando l'onere probatorio a carico dell'opposta, ed eccepiva la mancanza di prova dell'adempimento delle prestazioni N. 2225/2023 R.G. 3 / 9
indicate dalla controparte;
concludeva chiedendo, previo rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
L'opposta si costituiva il 22.2.2024, in vista dell'udienza di prima Controparte_1
comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il
3.5.2024 contestando l'opposizione avversaria e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183
c.p.c. differita all'8.5.2024, il Giudice, con ordinanza in pari data, rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5
Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, la causa veniva istruita, solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza del 16.10.2024 rigettava le richieste di prova per interrogatorio formale e di consulenza tecnica d'ufficio avanzate dall'opponente.
Le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica ed il Giudice, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.2.2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposta ha proposto, con l'originario ricorso monitorio, Controparte_1
una domanda di pagamento del corrispettivo derivante da un contratto di somministrazione di energia elettrica.
A fronte di tale domanda, l'opponente ha sollevato preliminarmente Parte_1
eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Nocera inferiore, sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. quale foro del convenuto, in quanto aveva Parte_1
sede in Scafati, sia ai sensi dell'art. 20 quale foro ove l'obbligazione era sorta, in quanto il contratto era stato concluso a Scafati con l'accettazione della proposta da parte della e quale foro ove l'obbligazione di pagamento doveva essere Parte_1 N. 2225/2023 R.G. 4 / 9
eseguita, in quanto l'obbligazione non era liquida e doveva quindi essere adempiuta al domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182 c.c.; in tal senso, l'opponente ha anche eccepito la nullità della clausola 30.2 delle condizioni generali di contratto, che prevedeva quale foro esclusivo il Tribunale di Siena, in quanto le condizioni contrattuali erano prive di accettazione e la clausola in questione era una clausola vessatoria, nulla in quanto non espressamente sottoscritta.
In realtà, come già evidenziato nell'ordinanza dell'8-10.5.2024, nel contratto di somministrazione di energia elettrica del 7.12.2021 (doc. 1 fasc.opposta), regolarmente sottoscritto da vi è un elenco di clausole vessatorie, che Parte_1
risultano espressamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., tra le quali - seppure seminascosta dalla sottoscrizione e dal timbro - è indicata anche la clausola dell'art. 30 - Legge regolatrice e Foro competente.
E ciò risulta sufficiente ai fini della validità della clausola, anche in mancanza dell'integrale trascrizione della clausola medesima;
infatti, come ritenuto in giurisprudenza, la clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente, ed a tale fine
è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 19 maggio 2017, n. 12739).
La clausola dell'art. 30.2 in questione, come accennato, dispone che “per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro del Cliente nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo;
in tutti gli altri casi il Foro competente, in via esclusiva, sarà quello in cui si trova la sede legale del Fornitore”. Nel caso di specie, dunque, nel quale il contraente è una società
e, quindi, pacificamente non è un consumatore, il foro esclusivo è quello di Siena, ove ha la propria sede. Controparte_1 N. 2225/2023 R.G. 5 / 9
Risultano in questo senso superate tutte le deduzioni svolte dall'opponente con riferimento all'individuazione del Tribunale di Nocera Inferiore quale foro previsto dalle regole generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c..
Ciò detto, la domanda proposta dall'opposta risulta procedibile, in quanto, in corso di causa, è stato esperito, anche se con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 per le cause in materia di contratto di somministrazione (doc. 18 fasc.opposta).
Passando quindi al merito della controversia, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
In questa stessa prospettiva, sempre per giurisprudenza consolidata, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 novembre 2003, n.
17371) e quindi il creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo, a fronte N. 2225/2023 R.G. 6 / 9
della contestazione della controparte, deve fornire la prova dell'oggetto del contratto e del corrispettivo per l'attività commissionata. Ed in quest'ottica, la fattura, che è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza 11 marzo 2011, n. 5915;
Cassazione civile, sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071).
Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso sulla base del contratto e delle relative fatture.
Ciò detto, l'opponente, come accennato, ha formulato, per la prima volta con l'opposizione a decreto ingiuntivo, una contestazione della documentazione prodotta in sede monitoria, evidenziando che le fatture erano state prodotte in sede monitoria in formato .pdf e non nell'originale formato .xml e che non vi era prova della regolare tenuta dei libri contabili.
In questa sede, tuttavia, a fronte di tali contestazioni, la società opposta ha prodotto l'estratto autentico dei libri contabili (doc. 9 fasc.opposta) e le fatture, già prodotte in formato .pdf in sede monitoria, in formato .xml (docc. 10-15 fasc.opposta).
Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, le fatture in questione sono ricollegabili ai punti di prelievo (POD) relativi alla stessa opponente, in quanto, da un lato, nell'ambito del contratto, con riferimento ai POD, è riportata la scritta “vedi allegato”, la quale richiama il foglio allegato contenente l'elenco dei punti di prelievo e, dall'altro, all'interno di ciascuna delle fatture sono indicati il punto di prelievo e l'indirizzo nonché i dati relativi al tipo di fornitura di energia elettrica (potenza disponibile, tensione di alimentazione, tipologia di cliente, denominazione del contratto e mercato di riferimento), che corrispondono a quelli dell'elenco allegato al contratto.
Irrilevante è il fatto che l'allegato non sia stato sottoscritto, in quanto è sottoscritta la pagina che lo richiama e ciò induce a ritenere che la sottoscrizione sia riferita all'intero documento, comprensivo dell'allegato; d'altro canto, l'opponente non ha presentato querela di falso al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura N. 2225/2023 R.G. 7 / 9
faccia stato nei suoi confronti (in tal senso, seppure con riferimento ad un contratto in cui era stata firmata solo l'ultima pagina, cfr. Cassazione civile, sez. II, 19 marzo
2019, n. 7681).
Ancora, l'opponente ha contestato la mancanza di prova delle prestazioni indicate dalla Controparte_1
Ora, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione
(cfr. Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, la stipulazione del contratto di somministrazione di energia elettrica è pacifica e, comunque, risulta dalla documentazione prodotta dall'opposta
(docc. 1 e 1/a fasc.opposta).
Del tutto irrilevante è il fatto che le condizioni generali di contratto non siano state sottoscritte, in quanto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”; nel caso di specie, avrebbe Parte_1
dovuto conoscere tali condizioni generali di contratto posto che le stesse sono richiamate nel contratto da essa sottoscritto, nel quale - come già rilevato supra - la medesima ha sottoscritto, per espressa accettazione, le clausole Parte_1 N. 2225/2023 R.G. 8 / 9
vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto.
Quanto alla prova dell'effettuazione della fornitura di energia elettrica, si deve anzitutto rilevare che l'opponente, il quale prima dell'emissione del decreto ingiuntivo non aveva mai contestato né le forniture né le bollette, solo in questa sede ha genericamente contestato l'abnormità dei consumi, senza alcuna specificazione ulteriore e senza addurre alcun elemento a sostegno della propria tesi.
Per tale ragione, come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 16.10.2024, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'opponente risulta inammissibile, in quanto esplorativa. Com'è noto, infatti, per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 febbraio 2011, n. 3130)
In ogni caso, la società opposta, oltre alle fatture ed all'estratto dei libri contabili, ha prodotto in questa sede, la dichiarazione, a firma della E-Distribuzione S.p.A.
(proprietaria della rete) attestante il corretto funzionamento dei contatori, la regolarità delle letture dei flussi di consumo trasmessi al venditore e la Controparte_1
corretta riconducibilità ed individuazione dei singoli POD come da elenco allegato
(docc. 16 e 17 fasc.opposta).
Dunque, tenuto conto di tale documentazione e della solo generica contestazione svolta dall'opponente, deve ritenersi provato l'adempimento della propria prestazione da parte della società opposta.
Viceversa, è pacifico che l'opponente non ha adempiuto Parte_1
all'obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo.
In conclusione, quindi, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata. Il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa ai sensi dell'art. N. 2225/2023 R.G. 9 / 9
648 c.p.c., deve essere integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
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La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
L'opponente deve dunque essere condannata a rimborsare a Parte_1 [...]
anche le spese di lite della fase di opposizione, che vengono liquidate CP_1
come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n.
55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo ingiunto di € 104.044,95 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento per le prime due fasi (di studio e introduttiva) ed i parametri minimi per la fase istruttoria, in considerazione della natura documentale della controversia, e per quella decisionale, che è consistita nella mera riproduzione delle difese già svolte -, con distrazione a favore del procuratore dell'opposta Avv. Rasicci, che si è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Contrariamente a quanto richiesto dall'opposta, non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni da Parte_1
responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna a rimborsare a anche le spese di lite della Parte_1 Controparte_1
fase di opposizione, che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Berardo Rasicci.
Siena, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi