Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- Dr.ssa Rosaria Papa - Presidente-
- Dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere-
- Dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4537/2021 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 11.07.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, C.F. con sede in S. Antimo (NA) alla Via S.S. P.IVA_1
7 bis Km 18,750, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Alfonso D'Aragona
n. 20, presso lo studio degli Avv.ti Franco Verde, C.F. e C.F._1
Giuseppe Menale, C.F. , che la rappresentano e difendono, anche C.F._2
disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
unipersonale costituita in Italia ex art. 3 L. n. 130 del Controparte_1
R.G. n° 4537/2021
- 1 -
30.04.1999, con sede legale in Roma alla Via Piemonte n. 38, C.F., P.IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, cessionaria dei crediti dalla Controparte_2
a mezzo atto di cessione pubblicato sulla GURI Parte Seconda, n. 151 del
[...]
23/12/2017 e per essa, nella sua qualità di procuratrice, la con sede legale CP_3
in S.S. 73 Levante n.14, iscritta nel Registro delle Imprese di con il n. CP_1 CP_1
di C.F. e P.IVA, giusta procura del 31.08.2018 per Notar in P.IVA_3 Persona_1
Roma, Rep. n. 57298, Racc. n. 29003, quest'ultima in persona del suo procuratore speciale Avv. , giusta procura del 21.11.2019 per Notar CP_4 Persona_2
di San Donato Milanese, Rep. n. 1083, Racc. n. 686, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Cervantes n. 55/5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ferrara, C.F.
, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta del grado di appello
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 898/2021, pubblicata il 06.04.2021 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 9402/2018, il Tribunale di Napoli Nord, provvedendo sulla opposizione all'esecuzione proposta dall'odierna appellante, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la rigettava, condannandola al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di Controparte_1
lite, liquidate in complessivi euro 4.015,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e c.p.a., come per legge, se dovuti.
La aveva proposto opposizione all'esecuzione immobiliare iscritta al Parte_1
n. 33/2017 di R.G.E., intrapresa in suo danno dalla CP_2 Controparte_2
per conto della in forza del contratto di Controparte_5
mutuo fondiario del 18.02.2002.
Il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando alle parti il termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
l'odierna appellante, con atto di citazione tempestivamente notificato nel rispetto del predetto termine, introduceva tale giudizio, deducendo l'usurarietà originaria del contratto di mutuo, la mancata indicazione del TAEG e la carenza del piano di
R.G. n° 4537/2021
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
ammortamento, nonché la nullità dell'esecuzione per il difetto di notifica degli atti di precetto e di pignoramento.
Si era costituita in giudizio l'odierna appellata, subentrata alla Controparte_2
spiegando le proprie difese.
[...]
Il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata, rigettava l'opposizione, reputando infondata la doglianza relativa all'usurarietà originaria degli interessi pattuiti, rilevando che dalla stessa perizia prodotta dall'opponente non risultava il superamento del tasso soglia.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata indicazione nel contratto del TAEG, premetteva che il tasso annuo effettivo globale (TAEG), detto anche Indicatore sintetico di costo (ISC), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito;
che tale indicatore, introdotto dalla Direttiva Europea
90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano con la Deliberazione del
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 04/03/2003, che, all'art. 9, 2° co., prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca
d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di rendere noto un Indicatore Sintetico di Costo
(ISC), comprensivo degli interessi ed oneri che concorrono a determinare il costo effettivo.
Osservava, dunque, che l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge solo una funzione informativa finalizzata a far conoscere al cliente il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e che, pertanto, l'erronea indicazione dell' non Pt_2 comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Evidenziava dunque l'infondatezza della tesi della nullità quale conseguenza della mancata o erronea indicazione del TAEG/ISC, rilevando che l'art. 117, 6° co., del T.U.B. sanziona con la nullità le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati;
che, pertanto, tale disposizione di legge non era applicabile alla fattispecie in esame nella quale non era stata messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico Par del mutuatario, ma l'indicazione dell' , che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolgendo una funzione meramente informativa. Par Il Tribunale riteneva, quindi, che la mancata indicazione dell' non potesse essere sanzionata con la nullità prevista dall'art. 117, 6° co., del T.U.B. e che non risultava neppure
R.G. n° 4537/2021
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
applicabile l'art. 117, 7° co., del T.U.B. che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Il Giudice di prime cure reputava altresì infondata anche la doglianza in ordine alla carenza del piano di ammortamento, risultando quest'ultimo allegato al contratto di mutuo sotto la lettera E.
Del pari, riteneva infondati i restanti motivi relativi alla mancata notifica degli atti di precetto e pignoramento, costituenti motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c..
Evidenziava che l'atto di precetto era stato notificato alla società a mani della legale rappresentante, mentre l'atto di pignoramento alla società presso la legale rappresentante mediante consegna a mani del marito.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello la Parte_1
, deducendo a sostegno tre motivi.
[...]
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Napoli, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere - per tutti i motivi dedotti in narrativa - il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n.
898/2021, pubblicata in data 06.04.2021, mai notificata, resa inter partes dal Tribunale
Ordinario di Napoli Nord III Sezione Civile, in persona del Giudice, Dott.ssa Paola
Caserta, nella causa civile R.G. n. 9402/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: dichiarare legittima ed ammissibile l'opposizione all'esecuzione immobiliare e, in accoglimento della stessa, accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia, previa sospensione (senza deposito di cauzione, stante la proprietà della ricorrente dei beni immobili su cui grava l'ipoteca della Banca), dell'esecuzione promossa dalla Banca per il tramite del suo procuratore speciale, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto e con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, C.P.A. e spese generali, per entrambi i gradi del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
L'atto di appello veniva notificato in data 29.10.2021 alla società appellata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, Avv. Antonio Ferrara.
L'appellata erano convenuta per il giorno 16.05.2022 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva iscritto a ruolo in data 08.11.2021.
R.G. n° 4537/2021
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
3. È superfluo dare conto dei motivi di impugnazione proposti dalla società appellante, in quanto l'impugnazione va dichiarata inammissibile per tardività.
Infatti, essendo stato l'appello proposto con atto di citazione notificato il 29.10.2021 alla società appellata, non risulta rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto in data 06.04.2021, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2018. Il termine semestrale di cui all'articolo 327 c.p.c. è scaduto dunque il 6 ottobre 2021.
Al presente giudizio, infatti, non s'applica l'istituto della sospensione feriale dei termini, alla quale sono sottratti i giudizi di opposizione all'esecuzione - ai sensi della L. 7 ottobre 1969,
n.742, artt. 1 e 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - perché questa non si applica alle opposizioni esecutive, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi l'invalidità (Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del
13/02/2020; Cass. sez. 3, Sentenza n.1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 - 01).
È solo il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio del predetto vizio non integra una questione che deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, risultando nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via, con riferimento all'art. 384 c.p.c. e all'art. 101 cod. proc. civ., comma 2 (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (cfr. Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935). In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. ord. 30 aprile 2011, n. 9591 Sez. 3, Sentenza n. 793 del 2013).
4. La soccombenza della società appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal
DM n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dimezzati i compensi medi in considerazione dell'entità dell'attività difensiva svolta dalle parti - si liquidano come da dispositivo che segue.
5. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma
R.G. n° 4537/2021
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 898/2021, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione;
2) Condanna la società appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore della società appellata, che liquida nell'importo di € 4.995,5 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Rosaria Papa
R.G. n° 4537/2021
- 6 -