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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/12/2024, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2654/1994 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
1) dott.ssa ARnna Lopiano Presidente
2) dott.ssa AR Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2654/1994 R.G., avente ad oggetto: scioglimento di comunione ereditaria
TRA
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] Parte_1 Parte_2
Equense il 18.04.1963), (nata a [...] il [...]), Parte_3 [...]
(nato a [...] il [...]) nella qualità di eredi di fu Parte_4 Persona_1
(nato a [...] il [...]), rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dagli Per_1
avv.ti Armando Croce e Alessandra Croce, elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in
Torre del Greco alla Via Nazionale n. 587 presso lo studio dell'avv. Gennaro Marrazzo
ATTORI
E
(nato a [...] il [...]), in proprio e nella qualità di erede Controparte_1
di (nato a [...] il [...]) e di (nata a [...] Persona_2 CP_2
Equense il 17.06.1932) rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Antonino Di Martino, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Vico Equense alla Via R. Bosco n. 491
CONVENUTO
E
1 (nata a [...] il [...]) nella qualità di erede di _3 Parte_4
fu (nato a [...] il [...] e deceduto il 6.11.1963), rappresentata e difesa Per_1 giusta procura in atti dall'avv. Loredana Carotenuto, elettivamente domiciliata unitamente alla stessa in Torre del Greco al Vicoletto Ascione n. 6
CONVENUTA
E
(nata a [...] il [...]) e (nato a P_ Controparte_5
Sorrento il 22.06.1967), nella qualità di eredi di fu (nata a [...] il _3 Per_1
3.10.1908 e deceduta il 23.7.1983), rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Massimo
Esposito, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Sorrento al Corso Italia n. 186
CONVENUTI
E
(nato a [...] il [...]) nella qualità di erede di Controparte_6 Per_3
AR fu (nata a [...] il [...] e deceduta il 3.3.1972) rappresentato
[...] Per_1
e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Massimiliano Scognamiglio e Marco Scognamiglio, elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Ercolano alla Via IV Orologi n. 19
CONVENUTO
E
(nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa giusta procura in CP_7 atti dall'avv. SE Di Casola, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Sorrento al
Corso Italia n. 170
INTERVENTRICE VOLONTARIA
E
, , , P_ Controparte_8 Controparte_9 CP_10
nella qualità di eredi di fu (nata a [...] il [...] e
[...] _3 Per_1
deceduta il 23.7.1983)
CONVENUTI CONTUMACI
E
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] CP_11 CP_12
il 14.03.1924), (nato a [...] il [...]), nella qualità di eredi CP_13
di Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
2 E
(nato a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Parte_3
Castellammare di Stabia il 21.12.1942) nella qualità di eredi di fu Parte_1 Per_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in data 01.08.1961)
CONVENUTI CONTUMACI
E
(nata a [...] il [...]) e nella qualità Parte_3 CP_14
di eredi di fu (nato a [...] il [...] e deceduto in data Parte_4 Per_1
06.11.1963)
CONVENUTE CONTUMACI
E
nella qualità di erede di e di CP_15 Persona_2 CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2024, l'avv. Alessandra Croce e l'avv. Clementina Di Martino per delega dell'avv. Antonino Di Martino concludevano chiedendo di attribuire i beni immobili come da lotti individuati nell'atto contenente l'accordo raggiunto tra le parti rispettivamente assistite, ponendo i conguagli dovuti alle altre parti a carico degli assegnatari in misura uguale. I difensori rappresentavano che i lotti erano stati formati sulla scorta del progetto divisionale del c.t.u. e che, nelle more, erano intervenute variazioni catastali anche in seguito a frazionamenti ancora in corso, per cui i beni risultavano individuabili come da scrittura.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 21.09.1993 (nato il [...]) e i suoi figli Persona_1 Pt_1
(nato il [...]), (nato il [...]), (nata il [...])
[...] Parte_2 Parte_3
e (nato il [...]) adivano il Tribunale di Napoli per la divisione dei crediti, Parte_4
beni mobili ed immobili costituenti il compendio ereditario di (deceduto in data Persona_1
14.08.1950) e di (deceduta in data 08.04.1988), con esclusione dell'appezzamento CP_16
di terreno con sovrastanti manufatti siti in Vico Equense alla Contrada San Salvatore, località
Piana di Semmana, riportato in catasto al foglio 5, particella 346, del quale invocavano l'acquisto per usucapione da parte dell'attore . Per l'ipotesi di ritenuta indivisibilità dei cespiti Persona_1
3 ricaduti in successione, gli attori medesimi ne chiedevano infine l'attribuzione congiunta, quali titolari della quota maggioritaria.
In particolare, deducevano che in data 14.08.1950 era deceduto a Vico Equense, senza lasciare testamento, , nato a [...] il [...], lasciando a sé superstiti quali eredi Persona_1
legittimi i suoi dieci figli: (nata a [...] il [...]), _3 Controparte_17
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), CP_16 Parte_4
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il CP_11 CP_12
14.03.1924), (nato a [...] il [...]), l'attore (nato a CP_13 Persona_1
Vico Equense il 24.06.1929) e (nata a [...] il [...]). CP_2
Allegavano, inoltre, che:
- in data 01.08.1961 era deceduto il coerede , lasciando quali eredi legittimi i figli Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_1 Parte_3
di Stabia il 21.12.1942);
- in data 06.11.1963 era, altresì, deceduto il coerede , lasciando quali eredi Parte_4
legittime le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Parte_3 _3 del Greco il 31.07.1957) nonché per l'usufrutto uxorio il coniuge;
CP_14
- in data 03.03.1972 era deceduta la coerede , lasciano quali eredi legittimi il Controparte_17
coniuge (nato a [...] il [...] ma frattanto deceduto in data Persona_4
13.01.1983) e il figlio (nato a [...] il [...]); Controparte_6
- in data 23.07.1983 era deceduta la coerede , lasciando quali eredi legittimi i figli _3
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il P_ Controparte_8
19.1.1944), (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Controparte_9 CP_10
Equense il 24.11.1950) nonché i nipoti (nata a [...] il [...]) e P_
(nato a [...] il [...]) per rappresentazione del figlio premorto Controparte_5
; Persona_5
- in data 08.04.1988 era, infine, deceduta la coerede lasciando quali eredi i fratelli CP_16
viventi , , SE, e nonché i discendenti dei fratelli CP_11 CP_10 Per_1 CP_2
premorti (ovvero di , e ). Controparte_17 _3 Pt_1 Parte_4
Dunque, convenivano in giudizio: 1) fu (contumace); 2) fu CP_11 Per_1 CP_12
(contumace); 3) fu (contumace); 4) fu Per_1 CP_13 Per_1 CP_2 Per_1
(la quale è deceduta nel corso del giudizio e risulta costituito quale erede della Persona_2
4 stessa); 5) e (eredi di fu deceduto in data Persona_1 Parte_3 Parte_1 Per_1
1.8.1961), rimasti contumaci;
6) , e (quali eredi di Parte_3 _3 CP_14 [...]
fu deceduto il 6.11.1963) e dei quali risulta costituita unicamente;
Parte_4 Per_1 _3
7) (quale erede di deceduta il 3.3.1972), costituito;
8) Controparte_6 Controparte_17
, e P_ Controparte_8 Controparte_9 CP_10 P_
(quali eredi di fu deceduta il 23.7.1983), dei quali risultano Controparte_5 _3 Per_1
costituiti in giudizio unicamente (nata a [...] il [...]) e P_ CP_5
.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva trasmessa per sopravvenuta competenza territoriale al Tribunale di Torre Annunziata al quale veniva successivamente riunito altro processo già pendente tra le stesse parti in relazione alla divisione dei beni relitti del defunto fu Persona_1
(R.G. n. 7390/1994). Espletata la consulenza tecnica per la redazione del progetto Pt_1
divisionale e precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, il quale con sentenza non definitiva n. 5741/2000:
1. dichiarava avvenuta l'usucapione sulla sopraelevazione della stalla ricadente nella particella 346 del foglio 5 del catasto rustico del Comune di Vico Equense in favore di;
Persona_1
2. dichiarava aperta la successione di fu;
CP_16 Per_1
3. attribuiva a titolo di divisione a il fabbricato D con annessa corte di 115,19 mq.; Persona_1
particella 342 'b' e 342 'e' nonché particella 352 'b' e 352 'c';
4. attribuiva a titolo di divisione a le particelle 342'a' e 342'c', nonché le particelle CP_2
352 'a' e 352 'c', il tutto come meglio indicato e precisato nella CTU depositata il 28.2.1996 lett.
B2;
5. poneva a carico dei condividenti e in solido, i seguenti conguagli da versarsi Per_1 CP_2
a favore di: eredi di £ 1.999.000; eredi di £ 3.340.000; eredi di £ _3 Pt_1 CP_17
3.340.000; eredi di £ 3.340.000; Parte_4
6. impartiva con separata ordinanza i chiarimenti e le integrazioni a farsi da parte del già nominato consulente sui progetti di divisione dell'eredità di fu Persona_1 Pt_1
Con atto di citazione notificato in data del 18.4.2001, proponeva appello avverso CP_2
la suddetta sentenza non definitiva e stante la pendenza del gravame, in data 31.12.2005 il presente giudizio veniva sospeso sino alla formazione dei giudicato in ordine alla predetta sentenza non definitiva;
con sentenza n. 20801/2013 depositata in data 24.05.2013 la Corte di Appello di Napoli
5 dichiarava estinto il giudizio di appello ex art. 307 comma 3 c.p.c. e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Con atto depositato in data 4.4.2016, spiegava intervento volontario la quale, CP_7
dichiarando di avere acquistato da con scrittura privata del 6.10.1983 la maggiore CP_2
consistenza della particella 344, chiedeva di vedersi riconosciuta la proprietà di detto immobile.
Riassunto il giudizio, il procedimento ha subito una serie di rinvii in ragione dello smarrimento del fascicolo di ufficio, rinvenuto per l'udienza del 6.2.2017 all'esito della quale, sciogliendo la riserva, il giudice istruttore disponeva la rinnovazione della ctu al fine di attualizzare il valore del compendio ereditario nonché rivalutare gli aspetti legati alla legittimità urbanistica dei beni al fine di verificare se dall'anno 2000 (data del deposito della seconda relazione peritale) vi fossero state variazioni o modifiche tali da minarne la commerciabilità e, dunque la divisibilità.
All'udienza del 25.2.2019 la causa veniva rimessa in decisione innanzi al collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti.
Con ordinanza del 4.6.2019 il collegio, rilevato che sulla scorta della documentazione prodotta risultava avere acquistato a titolo oneroso e in regime di comunione legale con il CP_2
coniuge , con atti per notaio del 12.11.1990 e del 29.12.1993 Persona_2 Per_6
rispettivamente da e e da , e P_ CP_10 CP_11 CP_12 [...]
tutti i diritti da essi vantati sul compendio ereditario del de cuius , CP_13 Persona_1
disponeva la rimessione della causa sul ruolo al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei litisconsorti necessari (eredi di nato a [...] Persona_2
Equense il 20.9.1924 e ivi deceduto ab intestato il 17.11.2006).
Con comparsa del 9.9.2019 si costituivano in giudizio e , nella CP_2 Controparte_1
qualità di eredi di , mentre restava contumace, nonostante la regolarità della Persona_2
notifica, . Si costituivano in giudizio , , e CP_15 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
nella qualità di eredi di (nato a [...] il [...]), deceduto nel corso Persona_1
del processo.
Assunta nuovamente la causa in decisione, veniva decisa la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da e avente ad oggetto il fabbricato e CP_2 Controparte_1
l'annessa corte di cui alla p.lla 1243 del foglio 5 (ex p.lla 344), i quali, inoltre, in via subordinata, chiedevano di condannare i comproprietari del suolo a rimborsare in favore di , in Controparte_1
proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sopportate per l'edificazione dell'opera ovvero ad indennizzarlo ai sensi dell'art. 2041 c.c..
6 In particolare, con sentenza n. 1849/2020 pubblicata in data 20.11.2020, veniva dichiarata l'inammissibilità delle suddette domande, con condanna di e , in CP_2 Controparte_1
solido, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice e dei convenuti costituiti
, , e , compensandole invece nei _3 Controparte_18 P_ Controparte_6
rapporti con CP_7
La causa, dunque, veniva rimessa sul ruolo assegnando alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. in ragione della costituzione in giudizio dei litisconsorti necessari;
disposta la riassegnazione del procedimento al G.I. dott.ssa Coletti con decreto presidenziale n. 372/21 del 27.09.2021, la causa veniva rinviata su richiesta concorde delle parti al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia e, successivamente, veniva dichiarata l'interruzione del processo per morte della parte . CP_2
Riassunta la causa con ricorso depositato in data 18.10.2022, si costituiva in giudizio
[...]
nella qualità di erede di e di , mentre restava contumace CP_1 Persona_2 CP_2
, evocata in giudizio nella medesima qualità, nonostante la regolarità della notifica CP_15 dell'atto di riassunzione (notifica ex art. 139 c.p.c. perfezionatasi in data 09.12.2022).
Con ordinanza del 6.3.2023, veniva disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, avendo gli eredi di , litisconsorte necessario, eccepito tempestivamente la nullità delle stesse Persona_2
non avendovi partecipato in quanto non evocato inizialmente in giudizio.
Espletata la consulenza tecnica, all'udienza del 6.11.2024, dopo taluni rinvii per bonario componimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti.
2. Tanto premesso in fatto, occorre analizzare la domanda di scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni dell'eredità del de cuius fu (nato a [...] il Persona_1 Pt_1
25.5.1877 ed ivi deceduto il 14.8.1950) e la quota vantata da (nata a [...] CP_16
il 5.2.1915 e deceduta in Sorrento in data 08.04.1988, lasciando quali eredi i fratelli) sull'eredità paterna.
2.1. Premesso che taluni dei condividenti, tra cui gli eredi di , hanno raggiunto un CP_2
accordo di cui in seguito si dirà, è comunque opportuno disattendere l'eccezione di improponibilità della domanda avanzata dalla difesa della convenuta . CP_2
Sul punto preme, invero, osservare, che risulta acquisto agli atti del giudizio il titolo di proprietà dei beni oggetto del compendio ereditario (costituito dai beni siti in Vico Equense Contrada San
Salvatore località Piana di Semmana riportati al catasto al foglio 5 particelle 344, 346 e 348,
7 quest'ultima con diritto alla corte p.lla 347), acquistato dal de cuius con atto per Persona_1
notaio del 24.9.1931, (Rep. 2357, trascritto a Napoli il 17.10.1931 al n. 26292): Persona_7
beni, che nella assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, risultano essere rimasti nella patrimonio ereditario.
2.2. Occorre, poi, precisare che ai fini dello scioglimento della comunione sul compendio immobiliare, si è tenuto conto anche della quota vantata sull'eredità paterna da CP_16
(1/10) deceduta in data 08.04.1988, pur versando in un'ipotesi di masse plurime. Deve, infatti, considerarsi che “nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti”; e, ancora, che “il condividente che contesti l'avvenuta divisione unica di masse ereditarie plurime dopo l'effettuazione della stessa sulla base del consenso dei condividenti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo suo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale” (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, n.18910).
Nella specie, dalle difese spiegate dalle parti si evince la volontà di procedere alla divisione tra le stesse anche della quota vantata dalla germana sull'eredità paterna. Infatti, il CP_16
progetto divisionale predisposto dal consulente nel presente giudizio ha riguardato indistintamente le due masse ereditarie a prescindere dai diversi titoli di provenienza e ciò senza alcuna contestazione da parte dei condividenti (in detti termini si veda Cassazione civile sez. II,
11/09/2020, n.18910 già menzionata).
2.3. Va, poi, chiarito che non è suscettibile di accoglimento la domanda avanzata dalla terza interventrice di vedersi riconosciuto in tale sede il diritto di proprietà dei beni CP_7
immobili di cui alla domanda. In particolare, la ha dedotto di essere esclusiva proprietaria CP_7
della p.lla 344/b con annesso fabbricato, in forza di scrittura privata del 6.10.1983, registrata in
Castellammare di Stabia in data 12.10.1983 al n. 478/1. Ha chiesto, pertanto, di escludere dalla massa ereditaria siffatto bene, riservandosi in subordine di proporre autonomo giudizio per far valere l'intervenuta usucapione del bene in suo favore.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Come può evincersi dal tenore degli atti, l'alienazione posta in essere da in favore CP_2 dell'interventrice ha avuto ad oggetto parte della p.lla 344 che - sebbene nella CP_7 scrittura privata la venditrice abbia dichiarato che il bene le era pervenuto “per legittimi titoli e comunque per possesso ininterrotto per oltre un ventennio” - risultava essere oggetto di comunione tra gli eredi di e non costituiva neppure l'unico bene della massa Persona_1
8 ereditaria indivisa;
da ciò consegue che, dunque, deve escludersi che al suddetto atto possa attribuirsi la valenza di una cessione dell'intera quota ereditaria, avendo appunto ad oggetto una porzione di un singolo bene indiviso.
E', dunque, sufficiente a tal riguardo fare richiamo alla giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n. 9543/2002) la vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, ad opera di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede venditore attraverso la divisione;
pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 30/08/2023, n.25462).
Dunque, la domanda avanzata da di vedere escludere dalla massa ereditaria suddetto CP_7
bene va rigettata.
2.4. Passando, ora, ad analizzare il merito della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, occorre chiarire che a seguito dell'apertura della successione di i suoi Persona_1
eredi sono i dieci figli (nata il [...]), (nata il [...]), _3 CP_17
(nato il [...]), (nato il [...]), (nata il [...]), Pt_1 Parte_4 CP_16
AR (nata il [...]), (nata il [...]), SE (nato il [...]), CP_10 Per_1
(nato il [...]) e (nata il [...]). CP_2
In particolare, (nato il [...]) e per esso i suoi eredi ( , Persona_1 Parte_1
, e ) nonché quest'ultimi anche in proprio risultano titolari di una quota di Pt_2 Pt_3 Parte_4
1/10 proveniente dall'eredità paterna e di una quota pari a 4/10 acquisita a seguito dell'alienazione della quota ereditaria da parte dei germani , e AR, nonché di 1/90 _3 CP_17 Parte_4
derivante dalla quota della defunta sorella . Questi, dunque, sono titolari di una CP_16
quota complessiva pari a 230/450.
Infatti, come risulta dagli accertamenti espletati dal consulente, i germani e _3 CP_11
nonché gli eredi di vendevano, con atto del 20.06.1973 rep. n. 50450 per
[...] Persona_3
Notaio registrato a Castellammare di Stabia il 5.07.1973, la quota di 1/10 ciascuno Persona_8
a in rappresentanza dei figli, all'epoca minori, , , e Persona_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3
; così come nella qualità di erede di e quale Parte_4 CP_14 Parte_4 rappresentante delle figlie all'epoca minorenni, e , alienava con atto del _3 Parte_3
17.10.1974 per Notaio rep. n. 60683, registrato a Castellammare di Stabia il Persona_8
9 31.10.1974, la quota di 1/10 a in rappresentanza dei figli all'epoca minori Persona_1 Pt_1
, e .
[...] Pt_2 Pt_3 Parte_4
(nata il [...]) e per essa i suoi eredi ( e ) è CP_2 Controparte_1 CP_15 titolare della quota di 1/10 proveniente dall'eredità paterna e di 1/90 proveniente dall'eredità della germana oltre alle quote acquistate con gli atti di seguito indicati: con atto per CP_16
Notaio del 29.12.1993, rep. n. 18159, trascritto a Napoli reg. n. 399 del Persona_9
7.1.1994, cedeva la quota di 1/90 proveniente dall'eredità della sorella CP_11 [...]
con atto per Notaio del 6.12.1989 rep. n. 7941, trascritto a CP_16 Persona_9
Napoli reg. n. 27700 il 15.12.1989, e vendevano la quota di 10/90 CP_12 CP_13 dell'eredità paterna e la quota di 1/9 della eredità di . Pertanto, ella risulta titolare CP_16
di una quota complessiva pari a 157/450.
e per esso i suoi eredi ( e ) è titolare di una quota di Parte_1 Persona_1 Parte_3
1/10 sull'eredità di e di 1/90 quale quota sull'eredità di , per un Persona_1 CP_16
totale di 50/450.
e per essa i suoi eredi ( , e _3 P_ CP_8 CP_17 CP_10 P_
per rappresentazione del figlio premorto ) è titolare di una CP_1 Persona_5
quota pari complessivamente a 3/450 sulla eredità di . CP_16
e per essa i suoi eredi ( ) è titolare della quota pari a Controparte_17 Controparte_6
5/450 sull'eredità di . CP_16
e per esso i suoi eredi ( , e ) è titolare di Parte_4 Parte_3 _3 CP_14 una quota pari a 5/450 sull'eredità di . CP_16
La comunione ereditaria alla quale partecipano le parti in causa risulta avere ad oggetto beni siti in Vico Equense Contrada San Salvatore località Piana di Semmana, i cui identificativi catastali nella c.t.u. sono i seguenti:
a) foglio 5 particella 344 frazionata in due distinte particelle: 1) la 1759 di mq. 661 formata in parte da un fabbricato adibito a deposito ex stalla e dal terreno agricolo di mq. 528; 2) la 1243 costituita da un fabbricato con corte.
Va precisato, ai fini della legittimità urbanistica del fabbricato costruito sulla p.lla 1759, per tale costruzione risulta presentata domanda di condono il 26.09.86 protocollo n. 1494 di cui alla legge n. 47 del 28.02.1985 e successivamente integrata con richiesta di sanatoria edilizia ex legge 724/94 protocollo n. 6138 dell'1.3.95, con versamento delle somme dovute a titolo di oblazione come da
10 documentazione allegata alla consulenza tecnica depositata in data 28.02.1996 e confermato nella perizia depositata in data 02.10.2023.
Allo stesso modo, per la costruzione realizzata sulla p.lla 1243 risulta inoltrata richiesta di sanatoria edilizia ex legge 47/85 protocollo 10862 del 29.5.86, con versamento delle somme dovute a titolo di oblazione come da documentazione allegata alla consulenza tecnica depositata in data 28.02.1996 e confermato nella perizia depositata in data 02.10.2023;
b) foglio 5 particella 346 nella consistenza del solo piano terra di mq. 32,81;
c) foglio 5 particella 347 costituito da passaggio in terra battuta di mq 75 che costituisce la corte al fabbricato “E”;
d) foglio 5 particella 348 fabbricato “E” costituito da piano terra/cucina, piano terra lato retro e primo piano.
L'ausiliario, tenuto conto della tipologia degli immobili e del relativo stato di conservazione, in maniera assolutamente condivisibile, in quanto il metodo seguito appare immune da vizi logici e scientifici, è pervenuto alla stima dell'intero compendio immobiliare quantificata in euro
271.044,15, tra l'altro non oggetto di contestazione.
Ciò detto l'ipotesi divisionale prospettata dal c.t.u. alle pagine 14 e seguenti della relazione depositata in data 02.10.2023 prevede la divisione del compendio immobiliare di cui si discorre mediante la formazione di due lotti, lasciando in comunione la p.lla 347/2, da attribuire ai condividenti maggioritari con il versamento dei conguagli in favore degli altri coeredi titolari delle quote minoritarie.
I lotti sono i seguenti: 1) lotto composto dalle p.lle 1759, 346, 347/2, 348 piano terra, 348 piano primo;
2) lotto composto dalle p.lle 1243, 347/2, 348 piano terra (mq 27,16) e 348 piano terra (ex stalla e deposito).
Occorre dare atto che le parti (nato a [...] il [...]), Parte_1 Pt_2
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il 12 novembre
[...] Parte_3
1969) e (nato a [...] il [...]), nonché (nato a Parte_4 Controparte_1
Vico Equense il 28 dicembre 1966) e (nata a [...] il [...]) CP_15 hanno raggiunto un “accordo preliminare di divisione” cristallizzato nell'atto per Notaio Per_10
n. rep. 22718 e n. racc. 14713 del 30.10.2024, allegato in data 05.11.2024, che hanno
[...]
chiesto di recepire ai fini dello scioglimento della comunione.
In particolare, le parti hanno convenuto - analogamente al progetto di divisione del consulente - la formazione di due lotti.
11 Il primo lotto costituito dai seguenti cespiti immobiliari siti nel Comune di Vico Equense (Na) alla Via Luigi Avellino n. 25: abitazione insistente sulla P.lla 346; parte del fabbricato sulla p.lla
348 e precisamente la parte a nord composta da un vano al piano terra ed un vano in primo piano con relativo lastrico di copertura ed annessa corte identificata con la P.lla 347; l'intera P.lla 2090 con entrostante immobile di tipologia rurale, distinti in Catasto parte con la p.lla 2090 del foglio
5, parte con la p.lla 348 e p.lla 347 del foglio 5, nonché p.lla 346 del foglio 5.
Il secondo lotto costituito dai seguenti cespiti immobiliari siti nel Comune di Vico Equense (Na) alla Via Luigi Avellino n. 19 e precisamente: terreno di circa metri quadrati 500 (cinquecento) con sovrastante fabbricato formato da piano terra, primo, secondo e terrazzo, nonché terraneo pertinenziale poco discosto dal detto fabbricato. Cespiti, allo stato, distinti nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, p.lla 1243 sub 3, sub 4 e sub 5, nonché p.lla 1243 sub 1 (corte) e p.lla 2076 di are 0,34 in corso di accatastamento per esatta identificazione catastale e corretta ditta catastale;
terranei con sovrastante lastrico di copertura con corti annesse. Cespiti, allo stato, distinti nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, infra maggior consistenza p.lla 348 e corte
2086. Detti cespiti sono distinti in Catasto parte con la p.lla 1243 del foglio 5, parte con la p.lla
2076 del foglio 5, nonché p.lla 348 e 2086 del foglio 5.
Nell'atto in questione hanno, poi, convenuto che resterà in comunione la p.lla 2087 del foglio 5 sulla quale è e sarà consentito il passaggio pedonale e carrabile con ogni tipo di automezzo e sarà consentito il diritto di sottopassaggio di ogni tipo di servizi (fognario, idrico, elettrico, gas. etc.).
Hanno, dunque, convenuto di assegnare il primo lotto a (nato a [...] il Parte_1
24 maggio 1961), (nato a [...] il [...]), (nata a [...] Parte_2 Parte_3
Equense il 12 novembre 1969) e (nato a [...] il [...]) ed il Parte_4
secondo lotto a (nato a [...] il [...]) e (nata Controparte_1 CP_15
a Vico Equense il 22 settembre 1971).
Hanno, altresì, convenuto di escludere la corresponsione di conguagli tra gli assegnatari dei due lotti, mentre i conguagli andranno versati dai medesimi solo in favore degli altri condividenti non attributari, secondo la stima dei beni effettuata dal c.t.u., dott.ssa , nel presente Persona_11
giudizio.
Detto progetto divisionale, quanto alla formazione dei lotti, è sostanzialmente sovrapponibile a quello già redatto dal c.t.u. con la precisazione che gli immobili, come dedotto dai difensori delle parti anche in comparsa conclusionale, hanno subito nelle more delle variazioni nel relativo accatastamento e da quanto emerge nell'atto notarile allegato risultano così censiti all'attualità:
12 1- terreno sito in Vico Equense alla via Luigi Avellino n. 25 di circa metri quadrati 500
(cinquecento) con sovrastante fabbricato formato da piano terra, primo, secondo e terrazzo, nonché terraneo pertinenziale poco discosto dal detto fabbricato.
Cespiti, allo stato, distinti nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, p.lla 1243 sub
3, sub 4 e sub 5, nonché p.lla 1243 sub 1 (corte), nonché p.lla 2090 di are 6,27 e p.lla 2076 di are
0,34 e p.lla 2087 di are 1,05 (viale) - in corso di accatastamento per esatta identificazione catastale e corretta ditta catastale.
2- Fabbricato sito in Vico Equense alla via Luigi Avellino n. 25 su due livelli, piano terra e primo, costituito da nr.2 (due) unità abitative, con corte pertinenziale annessa, nonché terraneo poco discosto, in via Luigi Avellino n. 25; confinante nell'insieme con Via Avellino, con viale di accesso, con p.lla 345, con proprietà aliena, con p.lla 1047, salvo altri. allo stato, distinti Pt_5
nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, p.lla 348/1 e 348/2 ed in parte nel Catasto
Terreni con la p.lla 2086, corte di are 0,08 e p.lla 347, corte di are 0,12 e p.lla 346 E.U. di are 0,25; in corso di accatastamento per esatta identificazione catastale e corretta ditta catastale.
Ai fini dello scioglimento della comunione, è ben possibile tener conto di detto accordo sia per individuare i beni da assegnare ai coeredi titolari delle due quote maggioritarie, sia al fine di regolare il pagamento dei conguagli.
Ne consegue che il lotto 1, come individuato nell'atto per Notaio , andrà assegnato agli Per_10
attori e il lotto 2, come individuato in detto atto, andrà assegnato a e . Controparte_1 CP_15
D'altra parte, i condividenti costituiti, titolari delle quote minoritarie, non hanno contestato il progetto di divisione del consulente, che già prevedeva la formazione di due lotti con il versamento di un conguaglio in denaro in loro favore ed, inoltre, in comparsa conclusionale, i convenuti _3
nella qualità di erede di (nato a [...] il [...] e deceduto il
[...] Parte_4
6.11.1963) e nella qualità di erede di (nata a [...] Controparte_6 Controparte_17
Equense il 9.4.1910 e deceduta il 3.3.1972) hanno espressamente richiesto di vedersi riconosciuto unicamente il conguaglio nella misura calcolata dal consulente
Per quanto concerne i conguagli, alcuna somma sarà dovuta dagli attributari reciprocamente, secondo quanto concordato dai medesimi nella scrittura transattiva-accordo preliminare di divisione. Occorre, invece, determinare i conguagli da versare ai condividenti non assegnatari.
Dunque, i conguagli dovuti in favore degli altri coeredi, titolari delle quote minoritarie, prendendo come riferimento il valore complessivo della massa stimato dal consulente, vanno così determinati:
13 1) eredi (nato a [...] il [...] e deceduto in data 01.08.1961) quota Parte_1
complessiva di 50/450 per un valore pari ad euro 30.116,02;
2) eredi (nato a [...] il [...] e deceduto il 6.11.1963) quota Parte_4
complessiva di 5/450 per un valore pari ad euro 3.011,60;
3) eredi (nata a [...] il [...] e deceduta il 3.3.1972) quota Controparte_17
complessiva di 5/450 per un valore pari ad euro 3.011,60;
4) eredi (nata a [...] il [...] e deceduta il 23.7.1983) quota complessiva _3
di 3/450 per un valore pari ad euro 1.806,96.
Il tutto oltre interessi, al tasso legale, dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/04/2003, n.6653).
Il pagamento va posto a carico degli attributari in solido tra loro, fermo restando che, nei rapporti interni, i medesimi hanno concordato nell'atto per Notaio che “gli addebiti per Per_10
l'eccedenza da versarsi agli altri condividenti, saranno corrisposti dagli stessi in parti uguali tra loro, a prescindere dalle quantificazioni che saranno fatte dal Tribunale in sede di attribuzione”.
3. Da ultimo occorre procedere alla liquidazione delle spese di lite.
Al riguardo, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (Cass. 22-5-1973, n.
1482, in Foro it., 1974, I, 488; Cass. 111/1986; “Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte”: Cass. civ., sez. II, 15-5-
2002, n. 7059, in Mass. Giur. It., 2002 - Arch. Civ., 2003, 339; conf., Cass. civ., 3083/2006,
22913/2013).
Esse, dunque, sono poste a carico della massa e si liquidano in applicazione del DM 147/22, tra i valori medi e minimi tenuto conto dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi, individuando il valore della controversia in ragione del valore di ciascuna quota (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 22016 del 11/09/2018 - Rv. 650318 - 02).
14 Nulla, invece, va disposto rispetto alle parti contumaci e anche con riguardo alla posizione della interventrice volontaria la cui domanda spiegata in questa sede è stata rigettata per CP_7
cui le spese da ella sostenute restano a carico della stessa.
Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste proporzionalmente a carico della massa e graveranno sui condividenti in misura corrispondente all'entità delle rispettive quote, essendo state finalizzate a condurre il giudizio alla definizione nel comune interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara aperta la successione ab intestato di fu (nato a [...] Persona_1 Pt_1
il 25.5.1877 ed ivi deceduto il 14.8.1950);
2) rigetta la domanda avanzata da CP_7
3) dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti in causa e per l'effetto, in conformità a quanto previsto nell'atto per Notaio del 30.10.2024 n. rep. 22718 e n. racc. Persona_10
14713, attribuisce:
- il costituito dai seguenti cespiti immobiliari siti nel Comune di Vico Equense CP_19
(Na) alla Via Luigi Avellino n. 25: abitazione insistente sulla P.lla 346; parte del fabbricato sulla p.lla 348 e precisamente la parte a nord composta da un vano al piano terra ed un vano in primo piano con relativo lastrico di copertura ed annessa corte identificata con la P.lla 347; l'intera P.lla
2090 con entrostante immobile di tipologia rurale, distinti in Catasto parte con la p.lla 2090 del foglio 5, parte con la p.lla 348 e p.lla 347 del foglio 5, nonché p.lla 346 del foglio 5, a Pt_1
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il 18
[...] Parte_2
aprile 1963), (nata a [...] il [...]) e (nato Parte_3 Parte_4
a Vico Equense il 24 ottobre 1972);
- il costituito dai seguenti cespiti immobiliari siti nel Comune di Vico CP_20
Equense (Na) alla Via Luigi Avellino n. 19 e precisamente: terreno di circa metri quadrati 500
(cinquecento) con sovrastante fabbricato formato da piano terra, primo, secondo e terrazzo, nonché terraneo pertinenziale poco discosto dal detto fabbricato. Cespiti, allo stato, distinti nel
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, p.lla 1243 sub 3, sub 4 e sub 5, nonché p.lla
1243 sub 1 (corte) e p.lla 2076 di are 0,34. Terranei con sovrastante lastrico di copertura con corti annesse. Cespiti, allo stato, distinti nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, infra
15 maggior consistenza p.lla 348 e corte 2086. Detti cespiti sono distinti in Catasto parte con la p.lla
1243 del foglio 5, parte con la p.lla 2076 del foglio 5, nonché p.lla 348 e 2086 del foglio 5, a e . Controparte_1 CP_15
Resta in comune tra i condividenti assegnatari la p.lla 2087 del foglio 5;
4) per l'effetto condanna (nato a [...] il [...]), Parte_1 Pt_2
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il 12
[...] Parte_3
novembre 1969) e (nato a [...] il [...]), nonché Parte_4 [...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il 22 CP_1 CP_15
settembre 1971), al pagamento, in solido tra loro, dei conguagli dovuti in favore dei condividenti non attributari e di seguito indicati:
- euro 30.116,02 in favore degli eredi di ( e ) oltre Parte_1 Persona_1 Parte_3
interessi, al tasso legale, dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
- euro 3.011,60 in favore degli eredi di ( , ) oltre interessi, Parte_4 Parte_3 _3
al tasso legale, dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
- euro 3.011,60 in favore degli eredi di oltre interessi, Parte_6
al tasso legale, dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
- euro 1.806,96 in favore degli eredi di ( , ; _3 P_ CP_8 CP_17 CP_10
e per rappresentazione del figlio premorto ) P_ CP_1 Persona_5
oltre interessi, al tasso legale, dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
5) pone le spese di lite a carico della massa liquidandole come segue:
- euro 434,39 per spese ed euro 11.977,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge per l'attività espletata nell'interesse di
, , , , in proprio e nella qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
di ; Persona_1
- euro 11.977,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge per l'attività professionale espletata nell'interesse di
[...]
, nella qualità di erede di e di fu;
CP_1 Persona_2 CP_2 Per_1
- euro 2.552,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge per l'attività professionale espletata nell'interesse di nella _3
qualità di erede di fu;
Parte_4 Per_1
16 - euro 2.552,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% per l'attività professionale espletata nell'interesse di nella qualità Controparte_6
di erede di fu;
Controparte_17 Per_1
- euro 2.552,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge per l'attività professionale espletata nell'interesse di P_
(nata a [...] il [...]) e nella qualità di eredi di fu Controparte_5 _3
; Per_1
6) nulla per le spese nei rapporti con le parti contumaci e nei rapporti con CP_7
7) pone le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico della massa nella misura di ciascuna quota;
8) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa ARnna Lopiano
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
1) dott.ssa ARnna Lopiano Presidente
2) dott.ssa AR Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2654/1994 R.G., avente ad oggetto: scioglimento di comunione ereditaria
TRA
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] Parte_1 Parte_2
Equense il 18.04.1963), (nata a [...] il [...]), Parte_3 [...]
(nato a [...] il [...]) nella qualità di eredi di fu Parte_4 Persona_1
(nato a [...] il [...]), rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dagli Per_1
avv.ti Armando Croce e Alessandra Croce, elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in
Torre del Greco alla Via Nazionale n. 587 presso lo studio dell'avv. Gennaro Marrazzo
ATTORI
E
(nato a [...] il [...]), in proprio e nella qualità di erede Controparte_1
di (nato a [...] il [...]) e di (nata a [...] Persona_2 CP_2
Equense il 17.06.1932) rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Antonino Di Martino, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Vico Equense alla Via R. Bosco n. 491
CONVENUTO
E
1 (nata a [...] il [...]) nella qualità di erede di _3 Parte_4
fu (nato a [...] il [...] e deceduto il 6.11.1963), rappresentata e difesa Per_1 giusta procura in atti dall'avv. Loredana Carotenuto, elettivamente domiciliata unitamente alla stessa in Torre del Greco al Vicoletto Ascione n. 6
CONVENUTA
E
(nata a [...] il [...]) e (nato a P_ Controparte_5
Sorrento il 22.06.1967), nella qualità di eredi di fu (nata a [...] il _3 Per_1
3.10.1908 e deceduta il 23.7.1983), rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Massimo
Esposito, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Sorrento al Corso Italia n. 186
CONVENUTI
E
(nato a [...] il [...]) nella qualità di erede di Controparte_6 Per_3
AR fu (nata a [...] il [...] e deceduta il 3.3.1972) rappresentato
[...] Per_1
e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Massimiliano Scognamiglio e Marco Scognamiglio, elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Ercolano alla Via IV Orologi n. 19
CONVENUTO
E
(nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa giusta procura in CP_7 atti dall'avv. SE Di Casola, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Sorrento al
Corso Italia n. 170
INTERVENTRICE VOLONTARIA
E
, , , P_ Controparte_8 Controparte_9 CP_10
nella qualità di eredi di fu (nata a [...] il [...] e
[...] _3 Per_1
deceduta il 23.7.1983)
CONVENUTI CONTUMACI
E
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] CP_11 CP_12
il 14.03.1924), (nato a [...] il [...]), nella qualità di eredi CP_13
di Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
2 E
(nato a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Parte_3
Castellammare di Stabia il 21.12.1942) nella qualità di eredi di fu Parte_1 Per_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in data 01.08.1961)
CONVENUTI CONTUMACI
E
(nata a [...] il [...]) e nella qualità Parte_3 CP_14
di eredi di fu (nato a [...] il [...] e deceduto in data Parte_4 Per_1
06.11.1963)
CONVENUTE CONTUMACI
E
nella qualità di erede di e di CP_15 Persona_2 CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2024, l'avv. Alessandra Croce e l'avv. Clementina Di Martino per delega dell'avv. Antonino Di Martino concludevano chiedendo di attribuire i beni immobili come da lotti individuati nell'atto contenente l'accordo raggiunto tra le parti rispettivamente assistite, ponendo i conguagli dovuti alle altre parti a carico degli assegnatari in misura uguale. I difensori rappresentavano che i lotti erano stati formati sulla scorta del progetto divisionale del c.t.u. e che, nelle more, erano intervenute variazioni catastali anche in seguito a frazionamenti ancora in corso, per cui i beni risultavano individuabili come da scrittura.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 21.09.1993 (nato il [...]) e i suoi figli Persona_1 Pt_1
(nato il [...]), (nato il [...]), (nata il [...])
[...] Parte_2 Parte_3
e (nato il [...]) adivano il Tribunale di Napoli per la divisione dei crediti, Parte_4
beni mobili ed immobili costituenti il compendio ereditario di (deceduto in data Persona_1
14.08.1950) e di (deceduta in data 08.04.1988), con esclusione dell'appezzamento CP_16
di terreno con sovrastanti manufatti siti in Vico Equense alla Contrada San Salvatore, località
Piana di Semmana, riportato in catasto al foglio 5, particella 346, del quale invocavano l'acquisto per usucapione da parte dell'attore . Per l'ipotesi di ritenuta indivisibilità dei cespiti Persona_1
3 ricaduti in successione, gli attori medesimi ne chiedevano infine l'attribuzione congiunta, quali titolari della quota maggioritaria.
In particolare, deducevano che in data 14.08.1950 era deceduto a Vico Equense, senza lasciare testamento, , nato a [...] il [...], lasciando a sé superstiti quali eredi Persona_1
legittimi i suoi dieci figli: (nata a [...] il [...]), _3 Controparte_17
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), CP_16 Parte_4
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il CP_11 CP_12
14.03.1924), (nato a [...] il [...]), l'attore (nato a CP_13 Persona_1
Vico Equense il 24.06.1929) e (nata a [...] il [...]). CP_2
Allegavano, inoltre, che:
- in data 01.08.1961 era deceduto il coerede , lasciando quali eredi legittimi i figli Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_1 Parte_3
di Stabia il 21.12.1942);
- in data 06.11.1963 era, altresì, deceduto il coerede , lasciando quali eredi Parte_4
legittime le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Parte_3 _3 del Greco il 31.07.1957) nonché per l'usufrutto uxorio il coniuge;
CP_14
- in data 03.03.1972 era deceduta la coerede , lasciano quali eredi legittimi il Controparte_17
coniuge (nato a [...] il [...] ma frattanto deceduto in data Persona_4
13.01.1983) e il figlio (nato a [...] il [...]); Controparte_6
- in data 23.07.1983 era deceduta la coerede , lasciando quali eredi legittimi i figli _3
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il P_ Controparte_8
19.1.1944), (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Controparte_9 CP_10
Equense il 24.11.1950) nonché i nipoti (nata a [...] il [...]) e P_
(nato a [...] il [...]) per rappresentazione del figlio premorto Controparte_5
; Persona_5
- in data 08.04.1988 era, infine, deceduta la coerede lasciando quali eredi i fratelli CP_16
viventi , , SE, e nonché i discendenti dei fratelli CP_11 CP_10 Per_1 CP_2
premorti (ovvero di , e ). Controparte_17 _3 Pt_1 Parte_4
Dunque, convenivano in giudizio: 1) fu (contumace); 2) fu CP_11 Per_1 CP_12
(contumace); 3) fu (contumace); 4) fu Per_1 CP_13 Per_1 CP_2 Per_1
(la quale è deceduta nel corso del giudizio e risulta costituito quale erede della Persona_2
4 stessa); 5) e (eredi di fu deceduto in data Persona_1 Parte_3 Parte_1 Per_1
1.8.1961), rimasti contumaci;
6) , e (quali eredi di Parte_3 _3 CP_14 [...]
fu deceduto il 6.11.1963) e dei quali risulta costituita unicamente;
Parte_4 Per_1 _3
7) (quale erede di deceduta il 3.3.1972), costituito;
8) Controparte_6 Controparte_17
, e P_ Controparte_8 Controparte_9 CP_10 P_
(quali eredi di fu deceduta il 23.7.1983), dei quali risultano Controparte_5 _3 Per_1
costituiti in giudizio unicamente (nata a [...] il [...]) e P_ CP_5
.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva trasmessa per sopravvenuta competenza territoriale al Tribunale di Torre Annunziata al quale veniva successivamente riunito altro processo già pendente tra le stesse parti in relazione alla divisione dei beni relitti del defunto fu Persona_1
(R.G. n. 7390/1994). Espletata la consulenza tecnica per la redazione del progetto Pt_1
divisionale e precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, il quale con sentenza non definitiva n. 5741/2000:
1. dichiarava avvenuta l'usucapione sulla sopraelevazione della stalla ricadente nella particella 346 del foglio 5 del catasto rustico del Comune di Vico Equense in favore di;
Persona_1
2. dichiarava aperta la successione di fu;
CP_16 Per_1
3. attribuiva a titolo di divisione a il fabbricato D con annessa corte di 115,19 mq.; Persona_1
particella 342 'b' e 342 'e' nonché particella 352 'b' e 352 'c';
4. attribuiva a titolo di divisione a le particelle 342'a' e 342'c', nonché le particelle CP_2
352 'a' e 352 'c', il tutto come meglio indicato e precisato nella CTU depositata il 28.2.1996 lett.
B2;
5. poneva a carico dei condividenti e in solido, i seguenti conguagli da versarsi Per_1 CP_2
a favore di: eredi di £ 1.999.000; eredi di £ 3.340.000; eredi di £ _3 Pt_1 CP_17
3.340.000; eredi di £ 3.340.000; Parte_4
6. impartiva con separata ordinanza i chiarimenti e le integrazioni a farsi da parte del già nominato consulente sui progetti di divisione dell'eredità di fu Persona_1 Pt_1
Con atto di citazione notificato in data del 18.4.2001, proponeva appello avverso CP_2
la suddetta sentenza non definitiva e stante la pendenza del gravame, in data 31.12.2005 il presente giudizio veniva sospeso sino alla formazione dei giudicato in ordine alla predetta sentenza non definitiva;
con sentenza n. 20801/2013 depositata in data 24.05.2013 la Corte di Appello di Napoli
5 dichiarava estinto il giudizio di appello ex art. 307 comma 3 c.p.c. e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Con atto depositato in data 4.4.2016, spiegava intervento volontario la quale, CP_7
dichiarando di avere acquistato da con scrittura privata del 6.10.1983 la maggiore CP_2
consistenza della particella 344, chiedeva di vedersi riconosciuta la proprietà di detto immobile.
Riassunto il giudizio, il procedimento ha subito una serie di rinvii in ragione dello smarrimento del fascicolo di ufficio, rinvenuto per l'udienza del 6.2.2017 all'esito della quale, sciogliendo la riserva, il giudice istruttore disponeva la rinnovazione della ctu al fine di attualizzare il valore del compendio ereditario nonché rivalutare gli aspetti legati alla legittimità urbanistica dei beni al fine di verificare se dall'anno 2000 (data del deposito della seconda relazione peritale) vi fossero state variazioni o modifiche tali da minarne la commerciabilità e, dunque la divisibilità.
All'udienza del 25.2.2019 la causa veniva rimessa in decisione innanzi al collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti.
Con ordinanza del 4.6.2019 il collegio, rilevato che sulla scorta della documentazione prodotta risultava avere acquistato a titolo oneroso e in regime di comunione legale con il CP_2
coniuge , con atti per notaio del 12.11.1990 e del 29.12.1993 Persona_2 Per_6
rispettivamente da e e da , e P_ CP_10 CP_11 CP_12 [...]
tutti i diritti da essi vantati sul compendio ereditario del de cuius , CP_13 Persona_1
disponeva la rimessione della causa sul ruolo al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei litisconsorti necessari (eredi di nato a [...] Persona_2
Equense il 20.9.1924 e ivi deceduto ab intestato il 17.11.2006).
Con comparsa del 9.9.2019 si costituivano in giudizio e , nella CP_2 Controparte_1
qualità di eredi di , mentre restava contumace, nonostante la regolarità della Persona_2
notifica, . Si costituivano in giudizio , , e CP_15 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
nella qualità di eredi di (nato a [...] il [...]), deceduto nel corso Persona_1
del processo.
Assunta nuovamente la causa in decisione, veniva decisa la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da e avente ad oggetto il fabbricato e CP_2 Controparte_1
l'annessa corte di cui alla p.lla 1243 del foglio 5 (ex p.lla 344), i quali, inoltre, in via subordinata, chiedevano di condannare i comproprietari del suolo a rimborsare in favore di , in Controparte_1
proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sopportate per l'edificazione dell'opera ovvero ad indennizzarlo ai sensi dell'art. 2041 c.c..
6 In particolare, con sentenza n. 1849/2020 pubblicata in data 20.11.2020, veniva dichiarata l'inammissibilità delle suddette domande, con condanna di e , in CP_2 Controparte_1
solido, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice e dei convenuti costituiti
, , e , compensandole invece nei _3 Controparte_18 P_ Controparte_6
rapporti con CP_7
La causa, dunque, veniva rimessa sul ruolo assegnando alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. in ragione della costituzione in giudizio dei litisconsorti necessari;
disposta la riassegnazione del procedimento al G.I. dott.ssa Coletti con decreto presidenziale n. 372/21 del 27.09.2021, la causa veniva rinviata su richiesta concorde delle parti al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia e, successivamente, veniva dichiarata l'interruzione del processo per morte della parte . CP_2
Riassunta la causa con ricorso depositato in data 18.10.2022, si costituiva in giudizio
[...]
nella qualità di erede di e di , mentre restava contumace CP_1 Persona_2 CP_2
, evocata in giudizio nella medesima qualità, nonostante la regolarità della notifica CP_15 dell'atto di riassunzione (notifica ex art. 139 c.p.c. perfezionatasi in data 09.12.2022).
Con ordinanza del 6.3.2023, veniva disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, avendo gli eredi di , litisconsorte necessario, eccepito tempestivamente la nullità delle stesse Persona_2
non avendovi partecipato in quanto non evocato inizialmente in giudizio.
Espletata la consulenza tecnica, all'udienza del 6.11.2024, dopo taluni rinvii per bonario componimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti.
2. Tanto premesso in fatto, occorre analizzare la domanda di scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni dell'eredità del de cuius fu (nato a [...] il Persona_1 Pt_1
25.5.1877 ed ivi deceduto il 14.8.1950) e la quota vantata da (nata a [...] CP_16
il 5.2.1915 e deceduta in Sorrento in data 08.04.1988, lasciando quali eredi i fratelli) sull'eredità paterna.
2.1. Premesso che taluni dei condividenti, tra cui gli eredi di , hanno raggiunto un CP_2
accordo di cui in seguito si dirà, è comunque opportuno disattendere l'eccezione di improponibilità della domanda avanzata dalla difesa della convenuta . CP_2
Sul punto preme, invero, osservare, che risulta acquisto agli atti del giudizio il titolo di proprietà dei beni oggetto del compendio ereditario (costituito dai beni siti in Vico Equense Contrada San
Salvatore località Piana di Semmana riportati al catasto al foglio 5 particelle 344, 346 e 348,
7 quest'ultima con diritto alla corte p.lla 347), acquistato dal de cuius con atto per Persona_1
notaio del 24.9.1931, (Rep. 2357, trascritto a Napoli il 17.10.1931 al n. 26292): Persona_7
beni, che nella assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, risultano essere rimasti nella patrimonio ereditario.
2.2. Occorre, poi, precisare che ai fini dello scioglimento della comunione sul compendio immobiliare, si è tenuto conto anche della quota vantata sull'eredità paterna da CP_16
(1/10) deceduta in data 08.04.1988, pur versando in un'ipotesi di masse plurime. Deve, infatti, considerarsi che “nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti”; e, ancora, che “il condividente che contesti l'avvenuta divisione unica di masse ereditarie plurime dopo l'effettuazione della stessa sulla base del consenso dei condividenti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo suo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale” (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, n.18910).
Nella specie, dalle difese spiegate dalle parti si evince la volontà di procedere alla divisione tra le stesse anche della quota vantata dalla germana sull'eredità paterna. Infatti, il CP_16
progetto divisionale predisposto dal consulente nel presente giudizio ha riguardato indistintamente le due masse ereditarie a prescindere dai diversi titoli di provenienza e ciò senza alcuna contestazione da parte dei condividenti (in detti termini si veda Cassazione civile sez. II,
11/09/2020, n.18910 già menzionata).
2.3. Va, poi, chiarito che non è suscettibile di accoglimento la domanda avanzata dalla terza interventrice di vedersi riconosciuto in tale sede il diritto di proprietà dei beni CP_7
immobili di cui alla domanda. In particolare, la ha dedotto di essere esclusiva proprietaria CP_7
della p.lla 344/b con annesso fabbricato, in forza di scrittura privata del 6.10.1983, registrata in
Castellammare di Stabia in data 12.10.1983 al n. 478/1. Ha chiesto, pertanto, di escludere dalla massa ereditaria siffatto bene, riservandosi in subordine di proporre autonomo giudizio per far valere l'intervenuta usucapione del bene in suo favore.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Come può evincersi dal tenore degli atti, l'alienazione posta in essere da in favore CP_2 dell'interventrice ha avuto ad oggetto parte della p.lla 344 che - sebbene nella CP_7 scrittura privata la venditrice abbia dichiarato che il bene le era pervenuto “per legittimi titoli e comunque per possesso ininterrotto per oltre un ventennio” - risultava essere oggetto di comunione tra gli eredi di e non costituiva neppure l'unico bene della massa Persona_1
8 ereditaria indivisa;
da ciò consegue che, dunque, deve escludersi che al suddetto atto possa attribuirsi la valenza di una cessione dell'intera quota ereditaria, avendo appunto ad oggetto una porzione di un singolo bene indiviso.
E', dunque, sufficiente a tal riguardo fare richiamo alla giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n. 9543/2002) la vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, ad opera di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede venditore attraverso la divisione;
pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 30/08/2023, n.25462).
Dunque, la domanda avanzata da di vedere escludere dalla massa ereditaria suddetto CP_7
bene va rigettata.
2.4. Passando, ora, ad analizzare il merito della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, occorre chiarire che a seguito dell'apertura della successione di i suoi Persona_1
eredi sono i dieci figli (nata il [...]), (nata il [...]), _3 CP_17
(nato il [...]), (nato il [...]), (nata il [...]), Pt_1 Parte_4 CP_16
AR (nata il [...]), (nata il [...]), SE (nato il [...]), CP_10 Per_1
(nato il [...]) e (nata il [...]). CP_2
In particolare, (nato il [...]) e per esso i suoi eredi ( , Persona_1 Parte_1
, e ) nonché quest'ultimi anche in proprio risultano titolari di una quota di Pt_2 Pt_3 Parte_4
1/10 proveniente dall'eredità paterna e di una quota pari a 4/10 acquisita a seguito dell'alienazione della quota ereditaria da parte dei germani , e AR, nonché di 1/90 _3 CP_17 Parte_4
derivante dalla quota della defunta sorella . Questi, dunque, sono titolari di una CP_16
quota complessiva pari a 230/450.
Infatti, come risulta dagli accertamenti espletati dal consulente, i germani e _3 CP_11
nonché gli eredi di vendevano, con atto del 20.06.1973 rep. n. 50450 per
[...] Persona_3
Notaio registrato a Castellammare di Stabia il 5.07.1973, la quota di 1/10 ciascuno Persona_8
a in rappresentanza dei figli, all'epoca minori, , , e Persona_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3
; così come nella qualità di erede di e quale Parte_4 CP_14 Parte_4 rappresentante delle figlie all'epoca minorenni, e , alienava con atto del _3 Parte_3
17.10.1974 per Notaio rep. n. 60683, registrato a Castellammare di Stabia il Persona_8
9 31.10.1974, la quota di 1/10 a in rappresentanza dei figli all'epoca minori Persona_1 Pt_1
, e .
[...] Pt_2 Pt_3 Parte_4
(nata il [...]) e per essa i suoi eredi ( e ) è CP_2 Controparte_1 CP_15 titolare della quota di 1/10 proveniente dall'eredità paterna e di 1/90 proveniente dall'eredità della germana oltre alle quote acquistate con gli atti di seguito indicati: con atto per CP_16
Notaio del 29.12.1993, rep. n. 18159, trascritto a Napoli reg. n. 399 del Persona_9
7.1.1994, cedeva la quota di 1/90 proveniente dall'eredità della sorella CP_11 [...]
con atto per Notaio del 6.12.1989 rep. n. 7941, trascritto a CP_16 Persona_9
Napoli reg. n. 27700 il 15.12.1989, e vendevano la quota di 10/90 CP_12 CP_13 dell'eredità paterna e la quota di 1/9 della eredità di . Pertanto, ella risulta titolare CP_16
di una quota complessiva pari a 157/450.
e per esso i suoi eredi ( e ) è titolare di una quota di Parte_1 Persona_1 Parte_3
1/10 sull'eredità di e di 1/90 quale quota sull'eredità di , per un Persona_1 CP_16
totale di 50/450.
e per essa i suoi eredi ( , e _3 P_ CP_8 CP_17 CP_10 P_
per rappresentazione del figlio premorto ) è titolare di una CP_1 Persona_5
quota pari complessivamente a 3/450 sulla eredità di . CP_16
e per essa i suoi eredi ( ) è titolare della quota pari a Controparte_17 Controparte_6
5/450 sull'eredità di . CP_16
e per esso i suoi eredi ( , e ) è titolare di Parte_4 Parte_3 _3 CP_14 una quota pari a 5/450 sull'eredità di . CP_16
La comunione ereditaria alla quale partecipano le parti in causa risulta avere ad oggetto beni siti in Vico Equense Contrada San Salvatore località Piana di Semmana, i cui identificativi catastali nella c.t.u. sono i seguenti:
a) foglio 5 particella 344 frazionata in due distinte particelle: 1) la 1759 di mq. 661 formata in parte da un fabbricato adibito a deposito ex stalla e dal terreno agricolo di mq. 528; 2) la 1243 costituita da un fabbricato con corte.
Va precisato, ai fini della legittimità urbanistica del fabbricato costruito sulla p.lla 1759, per tale costruzione risulta presentata domanda di condono il 26.09.86 protocollo n. 1494 di cui alla legge n. 47 del 28.02.1985 e successivamente integrata con richiesta di sanatoria edilizia ex legge 724/94 protocollo n. 6138 dell'1.3.95, con versamento delle somme dovute a titolo di oblazione come da
10 documentazione allegata alla consulenza tecnica depositata in data 28.02.1996 e confermato nella perizia depositata in data 02.10.2023.
Allo stesso modo, per la costruzione realizzata sulla p.lla 1243 risulta inoltrata richiesta di sanatoria edilizia ex legge 47/85 protocollo 10862 del 29.5.86, con versamento delle somme dovute a titolo di oblazione come da documentazione allegata alla consulenza tecnica depositata in data 28.02.1996 e confermato nella perizia depositata in data 02.10.2023;
b) foglio 5 particella 346 nella consistenza del solo piano terra di mq. 32,81;
c) foglio 5 particella 347 costituito da passaggio in terra battuta di mq 75 che costituisce la corte al fabbricato “E”;
d) foglio 5 particella 348 fabbricato “E” costituito da piano terra/cucina, piano terra lato retro e primo piano.
L'ausiliario, tenuto conto della tipologia degli immobili e del relativo stato di conservazione, in maniera assolutamente condivisibile, in quanto il metodo seguito appare immune da vizi logici e scientifici, è pervenuto alla stima dell'intero compendio immobiliare quantificata in euro
271.044,15, tra l'altro non oggetto di contestazione.
Ciò detto l'ipotesi divisionale prospettata dal c.t.u. alle pagine 14 e seguenti della relazione depositata in data 02.10.2023 prevede la divisione del compendio immobiliare di cui si discorre mediante la formazione di due lotti, lasciando in comunione la p.lla 347/2, da attribuire ai condividenti maggioritari con il versamento dei conguagli in favore degli altri coeredi titolari delle quote minoritarie.
I lotti sono i seguenti: 1) lotto composto dalle p.lle 1759, 346, 347/2, 348 piano terra, 348 piano primo;
2) lotto composto dalle p.lle 1243, 347/2, 348 piano terra (mq 27,16) e 348 piano terra (ex stalla e deposito).
Occorre dare atto che le parti (nato a [...] il [...]), Parte_1 Pt_2
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il 12 novembre
[...] Parte_3
1969) e (nato a [...] il [...]), nonché (nato a Parte_4 Controparte_1
Vico Equense il 28 dicembre 1966) e (nata a [...] il [...]) CP_15 hanno raggiunto un “accordo preliminare di divisione” cristallizzato nell'atto per Notaio Per_10
n. rep. 22718 e n. racc. 14713 del 30.10.2024, allegato in data 05.11.2024, che hanno
[...]
chiesto di recepire ai fini dello scioglimento della comunione.
In particolare, le parti hanno convenuto - analogamente al progetto di divisione del consulente - la formazione di due lotti.
11 Il primo lotto costituito dai seguenti cespiti immobiliari siti nel Comune di Vico Equense (Na) alla Via Luigi Avellino n. 25: abitazione insistente sulla P.lla 346; parte del fabbricato sulla p.lla
348 e precisamente la parte a nord composta da un vano al piano terra ed un vano in primo piano con relativo lastrico di copertura ed annessa corte identificata con la P.lla 347; l'intera P.lla 2090 con entrostante immobile di tipologia rurale, distinti in Catasto parte con la p.lla 2090 del foglio
5, parte con la p.lla 348 e p.lla 347 del foglio 5, nonché p.lla 346 del foglio 5.
Il secondo lotto costituito dai seguenti cespiti immobiliari siti nel Comune di Vico Equense (Na) alla Via Luigi Avellino n. 19 e precisamente: terreno di circa metri quadrati 500 (cinquecento) con sovrastante fabbricato formato da piano terra, primo, secondo e terrazzo, nonché terraneo pertinenziale poco discosto dal detto fabbricato. Cespiti, allo stato, distinti nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, p.lla 1243 sub 3, sub 4 e sub 5, nonché p.lla 1243 sub 1 (corte) e p.lla 2076 di are 0,34 in corso di accatastamento per esatta identificazione catastale e corretta ditta catastale;
terranei con sovrastante lastrico di copertura con corti annesse. Cespiti, allo stato, distinti nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, infra maggior consistenza p.lla 348 e corte
2086. Detti cespiti sono distinti in Catasto parte con la p.lla 1243 del foglio 5, parte con la p.lla
2076 del foglio 5, nonché p.lla 348 e 2086 del foglio 5.
Nell'atto in questione hanno, poi, convenuto che resterà in comunione la p.lla 2087 del foglio 5 sulla quale è e sarà consentito il passaggio pedonale e carrabile con ogni tipo di automezzo e sarà consentito il diritto di sottopassaggio di ogni tipo di servizi (fognario, idrico, elettrico, gas. etc.).
Hanno, dunque, convenuto di assegnare il primo lotto a (nato a [...] il Parte_1
24 maggio 1961), (nato a [...] il [...]), (nata a [...] Parte_2 Parte_3
Equense il 12 novembre 1969) e (nato a [...] il [...]) ed il Parte_4
secondo lotto a (nato a [...] il [...]) e (nata Controparte_1 CP_15
a Vico Equense il 22 settembre 1971).
Hanno, altresì, convenuto di escludere la corresponsione di conguagli tra gli assegnatari dei due lotti, mentre i conguagli andranno versati dai medesimi solo in favore degli altri condividenti non attributari, secondo la stima dei beni effettuata dal c.t.u., dott.ssa , nel presente Persona_11
giudizio.
Detto progetto divisionale, quanto alla formazione dei lotti, è sostanzialmente sovrapponibile a quello già redatto dal c.t.u. con la precisazione che gli immobili, come dedotto dai difensori delle parti anche in comparsa conclusionale, hanno subito nelle more delle variazioni nel relativo accatastamento e da quanto emerge nell'atto notarile allegato risultano così censiti all'attualità:
12 1- terreno sito in Vico Equense alla via Luigi Avellino n. 25 di circa metri quadrati 500
(cinquecento) con sovrastante fabbricato formato da piano terra, primo, secondo e terrazzo, nonché terraneo pertinenziale poco discosto dal detto fabbricato.
Cespiti, allo stato, distinti nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, p.lla 1243 sub
3, sub 4 e sub 5, nonché p.lla 1243 sub 1 (corte), nonché p.lla 2090 di are 6,27 e p.lla 2076 di are
0,34 e p.lla 2087 di are 1,05 (viale) - in corso di accatastamento per esatta identificazione catastale e corretta ditta catastale.
2- Fabbricato sito in Vico Equense alla via Luigi Avellino n. 25 su due livelli, piano terra e primo, costituito da nr.2 (due) unità abitative, con corte pertinenziale annessa, nonché terraneo poco discosto, in via Luigi Avellino n. 25; confinante nell'insieme con Via Avellino, con viale di accesso, con p.lla 345, con proprietà aliena, con p.lla 1047, salvo altri. allo stato, distinti Pt_5
nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, p.lla 348/1 e 348/2 ed in parte nel Catasto
Terreni con la p.lla 2086, corte di are 0,08 e p.lla 347, corte di are 0,12 e p.lla 346 E.U. di are 0,25; in corso di accatastamento per esatta identificazione catastale e corretta ditta catastale.
Ai fini dello scioglimento della comunione, è ben possibile tener conto di detto accordo sia per individuare i beni da assegnare ai coeredi titolari delle due quote maggioritarie, sia al fine di regolare il pagamento dei conguagli.
Ne consegue che il lotto 1, come individuato nell'atto per Notaio , andrà assegnato agli Per_10
attori e il lotto 2, come individuato in detto atto, andrà assegnato a e . Controparte_1 CP_15
D'altra parte, i condividenti costituiti, titolari delle quote minoritarie, non hanno contestato il progetto di divisione del consulente, che già prevedeva la formazione di due lotti con il versamento di un conguaglio in denaro in loro favore ed, inoltre, in comparsa conclusionale, i convenuti _3
nella qualità di erede di (nato a [...] il [...] e deceduto il
[...] Parte_4
6.11.1963) e nella qualità di erede di (nata a [...] Controparte_6 Controparte_17
Equense il 9.4.1910 e deceduta il 3.3.1972) hanno espressamente richiesto di vedersi riconosciuto unicamente il conguaglio nella misura calcolata dal consulente
Per quanto concerne i conguagli, alcuna somma sarà dovuta dagli attributari reciprocamente, secondo quanto concordato dai medesimi nella scrittura transattiva-accordo preliminare di divisione. Occorre, invece, determinare i conguagli da versare ai condividenti non assegnatari.
Dunque, i conguagli dovuti in favore degli altri coeredi, titolari delle quote minoritarie, prendendo come riferimento il valore complessivo della massa stimato dal consulente, vanno così determinati:
13 1) eredi (nato a [...] il [...] e deceduto in data 01.08.1961) quota Parte_1
complessiva di 50/450 per un valore pari ad euro 30.116,02;
2) eredi (nato a [...] il [...] e deceduto il 6.11.1963) quota Parte_4
complessiva di 5/450 per un valore pari ad euro 3.011,60;
3) eredi (nata a [...] il [...] e deceduta il 3.3.1972) quota Controparte_17
complessiva di 5/450 per un valore pari ad euro 3.011,60;
4) eredi (nata a [...] il [...] e deceduta il 23.7.1983) quota complessiva _3
di 3/450 per un valore pari ad euro 1.806,96.
Il tutto oltre interessi, al tasso legale, dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/04/2003, n.6653).
Il pagamento va posto a carico degli attributari in solido tra loro, fermo restando che, nei rapporti interni, i medesimi hanno concordato nell'atto per Notaio che “gli addebiti per Per_10
l'eccedenza da versarsi agli altri condividenti, saranno corrisposti dagli stessi in parti uguali tra loro, a prescindere dalle quantificazioni che saranno fatte dal Tribunale in sede di attribuzione”.
3. Da ultimo occorre procedere alla liquidazione delle spese di lite.
Al riguardo, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (Cass. 22-5-1973, n.
1482, in Foro it., 1974, I, 488; Cass. 111/1986; “Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte”: Cass. civ., sez. II, 15-5-
2002, n. 7059, in Mass. Giur. It., 2002 - Arch. Civ., 2003, 339; conf., Cass. civ., 3083/2006,
22913/2013).
Esse, dunque, sono poste a carico della massa e si liquidano in applicazione del DM 147/22, tra i valori medi e minimi tenuto conto dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi, individuando il valore della controversia in ragione del valore di ciascuna quota (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 22016 del 11/09/2018 - Rv. 650318 - 02).
14 Nulla, invece, va disposto rispetto alle parti contumaci e anche con riguardo alla posizione della interventrice volontaria la cui domanda spiegata in questa sede è stata rigettata per CP_7
cui le spese da ella sostenute restano a carico della stessa.
Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste proporzionalmente a carico della massa e graveranno sui condividenti in misura corrispondente all'entità delle rispettive quote, essendo state finalizzate a condurre il giudizio alla definizione nel comune interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara aperta la successione ab intestato di fu (nato a [...] Persona_1 Pt_1
il 25.5.1877 ed ivi deceduto il 14.8.1950);
2) rigetta la domanda avanzata da CP_7
3) dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti in causa e per l'effetto, in conformità a quanto previsto nell'atto per Notaio del 30.10.2024 n. rep. 22718 e n. racc. Persona_10
14713, attribuisce:
- il costituito dai seguenti cespiti immobiliari siti nel Comune di Vico Equense CP_19
(Na) alla Via Luigi Avellino n. 25: abitazione insistente sulla P.lla 346; parte del fabbricato sulla p.lla 348 e precisamente la parte a nord composta da un vano al piano terra ed un vano in primo piano con relativo lastrico di copertura ed annessa corte identificata con la P.lla 347; l'intera P.lla
2090 con entrostante immobile di tipologia rurale, distinti in Catasto parte con la p.lla 2090 del foglio 5, parte con la p.lla 348 e p.lla 347 del foglio 5, nonché p.lla 346 del foglio 5, a Pt_1
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il 18
[...] Parte_2
aprile 1963), (nata a [...] il [...]) e (nato Parte_3 Parte_4
a Vico Equense il 24 ottobre 1972);
- il costituito dai seguenti cespiti immobiliari siti nel Comune di Vico CP_20
Equense (Na) alla Via Luigi Avellino n. 19 e precisamente: terreno di circa metri quadrati 500
(cinquecento) con sovrastante fabbricato formato da piano terra, primo, secondo e terrazzo, nonché terraneo pertinenziale poco discosto dal detto fabbricato. Cespiti, allo stato, distinti nel
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, p.lla 1243 sub 3, sub 4 e sub 5, nonché p.lla
1243 sub 1 (corte) e p.lla 2076 di are 0,34. Terranei con sovrastante lastrico di copertura con corti annesse. Cespiti, allo stato, distinti nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, infra
15 maggior consistenza p.lla 348 e corte 2086. Detti cespiti sono distinti in Catasto parte con la p.lla
1243 del foglio 5, parte con la p.lla 2076 del foglio 5, nonché p.lla 348 e 2086 del foglio 5, a e . Controparte_1 CP_15
Resta in comune tra i condividenti assegnatari la p.lla 2087 del foglio 5;
4) per l'effetto condanna (nato a [...] il [...]), Parte_1 Pt_2
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il 12
[...] Parte_3
novembre 1969) e (nato a [...] il [...]), nonché Parte_4 [...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il 22 CP_1 CP_15
settembre 1971), al pagamento, in solido tra loro, dei conguagli dovuti in favore dei condividenti non attributari e di seguito indicati:
- euro 30.116,02 in favore degli eredi di ( e ) oltre Parte_1 Persona_1 Parte_3
interessi, al tasso legale, dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
- euro 3.011,60 in favore degli eredi di ( , ) oltre interessi, Parte_4 Parte_3 _3
al tasso legale, dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
- euro 3.011,60 in favore degli eredi di oltre interessi, Parte_6
al tasso legale, dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
- euro 1.806,96 in favore degli eredi di ( , ; _3 P_ CP_8 CP_17 CP_10
e per rappresentazione del figlio premorto ) P_ CP_1 Persona_5
oltre interessi, al tasso legale, dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
5) pone le spese di lite a carico della massa liquidandole come segue:
- euro 434,39 per spese ed euro 11.977,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge per l'attività espletata nell'interesse di
, , , , in proprio e nella qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
di ; Persona_1
- euro 11.977,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge per l'attività professionale espletata nell'interesse di
[...]
, nella qualità di erede di e di fu;
CP_1 Persona_2 CP_2 Per_1
- euro 2.552,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge per l'attività professionale espletata nell'interesse di nella _3
qualità di erede di fu;
Parte_4 Per_1
16 - euro 2.552,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% per l'attività professionale espletata nell'interesse di nella qualità Controparte_6
di erede di fu;
Controparte_17 Per_1
- euro 2.552,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge per l'attività professionale espletata nell'interesse di P_
(nata a [...] il [...]) e nella qualità di eredi di fu Controparte_5 _3
; Per_1
6) nulla per le spese nei rapporti con le parti contumaci e nei rapporti con CP_7
7) pone le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico della massa nella misura di ciascuna quota;
8) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa ARnna Lopiano
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