TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 31/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2025 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. LAMBIASE ENRICO e elettivamente domiciliati in VIA
SOLFERINO N. 3 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. LAMBIASE ENRICO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, riunito in camera di consiglio, sentite le parti, verificata la sussistenza dei presupposti di legge dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il signor in Greve in Chianti (FI) Parte_1 Parte_2
il 27.9.1986, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Greve in Chianti al n. 11 p. 1 anno 1986, mandando pagina 1 di 4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Dare atto che le parti hanno definito ogni reciproco rapporto economico/patrimoniale e non hanno più nulla a pretendere reciprocamente.
I ricorrenti, come sopra rappresentati e assistiti, con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano ex art. 473 bis 51
comma 2 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte e contestualmente confermano che non intendono riconciliarsi, richiamando le condizioni di cui al presente ricorso;
rinunciano congiuntamente e reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma, c.p.c. e rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 31 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 19 aprile 2021, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
pagina 2 di 4 come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Greve in Chianti
il 27 settembre 1986 tra:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.7.1961
e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(AR) il 31.5.1958
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Greve in Chianti al n°11, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GREVE IN CHIANTI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000
e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2025 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. LAMBIASE ENRICO e elettivamente domiciliati in VIA
SOLFERINO N. 3 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. LAMBIASE ENRICO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, riunito in camera di consiglio, sentite le parti, verificata la sussistenza dei presupposti di legge dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il signor in Greve in Chianti (FI) Parte_1 Parte_2
il 27.9.1986, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Greve in Chianti al n. 11 p. 1 anno 1986, mandando pagina 1 di 4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Dare atto che le parti hanno definito ogni reciproco rapporto economico/patrimoniale e non hanno più nulla a pretendere reciprocamente.
I ricorrenti, come sopra rappresentati e assistiti, con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano ex art. 473 bis 51
comma 2 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte e contestualmente confermano che non intendono riconciliarsi, richiamando le condizioni di cui al presente ricorso;
rinunciano congiuntamente e reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma, c.p.c. e rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 31 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 19 aprile 2021, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
pagina 2 di 4 come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Greve in Chianti
il 27 settembre 1986 tra:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.7.1961
e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(AR) il 31.5.1958
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Greve in Chianti al n°11, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GREVE IN CHIANTI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000
e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4