Art. 1. Articolo unico.
I termini di scadenza degli appalti delle imposte di consumo, i quali vengono a scadere anteriormente al 31 dicembre 1952, sono prorogati fino a detta data, salvo che i Comuni assumano la gestione diretta.
I termini di scadenza degli appalti delle imposte di consumo, i quali vengono a scadere anteriormente al 31 dicembre 1952, sono prorogati fino a detta data, salvo che i Comuni assumano la gestione diretta.