Articolo 1 della Legge 14 marzo 1952, n. 214
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30 aprile 1952
Art. 1. Articolo unico.

I termini di scadenza degli appalti delle imposte di consumo, i quali vengono a scadere anteriormente al 31 dicembre 1952, sono prorogati fino a detta data, salvo che i Comuni assumano la gestione diretta.

Entrata in vigore il 30 aprile 1952