Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale e scambio di Note fra Repubblica italiana e gli Stati Uniti Messicani, conclusi a Citta' del Messico il 15 settembre 1949.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale e scambio di Note fra Repubblica italiana e gli Stati Uniti Messicani, conclusi a Citta' del Messico il 15 settembre 1949.