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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3700/2021 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.3.2025 con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Saverio Formichella (C.F. ), domiciliatario in C.F._1 in Napoli alla via A. De Gasperi n. 45 - Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Napoli CP_1 C.F._2
(C.F. ), domiciliatario in Napoli alla Piazza Sannazaro n. 71 - CodiceFiscale_3
Email_2
1
[...] APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(P. IVA ), in persona del liquidatore p.t., con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Capodrise (CE) alla via Acconcia n. 7
APPELLATA - CHIAMATA IN CAUSA IN PRIMO GRADO - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2244/2021 del 30/06/2021 del Tribunale di S.M.C.V., non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione dell'01/09/2021 la ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di S.M.C.V. l'ha condannata al pagamento, in solido con la , della somma di € 554.299,37, oltre interessi Controparte_2 al saggio legale sulla somma di € 1.369.003,37 da devalutarsi alla data del fatto (28 febbraio 2002) e poi di anno in anno rivalutata, in favore di a saldo del ristoro dovutogli a titolo di CP_1 risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in Capua il 28 febbraio 2002, oltre le spese di lite, di c.t.u., di c.t.p. e di a.t.p.
Parte_ L'odierna appellante aveva citato in giudizio con citazione del 17.5.2014 allo CP_1 scopo di ottenere giudizialmente l'affermazione che nulla era più dovuto al convenuto, oltre quello che egli aveva già incassato dall'attrice, a ristoro dei danni patiti a seguito del predetto sinistro, e, in via subordinata, al fine di conseguire l'accertamento della diversa entità, maggiore o minore, dei danni patiti dal medesimo.
Parte_ A fondamento della domanda educeva che il sinistro si era verificato a causa della collisione frontale dell'auto Opel Vectra tg. AX947ZA, condotta dal con l'autocisterna Iveco tg. CP_1
AZ994VJ, proveniente dall'opposto senso di marcia, di proprietà della , condotta dal sig. Controparte_2
, ed assicurata per la RCA dalla con polizza n. 302003237. Controparte_3 Parte_1
L'auto Opel era rimasta semidistrutta, mentre il aveva riportato gravi lesioni (ferite lacero CP_1 contuse regione frontale con ematoma e trauma cranico, frattura gamba destra, frattura braccio sinistro, ferita lacero contusa braccio destro) con postumi permanenti che avevano determinato un'alterazione peggiorativa della funzionalità delle strutture anatomiche interessate.
2 All'esito del procedimento penale introdotto con querela presentata dal il Giudice di Pace di CP_1
Capua, con sentenza n. 65/2008, depositata il 7.10.2008, aveva dichiarato il conducente dell'autocisterna responsabile esclusivo del sinistro, condannandolo per il reato di cui all'art. 590 c.p.
(dichiarato, poi, estinto per prescrizione in appello, con salvezza delle statuizioni civili), oltre al risarcimento dei danni patiti dalla persona offesa, costituitasi parte civile, da determinarsi in separata sede.
Nel procedimento per A.T.P., introdotto dal innanzi al Tribunale di Roma per la quantificazione CP_1 dei danni, il C.T.U. designato, dott. , aveva stimato il danno biologico residuato Persona_1
(comprensivo del danno fisiognomico) nella misura del 60%, il danno da I.T.T. in 8 mesi, nonché la riduzione del 33% della capacità lavorativa specifica (in riferimento all'attività di geologo svolta dal danneggiato).
L'attrice esponeva che, nel corso della vicenda descritta, il assistito da quattro diversi legali CP_1 succedutisi nel tempo, con missive del 19.1.2004, 31.3.2008, del 22.4.2010 e del 7.6.2013, aveva formulato richieste risarcitorie di importi progressivamente crescenti.
Fino all'introduzione del giudizio la aveva spontaneamente corrisposto al , in Parte_1 CP_1 più tranches, il complessivo importo di € 736.000,00.
Residuando pretese risarcitorie del danneggiato per ulteriori € 1.500.249,80, la compagnia assicurativa si era determinata ad introdurre la domanda giudiziale di accertamento negativo dell'ulteriore credito e, in ogni caso, di accertamento dell'effettiva entità dei pregiudizi patiti dal danneggiato.
Si era costituito il convenuto, chiedendo di chiamare in causa la , proprietaria Controparte_2 dell'autocisterna assicurata, e proponendo domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la condanna dell'attrice al pagamento del complessivo importo di € 4.068.088,77 a ristoro di tutti i danni subiti a seguito delle lesioni provocate dal sinistro stradale occorso, ovvero del diverso importo, minore o maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, oltre al risarcimento dei danni per colpevole ritardo nel pagamento, lite temeraria e mancato godimento della somma liquidata, da determinarsi in corso di giudizio o in via equitativa, il tutto anche oltre il massimale assicurativo obbligatorio.
Adduceva una stima del danno biologico nell'ordine dell'80%, come determinato dal proprio C.T.P., e la perdita totale della capacità lavorativa specifica di geologo, assumendo di essere stato costretto a cessare l'attività professionale;
deduceva, infine, la mala gestio di HDI Ass.ni.
3 Veniva ammessa la chiamata in causa del terzo, che rimaneva contumace;
erano raccolte le prove testimoniali sollecitate dal convenuto;
erano acquisiti i fascicoli relativi al procedimento penale ed al procedimento di A.T.P.; il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. - che, da un Parte_ lato, impegnava d integrare le somme già corrisposte al danneggiato sino alla concorrenza della somma di € 1.549.370,00 (pari all'intero massimale assicurato), e, dall'altro, prevedeva la rinuncia, da parte del convenuto, alle spese relative al procedimento di A.T.P., alle spese mediche documentate, alle spese mediche future, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria ulteriori, con integrale Parte_ compensazione delle spese di lite - cui l'attrice iteneva di non poter aderire;
in corso di causa la compagnia assicurativa corrispondeva al convenuto l'ulteriore somma di € 250.000,00; veniva disposta ed espletata una C.T.U. medico-legale a ministero del dott. Persona_2
All'esito, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata.
In sintesi, riteneva il primo giudice che, in applicazione delle Tabelle di Milano 2021, il danno non patrimoniale (sia per il pregiudizio come medicalmente accertato che per la sofferenza connessa al trauma subito) andasse liquidato, tenendo conto dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (30 anni compiuti) e della percentuale di invalidità permanente (60%) nonché della ITP e ITT risultanti dalla consulenza tecnica di ufficio espletata, nell'importo complessivo di € 673.867,00 all'attualità.
Riconosceva, inoltre, le spese mediche sostenute, le spese per consulenze di parte, per trasporti in ambulanza e per taxi, per un totale di € 5.115,99.
In ordine al danno patrimoniale, riconosceva una diminuzione della capacità lavorativa specifica, rapportata alla figura del geologo sul campo, pari al 60%, stimandola in misura superiore a quella proposta dal
c.t.u., che si era attestato sul 40-45%, e liquidando tale danno sulla base del reddito da lavoro più alto dell'ultimo triennio, moltiplicato per la percentuale di danno biologico e per quella di lesione alla capacità lavorativa, e, infine, per il coefficiente estratto dai quaderni del CSM 1990, n. 41, pagina 129, consultabile sul sito istituzionale – tabella per i “maschi, così addivenendo al complessivo importo di €
285.241,88.
Aggiungeva gli importi dei mancati guadagni per un totale di € 75.930,06 e per l'autovettura sinistrata di
€ 10.500,00.
Sulla somma complessiva di € 1.050.654,93 (673.867,00 + € 285.241,88+ € 5.115,99 + €
75.930,06+10.500,00), riconosceva la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro per € 318.348,44, così per un totale di € 1.369.003,37, e, detratto l'importo “capitale” già corrisposto e rivalutato,
4 Parte_ condannava, in definitiva, la alla differenza quantificata in € 554.299,37, oltre gli interessi compensativi, e gli ulteriori interessi dalla pronuncia al saldo.
Respingeva, perché tardiva, la questione del massimale assicurato, e liquidava le spese in ragione della soccombenza.
Parte_ Argomentando motivi a sostegno del gravame, la a chiesto riformarsi la pronuncia nel senso dell'esclusione dell'aumento personalizzato del danno non patrimoniale riconosciuto dal giudice di prime cure, ovvero, in subordine, della sua riduzione, della rideterminazione della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica, dell'esclusione della doppia rivalutazione, della condanna del alla restituzione delle somme ricevute in esubero, CP_1
e al pagamento delle spese di lite.
In subordine ha invocato il contenimento della condanna nei limiti del massimale assicurato e la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Ha evidenziato di avere ulteriormente corrisposto, successivamente alla comunicazione della sentenza ed al solo scopo di prevenirne l'esecuzione coattiva, l'ulteriore somma di € 247.994,00 (di cui € 27.939,38 per differenza sulla sorta capitale ed € 220.054,22 per interessi).
Radicatasi la lite, si è costituito con comparsa del 29.12.2021 (per l'udienza del CP_1
18.1.2022), resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale sul quantum liquidato in sentenza in ordine alle varie voci di danno accertate.
La , ritualmente evocata in lite, è rimasta contumace. Controparte_2
Sospesa l'esecutività della pronuncia appellata con ordinanza del 17.12.2021, mutati la Sezione ed il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'APPELLO PRINCIPALE
Il gravame proposto da HDI Ass.ni è ammissibile, giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
5 volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità della rinotifica dell'atto di appello, eseguita dalla nei confronti del legale rappresentante della sig.ra - in Parte_1 Controparte_2 CP_4 ottemperanza all'ordinanza dell'8 febbraio 2022 che ne autorizzava la rinotifica – sollevata dalla difesa del sul presupposto che essa è stata effettuata dall' territorialmente incompetente. CP_1 CP_5
Nello specifico, l'atto di appello è stato rinotificato dalla i sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante Parte_1 deposito presso il Pubblico Ministero, per irreperibilità del destinatario e assenza di un indirizzo noto.
La difesa del eccepisce che la società appellante avrebbe dovuto procedere con la notifica presso CP_1 il Pubblico Ministero del Tribunale del luogo dell'ultima residenza conosciuta del legale rappresentante della liquidazione, e che l' territorialmente competente era, quindi, quello presso Controparte_2 CP_5 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto l'ultima residenza nota del legale rappresentante della sig.ra risulta ubicata a Capodrise (CE), mentre, invece, la Controparte_2 CP_4 [...] ha eseguito la rinotifica tramite l' di Napoli. Pt_1 CP_5
Rileva la Corte che l'eccepita incompetenza territoriale dell che ha eseguito la rinotifica non CP_5 costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160 c.p.c..
Ne deriva l'inammissibilità dell'eccezione sollevata da una parte diversa da quella nel cui interesse è stabilito il requisito ai sensi degli artt. 156 e 157 c.p.c.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte_
1.a Col primo motivo mpugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di S.
Maria Capua Vetere ha riconosciuto al l'aumento personalizzato del danno biologico nella CP_1 misura del 25%, pari ad € 92.533,00.
Sul punto, il primo giudice ha così motivato: “… le conseguenze delle lesioni che il ha subito sono CP_1
“standard” e dunque devono ritenersi comprese nella menomazione riconosciuta dalla percentuale di danno biologico. E
6 tuttavia è peculiare del caso specifico e della persona di con le sue precedenti attitudini, la propensione a CP_1 estrinsecare la personalità anche mediante la costante attività sportiva anche a livello agonistico o para-agonistico o in sport più estremi, come l'arrampicata su roccia, oltre che amatoriale: questo aspetto della sua personalità è come l'altra faccia della medaglia della particolare attività lavorativa pure dimostrata dalle acquisizioni testimoniali. Tale profilo converge con le manifestazioni esteriori del disturbo dell'adattamento, che soffre non solo delle limitazioni ordinarie della vita quotidiana riferibili alle limitazioni funzionali degli arti, ma anche – e appunto – della importante limitazione nell'espressione del proprio “essere”: ciò induce dunque sia a ritenere congruo l'aumento personalizzato, sia a valutare
l'altro aspetto della sofferenza soggettiva interiore: oltre alla operata personalizzazione del danno all'integrità fisica come medicalmente accertato, l'attore, gravato dal relativo onere probatorio, ha perciò allegato e provato di aver subito, a causa del diagnosticato trauma, ancora altre negative ripercussioni nei suoi rapporti relazionali e sociali (la cessazione delle attività sportive cui il convenuto era dedito con varietà e successo, come si è detto;
la riduzione delle frequentazioni;
la flessione dell'affettività) e la perizia ha evidenziato reperti obiettivi (gravi menomazioni d'indole funzionale, alterazioni del movimento significative) tali da procurare un'ulteriore sofferenza valutabile nella sua vita quotidiana, come peraltro indicato anche dal consulente d'ufficio: può essere riconosciuto e liquidato dunque a titolo di danno non patrimoniale
l'ulteriore ristoro non inglobato nella operata liquidazione compiuta secondo la tecnica della personalizzazione del punto
d'invalidità, nella misura sopra indicata secondo i criteri indicati dall'ultimo aggiornamento delle tabelle milanesi”.
Riassumendo, è stato riconosciuto, a titolo di danno biologico, l'importo di € 370.132,00; sull'importo base di € 370.132,00 si è operato l'incremento massimo consentito dalle tabelle milanesi per la sofferenza soggettiva (+ 50%) a titolo di danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, e si è pervenuti all'importo di €
555.198,00; con l'aumento massimo consentito dalle tabelle milanesi per la personalizzazione (+25%) si
è pervenuti a quello di € 647.731,00.
Orbene, deduce l'appellante che solo nella capitolazione della prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il avrebbe (tardivamente ed CP_1 inammissibilmente) dedotto, per la prima volta che, prima del sinistro, “praticava l'attività del nuoto a livello agonistico … partecipando a gare di nuoto a livello provinciale e regionale” (capo di prova n.
38), nonché “attività sportive a livello amatoriale e semi-agonistico nei settori di ciclismo, jogging, nuoto, escursionismo alpino ed arrampicata su roccia”, oltre a dilettarsi di “bricolage e modellismo”
(capo di prova n. 42).
Egli avrebbe, dunque, introdotto tardivamente circostanze nuove, mai dedotte entro il termine preclusivo di cui all'art. 183, n. 1, c.p.c..
7 La doglianza è infondata, avendo l'appellato richiesto, nel giudizio di primo grado, la personalizzazione massima del danno biologico sin dalla comparsa di costituzione in giudizio.
Precisamente, nella comparsa di costituzione e risposta, il alla pag. n. 11, invocava “… adeguate CP_1 personalizzazioni sino ad un incremento massimo del 25%, in ragione delle particolari peculiarità del danno sofferto e patito dal danneggiato sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia agli aspetti di sofferenza soggettiva
…”.
Parte_ In ogni caso, non risulta che, nella prima difesa utile (terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), la abbia eccepito l'inammissibilità della capitolazione istruttoria articolata da controparte su circostanze asseritamente nuove rispetto alla prospettazione difensiva contenuta nella comparsa di costituzione.
Si duole, poi, l'appellante, dell'erroneo apprezzamento delle deposizioni testimoniali, assumendo che i testi escussi non avrebbero affatto confermato, come invece ritenuto dal Tribunale, che il fosse CP_1 dedito, prima dell'incidente, a “costante attività sportiva anche a livello agonistico o para-agonistico o in sport più estremi, come l'arrampicata su roccia, oltre che amatoriale”, essendo emersa, semmai, soltanto
l'ordinaria figura di un trentenne attivo come tantissimi altri.
La doglianza è infondata.
I testi escussi hanno confermato che il era dedito a corsa e ciclismo, passeggiate ferrate, gare di CP_1 nuoto ), arrampicate ( : me lo riferiva quando ci sentivamo al telefono), Persona_3 Persona_4 delineando, pur senza la specificità che esige l'impegno agonistico, la figura di un giovane estremamente attivo nella pratica sportiva amatoriale ed anche semi-agonistica (le gare di nuoto).
Si duole, ancora l'appellante, del fatto che, con l'operato aumento, il Tribunale si sia discostato dall'insegnamento della Suprema Corte, che lo consente solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Rileva che le comuni attività ludico - sportive tempestivamente allegate dal (nuoto, CP_1 pattinaggio e ballo) sono praticate a livello amatoriale da milioni di persone e sarebbero state abbandonate da chiunque avesse subìto le medesime lesioni riportate dal CP_1
La doglianza è infondata per quanto più sopra esposto in ordine, come detto, al profilo di un giovane attivo oltre l'ordinarietà dell'id quod plerumque accidit nella pratica sportiva amatoriale ed anche semi- agonistica.
Infondate sono anche le doglianze inerenti la ritenuta riduzione delle frequentazioni e la flessione dell'affettività, asseritamente non provate né allegate dal e comunque da ritenere, a parere dell'appellante, CP_1
8 un'ordinaria e transeunte conseguenza dinamico - relazionale normalmente correlata alla natura ed all'entità delle lesioni patite ed alla lunga durata della convalescenza.
Rileva, sul punto, la Corte la solidità della pronuncia, che il Tribunale sammaritano ha correttamente ancorato alle risultanze processuali, evidenziando come il gravato dal relativo onere probatorio, CP_1 avesse allegato e provato di aver subito, a causa del diagnosticato trauma, ancora altre negative ripercussioni nei suoi rapporti relazionali e sociali (la cessazione delle attività sportive cui il convenuto era dedito con varietà e successo, come si è detto;
la riduzione delle frequentazioni;
la flessione dell'affettività) e che la perizia aveva evidenziato reperti obiettivi
(gravi menomazioni d'indole funzionale, alterazioni del movimento significative) tali da procurare un'ulteriore sofferenza valutabile nella sua vita quotidiana, come peraltro indicato anche dal consulente d'ufficio (il dott. nella Per_2 relazione versata in atti, ha evidenziato, infatti, tono dell'umore lievemente deflesso … Lieve perdita di interesse, di piacere e di iniziativa ... Presenza di ansia libera e somatizzata. L'affettività appare ridotta (pag. 19), concludendo nel senso che l'attore ha riportato una sofferenza abbastanza importante conseguente alle lesioni accertate (pag. 119).
Conclusivamente, la pronuncia non merita censura in punto di applicazione della massima percentuale
(25%) di aumento per la personalizzazione.
Parte_
1.b Col secondo motivo educe l'erroneo riconoscimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica di geologo nella misura del 60%.
Assume che il Tribunale ha riconosciuto tale percentuale male intendendo la natura dell'attività di geologo sul campo e le sue modalità di esecuzione, sopravvalutando la componente fisica necessaria per lo svolgimento di tale attività, misconoscendo tutte le altre molteplici attività in cui può esplicarsi la professione di geologo e sconfessando le motivate conclusioni di due eccellenti relazioni di C.T.U..
Sul punto, il Tribunale, ha ritenuto che il tipo di attività da svolgere “sul campo”, ovvero nei siti dove si eseguono le indagini per cui il convenuto aveva curato la sua alta preparazione e specializzazione, munito di adeguata (ed eventualmente anche personale) strumentazione, esige una prontezza fisica adeguata e nel caso da adattare alle singole, particolari situazioni dei contesti dove tali indagini si eseguono … per svolgere proprio quel tipo di attività, di ricerca, di prestazioni era necessaria una integrità fisica che nel convenuto è stata irrimediabilmente lesa;
e tale lesione non può essere compensata da attività a svolgersi in altro ambito, «a tavolino», come valutato dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di ATP e condiviso dalla difesa della compagnia attrice.
Per tale ragione, all'esito dell'istruttoria, è stato conferito incarico a un diverso esperto per la determinazione della lesione alla capacità lavorativa specifica alla luce delle emergenze istruttorie del giudizio.
9 Il C.T.U. ha così ritenuto di valutare una riduzione della capacità lavorativa specifica confacente alle attitudini del nell'ordine del 40-45% evidenziando che l'invalidità dell'attore ha ripercussioni CP_1 sull'attività lavorativa ma non vi è incompatibilità assoluta, bensì solo parziale, ricordando, inoltre, che il titolo accademico di geologo permette di esercitare altre professioni quale quella dell'insegnamento che prevede l'uso della componente intellettuale che nel caso de quo non è stata intaccata dagli esiti dell'incidente della strada.
Giustappunto, il ha intrapreso, successivamente, la carriera di docente di scuola media inferiore CP_1
(cfr. relazione c.t.u. dott. pag. 110). Per_2
Da tali valutazioni il Tribunale si è discostato, considerando riduttiva la quantificazione operata dal c.t.u., alla luce dell'apporto testimoniale e documentale, ritenendo nella specie provata una peculiare specializzazione e specifici attitudine e valore professionale del nel particolare settore di attività e di valore CP_1 destinato a incrementarsi poiché egli si trovava nelle fasi iniziali della propria carriera professionale al momento dell'incidente ed era, secondo il riferito unanime dei testimoni “esperti” ascoltati, destinato a crescere nella sua affermazione
(sentenza, pagg. 20 - 23).
L'appellante deduce, in senso contrario, che non esistono corsi di laurea in geologia di campo né una carriera di
“geologo di campo”.
Per contro, diversamente da quanto ritenuto dal giudice sammaritano, l'acquisizione dei dati di campagna (c.d. attività sul campo) costituisce un'attività elementare che può essere compiuta dal geologo junior e che, pertanto, non richiede e non postula alcuna particolare specializzazione (art. 41, comma 2, del D.P.R., 5.6.2001, n. 328 recante il Regolamento attuativo dell'art. 1, comma 18 della legge 4/99 in tema di modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove di talune professioni intellettuali, tra cui quella di geologo).
La doglianza è fondata.
Reputa, invero, la Corte che, nel valutare la riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato, il Tribunale abbia enfatizzato l'aspetto dinamico (fisico) della professione, trascurando il fatto che essa è prevalentemente una professione intellettuale, posto che, come rileva l'appellante, l'attività del geologo può implicare una minima componente di impegno fisico che si aggiunge a quella, assolutamente prevalente, di natura intellettuale.
10 In definitiva, anche a voler ritenere che il avesse davanti a sé una brillante (non ordinaria) CP_1 carriera di geologo, quella dell'attività sul campo non poteva che essere una articolazione iniziale, non decisiva, del suo percorso professionale.
In ogni caso, nessuno dei documenti prodotti dalla controparte nel primo grado di giudizio attesta che il dott. CP_1 abbia mai conseguito un dottorato di ricerca, una specializzazione od un master (cfr. appello).
Non vi è, dunque, traccia dell'alta formazione ipotizzata dal primo giudice.
Le esposte considerazioni, siccome argomentate, devono reputarsi condivisibili.
Per contro, reputa la Corte non adeguatamente motivato il dissenso espresso dal Tribunale rispetto alle considerazioni svolte dal c.t.u., cui era stato precipuamente affidato il compito di accertare l'incidenza della compromissione della validità psicofisica del soggetto in conseguenza del sinistro sulla capacità lavorativa specifica propria del medesimo, sia temporanea che permanente, considerando le attività proprie della figura professionale come emersa in concreto dall'istruttoria svolta (quesito n. 2).
All'incarico affidato l'ausiliario del giudice dott. ha dato riscontro con una relazione di ben 148 Per_2 pagine, nella quale, anche all'esito delle controdeduzioni di parte, ha condivisibilmente precisato, tra le due strade che un laureato in geologia può intraprendere (quella cioè dell'insegnamento e quella dell'attività libero professionale nell'area specialistica, come geologo di campo o come geologo nelle attività delle costruzioni in ambito civile), nel caso de quo la riduzione della capacità lavorativa specifica si dovrebbe applicare solo su un terzo di quella totale (cfr. relazione, pag. 145).
Nel caso in valutazione le capacità fisiche del sig. non sono totalmente abolite. Se ciò si fosse verificato allora CP_1 potevamo riconoscere un danno alla capacità lavorativa specifica pari al 50-60% (cfr. relazione, pag. 146).
Le esposte considerazioni sono, del resto, coerenti con quelle precedentemente svolte da altro consulente d'ufficio in sede di a.t.p. (il dott. aveva ipotizzato un danno alla capacità lavorativa Per_1 specifica che non superava 1/3: 33%: cfr. relazione di a.t.p. a firma del dott. , in atti). Persona_1
Conclusivamente, in accoglimento del motivo, reputa la Corte conforme a giustizia ricondurre la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del nei limiti indicati dal c.t.u., e CP_1 dunque nell'ordine del (40-)45%, avuto riguardo alla prevalenza della componente intellettuale rispetto a quella fisica della professione del danneggiato.
In questi termini la sentenza appellata deve essere, pertanto, ulteriormente riformata.
11 Parte_
1.c Col terzo motivo lamenta l'omesso esame della documentazione probatoria prodotta all'udienza di discussione dell'8.11.2019, estratta dal profilo professionale pubblicato dal sul CP_1 social network “Linkedin” e tendente a dimostrare la prosecuzione dell'attività di geologo da parte del e, quindi, l'insussistenza del danno da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa CP_1 specifica, ovvero, quanto meno, la sua minore entità.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento, nei termini di cui sopra, del secondo motivo di gravame.
Parte_
1.d Col quarto motivo educe l'erronea liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il Tribunale, dopo aver correttamente ritenuto di applicare i criteri di capitalizzazione elaborati dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127), avrebbe assunto, come base di calcolo, il “reddito da lavoro più alto dell'ultimo triennio, pari a € 28.043,61” (sentenza, pag. 26), vale a dire quello dichiarato per l'anno 2001 (precedente al sinistro) nel Mod. Unico 2002.
Deduce l'appellante l'erroneità di tale base di calcolo, in ragione della dubbia genuinità dei dati contenuti nel
Mod. Unico 2002, che attesterebbe un formidabile ed inspiegabile incremento pari quasi al 500% rispetto all'anno
2000 (ed agli anni precedenti). Nell'anno 2001 l'attività professionale del avrebbe fruttato ben £ CP_1
54.300.000, cioè quasi cinque volte i redditi dichiarati negli anni precedenti.
Se si considera che il sinistro si verificò nel febbraio del 2002, e che la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2001 (redditi da lavoro autonomo e quindi non risultanti da una certificazione del datore di lavoro) fu presentata nell'ottobre del 2002, vi sarebbe motivo di dubitare della genuinità del suo contenuto.
Seppure i redditi indicati nel Mod. Unico 2002 (per l'anno 2001) fossero genuini, l'adozione della somma di € 28.043,61 quale base di calcolo del danno patrimoniale sarebbe ugualmente errata, poiché il
Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il reddito professionale netto (€ 22.434,89) e non quello lordo.
Assumendo come base di calcolo il predetto reddito lordo di € 28.043,61, ed applicando il già richiamato criterio di capitalizzazione, il Tribunale ha liquidato il danno da lucro cessante patito dal sig. in complessivi € 285.241,88 (sentenza, pag. 26). CP_1
12 Nel fare ciò il Tribunale non avrebbe tenuto conto della capacità lavorativa residua, esplicata dall'attività di docente di ruolo di materie scientifiche negli istituti di istruzione secondaria, idonea alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte.
Il Tribunale non avrebbe, dunque, liquidato il danno da lucro cessante ragguagliandolo all'effettiva riduzione del reddito, cioè in misura pari alla differenza tra il reddito che il avrebbe percepito se CP_1 avesse proseguito l'attività di geologo e quello effettivamente percepito quale docente, nonché quello astrattamente percepibile con attività di consulenza di tipo tecnico-teorico.
Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
Giova richiamare gli insegnamenti della Suprema (da ultimo Cass. sez. III, 14/02/2024, n.4118, secondo cui il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione alla sua integrità psico-fisica, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (v., tra le tante, Cass., 14/06/2007, n. 13953).
Si è altresì precisato che “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass., 15/06/2018, n. 15737).
L'orientamento è stato ancora di recente ribadito, anche in caso di lesioni macropermanenti, nel senso che “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico” (Cass., 10/05/2023, n. 12605; Cass.,
04/07/2019, n. 17931, nonché, anche richiamata dalla ricorrente, Cass., 03/09/2019, n. 21988).
13 In definitiva, il mero accertamento di postumi, incidenti - in misura anche significativa - sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato, non è presupposto sufficiente per affermare una consequenziale riduzione di capacità dello stesso di produrre reddito, e di mutuare di conseguenza un automatico diritto risarcitorio.
Va escluso ogni automatismo tra l'accertamento della invalidità permanente, che è accertamento medico-legale di un danno alla salute, e la contrazione del reddito, che è accertamento di tipo patrimoniale, da svolgere in relazione alle prove che la parte danneggiata è onerata dal fornire.
Nel caso di specie, il danneggiato ha esibito le dichiarazioni dei redditi antecedenti al sinistro, non anche quelle ad esso successive, che avrebbero consentito l'accertamento rigoroso della perdita di guadagno effettivamente subita.
Il calcolo non può che essere effettuato, pertanto, in via presuntiva, con la precisazione che i guadagni vanno considerati al netto e non al lordo, cioè all'ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito al netto delle tasse, atteso che le somme liquidate in sede risarcitoria non sono soggette a tassazione (cfr., in tal senso, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 26654 del 15/09/2023 in tema di regresso CP_
.
Va, inoltre, fatta applicazione della più contenuta percentuale di riduzione indicata dal c.t.u. (40/45%) in luogo di quella prediletta dal Tribunale (60%).
Per il resto, non vi è prova della non genuinità dell'ultima dichiarazione.
In definitiva, considerato che l'appellante non contesta il criterio di calcolo adottato dal Tribunale (i coefficienti di capitalizzazione elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno, diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura e allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989, consultabili in Internet e nei Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM n. 41, 1990), ne deriva che l'operazione di calcolo compiuta da primo giudice (“… sul reddito da lavoro più alto dell'ultimo triennio, pari a
€ 28.043,61, moltiplicato per la percentuale di danno biologico (0,60), moltiplicato per percentuale di lesione alla capacità lavorativa (0,60%) moltiplicato il coefficiente (estratto dai quaderni del CSM 1990, n. 41, pagina 129, consultabile sul sito istituzionale – tabella per i “maschi” –: in questo caso, 28,2538): così € 285.241,88”) va ripetuta sostituendo ad € 28.043,61 (reddito lordo) la somma di € 22.434,89 (reddito netto), e alla percentuale dello 0.60% quella dello 0,45%.
14 Ne deriva che la somma complessivamente spettante al a titolo di risarcimento del danno da CP_1 lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica è pari al minore importo di € 171.145,142
(€ 22.434,89x0,60x0,45x28,2538) in luogo di € 285.241,88.
In questi termini la sentenza appellata deve essere ulteriormente riformata.
Parte_
1.e Con il quinto motivo amenta l'erronea rivalutazione di somme già liquidate all'attualità.
Impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha liquidato l'importo complessivo del risarcimento dei danni spettante al in € 1.369.003,37, osservando che “Sulla somma CP_1 complessiva di € 1.050.654,93 (673.867,00 + € 285.241,88+ € 5.115,99 + € 75.930,06+10.500,00) come indicata va corrisposta la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro per € 318.348,44 e dunque in totale il risarcimento può essere determinato complessivamente in € 1.369.003,37” (sentenza, pag. 27).
Il motivo è fondato.
Avendo liquidato il danno non patrimoniale sulla base del “criterio tabellare prescelto delle Tabelle applicate presso il Tribunale di Milano (nella versione da ultimo aggiornata all'anno 2021)” (cfr. sentenza, pag. 13), l'importo di € 673.867,00, a tale titolo riconosciuto, esprimeva già valori monetari attuali (cioè quelli correnti al momento della decisione) e non poteva, quindi, essere rivalutato dalla data del sinistro a quella della decisione.
Analoghe considerazioni valgono per la somma da liquidarsi a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante che, in quanto già oggetto di capitalizzazione, non deve essere rivalutata.
Anche sotto tale aspetto la sentenza va riformata.
Parte_
1.f Con il sesto motivo amenta erronea liquidazione del risarcimento del danno residuo, avendo il Parte_ Tribunale omesso di considerare il pagamento effettuato in corso di causa da di € 250.000,00.
Assume che il Tribunale l'ha condannata al pagamento della differenza residua di € 554.299,37, oltre interessi, detraendo dall'importo complessivo di € 1.369.003,37, liquidato a titolo di risarcimento, gli importi corrisposti prima dell'introduzione del giudizio per complessivi € 736.000,00, correttamente rivalutandoli all'attualità in € 814.704,00, senza considerare l'ulteriore pagamento della somma di €
250.000,00, effettuato nel corso del giudizio (con espressa riserva di ripetizione in caso di esito vittorioso della lite), mediante assegno circolare intestato al e trasmesso al suo difensore CP_1 costituito con raccomanda A.R. del 5.8.2019.
15 Siffatto pagamento era stato debitamente documentato con la memoria difensiva depositata in vista dalla (prima) udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata per il 13.9.2019, e ribadito nell'ulteriore memoria difensiva depositata in vista della seconda udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.6.2021.
La circostanza non è contestata da controparte che, invero, nell'atto di precetto notificato sulla base del titolo giudiziale ha avuto modo di precisare che al “risarcimento liquidato in sentenza Euro 554.229,37” Parte_ viene detratto “acconto ricevuto dalla n data 06/08/2019”.
In ogni caso, la sentenza deve essere ulteriormente riformata in parte qua, concorrendo il pagamento eseguito in corso di causa a ridurre il residuo importo dovuto.
Parte_
1.g Con il settimo motivo i duole della condanna ultramassimale.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che la questione del massimale assicurato andasse respinta poiché tardiva, assumendo che la detta eccezione, argomentata espressamente e con precisione nella prima memoria ex articolo 183, comma 6 c.p.c., in quanto eccezione dipendente dalla domanda riconvenzionale, andasse sollevata ai sensi dell'articolo 183, comma 5 c.p.c., ovvero entro la prima udienza di trattazione.
A sostegno di tale conclusione, richiamando la pronuncia della S.C. n. 26813/2019, il Tribunale ha ritenuto che la mera produzione della polizza non costituisse deduzione del massimale ivi indicato e che l'eccezione relativa al massimale di polizza non costituisse una mera difesa, bensì un'eccezione in senso stretto, come tale, non rilevabile d'ufficio e soggetta al regime preclusivo di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c.
Assume l'appellante l'erroneità di tali rilievi, sia perché la tesi restrittiva fatta propria dal Tribunale sarebbe minoritaria rispetto alla tesi della natura di mera difesa, non soggetta a preclusioni di rito, dell'eccezione relativa al massimale, sia e soprattutto perché essa riguarderebbe i rapporti tra assicurato ed assicuratore in esecuzione di polizze R.C.T., ma non l'assicurazione obbligatoria R.C.A., nella quale i massimali sono stabiliti dalla legge, e rispetto alla quale opererebbe il principio in virtù del quale iura novit curia.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza invocata dall'appellante è riferibile, invero, alle ipotesi di risarcimento posto a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" (artt. 19 e 21 della l. n. 990 del 1969).
16 In tutte le altre ipotesi, come quella in valutazione, trova applicazione la regola interpretativa secondo cui il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato;
ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023).
In ogni caso, l'accoglimento dei superiori motivi garantisce il contenimento della condanna nei limiti del massimale contrattuale.
Parte_
1.h Con l'ottavo motivo di appello educe erroneo governo delle spese di lite, evidenziando che la domanda riconvenzionale proposta dal è stata soltanto parzialmente accolta, previo CP_1 accertamento di un residuo credito di gran lunga inferiore rispetto a quello reclamato.
Assume, pertanto, la soccombenza reciproca che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., avrebbe dovuto determinare il primo giudice a disporre la compensazione integrale o parziale delle spese di lite.
Il motivo è assorbito dalla necessità di procedere alla rideterminazione delle spese del doppio grado per effetto dell'accoglimento dei superiori motivi.
2. L'APPELLO INCIDENTALE DI MICHELE CP_1
2.a Col primo motivo l'appellante incidentale deduce, in primo luogo, che il danno da capacità specifica lavorativa andava riconosciuto e risarcito in favore del dr. nella misura del 100%, o comunque superiore al 60 %, CP_1 stante la incompatibilità dello stesso a poter svolgere la professione di geologo di campo precedente esercitata.
Invoca, sul punto, le risultanze delle due relazioni mediche di parte, che accertavano che “…il danno alla capacità lavorativa specifica sia da valutare nella misura del 100%...” (Doc. n. 7 e Doc. n.21.01).
La doglianza è infondata per tutte le ragioni esposte sub 1.b, cui si rimanda.
Lamenta, poi, il l'erroneità della sentenza con riferimento all'individuazione dell'importo da CP_1 porre a base del calcolo per la liquidazione del danno da capacità specifica lavorativa.
Assume che esso non poteva essere inferiore al doppio dell'ultimo reddito dichiarato prima del sinistro, atteso che il già nel corso dell'anno 2002 (l'anno in cui si è verificato il sinistro) avrebbe triplicato il proprio reddito CP_1 rispetto all'anno 2001, così come ampiamente provato nel corso del giudizio di primo grado, avendo egli stipulato n. 3
17 contratti professionali (vedi Doc. da n. 10 a n. 12) per un importo complessivo di Euro 85.450,30, rimasti ineseguiti a causa del sinistro.
Anche tale doglianza è infondata per quanto più sopra esposto sub 1.d, cui si rimanda.
In quella sede si è richiamato l'orientamento giurisprudenziale, cui la Corte aderisce, secondo il quale ai fini della quantificazione del danno, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass., 15/06/2018, n. 15737).
Nel caso di specie, l'appellante incidentale non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi successive al sinistro, a dimostrazione dell'effettiva contrazione dei suoi redditi.
Eppure, è indubitabile, come più sopra esposto, e adeguatamente e tempestivamente documentato in primo grado dall'appellante principale (v. supra sub 1.c), che egli ha continuato a produrre reddito, non solo con l'attività di docenza ma anche con la libera professione.
2.b Col secondo motivo lamenta la mancata liquidazione del danno da incapacità CP_1 lavorativa temporanea di 348 giorni per cui andava liquidato in favore dello stesso l'importo di Euro 63.088,92 (per
348 giorni di incapacità lavorativa temporanea totale (diaria € 181,29)
Il motivo è infondato.
Il danno risarcibile, in caso di invalidità, non concerne la incapacità lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno. Ciò vuol dire che una invalidità temporanea senza postumi permanenti non dà origine ad alcun danno patrimoniale risarcibile sub specie di danno da incapacità lavorativa temporanea. Ne consegue anche che la conseguenza del mancato guadagno deve essere valutata a far data dal momento in cui è cessata l'invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi permanenti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27584 del 2011).
2.c Col terzo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel liquidare il CP_1 lucro cessante (mancati guadagni) ha escluso quelli di cui all'offerta 001/2002, per i quali il primo giudice ha ritenuto che non risultasse allegato il dettaglio dell'offerta.
18 In luogo dell'importo liquidato a tale titolo dal Tribunale (€ 75.930,06) l'appellante chiede che gli sia riconosciuto il maggiore importo di € 85.450,30, atteso che il dr. a seguito del sinistro in oggetto, è stato CP_1 costretto a rinunciare a tre contratti professionali che lo stesso aveva già sottoscritto con la società Hydorgeo srl per un importo complessivo di Euro 85.450,30.
Il motivo è fondato.
Il dettaglio dell'offerta 001/2002 (relativa all'esecuzione di prospezioni georadar per conto della
Hydrogeo srl - via G. M. Bosco - Marcianise (Caserta) presso il molo Banchina del Porto di Per_2
Salerno) risulta allegato alla seconda memoria istruttoria del convenuto, attore in riconvenzionale, sub doc. 24.08, e riporta un compenso in favore del di € 9.520,24, che vanno, pertanto, aggiunti alla CP_1 somma liquidata a tale titolo dal Tribunale, così per un totale di € 85.450,30.
2.d Col quarto motivo l'appellante lamenta l'incongrua liquidazione del danno emergente, quantificato in € 5.115,99 (di cui Euro 980,45 per spese sanitarie, Euro 1.250,81 per consulenze di parte, Euro
718,00 per trasporti in ambulanza Euro 164,73 per spese per taxi pari a € 164,73 ed Euro 2.002,00 per consulente di parte nell'ultima perizia espletata) oltre ad Euro 10.500,00 per il danno all'auto sinistrata.
Chiede liquidarsi, a tale titolo, il superiore importo di € 94.599,81 come rendicontato in un documento
(n. 33.09) che richiama ma che, invero, non si rinviene nella produzione telematica di primo grado di parte appellante.
Assume, poi, che “gli importi per danni patrimoniali per spese emergenti erano già stati riconosciuti e pagati dalla Parte er un importo di Euro 60.543,00 con la sua comunicazione dell'8 giugno 2011 (vedi Doc. n. 6 di questa difesa
I° grado) nonché nell'importo maggiore di Euro 96.215,00 come da tabella a pag. n 8 della comparsa di costituzione e Parte risposta (vedi da pag. n. 4 a pag. n. 6 della comparsa di costituzione) tenuto conto della comunicazione dell el
30.11.2013 (Vedi Doc. n. 9 di questa difesa I° grado)” (cfr. 89 della comparsa di costituzione in appello), Parte cosicché il Tribunale avrebbe dovuto liquidare tale importo già riconosciuto e pagato dalla n favore del dr. a titolo di danno emergente … anche in applicazione dell'art. 116 cpc. CP_1
Il motivo è inammissibile sia perché non contiene alcuna specifica censura ai criteri di liquidazione adottati per le singole voci dal Tribunale (es.: danni alla vettura, quantificati dal primo giudice in euro
10.500,00, e dall'appellante incidentale in euro 14.706,00), sia perché gli importi ulteriormente reclamati sono stati, per ammissione del già corrisposti dalla Compagnia assicurativa. CP_1
Parte_ veva agito, si rammenta, per l'accertamento negativo dell'ulteriore credito e, in subordine, per l'accertamento dell'eventuale residuo credito del danneggiato, il quale, a sua volta, per il residuo aveva agito in riconvenzionale. 19 Non sussiste, dunque, interesse alcuno alla pronuncia su tali importi, già corrisposti nella misura reclamata.
2.e Con il quinto motivo il si duole dell'errore formale in cui sarebbe incorso il Tribunale nella CP_1
Parte_ rivalutazione sulle somme già corrisposte dalla assumendo che il Tribunale ha calcolato tale rivalutazione sul presupposto errato che il terzo acconto di Euro 250.000,00 sarebbe stato corrisposto Parte_ dalla n favore del dr. in data 28.11.2008, mentre il detto pagamento sarebbe stato ricevuto CP_1 dal dr. nel 2011. CP_1
Il motivo è fondato.
Parte_ Contr Emerge dal doc. 14 della produzione di primo grado di he l'assegno n. 0620786408.08 dell'importo di € 250.000,00 reca come data di emissione quella del 28.6.2011 (cfr. atto).
Da tale data va, pertanto, calcolata la rivalutazione sul predetto importo.
2.f Con il sesto motivo lamenta omessa pronuncia sul danno da perdita di chance, CP_1 danno morale ed esistenziale.
Impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale assume che “la percentuale riconosciuta di invalidità permanente, infatti, appare adeguata anche a contenere in sé quegli aspetti lesivi che la difesa del convenuto vorrebbe
“aggiungere” al danno riconosciuto.”.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Il Tribunale, nell'applicazione delle tabelle milanesi, ha riconosciuto, a titolo di incremento per sofferenza
(riga 3 della Tabella 2021) la massima percentuale di aumento (+50%) sul danno biologico al 60% in soggetto trentenne, onde pervenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, che tenesse conto sia del pregiudizio come medicalmente accertato che della sofferenza connessa al trauma subito (così in sentenza).
In tal modo operando il Tribunale ha fatto corretta applicazione, non altrimenti modificabile in melius, dell'insegnamento consolidato della Suprema Corte in tema di valutazione globale del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017: Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica,
20 devono sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, ove s'impugni la sentenza per la mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, non ci si può limitare ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma è necessario articolare chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale liquidato, nella specie, in applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", risultando, in difetto, inammissibile la censura, atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle.)
La sentenza non merita censura in parte qua.
2.g Con il settimo motivo la difesa del lamenta incongrua liquidazione delle spese di lite (euro CP_1
27.804,00) operata applicando le tariffe di cui al D.M. 55/2014 per il giudizio innanzi al Tribunale nel range compreso tra 520.000,00 e 1.000.000,00, assumendo che, stante la complessità, le spese avrebbero dovute essere liquidate ai valori medi di tariffa professionale maggiorati del 25%, in considerazione anche del lavoro espletato in via extragiudiziaria e nel giudizio di ATP.
Il motivo è assorbito dalla necessità di rideterminazione delle spese del doppio grado all'esito del presente giudizio di gravame.
**********
Per tutto quanto sopra argomentato la sentenza deve essere riformata nei termini di seguito esposti, con la precisazione che alla nuova liquidazione si procede facendo applicazione delle tabelle milanesi da ultimo aggiornate (anno 2024), onde pervenire ad importi all'attualità, da non rivalutare ulteriormente.
A titolo di danno non patrimoniale, in applicazione delle tabelle milanesi sopra indicate, si ha che spettano al trentenne all'epoca del sinistro, per 60 punti percentuali di danno biologico CP_1 permanente, euro 430.192,00, oltre ad euro 215.095,00 a titolo di incremento per sofferenza, nella misura percentuale massima consentita e già riconosciuta dal Tribunale (+50%) - su cui non vi è gravame della compagnia assicurativa – ulteriormente incrementato del 25% per la personalizzazione, così per un totale di € 752.835,00, cui vanno aggiunti euro 26.910,00 per ITT (234 gg), euro 1.725,00 per ITP al 75% (20 gg), euro 1.150,00 per ITP al 50% (20 gg.) ed euro 575,00 per ITP al 25% (20 gg.), così per un totale definitivo di € 783.195,00 all'attualità (a fronte dell'importo liquidato in sentenza di euro 673.867,00 al 30.06.2021).
21 A titolo di danno patrimoniale da riduzione in misura del 45% della capacità lavorativa specifica, da calcolarsi come precisato sub 1.d, spettano € 171.145,142, rivalutati all'attualità in €
261.338,63.
A titolo di danno patrimoniale per spese sostenute, € 5.115,99, rivalutati all'attualità in € 7.812,12.
A titolo di danno patrimoniale per mancati guadagni, € 85.450,30, rivalutati all'attualità in €
130.482,61.
A titolo di danno per la perdita dell'autovettura, € 10.500,00, rivalutati all'attualità in € 16.033,50.
Spettano, dunque, in totale, € 1.198.861,86 liquidati all'attualità (in luogo di 1.369.003,37 al
30.06.2021 di cui alla sentenza).
Va dato atto degli acconti già corrisposti dall'appellante principale per un totale di euro 1.233.994,00 in varie tranches (l'ultima delle quali il 30.7.2021), che, previa rivalutazione all'attualità, vanno decurtati dal totale secondo il medesimo schema adottato dal Tribunale, non contestato dalle parti, che è il seguente:
Parte_ rivalutazione all'attualità sulle somme corrisposte dalla
17.10.2008 per € 150.000,00 € 48.000,00
17.11.2008 per € 150.000,00 € 48.750,00
28.06.2011 per € 250.000,00 € 66.750,00
30.11.2013 per € 186.000,00 € 40.362,00
5.8.2019 per € 250.000,00 € 44.000,00
30.7.2021 per € 247.994,00 € 40.919,01
totale rivalutazione € 288.781,01
Parte somme già corrisposte da € 1.233.994,00
con rivalutazione € 1.522.775,01
eccedenza a credito della compagnia assicurativa (€ 1.522.775,01 meno € 1.198.861,86) € 323.913,15
22 Parte_ In accoglimento della richiesta fattane dall'appellante principale va condannato CP_1 alla restituzione di quanto incassato in eccesso, pari, come sopra indicato, alla somma di € 323.913,15 già rivalutata, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Sul punto, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione in Parte_ questa sede avanzata da che la difesa del ha sollevato sul presupposto che il Tribunale CP_1
Parte_ avesse dichiarato tardiva analoga domanda di restituzione avanzata da in primo grado (“Nelle conclusioni nuovamente rese, l'attrice ha svolto inammissibili domande nuove di restituzione delle somme che ha argomentato essere state indebitamente percepite dal convenuto”: così in sentenza), e che la compagnia assicurativa non avesse gravato d'appello tale statuizione.
Devesi, invero, rilevare la diversità ontologica delle due domande di restituzione avanzate nel corso del Parte_ primo e del secondo grado di giudizio da
Il primo grado è stato introdotto dalla compagnia assicurativa sub specie di domanda di accertamento negativo e, in subordine, di quantificazione del credito vantato dal danneggiato, ed era onere dell'attrice formulare qualsivoglia richiesta di condanna alla restituzione di quanto versato in eccedenza nel rispetto delle preclusioni istruttorie ivi maturate.
La domanda di restituzione formulata nell'atto di gravame fonda, per contro, sulla riforma della sentenza gravata, ed è noto che “il giudice dell'impugnazione, il quale riformi (per ragioni di rito o di merito) la decisione gravata, ha il potere … di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti restitutori e/o ripristinatori poiché - come si evince dagli artt. 389 e 402 c.p.c. - tali effetti non discendono "ipso facto" dalla sentenza riformata o cassata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio” (Cass. ez. 3 - ,
Ordinanza n. 24171 del 30/10/2020).
Essa non incontra, dunque, il limite del giudicato.
L'accoglimento (parziale) dei gravami importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Ebbene, reputa la Corte che nel caso di specie sussistano le condizioni di legge per disporre la reciproca compensazione delle spese in relazione ad entrambi i gradi.
23 Va, sul punto, valorizzato il contegno processuale delle parti: l'appellante principale ha già corrisposto più del dovuto con plurimi pagamenti eseguiti prima del giudizio, in corso di causa e dopo la comunicazione della sentenza di prime cure, nonostante l'accoglimento dell'inibitoria, laddove, per contro, l'appellante incidentale ha coltivato richieste risarcitorie ulteriori, insistendo su una perdita totale della capacità di produrre reddito che è, per tutto quanto più sopra esposto, smentita ex actis.
Va dato atto, altresì, della complessità degli accertamenti compiuti, per i quali si è reso necessario l'espletamento di plurime consulenze tecniche.
Le esposte circostanze consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In parziale accoglimento, per quanto di ragione, di entrambi i gravami, ed in riforma della sentenza appellata, ridetermina in € 1.198.861,86, all'attualità, l'importo del risarcimento complessivamente spettante a in conseguenza del sinistro per cui è lite, e, CP_1 accertato che per tale ragione di credito egli ha incassato il superiore importo, rivalutato all'attualità, di € 1.522.775,01, lo condanna alla restituzione, in favore di
[...] di quanto a lui corrisposto in eccedenza, pari ad € 323.913,15, oltre Parte_1 interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- Rigetta nel resto;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 13.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3700/2021 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.3.2025 con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Saverio Formichella (C.F. ), domiciliatario in C.F._1 in Napoli alla via A. De Gasperi n. 45 - Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Napoli CP_1 C.F._2
(C.F. ), domiciliatario in Napoli alla Piazza Sannazaro n. 71 - CodiceFiscale_3
Email_2
1
[...] APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(P. IVA ), in persona del liquidatore p.t., con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Capodrise (CE) alla via Acconcia n. 7
APPELLATA - CHIAMATA IN CAUSA IN PRIMO GRADO - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2244/2021 del 30/06/2021 del Tribunale di S.M.C.V., non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione dell'01/09/2021 la ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di S.M.C.V. l'ha condannata al pagamento, in solido con la , della somma di € 554.299,37, oltre interessi Controparte_2 al saggio legale sulla somma di € 1.369.003,37 da devalutarsi alla data del fatto (28 febbraio 2002) e poi di anno in anno rivalutata, in favore di a saldo del ristoro dovutogli a titolo di CP_1 risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in Capua il 28 febbraio 2002, oltre le spese di lite, di c.t.u., di c.t.p. e di a.t.p.
Parte_ L'odierna appellante aveva citato in giudizio con citazione del 17.5.2014 allo CP_1 scopo di ottenere giudizialmente l'affermazione che nulla era più dovuto al convenuto, oltre quello che egli aveva già incassato dall'attrice, a ristoro dei danni patiti a seguito del predetto sinistro, e, in via subordinata, al fine di conseguire l'accertamento della diversa entità, maggiore o minore, dei danni patiti dal medesimo.
Parte_ A fondamento della domanda educeva che il sinistro si era verificato a causa della collisione frontale dell'auto Opel Vectra tg. AX947ZA, condotta dal con l'autocisterna Iveco tg. CP_1
AZ994VJ, proveniente dall'opposto senso di marcia, di proprietà della , condotta dal sig. Controparte_2
, ed assicurata per la RCA dalla con polizza n. 302003237. Controparte_3 Parte_1
L'auto Opel era rimasta semidistrutta, mentre il aveva riportato gravi lesioni (ferite lacero CP_1 contuse regione frontale con ematoma e trauma cranico, frattura gamba destra, frattura braccio sinistro, ferita lacero contusa braccio destro) con postumi permanenti che avevano determinato un'alterazione peggiorativa della funzionalità delle strutture anatomiche interessate.
2 All'esito del procedimento penale introdotto con querela presentata dal il Giudice di Pace di CP_1
Capua, con sentenza n. 65/2008, depositata il 7.10.2008, aveva dichiarato il conducente dell'autocisterna responsabile esclusivo del sinistro, condannandolo per il reato di cui all'art. 590 c.p.
(dichiarato, poi, estinto per prescrizione in appello, con salvezza delle statuizioni civili), oltre al risarcimento dei danni patiti dalla persona offesa, costituitasi parte civile, da determinarsi in separata sede.
Nel procedimento per A.T.P., introdotto dal innanzi al Tribunale di Roma per la quantificazione CP_1 dei danni, il C.T.U. designato, dott. , aveva stimato il danno biologico residuato Persona_1
(comprensivo del danno fisiognomico) nella misura del 60%, il danno da I.T.T. in 8 mesi, nonché la riduzione del 33% della capacità lavorativa specifica (in riferimento all'attività di geologo svolta dal danneggiato).
L'attrice esponeva che, nel corso della vicenda descritta, il assistito da quattro diversi legali CP_1 succedutisi nel tempo, con missive del 19.1.2004, 31.3.2008, del 22.4.2010 e del 7.6.2013, aveva formulato richieste risarcitorie di importi progressivamente crescenti.
Fino all'introduzione del giudizio la aveva spontaneamente corrisposto al , in Parte_1 CP_1 più tranches, il complessivo importo di € 736.000,00.
Residuando pretese risarcitorie del danneggiato per ulteriori € 1.500.249,80, la compagnia assicurativa si era determinata ad introdurre la domanda giudiziale di accertamento negativo dell'ulteriore credito e, in ogni caso, di accertamento dell'effettiva entità dei pregiudizi patiti dal danneggiato.
Si era costituito il convenuto, chiedendo di chiamare in causa la , proprietaria Controparte_2 dell'autocisterna assicurata, e proponendo domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la condanna dell'attrice al pagamento del complessivo importo di € 4.068.088,77 a ristoro di tutti i danni subiti a seguito delle lesioni provocate dal sinistro stradale occorso, ovvero del diverso importo, minore o maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, oltre al risarcimento dei danni per colpevole ritardo nel pagamento, lite temeraria e mancato godimento della somma liquidata, da determinarsi in corso di giudizio o in via equitativa, il tutto anche oltre il massimale assicurativo obbligatorio.
Adduceva una stima del danno biologico nell'ordine dell'80%, come determinato dal proprio C.T.P., e la perdita totale della capacità lavorativa specifica di geologo, assumendo di essere stato costretto a cessare l'attività professionale;
deduceva, infine, la mala gestio di HDI Ass.ni.
3 Veniva ammessa la chiamata in causa del terzo, che rimaneva contumace;
erano raccolte le prove testimoniali sollecitate dal convenuto;
erano acquisiti i fascicoli relativi al procedimento penale ed al procedimento di A.T.P.; il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. - che, da un Parte_ lato, impegnava d integrare le somme già corrisposte al danneggiato sino alla concorrenza della somma di € 1.549.370,00 (pari all'intero massimale assicurato), e, dall'altro, prevedeva la rinuncia, da parte del convenuto, alle spese relative al procedimento di A.T.P., alle spese mediche documentate, alle spese mediche future, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria ulteriori, con integrale Parte_ compensazione delle spese di lite - cui l'attrice iteneva di non poter aderire;
in corso di causa la compagnia assicurativa corrispondeva al convenuto l'ulteriore somma di € 250.000,00; veniva disposta ed espletata una C.T.U. medico-legale a ministero del dott. Persona_2
All'esito, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata.
In sintesi, riteneva il primo giudice che, in applicazione delle Tabelle di Milano 2021, il danno non patrimoniale (sia per il pregiudizio come medicalmente accertato che per la sofferenza connessa al trauma subito) andasse liquidato, tenendo conto dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (30 anni compiuti) e della percentuale di invalidità permanente (60%) nonché della ITP e ITT risultanti dalla consulenza tecnica di ufficio espletata, nell'importo complessivo di € 673.867,00 all'attualità.
Riconosceva, inoltre, le spese mediche sostenute, le spese per consulenze di parte, per trasporti in ambulanza e per taxi, per un totale di € 5.115,99.
In ordine al danno patrimoniale, riconosceva una diminuzione della capacità lavorativa specifica, rapportata alla figura del geologo sul campo, pari al 60%, stimandola in misura superiore a quella proposta dal
c.t.u., che si era attestato sul 40-45%, e liquidando tale danno sulla base del reddito da lavoro più alto dell'ultimo triennio, moltiplicato per la percentuale di danno biologico e per quella di lesione alla capacità lavorativa, e, infine, per il coefficiente estratto dai quaderni del CSM 1990, n. 41, pagina 129, consultabile sul sito istituzionale – tabella per i “maschi, così addivenendo al complessivo importo di €
285.241,88.
Aggiungeva gli importi dei mancati guadagni per un totale di € 75.930,06 e per l'autovettura sinistrata di
€ 10.500,00.
Sulla somma complessiva di € 1.050.654,93 (673.867,00 + € 285.241,88+ € 5.115,99 + €
75.930,06+10.500,00), riconosceva la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro per € 318.348,44, così per un totale di € 1.369.003,37, e, detratto l'importo “capitale” già corrisposto e rivalutato,
4 Parte_ condannava, in definitiva, la alla differenza quantificata in € 554.299,37, oltre gli interessi compensativi, e gli ulteriori interessi dalla pronuncia al saldo.
Respingeva, perché tardiva, la questione del massimale assicurato, e liquidava le spese in ragione della soccombenza.
Parte_ Argomentando motivi a sostegno del gravame, la a chiesto riformarsi la pronuncia nel senso dell'esclusione dell'aumento personalizzato del danno non patrimoniale riconosciuto dal giudice di prime cure, ovvero, in subordine, della sua riduzione, della rideterminazione della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica, dell'esclusione della doppia rivalutazione, della condanna del alla restituzione delle somme ricevute in esubero, CP_1
e al pagamento delle spese di lite.
In subordine ha invocato il contenimento della condanna nei limiti del massimale assicurato e la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Ha evidenziato di avere ulteriormente corrisposto, successivamente alla comunicazione della sentenza ed al solo scopo di prevenirne l'esecuzione coattiva, l'ulteriore somma di € 247.994,00 (di cui € 27.939,38 per differenza sulla sorta capitale ed € 220.054,22 per interessi).
Radicatasi la lite, si è costituito con comparsa del 29.12.2021 (per l'udienza del CP_1
18.1.2022), resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale sul quantum liquidato in sentenza in ordine alle varie voci di danno accertate.
La , ritualmente evocata in lite, è rimasta contumace. Controparte_2
Sospesa l'esecutività della pronuncia appellata con ordinanza del 17.12.2021, mutati la Sezione ed il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'APPELLO PRINCIPALE
Il gravame proposto da HDI Ass.ni è ammissibile, giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
5 volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità della rinotifica dell'atto di appello, eseguita dalla nei confronti del legale rappresentante della sig.ra - in Parte_1 Controparte_2 CP_4 ottemperanza all'ordinanza dell'8 febbraio 2022 che ne autorizzava la rinotifica – sollevata dalla difesa del sul presupposto che essa è stata effettuata dall' territorialmente incompetente. CP_1 CP_5
Nello specifico, l'atto di appello è stato rinotificato dalla i sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante Parte_1 deposito presso il Pubblico Ministero, per irreperibilità del destinatario e assenza di un indirizzo noto.
La difesa del eccepisce che la società appellante avrebbe dovuto procedere con la notifica presso CP_1 il Pubblico Ministero del Tribunale del luogo dell'ultima residenza conosciuta del legale rappresentante della liquidazione, e che l' territorialmente competente era, quindi, quello presso Controparte_2 CP_5 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto l'ultima residenza nota del legale rappresentante della sig.ra risulta ubicata a Capodrise (CE), mentre, invece, la Controparte_2 CP_4 [...] ha eseguito la rinotifica tramite l' di Napoli. Pt_1 CP_5
Rileva la Corte che l'eccepita incompetenza territoriale dell che ha eseguito la rinotifica non CP_5 costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160 c.p.c..
Ne deriva l'inammissibilità dell'eccezione sollevata da una parte diversa da quella nel cui interesse è stabilito il requisito ai sensi degli artt. 156 e 157 c.p.c.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte_
1.a Col primo motivo mpugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di S.
Maria Capua Vetere ha riconosciuto al l'aumento personalizzato del danno biologico nella CP_1 misura del 25%, pari ad € 92.533,00.
Sul punto, il primo giudice ha così motivato: “… le conseguenze delle lesioni che il ha subito sono CP_1
“standard” e dunque devono ritenersi comprese nella menomazione riconosciuta dalla percentuale di danno biologico. E
6 tuttavia è peculiare del caso specifico e della persona di con le sue precedenti attitudini, la propensione a CP_1 estrinsecare la personalità anche mediante la costante attività sportiva anche a livello agonistico o para-agonistico o in sport più estremi, come l'arrampicata su roccia, oltre che amatoriale: questo aspetto della sua personalità è come l'altra faccia della medaglia della particolare attività lavorativa pure dimostrata dalle acquisizioni testimoniali. Tale profilo converge con le manifestazioni esteriori del disturbo dell'adattamento, che soffre non solo delle limitazioni ordinarie della vita quotidiana riferibili alle limitazioni funzionali degli arti, ma anche – e appunto – della importante limitazione nell'espressione del proprio “essere”: ciò induce dunque sia a ritenere congruo l'aumento personalizzato, sia a valutare
l'altro aspetto della sofferenza soggettiva interiore: oltre alla operata personalizzazione del danno all'integrità fisica come medicalmente accertato, l'attore, gravato dal relativo onere probatorio, ha perciò allegato e provato di aver subito, a causa del diagnosticato trauma, ancora altre negative ripercussioni nei suoi rapporti relazionali e sociali (la cessazione delle attività sportive cui il convenuto era dedito con varietà e successo, come si è detto;
la riduzione delle frequentazioni;
la flessione dell'affettività) e la perizia ha evidenziato reperti obiettivi (gravi menomazioni d'indole funzionale, alterazioni del movimento significative) tali da procurare un'ulteriore sofferenza valutabile nella sua vita quotidiana, come peraltro indicato anche dal consulente d'ufficio: può essere riconosciuto e liquidato dunque a titolo di danno non patrimoniale
l'ulteriore ristoro non inglobato nella operata liquidazione compiuta secondo la tecnica della personalizzazione del punto
d'invalidità, nella misura sopra indicata secondo i criteri indicati dall'ultimo aggiornamento delle tabelle milanesi”.
Riassumendo, è stato riconosciuto, a titolo di danno biologico, l'importo di € 370.132,00; sull'importo base di € 370.132,00 si è operato l'incremento massimo consentito dalle tabelle milanesi per la sofferenza soggettiva (+ 50%) a titolo di danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, e si è pervenuti all'importo di €
555.198,00; con l'aumento massimo consentito dalle tabelle milanesi per la personalizzazione (+25%) si
è pervenuti a quello di € 647.731,00.
Orbene, deduce l'appellante che solo nella capitolazione della prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il avrebbe (tardivamente ed CP_1 inammissibilmente) dedotto, per la prima volta che, prima del sinistro, “praticava l'attività del nuoto a livello agonistico … partecipando a gare di nuoto a livello provinciale e regionale” (capo di prova n.
38), nonché “attività sportive a livello amatoriale e semi-agonistico nei settori di ciclismo, jogging, nuoto, escursionismo alpino ed arrampicata su roccia”, oltre a dilettarsi di “bricolage e modellismo”
(capo di prova n. 42).
Egli avrebbe, dunque, introdotto tardivamente circostanze nuove, mai dedotte entro il termine preclusivo di cui all'art. 183, n. 1, c.p.c..
7 La doglianza è infondata, avendo l'appellato richiesto, nel giudizio di primo grado, la personalizzazione massima del danno biologico sin dalla comparsa di costituzione in giudizio.
Precisamente, nella comparsa di costituzione e risposta, il alla pag. n. 11, invocava “… adeguate CP_1 personalizzazioni sino ad un incremento massimo del 25%, in ragione delle particolari peculiarità del danno sofferto e patito dal danneggiato sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia agli aspetti di sofferenza soggettiva
…”.
Parte_ In ogni caso, non risulta che, nella prima difesa utile (terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), la abbia eccepito l'inammissibilità della capitolazione istruttoria articolata da controparte su circostanze asseritamente nuove rispetto alla prospettazione difensiva contenuta nella comparsa di costituzione.
Si duole, poi, l'appellante, dell'erroneo apprezzamento delle deposizioni testimoniali, assumendo che i testi escussi non avrebbero affatto confermato, come invece ritenuto dal Tribunale, che il fosse CP_1 dedito, prima dell'incidente, a “costante attività sportiva anche a livello agonistico o para-agonistico o in sport più estremi, come l'arrampicata su roccia, oltre che amatoriale”, essendo emersa, semmai, soltanto
l'ordinaria figura di un trentenne attivo come tantissimi altri.
La doglianza è infondata.
I testi escussi hanno confermato che il era dedito a corsa e ciclismo, passeggiate ferrate, gare di CP_1 nuoto ), arrampicate ( : me lo riferiva quando ci sentivamo al telefono), Persona_3 Persona_4 delineando, pur senza la specificità che esige l'impegno agonistico, la figura di un giovane estremamente attivo nella pratica sportiva amatoriale ed anche semi-agonistica (le gare di nuoto).
Si duole, ancora l'appellante, del fatto che, con l'operato aumento, il Tribunale si sia discostato dall'insegnamento della Suprema Corte, che lo consente solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Rileva che le comuni attività ludico - sportive tempestivamente allegate dal (nuoto, CP_1 pattinaggio e ballo) sono praticate a livello amatoriale da milioni di persone e sarebbero state abbandonate da chiunque avesse subìto le medesime lesioni riportate dal CP_1
La doglianza è infondata per quanto più sopra esposto in ordine, come detto, al profilo di un giovane attivo oltre l'ordinarietà dell'id quod plerumque accidit nella pratica sportiva amatoriale ed anche semi- agonistica.
Infondate sono anche le doglianze inerenti la ritenuta riduzione delle frequentazioni e la flessione dell'affettività, asseritamente non provate né allegate dal e comunque da ritenere, a parere dell'appellante, CP_1
8 un'ordinaria e transeunte conseguenza dinamico - relazionale normalmente correlata alla natura ed all'entità delle lesioni patite ed alla lunga durata della convalescenza.
Rileva, sul punto, la Corte la solidità della pronuncia, che il Tribunale sammaritano ha correttamente ancorato alle risultanze processuali, evidenziando come il gravato dal relativo onere probatorio, CP_1 avesse allegato e provato di aver subito, a causa del diagnosticato trauma, ancora altre negative ripercussioni nei suoi rapporti relazionali e sociali (la cessazione delle attività sportive cui il convenuto era dedito con varietà e successo, come si è detto;
la riduzione delle frequentazioni;
la flessione dell'affettività) e che la perizia aveva evidenziato reperti obiettivi
(gravi menomazioni d'indole funzionale, alterazioni del movimento significative) tali da procurare un'ulteriore sofferenza valutabile nella sua vita quotidiana, come peraltro indicato anche dal consulente d'ufficio (il dott. nella Per_2 relazione versata in atti, ha evidenziato, infatti, tono dell'umore lievemente deflesso … Lieve perdita di interesse, di piacere e di iniziativa ... Presenza di ansia libera e somatizzata. L'affettività appare ridotta (pag. 19), concludendo nel senso che l'attore ha riportato una sofferenza abbastanza importante conseguente alle lesioni accertate (pag. 119).
Conclusivamente, la pronuncia non merita censura in punto di applicazione della massima percentuale
(25%) di aumento per la personalizzazione.
Parte_
1.b Col secondo motivo educe l'erroneo riconoscimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica di geologo nella misura del 60%.
Assume che il Tribunale ha riconosciuto tale percentuale male intendendo la natura dell'attività di geologo sul campo e le sue modalità di esecuzione, sopravvalutando la componente fisica necessaria per lo svolgimento di tale attività, misconoscendo tutte le altre molteplici attività in cui può esplicarsi la professione di geologo e sconfessando le motivate conclusioni di due eccellenti relazioni di C.T.U..
Sul punto, il Tribunale, ha ritenuto che il tipo di attività da svolgere “sul campo”, ovvero nei siti dove si eseguono le indagini per cui il convenuto aveva curato la sua alta preparazione e specializzazione, munito di adeguata (ed eventualmente anche personale) strumentazione, esige una prontezza fisica adeguata e nel caso da adattare alle singole, particolari situazioni dei contesti dove tali indagini si eseguono … per svolgere proprio quel tipo di attività, di ricerca, di prestazioni era necessaria una integrità fisica che nel convenuto è stata irrimediabilmente lesa;
e tale lesione non può essere compensata da attività a svolgersi in altro ambito, «a tavolino», come valutato dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di ATP e condiviso dalla difesa della compagnia attrice.
Per tale ragione, all'esito dell'istruttoria, è stato conferito incarico a un diverso esperto per la determinazione della lesione alla capacità lavorativa specifica alla luce delle emergenze istruttorie del giudizio.
9 Il C.T.U. ha così ritenuto di valutare una riduzione della capacità lavorativa specifica confacente alle attitudini del nell'ordine del 40-45% evidenziando che l'invalidità dell'attore ha ripercussioni CP_1 sull'attività lavorativa ma non vi è incompatibilità assoluta, bensì solo parziale, ricordando, inoltre, che il titolo accademico di geologo permette di esercitare altre professioni quale quella dell'insegnamento che prevede l'uso della componente intellettuale che nel caso de quo non è stata intaccata dagli esiti dell'incidente della strada.
Giustappunto, il ha intrapreso, successivamente, la carriera di docente di scuola media inferiore CP_1
(cfr. relazione c.t.u. dott. pag. 110). Per_2
Da tali valutazioni il Tribunale si è discostato, considerando riduttiva la quantificazione operata dal c.t.u., alla luce dell'apporto testimoniale e documentale, ritenendo nella specie provata una peculiare specializzazione e specifici attitudine e valore professionale del nel particolare settore di attività e di valore CP_1 destinato a incrementarsi poiché egli si trovava nelle fasi iniziali della propria carriera professionale al momento dell'incidente ed era, secondo il riferito unanime dei testimoni “esperti” ascoltati, destinato a crescere nella sua affermazione
(sentenza, pagg. 20 - 23).
L'appellante deduce, in senso contrario, che non esistono corsi di laurea in geologia di campo né una carriera di
“geologo di campo”.
Per contro, diversamente da quanto ritenuto dal giudice sammaritano, l'acquisizione dei dati di campagna (c.d. attività sul campo) costituisce un'attività elementare che può essere compiuta dal geologo junior e che, pertanto, non richiede e non postula alcuna particolare specializzazione (art. 41, comma 2, del D.P.R., 5.6.2001, n. 328 recante il Regolamento attuativo dell'art. 1, comma 18 della legge 4/99 in tema di modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove di talune professioni intellettuali, tra cui quella di geologo).
La doglianza è fondata.
Reputa, invero, la Corte che, nel valutare la riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato, il Tribunale abbia enfatizzato l'aspetto dinamico (fisico) della professione, trascurando il fatto che essa è prevalentemente una professione intellettuale, posto che, come rileva l'appellante, l'attività del geologo può implicare una minima componente di impegno fisico che si aggiunge a quella, assolutamente prevalente, di natura intellettuale.
10 In definitiva, anche a voler ritenere che il avesse davanti a sé una brillante (non ordinaria) CP_1 carriera di geologo, quella dell'attività sul campo non poteva che essere una articolazione iniziale, non decisiva, del suo percorso professionale.
In ogni caso, nessuno dei documenti prodotti dalla controparte nel primo grado di giudizio attesta che il dott. CP_1 abbia mai conseguito un dottorato di ricerca, una specializzazione od un master (cfr. appello).
Non vi è, dunque, traccia dell'alta formazione ipotizzata dal primo giudice.
Le esposte considerazioni, siccome argomentate, devono reputarsi condivisibili.
Per contro, reputa la Corte non adeguatamente motivato il dissenso espresso dal Tribunale rispetto alle considerazioni svolte dal c.t.u., cui era stato precipuamente affidato il compito di accertare l'incidenza della compromissione della validità psicofisica del soggetto in conseguenza del sinistro sulla capacità lavorativa specifica propria del medesimo, sia temporanea che permanente, considerando le attività proprie della figura professionale come emersa in concreto dall'istruttoria svolta (quesito n. 2).
All'incarico affidato l'ausiliario del giudice dott. ha dato riscontro con una relazione di ben 148 Per_2 pagine, nella quale, anche all'esito delle controdeduzioni di parte, ha condivisibilmente precisato, tra le due strade che un laureato in geologia può intraprendere (quella cioè dell'insegnamento e quella dell'attività libero professionale nell'area specialistica, come geologo di campo o come geologo nelle attività delle costruzioni in ambito civile), nel caso de quo la riduzione della capacità lavorativa specifica si dovrebbe applicare solo su un terzo di quella totale (cfr. relazione, pag. 145).
Nel caso in valutazione le capacità fisiche del sig. non sono totalmente abolite. Se ciò si fosse verificato allora CP_1 potevamo riconoscere un danno alla capacità lavorativa specifica pari al 50-60% (cfr. relazione, pag. 146).
Le esposte considerazioni sono, del resto, coerenti con quelle precedentemente svolte da altro consulente d'ufficio in sede di a.t.p. (il dott. aveva ipotizzato un danno alla capacità lavorativa Per_1 specifica che non superava 1/3: 33%: cfr. relazione di a.t.p. a firma del dott. , in atti). Persona_1
Conclusivamente, in accoglimento del motivo, reputa la Corte conforme a giustizia ricondurre la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del nei limiti indicati dal c.t.u., e CP_1 dunque nell'ordine del (40-)45%, avuto riguardo alla prevalenza della componente intellettuale rispetto a quella fisica della professione del danneggiato.
In questi termini la sentenza appellata deve essere, pertanto, ulteriormente riformata.
11 Parte_
1.c Col terzo motivo lamenta l'omesso esame della documentazione probatoria prodotta all'udienza di discussione dell'8.11.2019, estratta dal profilo professionale pubblicato dal sul CP_1 social network “Linkedin” e tendente a dimostrare la prosecuzione dell'attività di geologo da parte del e, quindi, l'insussistenza del danno da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa CP_1 specifica, ovvero, quanto meno, la sua minore entità.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento, nei termini di cui sopra, del secondo motivo di gravame.
Parte_
1.d Col quarto motivo educe l'erronea liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il Tribunale, dopo aver correttamente ritenuto di applicare i criteri di capitalizzazione elaborati dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127), avrebbe assunto, come base di calcolo, il “reddito da lavoro più alto dell'ultimo triennio, pari a € 28.043,61” (sentenza, pag. 26), vale a dire quello dichiarato per l'anno 2001 (precedente al sinistro) nel Mod. Unico 2002.
Deduce l'appellante l'erroneità di tale base di calcolo, in ragione della dubbia genuinità dei dati contenuti nel
Mod. Unico 2002, che attesterebbe un formidabile ed inspiegabile incremento pari quasi al 500% rispetto all'anno
2000 (ed agli anni precedenti). Nell'anno 2001 l'attività professionale del avrebbe fruttato ben £ CP_1
54.300.000, cioè quasi cinque volte i redditi dichiarati negli anni precedenti.
Se si considera che il sinistro si verificò nel febbraio del 2002, e che la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2001 (redditi da lavoro autonomo e quindi non risultanti da una certificazione del datore di lavoro) fu presentata nell'ottobre del 2002, vi sarebbe motivo di dubitare della genuinità del suo contenuto.
Seppure i redditi indicati nel Mod. Unico 2002 (per l'anno 2001) fossero genuini, l'adozione della somma di € 28.043,61 quale base di calcolo del danno patrimoniale sarebbe ugualmente errata, poiché il
Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il reddito professionale netto (€ 22.434,89) e non quello lordo.
Assumendo come base di calcolo il predetto reddito lordo di € 28.043,61, ed applicando il già richiamato criterio di capitalizzazione, il Tribunale ha liquidato il danno da lucro cessante patito dal sig. in complessivi € 285.241,88 (sentenza, pag. 26). CP_1
12 Nel fare ciò il Tribunale non avrebbe tenuto conto della capacità lavorativa residua, esplicata dall'attività di docente di ruolo di materie scientifiche negli istituti di istruzione secondaria, idonea alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte.
Il Tribunale non avrebbe, dunque, liquidato il danno da lucro cessante ragguagliandolo all'effettiva riduzione del reddito, cioè in misura pari alla differenza tra il reddito che il avrebbe percepito se CP_1 avesse proseguito l'attività di geologo e quello effettivamente percepito quale docente, nonché quello astrattamente percepibile con attività di consulenza di tipo tecnico-teorico.
Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
Giova richiamare gli insegnamenti della Suprema (da ultimo Cass. sez. III, 14/02/2024, n.4118, secondo cui il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione alla sua integrità psico-fisica, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (v., tra le tante, Cass., 14/06/2007, n. 13953).
Si è altresì precisato che “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass., 15/06/2018, n. 15737).
L'orientamento è stato ancora di recente ribadito, anche in caso di lesioni macropermanenti, nel senso che “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico” (Cass., 10/05/2023, n. 12605; Cass.,
04/07/2019, n. 17931, nonché, anche richiamata dalla ricorrente, Cass., 03/09/2019, n. 21988).
13 In definitiva, il mero accertamento di postumi, incidenti - in misura anche significativa - sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato, non è presupposto sufficiente per affermare una consequenziale riduzione di capacità dello stesso di produrre reddito, e di mutuare di conseguenza un automatico diritto risarcitorio.
Va escluso ogni automatismo tra l'accertamento della invalidità permanente, che è accertamento medico-legale di un danno alla salute, e la contrazione del reddito, che è accertamento di tipo patrimoniale, da svolgere in relazione alle prove che la parte danneggiata è onerata dal fornire.
Nel caso di specie, il danneggiato ha esibito le dichiarazioni dei redditi antecedenti al sinistro, non anche quelle ad esso successive, che avrebbero consentito l'accertamento rigoroso della perdita di guadagno effettivamente subita.
Il calcolo non può che essere effettuato, pertanto, in via presuntiva, con la precisazione che i guadagni vanno considerati al netto e non al lordo, cioè all'ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito al netto delle tasse, atteso che le somme liquidate in sede risarcitoria non sono soggette a tassazione (cfr., in tal senso, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 26654 del 15/09/2023 in tema di regresso CP_
.
Va, inoltre, fatta applicazione della più contenuta percentuale di riduzione indicata dal c.t.u. (40/45%) in luogo di quella prediletta dal Tribunale (60%).
Per il resto, non vi è prova della non genuinità dell'ultima dichiarazione.
In definitiva, considerato che l'appellante non contesta il criterio di calcolo adottato dal Tribunale (i coefficienti di capitalizzazione elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno, diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura e allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989, consultabili in Internet e nei Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM n. 41, 1990), ne deriva che l'operazione di calcolo compiuta da primo giudice (“… sul reddito da lavoro più alto dell'ultimo triennio, pari a
€ 28.043,61, moltiplicato per la percentuale di danno biologico (0,60), moltiplicato per percentuale di lesione alla capacità lavorativa (0,60%) moltiplicato il coefficiente (estratto dai quaderni del CSM 1990, n. 41, pagina 129, consultabile sul sito istituzionale – tabella per i “maschi” –: in questo caso, 28,2538): così € 285.241,88”) va ripetuta sostituendo ad € 28.043,61 (reddito lordo) la somma di € 22.434,89 (reddito netto), e alla percentuale dello 0.60% quella dello 0,45%.
14 Ne deriva che la somma complessivamente spettante al a titolo di risarcimento del danno da CP_1 lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica è pari al minore importo di € 171.145,142
(€ 22.434,89x0,60x0,45x28,2538) in luogo di € 285.241,88.
In questi termini la sentenza appellata deve essere ulteriormente riformata.
Parte_
1.e Con il quinto motivo amenta l'erronea rivalutazione di somme già liquidate all'attualità.
Impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha liquidato l'importo complessivo del risarcimento dei danni spettante al in € 1.369.003,37, osservando che “Sulla somma CP_1 complessiva di € 1.050.654,93 (673.867,00 + € 285.241,88+ € 5.115,99 + € 75.930,06+10.500,00) come indicata va corrisposta la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro per € 318.348,44 e dunque in totale il risarcimento può essere determinato complessivamente in € 1.369.003,37” (sentenza, pag. 27).
Il motivo è fondato.
Avendo liquidato il danno non patrimoniale sulla base del “criterio tabellare prescelto delle Tabelle applicate presso il Tribunale di Milano (nella versione da ultimo aggiornata all'anno 2021)” (cfr. sentenza, pag. 13), l'importo di € 673.867,00, a tale titolo riconosciuto, esprimeva già valori monetari attuali (cioè quelli correnti al momento della decisione) e non poteva, quindi, essere rivalutato dalla data del sinistro a quella della decisione.
Analoghe considerazioni valgono per la somma da liquidarsi a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante che, in quanto già oggetto di capitalizzazione, non deve essere rivalutata.
Anche sotto tale aspetto la sentenza va riformata.
Parte_
1.f Con il sesto motivo amenta erronea liquidazione del risarcimento del danno residuo, avendo il Parte_ Tribunale omesso di considerare il pagamento effettuato in corso di causa da di € 250.000,00.
Assume che il Tribunale l'ha condannata al pagamento della differenza residua di € 554.299,37, oltre interessi, detraendo dall'importo complessivo di € 1.369.003,37, liquidato a titolo di risarcimento, gli importi corrisposti prima dell'introduzione del giudizio per complessivi € 736.000,00, correttamente rivalutandoli all'attualità in € 814.704,00, senza considerare l'ulteriore pagamento della somma di €
250.000,00, effettuato nel corso del giudizio (con espressa riserva di ripetizione in caso di esito vittorioso della lite), mediante assegno circolare intestato al e trasmesso al suo difensore CP_1 costituito con raccomanda A.R. del 5.8.2019.
15 Siffatto pagamento era stato debitamente documentato con la memoria difensiva depositata in vista dalla (prima) udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata per il 13.9.2019, e ribadito nell'ulteriore memoria difensiva depositata in vista della seconda udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.6.2021.
La circostanza non è contestata da controparte che, invero, nell'atto di precetto notificato sulla base del titolo giudiziale ha avuto modo di precisare che al “risarcimento liquidato in sentenza Euro 554.229,37” Parte_ viene detratto “acconto ricevuto dalla n data 06/08/2019”.
In ogni caso, la sentenza deve essere ulteriormente riformata in parte qua, concorrendo il pagamento eseguito in corso di causa a ridurre il residuo importo dovuto.
Parte_
1.g Con il settimo motivo i duole della condanna ultramassimale.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che la questione del massimale assicurato andasse respinta poiché tardiva, assumendo che la detta eccezione, argomentata espressamente e con precisione nella prima memoria ex articolo 183, comma 6 c.p.c., in quanto eccezione dipendente dalla domanda riconvenzionale, andasse sollevata ai sensi dell'articolo 183, comma 5 c.p.c., ovvero entro la prima udienza di trattazione.
A sostegno di tale conclusione, richiamando la pronuncia della S.C. n. 26813/2019, il Tribunale ha ritenuto che la mera produzione della polizza non costituisse deduzione del massimale ivi indicato e che l'eccezione relativa al massimale di polizza non costituisse una mera difesa, bensì un'eccezione in senso stretto, come tale, non rilevabile d'ufficio e soggetta al regime preclusivo di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c.
Assume l'appellante l'erroneità di tali rilievi, sia perché la tesi restrittiva fatta propria dal Tribunale sarebbe minoritaria rispetto alla tesi della natura di mera difesa, non soggetta a preclusioni di rito, dell'eccezione relativa al massimale, sia e soprattutto perché essa riguarderebbe i rapporti tra assicurato ed assicuratore in esecuzione di polizze R.C.T., ma non l'assicurazione obbligatoria R.C.A., nella quale i massimali sono stabiliti dalla legge, e rispetto alla quale opererebbe il principio in virtù del quale iura novit curia.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza invocata dall'appellante è riferibile, invero, alle ipotesi di risarcimento posto a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" (artt. 19 e 21 della l. n. 990 del 1969).
16 In tutte le altre ipotesi, come quella in valutazione, trova applicazione la regola interpretativa secondo cui il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato;
ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023).
In ogni caso, l'accoglimento dei superiori motivi garantisce il contenimento della condanna nei limiti del massimale contrattuale.
Parte_
1.h Con l'ottavo motivo di appello educe erroneo governo delle spese di lite, evidenziando che la domanda riconvenzionale proposta dal è stata soltanto parzialmente accolta, previo CP_1 accertamento di un residuo credito di gran lunga inferiore rispetto a quello reclamato.
Assume, pertanto, la soccombenza reciproca che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., avrebbe dovuto determinare il primo giudice a disporre la compensazione integrale o parziale delle spese di lite.
Il motivo è assorbito dalla necessità di procedere alla rideterminazione delle spese del doppio grado per effetto dell'accoglimento dei superiori motivi.
2. L'APPELLO INCIDENTALE DI MICHELE CP_1
2.a Col primo motivo l'appellante incidentale deduce, in primo luogo, che il danno da capacità specifica lavorativa andava riconosciuto e risarcito in favore del dr. nella misura del 100%, o comunque superiore al 60 %, CP_1 stante la incompatibilità dello stesso a poter svolgere la professione di geologo di campo precedente esercitata.
Invoca, sul punto, le risultanze delle due relazioni mediche di parte, che accertavano che “…il danno alla capacità lavorativa specifica sia da valutare nella misura del 100%...” (Doc. n. 7 e Doc. n.21.01).
La doglianza è infondata per tutte le ragioni esposte sub 1.b, cui si rimanda.
Lamenta, poi, il l'erroneità della sentenza con riferimento all'individuazione dell'importo da CP_1 porre a base del calcolo per la liquidazione del danno da capacità specifica lavorativa.
Assume che esso non poteva essere inferiore al doppio dell'ultimo reddito dichiarato prima del sinistro, atteso che il già nel corso dell'anno 2002 (l'anno in cui si è verificato il sinistro) avrebbe triplicato il proprio reddito CP_1 rispetto all'anno 2001, così come ampiamente provato nel corso del giudizio di primo grado, avendo egli stipulato n. 3
17 contratti professionali (vedi Doc. da n. 10 a n. 12) per un importo complessivo di Euro 85.450,30, rimasti ineseguiti a causa del sinistro.
Anche tale doglianza è infondata per quanto più sopra esposto sub 1.d, cui si rimanda.
In quella sede si è richiamato l'orientamento giurisprudenziale, cui la Corte aderisce, secondo il quale ai fini della quantificazione del danno, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass., 15/06/2018, n. 15737).
Nel caso di specie, l'appellante incidentale non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi successive al sinistro, a dimostrazione dell'effettiva contrazione dei suoi redditi.
Eppure, è indubitabile, come più sopra esposto, e adeguatamente e tempestivamente documentato in primo grado dall'appellante principale (v. supra sub 1.c), che egli ha continuato a produrre reddito, non solo con l'attività di docenza ma anche con la libera professione.
2.b Col secondo motivo lamenta la mancata liquidazione del danno da incapacità CP_1 lavorativa temporanea di 348 giorni per cui andava liquidato in favore dello stesso l'importo di Euro 63.088,92 (per
348 giorni di incapacità lavorativa temporanea totale (diaria € 181,29)
Il motivo è infondato.
Il danno risarcibile, in caso di invalidità, non concerne la incapacità lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno. Ciò vuol dire che una invalidità temporanea senza postumi permanenti non dà origine ad alcun danno patrimoniale risarcibile sub specie di danno da incapacità lavorativa temporanea. Ne consegue anche che la conseguenza del mancato guadagno deve essere valutata a far data dal momento in cui è cessata l'invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi permanenti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27584 del 2011).
2.c Col terzo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel liquidare il CP_1 lucro cessante (mancati guadagni) ha escluso quelli di cui all'offerta 001/2002, per i quali il primo giudice ha ritenuto che non risultasse allegato il dettaglio dell'offerta.
18 In luogo dell'importo liquidato a tale titolo dal Tribunale (€ 75.930,06) l'appellante chiede che gli sia riconosciuto il maggiore importo di € 85.450,30, atteso che il dr. a seguito del sinistro in oggetto, è stato CP_1 costretto a rinunciare a tre contratti professionali che lo stesso aveva già sottoscritto con la società Hydorgeo srl per un importo complessivo di Euro 85.450,30.
Il motivo è fondato.
Il dettaglio dell'offerta 001/2002 (relativa all'esecuzione di prospezioni georadar per conto della
Hydrogeo srl - via G. M. Bosco - Marcianise (Caserta) presso il molo Banchina del Porto di Per_2
Salerno) risulta allegato alla seconda memoria istruttoria del convenuto, attore in riconvenzionale, sub doc. 24.08, e riporta un compenso in favore del di € 9.520,24, che vanno, pertanto, aggiunti alla CP_1 somma liquidata a tale titolo dal Tribunale, così per un totale di € 85.450,30.
2.d Col quarto motivo l'appellante lamenta l'incongrua liquidazione del danno emergente, quantificato in € 5.115,99 (di cui Euro 980,45 per spese sanitarie, Euro 1.250,81 per consulenze di parte, Euro
718,00 per trasporti in ambulanza Euro 164,73 per spese per taxi pari a € 164,73 ed Euro 2.002,00 per consulente di parte nell'ultima perizia espletata) oltre ad Euro 10.500,00 per il danno all'auto sinistrata.
Chiede liquidarsi, a tale titolo, il superiore importo di € 94.599,81 come rendicontato in un documento
(n. 33.09) che richiama ma che, invero, non si rinviene nella produzione telematica di primo grado di parte appellante.
Assume, poi, che “gli importi per danni patrimoniali per spese emergenti erano già stati riconosciuti e pagati dalla Parte er un importo di Euro 60.543,00 con la sua comunicazione dell'8 giugno 2011 (vedi Doc. n. 6 di questa difesa
I° grado) nonché nell'importo maggiore di Euro 96.215,00 come da tabella a pag. n 8 della comparsa di costituzione e Parte risposta (vedi da pag. n. 4 a pag. n. 6 della comparsa di costituzione) tenuto conto della comunicazione dell el
30.11.2013 (Vedi Doc. n. 9 di questa difesa I° grado)” (cfr. 89 della comparsa di costituzione in appello), Parte cosicché il Tribunale avrebbe dovuto liquidare tale importo già riconosciuto e pagato dalla n favore del dr. a titolo di danno emergente … anche in applicazione dell'art. 116 cpc. CP_1
Il motivo è inammissibile sia perché non contiene alcuna specifica censura ai criteri di liquidazione adottati per le singole voci dal Tribunale (es.: danni alla vettura, quantificati dal primo giudice in euro
10.500,00, e dall'appellante incidentale in euro 14.706,00), sia perché gli importi ulteriormente reclamati sono stati, per ammissione del già corrisposti dalla Compagnia assicurativa. CP_1
Parte_ veva agito, si rammenta, per l'accertamento negativo dell'ulteriore credito e, in subordine, per l'accertamento dell'eventuale residuo credito del danneggiato, il quale, a sua volta, per il residuo aveva agito in riconvenzionale. 19 Non sussiste, dunque, interesse alcuno alla pronuncia su tali importi, già corrisposti nella misura reclamata.
2.e Con il quinto motivo il si duole dell'errore formale in cui sarebbe incorso il Tribunale nella CP_1
Parte_ rivalutazione sulle somme già corrisposte dalla assumendo che il Tribunale ha calcolato tale rivalutazione sul presupposto errato che il terzo acconto di Euro 250.000,00 sarebbe stato corrisposto Parte_ dalla n favore del dr. in data 28.11.2008, mentre il detto pagamento sarebbe stato ricevuto CP_1 dal dr. nel 2011. CP_1
Il motivo è fondato.
Parte_ Contr Emerge dal doc. 14 della produzione di primo grado di he l'assegno n. 0620786408.08 dell'importo di € 250.000,00 reca come data di emissione quella del 28.6.2011 (cfr. atto).
Da tale data va, pertanto, calcolata la rivalutazione sul predetto importo.
2.f Con il sesto motivo lamenta omessa pronuncia sul danno da perdita di chance, CP_1 danno morale ed esistenziale.
Impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale assume che “la percentuale riconosciuta di invalidità permanente, infatti, appare adeguata anche a contenere in sé quegli aspetti lesivi che la difesa del convenuto vorrebbe
“aggiungere” al danno riconosciuto.”.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Il Tribunale, nell'applicazione delle tabelle milanesi, ha riconosciuto, a titolo di incremento per sofferenza
(riga 3 della Tabella 2021) la massima percentuale di aumento (+50%) sul danno biologico al 60% in soggetto trentenne, onde pervenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, che tenesse conto sia del pregiudizio come medicalmente accertato che della sofferenza connessa al trauma subito (così in sentenza).
In tal modo operando il Tribunale ha fatto corretta applicazione, non altrimenti modificabile in melius, dell'insegnamento consolidato della Suprema Corte in tema di valutazione globale del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017: Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica,
20 devono sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, ove s'impugni la sentenza per la mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, non ci si può limitare ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma è necessario articolare chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale liquidato, nella specie, in applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", risultando, in difetto, inammissibile la censura, atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle.)
La sentenza non merita censura in parte qua.
2.g Con il settimo motivo la difesa del lamenta incongrua liquidazione delle spese di lite (euro CP_1
27.804,00) operata applicando le tariffe di cui al D.M. 55/2014 per il giudizio innanzi al Tribunale nel range compreso tra 520.000,00 e 1.000.000,00, assumendo che, stante la complessità, le spese avrebbero dovute essere liquidate ai valori medi di tariffa professionale maggiorati del 25%, in considerazione anche del lavoro espletato in via extragiudiziaria e nel giudizio di ATP.
Il motivo è assorbito dalla necessità di rideterminazione delle spese del doppio grado all'esito del presente giudizio di gravame.
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Per tutto quanto sopra argomentato la sentenza deve essere riformata nei termini di seguito esposti, con la precisazione che alla nuova liquidazione si procede facendo applicazione delle tabelle milanesi da ultimo aggiornate (anno 2024), onde pervenire ad importi all'attualità, da non rivalutare ulteriormente.
A titolo di danno non patrimoniale, in applicazione delle tabelle milanesi sopra indicate, si ha che spettano al trentenne all'epoca del sinistro, per 60 punti percentuali di danno biologico CP_1 permanente, euro 430.192,00, oltre ad euro 215.095,00 a titolo di incremento per sofferenza, nella misura percentuale massima consentita e già riconosciuta dal Tribunale (+50%) - su cui non vi è gravame della compagnia assicurativa – ulteriormente incrementato del 25% per la personalizzazione, così per un totale di € 752.835,00, cui vanno aggiunti euro 26.910,00 per ITT (234 gg), euro 1.725,00 per ITP al 75% (20 gg), euro 1.150,00 per ITP al 50% (20 gg.) ed euro 575,00 per ITP al 25% (20 gg.), così per un totale definitivo di € 783.195,00 all'attualità (a fronte dell'importo liquidato in sentenza di euro 673.867,00 al 30.06.2021).
21 A titolo di danno patrimoniale da riduzione in misura del 45% della capacità lavorativa specifica, da calcolarsi come precisato sub 1.d, spettano € 171.145,142, rivalutati all'attualità in €
261.338,63.
A titolo di danno patrimoniale per spese sostenute, € 5.115,99, rivalutati all'attualità in € 7.812,12.
A titolo di danno patrimoniale per mancati guadagni, € 85.450,30, rivalutati all'attualità in €
130.482,61.
A titolo di danno per la perdita dell'autovettura, € 10.500,00, rivalutati all'attualità in € 16.033,50.
Spettano, dunque, in totale, € 1.198.861,86 liquidati all'attualità (in luogo di 1.369.003,37 al
30.06.2021 di cui alla sentenza).
Va dato atto degli acconti già corrisposti dall'appellante principale per un totale di euro 1.233.994,00 in varie tranches (l'ultima delle quali il 30.7.2021), che, previa rivalutazione all'attualità, vanno decurtati dal totale secondo il medesimo schema adottato dal Tribunale, non contestato dalle parti, che è il seguente:
Parte_ rivalutazione all'attualità sulle somme corrisposte dalla
17.10.2008 per € 150.000,00 € 48.000,00
17.11.2008 per € 150.000,00 € 48.750,00
28.06.2011 per € 250.000,00 € 66.750,00
30.11.2013 per € 186.000,00 € 40.362,00
5.8.2019 per € 250.000,00 € 44.000,00
30.7.2021 per € 247.994,00 € 40.919,01
totale rivalutazione € 288.781,01
Parte somme già corrisposte da € 1.233.994,00
con rivalutazione € 1.522.775,01
eccedenza a credito della compagnia assicurativa (€ 1.522.775,01 meno € 1.198.861,86) € 323.913,15
22 Parte_ In accoglimento della richiesta fattane dall'appellante principale va condannato CP_1 alla restituzione di quanto incassato in eccesso, pari, come sopra indicato, alla somma di € 323.913,15 già rivalutata, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Sul punto, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione in Parte_ questa sede avanzata da che la difesa del ha sollevato sul presupposto che il Tribunale CP_1
Parte_ avesse dichiarato tardiva analoga domanda di restituzione avanzata da in primo grado (“Nelle conclusioni nuovamente rese, l'attrice ha svolto inammissibili domande nuove di restituzione delle somme che ha argomentato essere state indebitamente percepite dal convenuto”: così in sentenza), e che la compagnia assicurativa non avesse gravato d'appello tale statuizione.
Devesi, invero, rilevare la diversità ontologica delle due domande di restituzione avanzate nel corso del Parte_ primo e del secondo grado di giudizio da
Il primo grado è stato introdotto dalla compagnia assicurativa sub specie di domanda di accertamento negativo e, in subordine, di quantificazione del credito vantato dal danneggiato, ed era onere dell'attrice formulare qualsivoglia richiesta di condanna alla restituzione di quanto versato in eccedenza nel rispetto delle preclusioni istruttorie ivi maturate.
La domanda di restituzione formulata nell'atto di gravame fonda, per contro, sulla riforma della sentenza gravata, ed è noto che “il giudice dell'impugnazione, il quale riformi (per ragioni di rito o di merito) la decisione gravata, ha il potere … di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti restitutori e/o ripristinatori poiché - come si evince dagli artt. 389 e 402 c.p.c. - tali effetti non discendono "ipso facto" dalla sentenza riformata o cassata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio” (Cass. ez. 3 - ,
Ordinanza n. 24171 del 30/10/2020).
Essa non incontra, dunque, il limite del giudicato.
L'accoglimento (parziale) dei gravami importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Ebbene, reputa la Corte che nel caso di specie sussistano le condizioni di legge per disporre la reciproca compensazione delle spese in relazione ad entrambi i gradi.
23 Va, sul punto, valorizzato il contegno processuale delle parti: l'appellante principale ha già corrisposto più del dovuto con plurimi pagamenti eseguiti prima del giudizio, in corso di causa e dopo la comunicazione della sentenza di prime cure, nonostante l'accoglimento dell'inibitoria, laddove, per contro, l'appellante incidentale ha coltivato richieste risarcitorie ulteriori, insistendo su una perdita totale della capacità di produrre reddito che è, per tutto quanto più sopra esposto, smentita ex actis.
Va dato atto, altresì, della complessità degli accertamenti compiuti, per i quali si è reso necessario l'espletamento di plurime consulenze tecniche.
Le esposte circostanze consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In parziale accoglimento, per quanto di ragione, di entrambi i gravami, ed in riforma della sentenza appellata, ridetermina in € 1.198.861,86, all'attualità, l'importo del risarcimento complessivamente spettante a in conseguenza del sinistro per cui è lite, e, CP_1 accertato che per tale ragione di credito egli ha incassato il superiore importo, rivalutato all'attualità, di € 1.522.775,01, lo condanna alla restituzione, in favore di
[...] di quanto a lui corrisposto in eccedenza, pari ad € 323.913,15, oltre Parte_1 interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- Rigetta nel resto;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 13.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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