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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 18/06/2025 nel procedimento portante il n.
1413 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Guido Marone parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Elisabetta Selleri parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 05/12/2024, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio resa dal Tribunale di Cuneo, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il (di seguito per Controparte_1 brevità anche solo ) e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze in forza CP_1 di contratto a tempo determinato, lamentava di non aver ricevuto la carta di cui all'art. 1, commi 121 ss., della L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuta soltanto ai docenti a tempo indeterminato.
A sostegno della domanda eccepiva la violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, evidenziando di aver sempre svolto le medesime mansioni dei docenti di ruolo, e chiedeva pertanto la condanna del CP_1 alla corresponsione del “bonus docenti” nella misura di € 500,00 per l'anno scolastico oggetto di causa.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l'Amministrazione convenuta, che eccepiva la prescrizione della pretesa con riferimento all'a.s. 2019/2020
e contestava nel resto la fondatezza della domanda attorea, rilevando la incompatibilità tra la natura temporanea dell'impiego e la finalità formativa sottesa alla Carta del
Docente, da intendersi quale investimento destinato a manifestare benefici sul servizio reso dai docenti nel corso del tempo.
Acquisito il ricorso notificato, all'odierna udienza i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * *
1. Dato atto che la difesa dell'Amministrazione ha rinunciato all'eccezione di prescrizione, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di cui appresso.
1.1. Giova in primo luogo precisare che la “carta elettronica” di cui si discute è stata istituita dall'art. 1 della L. n. 107/2015, il cui comma 121 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015 e successivamente con il DPCM
28 novembre 2016.
2 Segnatamente l'art. 2 DPCM 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha stabilito che:
“I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che
è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a Controparte_2 ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le Controparte_2 modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette Controparte_2 alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della
Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel Controparte_2 caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
L 'art. 3 del medesimo DPCM, con riferimento all'importo della Carta, ha previsto che:
3 “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n.
107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il successivo DPCM 28 novembre 2016, recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, all'art. 2 ha disposto che:
“1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto
[...] stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
4 Ai sensi dell'art. 3 del medesimo DPCM:
“
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Da ultimo è intervenuto l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, convertito in L. n. 103/2023, il cui comma 1 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/2021, ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_2
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
5 culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
2.1. La Corte di Giustizia è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che
“anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” in base agli elementi forniti dal giudice remittente
(Tribunale di Vercelli) l'indennità ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4.1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica “dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
2.2. La Corte ha infine escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, e che “tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura
6 temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per
i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
2.3. A seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
7 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
2.3. La Corte ha altresì precisato che il disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/99 richiama esplicitamente il concetto di “annualità didattica”, dovendosi ivi ricomprendere “il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” (cfr. punto 7.6 sentenza cit.).
3. Nel caso di specie, il convenuto non ha minimamente provato, né per vero CP_1 allegato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni assegnate alla ricorrente a quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica, sicchè non si possono ravvisare le menzionate “ragioni oggettive” che sole giustificherebbero il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
Non rinvenendosi, dunque, ragioni oggettive di trattamento differenziato, devono ravvisarsi i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea e deve essere dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016.
3.1. Applicando i suesposti i principi al caso di specie deve rilevarsi che la ricorrente:
- con riferimento al periodo oggetto di causa, ha stipulato un contratto con scadenza al
31 agosto;
- è tuttora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, avendo stipulato per l'a.s.
2024/2025 contratto a termine, sicchè è ammissibile l'azione di adempimento.
8 4. Il , pertanto, deve essere condannato ad accreditare sulla Controparte_2 carta docenti in favore della ricorrente l'importo di € 2.500 con riferimento agli a.s.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e dunque anche in relazione all'a.s. in corso, come richiesto dalla docente all'odierna udienza ottenendo l'assenso della difesa dell'Amministrazione.
4.1. Alla somma riconosciuta dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (arg. ex Cass. civ. n. 13624/2020).
5. In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'istante, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. n.
55/2014 alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della serialità della questione di diritto trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, accerta e dichiara il diritto di ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e per l'effetto condanna il convenuto a erogarle, tramite la CP_1 carta elettronica, l'importo complessivo di € 2.500, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 di lite complessivamente liquidate in € 1.030, oltre € 49 per esposti, IVA, CPA e
9 rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Asti, 18/06/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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