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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/06/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1234/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Laura Censi, con studio in Genova via XX Settembre 3/18, ivi domiciliato appellante contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Yuri
Lissandrin con studio in Pavia, Via Mascheroni n.26, ivi domiciliata, con dichiarazione del difensore di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 0382.301200 o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Email_1
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza appellata del Tribunale di Genova, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1438 del
03/06/2022 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Sesta Civile, GOP Dott. Mauceri,
1 nell'ambito del giudizio N.R.G. 3942/2019, depositata in cancelleria in data 06/06/22, disattesa ogni contraria istanza e difesa, accertare e dichiarare che l'attore ha diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato all a fronte del Controparte_1
rapporto di appalto di cui in narrativa e conseguentemente condannare la convenuta a rifondergli la cifra di euro 12.230,00 a titolo di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033
c.c., maggiorata dalla rivalutazione e dagli interessi legali;
in subordine, comunque accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa dell , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nella misura di euro 12.320,00 con la condanna al relativo indennizzo in pari misura in favore dell'avv. il tutto rivalutato Parte_1
e maggiorato con gli interessi legali al saldo, in ogni caso con vittoria delle spese dell'intero giudizio di primo e di secondo grado, con la condanna dell Controparte_1
al rimborso di quanto versato dall'appellante in virtù della sentenza di primo grado
[...] inclusa l'imposta di Registro”
Per la parte appellata:
“In via preliminare
• accertare e dichiarre l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342
c.p.c.
In via principale
• respingere tutte le domande formulate da parte dell'Avvocato perché Parte_1
infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui al corpo dell'atto e, per l'effetto, confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di Genova n.1438/2022 del 6.6.2022.
In ogni caso
Con vittoria dei compensi e delle spese professionali oltre spese generali, i.v.a. e
c.p.a.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 1438/2022 il Tribunale di Genova, all'esito dell'istruttoria svolta, respingeva la domanda di ripetizione d'indebito svolta da e dichiarava Parte_1
improponibile la domanda di arricchimento senza causa dallo stesso svolta,
pag. 2/9 condannandolo al pagamento delle spese di lite. Con la sentenza appellata veniva ritenuto che l'odierna appellata avesse svolto opere – di ripristino/restauro di serramenti in legno e di realizzazione di altri manufatti in legno – corrispondenti a quelle concordate;
opere per le quali era stato corrisposto dall'odierno appellante il prezzo di €
58.714,50, come pattuito tra le parti. Il Tribunale di Genova ha, tra l'altro ritenuta la legittimità dell'aggiornamento dei prezzi di alcune delle opere intervenuto in corso di esecuzione del contratto, per il disposto dell'art.1664 cc.. Ha ritenuto il Tribunale di
Genova l'improponibilità della domanda di arricchimento senza causa, essendo stata svolta in via principale la domanda di ripetizione di indebito.
2- L'appellante ha svolto i seguenti cinque motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado per violazione della preclusione del giudicato esterno, formatosi all'esito della causa tra le odierne parti definita dal
Tribunale di Genova con sentenza n.2681/2018, avente ad oggetto l'azione promossa dall'attuale appellante per ottenere il risarcimento del danno conseguente ai vizi e difetti delle opere dell'attuale appellato consistite nel ripristino/restauro di serramenti in legno e nella realizzazione di due di essi;
tale causa veniva definita con la condanna dell'odierna appellata al pagamento, in favore dell'odierno appellante, della somma di € 4.561,49 a titolo di risarcimento del danno;
ii. erroneità della sentenza di primo grado ove, nella parte motiva, ha ritenuto tardivamente svolta in primo grado, dall'attuale appellante, nuova domanda avete ad oggetto vizi e difetti delle opere eseguite. Ha dedotto l'appellante che nessuna modifica delle domande è stata svolta dallo stesso nel corso del giudizio di primo grado, non essendo stata svolta alcuna domanda ai sensi dell'art. 1668 cc, ove le circostanze dei capitoli di prova dedotti in primo grado avevano esclusiva finalità difensiva senza costituire proposizione di nuova domanda;
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta utilizzabilità, ai fini della decisione, del documento, prodotto in primo grado dall'attuale appellata, concernente aggiornamento dei prezzi al giugno 2012. Ha dedotto l'appellante che tale documento proviene dall'appellata, non è redatto su carta intestata, e pag. 3/9 non ha valore fiscale, ed ha eccepito che non era stata offerta prova recante data certa dell'avvenuta consegna del documento al committente. iv. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata fondata la decisione esclusivamente sul contenuto del documento costituente l'aggiornamento prezzi al giugno 2012, ove tale documento indica lavori mai commissionati o già oggetto di altro giudizio nel quale si è formato il giudicato con sentenza del
Tribunale di Genova n.2681/2018. Ha dedotto che i lavori esclusi dal giudicato sono costituiti dai seguenti: “soppalco cameretta Matilde, battiscopa (esclusa la parte della cameretta inserita nella fattura 14/13), griglia aria condizionata
(indicata come chiusura botola nell'Aggiornamento), restauro di due porte interne a due ante, sostituzione copri fili sagomati, decorazione dipinto coevo, finitura anticata”. Ha dedotto l'appellante non essere in ogni caso dovuto l'importo indicato in tale documento a titolo di IVA, in quanto non versata dall'appellato, con conseguente obbligo restitutorio. Ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 1664 cc, non essendosi verificata alcuna circostanza imprevedibile, e tale da determinare un aumento dei del prezzo superiore al decimo. Ha anche dedotto che il preventivo delle opere concordato tra le parti era pattuito a corpo e non a misura, rientrando l'eventuale variazione dei prezzi nell'alea normale a carico dell'appaltatore;
v. erroneità della sentenza di primo grado per omessa considerazione dei giudicati formatisi con la sentenza del Tribunale di Genova n.2681/2018 e con la sentenza del Tribunale di Pavia n.875/2018, ove, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, veniva respinta l'opposizione proposta da e, altresì, in Parte_1 accoglimento di domanda riconvenzionale, condannata l'odierna appellata al risarcimento dei danni in favore di per vizi delle opere eseguite. Parte_1
3- L'appellata è costituita Controparte_2
chiedendo dichiararsi, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, e, in via principale, chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto l'appellata che i rapporti tra le parti avevano inizio nel 2011, per la realizzazione di alcune opere presso immobile sito in Genova, via Parini n.26 C. Ha aggiunto che una parte delle opere venivano pagate per pag. 4/9 complessivi € 25.500,00, mentre non venivano pagate altre opere per € 33.214,50. Il mancato pagamento comportava l'incrinarsi dei rapporti tra le parti e non veniva consentito all'odierna appellata di accedere all'immobile per l'ultimazione di tutte le opere concordate. Seguiva l'instaurazione di un giudizio innanzi il Tribunale di Genova
e di altro giudizio innanzi il Tribunale di Pavia. Il giudizio definito con sentenza del
Tribunale di Genova n.2681/2018 aveva ad oggetto domanda di risarcimento del danno svolta dal committente per la presenza di vizi e difetti in alcuna opere. Il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Pavia era insorto in opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dall'odierna appellata per l'importo di € 33.214,50 non corrisposti dal committente. Le sentenze a definizione di entrambi i giudizi erano divenute definitive, e, in entrambi, non era mai stato dedotto, né eccepito, dall'odierno appellante di aver corrisposto somme eccedenti quelle pattuite in relazione alle opere realizzate.
Deduceva l'appellata che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, le opere avevano subito varie modifiche, anche concordate verbalmente, come provato all'esito dell'istruttoria, anche per testi, condotta nel primo grado di giudizio. L'importo complessivo delle opere effettivamente realizzate era pari ad € 58.714,50, e tale importo era stato pagato dall'odierno appellante. Per € 25.500,00 il pagamento era stato eseguito dal committente senza contestazioni. Per la restante parte di € 33.214,50 era intervenuta sentenza del Tribunale di Pavia n.875/2018, sulla quale si era formato il giudicato. Il pagamento eseguito dal committente per € 25.500,00 concerneva le opere indicate nel documento “aggiornamento lavori giugno 2012”, costituite dalle seguenti: operazioni di restauro su dieci ante porte finestra (doc.1 appellante); operazioni di restauro su dodici ante finestre (doc.1 appellante); realizzazione di un finestrone camera nuova (doc.2 e doc.10 appellata); realizzazione di una finestra bagno nuova (doc.2 e doc.10 appellata); sente ante copritapparelle (doc.9 appellata); vetri antisfondamento (doc.1 appellante); tre lunette (doc.1 appellante); mano d'opera per inserimento vetri e adattamento fermavetri per ogni anta;
restauro di due porte interne a due ante, sostituzione coprifili sagomati, decorazione dipinto coevo, finitura anticata (doc. 1 appellante); soppalco cameretta, scala con gradini apribili;
mano d'opera per vari interventi su telai finestre e portefinestre murati nelle date 19.01.2012, 27.01.2012 e 16.02.2012; strutture con ante a filo muro;
consegna e posa maniglie;
chiusura botola;
interventi effettuati sui telai delle pag. 5/9 finestre e delle porte finestre eseguiti in loco essendo murati;
cinquantaquattro metri di battiscopa in legno laccato magnolia (doc.9 appellata); griglia aria condizionata (doc.19 appellata). Con la precisazione delle conclusioni l'appellata ha svolto altresì domanda per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 co.3 cpc.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione d'udienza, la causa è stata posta in decisione con ordinanza 15 gennaio
2025, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali nella misura di giorni sessanta e per il deposito di memorie di replica nella misura di giorni venti.
5- Ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento. Devono essere esaminati congiuntamente e preliminarmente, per necessità logico-giuridica, il primo e il quinto motivo d'appello, concernenti gli effetti delle sentenze definitive n.2681/2018 del Tribunale di Genova e n.875/2018 del Tribunale di Pavia.
5.1 – Nel giudizio tra le parti concluso con sentenza definitiva n.2681/2018 del
Tribunale di Genova, l'odierno appellante agiva contro la società odierna appellata dichiarava essere intercorso tra le parti un contratto d'appalto avente ad oggetto i serramenti esterni di immobile sito in Genova, via Parini 26 (di proprietà di terzi), come indicato nel preventivo dell'appaltatore dell'aprile 2011, e di aver corrisposto l'intero corrispettivo pattuito. Si doleva in tale giudizio l'odierno appellante dell'inesatto adempimento dell'appaltatore ed agiva per il risarcimento del danno. Con la sentenza n.2681/2018 del Tribunale Genova, il risarcimento del danno per tale titolo era quantificato in complessivi € 4.561,49 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, con accertamento incidentale, facente stato tra le parti, che le opere relative ai serramenti erano state realizzate e che il corrispettivo di € 25.500,00 era stato pagato. In relazione a tale pronuncia si è certamente formato il giudicato esterno, come dedotto dallo stesso appellante. Il giudicato, peraltro, si è formato sia in ordine all'entità dei danni conseguenti il solo parziale adempimento di , sia in ordine all'avvenuta CP_1
realizzazione delle opere ed al pagamento spontaneo delle stesse da parte del pag. 6/9 committente. Con la sentenza n.2681/2018 del Tribunale di Genova, non impugnata, si è così formato il giudicato in ordine all'intera esecuzione del contratto relativo ai serramenti esterni dell'immobile di Genova, via Parini 26, essendo preclusa dal giudicato ogni domanda restitutoria, relativa al pagamento eseguito in relazione ai serramenti esterni, svolta nel presente giudizio.
5.2 Il giudizio, in opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'odierna appellata nei confronti dell'odierno appellante, conclusosi con sentenza definitiva n.875/2018 del Tribunale di Pavia, aveva ad oggetto il pagamento del corrispettivo di €
33.214,50 richiesto da per le ulteriori opere eseguite presso l'immobile CP_1 di via Parini 26 in Genova su incarico dell'odierno appellante. Il giudizio si concludeva con la conferma del decreto ingiuntivo, per l'importo richiesto da , e con CP_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal committente, per il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento dell'appaltatore. Anche in ordine all'oggetto del giudizio conclusosi con sentenza definitiva n.875/2018 del Tribunale di
Pavia, concernente le ulteriori opere svolte da su incarico dell'odierno CP_1 appellante presso l'immobile di via Parini 26 in Genova, ogni domanda restitutoria dell'appellante è preclusa dal giudicato formatosi in assenza di impugnazione della sentenza.
5.3 - L'oggetto dei due giudizi sopra ricordati, conclusi con sentenze definitive, esaurisce l'intera vicenda contrattuale che si è sviluppata tra le parti, in ordine alla quale
è preclusa ogni nuova e ulteriore azione per il giudicato interno ed esterno formatosi all'esito dei citati giudizi. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione quello secondo cui, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio
pag. 7/9 abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo
…” (Cass.Sez.Un., 16 giugno 2006, n.13916; conforme Cass.Sez.3, 14 settembre 2022,
n.27013, ove è stato ribadito che, “qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”).
5.4 – Quanto sopra ritenuto assorbe gli ulteriori tre motivi d'appello volti a ottenere accertamenti su domande non più proponibili in quanto precluse dal giudicato.
6 - Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF con riguardo al valore della domanda (€ 12.300,00), e pertanto con riferimento allo scaglione da €
5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia
€ 567,00, fase introduttiva del giudizio € 461,00, fase di trattazione € 922,00, fase decisionale € 956,00, e così complessivamente € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 8/9 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 – Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1234/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Laura Censi, con studio in Genova via XX Settembre 3/18, ivi domiciliato appellante contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Yuri
Lissandrin con studio in Pavia, Via Mascheroni n.26, ivi domiciliata, con dichiarazione del difensore di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 0382.301200 o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Email_1
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza appellata del Tribunale di Genova, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1438 del
03/06/2022 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Sesta Civile, GOP Dott. Mauceri,
1 nell'ambito del giudizio N.R.G. 3942/2019, depositata in cancelleria in data 06/06/22, disattesa ogni contraria istanza e difesa, accertare e dichiarare che l'attore ha diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato all a fronte del Controparte_1
rapporto di appalto di cui in narrativa e conseguentemente condannare la convenuta a rifondergli la cifra di euro 12.230,00 a titolo di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033
c.c., maggiorata dalla rivalutazione e dagli interessi legali;
in subordine, comunque accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa dell , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nella misura di euro 12.320,00 con la condanna al relativo indennizzo in pari misura in favore dell'avv. il tutto rivalutato Parte_1
e maggiorato con gli interessi legali al saldo, in ogni caso con vittoria delle spese dell'intero giudizio di primo e di secondo grado, con la condanna dell Controparte_1
al rimborso di quanto versato dall'appellante in virtù della sentenza di primo grado
[...] inclusa l'imposta di Registro”
Per la parte appellata:
“In via preliminare
• accertare e dichiarre l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342
c.p.c.
In via principale
• respingere tutte le domande formulate da parte dell'Avvocato perché Parte_1
infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui al corpo dell'atto e, per l'effetto, confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di Genova n.1438/2022 del 6.6.2022.
In ogni caso
Con vittoria dei compensi e delle spese professionali oltre spese generali, i.v.a. e
c.p.a.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 1438/2022 il Tribunale di Genova, all'esito dell'istruttoria svolta, respingeva la domanda di ripetizione d'indebito svolta da e dichiarava Parte_1
improponibile la domanda di arricchimento senza causa dallo stesso svolta,
pag. 2/9 condannandolo al pagamento delle spese di lite. Con la sentenza appellata veniva ritenuto che l'odierna appellata avesse svolto opere – di ripristino/restauro di serramenti in legno e di realizzazione di altri manufatti in legno – corrispondenti a quelle concordate;
opere per le quali era stato corrisposto dall'odierno appellante il prezzo di €
58.714,50, come pattuito tra le parti. Il Tribunale di Genova ha, tra l'altro ritenuta la legittimità dell'aggiornamento dei prezzi di alcune delle opere intervenuto in corso di esecuzione del contratto, per il disposto dell'art.1664 cc.. Ha ritenuto il Tribunale di
Genova l'improponibilità della domanda di arricchimento senza causa, essendo stata svolta in via principale la domanda di ripetizione di indebito.
2- L'appellante ha svolto i seguenti cinque motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado per violazione della preclusione del giudicato esterno, formatosi all'esito della causa tra le odierne parti definita dal
Tribunale di Genova con sentenza n.2681/2018, avente ad oggetto l'azione promossa dall'attuale appellante per ottenere il risarcimento del danno conseguente ai vizi e difetti delle opere dell'attuale appellato consistite nel ripristino/restauro di serramenti in legno e nella realizzazione di due di essi;
tale causa veniva definita con la condanna dell'odierna appellata al pagamento, in favore dell'odierno appellante, della somma di € 4.561,49 a titolo di risarcimento del danno;
ii. erroneità della sentenza di primo grado ove, nella parte motiva, ha ritenuto tardivamente svolta in primo grado, dall'attuale appellante, nuova domanda avete ad oggetto vizi e difetti delle opere eseguite. Ha dedotto l'appellante che nessuna modifica delle domande è stata svolta dallo stesso nel corso del giudizio di primo grado, non essendo stata svolta alcuna domanda ai sensi dell'art. 1668 cc, ove le circostanze dei capitoli di prova dedotti in primo grado avevano esclusiva finalità difensiva senza costituire proposizione di nuova domanda;
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta utilizzabilità, ai fini della decisione, del documento, prodotto in primo grado dall'attuale appellata, concernente aggiornamento dei prezzi al giugno 2012. Ha dedotto l'appellante che tale documento proviene dall'appellata, non è redatto su carta intestata, e pag. 3/9 non ha valore fiscale, ed ha eccepito che non era stata offerta prova recante data certa dell'avvenuta consegna del documento al committente. iv. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata fondata la decisione esclusivamente sul contenuto del documento costituente l'aggiornamento prezzi al giugno 2012, ove tale documento indica lavori mai commissionati o già oggetto di altro giudizio nel quale si è formato il giudicato con sentenza del
Tribunale di Genova n.2681/2018. Ha dedotto che i lavori esclusi dal giudicato sono costituiti dai seguenti: “soppalco cameretta Matilde, battiscopa (esclusa la parte della cameretta inserita nella fattura 14/13), griglia aria condizionata
(indicata come chiusura botola nell'Aggiornamento), restauro di due porte interne a due ante, sostituzione copri fili sagomati, decorazione dipinto coevo, finitura anticata”. Ha dedotto l'appellante non essere in ogni caso dovuto l'importo indicato in tale documento a titolo di IVA, in quanto non versata dall'appellato, con conseguente obbligo restitutorio. Ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 1664 cc, non essendosi verificata alcuna circostanza imprevedibile, e tale da determinare un aumento dei del prezzo superiore al decimo. Ha anche dedotto che il preventivo delle opere concordato tra le parti era pattuito a corpo e non a misura, rientrando l'eventuale variazione dei prezzi nell'alea normale a carico dell'appaltatore;
v. erroneità della sentenza di primo grado per omessa considerazione dei giudicati formatisi con la sentenza del Tribunale di Genova n.2681/2018 e con la sentenza del Tribunale di Pavia n.875/2018, ove, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, veniva respinta l'opposizione proposta da e, altresì, in Parte_1 accoglimento di domanda riconvenzionale, condannata l'odierna appellata al risarcimento dei danni in favore di per vizi delle opere eseguite. Parte_1
3- L'appellata è costituita Controparte_2
chiedendo dichiararsi, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, e, in via principale, chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto l'appellata che i rapporti tra le parti avevano inizio nel 2011, per la realizzazione di alcune opere presso immobile sito in Genova, via Parini n.26 C. Ha aggiunto che una parte delle opere venivano pagate per pag. 4/9 complessivi € 25.500,00, mentre non venivano pagate altre opere per € 33.214,50. Il mancato pagamento comportava l'incrinarsi dei rapporti tra le parti e non veniva consentito all'odierna appellata di accedere all'immobile per l'ultimazione di tutte le opere concordate. Seguiva l'instaurazione di un giudizio innanzi il Tribunale di Genova
e di altro giudizio innanzi il Tribunale di Pavia. Il giudizio definito con sentenza del
Tribunale di Genova n.2681/2018 aveva ad oggetto domanda di risarcimento del danno svolta dal committente per la presenza di vizi e difetti in alcuna opere. Il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Pavia era insorto in opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dall'odierna appellata per l'importo di € 33.214,50 non corrisposti dal committente. Le sentenze a definizione di entrambi i giudizi erano divenute definitive, e, in entrambi, non era mai stato dedotto, né eccepito, dall'odierno appellante di aver corrisposto somme eccedenti quelle pattuite in relazione alle opere realizzate.
Deduceva l'appellata che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, le opere avevano subito varie modifiche, anche concordate verbalmente, come provato all'esito dell'istruttoria, anche per testi, condotta nel primo grado di giudizio. L'importo complessivo delle opere effettivamente realizzate era pari ad € 58.714,50, e tale importo era stato pagato dall'odierno appellante. Per € 25.500,00 il pagamento era stato eseguito dal committente senza contestazioni. Per la restante parte di € 33.214,50 era intervenuta sentenza del Tribunale di Pavia n.875/2018, sulla quale si era formato il giudicato. Il pagamento eseguito dal committente per € 25.500,00 concerneva le opere indicate nel documento “aggiornamento lavori giugno 2012”, costituite dalle seguenti: operazioni di restauro su dieci ante porte finestra (doc.1 appellante); operazioni di restauro su dodici ante finestre (doc.1 appellante); realizzazione di un finestrone camera nuova (doc.2 e doc.10 appellata); realizzazione di una finestra bagno nuova (doc.2 e doc.10 appellata); sente ante copritapparelle (doc.9 appellata); vetri antisfondamento (doc.1 appellante); tre lunette (doc.1 appellante); mano d'opera per inserimento vetri e adattamento fermavetri per ogni anta;
restauro di due porte interne a due ante, sostituzione coprifili sagomati, decorazione dipinto coevo, finitura anticata (doc. 1 appellante); soppalco cameretta, scala con gradini apribili;
mano d'opera per vari interventi su telai finestre e portefinestre murati nelle date 19.01.2012, 27.01.2012 e 16.02.2012; strutture con ante a filo muro;
consegna e posa maniglie;
chiusura botola;
interventi effettuati sui telai delle pag. 5/9 finestre e delle porte finestre eseguiti in loco essendo murati;
cinquantaquattro metri di battiscopa in legno laccato magnolia (doc.9 appellata); griglia aria condizionata (doc.19 appellata). Con la precisazione delle conclusioni l'appellata ha svolto altresì domanda per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 co.3 cpc.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione d'udienza, la causa è stata posta in decisione con ordinanza 15 gennaio
2025, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali nella misura di giorni sessanta e per il deposito di memorie di replica nella misura di giorni venti.
5- Ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento. Devono essere esaminati congiuntamente e preliminarmente, per necessità logico-giuridica, il primo e il quinto motivo d'appello, concernenti gli effetti delle sentenze definitive n.2681/2018 del Tribunale di Genova e n.875/2018 del Tribunale di Pavia.
5.1 – Nel giudizio tra le parti concluso con sentenza definitiva n.2681/2018 del
Tribunale di Genova, l'odierno appellante agiva contro la società odierna appellata dichiarava essere intercorso tra le parti un contratto d'appalto avente ad oggetto i serramenti esterni di immobile sito in Genova, via Parini 26 (di proprietà di terzi), come indicato nel preventivo dell'appaltatore dell'aprile 2011, e di aver corrisposto l'intero corrispettivo pattuito. Si doleva in tale giudizio l'odierno appellante dell'inesatto adempimento dell'appaltatore ed agiva per il risarcimento del danno. Con la sentenza n.2681/2018 del Tribunale Genova, il risarcimento del danno per tale titolo era quantificato in complessivi € 4.561,49 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, con accertamento incidentale, facente stato tra le parti, che le opere relative ai serramenti erano state realizzate e che il corrispettivo di € 25.500,00 era stato pagato. In relazione a tale pronuncia si è certamente formato il giudicato esterno, come dedotto dallo stesso appellante. Il giudicato, peraltro, si è formato sia in ordine all'entità dei danni conseguenti il solo parziale adempimento di , sia in ordine all'avvenuta CP_1
realizzazione delle opere ed al pagamento spontaneo delle stesse da parte del pag. 6/9 committente. Con la sentenza n.2681/2018 del Tribunale di Genova, non impugnata, si è così formato il giudicato in ordine all'intera esecuzione del contratto relativo ai serramenti esterni dell'immobile di Genova, via Parini 26, essendo preclusa dal giudicato ogni domanda restitutoria, relativa al pagamento eseguito in relazione ai serramenti esterni, svolta nel presente giudizio.
5.2 Il giudizio, in opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'odierna appellata nei confronti dell'odierno appellante, conclusosi con sentenza definitiva n.875/2018 del Tribunale di Pavia, aveva ad oggetto il pagamento del corrispettivo di €
33.214,50 richiesto da per le ulteriori opere eseguite presso l'immobile CP_1 di via Parini 26 in Genova su incarico dell'odierno appellante. Il giudizio si concludeva con la conferma del decreto ingiuntivo, per l'importo richiesto da , e con CP_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal committente, per il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento dell'appaltatore. Anche in ordine all'oggetto del giudizio conclusosi con sentenza definitiva n.875/2018 del Tribunale di
Pavia, concernente le ulteriori opere svolte da su incarico dell'odierno CP_1 appellante presso l'immobile di via Parini 26 in Genova, ogni domanda restitutoria dell'appellante è preclusa dal giudicato formatosi in assenza di impugnazione della sentenza.
5.3 - L'oggetto dei due giudizi sopra ricordati, conclusi con sentenze definitive, esaurisce l'intera vicenda contrattuale che si è sviluppata tra le parti, in ordine alla quale
è preclusa ogni nuova e ulteriore azione per il giudicato interno ed esterno formatosi all'esito dei citati giudizi. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione quello secondo cui, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio
pag. 7/9 abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo
…” (Cass.Sez.Un., 16 giugno 2006, n.13916; conforme Cass.Sez.3, 14 settembre 2022,
n.27013, ove è stato ribadito che, “qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”).
5.4 – Quanto sopra ritenuto assorbe gli ulteriori tre motivi d'appello volti a ottenere accertamenti su domande non più proponibili in quanto precluse dal giudicato.
6 - Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF con riguardo al valore della domanda (€ 12.300,00), e pertanto con riferimento allo scaglione da €
5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia
€ 567,00, fase introduttiva del giudizio € 461,00, fase di trattazione € 922,00, fase decisionale € 956,00, e così complessivamente € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 8/9 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 – Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;