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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bari
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Consigliere Istruttore
Visto il provvedimento presidenziale di nomina in suo favore;
Letti gli atti di causa;
rilevato che all'udienza del 4 febbraio 2025 nessuno ha depositato note di trattazione scritta, come disposto dal Presidente della Sezione, sicché deve ritenersi che nessuno sia comparso;
rilevato che fissata nuova udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per il 1° aprile 2025, alla medesima udienza, nuovamente nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ritenuto che
, ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio; ritenuto, altresì, che le spese debbano rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.;
p.q.m.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Si comunichi.
Bari, 2 aprile 2025
Il Consigliere Istruttore
Alberto Binetti
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Consigliere Istruttore
Visto il provvedimento presidenziale di nomina in suo favore;
Letti gli atti di causa;
rilevato che all'udienza del 4 febbraio 2025 nessuno ha depositato note di trattazione scritta, come disposto dal Presidente della Sezione, sicché deve ritenersi che nessuno sia comparso;
rilevato che fissata nuova udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per il 1° aprile 2025, alla medesima udienza, nuovamente nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ritenuto che
, ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio; ritenuto, altresì, che le spese debbano rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.;
p.q.m.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Si comunichi.
Bari, 2 aprile 2025
Il Consigliere Istruttore
Alberto Binetti