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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2361/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2361/2023 promossa da con l'avv. Girolamo Adonecchi Parte_1
attrice contro
Controparte_1
convenuta contumace e con l'intervento di con l'avv. Massimo Giribaldi CP_2
intervenuta
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 3.4.2025
dal procuratore di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis:
1 accertata e dichiarata la legittimità del recesso - come sopra esercitato - per l'i-
nadempimento da parte della convenuta obbligazioni di- Controparte_3
sposte con la sentenza n. 3400/15 pronunciata dal tribunale di Livorno in data
02.04.2019 nel giudizio RG 3400/15, nonché la sua gravità, voglia dichiarare la
risoluzione della sentenza suddetta per fatto e colpa della convenuta stessa ex art.
1385 c.c., con conseguente diritto dell'attrice e di a trattenere definitiva- CP_2
mente la somma di euro 730.000,00 versata dalla convenuta stessa a titolo di ca-
parra confirmatoria, ordinando la cancellazione della trascrizione della sentenza
stessa - se nelle more eseguita - e di quella del preliminare del 19.07.2012, esegui-
ta presso la Conservatoria dei Pubblici registri di Livorno in data 25.07.2012 al n.
7634 part.;
IN VIA ALTERNATIVA E SUBORDINATA: accertato e dichiarato l'inadempimen-
to da parte della convenuta delle obbligazioni disposte con la CP_1
sentenza n. 3400/15 pronunciata dal Tribunale di Livorno in data 02.04.2019 nel
giudizio RG 3400/15, nonché la sua gravità, voglia dichiarare la risoluzione della
sentenza suddetta per fatto e colpa della convenuta stessa, con condanna di que-
st'ultima al risarcimento del danno, ordinando la cancellazione della trascrizione
della sentenza stessa - se nelle more eseguita - e di quella del preliminare del
19.07.2012, eseguita presso la Conservatoria dei Pubblici Registri di Livorno in
data 25.07.2012 al n. 7634 part.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.
Dal procuratore di CP_2
“Chiede che l'adito Tribunale voglia (…) DICHIARARE:
2 la risoluzione della sentenza n. 374/2019 reg. sent. resa dal Tribunale di Livorno
in data 02.04.2019 nel giudizio n. 3400/2015 RG stante il grave e rilevante ina-
dempimento della con conseguente diritto della comparente società CP_1
a trattenere, ex art. 1385 cc., ogni somma ricevuta a titolo di caparra confirmato-
ria, quindi e per l'effetto ORDINARE
La cancellazione della trascrizione della sentenza de qua ove eseguita ovvero di
quella del preliminare del 19.07.2012 eseguita presso la Conservatoria dei Pub-
blici registri di Livorno in data 25.07.2012 al n. 7634 part., con esonero di ogni
responsabilità per il conservatore stesso.
Vittoria di spese e competenze di causa con distrazione a favore del procuratore
antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione, conveniva in giudizio ed Pt_1 CP_1
– quest'ultima come litisconsorte necessario - per l'inadempimento da CP_2
parte della delle obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 374/2019 Controparte_1
reg. sent. emessa dal Tribunale di Livorno in data 02.04.2019.
Più precisamente, in data 19 luglio 2012 , e Pt_1 CP_2 CP_1
sottoscrivevano un contratto (che ripeteva nel contenuto un precedente
[...]
preliminare di vendita) con cui le prime due società erano promissarie venditrici nei confronti della di n. 3 terreni edificabili, compiutamente CP_1
identificati in atti, dei quali 2 erano in comproprietà indivisa pro quota tra le venditrici ed uno in proprietà esclusiva di CP_2
3 Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la versava CP_1
euro 730.000,00 a titolo di caparra confirmatoria a fronte del prezzo complessivo di euro 1.550.000,00. L'effetto traslativo del diritto di proprietà in capo alla si sarebbe tuttavia verificato soltanto con la sentenza del CP_1
Tribunale di Livorno n. 374/2019 su domanda giudiziale della promissaria acquirente ex art. 2932 c.c., la quale però non otteneva anche la auspicata riduzione del prezzo originariamente convenuto. La suddetta sentenza passava in giudicato, rimanendo però inadempiuta poiché la non versava il Controparte_1
restante corrispettivo di euro 820.000,00. introduceva quindi il presente Pt_1
giudizio al fine di far dichiarare la risoluzione della sentenza in discorso, previo recesso, con trattenimento della caparra ricevuta (o risarcimento del danno),
nonché al fine di far ordinare la cancellazione della sentenza stessa (se nelle more eseguita) e di quella del preliminare del 19.07.2012.
La convenuta restava contumace. CP_1
Interveniva tardivamente che aderiva a tutte le deduzioni di parte CP_2
attrice.
In esito alla prima udienza, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione.
I fatti come sopra esposti devono ritenersi provati perché incontestati e perché
supportati documentalmente.
La sentenza n. 374/2019, richiesta dalla convenuta ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
appartiene alla categoria delle sentenze costitutive (v. art. 2908 c.c.). Sua finalità è
quella di operare ex nunc quel mutamento della situazione sostanziale che sarebbe
4 derivato dalla conclusione del contratto dovuto. Essa agisce, pertanto, come surrogato del contratto definitivo, ed i suoi effetti si producono dal momento del passaggio in giudicato (tra le molte, in questo senso di veda, Cass. Civ., Sez. II,
28.2.2003, n. 2864, in Mass., Giur. It., 2003).
Nel caso di specie, quindi, , ottenuta la proprietà dei tre lotti CP_1
per effetto della sentenza, avrebbe dovuto provvedere al versamento della somma a saldo alle venditrici.
L'inadempimento della convenuta, certamente rilevante ex art. 1455 c.c. per l'entità dell'importo, come pure gravemente colpevole, considerato anche il disinteresse al processo manifestato dalla (malgrado la sua rituale Controparte_1
citazione), può ritenersi pacificamente provato per tabulas, ed induce questo
Giudice a ritenere legittimo l'esercizio del diritto di recesso dal rapporto giuridico costituito con la sentenza n. 374/2019.
Il recesso dal rapporto negoziale costituito con la sentenza n. 374/2019 rende meritevole di accoglimento la richiesta di trattenere in definitivamente la somma di euro 730.000,00 versate da a titolo di caparra, con CP_1
estinzione del rapporto obbligatorio, il tutto ai sensi dell'art. 1385 c.c., i cui primi due commi dispongono: “Se al momento della conclusione del contratto una parte
dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose
fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata
alla prestazione dovuta.
5 Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal
contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha
ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.
Nel caso di specie ricorre, segnatamente, il caso dell'inadempimento da parte di chi ha corrisposto la caparra, con diritto della controparte, stante il legittimo recesso, di ritenzione della caparra stessa.
Si dispone, inoltre, la cancellazione della trascrizione della sentenza n 374/2019
(se nelle more eseguita) nonché la cancellazione della trascrizione del preliminare del 19.07.2012.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza il convenuto dovrà rifondere all'attore ed al litisconsorte le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione indeterminabile
– complessità bassa nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi, dovendosi tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la legittimità, ex art. 1385 c.c., del recesso dal negozio giuridico costituito della sentenza del
Tribunale di Livorno n. 374/2019, in sostituzione del contratto definitivo tra le parti, stante l'inadempimento della convenuta;
2) accoglie la richiesta di trattenere in via definitiva la somma di euro 730.000,00
versata dalla a titolo di caparra confirmatoria;
Controparte_1
3) ordina la cancellazione della trascrizione della sentenza emessa dal Tribunale di
Livorno n. 374/2019, se nelle more eseguita, con esonero di ogni responsabilità
per il conservatore stesso;
4) ordina la cancellazione della trascrizione del preliminare del 19.7.2012,
eseguita presso la Cancelleria dei Pubblici registri di Livorno in data 25.7.2012
al n. 7634 part., con esonero di ogni responsabilità per il conservatore stesso;
5) condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro
5.261,00 per compensi, oltre ad anticipazioni per euro 1.713,00, oltre spese generali al 15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
6) condanna la convenuta alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_2
del presente grado di giudizio, spese che si liquidano complessivamente in euro
5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA se dovuta e CPA
7 come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2361/2023 promossa da con l'avv. Girolamo Adonecchi Parte_1
attrice contro
Controparte_1
convenuta contumace e con l'intervento di con l'avv. Massimo Giribaldi CP_2
intervenuta
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 3.4.2025
dal procuratore di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis:
1 accertata e dichiarata la legittimità del recesso - come sopra esercitato - per l'i-
nadempimento da parte della convenuta obbligazioni di- Controparte_3
sposte con la sentenza n. 3400/15 pronunciata dal tribunale di Livorno in data
02.04.2019 nel giudizio RG 3400/15, nonché la sua gravità, voglia dichiarare la
risoluzione della sentenza suddetta per fatto e colpa della convenuta stessa ex art.
1385 c.c., con conseguente diritto dell'attrice e di a trattenere definitiva- CP_2
mente la somma di euro 730.000,00 versata dalla convenuta stessa a titolo di ca-
parra confirmatoria, ordinando la cancellazione della trascrizione della sentenza
stessa - se nelle more eseguita - e di quella del preliminare del 19.07.2012, esegui-
ta presso la Conservatoria dei Pubblici registri di Livorno in data 25.07.2012 al n.
7634 part.;
IN VIA ALTERNATIVA E SUBORDINATA: accertato e dichiarato l'inadempimen-
to da parte della convenuta delle obbligazioni disposte con la CP_1
sentenza n. 3400/15 pronunciata dal Tribunale di Livorno in data 02.04.2019 nel
giudizio RG 3400/15, nonché la sua gravità, voglia dichiarare la risoluzione della
sentenza suddetta per fatto e colpa della convenuta stessa, con condanna di que-
st'ultima al risarcimento del danno, ordinando la cancellazione della trascrizione
della sentenza stessa - se nelle more eseguita - e di quella del preliminare del
19.07.2012, eseguita presso la Conservatoria dei Pubblici Registri di Livorno in
data 25.07.2012 al n. 7634 part.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.
Dal procuratore di CP_2
“Chiede che l'adito Tribunale voglia (…) DICHIARARE:
2 la risoluzione della sentenza n. 374/2019 reg. sent. resa dal Tribunale di Livorno
in data 02.04.2019 nel giudizio n. 3400/2015 RG stante il grave e rilevante ina-
dempimento della con conseguente diritto della comparente società CP_1
a trattenere, ex art. 1385 cc., ogni somma ricevuta a titolo di caparra confirmato-
ria, quindi e per l'effetto ORDINARE
La cancellazione della trascrizione della sentenza de qua ove eseguita ovvero di
quella del preliminare del 19.07.2012 eseguita presso la Conservatoria dei Pub-
blici registri di Livorno in data 25.07.2012 al n. 7634 part., con esonero di ogni
responsabilità per il conservatore stesso.
Vittoria di spese e competenze di causa con distrazione a favore del procuratore
antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione, conveniva in giudizio ed Pt_1 CP_1
– quest'ultima come litisconsorte necessario - per l'inadempimento da CP_2
parte della delle obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 374/2019 Controparte_1
reg. sent. emessa dal Tribunale di Livorno in data 02.04.2019.
Più precisamente, in data 19 luglio 2012 , e Pt_1 CP_2 CP_1
sottoscrivevano un contratto (che ripeteva nel contenuto un precedente
[...]
preliminare di vendita) con cui le prime due società erano promissarie venditrici nei confronti della di n. 3 terreni edificabili, compiutamente CP_1
identificati in atti, dei quali 2 erano in comproprietà indivisa pro quota tra le venditrici ed uno in proprietà esclusiva di CP_2
3 Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la versava CP_1
euro 730.000,00 a titolo di caparra confirmatoria a fronte del prezzo complessivo di euro 1.550.000,00. L'effetto traslativo del diritto di proprietà in capo alla si sarebbe tuttavia verificato soltanto con la sentenza del CP_1
Tribunale di Livorno n. 374/2019 su domanda giudiziale della promissaria acquirente ex art. 2932 c.c., la quale però non otteneva anche la auspicata riduzione del prezzo originariamente convenuto. La suddetta sentenza passava in giudicato, rimanendo però inadempiuta poiché la non versava il Controparte_1
restante corrispettivo di euro 820.000,00. introduceva quindi il presente Pt_1
giudizio al fine di far dichiarare la risoluzione della sentenza in discorso, previo recesso, con trattenimento della caparra ricevuta (o risarcimento del danno),
nonché al fine di far ordinare la cancellazione della sentenza stessa (se nelle more eseguita) e di quella del preliminare del 19.07.2012.
La convenuta restava contumace. CP_1
Interveniva tardivamente che aderiva a tutte le deduzioni di parte CP_2
attrice.
In esito alla prima udienza, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione.
I fatti come sopra esposti devono ritenersi provati perché incontestati e perché
supportati documentalmente.
La sentenza n. 374/2019, richiesta dalla convenuta ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
appartiene alla categoria delle sentenze costitutive (v. art. 2908 c.c.). Sua finalità è
quella di operare ex nunc quel mutamento della situazione sostanziale che sarebbe
4 derivato dalla conclusione del contratto dovuto. Essa agisce, pertanto, come surrogato del contratto definitivo, ed i suoi effetti si producono dal momento del passaggio in giudicato (tra le molte, in questo senso di veda, Cass. Civ., Sez. II,
28.2.2003, n. 2864, in Mass., Giur. It., 2003).
Nel caso di specie, quindi, , ottenuta la proprietà dei tre lotti CP_1
per effetto della sentenza, avrebbe dovuto provvedere al versamento della somma a saldo alle venditrici.
L'inadempimento della convenuta, certamente rilevante ex art. 1455 c.c. per l'entità dell'importo, come pure gravemente colpevole, considerato anche il disinteresse al processo manifestato dalla (malgrado la sua rituale Controparte_1
citazione), può ritenersi pacificamente provato per tabulas, ed induce questo
Giudice a ritenere legittimo l'esercizio del diritto di recesso dal rapporto giuridico costituito con la sentenza n. 374/2019.
Il recesso dal rapporto negoziale costituito con la sentenza n. 374/2019 rende meritevole di accoglimento la richiesta di trattenere in definitivamente la somma di euro 730.000,00 versate da a titolo di caparra, con CP_1
estinzione del rapporto obbligatorio, il tutto ai sensi dell'art. 1385 c.c., i cui primi due commi dispongono: “Se al momento della conclusione del contratto una parte
dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose
fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata
alla prestazione dovuta.
5 Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal
contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha
ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.
Nel caso di specie ricorre, segnatamente, il caso dell'inadempimento da parte di chi ha corrisposto la caparra, con diritto della controparte, stante il legittimo recesso, di ritenzione della caparra stessa.
Si dispone, inoltre, la cancellazione della trascrizione della sentenza n 374/2019
(se nelle more eseguita) nonché la cancellazione della trascrizione del preliminare del 19.07.2012.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza il convenuto dovrà rifondere all'attore ed al litisconsorte le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione indeterminabile
– complessità bassa nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi, dovendosi tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la legittimità, ex art. 1385 c.c., del recesso dal negozio giuridico costituito della sentenza del
Tribunale di Livorno n. 374/2019, in sostituzione del contratto definitivo tra le parti, stante l'inadempimento della convenuta;
2) accoglie la richiesta di trattenere in via definitiva la somma di euro 730.000,00
versata dalla a titolo di caparra confirmatoria;
Controparte_1
3) ordina la cancellazione della trascrizione della sentenza emessa dal Tribunale di
Livorno n. 374/2019, se nelle more eseguita, con esonero di ogni responsabilità
per il conservatore stesso;
4) ordina la cancellazione della trascrizione del preliminare del 19.7.2012,
eseguita presso la Cancelleria dei Pubblici registri di Livorno in data 25.7.2012
al n. 7634 part., con esonero di ogni responsabilità per il conservatore stesso;
5) condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro
5.261,00 per compensi, oltre ad anticipazioni per euro 1.713,00, oltre spese generali al 15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
6) condanna la convenuta alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_2
del presente grado di giudizio, spese che si liquidano complessivamente in euro
5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA se dovuta e CPA
7 come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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