Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 977/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 977 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Raffaello Falagiani
[...]
attori nei confronti di con socio unico (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 11 gennaio 2019 in autentica del notaio dott. Rep. n. 42728, Racc. n. 13238, da (C.F. ), in Persona_1 Parte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato
convenuta
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_3
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
(C.F. , in persona del Controparte_4 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore
Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
convenuti
1
e con l'intervento di unipersonale (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_5
tempore, rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 10 giugno 2024, a rogito del notaio
, Rep. n. 13.210, Racc. n. 10.439, da Persona_2 Controparte_7
unipersonale (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_6
rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato
intervenuta conclusioni:
per e : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo: 1) dichiarare la Parte_1 Parte_2
nullità del pignoramento presso terzi ex adverso attivato nei confronti degli opponenti, per essere incompetente per territorio il Tribunale di Caltagirone, sussistendo competenza del Tribunale di Arezzo, per l'effetto dichiarando la inefficacia di ogni atto esecutivo, con ogni conseguente provvedimento;
2) vogliasi dichiarare la nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento oggetto della presente opposizione, per nullità della procura in data 11 gennaio 2019, Rep. 42728, per Notaio di Milano, intercorsa tra Per_1
cessionaria e mandante e mandataria, dichiarando per l'effetto il difetto di CP_1 CP_8
legittimazione in executivis attiva, sostanziale e processuale di e per essa CP_8 Parte_3
a seguito della declaratoria di nullità della procura suddetta per indeterminatezza e indeterminabilità
[...]
dell'oggetto contrattuale, in relazione alla previsione di artt. 1418 e 1346 C.C., dichiarando la inefficacia conseguente di ogni atto ed iniziativa esecutiva, con ogni conseguente provvedimento;
per l'effetto, in relazione all'intervento ex art. 111 c.p.c. svolto da e per essa Controparte_6 [...]
attesa la natura e l'efficacia derivative di tale intervento, vogliasi dichiarare la Controparte_7
nullità ed inefficacia derivate di esso, in relazione alle eccezioni di nullità della procura intercorsa tra e in conformità alle conclusioni sopra svolte in questo punto, con CP_1 Parte_3
ogni provvedimento conseguente di revoca della iniziativa e degli atti esecutivi, dichiarando la estinzione della procedura esecutiva e con ogni statuizione conseguente;
3) vogliasi dichiarare, comunque, la insussistenza di titolarità del credito azionato in capo alla società e per essa alla mandataria, CP_1
con conseguente carenza di legittimazione attiva in executivis sostanziale e processuale di e CP_1
per essa e per essa dichiarando la estraneità del credito controverso CP_8 Parte_3
alla opera-zione di cessione in blocco, anche per la omessa prova circa la inclusione del credito controverso nella operazione di cessione collettiva pubblicata per estratto in G.U. del 16/01/2020, Parte II, nr. 7, altresì
dichiarando la inopponibilità ai terzi e al debitore ceduto della operazione di cessione in blocco per omessa
2 R.G. n. 977/2024
attuazione e/o comunque omessa prova circa la esecuzione degli adempimenti ex art. 58 TUB (nella specie iscrizione della operazione specifica nel Registro delle Imprese) dichiarando per l'effetto la inefficacia di ogni atto esecutivo ex adverso intrapreso, con ogni conseguente provvedimento;
per l'effetto, in relazione all'intervento ex art. 111 c.p.c. svolto da e per essa Controparte_6 Controparte_7
attesa la natura e l'efficacia derivative di tale intervento, vogliasi dichiarare la insussistenza di
[...]
titolarità del credito in capo alla società interveniente e la carenza di legittimazione attiva in executivis,
sostanziale e processuale di essa interveniente, in relazione agli effetti di trasferimento derivativi, con dichiarazione di inopponibilità ai terzi e al debitore ceduto della operazione di cessione in blocco per omessa attuazione e/o comunque omessa prova circa la esecuzione degli adempimenti ex art. 58 TUB (nella specie iscrizione della operazione specifica nel Registro delle Imprese) dichiarando per l'effetto la inefficacia di ogni atto esecutivo ex adverso intrapreso, con ogni conseguente provvedimento;
4) vogliasi altresì dichiarare la carenza di prova della inclusione del credito in origine ex adverso azionato nella operazione di cessione in blocco in favore di e per essa la mandataria, per la omessa adeguata descrizione dei crediti CP_1
facenti parte dell'operazione, dichiarando pertanto la inefficacia di ogni atto esecutivo ex adverso intrapreso,
con ogni conseguente provvedimento di revoca della iniziativa esecutiva;
per l'effetto, in relazione all'intervento ex art. 111 c.p.c. svolto da e per essa Controparte_6 Controparte_7
attesa la natura e l'efficacia derivative di tale inter-vento, vogliasi dichiarare la inefficacia di esso,
[...]
nonché il difetto di legittimazione in executivis, revocando il medesimo intervento in ogni suo effetto,
dichiarando pertanto la inefficacia di ogni atto esecutivo ex adverso intrapreso, con ogni conseguente provvedimento di revoca della iniziativa esecutiva;
5) in via di ulteriore subordine, si richiede che le eventuali assegnazioni dei crediti oppegnorati in favore delle attuali
contro
-parti, siano postergate all'esaurimento delle liquidazioni in executivis in favore dell'anteriore creditore pignoratizio CP_9
6) in relazione all'intervento ex art. 111 c.p.c. svolto da e per essa dalla mandataria
[...] Controparte_6
vogliasi dichiarare la nullità di tale intervento per nullità della Controparte_7
procura in data 10 giugno 2024, nr. Rep. 13210, da mandante, a Controparte_6 [...]
er indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto contrattuale di detta procura, Controparte_7
in relazione alla previsione di artt. 1418 e 1346 C.C., revocando per l'effetto tale intervento ed ogni conseguente eventuale atto esecutivo, restituendo il credito controverso nella piena disponibilità degli opponenti, con ogni conseguente provvedimento statuente l'inefficacia della iniziativa esecutiva;
7) vogliasi dichiarare la nullità della procura da a nonché la nullità della CP_1 Parte_3
procura da a per violazione di norma Controparte_6 Controparte_7
3 R.G. n. 977/2024
imperativa, in relazione alla previsione di art. 1418 C.C. per non essere le società mandatarie iscritte all'Albo
di cui ad art. 106 TUB, con violazione dell'art. 2, Legge nr. 130/1999, conseguentemente dichiarandosi il difetto di potere di rappresentanza sostanziale e processuale da parte delle mandatarie, revocandosi pertanto ogni iniziativa e atto esecutivo per causa del difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale dei soggetti esecutanti, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa;
8) in relazione all'intervento ex art. 111
c.p.c. svolto da e per essa la mandataria Controparte_6 Controparte_7
vogliasi dichiarare il difetto di titolarità di essa interveniente/sub-cessionaria del credito controverso e con-
seguentemente il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale di e per essa Controparte_6
della mandataria dichiarando altresì, comunque, il difetto di Controparte_7
prova circa la inclusione di tale credito nella operazione di cessione collettiva ex art. 58 TUB asseritamente intercorsa tra e di-chiarando l'inefficacia di ogni provvedimento CP_1 Controparte_6
esecutivo; 9) vogliasi, comunque, dichiarare la inefficacia/inopponibilità della operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, asseritamente intercorsa tra e per omesso adempimento o CP_1 Controparte_6
omessa prova dell'adempimento di iscrizione di detta operazione nel Registro delle Imprese, per l'effetto dichiarando l'inefficacia di ogni iniziativa esecutiva, revocando ogni provvedimento ed ogni statuizione esecutiva con restituzione dei crediti oppegnorati nella piena disponibilità degli opponenti;
10) in via di subordine, vogliasi, comunque, dichiarare la improcedibilità dell'azione esecutiva ex adverso promossa per la pendenza di ulteriore, anteriore e prevalente iniziativa esecutiva, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”;
per “- In via Preliminare: accertare la carenza di fumus boni iuris e periculum in mora e, CP_1
per l'effetto, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta ex adverso, confermata dal GE, con conseguente ripristino dell'efficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 495/2019, già
definitivamente esecutivo;
- In via Preliminare, ancora: rigettare l'istanza avversaria della nullità dell'atto di pignoramento per erronea indicazione del Tribunale competente, perché infondata per i motivi esposti in narrativa;
- In Via Principale, nel merito: rigettare integralmente la domanda avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni quivi esposte, con contestuale richiesta di dichiararsi il nulla osta all'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme, come richiesto da parte creditrice nell'atto di pignoramento presso terzi nonché negli atti e verbali dell'esecuzione rubricata al R.G.E.N. 487/2023; In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”;
unipersonale: “-In via Preliminare: accertare la carenza di fumus boni iuris e Controparte_6
periculum in mora e, per l'effetto, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta ex adverso,
4 R.G. n. 977/2024
confermata dal GE, con conseguente ripristino dell'efficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 495/2019, già definitivamente esecutivo;
- In via Preliminare, ancora: rigettare l'istanza avversaria della nullità dell'atto di pignoramento per erronea indicazione del Tribunale competente, perché
infondata per i motivi esposti in narrativa;
- In Via Principale, nel merito: rigettare integralmente la domanda avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni quivi esposte, con contestuale richiesta di dichiararsi il nulla osta all'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme, come richiesto da parte creditrice nell'atto di pignoramento presso terzi nonché negli atti e verbali dell'esecuzione rubricata al R.G.E.N. 487/2023; In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno introdotto il Pt_1 Parte_2
giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione mobiliare iscritta al n. R.E. 487/2023, intrapresa nei loro confronti da e per essa la procuratrice in forza del decreto CP_1 Controparte_10
ingiuntivo n. 495/2019 emesso dall'intestato Tribunale per l'importo di euro 167.971,23 oltre interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione, e hanno articolato i seguenti motivi: Pt_1 Parte_2
i. nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e di ogni attività esecutiva rilevata per la errata indicazione, nell'atto di citazione, del giudice territorialmente competente (Tribunale di
Caltagirone, anziché Tribunale di Arezzo);
ii. nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento per nullità della procura in data 11
gennaio 2019, Rep. 42728, per notaio di Milano intercorsa tra cessionaria e Per_1 CP_1
mandante, e mandataria, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto CP_8
contrattuale;
iii. insussistenza di titolarità del credito azionato in capo alla società cessionaria e per essa alla mandataria per assenza di prova circa la inclusione del credito controverso nella operazione di cessione in blocco di cui ad atto di cessione in blocco del 23 dicembre 2019, pubblicata in G.U. del
16 gennaio 2020, Parte II, nr. 7 e per omessa prova degli adempimenti ex art. 58 TUB;
iv. in via subordinata, improcedibilità della avversa iniziativa esecutiva per il pignoramento presso terzi sino ad esaurimento della procedura esecutiva preventivamente azionata nei confronti dei medesimi debitori, da individuandosi in tale procedura esecutiva, quali terzi Controparte_9
pignorati, di e Sede Nazionale. CP_4 CP_3 CP_4
5 R.G. n. 977/2024
2. Si è costituita in giudizio e per essa, quale procuratrice, CP_1 Parte_3
chiedendo il rigetto delle domande avversarie, invocando la sanatoria per raggiungimento dello scopo di eventuali vizi della vocatio in ius, ricostruendo le vicende successorie relative al credito oggetto di procedura esecutiva e contestando le avverse deduzioni.
3. È intervenuta in giudizio e per essa, quale procuratrice, Controparte_11 [...]
allegando di essere divenuta titolare del credito per cui è causa in forza di Controparte_7
contratto di cessione di crediti in blocco del 31 maggio 2024 stipulato con come da avviso CP_1
pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte seconda, n. 67 del 8.06.2024, chiedendo l'estromissione di e facendo proprie tutte le difese e conclusioni da quest'ultima rassegnate. CP_1
4. e hanno quindi reiterato anche nei confronti di i Pt_1 Parte_2 Controparte_6
motivi sopra articolati e hanno altresì eccepito la nullità delle procure conferite per violazione di norma imperativa, per non essere le mandatarie iscritte all'Albo ex art. 106 TUB, con conseguente difetto di potere di rappresentanza sostanziale.
5. Non si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 Controparte_4
, regolarmente citate;
ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
[...]
6. La causa è stata istruita sulla base della documentazione acquisita in atti, rinviata all'udienza del
12 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c. sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
******
7. e hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di Pt_1 Parte_2
pignoramento presso terzi e di ogni attività esecutiva rilevata per la errata indicazione, nell'atto di citazione, del giudice territorialmente competente (Tribunale di Caltagirone, anziché Tribunale di
Arezzo).
Il motivo è privo di pregio.
Si tratta, infatti, di evidente errore materiale, come tale riconoscibile dalla lettura dell'atto nella sua interezza. Detto atto, del resto, ha raggiunto pienamente il suo scopo, in quanto e Pt_1 [...]
si sono costituiti e hanno potuto articolare compiute difese. Parte_2
8. Con un ulteriore motivo, e hanno eccepito la nullità della procura Pt_1 Parte_2
conferita da ad e della successiva procura conferita da a CP_1 Parte_3 Controparte_6 CP_7
6 R.G. n. 977/2024
perché prive dell'indicazione dei crediti e delle specifiche attività che il Controparte_7
procuratore può svolgere in nome del rappresentato.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della procura speciale per atto notarile dell'11 gennaio 2019 in atti si ricava che CP_1
ha conferito a (ora il potere di «compiere tutti gli atti ritenuti necessari
[...] CP_8 Parte_3
e/o utili e/o opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico (i) di riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti dei quali la società è titolare e cui gestione è stato conferito incarico dalla società' (i Crediti) e diritti collegati, nonché (ii) di gestire e/o fare opposizione alle procedure Parte_4
di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale, con riferimento ai Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debitori ceduti e garanti». Nell'atto sono poi specificati tali compiti e, tra gli altri, si legge: «5. notificare, a mezzo ufficiale giudiziario, precetti e ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione», nonché «15. Compiere e/o sottoscrivere ogni atto,
ricorso, istanza e/o documento necessario al fine di instaurare giudizi, comparire alle udienze, con potere di conciliare o transigere, intervenire, chiamare terzi in causa, costituirsi anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c. e comunque partecipare ad azioni avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa, in ogni stato a grado di giudizio, o resistere nei giudizi da altri promossi sostenendole l'ulteriore eventuale corso fino ad esaurimento, nonché rinunciare agli atti del giudizio ed accettare le avversarie rinunce”; 16. Promuovere le azioni cautelari e concorsuali nonché le esecuzioni mobiliari ed immobiliari ed i ricorsi per ingiunzione» (cfr.
pag. 2 e 3 all. 1 – Aporti).
La procura, dunque, ha un oggetto ben determinato: risultano, invero, determinate le attività che la procuratrice è autorizzata a compiere a tutela delle ragioni creditorie di cui è titolare e CP_1
parimenti determinato, per le ragioni meglio illustrate nel prosieguo, è anche il riferimento ai
«crediti dei quali la società è titolare». (v. infra § 9).
Alle stesse conclusioni deve giungersi con riferimento alla procura conferita da a Controparte_6
Controparte_7
Dalla lettura della procura speciale per atto notarile del 10 giugno 2024 in atti si ricava, infatti, che ha conferito a il potere di «compiere ogni atto, Controparte_6 Controparte_7
attività, adempimento e formalità, nessuno escluso, dalla stessa Società Procuratrice ritenuti necessari e/o utili alla gestione, riscossione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti
presenti e futuri, ivi inclusa l'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura,
7 R.G. n. 977/2024
che assistono tali Crediti, con il correlativo potere di stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 codice di procedura civile». Nell'atto sono poi specificati tali compiti e, tra gli altri, si legge: «adottare ogni opportuna misura e azione che si renda necessaria a seguito dell'inadempimento da parte di qualsivoglia Debitore e/o altri soggetti comunque inclusi nell'Operazione degli obblighi gravanti sugli stessi ai sensi dei contratti da cui originano i relativi Crediti, dei piani di risanamento, dagli accordi di ristrutturazione dell'indebitamento dei Debitori medesimi ovvero delle convenzioni di moratoria o da qualunque altro strumento di risoluzione della crisi d'impresa ai sensi del Codice della Crisi e, in ogni caso, a tutela dei diritti della Società con riferimento al Portafoglio ed alle relative garanzie»; nonché «compiere e/o sottoscrivere ogni atto, ricorso,
istanza o documento necessario al fine di instaurare giudizi in materia civile, amministrativa, ivi compresi procedimenti esecutivi, cautelari, comparire all'udienza di cui all'art. 185 c.p.c., con potere di conciliare o transigere, intervenire, chiamare terzi in causa, costituirsi, e comunque partecipare ad azioni avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale ed amministrativa, in ogni stato e grado di giudizio, o resistere nei giudizi da altri promossi, rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione ed accettare le avversarie rinunce nonché
richiedere e partecipare al procedimento di Mediazione con ogni potere di transigere, conciliare, rinunciare ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 come modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito in Legge con provvedimento n.
98/13 e di Negoziazione Assistita ai sensi del D.L. n. 132 del 2014 convertito in Legge con provvedimento n.
162/2014» e «per tutti i fini di cui sopra, conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà in proposito, ai legali incaricati dei procedimenti relativi ai Crediti in ogni tempo inclusi nel Portafoglio al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della Società, in ogni stato e grado del giudizio, davanti ad ogni competente autorità giudiziaria, in tutte le cause attive e passive, nessuna esclusa, nelle controversie di carattere tributario e nei procedimenti esecutivi e speciali promossi o da promuoversi, per qualsiasi titolo e contro qualsiasi persona od Ente, con tutte le facoltà di cui all'art. 84
c.p.c., comprese» (cfr. doc. 1 – Bolina).
Anche in tal caso la procura ha un oggetto ben determinato.
Né può essere invocato, in senso contrario, quanto statuito dalla Corte di Cassazione
nell'ordinanza n. 28803/2019 richiamata dagli attori, trattandosi di pronuncia riferita ad una fattispecie diversa rispetto a quella che viene in rilievo nel presente giudizio. Si legge infatti nella suddetta ordinanza: «va adesso segnalato, con particolare riferimento alla prima delle censure che nutrono il motivo (sopra, n. 9.2.), che l'assunto del ricorrente per cui la formula “credito anomalo” si scioglie in quella di “categoria di crediti aventi un andamento irregolare (appunto anomalo) rispetto alle pattuizioni contenute nei contratti o nelle convenzioni stipulate tra la banca e il cliente” non viene a delimitare in modo
8 R.G. n. 977/2024
idoneo l'oggetto della procura. Neanche questa seconda formula, infatti, viene a tracciare con nettezza ciò che sta dentro e ciò che sta fuori dall'impegno negoziale.” Peraltro, portando il discorso a un livello più generale,
il rilievo di indeterminatezza e incertezza, che affetta la procura in questione, si manifesta, in sé stesso, come oggettivamente scontato: in tale procura non risultando indicato, in effetti, dove principi e dove finisca l'assunta anomalia ovvero non regolarità dei crediti a cui il medesimo negozio intenderebbe fare riferimento».
9. Parimenti infondato è il motivo di opposizione concernente la violazione delle previsioni di cui alla l. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, per mancata iscrizione di e Parte_3
nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Controparte_7
Va ricordato che, stando al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999, la
“cartolarizzazione” consiste in una operazione concepita per smobilizzare uno o più crediti pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un'impresa (banca, intermediario finanziario o altra impresa), definita originator, ad una società veicolo (società per la cartolarizzazione dei crediti o special purpose vehicle) attraverso la loro cessione a titolo oneroso (di regola pro soluto) a favore di un soggetto, denominato società per la cartolarizzazione – o special purpose vehicle (S.P.V.) – il quale provvede (direttamente o tramite una terza società) ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti ed a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione. Per riscuotere i crediti ceduti la S.P.V. è solita, poi,
incaricare terzi soggetti, che si occuperanno della riscossione e del servizio di cassa e pagamento (il c.d. servicing), i quali devono necessariamente rivestire la qualifica di banche o soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
Nello specifico, l'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico,
presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli, il quale deve contenere un programma particolarmente dettagliato se i titoli sono offerti in sottoscrizione ad investitori istituzionali. Ai sensi dell'art. 2, l. n. 130 del 1999, infatti,
«il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento». In base all'art. 2, co. 6, della stessa legge «i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
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legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti» L'art. 2, co.
6-bis prevede infine che «i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo».
La ratio della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, co. 3, lett. c) risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire, infatti, che la riscossione dei crediti – da cui dipende la remuneratività
dell'investimento effettuato – venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
Occorre poi rilevare che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. sussiste solo per il servicer (o master servicer), non sussistendo, invece, né per la società veicolo resasi cessionaria del credito, né per lo special servicer, ossia per il soggetto delegato dal master servicer a svolgere specifiche attività, concernenti, ad esempio, il recupero del credito.
Ciò chiarito con riferimento alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, merita di essere condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui si tratta di norme che
«non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”».
Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva, dunque, «alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.» (cfr.
Cass. n. 7243/2024).
Anche in forza di tali principi di diritto, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Brindisi nel maggio scorso, ritenendo che «le due richiamate decisioni (quella appena menzionata, nonché la n.
4427/2024 che tuttavia non pare pertinente nella fattispecie, n.d.r.) delineano un quadro convergente e forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai
10 R.G. n. 977/2024
fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 del testo unico bancario (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra,
l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito» (Decreto
Primo Pres. n. 13749 del 17 maggio 2024).
Ritiene questo giudice di dover condividere gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di Cassazione
(peraltro già fatti propri sia dal Tribunale, anche in distinte composizioni collegiali, sia dalla Corte
d'appello di Firenze: cfr. ordinanza del 20 settembre 2024, pres. e rel. ordinanza 21 marzo 2025, Pt_5
pres. Labella, est. Rossi;
Corte app. Firenze, 23 marzo 2025), dovendosi privilegiare l'uniforme applicazione del diritto a livello nazionale.
10. Con un ulteriore motivo di opposizione, è stata contestata la titolarità del credito in capo ad sul presupposto che non risulterebbe sufficientemente provata l'inclusione del credito CP_1
azionato nella operazione di cessione di crediti in blocco descritta nell'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 7, parte II del 16 gennaio 2020 in atti.
Il motivo è infondato.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione in termini che si condividono, laddove – come nella specie
– non sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso,
infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass.
sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
11 R.G. n. 977/2024
Ebbene, dalla lettura dell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
7, parte II del 16 gennaio 2020 si ricava che, con contratto di cessione concluso in 23 dicembre 2019,
ha acquistato pro soluto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e CP_1 [...]
«tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, Controparte_12
indennizzi e ogni altro titolo) (rispettivamente i “Crediti BMPS” e i “Crediti MPSCS” e, congiuntamente, i
“Crediti”) derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso i debitori classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019. Unitamente ai Crediti,
sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell'art. 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore dei Cedenti dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
Crediti».
Tra i crediti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso i debitori classificati “in sofferenza” nel periodo ottobre 1983-agosto 2019 deve indubbiamente farsi rientrare anche il rapporto oggetto di causa, posto che il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo alla base della procedura esecutiva intrapresa nei confronti di e è stato Pt_1 Parte_2
ottenuto in forza di un debito derivante da apertura di credito in conto corrente concessa nel 2015 e chiusa nel 2017; lo stesso decreto è stato emesso dal Tribunale di Arezzo il 10 maggio 2019, munito di formula esecutiva in data 4 giugno 2019, notificato l'8 giugno 2019 e non opposto.
Le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in Gazzetta
consentono, dunque, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco ad CP_1
Del resto, dispone materialmente della copia esecutiva del titolo, ossia del decreto CP_1
ingiuntivo n. 495 del 2019 emesso dal Tribunale di Arezzo (doc. 5- , che non può che essere CP_1
stata consegnata alla cessionaria dalla relativa cedente proprio in ragione dell'avvenuto passaggio di titolarità del diritto.
Contr A ciò si aggiunga che è in atti la dichiarazione proveniente dal funzionario di da cui risulta che il credito azionato è rientrato nella operazione di cessione sopra richiamata (doc. 20 – . CP_1
Detta dichiarazione è rilevante ai fini della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria,
Contr in quanto si tratta di dichiarazione che opera a svantaggio della stessa che ha dichiarato di essersi spogliata di un credito, ossia di una posta attiva del proprio patrimonio (e non si vede
12 R.G. n. 977/2024
Contr quale interesse avrebbe a dichiarare il falso su tale punto). Peraltro, che la dichiarazione della cedente, unita alla disponibilità del titolo esecutivo, possa essere decisiva ai fini della prova della titolarità del credito, è stato affermato dalla Suprema Corte (Cass. sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200),
con principio che questo Tribunale condivide e che ben si attaglia al caso di specie (ed infatti, la
S.C. ha affermato che la prova della cessione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione in G.U., offerta anche direttamente in giudizio).
Alle stesse conclusioni deve giungersi con riferimento alla posizione di . CP_6
Ed invero, dalla lettura dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
parte seconda, n. 67 dell'8 giugno 2024 si ricava che, con contratto del 31 maggio 2024 sono stati ceduti da «(…) b) tutti i crediti derivano da contratti di finanziamento stipulati in varie CP_13
forme tecniche (diversi da contratti di locazione finanziaria (leasing)); (c) tutti i crediti sono stati originariamente acquistati dal relativo Cedente nel periodo compreso tra settembre 2018 e giugno 2022» (cfr.
doc. 3 – Bolina).
Nel caso di specie, come si è visto, il rapporto in questione è stato acquisito da in data CP_1
23 dicembre 2019, momento pertanto pienamente rientrante nel periodo di riferimento appena richiamato (settembre 2018-giugno 2022).
A ciò si aggiunga che è in atti la dichiarazione proveniente dal funzionario di da cui risulta CP_1
che il credito azionato è rientrato nella operazione di cessione di cui si discute (cfr. doc. 6, memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. – Bolina).
Risulta, dunque, provata l'attuale titolarità del credito in capo alla società Controparte_6
11. Deve, infine, essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della iniziativa esecutiva, se si considera che, dalla lettura delle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. rese da per ciascuno dei CP_4
debitori esecutati si ricava che: i. percepisce a titolo di pensione la somma netta Parte_2
mensile di euro 2.618,71, con una trattenuta di euro 379,28 per pignoramento di altro creditore;
ii.
percepisce a titolo di pensione la somma netta mensile di euro 2.856,58, con Parte_1
una trattenuta di euro 404,13, per pignoramento di altro creditore (cfr. doc. 21 – . CP_1
Va in proposito ricordato che, ai sensi dell'art. 545 c.p.c. «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale con un minimo di euro 1.000,00. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».
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Se ne ricava che l'importo mensile della pensione, eccedente la somma di euro 1.000,00, ridotta ancora della trattenuta per altro pignoramento, verrà pignorata nella misura del quinto, nei seguenti termini: – somma restante su cui applicare la trattenuta del quinto pari Parte_2
ad euro 1.239,43; - somma restante su cui applicare la trattenuta del quinto Parte_1
pari ad euro 1.452,45.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande proposte da e Parte_1
devono essere integralmente respinte. Parte_2
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del d.m.
55 del 2014, come modificato dal d.m. 147/2022, in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (euro 52.000,00 - euro 260.001,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta le domande spiegate da e;
Parte_1 Parte_2
b) condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
e liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre spese CP_1 Controparte_6
generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 12 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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