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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/09/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1138/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1138/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. DI PAOLO FABIO
e
, nata a [...] il [...], RO assistita e difesa dall'avv. TERRENZIO TIZIANA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 05/05/2002 avevano contratto RO matrimonio con rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 11/09/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
14/11/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] RO
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
COLLECORVINO il 05/05/2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di COLLECORVINO, nell'anno 2002 atto numero 4 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 A) SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI
1) La figlia ormai maggiorenne, resterà a vivere con il padre, come pure a Per_1 vivere con il padre resterà la figlia minore Per_2
2) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia ancora minorenne, Per_2 relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole.
B) SUL DIRITTO DI VISITA E DI FREQUENTAZIONE
3) La madre potrà vedere la figlia minore liberamente, compatibilmente con le esigenze di studio, scolastiche e ludiche della figlia stessa, tenendo comunque conto della libera e autodeterminata volontà della medesima figlia minore.
C) SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SULLE SPESE STRAORDINARIE
4) Le parti concordano che, in ragione delle attuali capacità e proiezioni reddituali, nessun assegno divorzile il marito verserà alla moglie, godendo ciascun coniuge di redditi propri.
5) Per espresso accordo tra le Parti, la signora RO
è esonerata dall'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario delle
[...] figlie, alle cui necessità provvederà direttamente ed esclusivamente il padre, il quale percepirà per l'intero l'Assegno Unico.
6) La signora corrisponderà invece al signor RO
, a titolo di rimborso, la metà delle spese straordinarie Parte_1 sostenute da quest'ultimo nell'interesse e per le esigenze delle figlie.
7) Le spese straordinarie sono descritte secondo la classificazione stabilita nel
“Protocollo Famiglia” adottato dal Tribunale di Pescara.
8) A titolo esemplificativo saranno considerate spese straordinarie le seguenti voci di spesa:
pagina 3 di 5 a) spese scolastiche, quali iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette e spese di alloggio ove fuori sede di università pubbliche o private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
b) spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività musicali/artistiche; corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze senza i genitori;
acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
spese per la patente di guida;
c) spese per attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'attività agonistica;
d) spese mediche e sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il sistema sanitario nazionale o regionale, spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o presso strutture private convenzionate, esami diagnostici non routinari, analisi cliniche, visite specialistiche. Tali spese mediche e sanitarie dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino.
D) Sui rapporti tra le Parti
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
pagina 4 di 5 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1138/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. DI PAOLO FABIO
e
, nata a [...] il [...], RO assistita e difesa dall'avv. TERRENZIO TIZIANA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 05/05/2002 avevano contratto RO matrimonio con rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 11/09/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
14/11/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] RO
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
COLLECORVINO il 05/05/2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di COLLECORVINO, nell'anno 2002 atto numero 4 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 A) SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI
1) La figlia ormai maggiorenne, resterà a vivere con il padre, come pure a Per_1 vivere con il padre resterà la figlia minore Per_2
2) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia ancora minorenne, Per_2 relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole.
B) SUL DIRITTO DI VISITA E DI FREQUENTAZIONE
3) La madre potrà vedere la figlia minore liberamente, compatibilmente con le esigenze di studio, scolastiche e ludiche della figlia stessa, tenendo comunque conto della libera e autodeterminata volontà della medesima figlia minore.
C) SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SULLE SPESE STRAORDINARIE
4) Le parti concordano che, in ragione delle attuali capacità e proiezioni reddituali, nessun assegno divorzile il marito verserà alla moglie, godendo ciascun coniuge di redditi propri.
5) Per espresso accordo tra le Parti, la signora RO
è esonerata dall'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario delle
[...] figlie, alle cui necessità provvederà direttamente ed esclusivamente il padre, il quale percepirà per l'intero l'Assegno Unico.
6) La signora corrisponderà invece al signor RO
, a titolo di rimborso, la metà delle spese straordinarie Parte_1 sostenute da quest'ultimo nell'interesse e per le esigenze delle figlie.
7) Le spese straordinarie sono descritte secondo la classificazione stabilita nel
“Protocollo Famiglia” adottato dal Tribunale di Pescara.
8) A titolo esemplificativo saranno considerate spese straordinarie le seguenti voci di spesa:
pagina 3 di 5 a) spese scolastiche, quali iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette e spese di alloggio ove fuori sede di università pubbliche o private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
b) spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività musicali/artistiche; corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze senza i genitori;
acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
spese per la patente di guida;
c) spese per attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'attività agonistica;
d) spese mediche e sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il sistema sanitario nazionale o regionale, spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o presso strutture private convenzionate, esami diagnostici non routinari, analisi cliniche, visite specialistiche. Tali spese mediche e sanitarie dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino.
D) Sui rapporti tra le Parti
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
pagina 4 di 5 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5