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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 6620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6620 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 24.09.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 11532/2024 + 16686/2024 riunito
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , dom.to in Parte_1 C.F._1 Napoli alla Via Ottavio Caiazzo 9 presso lo studio dell'avv. Ciro Zaccaro, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._2 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi n. 55, p.e.c. CP_1 t Email_1 Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
1 giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
3 Va poi rilevato che l'opposizione avverso l'avviso di addebito è tempestiva in quanto proposta entro 40 giorni dalla notifica dello stesso, pervenuta il 12.7.2024.
4 L'eccezione di prescrizione formulata limitatamente ai contributi pretesi relativamente all'anno 2017 è, poi, infondata, dovendo essere applicata la sospensione. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In tal caso la sospensione è pari a 129 giorni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. La sospensione massima relativa alle disposizioni da ultimo richiamate è dunque pari a 311 giorni. Non risulta, invece, applicabile l'art. 68 del DL n. 18/2020, per cui “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”. In sostanza, per effetto del combinato disposto delle disposizioni richiamate, vi sarebbe sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 (pari a 541 gg). L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce, tuttavia, espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari, non ancora scaduti e derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali notificati a ridosso dell'8 marzo 2020: dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili, in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Come noto, infatti, allorchè l'ente impositore o si attivano per la Controparte_2 riscossione dei crediti di pertinenza o affidati alla riscossione esattoriale, lo fanno con atti, quale gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali, che individuano specifici termini finali di adempimento. Ed allora, la norma sembra chiara nel disciplinare esclusivamente tale fattispecie, prevedendo che i termini, non ancora scaduti, siano sospesi per l'intero periodo dall'8 marzo al 31 agosto del 2021. Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva, dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato. In base a tali disposizioni, computando la sospensione di 311 giorni, la prescrizione dei contributi commercianti non è decorsa, attesa la comunicazione dell'atto di accertamento e di debito del 11.1.24. Va, poi, specificato che non ricorre nessuna prescrizione sia che la decorrenza della CP_ medesima sia individuata nella data del 2.7.2018, dedotta dall' sia nella data del 31.12.2018, dedotta dalla parte opponente. 5 Quanto alle sanzioni relative ai contributi dell'anno 2018, si evince dall'avviso di addebito che è stato applicato il disposto di cui all'art 116, comma 8 lett a), L 388/2000, così come invocato dall'opponente. L'art 116, comma 8, L 388/2020 ratione temporis ha disposto: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”. CP_ Come specificato dall' in memoria difensiva, le sanzioni sono state calcolate secondo quanto previsto dalla Circolare n.17/2023 che così si esprime:
“La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dall'8 febbraio 2023, l'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come segue. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all'8,50% in ragione d'anno (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti)[3]. La misura dell'8,50% annuo trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8[4]. Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 dell'articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura dell'8,50% annuo[5]”. La sanzione così calcolata ai sensi della lett a) non può superare il 40% (cosiddetto tetto) dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, tuttavia, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora (art 116, co.9, L 388/2000). CP_ Non risultano, pertanto, errori di calcolo a cura dell' 6 Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta ciascun ricorso;
CP_
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. NAPOLI, 25/09/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorsi depositati il 15.5.2024 e 17.7.2024, successivamente riuniti, la parte opponente ha contestato la legittimità dell'accertamento e di debito di € 14.274,78 datato 14.12.23, comunicato il 11.1.24, e il successivo avviso di addebito n. 371 2024 00051858 55 000, notificato il 12.7.2024, con cui è stato chiesto il pagamento di € 14.396,73 per contributi artigiani e commercianti eccedenti il massimale per gli anni 2017 e 2018, oltre sanzioni e interessi. CP_ L' ha domandato il rigetto di ciascun ricorso, rilevandone l'infondatezza.
2 Va in primo luogo osservato che l'opposizione avverso l'atto di accertamento della debenza dei contributi, datato 14.12.23, è ammissibile, in quanto l'istante ha un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 24.09.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 11532/2024 + 16686/2024 riunito
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , dom.to in Parte_1 C.F._1 Napoli alla Via Ottavio Caiazzo 9 presso lo studio dell'avv. Ciro Zaccaro, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._2 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi n. 55, p.e.c. CP_1 t Email_1 Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
1 giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
3 Va poi rilevato che l'opposizione avverso l'avviso di addebito è tempestiva in quanto proposta entro 40 giorni dalla notifica dello stesso, pervenuta il 12.7.2024.
4 L'eccezione di prescrizione formulata limitatamente ai contributi pretesi relativamente all'anno 2017 è, poi, infondata, dovendo essere applicata la sospensione. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In tal caso la sospensione è pari a 129 giorni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. La sospensione massima relativa alle disposizioni da ultimo richiamate è dunque pari a 311 giorni. Non risulta, invece, applicabile l'art. 68 del DL n. 18/2020, per cui “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”. In sostanza, per effetto del combinato disposto delle disposizioni richiamate, vi sarebbe sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 (pari a 541 gg). L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce, tuttavia, espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari, non ancora scaduti e derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali notificati a ridosso dell'8 marzo 2020: dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili, in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Come noto, infatti, allorchè l'ente impositore o si attivano per la Controparte_2 riscossione dei crediti di pertinenza o affidati alla riscossione esattoriale, lo fanno con atti, quale gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali, che individuano specifici termini finali di adempimento. Ed allora, la norma sembra chiara nel disciplinare esclusivamente tale fattispecie, prevedendo che i termini, non ancora scaduti, siano sospesi per l'intero periodo dall'8 marzo al 31 agosto del 2021. Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva, dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato. In base a tali disposizioni, computando la sospensione di 311 giorni, la prescrizione dei contributi commercianti non è decorsa, attesa la comunicazione dell'atto di accertamento e di debito del 11.1.24. Va, poi, specificato che non ricorre nessuna prescrizione sia che la decorrenza della CP_ medesima sia individuata nella data del 2.7.2018, dedotta dall' sia nella data del 31.12.2018, dedotta dalla parte opponente. 5 Quanto alle sanzioni relative ai contributi dell'anno 2018, si evince dall'avviso di addebito che è stato applicato il disposto di cui all'art 116, comma 8 lett a), L 388/2000, così come invocato dall'opponente. L'art 116, comma 8, L 388/2020 ratione temporis ha disposto: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”. CP_ Come specificato dall' in memoria difensiva, le sanzioni sono state calcolate secondo quanto previsto dalla Circolare n.17/2023 che così si esprime:
“La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dall'8 febbraio 2023, l'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come segue. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all'8,50% in ragione d'anno (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti)[3]. La misura dell'8,50% annuo trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8[4]. Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 dell'articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura dell'8,50% annuo[5]”. La sanzione così calcolata ai sensi della lett a) non può superare il 40% (cosiddetto tetto) dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, tuttavia, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora (art 116, co.9, L 388/2000). CP_ Non risultano, pertanto, errori di calcolo a cura dell' 6 Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta ciascun ricorso;
CP_
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. NAPOLI, 25/09/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorsi depositati il 15.5.2024 e 17.7.2024, successivamente riuniti, la parte opponente ha contestato la legittimità dell'accertamento e di debito di € 14.274,78 datato 14.12.23, comunicato il 11.1.24, e il successivo avviso di addebito n. 371 2024 00051858 55 000, notificato il 12.7.2024, con cui è stato chiesto il pagamento di € 14.396,73 per contributi artigiani e commercianti eccedenti il massimale per gli anni 2017 e 2018, oltre sanzioni e interessi. CP_ L' ha domandato il rigetto di ciascun ricorso, rilevandone l'infondatezza.
2 Va in primo luogo osservato che l'opposizione avverso l'atto di accertamento della debenza dei contributi, datato 14.12.23, è ammissibile, in quanto l'istante ha un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela