Art. 9.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635 , concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.
Parimenti, in relazione alla legge 18 marzo 1958, n. 240 , che trasforma il Magistrato per il Po in organo dell'Amministrazione attiva, il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, connesse con l'attuazione della detta legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635 , concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.
Parimenti, in relazione alla legge 18 marzo 1958, n. 240 , che trasforma il Magistrato per il Po in organo dell'Amministrazione attiva, il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, connesse con l'attuazione della detta legge.