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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento RG N. 18/2024 sub 1 altre procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Luisa Vasile Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza promosso ex art. 298 ccii su istanza del
Commissario Liquidatore Avv. nato a [...] il 25 giugno Parte_1
1982 (codice fiscale ), con Studio professionale in 20122 Milano, Galleria CodiceFiscale_1
del Corso n. 1, in proprio ex art. 86 c.p.c., della società di cui con provvedimento del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy ( MIMIT ) – D.M. emesso in data 20/09/2024, n. 115/2024 è stata disposta la Liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli artt.293 e ss. del Decreto
Legislativo 12 gennaio 2019 n.14, nei confronti di , in Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa, con sede legale a MILANO (MI) VIA MONTE SUELLO
17 cap 20133 Domicilio digitale/PEC MOVIMENTAZIONESOCCOOP@LEGALMAIL.IT
Numero REA MI – 1972931, Codice fiscale Partita IVA e n.iscr. al Registro Imprese
; P.IVA_1
vista la rituale instaurazione del contraddittorio ex artt. 297 comma 4 e 40 CCII – dovendo essere sentito il debitore - nei confronti del soggetto che legalmente rappresenta la società quale presidente del consiglio di amministrazione nelle forme ordinarie, ovvero il sig. (cfr. Persona_1
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16746 del 04/07/2013 (Rv. 627250 - 01), conforme Sez. 1, Sentenza n. 1645 del 27/01/2014 “In tema di liquidazione coatta amministrativa, poiché lo stato d'insolvenza si riferisce alla attività di gestione anteriore alla nomina del commissario liquidatore e quindi alla società, il contraddittorio sul relativo accertamento deve costituirsi nei confronti degli ultimi titolari
1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento RG N. 18/2024 sub 1 altre procedure concorsuali
dell'organo esterno della società medesima, in grado di validamente interloquire su tali vicende indipendentemente dal fatto che, alla data del relativo d.m., le loro funzioni ordinarie, anche di rappresentanza, siano cessate, o, meglio, sospese;
ove, peraltro, la sottoposizione alla predetta procedura concorsuale sia stata preceduta, come nella specie, dalla sottoposizione a gestione commissariale straordinaria a norma della legge 12 agosto 1982, n. 576, si giustifica l'estensione del contraddittorio nei confronti del commissario straordinario, con riguardo alle vicende inerenti tale gestione, piuttosto che l'attribuzione della legittimazione ad un soggetto estraneo, quale il curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ., il cui intervento costituisce "extrema ratio" di chiusura del sistema)”; rilevato che il legale rappresentante , comparso in udienza in data 18 marzo Persona_1
2025, ha dichiarato di non opporsi alla dichiarazione di stato di insolvenza ex art. 298 CCII, dopo essere stato destinatario della notifica a mani proprie ricevuta in data 21 febbraio 2025; rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questo Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede legale e a MILANO (MI) VIA MONTE SUELLO 17 cap 20133; CP_2
ritenuto che la società indicata si trova in stato di insolvenza, come emerge con palese evidenza dalla narrativa dell'istanza del Commissario Liquidatore, in quanto dall'esame della documentazione contabile prodotta dalla Società, coordinato con l'analisi della documentazione ottenuta dai creditori, emergono passività ben superiori alle attività che si ipotizza di realizzare;
considerato infatti che il passivo della liquidazione accertato ed ammesso ammonta a complessivi €
1.881.904,20= di cui € 1,8 milioni circa per debiti erariali verso Controparte_3
, come da Stato Passivo depositato presso il Tribunale di Milano in data 21/01/2025,
[...] mentre dal bilancio al 31.12.2020 emerge un totale attivo limitato ed incapiente pari ad € 925.382,00
(di cui circa € 888.000 per crediti all'evidenza datati e di dubbia esigibilità) oltre ad una perdita di esercizio di € 655.148,00 e ad un patrimonio netto negativo di € 582.896,00; evidenziato che – come allegato in ricorso dal Commissario Liquidatore - l'unico conto corrente della società cooperativa, aperto presso Crédit Agricole, è stato chiuso dalla stessa banca il 04/09/2023 per passaggio a sofferenza (all. 4) e non vi è alcun attivo da realizzare in corso di procedura;
rilevato che in merito allo stato di insolvenza, con riferimento alle società poste in liquidazione, il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie (cfr. da ultimo la pacifica giurisprudenza sul punto Cass. civ., n. 25167/2016 “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta
2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento RG N. 18/2024 sub 1 altre procedure concorsuali
unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.”; conf. Cass., 30 maggio 2013, n. 13644, Cass. civ. 14.10.2009, n. 21834); considerato che è pervenuto parere favorevole del MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE
IN ITALY a mezzo PEC in data 7.3.2025 nel quale si legge: “Si fa riferimento alla richiesta formulata da codesto Tribunale con nota del 11/02/2025 Ist. 18/2024 e pervenuta alla scrivente in data
17/02/2025 prot. 27936. Atteso che la cooperativa indicata in oggetto si trovava in una grave situazione debitoria ed è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non sussistono elementi ostativi rispetto alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 298 C.C.I.I. già ex art. 202 della L.F. Si resta in attesa di ricevere copia della relativa sentenza.”; rilevato che emergono plurimi elementi che dimostrano come la società debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
P.Q.M.
ACCERTA E DICHIARA lo stato di insolvenza di n Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa, con sede legale a MILANO (MI) VIA MONTE SUELLO
17 cap 20133 Domicilio digitale/PEC Email_1
Numero REA MI – 1972931, Codice fiscale Partita IVA e n.iscr. al Registro Imprese
; P.IVA_1
DISPONE ai sensi degli artt. 297-298-45 CCII e 136 c.p.c. che la presente sentenza sia comunicata entro tre giorni al , nonché entro il giorno successivo Controparte_4
al suo deposito sia notificata e comunicata in copia integrale al debitore, al Commissario Liquidatore istante ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto per l'annotazione all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 20 marzo 2025.
3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento RG N. 18/2024 sub 1 altre procedure concorsuali
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Luisa Vasile
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Luisa Vasile Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza promosso ex art. 298 ccii su istanza del
Commissario Liquidatore Avv. nato a [...] il 25 giugno Parte_1
1982 (codice fiscale ), con Studio professionale in 20122 Milano, Galleria CodiceFiscale_1
del Corso n. 1, in proprio ex art. 86 c.p.c., della società di cui con provvedimento del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy ( MIMIT ) – D.M. emesso in data 20/09/2024, n. 115/2024 è stata disposta la Liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli artt.293 e ss. del Decreto
Legislativo 12 gennaio 2019 n.14, nei confronti di , in Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa, con sede legale a MILANO (MI) VIA MONTE SUELLO
17 cap 20133 Domicilio digitale/PEC MOVIMENTAZIONESOCCOOP@LEGALMAIL.IT
Numero REA MI – 1972931, Codice fiscale Partita IVA e n.iscr. al Registro Imprese
; P.IVA_1
vista la rituale instaurazione del contraddittorio ex artt. 297 comma 4 e 40 CCII – dovendo essere sentito il debitore - nei confronti del soggetto che legalmente rappresenta la società quale presidente del consiglio di amministrazione nelle forme ordinarie, ovvero il sig. (cfr. Persona_1
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16746 del 04/07/2013 (Rv. 627250 - 01), conforme Sez. 1, Sentenza n. 1645 del 27/01/2014 “In tema di liquidazione coatta amministrativa, poiché lo stato d'insolvenza si riferisce alla attività di gestione anteriore alla nomina del commissario liquidatore e quindi alla società, il contraddittorio sul relativo accertamento deve costituirsi nei confronti degli ultimi titolari
1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento RG N. 18/2024 sub 1 altre procedure concorsuali
dell'organo esterno della società medesima, in grado di validamente interloquire su tali vicende indipendentemente dal fatto che, alla data del relativo d.m., le loro funzioni ordinarie, anche di rappresentanza, siano cessate, o, meglio, sospese;
ove, peraltro, la sottoposizione alla predetta procedura concorsuale sia stata preceduta, come nella specie, dalla sottoposizione a gestione commissariale straordinaria a norma della legge 12 agosto 1982, n. 576, si giustifica l'estensione del contraddittorio nei confronti del commissario straordinario, con riguardo alle vicende inerenti tale gestione, piuttosto che l'attribuzione della legittimazione ad un soggetto estraneo, quale il curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ., il cui intervento costituisce "extrema ratio" di chiusura del sistema)”; rilevato che il legale rappresentante , comparso in udienza in data 18 marzo Persona_1
2025, ha dichiarato di non opporsi alla dichiarazione di stato di insolvenza ex art. 298 CCII, dopo essere stato destinatario della notifica a mani proprie ricevuta in data 21 febbraio 2025; rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questo Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede legale e a MILANO (MI) VIA MONTE SUELLO 17 cap 20133; CP_2
ritenuto che la società indicata si trova in stato di insolvenza, come emerge con palese evidenza dalla narrativa dell'istanza del Commissario Liquidatore, in quanto dall'esame della documentazione contabile prodotta dalla Società, coordinato con l'analisi della documentazione ottenuta dai creditori, emergono passività ben superiori alle attività che si ipotizza di realizzare;
considerato infatti che il passivo della liquidazione accertato ed ammesso ammonta a complessivi €
1.881.904,20= di cui € 1,8 milioni circa per debiti erariali verso Controparte_3
, come da Stato Passivo depositato presso il Tribunale di Milano in data 21/01/2025,
[...] mentre dal bilancio al 31.12.2020 emerge un totale attivo limitato ed incapiente pari ad € 925.382,00
(di cui circa € 888.000 per crediti all'evidenza datati e di dubbia esigibilità) oltre ad una perdita di esercizio di € 655.148,00 e ad un patrimonio netto negativo di € 582.896,00; evidenziato che – come allegato in ricorso dal Commissario Liquidatore - l'unico conto corrente della società cooperativa, aperto presso Crédit Agricole, è stato chiuso dalla stessa banca il 04/09/2023 per passaggio a sofferenza (all. 4) e non vi è alcun attivo da realizzare in corso di procedura;
rilevato che in merito allo stato di insolvenza, con riferimento alle società poste in liquidazione, il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie (cfr. da ultimo la pacifica giurisprudenza sul punto Cass. civ., n. 25167/2016 “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta
2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento RG N. 18/2024 sub 1 altre procedure concorsuali
unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.”; conf. Cass., 30 maggio 2013, n. 13644, Cass. civ. 14.10.2009, n. 21834); considerato che è pervenuto parere favorevole del MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE
IN ITALY a mezzo PEC in data 7.3.2025 nel quale si legge: “Si fa riferimento alla richiesta formulata da codesto Tribunale con nota del 11/02/2025 Ist. 18/2024 e pervenuta alla scrivente in data
17/02/2025 prot. 27936. Atteso che la cooperativa indicata in oggetto si trovava in una grave situazione debitoria ed è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non sussistono elementi ostativi rispetto alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 298 C.C.I.I. già ex art. 202 della L.F. Si resta in attesa di ricevere copia della relativa sentenza.”; rilevato che emergono plurimi elementi che dimostrano come la società debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
P.Q.M.
ACCERTA E DICHIARA lo stato di insolvenza di n Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa, con sede legale a MILANO (MI) VIA MONTE SUELLO
17 cap 20133 Domicilio digitale/PEC Email_1
Numero REA MI – 1972931, Codice fiscale Partita IVA e n.iscr. al Registro Imprese
; P.IVA_1
DISPONE ai sensi degli artt. 297-298-45 CCII e 136 c.p.c. che la presente sentenza sia comunicata entro tre giorni al , nonché entro il giorno successivo Controparte_4
al suo deposito sia notificata e comunicata in copia integrale al debitore, al Commissario Liquidatore istante ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto per l'annotazione all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 20 marzo 2025.
3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento RG N. 18/2024 sub 1 altre procedure concorsuali
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Luisa Vasile
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