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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 773/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
773/2022 R.G.C., all'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Paolo Angelici del foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Recanati, via Ceccaroni n. 1 (MC), come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. E. Andreozzi come da procura generale alle liti per atto notaio di Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503, ed elettivamente domiciliato Persona_1 presso la sede dell' sito a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo biologico da malattia professionale e sommatoria con preesistenze.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe conveniva l' in giudizio ed esponeva quanto segue: - lo stesso aveva lavorato nel CP_1
settore delle pulizie dal 1990 al 1996; - dal 1996 in poi svolgeva attività di artigiano imbianchino;
- nell'ambito della propria attività lavorativa si occupava di tinteggiare interni ed esterni, anche con intonachino e posa in opera di cartongesso e prefinito in legno;
- le mansioni svolte comprendevano: carico manuale dei materiali sull'automezzo quali secchi di vernice (del peso di 20 kg), secchi di intonachino (del peso di 28 kg) e di stucco (del peso di 20-25 kg); scarico manuale dei predetti materiali in cantiere e loro trasporto nel luogo di utilizzo, spesso passando su scale;
preparazione delle superfici da tinteggiare con carteggiatura, eseguita sia manualmente che con mezzi meccanici, tra i quali la carteggiatrice
Festol PL;
stuccatura delle superfici da tinteggiare e carteggiatura delle stuccature;
1 rasatura delle superfici;
tinteggiatura manuale con pennello o rullo;
applicazione manuale dell'intonaco tramite spatole e spugna;
smontaggio, movimentazione e rimontaggio manuali di termosifoni;
esecuzione di opere in cartongesso, con movimentazione e montaggio di lastre del peso di 50 kg;
posa in opera di prefinito in legno;
- le attività suddette, svolte ripetutamente e in posizioni scomode, provocavano al ricorrente dolori alle ginocchia e alla schiena;
- con domanda del 21/02/2018, con allegata certificazione redatta dal dott.
[...] il ricorrente denunciava all' la sussistenza di patologie osteoarticolari “da Per_2 CP_1 sovraccarico”; - in particolare il ricorrente era affetto da “Discopatia pluri-metamerica del rachide lombare” e da “Meniscopatia bilaterale delle ginocchia”; - l' , con note del CP_1
23/06/2018 e del 27/06/2018, respingeva le domande di riconoscimento delle malattie professionali archiviandole;
- il ricorrente, in data 23/07/2020, presentava opposizione ex art. 104 T.U. avverso i provvedimenti di rigetto dell'ente, che venivano anch'esse respinte dall' , come da note dell'11/03/2021; - le denunciate patologie “da sovraccarico” CP_1
costituivano malattie tabellate per le quali sussisteva presunzione di origine professionale;
- anche ove non si trattasse di malattie tabellate, le posture incongrue, il sollevamento manuale dei carichi, l'esposizione a vibrazioni e contraccolpi a carico della colonna vertebrale dovevano ritenersi necessariamente all'origine dell'ernia lombare, nonché della patologia alle ginocchia del ricorrente;
- nella storia clinica del paziente non erano rinvenibili fattori di rischio extra-professionali, a conferma del nesso causale tra le patologie e l'attività lavorativa;
- al ricorrente era stato già riconosciuto dall' un danno biologico pari al CP_1
10% in relazione a precedenti infortuni / malattie professionali;
- la perizia allegata al ricorso a cura del dott. aveva accertato la natura professionale delle patologie oggetto di Per_2 causa, valutando l'entità del danno biologico nella misura del 14%.
Tutto ciò premesso, l' chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Pt_1
“A) accertare e dichiarare
- che le patologie indicate in narrativa hanno natura professionale, essendo state contratte in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
- che il grado di menomazione all'integrità psico-fisica ad esse conseguente è pari al 14
(14) % e, con l'unificazione ai postumi già riconosciuti, il grado complessivo della menomazione all'integrità psico-fisica subita dal ricorrente è pari al 24 (ventinquattro) %;
- che, disposta l'unificazione con i postumi precedenti, al ricorrente spetta una rendita ragguagliata ad un danno del 24 % (ventiquattro.), o quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, o, in subordine, un indennizzo in capitale per il danno biologico accertato in corso di causa, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
2 “B) conseguentemente condannare l' in persona del leg. rapp.te p. t., al pagamento CP_1
della prestazione (rendita o indennizzo) dovuta, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo.
“Vinte le spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , in persona del delle CP_1 Controparte_2
pro tempore, il quale, richiamandosi al parere tecnico della dott.ssa CP_2 Persona_3
dirigente medico-legale dell'Istituto, rilevava l'assenza di documentati principali fattori di rischio da sovraccarico biomeccanico di arti inferiori e rachide lombare idonei e sufficienti a generare le patologie denunciate.
L'ente concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso, siccome infondato, dovendosi escludere l'origine lavorativa delle patologie denunciate.
La causa, istruita sulla base delle prove testimoniali, della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico - legale, delle produzioni documentali delle parti e degli ulteriori documenti depositati inottemperanza all'ordine di esibizione impartito nei confronti dei testimoni
(fatture relative ai lavori commissionati dal ricorrente e realizzati dai testimoni ovvero realizzati contestualmente (es. realizzazione controsoffitti e tinteggiatura) dall' e dai Pt_1 testimoni sui medesimi immobili di terzi), all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Dall'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
escussi all'udienza del 21/09/2023, è emersa la conferma dello svolgimento delle
[...] mansioni e dell'utilizzo delle attrezzature così come esposti dal ricorrente nell'atto introduttivo e, pertanto, risulta esservi stata l'esposizione del ricorrente al rischio di sviluppare le denunciate tecnopatie.
I testi hanno depositato documentazione (fatture relative al periodo 2007-2023) a dimostrazione del fatto che gli stessi avevano lavorato spesso nei cantieri insieme al ricorrente, nel corso di un arco temporale di diversi decenni.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico - legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato all'udienza del 23/05/2024, dott. , ha accertato, con ragionamento Per_4 congruamente e adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica nonché di visita del ricorrente:
3 “Da quanto in precedenza esposto risulta come il sig. già titolare di Parte_1
invalidità del 10 % per malattie professionali legate alla sua attività lavorativa riguardanti ipoacusia neurosensoriale e sindrome del tunnel carpale bilaterale oltre ad un trauma distorsivo della caviglia destra, presenti attualmente anche un quadro di sofferenza della colonna lombosacrale con presenza di discopatie multiple in tale distretto anatomico e limitazione funzionale maggiormente evidenti in flessione e rotoinclinazione ed un quadro di sofferenza delle ginocchia con ipercheratosi a destra anch'esso dovuta alla sua attività lavorativa di pittore edile. Dirimente risulta essere in questi casi la formazione o meno di ipercheratosi e borse prerotulee che si formano quando il soggetto sia costretto a lavorare per parecchio tempo inginocchiato sottoponendo il ginocchio stesso a sollecitazioni innaturali. Nel caso in oggetto tale callosità si è formata nel ginocchio destro, sollecitato in misura maggiore del controlato che pertanto risulta a mio avviso esente da patologie da lavoro. Non sussistono infatti a mio avviso dubbi sul rischio di contrarre le malattie professionali, vista la riferita anamnesi lavorativa di artigiano pittore edile con sollecitazioni della colonna lombare e delle ginocchia, sollevamento di gravi ed uso di strumenti vibranti, rischi peraltro in parte già presenti nella possibilità di contrarre le altre malattie professionali indennizzate. Anamnesi peraltro confermata dalle risultanze istruttorie dei numerosi testimoni prodotti dal legale di parte attrice. Dovendosi addentrare sul piano valutativo come da domanda del Giudice Istruttore, ritengo che a seguito della domanda di malattia professionale del 21.02.18 riguardante la colonna sia residuato un danno stimabile nell'ordine del 6 % (sei per cento) e che a seguito della domanda posta in pari data riguardante il ginocchio destro sia residuato un danno stimabile nell'ordine del
3 % (tre per cento) per un complessivo 8 % (otto per cento) alla luce delle tabelle del CP_1
danno biologico, facendo riferimento alla voce tabellare 204 e 276 e facendo riferimento alla multifattorialità della malattia. Ne consegue come da ulteriore richiesta del Giudice
Istruttore che la valutazione globale del danno applicando la formula scalare sia del 17 %
(diciassette per cento)”.
La dott.ssa c.t. di parte , ha trasmesso al c.t.u. le seguenti osservazioni: Per_2 CP_1
“Non si condividono i giudizi espressi dal Ctu dal momento che persiste la mancata dimostrazione di un rischio lavorativo da sovraccarico biomeccanico arti inferiori e rachide lombare idoneo e sufficiente a generare le patologie denunciate, dovendosi ritenere la raccolta anamnestica soggettiva, resa da chi richiede il riconoscimento dell'indennizzo, e quanto dichiarato con le prove testimoniali ammesse, elementi di valutazione soggettivi generici e non documentati e sostenuti da dati tecnici. Vero è come riportato dal Ctu che
4 l'attività lavorativa di artigiano pittore edile prevede sollecitazioni della colonna lombare
e delle ginocchia, sollevamento di gravi ed uso di strumenti vibranti, tuttavia non risulta dimostrato che l'adibizione a lavorazioni a rischio da sovraccarico degli arti inferiori e del rachide lombare sia continua. L'attività di carico e scarico dei materiali dal mezzo al posto di lavoro e viceversa ed il salire e scendere le scale e trabattelli, come dichiarato dal ricorrente e riportato in anamnesi lavorativa dal Ctu, vengono effettuate “più volte durante la giornata”, ma non in maniera continua”.
Alcuna osservazione è pervenuta dal consulente di parte attrice.
A fronte delle osservazioni formulate dal c.t.p. dell' , il c.t.u. ha precisato: CP_1
“In riferimento a quanto alle note della consulente di parte, sul più volte la giornata ed in maniera continua piuttosto che prevalente, mi sembra francamente discussione di lana caprina. Proprio quando, perché spesso l'anamnesi lavorativa non giustifica, ma nel caso particolare a mio avviso giustifica, sono importanti le prove testimoniali le quali seppure invocate da una sola parte chiariscono o dovrebbero chiarire la mansione lavorativa del soggetto ricorrente. Tali prove sono chiaramente dirimenti la questione. Inoltre le sollecitazioni della colonna in artigiano pittore edile non si esauriscono nelle mansioni riportate dal sottoscritto e confermate dalla dott.ssa quale il caricare e scaricare Per_2
il mezzo e viceversa ed il salire e scendere da scale e/o trabattelli. Va considerato infatti anche, ma sembrava superfluo ribadirlo, il precario equilibrio e le variazioni posturali che durante la continuità della giornata lavorativa rendono ancor più la colonna a rischio. Per quanto riguarda le sollecitazioni alle ginocchia confermo che, verificato il rischio sul quale nessuno sembra abbia a che ridire, la prova empirica delle callosità rotulee conferma che nel caso in oggetto, sottoposto a sollecitazioni importanti vi sia solo il ginocchio destro.
Preso atto della sostanziale concordanza di parte attrice, il preliminare di relazione diviene così definitivo ritenendo altresì di aver adempiuto al compito ricevuto” (si veda la relazione depositata dal c.t.u. dott. il 25-11-2024). Per_4
Questo giudicante condivide detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali è stata accertata la natura professionale delle patologie, determinanti un danno biologico pari all'8% che, cumulato con le preesistenze già riconosciute (10%), dà luogo a un danno complessivo pari al 17%, in parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, deve riconoscersi il diritto del medesimo di percepire l'indennizzo in rendita ex art. 13, co. 2, D.
Lgs. n. 38/00, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore del medesimo CP_1
5 della rendita corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda, si ritiene congruo condannare l' al pagamento della metà delle spese in favore della CP_1
ricorrente, metà liquidata come in dispositivo, con compensazione della metà residua, ai sensi dell'art. 113 D.P.R. 1124/1965.
L'importo delle spese è stato determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4 comma 1, D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore delle controversie, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle operazioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
nei confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il
[...] CP_1
28-11-2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente è derivato un danno biologico pari all'8% che, cumulato con le preesistenze già riconosciute (10%), dà luogo ad un danno complessivo pari al 17%, condanna l' CP_1
come sopra rappresentato, al pagamento in favore del medesimo della rendita corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle spese di lite CP_1 in favore della parte ricorrente, metà liquidata in € 1.050,00, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti la metà residua;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative CP_1 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 30-1-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
773/2022 R.G.C., all'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Paolo Angelici del foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Recanati, via Ceccaroni n. 1 (MC), come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. E. Andreozzi come da procura generale alle liti per atto notaio di Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503, ed elettivamente domiciliato Persona_1 presso la sede dell' sito a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo biologico da malattia professionale e sommatoria con preesistenze.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe conveniva l' in giudizio ed esponeva quanto segue: - lo stesso aveva lavorato nel CP_1
settore delle pulizie dal 1990 al 1996; - dal 1996 in poi svolgeva attività di artigiano imbianchino;
- nell'ambito della propria attività lavorativa si occupava di tinteggiare interni ed esterni, anche con intonachino e posa in opera di cartongesso e prefinito in legno;
- le mansioni svolte comprendevano: carico manuale dei materiali sull'automezzo quali secchi di vernice (del peso di 20 kg), secchi di intonachino (del peso di 28 kg) e di stucco (del peso di 20-25 kg); scarico manuale dei predetti materiali in cantiere e loro trasporto nel luogo di utilizzo, spesso passando su scale;
preparazione delle superfici da tinteggiare con carteggiatura, eseguita sia manualmente che con mezzi meccanici, tra i quali la carteggiatrice
Festol PL;
stuccatura delle superfici da tinteggiare e carteggiatura delle stuccature;
1 rasatura delle superfici;
tinteggiatura manuale con pennello o rullo;
applicazione manuale dell'intonaco tramite spatole e spugna;
smontaggio, movimentazione e rimontaggio manuali di termosifoni;
esecuzione di opere in cartongesso, con movimentazione e montaggio di lastre del peso di 50 kg;
posa in opera di prefinito in legno;
- le attività suddette, svolte ripetutamente e in posizioni scomode, provocavano al ricorrente dolori alle ginocchia e alla schiena;
- con domanda del 21/02/2018, con allegata certificazione redatta dal dott.
[...] il ricorrente denunciava all' la sussistenza di patologie osteoarticolari “da Per_2 CP_1 sovraccarico”; - in particolare il ricorrente era affetto da “Discopatia pluri-metamerica del rachide lombare” e da “Meniscopatia bilaterale delle ginocchia”; - l' , con note del CP_1
23/06/2018 e del 27/06/2018, respingeva le domande di riconoscimento delle malattie professionali archiviandole;
- il ricorrente, in data 23/07/2020, presentava opposizione ex art. 104 T.U. avverso i provvedimenti di rigetto dell'ente, che venivano anch'esse respinte dall' , come da note dell'11/03/2021; - le denunciate patologie “da sovraccarico” CP_1
costituivano malattie tabellate per le quali sussisteva presunzione di origine professionale;
- anche ove non si trattasse di malattie tabellate, le posture incongrue, il sollevamento manuale dei carichi, l'esposizione a vibrazioni e contraccolpi a carico della colonna vertebrale dovevano ritenersi necessariamente all'origine dell'ernia lombare, nonché della patologia alle ginocchia del ricorrente;
- nella storia clinica del paziente non erano rinvenibili fattori di rischio extra-professionali, a conferma del nesso causale tra le patologie e l'attività lavorativa;
- al ricorrente era stato già riconosciuto dall' un danno biologico pari al CP_1
10% in relazione a precedenti infortuni / malattie professionali;
- la perizia allegata al ricorso a cura del dott. aveva accertato la natura professionale delle patologie oggetto di Per_2 causa, valutando l'entità del danno biologico nella misura del 14%.
Tutto ciò premesso, l' chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Pt_1
“A) accertare e dichiarare
- che le patologie indicate in narrativa hanno natura professionale, essendo state contratte in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
- che il grado di menomazione all'integrità psico-fisica ad esse conseguente è pari al 14
(14) % e, con l'unificazione ai postumi già riconosciuti, il grado complessivo della menomazione all'integrità psico-fisica subita dal ricorrente è pari al 24 (ventinquattro) %;
- che, disposta l'unificazione con i postumi precedenti, al ricorrente spetta una rendita ragguagliata ad un danno del 24 % (ventiquattro.), o quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, o, in subordine, un indennizzo in capitale per il danno biologico accertato in corso di causa, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
2 “B) conseguentemente condannare l' in persona del leg. rapp.te p. t., al pagamento CP_1
della prestazione (rendita o indennizzo) dovuta, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo.
“Vinte le spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , in persona del delle CP_1 Controparte_2
pro tempore, il quale, richiamandosi al parere tecnico della dott.ssa CP_2 Persona_3
dirigente medico-legale dell'Istituto, rilevava l'assenza di documentati principali fattori di rischio da sovraccarico biomeccanico di arti inferiori e rachide lombare idonei e sufficienti a generare le patologie denunciate.
L'ente concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso, siccome infondato, dovendosi escludere l'origine lavorativa delle patologie denunciate.
La causa, istruita sulla base delle prove testimoniali, della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico - legale, delle produzioni documentali delle parti e degli ulteriori documenti depositati inottemperanza all'ordine di esibizione impartito nei confronti dei testimoni
(fatture relative ai lavori commissionati dal ricorrente e realizzati dai testimoni ovvero realizzati contestualmente (es. realizzazione controsoffitti e tinteggiatura) dall' e dai Pt_1 testimoni sui medesimi immobili di terzi), all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Dall'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
escussi all'udienza del 21/09/2023, è emersa la conferma dello svolgimento delle
[...] mansioni e dell'utilizzo delle attrezzature così come esposti dal ricorrente nell'atto introduttivo e, pertanto, risulta esservi stata l'esposizione del ricorrente al rischio di sviluppare le denunciate tecnopatie.
I testi hanno depositato documentazione (fatture relative al periodo 2007-2023) a dimostrazione del fatto che gli stessi avevano lavorato spesso nei cantieri insieme al ricorrente, nel corso di un arco temporale di diversi decenni.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico - legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato all'udienza del 23/05/2024, dott. , ha accertato, con ragionamento Per_4 congruamente e adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica nonché di visita del ricorrente:
3 “Da quanto in precedenza esposto risulta come il sig. già titolare di Parte_1
invalidità del 10 % per malattie professionali legate alla sua attività lavorativa riguardanti ipoacusia neurosensoriale e sindrome del tunnel carpale bilaterale oltre ad un trauma distorsivo della caviglia destra, presenti attualmente anche un quadro di sofferenza della colonna lombosacrale con presenza di discopatie multiple in tale distretto anatomico e limitazione funzionale maggiormente evidenti in flessione e rotoinclinazione ed un quadro di sofferenza delle ginocchia con ipercheratosi a destra anch'esso dovuta alla sua attività lavorativa di pittore edile. Dirimente risulta essere in questi casi la formazione o meno di ipercheratosi e borse prerotulee che si formano quando il soggetto sia costretto a lavorare per parecchio tempo inginocchiato sottoponendo il ginocchio stesso a sollecitazioni innaturali. Nel caso in oggetto tale callosità si è formata nel ginocchio destro, sollecitato in misura maggiore del controlato che pertanto risulta a mio avviso esente da patologie da lavoro. Non sussistono infatti a mio avviso dubbi sul rischio di contrarre le malattie professionali, vista la riferita anamnesi lavorativa di artigiano pittore edile con sollecitazioni della colonna lombare e delle ginocchia, sollevamento di gravi ed uso di strumenti vibranti, rischi peraltro in parte già presenti nella possibilità di contrarre le altre malattie professionali indennizzate. Anamnesi peraltro confermata dalle risultanze istruttorie dei numerosi testimoni prodotti dal legale di parte attrice. Dovendosi addentrare sul piano valutativo come da domanda del Giudice Istruttore, ritengo che a seguito della domanda di malattia professionale del 21.02.18 riguardante la colonna sia residuato un danno stimabile nell'ordine del 6 % (sei per cento) e che a seguito della domanda posta in pari data riguardante il ginocchio destro sia residuato un danno stimabile nell'ordine del
3 % (tre per cento) per un complessivo 8 % (otto per cento) alla luce delle tabelle del CP_1
danno biologico, facendo riferimento alla voce tabellare 204 e 276 e facendo riferimento alla multifattorialità della malattia. Ne consegue come da ulteriore richiesta del Giudice
Istruttore che la valutazione globale del danno applicando la formula scalare sia del 17 %
(diciassette per cento)”.
La dott.ssa c.t. di parte , ha trasmesso al c.t.u. le seguenti osservazioni: Per_2 CP_1
“Non si condividono i giudizi espressi dal Ctu dal momento che persiste la mancata dimostrazione di un rischio lavorativo da sovraccarico biomeccanico arti inferiori e rachide lombare idoneo e sufficiente a generare le patologie denunciate, dovendosi ritenere la raccolta anamnestica soggettiva, resa da chi richiede il riconoscimento dell'indennizzo, e quanto dichiarato con le prove testimoniali ammesse, elementi di valutazione soggettivi generici e non documentati e sostenuti da dati tecnici. Vero è come riportato dal Ctu che
4 l'attività lavorativa di artigiano pittore edile prevede sollecitazioni della colonna lombare
e delle ginocchia, sollevamento di gravi ed uso di strumenti vibranti, tuttavia non risulta dimostrato che l'adibizione a lavorazioni a rischio da sovraccarico degli arti inferiori e del rachide lombare sia continua. L'attività di carico e scarico dei materiali dal mezzo al posto di lavoro e viceversa ed il salire e scendere le scale e trabattelli, come dichiarato dal ricorrente e riportato in anamnesi lavorativa dal Ctu, vengono effettuate “più volte durante la giornata”, ma non in maniera continua”.
Alcuna osservazione è pervenuta dal consulente di parte attrice.
A fronte delle osservazioni formulate dal c.t.p. dell' , il c.t.u. ha precisato: CP_1
“In riferimento a quanto alle note della consulente di parte, sul più volte la giornata ed in maniera continua piuttosto che prevalente, mi sembra francamente discussione di lana caprina. Proprio quando, perché spesso l'anamnesi lavorativa non giustifica, ma nel caso particolare a mio avviso giustifica, sono importanti le prove testimoniali le quali seppure invocate da una sola parte chiariscono o dovrebbero chiarire la mansione lavorativa del soggetto ricorrente. Tali prove sono chiaramente dirimenti la questione. Inoltre le sollecitazioni della colonna in artigiano pittore edile non si esauriscono nelle mansioni riportate dal sottoscritto e confermate dalla dott.ssa quale il caricare e scaricare Per_2
il mezzo e viceversa ed il salire e scendere da scale e/o trabattelli. Va considerato infatti anche, ma sembrava superfluo ribadirlo, il precario equilibrio e le variazioni posturali che durante la continuità della giornata lavorativa rendono ancor più la colonna a rischio. Per quanto riguarda le sollecitazioni alle ginocchia confermo che, verificato il rischio sul quale nessuno sembra abbia a che ridire, la prova empirica delle callosità rotulee conferma che nel caso in oggetto, sottoposto a sollecitazioni importanti vi sia solo il ginocchio destro.
Preso atto della sostanziale concordanza di parte attrice, il preliminare di relazione diviene così definitivo ritenendo altresì di aver adempiuto al compito ricevuto” (si veda la relazione depositata dal c.t.u. dott. il 25-11-2024). Per_4
Questo giudicante condivide detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali è stata accertata la natura professionale delle patologie, determinanti un danno biologico pari all'8% che, cumulato con le preesistenze già riconosciute (10%), dà luogo a un danno complessivo pari al 17%, in parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, deve riconoscersi il diritto del medesimo di percepire l'indennizzo in rendita ex art. 13, co. 2, D.
Lgs. n. 38/00, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore del medesimo CP_1
5 della rendita corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda, si ritiene congruo condannare l' al pagamento della metà delle spese in favore della CP_1
ricorrente, metà liquidata come in dispositivo, con compensazione della metà residua, ai sensi dell'art. 113 D.P.R. 1124/1965.
L'importo delle spese è stato determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4 comma 1, D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore delle controversie, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle operazioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
nei confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il
[...] CP_1
28-11-2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente è derivato un danno biologico pari all'8% che, cumulato con le preesistenze già riconosciute (10%), dà luogo ad un danno complessivo pari al 17%, condanna l' CP_1
come sopra rappresentato, al pagamento in favore del medesimo della rendita corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle spese di lite CP_1 in favore della parte ricorrente, metà liquidata in € 1.050,00, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti la metà residua;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative CP_1 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 30-1-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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