Sentenza 17 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/01/2022, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00057/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2021, proposto da
Emme Costruzioni e Servizi s.r.l. in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , dott.ssa Catia Saulini, in qualità di Liquidatore Giudiziale della Emme Costruzioni e Servizi s.r.l. in Concordato Preventivo, all’uopo autorizzata dal Giudice Delegato, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Corciulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Gabellone in Lecce, Corte dei Lubelli 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lecce, Sez. I, n. 553 del 05.04.2018, non appellata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Comune di Gallipoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con la sentenza n. 553/2018 questo TAR ha accolto il ricorso proposto da Emme Costruzioni e Servizi S.r.l., in Concordato Preventivo, e dalla dott.ssa Saulini Catia, per l’annullamento della nota dirigenziale datata 30/05/2017, prot. 0026651 del 31/05/2017, con cui il Comune di Gallipoli aveva sospeso il procedimento volto al rilascio di permesso di costruire chiesto dalla società ricorrente, in attesa dell’adeguamento del PRGC al PPTR;
- in particolare, questo TAR ha osservato che “ lungi dal provvedere in termini positivi o negativi, il Comune ha sospeso sine die il procedimento in esame, in attesa di adeguamento dello strumento urbanistico locale al PPTR; strumento urbanistico peraltro allo stato ancora embrionale, posto che, a quanto emerge dall’atto impugnato, esso risulta ancora allo stadio della mera redazione. È evidente allora, sotto tale profilo, l’illegittimità della condotta dell’ente, il quale ha sospeso il procedimento in esame senza alcuna predeterminazione del termine, lasciando così il ricorrente nell’incertezza assoluta in ordine non solo all’an, ma anche al quando del provvedimento finale ”;
- la predetta statuizione di annullamento è passata in giudicato;
Rilevato che:
- con l’odierno ricorso Emme Costruzioni e Servizi s.r.l. in Concordato Preventivo e la dott.ssa Catia Saulini, in qualità di Liquidatore Giudiziale, hanno agito dinanzi a questo TAR onde ottenere la condanna del comune a prestare ottemperanza alla sentenza;
- il Comune di Gallipoli si è costituito in giudizio eccependo nell’ordine: a) “l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità e/o irricevibilità del ricorso proposto dai ricorrenti per violazione del principio del contraddittorio e della norma prevista dall’art. 114, comma 1 del c.p.a., atteso che il ricorso per ottemperanza non veniva notificato al Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, che hanno preso parte al giudizio ordinario conclusosi con la sentenza di questo On. Tribunale Amministrativo n.553/2018”; b) “il difetto di legittimazione attiva o titolarità attiva dell’amministratore Unico e legale rappresentante, sig. Giovanni Ruberto, della Emme Costruzioni e Servizi s.r.l. in concordato preventivo”, nonché, in alternativa, il “difetto di legittimazione o titolarità del liquidatore giudiziale”; c) “l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità e/o irricevibilità, o quanto meno il rigetto, del ricorso proposto dai ricorrenti poiché la sentenza n. 553/2018 … non prevedeva “ordini” e “obbligazioni di fare””;
- in ogni caso, il Comune di Gallipoli ha concluso per il rigetto del ricorso, assumendo che “il Comune ha preso atto della statuizione di annullamento ex tunc della precedente determinazione soprassessoria e si è attivato, e continua ad attivarsi, per quanto di sua competenza, alla sollecita definizione della pratica, nonostante la complessa vicenda che lo investe, come dimostra la richiesta di parere - quesito rivolto alla stessa Regione in ordine all’applicabilità al caso in questione dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004” (nota in data 25.02.2021);
- si è costituita in giudizio anche la Regione Puglia, che ha eccepito la propria estraneità alla vicenda, essendo questa riferibile in via esclusiva alla competenza comunale;
Considerato che:
- l’omessa notificazione del ricorso per l’ottemperanza all’Autorità ministeriale, che non aveva adottato alcuno degli atti impugnati nel giudizio di cognizione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma consente l’integrazione del contraddittorio: “ l'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto all'ottemperanza, stabilisce che "l'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza [...] della cui ottemperanza si tratta [...]" L'omessa notificazione a taluna delle parti suindicate non è sanzionata dall'inammissibilità del gravame, atteso che la predetta disposizione non prevede tale conseguenza in simili ipotesi (cfr. T.a.r. per l'Emilia Romagna, Bologna, ord. n. 225 del 18; T.A.R. Sicilia, Palermo, ord. n. 225 del 2017). Il precedente art. 27 cod. proc. amm. prevede che il contraddittorio possa sempre essere integrato, quando il giudizio è stato promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza; e, com'è noto, l'azione di ottemperanza non è assoggettata a termini di decadenza (v. art. 114, co. 1, cit.). D'altronde, una eventuale pronuncia di inammissibilità comporterebbe la riproponibilità del ricorso ed appare quindi conforme al principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. richiamato dall'art. 2, comma 1, cod. proc. amm., privilegiare, nell'interpretazione delle norme processuali, le soluzioni che agevolino la tutela dei diritti e degli interessi (Cons. Stato n. 5162 del 2013) ” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 06/11/2020 n. 2922);
- nel caso di specie, parte ricorrente ha provveduto autonomamente alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Autorità ministeriale in data 8.10.2021, ciò che vale a soddisfare gli interessi presidiati dall’art. 114, co. 1, c.p.a.;
- quanto alla eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti è appena il caso di osservare che si tratta delle medesime parti che hanno introdotto il giudizio di cognizione, sicché sulla rispettiva legittimazione ad attivarsi in sede giurisdizionale si è formato il giudicato;
- parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza, nel presupposto che la sentenza attivata in giudizio non prevedesse obblighi di fare, dal momento che, al contrario l’obbligo dell’Amministrazione di attivarsi ai fini della conclusione del procedimento di rilascio del p.d.c costituisce l’assunto logico presupposto all’annullamento del provvedimento di sospensione dello stesso procedimento;
Considerato altresì che, nel merito, non appaiono conferenti le difese del comune circa l’attivazione di un momento di interlocuzione con la Regione Puglia finalizzato a chiarire i presupposti e condizioni per l’applicazione delle prescrizioni che regolano la vicenda, dal momento che l’unico soggetto immesso nella titolarità del potere di assumere determinazioni finali circa l’istanza del privato è la sola Amministrazione comunale;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione comunale deve essere condannata a prestare ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 553/2018 e quindi a concludere il procedimento di rilascio del permesso di costruire nel termine di giorni 60 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con l’avvertimento che in mancanza:
- si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno poste a carico della stessa Amministrazione;
- il Segretario Comunale dovrà comunicare il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, onde consentire a questo TAR la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per l’assunzione delle iniziative di sue competenza con riferimento a possibili profili di danno erariale;
Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO