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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5977 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 30.10.2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5458/2019 R. G. sezione civile vertente
TRA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
UI AN -appellante-
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti dagli Controparte_1 avv.ti Rosa Iossa e Pasquale D'Onofrio -appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Ente appellante in data 13.12.2019 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1127 del 13.6.2019, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 249 del 4.11.2016, emessa dalla
[...]
notificata a mezzo pec il 7.11.2016, con cui Controparte_2 era stato ingiunto al nella persona del Sindaco p.t., quale legale Parte_1 rappresentante dell'Ente, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 14.250,00 (per violazione degli artt. 133 commi 1 e 2, e 124 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, a causa del superamento dei valori limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 allegato V parte II Dlgs 152/2006 dello scarico provenienti da tronco della rete fognaria comunale di sulla scorta del verbale n. 17 del 22.11.2011 del Comando Stazione Pt_1
Forestale di Torrecuso (Bn) e n. 548 del 9.8.2011 dell' di Benevento. Pt_2
Il ricorrente in primo grado ha lamentato l'ingiustizia del provvedimento impugnato, censurandolo sia per i vizi di carattere formale e procedurale (audizione dell'interessato, vizio di motivazione) che sostanziale, deducendo l'insussistenza di colpa o dolo e la sussistenza della buona fede. Resistente la , il giudice di primo grado ha disatteso ogni doglianza con ampia ed CP_1 articolata motivazione. Avverso la predetta pronuncia ha proposto gravame l'Ente appellante, censurando l'erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata per non aver rilevato che al Parte_1 non era stata garantita la partecipazione alla formazione della “prova tecnica” presupposto della contestazione e della ordinanza-ingiunzione; che i “risultati delle analisi erano del tutto inutilizzabili, risultando eseguito l'accertamento mediante il prelievo di un solo campione c.d.
“campionamento istantaneo”).
Ha altresì censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la responsabilità solidale del in quanto vigente la regola della responsabilità personale, Parte_1 mutuata dal sistema penale per i procedimenti del tipo di quello per cui è causa. Ha altresì dedotto che, premessa la natura personale della responsabilità della violazione, la legge 689/81 all'art. 14 prevede un obbligo di contestazione immediata della violazione al trasgressore e all'obbligato in solido, imponendo, dunque, alla Amministrazione procedente – nello specifico la - un dovere di identificazione dell'autore della violazione. Controparte_1
La ratio dell'art. 14 è invero evincibile proprio dalla lettura coordinata di tale norma con quella dell'art. 6, erroneamente applicata dal Tribunale di Benevento. Infatti secondo la prospettazione dell'appellante, la individuazione dell'autore della violazione si pone quale presupposto necessario di legittimità del procedimento sanzionatorio, dovendosi assicurare all'obbligato in solido – che provveda al pagamento della sanzione - il diritto di regresso stabilito dall'art. 1299 c.c. e dall'art 6 legge 689/81. E ha ancora censurato la sentenza nella parte in cui aveva addossato al Sindaco compiti di vigilanza al di là delle proprie attribuzioni ex lege, ovvero compiti spettanti a figure dirigenziali, conferendogli di fatto funzioni di amministrazione attiva che la legge non prevede.
Con l'ulteriore motivo di gravame ha dedotto che parte opponente in primo grado aveva allegato e provato che il Servizio Idrico Integrato (SSI) del è stato affidato Parte_1 tramite convenzione del 30.6.2005 al Consorzio CABIB e che la sussistenza del rapporto di affidamento del SSI dal al CABIB aveva fondato la eccezione di carenza di Parte_1 legittimazione passiva, respinta dal Tribunale di Benevento, sul presupposto della inesistenza dell'impianto di depurazione della rete fognaria comunale. Il Tribunale di Benevento ha erroneamente ritenuto che il solo responsabile delle violazioni contestate (superamento dei limiti di legge delle sostanze ritenute nocive in località Pisciariello di Paupisi e provenienti da uno scarico afferente la rete comunale) fosse il titolare dello scarico non Parte_1 autorizzato, e dunque di un impianto connotato da vizio strutturale, discostandosi completamente, dal contenuto del provvedimento amministrativo impugnato (il D.D.
249/2016), fondato su un accertamento compiuto dal Comando Stazione Forestale in data 22.11.2011, e relativo al superamento dei limiti tabellari di immissione. Ha infine censurato la violazione dell'art. 11 L. 689/81 (essendo, comunque, la sanzione sproporzionata alla infrazione contestata).
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite. Si è ritualmente costituita la che – rimarcata l'infondatezza dell'appello – Controparte_1 ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la Corte ha deciso la controversia. L'appello non può trovare accoglimento. Va premesso che con l'ordinanza impugnata è stata irrogata al Sindaco pro-tempore del quale legale rappresentante dell'Ente, la sanzione amministrativa di € Parte_1
14.250,00 per violazione dell'art. 133 commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006, come da verbale n. 17/2011 del 22.11.2011, redatto dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione Forestale di Torrecuso (BN) e da verbale di Benevento n. 548/2011 del 9.8.2011 di ispezione e Pt_2 prelievo campioni di acqua di scarico. Nel citato verbale del 22.11.2011 veniva accertato lo
“scarico senza autorizzazione – art. 124 comma 1 d.lvo n. 152/2006 ss.mm.i., sanzionato dall'art. 133 co. 2 d.lvo n. 152/2006, per lo scarico attivo di acque reflue urbane non depurate, privo delle dovute autorizzazioni, sito in località Pisciariello di Paupisi, ed oggetto di sopralluogo congiunto con un rappresentante del in data 9.8.2011” e il Parte_1
“superamento dei limiti tabellari – art. 101 comma 1 e 2 d.lvo n. 152/2006 ss.mm.i., sanzionato dall'art. 133 co. 1 d.lvo n. 152/2006, perchè lo scarico attivo di acque reflue urbane non depurate, sito in località Pisciariello di Paupisi, ed oggetto di sopralluogo congiunto con un rappresentante del in data 9.8.2011, ha mostrato il superamento dei limiti Parte_1 tabellari previsti dalla normativa in materia, così come certificato dall'ARPAC/Benevento con Rapporto di prova n. 20111441-001 del 1.9.2011”, che rileva il superamento dei valori limite di emissione in acque superficiali, previsti dalla Tabella 3 colonna 4, allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/06, per i parametri di escherichia coli dello scarico ivi rinvenuto. Le suddette contestazioni risultano essere addebitate al nella persona del Parte_1
p.t., quale trasgressore. CP_3
Appare del tutto infondata, innanzitutto, la doglianza relativa alla omessa comunicazione dell'esito delle analisi (vizio di motivazione). Sul punto basti richiamare il recente arresto della Cassazione secondo cui nell'ipotesi di connessione cd. probatoria (“che ricorre quando, come nella specie, gli elementi rilevanti ai fini della prova dell'illecito amministrativo sono acquisiti nell'ambito di un procedimento penale senza che fra l'illecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dal citato art. 24 [L. n. 689/1981, n.d.r.]”) “L'interpretazione sistematica della normativa in esame induce a ritenere che, anche nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti penali senza che ricorra l'ipotesi della connessione per pregiudizialità del reato con l'illecito amministrativo di cui si è detto, gli agenti accertatori non possano trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che spetta a quest'ultima verificare se ricorra o meno la "vis attractiva" della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p., che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse” (Cassazione civile sez. II, n. 4194/2025).
Va detto, in ogni caso, che dagli atti difensivi del si evince che l'Ente avesse una piena Pt_1
e circostanziata cognizione dei fatti contestati. Ancora infondata è la doglianza relativa al vizio del provvedimento impugnato posto che i
“risultati delle analisi erano del tutto inutilizzabili, risultando eseguito l'accertamento mediante il prelievo di un solo campione c.d. “campionamento istantaneo”. Al riguardo, ritiene la Suprema Corte che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152/2006, concernenti il metodo di prelievo e di campionamento degli scarichi di acque reflue, non hanno valore precettivo assoluto, ma indicano soltanto dei criteri direttivi di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe adeguate valutazioni tecniche;
nel caso di specie l'effettuazione del prelievo istantaneo direttamente dallo scarico consegue al fatto che non vi fosse alcun trattamento depurativo. Secondo la Cassazione, infatti, “la disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e l'inosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d'invalidità. Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale all'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi complessivamente emersi, senza che la legittimità dell'accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative” (Cassazione civile sez. II, n. 2324/2023, che richiama un proprio specifico precedente, Cass. 7269/2011 che “muove parimenti dalla premessa secondo cui "i metodi di prelevamento dei campioni fissati dalle tabelle allegate ai testi normativi in materia di inquinamento da scarichi, costituendo disposizioni regolamentari di natura tecnica, non sono caratterizzati da assoluta cogenza, ma costituiscono soltanto dei criteri direttivi di massima").
Non è revocabile in dubbio che l'Ente avesse l'obbligo di evitare l'uso di quello scarico anomalo (e che i reflui non depurati confluissero nel corso d'acqua). Lo stato di necessità può semmai invocarsi in caso di anomalie temporanee e transitorie. Anche a voler ammettere che la sospensione dello scarico potesse comportare un pericolo “imminente” di danno grave, certamente questo non è ipotizzabile nella specie, non essendovi alcun elemento che deponga in tal senso ed essendo evidente che tale situazione non poteva consentire sine die lo scarico di acque reflue non depurate in un fiume. Si passa ora a trattare le censure involgenti la questione della responsabilità del sindaco.
Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere le motivazioni addotte dal giudice di primo grado che si è rigorosamente attenuto ai principi dettati in materia dalla Corte di Cassazione (v. in particolare Cass. S.U. n. 22082/2017 secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale”).
Del resto, questa stessa Corte (in analoghe controversie tra le medesime parti: Corte di Appello di Napoli sez. lav., sentenza 10.04.2025 n. 1808 e 27.04.2025 n. 2062) ha richiamato i suddetti principi rilevando anche che diretta conseguenza è che l'obbligazione del corresponsabile solidale non viene meno nell'ipotesi in cui si estingua quella dell'autore della violazione (cfr. Cass.
6.5.2019 n. 11774) e, soprattutto, per quel che qui rileva, che la stessa identificazione ed indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale (proprio perché la "ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del
1981) (così, ex multis, Cass. 13.5.2010 n. 11643). Appare pertanto superfluo, sotto tutti i profili, indugiare sulla questione dell'individuazione del soggetto concretamente responsabile in virtù delle deleghe di funzioni (ossia stabilire se la responsabilità vada ascritta all'organo politico di vertice o agli assessori del Pt_1 nell'ambito del settore di attività di loro competenza, ovvero al dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa, ove nel ancorché di modeste dimensioni, sussistesse una Pt_1 apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima), sia perché l'ingiunzione non risulta emessa nei confronti della persona fisica che ha commesso il fatto, sia perché, per quanto sopra già detto, l'individuazione di tale soggetto non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del responsabile solidale.
Ancora infondata è l'ulteriore censura relativa alla carenza di legittimazione passiva per essere stato affidato il servizio idrico integrato del (tramite convenzione del Parte_1
30.6.2005) al Consorzio CABIB, ma soprattutto considerato che la violazione accertata, dunque, non è riferita né ad uno scarico non autorizzato, né ad uno scarico diretto nel corso d'acqua, trattandosi evidentemente di servizio/impianto gestito da CABIB cui è affidata la gestione della intera rete idrica e fognaria comunale, e come tale sottoposto al suo controllo e al suo onere manutentivo. Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che – contrariamente a quanto ritiene l'Ente appellante - la violazione accertata è riferita proprio ad uno scarico non autorizzato. Tanto lo si desume chiaramente da una piana lettura dell'ordinanza ingiunzione dove viene espressamente affermato che i verbalizzanti del verbale di contestazione ed accertamento di infrazione n. 249/2016 (posto alla base della stessa ordinanza ingiunzione, n.d.r.) hanno motivato il cd. “prelievo istantaneo” evidenziando che trattasi di “scarico attivo di acque reflue urbane non depurate, privo delle dovute autorizzazioni” . E in quanto tale, detto scarico, come già affermato da precedenti pronunce riferentisi alla medesima vicenda, esula dagli obblighi di controllo e gestione delegati al CABIB, cui competeva la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione al fine di garantire la funzionalità ed efficienza degli stessi. L'esistenza di uno scarico diretto di acque reflue senza alcuna autorizzazione e depurazione comporta che si è in presenza di vizi strutturali dell'impianto che possono essere eliminati con il ricorso ad interventi innovativi che possono competere al solo proprietario che conserva, comunque, poteri di vigilanza e controllo in ordine agli impianti. Solo il proprietario può accertare l'esistenza di scarichi non autorizzati e non depurati presenti sul territorio comunale e attivarsi per risolvere le problematiche riscontrate. Peraltro l'art. 8 della convenzione intercorsa tra il Parte_1
e il consorzio CABIB prevede espressamente a carico di quest'ultimo l'onere della sola
[...] manutenzione ordinaria dell'impianto relativo alla rete fognaria e che ogni intervento che assuma carattere eccezionale, anche in ragione della vetustà e inadeguatezza dell'impianto, sia concertato con il (cfr. Cass. 14441/2006 e Cass. n. 11397/2011). Pt_1
Nel caso di specie, la sanzione è stata irrogata non a seguito dell'accertamento di anomalie che hanno impedito il normale funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e, quindi, il rispetto dei valori limite di emissione, bensì a seguito dell'accertamento di smaltimento di acque niente affatto depurate, non essendo il tronco della rete fognaria comunale proprio servito da impianto di depurazione. Pertanto, ferme restando le eventuali concorrenti responsabilità dei gestori, ai sensi dell'art. 124 cit. (la cui violazione è contestata nell'ordinanza-ingiunzione) certamente il quale titolare del diritto di scarico nel Pt_1 corpo idrico ricettore delle acque provenienti dal pubblico impianto, è responsabile per la mancata richiesta dell'autorizzazione e, quindi, per aver consentito che, da un ramo della fognatura, senza alcun sistema di depurazione, come accertato in sede di sopralluogo dell' e del Corpo forestale, i reflui urbani venissero sversati direttamente in un corpo Pt_2 idrico superficiale. A fronte di tali risultanze, il mero affidamento in concessione dell'impianto fognario non elide la responsabilità del titolare dello scarico finale, poichè, se è vero che la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, tuttavia resta fermo che persiste la responsabilità dell'ente preponente “per "culpa in vigilando", "in eligendo" o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi» (v. Cass. 22.6.2006 n.
14441; 2.11.2010 n. 22295). Siffatti principi sono stati, inoltre, confermati dalla Suprema Corte che ha affermato:
“Innanzitutto, deve affermarsi il principio per il quale, in tema di sanzioni amministrative, ove il abbia affidato la gestione del servizio idrico ad un soggetto terzo, l'Ente locale Pt_1 risponde, comunque, dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere stata trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell'ente citato, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge. Tale principio va applicato pure all'ipotesi dello scarico non autorizzato di acque reflue urbane che avvenga all'interno di un ambito territoriale ottimale ove il servizio idrico integrato, ovvero l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di cui alla L. n. 36 del 1994, art. 4, comma 1, lett. f), e del d.Lgs. n. 152 del 2006, art. 141, comma 2, sia stato assegnato ai soggetti gestori individuati ai sensi della normativa vigente (nella specie, la L.R. Calabria n. 10 del 1997). Nel caso de quo, inoltre, ad essere vietato era direttamente il citato scarico di acque in assenza di permesso ed è incontestato che la sua effettuazione avvenisse ad opera del di (omissis) con la Pt_1 conseguenza che, pertanto, non può essere esclusa la responsabilità di parte ricorrente” (Cass. civ. sez. II, n. 7608/2022). Anche l'ultima censura – relativa alla sproporzione tra la sanzione irrogata e l'infrazione contestata – appare destituita di fondamento. Invero, l'art. 133, comma 1, del d.lgs. 152/2006 prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 3.000,00 ad € 30.000,00; l'art. 11 della legge 689/81 prevede i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, quali la gravità dell'infrazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche. Nel caso di specie, l'infrazione accertata è certamente tale da indurre a giudicare la violazione non lieve. D'altro canto, evidentemente proprio in considerazione delle obiettive difficoltà di risoluzione della problematica, risulta irrogata una sanzione assai prossima al limite inferiore della forbice sopra indicata, ragion per cui risulta congrua ed adeguata. In secondo luogo, invano è invocata l'applicazione della sanzione minima edittale, risultando solo genericamente eccepita la sussistenza della “continuazione” di cui all'art. 8 cit. e considerato che, in tal caso, non potrebbe tout court irrogarsi la sanzione minima, bensì la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (il che potrebbe condurre nella specie all'irrogazione di una sanzione anche più elevata). L'appello va, per i motivi sopra esposti, rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 1.984,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24
dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli, 30.10.2025 Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 30.10.2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5458/2019 R. G. sezione civile vertente
TRA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
UI AN -appellante-
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti dagli Controparte_1 avv.ti Rosa Iossa e Pasquale D'Onofrio -appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Ente appellante in data 13.12.2019 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1127 del 13.6.2019, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 249 del 4.11.2016, emessa dalla
[...]
notificata a mezzo pec il 7.11.2016, con cui Controparte_2 era stato ingiunto al nella persona del Sindaco p.t., quale legale Parte_1 rappresentante dell'Ente, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 14.250,00 (per violazione degli artt. 133 commi 1 e 2, e 124 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, a causa del superamento dei valori limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 allegato V parte II Dlgs 152/2006 dello scarico provenienti da tronco della rete fognaria comunale di sulla scorta del verbale n. 17 del 22.11.2011 del Comando Stazione Pt_1
Forestale di Torrecuso (Bn) e n. 548 del 9.8.2011 dell' di Benevento. Pt_2
Il ricorrente in primo grado ha lamentato l'ingiustizia del provvedimento impugnato, censurandolo sia per i vizi di carattere formale e procedurale (audizione dell'interessato, vizio di motivazione) che sostanziale, deducendo l'insussistenza di colpa o dolo e la sussistenza della buona fede. Resistente la , il giudice di primo grado ha disatteso ogni doglianza con ampia ed CP_1 articolata motivazione. Avverso la predetta pronuncia ha proposto gravame l'Ente appellante, censurando l'erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata per non aver rilevato che al Parte_1 non era stata garantita la partecipazione alla formazione della “prova tecnica” presupposto della contestazione e della ordinanza-ingiunzione; che i “risultati delle analisi erano del tutto inutilizzabili, risultando eseguito l'accertamento mediante il prelievo di un solo campione c.d.
“campionamento istantaneo”).
Ha altresì censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la responsabilità solidale del in quanto vigente la regola della responsabilità personale, Parte_1 mutuata dal sistema penale per i procedimenti del tipo di quello per cui è causa. Ha altresì dedotto che, premessa la natura personale della responsabilità della violazione, la legge 689/81 all'art. 14 prevede un obbligo di contestazione immediata della violazione al trasgressore e all'obbligato in solido, imponendo, dunque, alla Amministrazione procedente – nello specifico la - un dovere di identificazione dell'autore della violazione. Controparte_1
La ratio dell'art. 14 è invero evincibile proprio dalla lettura coordinata di tale norma con quella dell'art. 6, erroneamente applicata dal Tribunale di Benevento. Infatti secondo la prospettazione dell'appellante, la individuazione dell'autore della violazione si pone quale presupposto necessario di legittimità del procedimento sanzionatorio, dovendosi assicurare all'obbligato in solido – che provveda al pagamento della sanzione - il diritto di regresso stabilito dall'art. 1299 c.c. e dall'art 6 legge 689/81. E ha ancora censurato la sentenza nella parte in cui aveva addossato al Sindaco compiti di vigilanza al di là delle proprie attribuzioni ex lege, ovvero compiti spettanti a figure dirigenziali, conferendogli di fatto funzioni di amministrazione attiva che la legge non prevede.
Con l'ulteriore motivo di gravame ha dedotto che parte opponente in primo grado aveva allegato e provato che il Servizio Idrico Integrato (SSI) del è stato affidato Parte_1 tramite convenzione del 30.6.2005 al Consorzio CABIB e che la sussistenza del rapporto di affidamento del SSI dal al CABIB aveva fondato la eccezione di carenza di Parte_1 legittimazione passiva, respinta dal Tribunale di Benevento, sul presupposto della inesistenza dell'impianto di depurazione della rete fognaria comunale. Il Tribunale di Benevento ha erroneamente ritenuto che il solo responsabile delle violazioni contestate (superamento dei limiti di legge delle sostanze ritenute nocive in località Pisciariello di Paupisi e provenienti da uno scarico afferente la rete comunale) fosse il titolare dello scarico non Parte_1 autorizzato, e dunque di un impianto connotato da vizio strutturale, discostandosi completamente, dal contenuto del provvedimento amministrativo impugnato (il D.D.
249/2016), fondato su un accertamento compiuto dal Comando Stazione Forestale in data 22.11.2011, e relativo al superamento dei limiti tabellari di immissione. Ha infine censurato la violazione dell'art. 11 L. 689/81 (essendo, comunque, la sanzione sproporzionata alla infrazione contestata).
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite. Si è ritualmente costituita la che – rimarcata l'infondatezza dell'appello – Controparte_1 ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la Corte ha deciso la controversia. L'appello non può trovare accoglimento. Va premesso che con l'ordinanza impugnata è stata irrogata al Sindaco pro-tempore del quale legale rappresentante dell'Ente, la sanzione amministrativa di € Parte_1
14.250,00 per violazione dell'art. 133 commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006, come da verbale n. 17/2011 del 22.11.2011, redatto dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione Forestale di Torrecuso (BN) e da verbale di Benevento n. 548/2011 del 9.8.2011 di ispezione e Pt_2 prelievo campioni di acqua di scarico. Nel citato verbale del 22.11.2011 veniva accertato lo
“scarico senza autorizzazione – art. 124 comma 1 d.lvo n. 152/2006 ss.mm.i., sanzionato dall'art. 133 co. 2 d.lvo n. 152/2006, per lo scarico attivo di acque reflue urbane non depurate, privo delle dovute autorizzazioni, sito in località Pisciariello di Paupisi, ed oggetto di sopralluogo congiunto con un rappresentante del in data 9.8.2011” e il Parte_1
“superamento dei limiti tabellari – art. 101 comma 1 e 2 d.lvo n. 152/2006 ss.mm.i., sanzionato dall'art. 133 co. 1 d.lvo n. 152/2006, perchè lo scarico attivo di acque reflue urbane non depurate, sito in località Pisciariello di Paupisi, ed oggetto di sopralluogo congiunto con un rappresentante del in data 9.8.2011, ha mostrato il superamento dei limiti Parte_1 tabellari previsti dalla normativa in materia, così come certificato dall'ARPAC/Benevento con Rapporto di prova n. 20111441-001 del 1.9.2011”, che rileva il superamento dei valori limite di emissione in acque superficiali, previsti dalla Tabella 3 colonna 4, allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/06, per i parametri di escherichia coli dello scarico ivi rinvenuto. Le suddette contestazioni risultano essere addebitate al nella persona del Parte_1
p.t., quale trasgressore. CP_3
Appare del tutto infondata, innanzitutto, la doglianza relativa alla omessa comunicazione dell'esito delle analisi (vizio di motivazione). Sul punto basti richiamare il recente arresto della Cassazione secondo cui nell'ipotesi di connessione cd. probatoria (“che ricorre quando, come nella specie, gli elementi rilevanti ai fini della prova dell'illecito amministrativo sono acquisiti nell'ambito di un procedimento penale senza che fra l'illecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dal citato art. 24 [L. n. 689/1981, n.d.r.]”) “L'interpretazione sistematica della normativa in esame induce a ritenere che, anche nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti penali senza che ricorra l'ipotesi della connessione per pregiudizialità del reato con l'illecito amministrativo di cui si è detto, gli agenti accertatori non possano trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che spetta a quest'ultima verificare se ricorra o meno la "vis attractiva" della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p., che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse” (Cassazione civile sez. II, n. 4194/2025).
Va detto, in ogni caso, che dagli atti difensivi del si evince che l'Ente avesse una piena Pt_1
e circostanziata cognizione dei fatti contestati. Ancora infondata è la doglianza relativa al vizio del provvedimento impugnato posto che i
“risultati delle analisi erano del tutto inutilizzabili, risultando eseguito l'accertamento mediante il prelievo di un solo campione c.d. “campionamento istantaneo”. Al riguardo, ritiene la Suprema Corte che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152/2006, concernenti il metodo di prelievo e di campionamento degli scarichi di acque reflue, non hanno valore precettivo assoluto, ma indicano soltanto dei criteri direttivi di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe adeguate valutazioni tecniche;
nel caso di specie l'effettuazione del prelievo istantaneo direttamente dallo scarico consegue al fatto che non vi fosse alcun trattamento depurativo. Secondo la Cassazione, infatti, “la disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e l'inosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d'invalidità. Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale all'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi complessivamente emersi, senza che la legittimità dell'accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative” (Cassazione civile sez. II, n. 2324/2023, che richiama un proprio specifico precedente, Cass. 7269/2011 che “muove parimenti dalla premessa secondo cui "i metodi di prelevamento dei campioni fissati dalle tabelle allegate ai testi normativi in materia di inquinamento da scarichi, costituendo disposizioni regolamentari di natura tecnica, non sono caratterizzati da assoluta cogenza, ma costituiscono soltanto dei criteri direttivi di massima").
Non è revocabile in dubbio che l'Ente avesse l'obbligo di evitare l'uso di quello scarico anomalo (e che i reflui non depurati confluissero nel corso d'acqua). Lo stato di necessità può semmai invocarsi in caso di anomalie temporanee e transitorie. Anche a voler ammettere che la sospensione dello scarico potesse comportare un pericolo “imminente” di danno grave, certamente questo non è ipotizzabile nella specie, non essendovi alcun elemento che deponga in tal senso ed essendo evidente che tale situazione non poteva consentire sine die lo scarico di acque reflue non depurate in un fiume. Si passa ora a trattare le censure involgenti la questione della responsabilità del sindaco.
Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere le motivazioni addotte dal giudice di primo grado che si è rigorosamente attenuto ai principi dettati in materia dalla Corte di Cassazione (v. in particolare Cass. S.U. n. 22082/2017 secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale”).
Del resto, questa stessa Corte (in analoghe controversie tra le medesime parti: Corte di Appello di Napoli sez. lav., sentenza 10.04.2025 n. 1808 e 27.04.2025 n. 2062) ha richiamato i suddetti principi rilevando anche che diretta conseguenza è che l'obbligazione del corresponsabile solidale non viene meno nell'ipotesi in cui si estingua quella dell'autore della violazione (cfr. Cass.
6.5.2019 n. 11774) e, soprattutto, per quel che qui rileva, che la stessa identificazione ed indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale (proprio perché la "ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del
1981) (così, ex multis, Cass. 13.5.2010 n. 11643). Appare pertanto superfluo, sotto tutti i profili, indugiare sulla questione dell'individuazione del soggetto concretamente responsabile in virtù delle deleghe di funzioni (ossia stabilire se la responsabilità vada ascritta all'organo politico di vertice o agli assessori del Pt_1 nell'ambito del settore di attività di loro competenza, ovvero al dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa, ove nel ancorché di modeste dimensioni, sussistesse una Pt_1 apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima), sia perché l'ingiunzione non risulta emessa nei confronti della persona fisica che ha commesso il fatto, sia perché, per quanto sopra già detto, l'individuazione di tale soggetto non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del responsabile solidale.
Ancora infondata è l'ulteriore censura relativa alla carenza di legittimazione passiva per essere stato affidato il servizio idrico integrato del (tramite convenzione del Parte_1
30.6.2005) al Consorzio CABIB, ma soprattutto considerato che la violazione accertata, dunque, non è riferita né ad uno scarico non autorizzato, né ad uno scarico diretto nel corso d'acqua, trattandosi evidentemente di servizio/impianto gestito da CABIB cui è affidata la gestione della intera rete idrica e fognaria comunale, e come tale sottoposto al suo controllo e al suo onere manutentivo. Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che – contrariamente a quanto ritiene l'Ente appellante - la violazione accertata è riferita proprio ad uno scarico non autorizzato. Tanto lo si desume chiaramente da una piana lettura dell'ordinanza ingiunzione dove viene espressamente affermato che i verbalizzanti del verbale di contestazione ed accertamento di infrazione n. 249/2016 (posto alla base della stessa ordinanza ingiunzione, n.d.r.) hanno motivato il cd. “prelievo istantaneo” evidenziando che trattasi di “scarico attivo di acque reflue urbane non depurate, privo delle dovute autorizzazioni” . E in quanto tale, detto scarico, come già affermato da precedenti pronunce riferentisi alla medesima vicenda, esula dagli obblighi di controllo e gestione delegati al CABIB, cui competeva la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione al fine di garantire la funzionalità ed efficienza degli stessi. L'esistenza di uno scarico diretto di acque reflue senza alcuna autorizzazione e depurazione comporta che si è in presenza di vizi strutturali dell'impianto che possono essere eliminati con il ricorso ad interventi innovativi che possono competere al solo proprietario che conserva, comunque, poteri di vigilanza e controllo in ordine agli impianti. Solo il proprietario può accertare l'esistenza di scarichi non autorizzati e non depurati presenti sul territorio comunale e attivarsi per risolvere le problematiche riscontrate. Peraltro l'art. 8 della convenzione intercorsa tra il Parte_1
e il consorzio CABIB prevede espressamente a carico di quest'ultimo l'onere della sola
[...] manutenzione ordinaria dell'impianto relativo alla rete fognaria e che ogni intervento che assuma carattere eccezionale, anche in ragione della vetustà e inadeguatezza dell'impianto, sia concertato con il (cfr. Cass. 14441/2006 e Cass. n. 11397/2011). Pt_1
Nel caso di specie, la sanzione è stata irrogata non a seguito dell'accertamento di anomalie che hanno impedito il normale funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e, quindi, il rispetto dei valori limite di emissione, bensì a seguito dell'accertamento di smaltimento di acque niente affatto depurate, non essendo il tronco della rete fognaria comunale proprio servito da impianto di depurazione. Pertanto, ferme restando le eventuali concorrenti responsabilità dei gestori, ai sensi dell'art. 124 cit. (la cui violazione è contestata nell'ordinanza-ingiunzione) certamente il quale titolare del diritto di scarico nel Pt_1 corpo idrico ricettore delle acque provenienti dal pubblico impianto, è responsabile per la mancata richiesta dell'autorizzazione e, quindi, per aver consentito che, da un ramo della fognatura, senza alcun sistema di depurazione, come accertato in sede di sopralluogo dell' e del Corpo forestale, i reflui urbani venissero sversati direttamente in un corpo Pt_2 idrico superficiale. A fronte di tali risultanze, il mero affidamento in concessione dell'impianto fognario non elide la responsabilità del titolare dello scarico finale, poichè, se è vero che la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, tuttavia resta fermo che persiste la responsabilità dell'ente preponente “per "culpa in vigilando", "in eligendo" o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi» (v. Cass. 22.6.2006 n.
14441; 2.11.2010 n. 22295). Siffatti principi sono stati, inoltre, confermati dalla Suprema Corte che ha affermato:
“Innanzitutto, deve affermarsi il principio per il quale, in tema di sanzioni amministrative, ove il abbia affidato la gestione del servizio idrico ad un soggetto terzo, l'Ente locale Pt_1 risponde, comunque, dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere stata trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell'ente citato, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge. Tale principio va applicato pure all'ipotesi dello scarico non autorizzato di acque reflue urbane che avvenga all'interno di un ambito territoriale ottimale ove il servizio idrico integrato, ovvero l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di cui alla L. n. 36 del 1994, art. 4, comma 1, lett. f), e del d.Lgs. n. 152 del 2006, art. 141, comma 2, sia stato assegnato ai soggetti gestori individuati ai sensi della normativa vigente (nella specie, la L.R. Calabria n. 10 del 1997). Nel caso de quo, inoltre, ad essere vietato era direttamente il citato scarico di acque in assenza di permesso ed è incontestato che la sua effettuazione avvenisse ad opera del di (omissis) con la Pt_1 conseguenza che, pertanto, non può essere esclusa la responsabilità di parte ricorrente” (Cass. civ. sez. II, n. 7608/2022). Anche l'ultima censura – relativa alla sproporzione tra la sanzione irrogata e l'infrazione contestata – appare destituita di fondamento. Invero, l'art. 133, comma 1, del d.lgs. 152/2006 prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 3.000,00 ad € 30.000,00; l'art. 11 della legge 689/81 prevede i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, quali la gravità dell'infrazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche. Nel caso di specie, l'infrazione accertata è certamente tale da indurre a giudicare la violazione non lieve. D'altro canto, evidentemente proprio in considerazione delle obiettive difficoltà di risoluzione della problematica, risulta irrogata una sanzione assai prossima al limite inferiore della forbice sopra indicata, ragion per cui risulta congrua ed adeguata. In secondo luogo, invano è invocata l'applicazione della sanzione minima edittale, risultando solo genericamente eccepita la sussistenza della “continuazione” di cui all'art. 8 cit. e considerato che, in tal caso, non potrebbe tout court irrogarsi la sanzione minima, bensì la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (il che potrebbe condurre nella specie all'irrogazione di una sanzione anche più elevata). L'appello va, per i motivi sopra esposti, rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 1.984,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24
dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli, 30.10.2025 Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente