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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 20/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1458/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1458/2022 promossa da
- (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'08.05.1960, rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
PERATHONER OSWALD, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano,
Via L. da Vinci n. 1/E;
- parte attrice -
contro
- (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.06.1961, rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
PICCOLRUAZ THOMAS MARTIN, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Bolzano, Via della Posta n. 16;
- parte convenuta -
con oggetto: divisione di beni caduti in successione.
***
1 CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
come in atto di citazione
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
a) dichiarare lo scioglimento della comunione relativamente alla p.m. 1 della p.ed. 3142 in
C.C.Castelrotto;
b) conseguentemente, accertata l'indivisibilità del detto bene, disporrne la divisione,
assegnando in natura al signor per intero il detto bene costituito dalla Parte_1
p.m. 1 della p.ed. 3142 in C.C. Castelrotto, ponendo a carico del medesimo l'importo corrispondente al valore della quota di 1/4 di che l'attore si dichiara Controparte_1
fin d'ora pronto a corrispondere al convenuto entro un congruo termine che verrà a tal
fine stabilito.
c) porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare
l'opponente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CAP.”
del procuratore di parte convenuta:
come precisate all'udienza del 12.12.2024
“Möge das , contrariis reiectis, die Unteilbarkeit des m.A. Controparte_2
1 der Bp. 3142 in E.Zl. 2714/II, K.G. und und in Auflösung Persona_1 CP_3
des bestehenden Miteigentums die Miteigentumsquote von ¼ des Beklagten NN
HI dem Kläger , bei gleichzeitiger Bezifferung der zu Persona_2
leistenden Zahlungen/Ausgleichszahlungen ohne Vornahme etwaiger Abschläge aufgrund
der Tatsache, dass es sich „lediglich“ um eine Miteigentumsquote handelt, samt Zinsen
und Geldentwertung sofern geschuldet;
untergeordnet dazu und nur für den Fall, dass der Richter der Ansicht sein sollte, dass
etwaige Abschläge aufgrund der Tatsache, dass es sich um Miteigentumsquoten handelt,
2 gerechtfertigt wären, in Auflösung des bestehenden Miteigentums die Miteigentumsquote
von 3/4 des Klägers ER HI dem Beklagten NN , bei Persona_2
gleichzeitiger Bezifferung der zu leistenden Zahlungen/Ausgleichszahlungen samt Zinsen
und Geldentwertung sofern geschuldet;
auf jeden Fall mit Anordnung an den Grundbuchsführer, die grundbücherliche
Durchführung vorzunehmen sowie etwaige Streitanmerkungen zu löschen; mit
Rückerstattung der Kosten, Gebühren und Honorare dieses Verfahrens, zuzüglich allg.
, und wie vom Gesetz vorgesehen.” CP_4 Controparte_5 CP_6
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in lingua italiana notificato in data 12.05.2022 l'attore
[...]
ha evocato in giudizio il convenuto domandando lo Parte_1 Controparte_1
scioglimento della comunione avente ad oggetto la p.m. 1 della p.ed. 3142 in P.T. 2714/II,
C.C. Castelrotto, e, previo accertamento dell'indivisibilità in natura, l'assegnazione della stessa in suo favore.
L'attore ha esposto che il predetto immobile sarebbe pervenuto alle odierne parti ed ai loro fratelli ed per la quota di ¼ indiviso ciascuno, a Controparte_7 Controparte_8
seguito del decesso del fratello Dopo aver acquistato le quote indivise di Persona_3
ed l'attore risulterebbe proprietario della quota Controparte_7 Controparte_8
indivisa di ¾, mentre il convenuto sarebbe proprietario della quota di ¼ indiviso. I tentativi dell'attore di acquistare anche la quota del fratello sarebbero rimasti Controparte_1
senza esito, onde, a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, non rimarrebbe altra possibilità che chiedere la divisione giudiziale dell'immobile de quo.
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in lingua tedesca depositata
3 il 05.10.2022, il convenuto ha contestato le deduzioni avversarie e Controparte_1
chiesto l'accertamento dell'indivisibilità dell'immobile in oggetto, con assegnazione dello stesso in suo favore.
La causa, assegnata a questo Giudice a seguito di provvedimento di variazione tabellare d.d. 14.11.2023, è stata istruita attraverso l'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente, all'udienza d.d. 12.12.2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex
art. 190 c.p.c., scaduti in data 03.03.2025.
2. La presente sentenza viene redatta solo in lingua italiana, posto che il procuratore del convenuto, costituito in lingua tedesca, in occasione dell'ultima udienza ha rinunciato alla traduzione, in ossequio ai poteri conferitigli ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 574/1988 nella procura in atti.
3. La domanda di scioglimento della comunione sulla p.m. 1 della p.ed. 3142 in P.T.
2714/II, C.C. Castelrotto, è meritevole di accoglimento.
Sussistono invero le condizioni per procedere alla divisione, avendo parte attrice depositato le dichiarazioni ovvero la documentazione di cui all'art. 46 D.P.R. 06.06.2001, n. 380, e all'art. 40, comma 2, legge 28.01.1985, n. 47 e le dichiarazioni ovvero l'attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto di cui all'art. 29, comma
1-bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010.
In particolare, l'attore ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà d.d.
27.06.2024 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo), da cui risulta che:
- l'appartamento contraddistinto tavolarmente come p.m. 1 della p.ed. 3142 in P.T. 2714/II,
C.C. Castelrotto, risulta raffigurato graficamente nelle planimetrie depositate presso il
Catasto in data 06.03.1997 Prot. A00018.001.1997, prodotte sub doc. 16 fasc. attoreo, e che
4 i dati di identificazione catastale e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto dell'immobile;
- la predetta porzione materiale ed il fabbricato di cui fa parte sono stati realizzati in base alla concessione edilizia, prat. ed. n. 650, prot. n. 2702 di data 25 agosto 1993 e successive varianti n. 650/A, prot. n. 1074 di data 25 ottobre 1994 e n. 650/B, prot. n. 7557 di data 08
ottobre 1996 e n. 660/B, prot. n. 6650 di data 07 novembre 1995, rilasciate dal Comune di
Castelrotto (BZ), a fronte delle quali è stata rilasciata dallo stesso Comune licenza d'uso in data 30 luglio 1997; di non aver effettuato opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile, né varianti essenziali;
- per l'appartamento in oggetto e la casa in cui è ricompreso è stato rilasciato certificato energetico CasaClima in data 15.02.2021 (cfr. doc. 15 fasc. attoreo);
- l'attore dichiara e garantisce che gli impianti di cui è dotato l'immobile sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui gli stessi sono stati realizzati.
Le parti concordano in ordine all'indivisibilità in natura dell'immobile per cui è causa.
L'attore chiede tuttavia che lo stesso gli venga attribuito per intero, mentre il convenuto chiede che l'assegnazione dell'intero avvenga in favore dell'attore a condizione che il calcolo del conguaglio venga effettuato senza riduzioni per il carattere indiviso delle quote.
Occorre pertanto scrutinare la questione relativa alla stima dell'immobile in oggetto e alle modalità di calcolo del conguaglio dovuto dalla parte assegnataria di quota in natura maggiore rispetto alla propria quota di diritto.
A tal fine si ritiene di poter recepire integralmente le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio geom. nella propria relazione definitiva depositata il Controparte_9
16.05.2024. Le risultanze della CTU risultano invero frutto di un adeguato approfondimento dei quesiti posti, immune da vizi logici, corroborato dalla documentazione complessivamente allegata dalle parti e dai rilievi in loco effettuati dal
5 consulente in contraddittorio con i CTP. Il CTU ha inoltre risposto in modo chiaro ed esauriente alle osservazioni dei CTP sulla bozza di consulenza.
Nello specifico, il CTU ha quantificato il valore di mercato dell'intera p.m. 1 della p.ed.
3142 in C.C. Castelrotto in € 641.200,00. Il valore della quota indivisa di ¼ è stato dunque indicato in € 160.300,00, rimettendo alle valutazioni del Giudice l'eventuale applicazione di una riduzione del 20% in ragione della minore commerciabilità di una quota di comproprietà.
Nella propria stima il CTU ha tenuto adeguatamente conto delle caratteristiche e della posizione dell'immobile. Condivisibile risulta altresì la valutazione del garage, che è stata ridotta per l'assenza di una servitù di passaggio, nonché la considerazione della cubatura disponibile.
Quanto alla necessità di ridurre i predetti valori in ragione della minore commerciabilità di una quota di bene indiviso, secondo quanto sostenuto dall'attore, si deve evidenziare come l'oggetto della presente causa non sia rappresentato dalle quote di cui sono proprietarie le parti, bensì dall'immobile in comunione nel suo complesso. In proposito giova richiamare l'art. 720 c.c., a mente del quale “Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente
divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica
economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro
frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito
dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.
Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.” Dalla
riportata disposizione emerge come, in caso di beni indivisibili, gli stessi dovranno essere ricompresi per intero nella porzione di uno dei comproprietari ovvero, in caso di impossibilità, venduti all'incanto. In nessun caso si procede alla vendita delle singole quote
6 di comproprietà. Non può pertanto ritenersi che le quote indivise dei singoli comproprietari costituiscano l'oggetto di una causa di divisione e che le stesse siano suscettibili di separata valutazione. Alla luce delle considerazioni che precedono deve in definitiva escludersi che il valore di mercato stimato dal CTU debba essere diminuito.
Ne discende, in considerazione delle richieste delle parti, lo scioglimento della comunione sulla p.m. 1 della p.ed. 3142 in P.T. 2714/II, C.C. Castelrotto, con attribuzione della piena ed esclusiva proprietà della stessa (1/1) in favore dell'attore.
Il difetto di corrispondenza tra l'assegnazione che precede e la quota di ¾ spettante all'attore comporta l'obbligo, a carico del medesimo, di corrispondere in favore del convenuto un conguaglio pari ad € 160.300,00. Su tale importo decorrono gli interessi al saggio legale, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza sino al saldo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11.10.2016, n. 20457; Cass. civ., Sez. II, 10.02.2004, n.
2483).
4. Considerato che entrambe le parti hanno domandato lo scioglimento della comunione,
concordando in ordine all'indivisibilità dell'immobile e dibattendo unicamente intorno alla stima dello stesso, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite. Devono tuttavia porsi a carico di parte attrice, assegnataria dell'immobile e parzialmente soccombente in relazione alla valutazione del bene in comproprietà, le spese successive per la registrazione della presente sentenza.
Le spese della CTU, come liquidate con decreto d.d. 05.06.2024, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta rispettivamente nella misura di tre quarti e di un quarto.
5. Al passaggio in giudicato della presente sentenza si ordina al competente Conservatore
tavolare di darne esecuzione, provvedendo altresì alla cancellazione dell'annotazione di lite
sub G.N. 9073/2022 Ufficio del Libro fondiario di Bolzano.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) dispone lo scioglimento della comunione tra , nato a Parte_1
SS (BZ) l'08.05.1960, e nato a [...] il Controparte_1
12.06.1961, sulla p.m. 1 della p.ed. 3142 in P.T. 2714/II, C.C. Castelrotto, mediante l'attribuzione della piena ed esclusiva proprietà della stessa (1/1) a Parte_1
nato a [...] l'[...];
[...]
2) condanna l'attore a corrispondere al convenuto Parte_1
a titolo di conguaglio, l'importo di € 160.300,00, oltre Controparte_1
interessi al saggio legale con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza sino al saldo;
3) compensa per intero le spese di lite fra le parti, salvo le spese successive dovute come per legge per la registrazione della presente sentenza, che vengono poste a carico di parte attrice;
4) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico di carico di parte attrice e di parte convenuta rispettivamente in ragione di tre quarti e di un quarto;
5) ordina al competente Conservatore del Libro fondiario, al passaggio in giudicato della presente sentenza, di cancellare l'annotazione della domanda sub G.N. 9073/2022 Ufficio
del Libro fondiario di Bolzano, a carico degli immobili ivi indicati, nonché di procedere con ogni iscrizione conseguente alla presente sentenza.
Bolzano, 19.03.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1458/2022 promossa da
- (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'08.05.1960, rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
PERATHONER OSWALD, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano,
Via L. da Vinci n. 1/E;
- parte attrice -
contro
- (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.06.1961, rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
PICCOLRUAZ THOMAS MARTIN, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Bolzano, Via della Posta n. 16;
- parte convenuta -
con oggetto: divisione di beni caduti in successione.
***
1 CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
come in atto di citazione
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
a) dichiarare lo scioglimento della comunione relativamente alla p.m. 1 della p.ed. 3142 in
C.C.Castelrotto;
b) conseguentemente, accertata l'indivisibilità del detto bene, disporrne la divisione,
assegnando in natura al signor per intero il detto bene costituito dalla Parte_1
p.m. 1 della p.ed. 3142 in C.C. Castelrotto, ponendo a carico del medesimo l'importo corrispondente al valore della quota di 1/4 di che l'attore si dichiara Controparte_1
fin d'ora pronto a corrispondere al convenuto entro un congruo termine che verrà a tal
fine stabilito.
c) porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare
l'opponente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CAP.”
del procuratore di parte convenuta:
come precisate all'udienza del 12.12.2024
“Möge das , contrariis reiectis, die Unteilbarkeit des m.A. Controparte_2
1 der Bp. 3142 in E.Zl. 2714/II, K.G. und und in Auflösung Persona_1 CP_3
des bestehenden Miteigentums die Miteigentumsquote von ¼ des Beklagten NN
HI dem Kläger , bei gleichzeitiger Bezifferung der zu Persona_2
leistenden Zahlungen/Ausgleichszahlungen ohne Vornahme etwaiger Abschläge aufgrund
der Tatsache, dass es sich „lediglich“ um eine Miteigentumsquote handelt, samt Zinsen
und Geldentwertung sofern geschuldet;
untergeordnet dazu und nur für den Fall, dass der Richter der Ansicht sein sollte, dass
etwaige Abschläge aufgrund der Tatsache, dass es sich um Miteigentumsquoten handelt,
2 gerechtfertigt wären, in Auflösung des bestehenden Miteigentums die Miteigentumsquote
von 3/4 des Klägers ER HI dem Beklagten NN , bei Persona_2
gleichzeitiger Bezifferung der zu leistenden Zahlungen/Ausgleichszahlungen samt Zinsen
und Geldentwertung sofern geschuldet;
auf jeden Fall mit Anordnung an den Grundbuchsführer, die grundbücherliche
Durchführung vorzunehmen sowie etwaige Streitanmerkungen zu löschen; mit
Rückerstattung der Kosten, Gebühren und Honorare dieses Verfahrens, zuzüglich allg.
, und wie vom Gesetz vorgesehen.” CP_4 Controparte_5 CP_6
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in lingua italiana notificato in data 12.05.2022 l'attore
[...]
ha evocato in giudizio il convenuto domandando lo Parte_1 Controparte_1
scioglimento della comunione avente ad oggetto la p.m. 1 della p.ed. 3142 in P.T. 2714/II,
C.C. Castelrotto, e, previo accertamento dell'indivisibilità in natura, l'assegnazione della stessa in suo favore.
L'attore ha esposto che il predetto immobile sarebbe pervenuto alle odierne parti ed ai loro fratelli ed per la quota di ¼ indiviso ciascuno, a Controparte_7 Controparte_8
seguito del decesso del fratello Dopo aver acquistato le quote indivise di Persona_3
ed l'attore risulterebbe proprietario della quota Controparte_7 Controparte_8
indivisa di ¾, mentre il convenuto sarebbe proprietario della quota di ¼ indiviso. I tentativi dell'attore di acquistare anche la quota del fratello sarebbero rimasti Controparte_1
senza esito, onde, a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, non rimarrebbe altra possibilità che chiedere la divisione giudiziale dell'immobile de quo.
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in lingua tedesca depositata
3 il 05.10.2022, il convenuto ha contestato le deduzioni avversarie e Controparte_1
chiesto l'accertamento dell'indivisibilità dell'immobile in oggetto, con assegnazione dello stesso in suo favore.
La causa, assegnata a questo Giudice a seguito di provvedimento di variazione tabellare d.d. 14.11.2023, è stata istruita attraverso l'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente, all'udienza d.d. 12.12.2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex
art. 190 c.p.c., scaduti in data 03.03.2025.
2. La presente sentenza viene redatta solo in lingua italiana, posto che il procuratore del convenuto, costituito in lingua tedesca, in occasione dell'ultima udienza ha rinunciato alla traduzione, in ossequio ai poteri conferitigli ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 574/1988 nella procura in atti.
3. La domanda di scioglimento della comunione sulla p.m. 1 della p.ed. 3142 in P.T.
2714/II, C.C. Castelrotto, è meritevole di accoglimento.
Sussistono invero le condizioni per procedere alla divisione, avendo parte attrice depositato le dichiarazioni ovvero la documentazione di cui all'art. 46 D.P.R. 06.06.2001, n. 380, e all'art. 40, comma 2, legge 28.01.1985, n. 47 e le dichiarazioni ovvero l'attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto di cui all'art. 29, comma
1-bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010.
In particolare, l'attore ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà d.d.
27.06.2024 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo), da cui risulta che:
- l'appartamento contraddistinto tavolarmente come p.m. 1 della p.ed. 3142 in P.T. 2714/II,
C.C. Castelrotto, risulta raffigurato graficamente nelle planimetrie depositate presso il
Catasto in data 06.03.1997 Prot. A00018.001.1997, prodotte sub doc. 16 fasc. attoreo, e che
4 i dati di identificazione catastale e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto dell'immobile;
- la predetta porzione materiale ed il fabbricato di cui fa parte sono stati realizzati in base alla concessione edilizia, prat. ed. n. 650, prot. n. 2702 di data 25 agosto 1993 e successive varianti n. 650/A, prot. n. 1074 di data 25 ottobre 1994 e n. 650/B, prot. n. 7557 di data 08
ottobre 1996 e n. 660/B, prot. n. 6650 di data 07 novembre 1995, rilasciate dal Comune di
Castelrotto (BZ), a fronte delle quali è stata rilasciata dallo stesso Comune licenza d'uso in data 30 luglio 1997; di non aver effettuato opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile, né varianti essenziali;
- per l'appartamento in oggetto e la casa in cui è ricompreso è stato rilasciato certificato energetico CasaClima in data 15.02.2021 (cfr. doc. 15 fasc. attoreo);
- l'attore dichiara e garantisce che gli impianti di cui è dotato l'immobile sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui gli stessi sono stati realizzati.
Le parti concordano in ordine all'indivisibilità in natura dell'immobile per cui è causa.
L'attore chiede tuttavia che lo stesso gli venga attribuito per intero, mentre il convenuto chiede che l'assegnazione dell'intero avvenga in favore dell'attore a condizione che il calcolo del conguaglio venga effettuato senza riduzioni per il carattere indiviso delle quote.
Occorre pertanto scrutinare la questione relativa alla stima dell'immobile in oggetto e alle modalità di calcolo del conguaglio dovuto dalla parte assegnataria di quota in natura maggiore rispetto alla propria quota di diritto.
A tal fine si ritiene di poter recepire integralmente le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio geom. nella propria relazione definitiva depositata il Controparte_9
16.05.2024. Le risultanze della CTU risultano invero frutto di un adeguato approfondimento dei quesiti posti, immune da vizi logici, corroborato dalla documentazione complessivamente allegata dalle parti e dai rilievi in loco effettuati dal
5 consulente in contraddittorio con i CTP. Il CTU ha inoltre risposto in modo chiaro ed esauriente alle osservazioni dei CTP sulla bozza di consulenza.
Nello specifico, il CTU ha quantificato il valore di mercato dell'intera p.m. 1 della p.ed.
3142 in C.C. Castelrotto in € 641.200,00. Il valore della quota indivisa di ¼ è stato dunque indicato in € 160.300,00, rimettendo alle valutazioni del Giudice l'eventuale applicazione di una riduzione del 20% in ragione della minore commerciabilità di una quota di comproprietà.
Nella propria stima il CTU ha tenuto adeguatamente conto delle caratteristiche e della posizione dell'immobile. Condivisibile risulta altresì la valutazione del garage, che è stata ridotta per l'assenza di una servitù di passaggio, nonché la considerazione della cubatura disponibile.
Quanto alla necessità di ridurre i predetti valori in ragione della minore commerciabilità di una quota di bene indiviso, secondo quanto sostenuto dall'attore, si deve evidenziare come l'oggetto della presente causa non sia rappresentato dalle quote di cui sono proprietarie le parti, bensì dall'immobile in comunione nel suo complesso. In proposito giova richiamare l'art. 720 c.c., a mente del quale “Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente
divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica
economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro
frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito
dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.
Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.” Dalla
riportata disposizione emerge come, in caso di beni indivisibili, gli stessi dovranno essere ricompresi per intero nella porzione di uno dei comproprietari ovvero, in caso di impossibilità, venduti all'incanto. In nessun caso si procede alla vendita delle singole quote
6 di comproprietà. Non può pertanto ritenersi che le quote indivise dei singoli comproprietari costituiscano l'oggetto di una causa di divisione e che le stesse siano suscettibili di separata valutazione. Alla luce delle considerazioni che precedono deve in definitiva escludersi che il valore di mercato stimato dal CTU debba essere diminuito.
Ne discende, in considerazione delle richieste delle parti, lo scioglimento della comunione sulla p.m. 1 della p.ed. 3142 in P.T. 2714/II, C.C. Castelrotto, con attribuzione della piena ed esclusiva proprietà della stessa (1/1) in favore dell'attore.
Il difetto di corrispondenza tra l'assegnazione che precede e la quota di ¾ spettante all'attore comporta l'obbligo, a carico del medesimo, di corrispondere in favore del convenuto un conguaglio pari ad € 160.300,00. Su tale importo decorrono gli interessi al saggio legale, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza sino al saldo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11.10.2016, n. 20457; Cass. civ., Sez. II, 10.02.2004, n.
2483).
4. Considerato che entrambe le parti hanno domandato lo scioglimento della comunione,
concordando in ordine all'indivisibilità dell'immobile e dibattendo unicamente intorno alla stima dello stesso, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite. Devono tuttavia porsi a carico di parte attrice, assegnataria dell'immobile e parzialmente soccombente in relazione alla valutazione del bene in comproprietà, le spese successive per la registrazione della presente sentenza.
Le spese della CTU, come liquidate con decreto d.d. 05.06.2024, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta rispettivamente nella misura di tre quarti e di un quarto.
5. Al passaggio in giudicato della presente sentenza si ordina al competente Conservatore
tavolare di darne esecuzione, provvedendo altresì alla cancellazione dell'annotazione di lite
sub G.N. 9073/2022 Ufficio del Libro fondiario di Bolzano.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) dispone lo scioglimento della comunione tra , nato a Parte_1
SS (BZ) l'08.05.1960, e nato a [...] il Controparte_1
12.06.1961, sulla p.m. 1 della p.ed. 3142 in P.T. 2714/II, C.C. Castelrotto, mediante l'attribuzione della piena ed esclusiva proprietà della stessa (1/1) a Parte_1
nato a [...] l'[...];
[...]
2) condanna l'attore a corrispondere al convenuto Parte_1
a titolo di conguaglio, l'importo di € 160.300,00, oltre Controparte_1
interessi al saggio legale con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza sino al saldo;
3) compensa per intero le spese di lite fra le parti, salvo le spese successive dovute come per legge per la registrazione della presente sentenza, che vengono poste a carico di parte attrice;
4) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico di carico di parte attrice e di parte convenuta rispettivamente in ragione di tre quarti e di un quarto;
5) ordina al competente Conservatore del Libro fondiario, al passaggio in giudicato della presente sentenza, di cancellare l'annotazione della domanda sub G.N. 9073/2022 Ufficio
del Libro fondiario di Bolzano, a carico degli immobili ivi indicati, nonché di procedere con ogni iscrizione conseguente alla presente sentenza.
Bolzano, 19.03.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
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