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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22831/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22831/2020 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVAGNONI LAURINO, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE, 8 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO Controparte_1 C.F._1
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 12 20062 CASSANO D'ADDA presso il difensore
CONVENUTO contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RIGHI ELISA e dall'avv. VILLANO ROSARIA
( ), elettivamente domiciliata in VIA TOTI, 4 20123 MILANO presso il C.F._2 difensore avv. VILLANO ROSARIA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati. pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 24.6.2020 l' (in seguito ) conviene in Parte_1 CP_3
giudizio in regresso , anestesista in servizio presso la struttura sulla base di un Controparte_1
contratto di collaborazione libero professionale, allegando che:
- l' è stato convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Pavia da per il risarcimento CP_3 CP_4 dei danni subiti a seguito della condotta colposa del proprio personale sanitario, che l'aveva sottoposta ad intervento di “diversione biliopancreatica secondo ”; Parte_2
- la CTU espletata nel giudizio aveva ritenuto la responsabilità dell'odierno convenuto, che non era parte nel primo procedimento, in relazione all'errata verifica del rischio anestesiologico nella fase pre- operatoria e dell'errato dosaggio di morfina in quella post-operatoria;
- la condotta del sanitario è connotata da colpa grave;
- con sentenza pubblicata il 25.6.2019 il Tribunale di Pavia ha condannato l' al risarcimento del CP_3
danno;
- l'istituto ha effettuato in favore dell'attrice il pagamento dell'importo di € 407.433,26, oltre alle spese processuali e di CTU.
Conclude chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione in proprio favore dell'importo complessivamente determinato in € 441.669,46 versato in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Pavia.
Si costituisce in giudizio evidenziando che: Controparte_1
- non è stato parte nel giudizio presso il Tribunale di Pavia, con conseguente inopponibilità della CTU nei suoi confronti;
- la fase preoperatoria è stata gestita da un altro medico;
- è stato inoltre presente solo durante la prima fase dell'intervento, nel corso della quale le condizioni della paziente si presentavano buone;
è poi subentrata alle ore 13.30 un'altra professionista, quando l'operazione era ancora in svolgimento;
- non è ravvisabile alcuna responsabilità propria nella causazione dei danni lamentati dalla paziente;
l'unica causa della sua crisi respiratoria, che ha determinato il suo trasferimento in terapia intensiva è riconducibile a una polmonite, probabilmente intervenuta nei giorni precedenti l'intervento; in relazione ad essa non si sono manifestati sintomi specifici;
pagina 2 di 12 - la clausola del contratto di collaborazione libero professionale di cui al punto 6.6 – invocata dall'istituto attore - secondo cui il professionista è tenuto a farsi integrale carico di ogni onere risarcitorio comunque connesso alle sue prestazioni professionali a beneficio degli assistiti della struttura è affetta da nullità;
- evidenzia i limiti imposti dalla giurisprudenza all'azione di regresso.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande dell' ; in subordine, di essere manlevata da CP_3
Controparte_2
Si costituisce in giudizio evidenziando la mancata partecipazione del Controparte_2 convenuto alle operazioni peritali sulle quali si fonda l'azione dell' , nonché i limiti di operatività CP_3 della polizza. Conclude chiedendo dichiararsi inammissibile l'azione dell' ai sensi dell'art. 13 L. CP_3
24/17, il rigetto nel merito delle domande attoree e di tenersi conto, in caso di condanna del medico convenuto, dei limiti di operatività della polizza.
***
Risulta documentalmente che:
- con atto di citazione ha convenuto in giudizio l' davanti al Tribunale di Pavia per CP_4 CP_3 chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'intervento eseguito presso la struttura sanitaria il
21.9.2010;
- il Tribunale di Pavia, in accoglimento delle domande proposte dall'attrice, ha condannato l' al CP_3
risarcimento dei danni;
- l' , in esecuzione della sentenza, ha versato a gli importi di € 407.433, 26 a titolo CP_3 CP_4 di risarcimento dei danni, di € 33.016,20 a titolo di spese processuali, di € 1.220,00 in relazione alle spese della CTU svolta in tale procedimento.
***
Nel corso del presente giudizio è stata espletata una CTU, da ritenersi esaustivamente motivata e il cui contenuto è condivisibile. Dall'elaborato peritale emerge che:
- il 6.9.2010 si ricovera in regime di Day Hospital presso l'U.O. di Chirurgia Generale CP_4 dell' con diagnosi di “Obesità Patologica”, in previsione di un intervento di chirurgia bariatrica;
il CP_3
rischio anestesiologico viene valutato “ASA 1” (corrispondente a paziente sano); la valutazione, a firma di un professionista diverso dall'odierno convenuto, non è condivisibile: la paziente non poteva pagina 3 di 12 corrispondere a tale Classe, trattandosi di soggetto portatore di obesità patologica, ma doveva essere classificata come ASA 3, essendo a rischio di alterazioni della funzione respiratoria, cardiovascolare e metabolica;
vi è dunque un errore di valutazione del Rischio Anestesiologico;
l'attribuzione della
Classe ASA 3, inoltre, non presuppone necessariamente il ricovero automatico del paziente in Terapia
Intensiva Post-Operatoria, la cui indicazione dipende prevalentemente dalle comorbidità del paziente e dall'intervento eseguito;
- il 21.9.2010 la paziente si ricovera in regime ordinario presso l'U.O. di Chirurgia Generale dell'ICCS
- viene segnalata la presenza di apnee notturne;
- il 21.9.2010 viene effettuato l'intervento chirurgico di “diversione bilio-pancreatica”;
- nella grafica giornaliera del monitoraggio dei parametri vitali del 21.9.2010 si annota una “SpO2 preoperatoria 98%”;
- dal Registro Operatorio risulta che gli anestesisti sono e Controparte_1 Persona_1
- dalla Cartella Anestesiologica, nella parte riservata alla anestesia intraoperatoria, si evince l'esecuzione di una induzione anestesiologica con intubazione orotracheale senza problemi e un mantenimento anestesiologico senza criticità, con risveglio “regolare”;
- nella parte iniziale della Cartella Anestesiologica riservata alla anestesia intraoperatoria viene riportato: “ANESTESISTA_Monaco/De Luca”; la parte finale è firmata, nella parte riservata al
“Timbro e firma ANESTESISTA”, dal Dott. CP_1
- i CTU attestano che non vi sono criticità nella procedura chirurgica e nella gestione dell'anestesia nella sua parte intraoperatoria;
- dalla scheda perioperatoria della Cartella Anestesiologica emerge che la paziente, dopo essere stata estubata ed in ventilazione spontanea, dopo la fine dell'intervento alle ore 16.18, viene portata nella zona risveglio del blocco operatorio alle ore 16:40 (“risponde, orientata, esegue gli ordini semplici”);
- la paziente, dopo una breve permanenza nella zona risveglio del blocco operatorio, viene inviata nel reparto ordinario di degenza chirurgica, dove arriva alle ore 17.45 del 21.9.2010;
- viene data indicazione per il reparto chirurgico della terapia post-operatoria, che include sia farmaci analgesici non oppioidi, sia la “Terapia antalgica con elastomero: morfina 100 mg …” con in funzione continua elastomerica;
pagina 4 di 12 - l'elastomero viene messo in funzione una frazione di tempo prima della fine dell'intervento chirurgico per garantire da subito la copertura analgesica;
- la parte della medesima cartella riservata alla terapia post-operatoria è firmata, nella parte riservata al
“timbro e firma dell'Anestesista che propone la terapia”, dal medico convenuto;
non è invece presente alcuna firma nella parte riservata al “Timbro e firma del Medico di Reparto”; tale mancanza è sintomo di una errata “riconciliazione della terapia farmacologica” tra i reparti;
questo avviene quando, in caso di trasferimento di un paziente da un reparto ad un altro, manca una corretta comunicazione della terapia in corso tra i referenti medici di reparto;
si tratta di uno dei momenti critici responsabile di eventi avversi nel percorso clinico del paziente;
- nella gestione del dolore post-operatorio vi è unanime consenso nella comunità scientifica su alcuni principi fondamentali: assumere per default che il paziente obeso possa avere disturbi respiratori del sonno, utilizzare come presidi farmaci analgesici non oppioidi in regime multimodale, basare il dosaggio del farmaco analgesico sul peso corporeo magro, utilizzare oppioidi se necessario a breve durata d'azione e possibilmente sul paziente sveglio, usare cautela con oppioidi e sedativi a lunga durata d'azione e su pazienti con dolore non controllato da agenti di prima linea;
in caso di uso di oppioidi nel post-operatorio, assicurarsi uno stretto e continuo monitoraggio seriale della funzione respiratoria e del livello di analgesia, indipendentemente da dove si trovi il paziente (in reparto intensivo o in degenza ordinaria);
- la terapia antalgica post-operatoria prescritta “è ad alto rischio di eventi avversi (depressione respiratoria) in una paziente con obesità patologica”;
- dal Diario Infermieristico della U.O. di Chirurgia e della U.O. di Terapia Intensiva risulta che il
21.9.2010 la paziente ha “la terapia infusionale ed elastomero in corso”;
- la prescrizione della terapia antalgica post-operatoria è sottoscritta dal Dott. ; Controparte_1
- il 22.9.2010 si verifica un arresto respiratorio, con attivazione della procedura di emergenza e trasferimento in Terapia Intensiva;
- vengono eseguite due consulenze rianimatorie, la seconda delle quali (alle ore 20.15) descrive un paziente bradipnoico;
l'emogasanalisi delle ore 20.52 dimostra una acidosi respiratoria ipercapnica severa, “a dimostrazione che la ipoventilazione che ha preceduto l'arresto respiratorio delle ore 20:00
pagina 5 di 12 durava da parecchie ore”; una delle cause della ipoventilazione è l'inibizione del centro respiratorio per cause iatrogene, tra le quali la somministrazione di farmaci oppiacei;
- l'eziopatogenesi della grave complicanza respiratoria “è da attribuire alla ipoventilazione da depressione respiratoria in seguito a inadeguata somministrazione di morfina in infusione continua in una paziente con obesità patologica, non correttamente monitorizzata in modalità seriale e continua, come da Raccomandazioni, né relativamente ai Parametri Vitali cardio-respiratori … né relativamente al livello di analgesia … né relativamente al livello di sedazione”; vi è quindi “un evidente nesso di causa tra la prescrizione della Terapia Antalgica Post-Operatoria … a firma del Dr. , e Controparte_1 la grave complicanza respiratoria” subita dalla paziente;
- sul piano controfattuale, è verosimile che un diverso schema di terapia antalgica post-operatoria, senza l'infusione continua di morfina, avrebbe evitato la complicanza respiratoria;
peraltro, un corretto monitoraggio della funzione respiratoria nel reparto chirurgico avrebbe potuto prevedere e consentire di prevenire la indicata complicazione;
- non sono dirimenti, sul piano del riconoscimento della responsabilità dell'odierno convenuto, le considerazioni dei CTP in merito alla condotta tenuta dal medico succeduto nel turno di servizio al
Dott. non più di turno al momento della somministrazione della morfina;
CP_1
- ciò che è documentale – e riconosciuto dai CTP – è che la terapia post-operatoria sia stata prescritta dal convenuto;
ciò rileva sul piano della affermazione della responsabilità professionale di quest'ultimo
(sulla base delle considerazioni che i CTU hanno svolto in merito all'inopportunità della previsione della terapia antalgica con somministrazione di morfina precedentemente riassunte) fatte salve le considerazioni che saranno successivamente svolte in merito alla valutazione del contributo causale della sua condotta nella causazione dell'evento lesivo;
- viene quindi praticata la intubazione orotracheale con ventilazione meccanica, all'esito della quale la paziente recupera in poche ore un buon assetto emogasanalitico;
- i successivi esami colturali del 23.9.2010 e 24.9.2010 sono negativi;
- il 25.10.2010 la paziente rientra nel Reparto di Chirurgia Generale e viene poi dimessa il 27.11.2010.
Deve essere pertanto affermata la responsabilità professionale del convenuto. Rispetto a tale conclusione, non è rilevante il profilo inerente la configurabilità o meno della colpa grave, trattandosi di fatti accaduti nel 2010, dunque in epoca precedente l'entrata in vigore della L. 24/2017; ciò a pagina 6 di 12 maggior ragione – pur trattandosi di dato assorbente – in considerazione del fatto che anche il giudizio davanti al Tribunale di Pavia nei confronti dell' è stato è stato instaurato nel gennaio 2017. CP_3
***
Affermata pertanto la responsabilità del convenuto, devono essere valutati gli aspetti relativi alla quantificazione del danno.
Accogliendo le osservazioni svolte dai CTP del medico convenuto, i CTU hanno in proposito concluso, ravvisando postumi permanenti nella misura del 25-27%, in considerazione della documentazione disponibile.
Il danno ammonta a € 124.142,00, tenuto conto:
- dell'età della paziente (26 anni) alla data in cui viene indicata la terapia post-operatoria (21.9.2010);
- delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano in vigore al momento della decisione del Tribunale di Pavia.
Con riferimento all'inabilità temporanea, la domanda dell' è fondata nei termini descritti, in CP_3
particolare nella misura del 100% per giorni 50 (pari a € 4.900,00), del 75% per giorni 90 (pari a €
6.615,00), del 50% per giorni 90 (pari a € 4.410,00) per complessivi € 15.925,00.
Il danno biologico ammonta dunque complessivamente a € 140.067,00 in moneta attuale.
Il convenuto non ha formulato osservazioni sulla prospettazione originariamente formulata da CP_4 in merito alle conseguenze per sé pregiudizievoli derivanti dall'intervento presso l' ,
[...] CP_3
accolte dal Tribunale di Pavia con il riconoscimento della personalizzazione nella misura del 25% (pari a € 35.016,75), che deve essere pertanto confermata.
L'importo deve quindi essere definitivamente cristallizzato nella misura di € 175.083,75.
***
Quantificato il danno, deve essere individuata la quota di responsabilità ascrivibile all'odierno convenuto.
Si rileva in proposito che i CTU hanno individuato plurime forme di responsabilità, attribuibili a soggetti diversi, in particolare:
- l'erronea iniziale classificazione del rischio anestesiologico, imputabile a un diverso professionista, soggetto terzo rispetto al presente giudizio;
pagina 7 di 12 - la mancanza di una corretta comunicazione della terapia in corso tra i referenti medici;
si tratta di profilo organizzativo imputabile alla struttura sanitaria odierna attrice;
- le inesatte indicazioni in ordine alla terapia post-operatoria, attribuibili al medico convenuto;
- l'inesatta esecuzione delle prestazioni anestesiologiche della fase post-operatoria, successive alla cessazione del convenuto dal proprio turno di servizio.
Tenuto conto dell'assenza di prova da parte della struttura sanitaria in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 co. 2 c.c. e l'art. 2055 co. 3 c.c..
Si ritiene pertanto di attribuire la responsabilità nella misura del 50% a carico della struttura e - per quanto rileva nel presente giudizio – del 15% a carico del convenuto.
L'importo dovuto da quest'ultimo ammonta dunque a € 26.262,56.
***
Analogo ragionamento deve essere svolto per le spese sostenute dall' nel giudizio avanti il CP_3
Tribunale di Pavia e relativo agli importi versati a titolo di spese processuali (pari a € 33.016,20 versati il 12.7.2019) e al CTU (pari a € 1.220,00 versati il 2.5.2018). Tali spese devono essere imputate a nella misura del 15%, pari rispettivamente a € 4.952,43 e ad € 183,00. Controparte_1
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla data in cui i pagamenti sono stati eseguiti dall' (cioè il 12.7.2019 per quanto concerne gli importi relativi al danno biologico e alle CP_3
spese processuali, il 2.5.2018 per le spese di CTU) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulle somme sopra liquidate.
***
pagina 8 di 12 L' richiama l'art.
6.6 del “Contratto di incarico libero professionale” stipulato con il medico CP_3 convenuto. L'articolo prevede che “Il professionista si obbliga a tenere l' sollevato da ogni e Pt_1
qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. Il medico è personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla struttura”.
Si rileva che tale previsione deve ritenersi nulla in primo luogo per indeterminatezza dell'oggetto. Essa obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte le prestazioni professionali personalmente svolte, con esclusione di ogni responsabilità a carico della struttura sanitaria;
la previsione è inidonea a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico-struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità: esse sono svolte nel corso di anni e possono ricomprendere, in ipotesi, le visite, gli accertamenti diagnostici, gli interventi medici e chirurgici, questi ultimi da soli o in equipe.
Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c..
La nullità deve essere rilevata anche con riferimento alla carenza di causa, essendo configurabile un significativo squilibrio dell'assetto dei rispettivi interessi in favore della struttura, in assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita. Non è pertanto superato il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi di entrambe le parti.
L'azione dell' nei confronti del Dott. su base contrattuale non è quindi fondata. CP_3 CP_1
***
ha chiesto di essere manlevato da sulla base della polizza Controparte_1 Controparte_2 stipulata con tale istituto. L'assicurazione rileva l'inoperatività della polizza richiamando l'art. 16 lett.
4) delle condizioni generali di contratto.
Si rileva in proposito che con tale pattuizione si stabilisce che “Nel caso la ASL, la Casa di Cura o l'Ente Ospedaliero, ovvero i relativi assicuratori, agiscano in rivalsa nei confronti del medico assicurato pagina 9 di 12 per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata”.
L' ha agito in giudizio in via di regresso facendo valere i profili di responsabilità attribuibili al CP_3 medico convenuto, configurando la ricorrenza dell'ipotesi di colpa grave. In applicazione della citata previsione delle condizioni generali di contratto, dunque, nella fattispecie in esame la garanzia è operativa.
***
Quanto alla natura del rapporto sussistente tra medico e struttura professionale, si rileva infine che non vi sono elementi testuali sufficienti per considerare tale rapporto come di natura subordinata, atteso che:
- il contratto viene definito come “di incarco libero professionale”;
- la lett. a) delle premesse definisce il rapporto come “di collaborazione autonoma, coordinato con l'organizzazione dell'istituto clinico”; la circostanza che vi sia una coordinazione tra l'attività del medico e l'organizzazione della struttura risponde a criteri di efficienza nell'espletamento dell'attività sanitaria e non è incompatibile con un rapporto autonomo tra le parti;
- il rapporto collaborativo viene confermato all'art. 2.2;
- l'art. 3 dispone che il medico operi come “libero professionista e, in quanto tale, quale collaboratore indipendente dall'Istituto Clinico” nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo;
- l'art.
3.2. esclude il rapporto di subordinazione e ammette l'attività professionale anche in luoghi diversi;
- l'art.
4.3. consente al medico di assentarsi, dando un adeguato preavviso, previo accordo con il
Responsabile dell'U.O. e la Direzione Sanitaria;
si fa dunque riferimento a un meo accordo tra le parti, finalizzato a garantire la continuità del servizio;
- la circostanza che l'art. 5 obblighi il professionista a garantire la propria presenza in reparto, anche stabilendo un numero di ore minime (ferma restando la possibilità di svolgere incarichi all'esterno, come sopra indicato), è correlata alla ovvia finalità di “assicurare il normale funzionamento della struttura cui è assegnato” e di per sé non indica un rapporto di subordinazione;
- analoga considerazione vale per la previsione di cui all'art.
5.2 relativa alla reperibilità del professionista;
pagina 10 di 12 - l'art. 7 prevede il riconoscimento di un compenso determinato in una quota fissa e in una variabile;
anche questo è un dato neutro, a maggior ragione considerando che la quota variabile, definita come eventuale, è subordinata al raggiungimento di risultati “concordati con la Direzione”, dunque ponendosi in posizione di parità contrattuale;
- l'art. 8 prevede infine la possibilità per entrambe le parti di dare disdetta dal contratto.
Non vi sono pertanto elementi testuali, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, che consentano di ritenere la natura in realtà subordinata del contratto.
Le ulteriori allegazioni contenute nella comparsa di costituzione di e non Controparte_2
mantenute in comparsa conclusionale sono genericamente formulate e come tali inammissibili.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda di manleva formulata dal convenuto.
***
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU tengono conto:
- del riconoscimento delle ragioni dell' , nei limiti di valore entro i quali le sue domande vengono CP_3
accolte;
- dell'accoglimento della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore dell' della Controparte_1 Parte_1
somma di € 26.262,56, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 12.7.2019 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna al pagamento in favore dell' della Controparte_1 Parte_1
somma di € 4.952,43, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 12.7.2019 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
pagina 11 di 12 3) Condanna al pagamento in favore dell' della Controparte_1 Parte_1
somma di € 183,00, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 2.5.2018 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
4) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 1.241,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
[...]
delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
6) Condanna a tenere indenne da quanto lo stesso Controparte_2 Controparte_1
verserà per capitale, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza.
7) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_2 CP_1
liquidate in € 1.214,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle
[...]
spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22831/2020 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVAGNONI LAURINO, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE, 8 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO Controparte_1 C.F._1
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 12 20062 CASSANO D'ADDA presso il difensore
CONVENUTO contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RIGHI ELISA e dall'avv. VILLANO ROSARIA
( ), elettivamente domiciliata in VIA TOTI, 4 20123 MILANO presso il C.F._2 difensore avv. VILLANO ROSARIA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati. pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 24.6.2020 l' (in seguito ) conviene in Parte_1 CP_3
giudizio in regresso , anestesista in servizio presso la struttura sulla base di un Controparte_1
contratto di collaborazione libero professionale, allegando che:
- l' è stato convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Pavia da per il risarcimento CP_3 CP_4 dei danni subiti a seguito della condotta colposa del proprio personale sanitario, che l'aveva sottoposta ad intervento di “diversione biliopancreatica secondo ”; Parte_2
- la CTU espletata nel giudizio aveva ritenuto la responsabilità dell'odierno convenuto, che non era parte nel primo procedimento, in relazione all'errata verifica del rischio anestesiologico nella fase pre- operatoria e dell'errato dosaggio di morfina in quella post-operatoria;
- la condotta del sanitario è connotata da colpa grave;
- con sentenza pubblicata il 25.6.2019 il Tribunale di Pavia ha condannato l' al risarcimento del CP_3
danno;
- l'istituto ha effettuato in favore dell'attrice il pagamento dell'importo di € 407.433,26, oltre alle spese processuali e di CTU.
Conclude chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione in proprio favore dell'importo complessivamente determinato in € 441.669,46 versato in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Pavia.
Si costituisce in giudizio evidenziando che: Controparte_1
- non è stato parte nel giudizio presso il Tribunale di Pavia, con conseguente inopponibilità della CTU nei suoi confronti;
- la fase preoperatoria è stata gestita da un altro medico;
- è stato inoltre presente solo durante la prima fase dell'intervento, nel corso della quale le condizioni della paziente si presentavano buone;
è poi subentrata alle ore 13.30 un'altra professionista, quando l'operazione era ancora in svolgimento;
- non è ravvisabile alcuna responsabilità propria nella causazione dei danni lamentati dalla paziente;
l'unica causa della sua crisi respiratoria, che ha determinato il suo trasferimento in terapia intensiva è riconducibile a una polmonite, probabilmente intervenuta nei giorni precedenti l'intervento; in relazione ad essa non si sono manifestati sintomi specifici;
pagina 2 di 12 - la clausola del contratto di collaborazione libero professionale di cui al punto 6.6 – invocata dall'istituto attore - secondo cui il professionista è tenuto a farsi integrale carico di ogni onere risarcitorio comunque connesso alle sue prestazioni professionali a beneficio degli assistiti della struttura è affetta da nullità;
- evidenzia i limiti imposti dalla giurisprudenza all'azione di regresso.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande dell' ; in subordine, di essere manlevata da CP_3
Controparte_2
Si costituisce in giudizio evidenziando la mancata partecipazione del Controparte_2 convenuto alle operazioni peritali sulle quali si fonda l'azione dell' , nonché i limiti di operatività CP_3 della polizza. Conclude chiedendo dichiararsi inammissibile l'azione dell' ai sensi dell'art. 13 L. CP_3
24/17, il rigetto nel merito delle domande attoree e di tenersi conto, in caso di condanna del medico convenuto, dei limiti di operatività della polizza.
***
Risulta documentalmente che:
- con atto di citazione ha convenuto in giudizio l' davanti al Tribunale di Pavia per CP_4 CP_3 chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'intervento eseguito presso la struttura sanitaria il
21.9.2010;
- il Tribunale di Pavia, in accoglimento delle domande proposte dall'attrice, ha condannato l' al CP_3
risarcimento dei danni;
- l' , in esecuzione della sentenza, ha versato a gli importi di € 407.433, 26 a titolo CP_3 CP_4 di risarcimento dei danni, di € 33.016,20 a titolo di spese processuali, di € 1.220,00 in relazione alle spese della CTU svolta in tale procedimento.
***
Nel corso del presente giudizio è stata espletata una CTU, da ritenersi esaustivamente motivata e il cui contenuto è condivisibile. Dall'elaborato peritale emerge che:
- il 6.9.2010 si ricovera in regime di Day Hospital presso l'U.O. di Chirurgia Generale CP_4 dell' con diagnosi di “Obesità Patologica”, in previsione di un intervento di chirurgia bariatrica;
il CP_3
rischio anestesiologico viene valutato “ASA 1” (corrispondente a paziente sano); la valutazione, a firma di un professionista diverso dall'odierno convenuto, non è condivisibile: la paziente non poteva pagina 3 di 12 corrispondere a tale Classe, trattandosi di soggetto portatore di obesità patologica, ma doveva essere classificata come ASA 3, essendo a rischio di alterazioni della funzione respiratoria, cardiovascolare e metabolica;
vi è dunque un errore di valutazione del Rischio Anestesiologico;
l'attribuzione della
Classe ASA 3, inoltre, non presuppone necessariamente il ricovero automatico del paziente in Terapia
Intensiva Post-Operatoria, la cui indicazione dipende prevalentemente dalle comorbidità del paziente e dall'intervento eseguito;
- il 21.9.2010 la paziente si ricovera in regime ordinario presso l'U.O. di Chirurgia Generale dell'ICCS
- viene segnalata la presenza di apnee notturne;
- il 21.9.2010 viene effettuato l'intervento chirurgico di “diversione bilio-pancreatica”;
- nella grafica giornaliera del monitoraggio dei parametri vitali del 21.9.2010 si annota una “SpO2 preoperatoria 98%”;
- dal Registro Operatorio risulta che gli anestesisti sono e Controparte_1 Persona_1
- dalla Cartella Anestesiologica, nella parte riservata alla anestesia intraoperatoria, si evince l'esecuzione di una induzione anestesiologica con intubazione orotracheale senza problemi e un mantenimento anestesiologico senza criticità, con risveglio “regolare”;
- nella parte iniziale della Cartella Anestesiologica riservata alla anestesia intraoperatoria viene riportato: “ANESTESISTA_Monaco/De Luca”; la parte finale è firmata, nella parte riservata al
“Timbro e firma ANESTESISTA”, dal Dott. CP_1
- i CTU attestano che non vi sono criticità nella procedura chirurgica e nella gestione dell'anestesia nella sua parte intraoperatoria;
- dalla scheda perioperatoria della Cartella Anestesiologica emerge che la paziente, dopo essere stata estubata ed in ventilazione spontanea, dopo la fine dell'intervento alle ore 16.18, viene portata nella zona risveglio del blocco operatorio alle ore 16:40 (“risponde, orientata, esegue gli ordini semplici”);
- la paziente, dopo una breve permanenza nella zona risveglio del blocco operatorio, viene inviata nel reparto ordinario di degenza chirurgica, dove arriva alle ore 17.45 del 21.9.2010;
- viene data indicazione per il reparto chirurgico della terapia post-operatoria, che include sia farmaci analgesici non oppioidi, sia la “Terapia antalgica con elastomero: morfina 100 mg …” con in funzione continua elastomerica;
pagina 4 di 12 - l'elastomero viene messo in funzione una frazione di tempo prima della fine dell'intervento chirurgico per garantire da subito la copertura analgesica;
- la parte della medesima cartella riservata alla terapia post-operatoria è firmata, nella parte riservata al
“timbro e firma dell'Anestesista che propone la terapia”, dal medico convenuto;
non è invece presente alcuna firma nella parte riservata al “Timbro e firma del Medico di Reparto”; tale mancanza è sintomo di una errata “riconciliazione della terapia farmacologica” tra i reparti;
questo avviene quando, in caso di trasferimento di un paziente da un reparto ad un altro, manca una corretta comunicazione della terapia in corso tra i referenti medici di reparto;
si tratta di uno dei momenti critici responsabile di eventi avversi nel percorso clinico del paziente;
- nella gestione del dolore post-operatorio vi è unanime consenso nella comunità scientifica su alcuni principi fondamentali: assumere per default che il paziente obeso possa avere disturbi respiratori del sonno, utilizzare come presidi farmaci analgesici non oppioidi in regime multimodale, basare il dosaggio del farmaco analgesico sul peso corporeo magro, utilizzare oppioidi se necessario a breve durata d'azione e possibilmente sul paziente sveglio, usare cautela con oppioidi e sedativi a lunga durata d'azione e su pazienti con dolore non controllato da agenti di prima linea;
in caso di uso di oppioidi nel post-operatorio, assicurarsi uno stretto e continuo monitoraggio seriale della funzione respiratoria e del livello di analgesia, indipendentemente da dove si trovi il paziente (in reparto intensivo o in degenza ordinaria);
- la terapia antalgica post-operatoria prescritta “è ad alto rischio di eventi avversi (depressione respiratoria) in una paziente con obesità patologica”;
- dal Diario Infermieristico della U.O. di Chirurgia e della U.O. di Terapia Intensiva risulta che il
21.9.2010 la paziente ha “la terapia infusionale ed elastomero in corso”;
- la prescrizione della terapia antalgica post-operatoria è sottoscritta dal Dott. ; Controparte_1
- il 22.9.2010 si verifica un arresto respiratorio, con attivazione della procedura di emergenza e trasferimento in Terapia Intensiva;
- vengono eseguite due consulenze rianimatorie, la seconda delle quali (alle ore 20.15) descrive un paziente bradipnoico;
l'emogasanalisi delle ore 20.52 dimostra una acidosi respiratoria ipercapnica severa, “a dimostrazione che la ipoventilazione che ha preceduto l'arresto respiratorio delle ore 20:00
pagina 5 di 12 durava da parecchie ore”; una delle cause della ipoventilazione è l'inibizione del centro respiratorio per cause iatrogene, tra le quali la somministrazione di farmaci oppiacei;
- l'eziopatogenesi della grave complicanza respiratoria “è da attribuire alla ipoventilazione da depressione respiratoria in seguito a inadeguata somministrazione di morfina in infusione continua in una paziente con obesità patologica, non correttamente monitorizzata in modalità seriale e continua, come da Raccomandazioni, né relativamente ai Parametri Vitali cardio-respiratori … né relativamente al livello di analgesia … né relativamente al livello di sedazione”; vi è quindi “un evidente nesso di causa tra la prescrizione della Terapia Antalgica Post-Operatoria … a firma del Dr. , e Controparte_1 la grave complicanza respiratoria” subita dalla paziente;
- sul piano controfattuale, è verosimile che un diverso schema di terapia antalgica post-operatoria, senza l'infusione continua di morfina, avrebbe evitato la complicanza respiratoria;
peraltro, un corretto monitoraggio della funzione respiratoria nel reparto chirurgico avrebbe potuto prevedere e consentire di prevenire la indicata complicazione;
- non sono dirimenti, sul piano del riconoscimento della responsabilità dell'odierno convenuto, le considerazioni dei CTP in merito alla condotta tenuta dal medico succeduto nel turno di servizio al
Dott. non più di turno al momento della somministrazione della morfina;
CP_1
- ciò che è documentale – e riconosciuto dai CTP – è che la terapia post-operatoria sia stata prescritta dal convenuto;
ciò rileva sul piano della affermazione della responsabilità professionale di quest'ultimo
(sulla base delle considerazioni che i CTU hanno svolto in merito all'inopportunità della previsione della terapia antalgica con somministrazione di morfina precedentemente riassunte) fatte salve le considerazioni che saranno successivamente svolte in merito alla valutazione del contributo causale della sua condotta nella causazione dell'evento lesivo;
- viene quindi praticata la intubazione orotracheale con ventilazione meccanica, all'esito della quale la paziente recupera in poche ore un buon assetto emogasanalitico;
- i successivi esami colturali del 23.9.2010 e 24.9.2010 sono negativi;
- il 25.10.2010 la paziente rientra nel Reparto di Chirurgia Generale e viene poi dimessa il 27.11.2010.
Deve essere pertanto affermata la responsabilità professionale del convenuto. Rispetto a tale conclusione, non è rilevante il profilo inerente la configurabilità o meno della colpa grave, trattandosi di fatti accaduti nel 2010, dunque in epoca precedente l'entrata in vigore della L. 24/2017; ciò a pagina 6 di 12 maggior ragione – pur trattandosi di dato assorbente – in considerazione del fatto che anche il giudizio davanti al Tribunale di Pavia nei confronti dell' è stato è stato instaurato nel gennaio 2017. CP_3
***
Affermata pertanto la responsabilità del convenuto, devono essere valutati gli aspetti relativi alla quantificazione del danno.
Accogliendo le osservazioni svolte dai CTP del medico convenuto, i CTU hanno in proposito concluso, ravvisando postumi permanenti nella misura del 25-27%, in considerazione della documentazione disponibile.
Il danno ammonta a € 124.142,00, tenuto conto:
- dell'età della paziente (26 anni) alla data in cui viene indicata la terapia post-operatoria (21.9.2010);
- delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano in vigore al momento della decisione del Tribunale di Pavia.
Con riferimento all'inabilità temporanea, la domanda dell' è fondata nei termini descritti, in CP_3
particolare nella misura del 100% per giorni 50 (pari a € 4.900,00), del 75% per giorni 90 (pari a €
6.615,00), del 50% per giorni 90 (pari a € 4.410,00) per complessivi € 15.925,00.
Il danno biologico ammonta dunque complessivamente a € 140.067,00 in moneta attuale.
Il convenuto non ha formulato osservazioni sulla prospettazione originariamente formulata da CP_4 in merito alle conseguenze per sé pregiudizievoli derivanti dall'intervento presso l' ,
[...] CP_3
accolte dal Tribunale di Pavia con il riconoscimento della personalizzazione nella misura del 25% (pari a € 35.016,75), che deve essere pertanto confermata.
L'importo deve quindi essere definitivamente cristallizzato nella misura di € 175.083,75.
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Quantificato il danno, deve essere individuata la quota di responsabilità ascrivibile all'odierno convenuto.
Si rileva in proposito che i CTU hanno individuato plurime forme di responsabilità, attribuibili a soggetti diversi, in particolare:
- l'erronea iniziale classificazione del rischio anestesiologico, imputabile a un diverso professionista, soggetto terzo rispetto al presente giudizio;
pagina 7 di 12 - la mancanza di una corretta comunicazione della terapia in corso tra i referenti medici;
si tratta di profilo organizzativo imputabile alla struttura sanitaria odierna attrice;
- le inesatte indicazioni in ordine alla terapia post-operatoria, attribuibili al medico convenuto;
- l'inesatta esecuzione delle prestazioni anestesiologiche della fase post-operatoria, successive alla cessazione del convenuto dal proprio turno di servizio.
Tenuto conto dell'assenza di prova da parte della struttura sanitaria in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 co. 2 c.c. e l'art. 2055 co. 3 c.c..
Si ritiene pertanto di attribuire la responsabilità nella misura del 50% a carico della struttura e - per quanto rileva nel presente giudizio – del 15% a carico del convenuto.
L'importo dovuto da quest'ultimo ammonta dunque a € 26.262,56.
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Analogo ragionamento deve essere svolto per le spese sostenute dall' nel giudizio avanti il CP_3
Tribunale di Pavia e relativo agli importi versati a titolo di spese processuali (pari a € 33.016,20 versati il 12.7.2019) e al CTU (pari a € 1.220,00 versati il 2.5.2018). Tali spese devono essere imputate a nella misura del 15%, pari rispettivamente a € 4.952,43 e ad € 183,00. Controparte_1
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla data in cui i pagamenti sono stati eseguiti dall' (cioè il 12.7.2019 per quanto concerne gli importi relativi al danno biologico e alle CP_3
spese processuali, il 2.5.2018 per le spese di CTU) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulle somme sopra liquidate.
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pagina 8 di 12 L' richiama l'art.
6.6 del “Contratto di incarico libero professionale” stipulato con il medico CP_3 convenuto. L'articolo prevede che “Il professionista si obbliga a tenere l' sollevato da ogni e Pt_1
qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. Il medico è personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla struttura”.
Si rileva che tale previsione deve ritenersi nulla in primo luogo per indeterminatezza dell'oggetto. Essa obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte le prestazioni professionali personalmente svolte, con esclusione di ogni responsabilità a carico della struttura sanitaria;
la previsione è inidonea a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico-struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità: esse sono svolte nel corso di anni e possono ricomprendere, in ipotesi, le visite, gli accertamenti diagnostici, gli interventi medici e chirurgici, questi ultimi da soli o in equipe.
Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c..
La nullità deve essere rilevata anche con riferimento alla carenza di causa, essendo configurabile un significativo squilibrio dell'assetto dei rispettivi interessi in favore della struttura, in assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita. Non è pertanto superato il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi di entrambe le parti.
L'azione dell' nei confronti del Dott. su base contrattuale non è quindi fondata. CP_3 CP_1
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ha chiesto di essere manlevato da sulla base della polizza Controparte_1 Controparte_2 stipulata con tale istituto. L'assicurazione rileva l'inoperatività della polizza richiamando l'art. 16 lett.
4) delle condizioni generali di contratto.
Si rileva in proposito che con tale pattuizione si stabilisce che “Nel caso la ASL, la Casa di Cura o l'Ente Ospedaliero, ovvero i relativi assicuratori, agiscano in rivalsa nei confronti del medico assicurato pagina 9 di 12 per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata”.
L' ha agito in giudizio in via di regresso facendo valere i profili di responsabilità attribuibili al CP_3 medico convenuto, configurando la ricorrenza dell'ipotesi di colpa grave. In applicazione della citata previsione delle condizioni generali di contratto, dunque, nella fattispecie in esame la garanzia è operativa.
***
Quanto alla natura del rapporto sussistente tra medico e struttura professionale, si rileva infine che non vi sono elementi testuali sufficienti per considerare tale rapporto come di natura subordinata, atteso che:
- il contratto viene definito come “di incarco libero professionale”;
- la lett. a) delle premesse definisce il rapporto come “di collaborazione autonoma, coordinato con l'organizzazione dell'istituto clinico”; la circostanza che vi sia una coordinazione tra l'attività del medico e l'organizzazione della struttura risponde a criteri di efficienza nell'espletamento dell'attività sanitaria e non è incompatibile con un rapporto autonomo tra le parti;
- il rapporto collaborativo viene confermato all'art. 2.2;
- l'art. 3 dispone che il medico operi come “libero professionista e, in quanto tale, quale collaboratore indipendente dall'Istituto Clinico” nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo;
- l'art.
3.2. esclude il rapporto di subordinazione e ammette l'attività professionale anche in luoghi diversi;
- l'art.
4.3. consente al medico di assentarsi, dando un adeguato preavviso, previo accordo con il
Responsabile dell'U.O. e la Direzione Sanitaria;
si fa dunque riferimento a un meo accordo tra le parti, finalizzato a garantire la continuità del servizio;
- la circostanza che l'art. 5 obblighi il professionista a garantire la propria presenza in reparto, anche stabilendo un numero di ore minime (ferma restando la possibilità di svolgere incarichi all'esterno, come sopra indicato), è correlata alla ovvia finalità di “assicurare il normale funzionamento della struttura cui è assegnato” e di per sé non indica un rapporto di subordinazione;
- analoga considerazione vale per la previsione di cui all'art.
5.2 relativa alla reperibilità del professionista;
pagina 10 di 12 - l'art. 7 prevede il riconoscimento di un compenso determinato in una quota fissa e in una variabile;
anche questo è un dato neutro, a maggior ragione considerando che la quota variabile, definita come eventuale, è subordinata al raggiungimento di risultati “concordati con la Direzione”, dunque ponendosi in posizione di parità contrattuale;
- l'art. 8 prevede infine la possibilità per entrambe le parti di dare disdetta dal contratto.
Non vi sono pertanto elementi testuali, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, che consentano di ritenere la natura in realtà subordinata del contratto.
Le ulteriori allegazioni contenute nella comparsa di costituzione di e non Controparte_2
mantenute in comparsa conclusionale sono genericamente formulate e come tali inammissibili.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda di manleva formulata dal convenuto.
***
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU tengono conto:
- del riconoscimento delle ragioni dell' , nei limiti di valore entro i quali le sue domande vengono CP_3
accolte;
- dell'accoglimento della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore dell' della Controparte_1 Parte_1
somma di € 26.262,56, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 12.7.2019 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna al pagamento in favore dell' della Controparte_1 Parte_1
somma di € 4.952,43, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 12.7.2019 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
pagina 11 di 12 3) Condanna al pagamento in favore dell' della Controparte_1 Parte_1
somma di € 183,00, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 2.5.2018 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
4) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 1.241,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
[...]
delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
6) Condanna a tenere indenne da quanto lo stesso Controparte_2 Controparte_1
verserà per capitale, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza.
7) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_2 CP_1
liquidate in € 1.214,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle
[...]
spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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